LEGNINI, relatore di minoranza. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, è da diversi anni che il dibattito politico e parlamentare sottolinea l'esigenza di una modifica della disciplina delle intercettazioni telefoniche essendo venute più volte in evidenza alcune criticità nel loro utilizzo e nella loro diffusione. L'interesse di gran lunga prevalente, che ha mosso gran parte delle forze politiche di entrambi gli schieramenti, è stato quello della tutela della riservatezza delle persone, molte volte violata anche in danno di chi non era indagato ed era estraneo alle attività di indagine.
L'unica vera istanza proveniente da una parte dell'opinione pubblica era e rimane questa: l'esigenza di tutelare l'immagine, l'onorabilità e la privacy di chi, legittimamente, abusivamente o casualmente captato nei colloqui telefonici, si fosse ritrovato esposto alla dannosa pubblicità della propria vita privata sui mezzi di comunicazione a grande diffusione. Occorreva, quindi, un intervento legislativo non semplice, perché il diritto costituzionalmente garantito alla tutela della vita privata e alla libertà e segretezza delle comunicazioni deve essere bilanciato con altri precetti, di uguale rango costituzionale, quali quelli della libertà di stampa e del diritto di/alla informazione, dei principi dell'obbligatorietà dell'azione penale, del giusto processo e del dovere dello Stato di garantire ai cittadini la sicurezza personale.
L'auspicato intervento riformatore si è rivelato vieppiù complesso in virtù della necessità di non derogare, attenuare o compromettere alcuni dei suindicati principi a discapito di altri, non soltanto perché la lesione di uno di essi si porrebbe ovviamente in contrasto con la Carta costituzionale, ma anche perché solo il loro integrale rispetto da attuare con un assetto normativo armonico costituisce garanzia di rispetto dei principi di democrazia, di libertà, di legalità e dei diritti dei cittadini alla corretta e integrale informazione alla sicurezza e al rispetto dei loro diritti soggettivi, individuali e collettivi.
L'intervento normativo si è rivelato ancor più difficile in presenza delle note anomalie del sistema d'informazione nel nostro Paese, del rilevante tasso di criminalità organizzata e di reati contro la pubblica amministrazione e della difficoltà, in atto da molti anni, nei rapporti tra la magistratura inquirente e i titolari di funzioni pubbliche, elettive e non.
Ci provò il Governo Prodi nella passata legislatura con un suo disegno di legge, che fu approvato, lo ricordo ai colleghi, dalla Camera dei deputati quasi all'unanimità, con sole sette astensioni, peraltro in gran parte della maggioranza dell'epoca, e con la convergenza dei Gruppi dell'attuale maggioranza di centrodestra, del nostro Gruppo, di quello dell'Italia dei Valori e di altri, che realizzava in tal modo un'accettabile equilibrio tra i valori e gli interessi in gioco. Ci hanno provato diversi Gruppi e singoli parlamentari in questa legislatura con diversi disegni di legge aventi un contenuto tra loro divergente, fino a quando l'attuale Governo ha deciso di presentare un suo disegno di legge, quello di cui stiamo discutendo, già esaminato dalla Camera dei deputati e oggi al nostro esame in seconda lettura.
Ricordo che il Gruppo del Partito Democratico al Senato ha presentato due testi su questa materia, l'Atto Senato n. 932, a firma Casson, Finocchiaro e altri, e l'Atto Senato n. 781, a firma Della Monica e altri, di contenuto sostanzialmente analogo. Le proposte del nostro Gruppo avevano esattamente l'ambizione di affrontare e risolvere i problemi che ho evidenziato all'inizio, relativi alla tutela della riservatezza delle persone, all'eliminazione degli abusi nell'uso e nella diffusione delle intercettazioni, salvaguardando appieno la libertà di stampa e il diritto all'informazione, al pieno e corretto utilizzo di tale importante strumento di ricerca della prova nell'azione di contrasto alla criminalità comune e organizzata, a responsabilizzare in capo ad un magistrato inquirente e al personale a ciò delegato nell'obbligo di non diffondere le intercettazioni prima che esse diventassero pubbliche sulla base delle regole processuali, della distruzione e del divieto di diffusione delle comunicazioni irrilevanti per le indagini. Una linea di intervento, la nostra, chiara, alla quale si è contrapposto il disegno di legge del Governo e della maggioranza che ha portato oggi, qui, all'esame dell'Aula del Senato, dopo un lungo iter in 2a Commissione, un impianto normativo inaccettabile e peggiorativo financo del testo licenziato in prima lettura dalla Camera.
Riassumo i punti, che ci sono ormai noti, per noi inaccettabili, per modificare i quali ci batteremo con determinazione con i nostri emendamenti e con la forza dei nostri argomenti, che trovano un ampio consenso nel Paese, nonché ricorrendo a tutti gli strumenti regolamentari a nostra disposizione.
