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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 391 del 31/05/2010


PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali e una questione sospensiva, da ultime le questioni pregiudiziali QP7, a firma Della Monica ed altri, QP8, QP9 e QP10, a firma Casson ed altri, e QP11, a firma Lusi.

Ha chiesto di intervenire il senatore Li Gotti per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, preliminarmente vorrei inquadrare sia pure in un minuto qual è quantitativamente la materia della quale ci stiamo occupando, dal momento che nel corso di questi ultimi anni le cifre, ballerine, hanno evidenziato realtà esattamente contrarie ai dati ufficiali. Il numero dei decreti intercettativi nel nostro Paese, in base ai dati conosciuti recenti, è di 130.000. Il decreto è collegato a ogni singola utenza e deve essere rinnovato, a legislazione vigente, ogni 15 giorni. Sicché il numero delle persone intercettate è stimato in 20-23.000 rispetto ad un carico di procedimenti penali pari, nel nostro Paese, a circa 4 milioni.

La questione pregiudiziale di costituzionalità che vogliamo proporre fa riferimento sia a specifiche previsioni costituzionali, sia al criterio di ragionevolezza così come evidenziato dalle sentenze nn. 416 e 450 del 2000 della Corte costituzionale.

Prima questione: violazione degli articoli 21 e 117 della Costituzione (in riferimento al rispetto degli obblighi internazionali, in particolare con riguardo all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in caso di approvazione delle disposizioni che prevedono il divieto di pubblicazione degli atti non più coperti dal segreto. (Brusìo).

DE TONI (IdV). Se non c'è silenzio, signor Presidente, non si può continuare.

PRESIDENTE. Colleghi, chi non è interessato all'intervento del senatore Li Gotti è pregato di lasciare l'Aula.

Prego, senatore Li Gotti.

LI GOTTI (IdV). Grazie, signor Presidente.

Ovviamente noi terremo conto in questa nostra discussione anche degli emendamenti presentati dalla maggioranza. Qualora fosse approvato l'emendamento della maggioranza contenente il ripristino della «possibilità di pubblicazione per riassunto degli atti non più coperti da segreto», non avrebbe alcun fondamento la previsione del divieto di pubblicazione in qualsiasi forma (parziale, per riassunto o nel contenuto) degli atti relativi a conversazioni o a flussi del traffico telefonico.

Invero, se l'atto non è più coperto dal segreto e se gli atti non coperti dal segreto sono sempre pubblicabili per riassunto, il divieto solo per una categoria di atti si configura quale censura per la stampa. Il comma 2 dell'articolo 21 della Costituzione afferma il principio per il quale «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure».

Incide, inoltre, sull'articolo 21 della Costituzione il divieto di ripresa audiovisiva dei dibattimenti, qualora una parte non consenta non solo alla ripresa della propria immagine, ma alla ripresa audiovisiva del processo e anche alla trasmissione radiofonica, alla ripresa delle immagini fotografiche e alla registrazione fonografica.

Sembra di compiere un salto indietro di ottant'anni: sembra di essere tornati al diritto di cronaca di regime. (Applausi dal Gruppo IdV). Ancora oggi noi parliamo di Gino Girolimoni, distrutto da un'inchiesta di regime e condannato a vita come pedofilo assassino, mentre era innocente, perché la stampa, per non disturbare il regime, non diede notizia della sua assoluzione! Ancora oggi nel nostro Paese si parla di Girolimoni! Ricordiamoci a cosa serve la stampa in un regime di democrazia e di libertà! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

Seconda questione: è irragionevole la previsione di durata massima delle intercettazioni telefoniche, sia che si tratti di omicidio, di una strage, di un'ingiuria, di delitti di criminalità organizzata o di traffico di rifiuti pericolosi, di un reato punito con l'ergastolo o di un reato punito con la multa sino a 516 euro. Si tratta di reati per i quali sono previsti tempi differenziati di durata delle indagini, da sei mesi a due anni: per tutti si prevede però lo stesso termine di durata delle intercettazioni, per l'ingiuria e per la strage.

