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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 391 del 31/05/2010


LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, preliminarmente vorrei inquadrare sia pure in un minuto qual è quantitativamente la materia della quale ci stiamo occupando, dal momento che nel corso di questi ultimi anni le cifre, ballerine, hanno evidenziato realtà esattamente contrarie ai dati ufficiali. Il numero dei decreti intercettativi nel nostro Paese, in base ai dati conosciuti recenti, è di 130.000. Il decreto è collegato a ogni singola utenza e deve essere rinnovato, a legislazione vigente, ogni 15 giorni. Sicché il numero delle persone intercettate è stimato in 20-23.000 rispetto ad un carico di procedimenti penali pari, nel nostro Paese, a circa 4 milioni.

La questione pregiudiziale di costituzionalità che vogliamo proporre fa riferimento sia a specifiche previsioni costituzionali, sia al criterio di ragionevolezza così come evidenziato dalle sentenze nn. 416 e 450 del 2000 della Corte costituzionale.

Prima questione: violazione degli articoli 21 e 117 della Costituzione (in riferimento al rispetto degli obblighi internazionali, in particolare con riguardo all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in caso di approvazione delle disposizioni che prevedono il divieto di pubblicazione degli atti non più coperti dal segreto. (Brusìo).

DE TONI (IdV). Se non c'è silenzio, signor Presidente, non si può continuare.

PRESIDENTE. Colleghi, chi non è interessato all'intervento del senatore Li Gotti è pregato di lasciare l'Aula.

Prego, senatore Li Gotti.

LI GOTTI (IdV). Grazie, signor Presidente.

Ovviamente noi terremo conto in questa nostra discussione anche degli emendamenti presentati dalla maggioranza. Qualora fosse approvato l'emendamento della maggioranza contenente il ripristino della «possibilità di pubblicazione per riassunto degli atti non più coperti da segreto», non avrebbe alcun fondamento la previsione del divieto di pubblicazione in qualsiasi forma (parziale, per riassunto o nel contenuto) degli atti relativi a conversazioni o a flussi del traffico telefonico.

Invero, se l'atto non è più coperto dal segreto e se gli atti non coperti dal segreto sono sempre pubblicabili per riassunto, il divieto solo per una categoria di atti si configura quale censura per la stampa. Il comma 2 dell'articolo 21 della Costituzione afferma il principio per il quale «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure».

Incide, inoltre, sull'articolo 21 della Costituzione il divieto di ripresa audiovisiva dei dibattimenti, qualora una parte non consenta non solo alla ripresa della propria immagine, ma alla ripresa audiovisiva del processo e anche alla trasmissione radiofonica, alla ripresa delle immagini fotografiche e alla registrazione fonografica.

Sembra di compiere un salto indietro di ottant'anni: sembra di essere tornati al diritto di cronaca di regime. (Applausi dal Gruppo IdV). Ancora oggi noi parliamo di Gino Girolimoni, distrutto da un'inchiesta di regime e condannato a vita come pedofilo assassino, mentre era innocente, perché la stampa, per non disturbare il regime, non diede notizia della sua assoluzione! Ancora oggi nel nostro Paese si parla di Girolimoni! Ricordiamoci a cosa serve la stampa in un regime di democrazia e di libertà! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

Seconda questione: è irragionevole la previsione di durata massima delle intercettazioni telefoniche, sia che si tratti di omicidio, di una strage, di un'ingiuria, di delitti di criminalità organizzata o di traffico di rifiuti pericolosi, di un reato punito con l'ergastolo o di un reato punito con la multa sino a 516 euro. Si tratta di reati per i quali sono previsti tempi differenziati di durata delle indagini, da sei mesi a due anni: per tutti si prevede però lo stesso termine di durata delle intercettazioni, per l'ingiuria e per la strage.

Terza questione: è assolutamente irragionevole la previsione di cui all'articolo 1, comma 11, lettera e), del disegno di legge, secondo cui oltre i 60 giorni vi è la possibilità di una proroga di 15 giorni quando «emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati». Invero, siffatta previsione di proroga limitata a 15 giorni contrasta, qualora permangano le condizioni della proroga, ossia la necessità di impedire che un'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (pensiamo ad un sequestro di persona con il sequestrato nelle mani dei sequestratori), con l'articolo 3 e l'articolo 117 della Costituzione, che assegna allo Stato il compito di garantire con adeguata e coerente legislazione i diritti dei cittadini, l'ordine pubblico e la sicurezza. Si pensi alla vittima del reato, si pensi al sequestrato nelle mani dei sequestratori che confida nello Stato e nei suoi organi e che invece dovrà subire la vergognosa previsione secondo cui, trascorsi 15 giorni, non c'è più tempo per le intercettazioni! (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Negri). L'assurdo è che se c'è un sequestro di persona con richiesta di riscatto, la durata delle intercettazioni è pari alla durata delle indagini. Se c'è un sequestro di persona senza richiesta di riscatto, ovvero si sconosce la ragione del sequestro, la durata delle intercettazioni non potrà superare i 75 giorni. È come stabilire per legge che, verificatasi una calamità naturale, lo Stato ricercherà le vittime sotto le macerie solo per tre giorni, perché oltre tale tempo è statisticamente improbabile che la vittima sia ancora viva. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