Innanzitutto vengono posti limiti e condizioni di ammissibilità delle intercettazioni del tutto inaccettabili. L'articolo 1, comma 10, rappresenta un superamento solo apparente, ma non reale, del richiamo agli «evidenti indizi di colpevolezza» quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni. Di fatto, si reintroduce tale improprio requisito di legittimità in forma di presupposti individualizzanti e di parametro interpretativo alla cui stregua il giudice deve valutare la sussistenza di «gravi indizi di reato».
L'attribuzione al giudice collegiale del tribunale distrettuale della competenza ad autorizzare le intercettazioni determinerà non solo la paralisi degli uffici giudiziari distrettuali, ma paradossalmente favorirà le fughe di notizie in violazione della privacy, in quanto gli atti di indagine saranno messi a disposizione di un numero più esteso di persone e dovranno viaggiare non poco per raggiungere la destinazione.
Inoltre, l'attribuzione al giudice collegiale della competenza ad autorizzare le intercettazioni è chiaramente asistematica, considerando che il giudice monocratico oggi, a legislazione vigente, non solo può disporre misure cautelari personali, ma anche irrogare un ergastolo, in sede di rito abbreviato.
Ancora, la previsione dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica, quale condizione di ammissibilità della richiesta di intercettazione da parte del pubblico ministero, con inevitabili ricadute negative sulle indagini e sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia, costituisce un evidente ulteriore passo verso la gerarchizzazione delle procure. Altresì gravemente lesiva dell'azione investigativa è la prevista limitazione temporale della durata delle operazioni captative, eccessivamente restrittiva e del tutto inadeguata alla complessità di accertamento di taluni reati. Altrettanto irragionevole appare il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti o anche nello stesso procedimento, qualora il fatto sia diversamente qualificato e per esso non ricorrano i presupposti per disporre le intercettazioni. Si consideri, inoltre, che la esclusione dei soli reati distrettuali dalla disciplina dei limiti di durata e dei presupposti delle intercettazioni è del tutto insufficiente, in quanto le intercettazioni per i reati cosiddetti satellite sarebbero comunque precluse, con le conseguenze immaginabili.
L'estensione a tutte le intercettazioni ambientali, a prescindere dal luogo in cui si svolgano, del requisito della necessaria finalizzazione alla osservazione dell'attività criminosa in corso, oltre a depotenziare le attività di indagine, comporterà che non sarà mai possibile ottenere autorizzazioni ad intercettazioni ambientali per indagare su un reato già commesso, sia esso anche un omicidio o una strage. Un'assurdità palese anche per un'altra ragione: l'autorità giudiziaria, come ci è noto, indaga per definizione sui reati già commessi, quasi mai per finalità di prevenzione.
Un chiaro vulnus al principio di ragionevolezza deriva dall'equiparazione alle intercettazioni, quanto al regime di ammissibilità, dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico, che in quanto relativa ai soli dati "esterni" e non invece al contenuto delle comunicazioni, non può in alcun modo essere assistita dalle stesse garanzie, questo tipo di attività di indagine, né essere soggetta alle medesime limitazioni previste per le intercettazioni.
La disposizione volta a sanzionare con la reclusione da 6 mesi a 4 anni l'utilizzo di registrazioni (effettuate fraudolentemente) di conversazioni alle quali l'autore abbia partecipato o sia stato presente (emendamento cosiddetto D'Addario), priva i cittadini della stessa possibilità della tutela giurisdizionale dei diritti, in violazione anche dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto consente di utilizzare le suddette registrazioni solo "nell'ambito" di procedimenti giurisdizionali e non anche nelle fasi precedenti, quando cioè si debbano acquisire prove per denunciare, ad esempio, un estorsore o uno stalker.
Nel contesto delle innovazioni che ho ricordato, particolare preoccupazione destano la procedura di ammissione, i limiti temporali di durata e la quasi soppressione di fatto delle intercettazioni ambientali. L'attribuzione al tribunale del capoluogo di distretto del potere autorizzatorio, seppur differito di un anno, implicherà un accrescimento di incombenze burocratiche e di passaggi procedimentali di enormi proporzioni.