Terza questione: è assolutamente irragionevole la previsione di cui all'articolo 1, comma 11, lettera e), del disegno di legge, secondo cui oltre i 60 giorni vi è la possibilità di una proroga di 15 giorni quando «emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati». Invero, siffatta previsione di proroga limitata a 15 giorni contrasta, qualora permangano le condizioni della proroga, ossia la necessità di impedire che un'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (pensiamo ad un sequestro di persona con il sequestrato nelle mani dei sequestratori), con l'articolo 3 e l'articolo 117 della Costituzione, che assegna allo Stato il compito di garantire con adeguata e coerente legislazione i diritti dei cittadini, l'ordine pubblico e la sicurezza. Si pensi alla vittima del reato, si pensi al sequestrato nelle mani dei sequestratori che confida nello Stato e nei suoi organi e che invece dovrà subire la vergognosa previsione secondo cui, trascorsi 15 giorni, non c'è più tempo per le intercettazioni! (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Negri). L'assurdo è che se c'è un sequestro di persona con richiesta di riscatto, la durata delle intercettazioni è pari alla durata delle indagini. Se c'è un sequestro di persona senza richiesta di riscatto, ovvero si sconosce la ragione del sequestro, la durata delle intercettazioni non potrà superare i 75 giorni. È come stabilire per legge che, verificatasi una calamità naturale, lo Stato ricercherà le vittime sotto le macerie solo per tre giorni, perché oltre tale tempo è statisticamente improbabile che la vittima sia ancora viva. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

Quarta questione: è palesemente incostituzionale il comma 9 dell'articolo 1, in riferimento al secondo comma dell'articolo 266 del codice di procedura penale, che disciplina le intercettazioni ambientali. Il testo proposto recita: «Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa». Ossia, se viene trovato il cadavere di una persona assassinata le ambientali potranno farsi solo se in un luogo individuato «si stia svolgendo l'attività criminosa». È un paradosso: invero, l'omicidio è già avvenuto, ma l'indagine sull'omicidio può farsi ricorrendo alle ambientali solo se vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo un altro reato. Anzi, secondo la lettura della norma, se sia in corso l'attività criminosa per la quale si indaga, ossia un omicidio (con un cadavere crivellato di colpi) che si protrae nel tempo. Ma tutto ciò, comunque, per 75 giorni. In tal modo l'intercettazione ambientale viene svuotata del suo fine strumentale (mezzo di ricerca della prova), divenendo una cosa diversa, collocabile parzialmente nello schema dell'articolo 55 del codice di procedura penale («la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale»).

Il «deve», previsto dall'articolo 55 del codice di procedura penale, rispetta il principio costituzionale previsto dall'articolo 112 della Costituzione (azione penale obbligatoria) che, invece, viene così violato, come è violato l'articolo 117 della Costituzione (lo Stato deve legiferare per assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza).

Quinta questione: è incostituzionale, per violazione dell'articolo 111 della Costituzione («la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa») la proposta di modifica dell'articolo 292 del codice di procedura penale (ordinanza di cattura). Secondo l'articolo 1, comma 18, del disegno di legge: «Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti». Il successivo comma 19 precisa che «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata nell'ordinanza per l'applicazione delle misure». Ebbene, la facoltà di consultazione da parte del difensore implicitamente presuppone l'incompletezza e la genericità dell'ordinanza che dispone l'arresto, in violazione dell'articolo 292, comma 2-ter, del codice di procedura penale, che prevede che «L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato». Invero non potrà esservi una motivazione, non potendo il giudice esprimere le sue valutazioni in ordine ad una o più intercettazioni poste a carico dell'arrestato, potendo solo richiamarle genericamente nell'ordinanza. La parola «contenuto» significa «riferimento generico privo di riscontri documentali» (così la relazione al progetto del codice di procedura penale). Per la giurisprudenza la valutazione è «verifica del contenuto di una prova, della rilevanza e della fondatezza». Sicché, una persona viene arrestata in forza di un provvedimento con motivazione generica ed inespressa. La facoltà concessa al difensore di «prendere visione integralmente della intercettazione richiamata nell'ordinanza» non garantisce l'imputato arrestato qualora il giudice, ai sensi dell'articolo 104 del codice di procedura penale, abbia imposto il divieto di conferire dell'avvocato con il suo assistito. L'interrogatorio dell'arrestato deve essere compiuto entro cinque giorni (riducibili a due); sicché, l'imputato verrà sottoposto all'interrogatorio senza conoscere nello specifico le prove a suo carico e le valutazioni del giudice. Ciò contrasta con l'articolo 111 della Costituzione e con il diritto di difesa, anche in considerazione del fatto che l'interrogatorio di garanzia è finalizzato a verificare le condizioni per l'applicazione della misura cautelare in carcere.

Sesta questione: è costituzionalmente irragionevole il comma 11, lettera c), dell'articolo 1, il quale prevede che «Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195 comma 7, e 203». I commi 3 e 4 dell'articolo 192, invero, riguardano la valutazione delle «dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato» o dell'imputato in procedimento connesso o collegato. La griglia di valutazione dei «gravi indizi di reato», indicata nel disegno di legge riporta così ai criteri di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Semmai la griglia da richiamare era quella del comma 2 dell'articolo 192, ossia: «L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti». Sono assolutamente estranei alla valutazione «dei gravi indizi di reato» i criteri di valutazione delle chiamate in correità. Così facendo, si torna al requisito degli «evidenti indizi di colpevolezza» che, invece...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Li Gotti.