Quarta questione: è palesemente incostituzionale il comma 9 dell'articolo 1, in riferimento al secondo comma dell'articolo 266 del codice di procedura penale, che disciplina le intercettazioni ambientali. Il testo proposto recita: «Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa». Ossia, se viene trovato il cadavere di una persona assassinata le ambientali potranno farsi solo se in un luogo individuato «si stia svolgendo l'attività criminosa». È un paradosso: invero, l'omicidio è già avvenuto, ma l'indagine sull'omicidio può farsi ricorrendo alle ambientali solo se vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo un altro reato. Anzi, secondo la lettura della norma, se sia in corso l'attività criminosa per la quale si indaga, ossia un omicidio (con un cadavere crivellato di colpi) che si protrae nel tempo. Ma tutto ciò, comunque, per 75 giorni. In tal modo l'intercettazione ambientale viene svuotata del suo fine strumentale (mezzo di ricerca della prova), divenendo una cosa diversa, collocabile parzialmente nello schema dell'articolo 55 del codice di procedura penale («la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale»).

Il «deve», previsto dall'articolo 55 del codice di procedura penale, rispetta il principio costituzionale previsto dall'articolo 112 della Costituzione (azione penale obbligatoria) che, invece, viene così violato, come è violato l'articolo 117 della Costituzione (lo Stato deve legiferare per assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza).

Quinta questione: è incostituzionale, per violazione dell'articolo 111 della Costituzione («la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa») la proposta di modifica dell'articolo 292 del codice di procedura penale (ordinanza di cattura). Secondo l'articolo 1, comma 18, del disegno di legge: «Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti». Il successivo comma 19 precisa che «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata nell'ordinanza per l'applicazione delle misure». Ebbene, la facoltà di consultazione da parte del difensore implicitamente presuppone l'incompletezza e la genericità dell'ordinanza che dispone l'arresto, in violazione dell'articolo 292, comma 2-ter, del codice di procedura penale, che prevede che «L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato». Invero non potrà esservi una motivazione, non potendo il giudice esprimere le sue valutazioni in ordine ad una o più intercettazioni poste a carico dell'arrestato, potendo solo richiamarle genericamente nell'ordinanza. La parola «contenuto» significa «riferimento generico privo di riscontri documentali» (così la relazione al progetto del codice di procedura penale). Per la giurisprudenza la valutazione è «verifica del contenuto di una prova, della rilevanza e della fondatezza». Sicché, una persona viene arrestata in forza di un provvedimento con motivazione generica ed inespressa. La facoltà concessa al difensore di «prendere visione integralmente della intercettazione richiamata nell'ordinanza» non garantisce l'imputato arrestato qualora il giudice, ai sensi dell'articolo 104 del codice di procedura penale, abbia imposto il divieto di conferire dell'avvocato con il suo assistito. L'interrogatorio dell'arrestato deve essere compiuto entro cinque giorni (riducibili a due); sicché, l'imputato verrà sottoposto all'interrogatorio senza conoscere nello specifico le prove a suo carico e le valutazioni del giudice. Ciò contrasta con l'articolo 111 della Costituzione e con il diritto di difesa, anche in considerazione del fatto che l'interrogatorio di garanzia è finalizzato a verificare le condizioni per l'applicazione della misura cautelare in carcere.

Sesta questione: è costituzionalmente irragionevole il comma 11, lettera c), dell'articolo 1, il quale prevede che «Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195 comma 7, e 203». I commi 3 e 4 dell'articolo 192, invero, riguardano la valutazione delle «dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato» o dell'imputato in procedimento connesso o collegato. La griglia di valutazione dei «gravi indizi di reato», indicata nel disegno di legge riporta così ai criteri di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Semmai la griglia da richiamare era quella del comma 2 dell'articolo 192, ossia: «L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti». Sono assolutamente estranei alla valutazione «dei gravi indizi di reato» i criteri di valutazione delle chiamate in correità. Così facendo, si torna al requisito degli «evidenti indizi di colpevolezza» che, invece...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Li Gotti.

LI GOTTI (IdV). È irragionevole l'abrogazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 che in materia di intercettazioni telefoniche prevedeva una "coperta" ampia per i reati di criminalità organizzata, sia per i reati di criminalità mafiosa che per i reati di criminalità associativa punibili con pene sino a venti anni. Ora, con l'abrogazione che è stata proposta, si sposta esclusivamente alla tutela per i reati di mafia, ma vengono esclusi i reati di criminalità organizzata, che riguardano le varie bande che operano nel nostro Paese, che rientrerebbero così nella procedura normale ossia nei limiti e nei presupposti intercettativi. Si tratta di un'irragionevole abrogazione di un articolo fondamentale voluto da Giovanni Falcone per la lotta al crimine organizzato: tutto il crimine organizzato.

È poi assolutamente irragionevole la norma transitoria che prevede nell'ambito dello stesso procedimento che ci siano intercettazioni eseguite con l'applicazione della normativa vigente, intercettazioni che hanno i presupposti della normativa vigente ma i tempi della normativa introducenda e intercettazioni che hanno sia i presupposti che i tempi della nuova normativa. In questo modo, altro che principio del tempus regit actum! Questo è il caos della normativa transitoria.

Per questi motivi, chiediamo che non si dia corso, per manifesta incostituzionalità, all'esame del disegno di legge in discussione. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Zavoli per illustrare la questione pregiudiziale QP6. Ne ha facoltà.