L'autorizzazione all'utilizzo dello strumento di indagine delle intercettazioni dovrà essere scritta e motivata dal pubblico ministero, dovrà essere condivisa e sottoscritta dal capo dell'ufficio, inviata unitamente all'intero fascicolo delle indagini al tribunale competente, a volte distante centinaia di chilometri, con dispendio di risorse e di tempo per il personale; dovrà essere esaminata da un collegio dopo tutte le registrazioni di rito negli uffici, dovrà essere nuovamente trasportata alla procura richiedente e così per le successive proroghe degli esigui termini di durata previsti. Un numero incalcolabile di magistrati inquirenti e giudicanti, di personale delle cancellerie e coadiuvanti, di autisti maneggerà le richieste e i fascicoli, li trasporterà, li depositerà occupando un tempo di lavoro enorme e rendendo oggettivamente concreto il rischio della violazione del segreto, con la paradossale conseguenza che la tutela della riservatezza sarà più a rischio in futuro rispetto alla disciplina vigente. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Altro che tutela della privacy! Il tutto per attuare un principio di controllo ex ante delle condizioni di ammissibilità che sarebbe molto più semplicemente conseguibile con altre più ragionevoli misure che abbiamo puntualmente proposto.
Relativamente alla previsione della ristretta durata delle attività di indagine per rimediare ad un'estensione a volte irragionevole e costosa delle operazioni captative, si introducono limitazioni temporali inaccettabilmente brevi che di certo non coincideranno con la tempistica imprevedibile nella commissione dei reati, rendendo così le indagini casuali o inefficaci. Che cosa accadrà se le attività criminose si consumeranno dopo l'ora x di scadenza della possibilità di intercettare è facile immaginarlo.
Così come è facile prevedere che con i sofisticati sistemi a disposizione della criminalità, i tempi di commissione dei delitti saranno parametrati ai rischi di essere intercettati o meno entro i limiti temporali prefissati autolesionisticamente dal legislatore. E non si dica, come ha fatto poco fa il relatore, senatore Centaro, che tali rischi non valgono per i reati di mafia e terrorismo. Costituisce un dato notorio che molte volte durante le indagini si perviene all'individuazione delle attività illecite proprie della criminalità organizzata attraverso l'accertamento di reati comuni, quali le estorsioni, l'usura, le truffe, il traffico di stupefacenti e molti altri reati. Comprimere in misura così vistosa le indagini su tali reati significa fare un regalo alle bande criminali organizzate.
Risibile, se non fosse che si tratta di questione molto seria, è la soluzione adottata per limitare le intercettazioni ambientali, uno strumento di indagine molte volte prezioso e risolutivo per l'accertamento di gravi reati. Subordinare il ricorso a tale strumento alla condizione che nel luogo si sta commettendo un reato significa annullare di fatto la possibilità di disporre intercettazioni ambientali.
Particolarmente gravi sono le disposizioni che riguardano la libertà di stampa e il diritto dei cittadini all'informazione. Sul punto cruciale relativo alla libertà di informazione, la prima significativa limitazione del diritto di cronaca deriva dall'inasprimento irragionevole delle pene per la rivelazione illecita di atti coperti da segreto o per la pubblicazione arbitraria di atti processuali, nonché dall'estensione della responsabilità da reati agli enti (in particolare gli editori dei giornali), che possono giungere - o potevano, secondo il testo della Commissione - fino a 464.000 euro, limite massimo che la maggioranza oggi propone di ridurre con apposito emendamento dopo le note proteste degli editori.
Ma la modifica più significativa nel testo licenziato dalla Commissione riguarda la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, che precludeva finanche la pubblicazione per riassunto degli atti di indagine, ancorché non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o al termine dell'udienza preliminare.
Tale vulnus del diritto all'informazione era peraltro aggravato dal divieto, di cui all'articolo 1, comma 5, capoverso 2-ter, della pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari, della documentazione e degli atti relativi ad operazioni captative anche laddove non sussista il segreto investigativo, così precludendo totalmente la cronaca giudiziaria relativamente a fatti di interesse pubblico evidente.
A fronte della gravità e abnormità di tali disposizioni e dopo la generalizzata protesta della stampa italiana, la maggioranza si è orientata (correndo ai ripari, dal suo punto di vista) a tornare, con una delle proposte emendative presentate, al testo della Camera consentendola pubblicazione per riassunto, il che attenua ma non elimina affatto la grave lesione alla libertà di stampa.
I suddetti divieti appaiono tanto più incompatibili con gli articoli 21 della Costituzione e 10 della Convenzione europea dei diritti umani ove si consideri il rilevante inasprimento sanzionatorio previsto dal testo per i reati in materia di pubblicazione degli atti, che rischia di inibire del tutto la libertà di stampa e, quindi, di privare i cittadini del diritto a ricevere informazioni su fatti di rilievo generale.
Ove poi si consideri che tale rilevante inasprimento sanzionatorio non è neppure riferito a condotte lesive della privacy delle parti processuali o dei terzi estranei alle indagini, ben si comprende come questa scelta non possa in alcun modo giustificarsi neppure in ragione dell'esigenza di tutelare beni giuridici di rilievo costituzionale e che appaia nettamente in contrasto appunto con gli articoli 21 della Costituzione e 10 della Convenzione europea dei diritti umani e funzionale soltanto a privare i cittadini del diritto all'informazione.