LI GOTTI (IdV). È irragionevole l'abrogazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 che in materia di intercettazioni telefoniche prevedeva una "coperta" ampia per i reati di criminalità organizzata, sia per i reati di criminalità mafiosa che per i reati di criminalità associativa punibili con pene sino a venti anni. Ora, con l'abrogazione che è stata proposta, si sposta esclusivamente alla tutela per i reati di mafia, ma vengono esclusi i reati di criminalità organizzata, che riguardano le varie bande che operano nel nostro Paese, che rientrerebbero così nella procedura normale ossia nei limiti e nei presupposti intercettativi. Si tratta di un'irragionevole abrogazione di un articolo fondamentale voluto da Giovanni Falcone per la lotta al crimine organizzato: tutto il crimine organizzato.

È poi assolutamente irragionevole la norma transitoria che prevede nell'ambito dello stesso procedimento che ci siano intercettazioni eseguite con l'applicazione della normativa vigente, intercettazioni che hanno i presupposti della normativa vigente ma i tempi della normativa introducenda e intercettazioni che hanno sia i presupposti che i tempi della nuova normativa. In questo modo, altro che principio del tempus regit actum! Questo è il caos della normativa transitoria.

Per questi motivi, chiediamo che non si dia corso, per manifesta incostituzionalità, all'esame del disegno di legge in discussione. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Zavoli per illustrare la questione pregiudiziale QP6. Ne ha facoltà.

ZAVOLI (PD). Signor Presidente, la questione pregiudiziale QP6 ha per oggetto la libertà di stampa. Ho avuto un abbassamento di voce, ma non un abbassamento della mia volontà di esprimere un parere che esce un po' dal tema regolamentare, perché affronta una questione che credo stia in cima a tutti i nostri discorsi, a quelli odierni e a quelli che faremo. La pregherei di concedere che un paio di decibel in più mi aiutino a farmi capire meglio.

Signor Presidente, ho letto giorni fa sul «Corriere della Sera» un suo articolo che, prendendo le mosse dalla tragica vicenda di Walter Tobagi, affermava come egli avesse esercitato l'opera sua sul piano - forse addirittura più insidioso del diritto e dell'ordine pubblico - della cultura e dell'informazione, attraverso le armi dell'inchiesta e dell'analisi critica. Grazie di queste parole, che le fanno onore! Signor Presidente, vorrei che questo suo condivisibile giudizio fosse d'introito ai lavori che concluderanno una grande e spero non inutile fatica, e che allo spirito delle sue parole l'Aula impronti le nostre prossime sedute. Rinnovo l'invito, per quel che posso, a far sì che prevalga quella ragionevolezza così spesso elusa, perché la ragione politica pretende che si privilegi un altro ragionamento. Basti pensare ai tagli inferti proprio alla cultura, cui si sta tentando di opporre in extremis qualche incerto e pericolante rimedio.

So bene, signor Presidente, che non ci misuriamo con una di quelle congiunture in cui la storia assegna a tale questione un significato drammatico, ma il solo fatto di doverci riferire a un articolo della nostra Carta (parlo ovviamente dell'articolo 21) giustifica il malessere che ha accompagnato sin qui la disputa sulle intercettazioni. Quindi domando, signor Presidente, senza alcun intento polemico, perché, di fronte a un disagio di tale rilevanza (Benedetto Croce la chiamerebbe sofferenza etica), non abbiamo avvertito tutti insieme, maggioranza e minoranza, che questa sorta di spaesamento è in realtà al centro di una grande e grave questione democratica. Eppure siamo in un'Aula dove la libertà di stampa, anche quella che rischiasse la meno inquietante delle lesioni, dovrebbe avere il suo presidio più efficace e vincolante. Qui, per la natura del nostro stesso compito dovremmo essere indotti, nel nome di un bene che ci fa uguali, a volgere i nostri lavori in direzione di salvaguardie che superino, nell'interesse comune, le chiusure pregiudiziali e gli opportunismi politici, strutturali o contingenti che siano. Ciò, perché la libertà di espressione deve tendere alla promozione del confronto pubblico e della responsabilità personale, a tutelare i diritti di ciascuno e di tutti, a contrastare le invadenze dei poteri, a difendere la democrazia dalle intolleranze occulte e dalle aggressioni fin troppo evidenti e perché soltanto un giornalismo disposto a svolgere questo compito è lo strumento garante della politica, mentre in caso contrario può essere solo il suo servo.

C'è chi risolverebbe alla svelta il problema: gli basterebbe ridurre la politica al minimo, opponendole diffidenza e disinteresse e magari rivolgendo qualche anacronistica minaccia normativa a un giornalismo che interpreti - mai che ometta - i suoi doveri deontologici. Non posso dimenticare, signor Presidente, Albert Schweitzer che, nel suo celebre lebbrosario di Lambaréné, mi disse: «Fino a quando non diremo cose che a qualcuno dispiaceranno non diremo mai per intero la verità». Del resto, ricorderete come Orwell immaginasse un Ministero della verità il quale avrebbe provveduto a cancellare quotidianamente i fatti scomodi, distruggendo i segni che essi lasciano. La cupa profezia si è posta da allora come un'epigrafe in testa al nostro modo di intendere l'informazione, la sua natura e il suo scopo in una società liberale e riformista, per ricordarci che la democrazia va difesa ogni giorno.

Forse, per comprendere che cosa è realmente in gioco vale la pena di ricordare anche quanto ha detto Hans Magnus Enzensberger: «Ai giornalisti di oggi spetta non il dovere, ma certamente il compito di fare chiarezza su tutto quanto, per loro merito o demerito, ci coinvolge»; vorrei inoltre aggiungervi il giudizio di Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, che ha avuto l'ardire, oltre che l'umiltà, di considerare l'informazione oggi più importante persino dell'economia: un azzardo - direte - ma non privo di qualche fondamento.

Giorni fa in un giornale ho scritto a proposito del cartello appeso al collo di un partecipante al sit in davanti a Montecitorio in cui si leggeva "Io non ho paura, intercettatemi": come a dire che questo disegno di legge favorisce chi ha colpe o reati da nascondere. Era una posizione di rifiuto totale, estrema, e quindi a sua volta contestabile. Basta infatti approfondire il problema, in cui si affrontano due diritti fondamentali (l'informazione dovuta da una stampa libera e quella che viola gratuitamente la riservatezza personale) per rendersi conto della profonda differenza, in questa delicata materia, tra chi è investito di responsabilità pubbliche, sia elettive che conferite dallo Stato, e un semplice cittadino.

Tuttavia, anziché tentare una equilibrata composizione, difficile ma necessaria, si è scelta la strada, a prima vista più facile, di restringere al massimo le intercettazioni, di ricorrere alla minaccia del carcere per i giornalisti (poi ragionevolmente lasciata cadere), infliggendo multe pesantissime, anche se poi ridotte per le piccole testate, a carico degli editori, aprendo la strada all'intervento della proprietà sul contenuto dei giornali che, come sappiamo, è competenza esclusiva del direttore.

Una serie di errori non da poco, ancora passibili di correzione, conferisce qua e là un carattere repressivo e illiberale a questo progetto, e lo sarebbe ancora di più se la pratica delle intercettazioni dovesse limitare l'azione legittima e indispensabile della magistratura, per esempio - cito il caso più vicino e irrisolto - quando la comunità nazionale si sente offesa dalla cosiddetta cricca (una parola d'uso comune per indicare un clima ben più che equivoco). Qui la materia affronta aspetti controversi di legittimità che affido a chi ha dottrina per farlo; ma sono persuaso signor Presidente, che in un Paese in cui dopo 21 anni si vanno a cercare le impronte lasciate dagli attentatori di Giovanni Falcone sugli scogli dell'Addaura e dove, rovistando tra vecchie collezione di giornali, si trova la fotografia di un agente segreto sempre presente quando è alle viste o in preparazione o addirittura in atto un'azione eversiva gravemente criminosa, la funzione della stampa si riveli fondamentale. Perciò, lungi dal restringerne le facoltà, va ricercata e perseguita la sequela di reticenze, ambiguità e fellonie, se non si vuole coprire una manifesta e impunita lesione della nostra stessa legittimità democratica.

Mi limito a citare le parole di un nostro collega della passata legislatura, l'autorevole ed equanime Andrea Manzella: il messaggio complessivo è che la lotta al crimine in Italia, terra di molte mafie e di molte complicità, sarà indebolita. Ribassi di pene per non reati, cioè per la libertà giornalistica di informare su atti non più segreti, non servono a cancellare il nonsenso strutturale dell'intero progetto, per il quale, signor Presidente, vanno auspicate ulteriori correzioni, secondo le puntuali riserve avanzate dal Capo dello Stato.

Parlo di cose da tutti voi conosciute, dolendomi della sommarietà cui ho dovuto tenermi, ma il Senato, il luogo della nostra risposta a una delega popolare fondata sul valore e sulle modalità della trasparenza politica, civile e morale, non può non disporsi a compiere un dovere di inestimabile significato.

E perché nessuno si senta escluso dalla vitale necessità di salvaguardare il dettato costituzionale, lasciatemi ricordare la parola più alta, data a tutti perché venga pronunciata per tutti. Una parola che vive dentro e fuori di noi, quand'anche non ci si accorga della sua presenza. Una parola che è come l'aria, la quale ci tiene in vita, si può dire, quasi a nostra insaputa, chiunque si sia e dovunque si stia. È una parola che va detta e udita in nome delle responsabilità che essa esige. Quella parola è così solenne che si stenta a ripeterla senza qualche imbarazzo, ma libertà - cui tutti dobbiamo continuamente richiamarci - è la prima a dar vita alle nostre speranze di non venire sconfitti dalle nostre stesse sordità, o peggio dalla nostra rassegnazione.

Pronunciamola, dunque, dandole un fondamento comune: è la sola che nessuno può pronunciare solo per se stesso, ed è di quelle che, signor Presidente, in quest'Aula devono avere la precedenza. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e dei senatori Menardi e Musso.Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Casson per illustrare le questioni pregiudiziali QP1, QP8, QP9 e QP10.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,15)

CASSON (PD). Signora Presidente, prendiamo spunto dalle ultime parole pronunciate dal senatore Zavoli proprio per sottolineare che non siamo rassegnati nei confronti del disegno di legge oggi in esame: abbiamo tutte le migliori intenzioni di continuare la nostra battaglia parlamentare, con gli strumenti parlamentari di cui disponiamo.

In questa fase, teniamo a sottolineare che sono almeno nove i profili di illegittimità costituzionale da cui è toccato il disegno di legge in titolo. Essi sono diversificati e riguardano aspetti relativi alla libertà di stampa, alla sicurezza dei cittadini e alla tutela della riservatezza dei cittadini. Mi limiterò ad accennare i profili di illegittimità costituzionale, poiché su questi punti interverranno i colleghi in maniera più dettagliata.

Ricordo innanzitutto che il divieto di pubblicazione degli atti di indagine, ancorché non più coperti dal segreto, fino alla conclusione dell'indagine o al termine dell'udienza preliminare si presenta come assolutamente incompatibile con il diritto di informazione e con il diritto all'informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione, all'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e all'articolo 10 della Carta di Nizza. Situazione che, per quanto riguarda la libertà di pubblicare, è vieppiù aggravata dal divieto di pubblicare tutta una serie di atti di interesse collettivo, soprattutto per quanto concerne fatti di rilevante interesse pubblico.

Il blackout informativo che entrerebbe in vigore con questo disegno di legge contrasta, oltre che con le norme della Costituzione e con quelle di diritto europeo e internazionale che ho ricordato, con le sentenze della Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo. Quest'ultima è intervenuta ripetutamente in anni recenti per affermare come fondamentale il diritto dei giornalisti a fornire e del pubblico a ricevere notizie di cronaca giudiziaria. Questo diritto dei giornalisti e, di converso, dei cittadini è ritenuto prevalente finanche sulla privacy degli interessati e sul segreto istruttorio.

La Corte di Strasburgo è intervenuta in diverse occasioni. Ricordo solo il caso Dupuis e Pontaut, in cui è stata condannata la Francia, la quale, a sua volta, con la sua magistratura, aveva condannato alcuni giornalisti che si erano limitati a citare fatti e notizie relativi a servizi segreti francesi e ad indagini che lambivano il Presidente della Repubblica francese. Ora, la Corte europea di Strasburgo ci ricorda come la stampa possa essere definita per così dire il chien de garde, ossia il cane da guardia della democrazia e - aggiungo io - del corretto svolgimento delle attività della magistratura.

Ci sono però altri aspetti che presentano profili di illegittimità costituzionale. Uno di questi riguarda le sanzioni che vengono irrogate ai giornalisti: la sanzione del carcere, ancora ribadita, è assolutamente sproporzionata e condannata dalla Corte europea di Strasburgo. Allo stesso modo le sanzioni sproporzionate a livello di ammenda sono ritenute assolutamente in contraddizione con l'articolo 10 della Convenzione europea, proprio perché tra il diritto del cittadino a sapere e del giornalista a scrivere e, dall'altra parte, il diritto dei cittadini a sapere tutto rispetto anche al segreto istruttorio deve prevalere il diritto della collettività.

Altri punti che presentano problemi di illegittimità costituzionale concernono la sospensione obbligatoria - così come prevista dal disegno di legge Alfano - del giornalista e le norme che hanno a che fare con "l'emendamento D'Addario", le quali si accaniscono su particolari categorie di giornalisti, che sono quelli non professionisti, non iscritti all'albo dei giornalisti. Ricordiamo, invece, come il giornalismo di inchiesta sia caratterizzato soprattutto dalla presenza di giovani giornalisti, giornalisti freelancer, i quali sono spesso giornalisti pubblicisti non ancora iscritti all'albo. Questa discriminazione costituisce un chiaro sintomo di illegittimità costituzionale.

Altro punto concerne il divieto di riprese fotografiche e televisive dei dibattimenti e delle relative trasmissioni, secondo modalità che contrastano con l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani. Anche in questo caso è intervenuta la Corte europea di Strasburgo, la quale ha ritenuto che norme di questo tipo contrastino chiaramente con il principio della pubblicità del giudizio, in particolare del giudizio penale, che, nel delineare uno dei cardini del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, rappresenta un principio essenziale di ogni ordinamento democratico.

Ci sono poi due interventi all'interno del disegno di legge che prospettano ulteriori profili di illegittimità costituzionale. Si tratta di un allargamento di prerogative di immunità, per così dire, riguardanti gli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza e concernenti le intercettazioni nei confronti di coloro che stanno attorno al parlamentare: così come sono scritte, le norme configurano dei privilegi assolutamente inaccettabili, anche per quanto riguarda l'allargamento della sfera di immunità dei parlamentari. Noi non condividiamo norme di tal genere, ma, quand'anche si volessero approvare, bisognerebbe farlo con legge di rango costituzionale.

L'ultimo punto concerne la sicurezza dei cittadini e i poteri limitati relativi alle investigazioni della polizia e della magistratura. Il disegno di legge Alfano non solo introduce misure lesive della libertà di stampa, ma prevede anche una significativa limitazione dei poteri investigativi della magistratura, con particolare riferimento ai tabulati, alle videoriprese, ai requisiti di ammissibilità dell'istituto delle intercettazioni, all'imposizione di un collegio per intervenire quando si debba decidere per una intercettazione di questo tipo, all'inutilizzabilità degli atti e delle prove acquisite tramite intercettazioni, e interviene pesantemente anche in materia ambientale. Basti ricordare quanto evidenziato di recente dagli operatori del settore sicurezza e giustizia, da tutti i sindacati di polizia di qualsiasi estrazione e finanche dal procuratore nazionale antimafia e dal capo della polizia. Queste limitazioni, in particolare quella relativa ai termini massimi di durata delle operazioni captative, non solo privano di strumenti di indagine preziosi gli organi inquirenti, ostacolando l'attività di accertamento dei reati e così pregiudicando la tutela della sicurezza dei cittadini, ma non possono peraltro in alcun modo giustificarsi in nome della tutela della privacy. Allora, ancora una volta, dobbiamo affermare che questo disegno di legge, anziché tutelare la riservatezza dei cittadini, si configura prevalentemente ed essenzialmente come un disegno di legge che tende a bloccare le indagini della polizia e della magistratura, alla faccia della vostra decantata sicurezza dei cittadini, e che mira ad imbavagliare la stampa. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore D'Alia per illustrare la questione pregiudiziale QP4.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presidente, non intendiamo ripetere quanto già esposto, ma riteniamo utile svolgere alcune considerazioni. Ci troviamo infatti al terzo atto di una commedia che la maggioranza consuma da due anni sui problemi della giustizia. Il primo atto è rappresentato dal cosiddetto lodo Alfano, il secondo dalla ragionevole durata del processo (provvedimento che fortunatamente è morto e sepolto alla Camera), ed il terzo è costituito da questo pasticcio, che parte dall'affermazione di un principio sacrosanto - quello della tutela di alcuni diritti fondamentali della persona umana - e che arriva, nella sua pratica attuazione, a un risultato diverso: quello di costruire un testo palesemente in contrasto con la Costituzione, che non serve né ai magistrati per svolgere indagini secondo priorità e obiettivi investigativi e con le risorse necessarie a conseguire dei risultati, né ai cittadini per farsi scudo rispetto all'abuso delle intercettazioni e a tutto ciò che dall'uso arbitrario di una norma corretta scaturisce.

È un pasticcio che parte proprio dal testo licenziato dalla Commissione: testo che - ricordo - doveva trovare un'ampia condivisione, nelle parole del relatore di maggioranza e della maggioranza stessa. Questo fine ha indotto tutti i componenti della Commissione a svolgere innumerevoli ed estenuanti sedute notturne per licenziare un testo da offrire al contributo della società e dei Gruppi parlamentari di opposizione. Il contributo, invece, lo ha dato solo il Popolo della Libertà con 11 emendamenti, tutti ripiegati all'interno di una trattativa estenuante, che continua solo ed esclusivamente all'interno della maggioranza, nel tentativo di licenziare uno straccio di testo che, in qualche modo, non divida la maggioranza e che contiene - mi spiace non sia presente il Presidente del Senato - una norma transitoria che amplia gli effetti delle disposizioni di cui stiamo discutendo sui procedimenti in corso. Ciò in quanto l'ultimo degli "undici comandamenti" - se così possiamo definirli - del Popolo della Libertà prevede che le norme relative alla ricusazione del giudice, alla sostituzione del pubblico ministero in udienza, alla tutela delle conversazioni e delle comunicazioni dei difensori, alle riprese in udienza dibattimentale siano immediatamente applicabili ai procedimenti in corso. Tutto questo è qualcosa di più e di diverso da ciò che abbiamo esaminato in Commissione. Altro che principi, di cui parlava prima il Presidente del Senato! Qui si tratta di una norma che stravolge, paralizza, demolisce e distrugge attività di indagine, procedimenti in corso, processi che si stanno celebrando. E tutto questo, operando una disparità di trattamento anche tra soggetti che nello stesso procedimento si trovano nella medesima condizione: solo che si trovano ad essere più o meno sfortunati perché, a seconda di come e di quando temporalmente sono coinvolti nel procedimento, avranno una corsia e un binario diversi.

Ora, cosa abbia a vedere tutto ciò con la certezza del diritto e - cari colleghi della Lega - con la certezza della pena, poco comprendiamo. Tutto questo ha invece molto a che vedere con la Costituzione e con la violazione di una serie di norme che non guardano solo, come alcuni hanno detto in precedenza, alla tutela corporativa di una parte dell'ordinamento, quello giudiziario.

Quando diciamo che il pubblico ministero può essere sostituito in udienza se risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui al 379-bis del codice penale, quindi con riferimento agli atti del procedimento a lui assegnato, sostanzialmente introduciamo una norma che cancella un intero processo perché consente la sostituzione del pubblico ministero per un fatto, l'iscrizione nel registro degli indagati, che, come è noto, è un atto dovuto. Come sia conciliabile tutto questo, da un lato, con l'articolo 27 della Costituzione (anche sul diritto di difesa del pubblico ministero, che si vede tolta l'indagine cui ha lavorato, magari per diversi anni, solo perché qualcuno - si presume in buona fede - ha sporto denuncia nei suoi confronti) e, dall'altro, con l'articolo 97 della Costituzione, sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (perché tutti diciamo che anche i magistrati sono dei funzionari e quindi si applicano i principi e le regole costituzionali che presiedono anche all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa, da cui non è estranea - o non dovrebbe essere estranea - l'amministrazione della giustizia, come voi stessi dite, perché bisogna renderla manageriale, efficiente e così via) non lo abbiamo capito.

E ancora, come questo si possa conciliare con il principio fondamentale - che non è a garanzia del magistrato, ma del cittadino - della inamovibilità del magistrato e del giudice naturale precostituito per legge, ancora oggi non lo abbiamo ben chiaro, perché attraverso la possibilità di rimuovere il pubblico ministero solo perché iscritto nel registro degli indagati si costruisce un sistema che, alla fine, porta al risultato di non dare garanzia e certezza ai cittadini dell'impianto costituzionale che a presidio dei cittadini (e non dei magistrati) è stato organizzato e costruito.

Sulla tutela della libertà di stampa e di informazione non voglio aggiungere molte cose, però credo che in questo Paese esista il problema dell'attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 della Costituzione, primo tra tutti il diritto alla riservatezza e alla privacy, che fa parte della tutela della dignità della persona umana. Ma se noi introduciamo questo principio, dobbiamo avere il coraggio introdurlo a tutto tondo, perché l'attività invasiva ed intrusiva della privacy dei cittadini non è solo ed esclusivamente collegata al tema delle inchieste e delle indagini giudiziarie (queste ne rappresentano una parte, non tocca a me dire se modesta o prevalente), ma anche all'indegna attività di dossieraggio che in questo Paese è possibile svolgere da parte anche di soggetti e società private, che porta a campagne di stampa come quella che è stata condotta nei confronti dell'ex direttore dell'«Avvenire», Boffo, senza che vi fosse altrettanta indignazione. Anche in quel caso, utilizzando informazioni riservate e non rispettando precise disposizioni di legge, si è violato l'articolo 2 della Costituzione senza che nessuno in questo Paese si indignasse e si scandalizzasse. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PD).

Dobbiamo avere il coraggio di affrontare seriamente questo tema, in tutte le sue sfaccettature, non sostenendo, dando così una rappresentazione sbagliata al Paese, che con questa legge, chissà come, si tuteleranno la riservatezza e questa parte dei diritti fondamentali della persona umana.

Voi state facendo un'operazione che è ancora peggiore, perché non persegue e non raggiunge neanche l'obiettivo che voi dite di esservi prefissi, cioè quello di evitare il cosiddetto tritacarne mediatico-giudiziario (ormai siamo abituati a parlare per slogan e per schemi), perché voi introducete, di fatto e di diritto, un doppio regime di pubblicità. Infatti, quando dite che gli atti non sono più segreti - e non lo sono perché entrano nella sfera di conoscenza dell'indagato e quindi anche dei difensori - sono atti non pubblicabili ai fini della stampa (poi con Internet non so come finirà, perché tale sistema consentirà la pubblicazione sui siti esteri degli atti dell'indagine), ma potenzialmente utilizzabili da altri.

Come dicevo, introducete un doppio regime perché prevedete comunque una pubblicità rispetto alla platea di soggetti che hanno accesso a quelle informazioni che voi definite riservate e che stanno nella fascia che va dalla discovery - e quindi dal superamento della fase della copertura del segreto - alla fase del rinvio a giudizio, dell'udienza e del dibattimento. In questa fase c'è una serie di privilegiati, di soggetti qualificati che hanno accesso a quegli atti perché ne hanno titolo e diritto sotto il profilo processuale.

Quindi, la pubblicità degli atti ai fini della stampa non esaurisce il tema della diffusione degli atti e, quindi, della violazione del diritto, costituzionalmente garantito, alla riservatezza e ad evitare l'uso strumentale di informazioni riservate. Il problema infatti è che la pubblicazione sulla stampa di determinati atti viene interdetta perché si parte dal presupposto che vi sia un uso strumentale di quelle informazioni che, fornite ad una platea più ampia, possa - ed è ciò che in alcuni casi è avvenuto - ledere la libertà e la dignità della persona. Ma quale uso di queste informazioni viene fatto in questa fase, e da chi, e come?

Il punto è che questa norma, avendo selezionato una sola categoria di soggetti qualificati interdetti dall'utilizzo di queste informazioni, pone anche il problema di una disparità di trattamento e di una violazione ancor più ampia delle norme costituzionali in materia di libertà di informazione e di manifestazione del pensiero.

Inoltre, signora Presidente, non voglio polemizzare sulle questioni relative alla lotta alla mafia e al terrorismo; come è già accaduto a proposito dei cosiddetti reati satellite, se questo provvedimento sarà esaminato nelle prossime ore e nei prossimi giorni avremo modo di soffermarci meglio sull'argomento. Però c'è un dato di fondo: l'aver equiparato in maniera indiscriminata alla disciplina delle intercettazioni anche quella relativa all'acquisizione dei tabulati telefonici e delle riprese audiovisive ed anche le cosiddette intercettazioni volgarmente dette ambientali certamente non fa un favore a chi oggi opera contro la mafia. Anzi, crea un problema enorme perché non consente di svolgere, in tempi che siano in sintonia con le esigenze dell'accertamento dei fatti oggetto di crimini mafiosi e terroristici, le attività di indagine. (Applausi del senatore Pistorio). Ma tutto questo assume rilievo sotto il profilo della incostituzionalità del testo, perché non consente alle parti offese, alle vittime del reato, di poter accedere facilmente a questo strumento che, ancor prima che essere uno strumento in mano all'accusa, è uno strumento in mano alla difesa.

Da ultimo, l'idea di aver introdotto solo ed esclusivamente per le intercettazioni il regime autorizzatorio del tribunale collegiale è irragionevole e viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Vi chiedete perché? Mi volete spiegare come è possibile che un giudice monocratico possa anche in sede di rito abbreviato condannare all'ergastolo e per disporre le intercettazioni rispetto a quel procedimento debba chiedere agli insegnanti di sostegno? Sotto il profilo giuridico state facendo diventare - e di fatto è questa la più grande bomba dal punto di vista costituzionale - l'intercettazione, anziché un mezzo di ricerca della prova, la prova regina, e questo stravolge la certezza del diritto e le garanzie fondamentali che meritano i nostri cittadini.

Non parlo poi della norma sulle intercettazioni indirette ed occasionali che coinvolgono i parlamentari perché credo si commenti da sola e rappresenti la ciliegina sulla torta di un provvedimento che è incostituzionale e rispetto al quale, forse, sarebbe opportuno, signora Presidente, che non si disponesse alcun rinvio in Commissione. Infatti, se si devono rinviare solo gli "undici comandamenti" del Popolo della Libertà per consentirgli di trovare al suo interno la quadra, forse è meglio licenziare questa schifezza oggi o domani, e poi alla Camera vedremo come, insieme alla ragionevole durata del processo, anche questa schifezza morirà. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE, PD e IdV. Congratulazioni).