Altre disposizioni molto discutibili sono quelle relative alle intercettazioni indirette e casuali a carico dei parlamentari e loro collaboratori, alla speciale disciplina prevista per gli agenti dei servizi, all'introduzione dell'astensione obbligatoria del giudice e sostituzione del PM che abbiano pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli, alla fissazione di tetti di spesa per le intercettazioni ripartiti tra il livello nazionale, distrettuale e circondariale e altre disposizioni minori. Questi tetti di spesa determineranno il fatto che a settembre, a ottobre o a novembre non si potranno fare più intercettazioni.
Alle gravi preoccupazioni espresse da noi e provenienti dal Paese, la maggioranza e il Governo hanno tentato di porre rimedio con gli emendamenti depositati nei giorni scorsi in vista dell'avvio della discussione in Aula. Senonché, alle limitate e insufficienti proposte in senso migliorativo del testo licenziato dalla Commissione, quasi del tutto coincidenti con il ripristino del testo approvato in prima lettura alla Camera, si è aggiunta una disposizione, quella relativa alla riscrittura delle disposizioni transitorie, che rischia se approvata di far saltare o, nella migliore delle ipotesi, aggravare un numero non quantificabile di procedimenti pendenti. È facile immaginare la carica demolitrice di tale abnorme disposizione, contrastante, come mai avvenuto prima, con il principio del tempus regit actum in un numero enorme di procedimenti, compresi quelli di più stringente attualità relativi a diffusi fenomeni di corruzione, che tanto sconcerto hanno determinato nell'opinione pubblica.
E quali effetti produrranno le norme restrittive del diritto di cronaca sugli atti già resi pubblici o disponibili ai difensori delle parti?
Dunque, il testo e gli emendamenti che la maggioranza e il Governo chiedono a quest'Aula di approvare in questi giorni costituiscono un pasticcio normativo, con disposizioni confuse e dannose, che castrano irrimediabilmente i più efficaci strumenti di indagine, che affievoliscono in modo inaccettabile il diritto all'informazione, come mai era avvenuto nella nostra storia repubblicana, e che oggettivamente renderanno più agevole delinquere e più difficile scoprire e perseguire chi delinque.
La realtà, signor Presidente, è che di fronte a noi vi erano, e vi sono, due linee chiare per affrontare e risolvere problemi che esistono: quella di limitare fortemente le intercettazioni e, quindi, l'efficacia delle attività di indagine, con oggettivo indebolimento della sicurezza dei cittadini e del contrasto alla criminalità di ogni genere, nonché di comprimere la libertà di stampa, o, in alternativa, quella di vietare e bloccare la diffusione delle intercettazioni abusive o estranee alle indagini e ai procedimenti penali, responsabilizzando e sanzionando magistrati, polizia giudiziaria e personale per la violazione del segreto d'ufficio e la strumentalizzazione nell'uso e nella diffusione delle intercettazioni non rilevanti per fini di giustizia, in tal modo tutelando la riservatezza dei cittadini e la corretta ed efficiente amministrazione della giustizia. Noi sosteniamo con forza questa seconda linea, che rappresenta ciò che i cittadini chiedono. Voi avete scelto la prima strada, quella che indebolirà ulteriormente il nostro già collassato sistema giudiziario e costituirà il più grave attacco alla libertà di stampa mai concepito nella storia repubblicana.
Ecco perché abbiamo il dovere sacrosanto di contrastare in ogni modo questo disegno di legge, con tutti i mezzi democratici a nostra disposizione in Parlamento e nel Paese.
Si è svolto un lavoro molto approfondito e puntuale in Commissione giustizia; ringrazio i colleghi che con grande passione e competenza hanno affrontato ogni aspetto di questo controverso provvedimento, prospettando puntualmente soluzioni alternative. Non ci avete voluto ascoltare, non avete inteso accogliere neanche le più ragionevoli delle nostre proposte. Avete scelto di tirare dritto, di sconquassare l'impianto investigativo del nostro Paese, che si è consolidato e perfezionato nel corso degli anni e di cui pure il Governo si vanta in coincidenza di questa o quella operazione di cattura di latitanti o di operazioni di polizia particolarmente incidenti sulle attività criminose. Non ci avete voluto ascoltare, e non avete ovviamente voluto ascoltare l'allarme di tutta la magistratura. Ascoltate almeno il serio e fondato allarme del Procuratore nazionale antimafia, di tutte le forze di polizia, di tutti i giornalisti, degli editori, degli scrittori, degli intellettuali del nostro Paese e, soprattutto, delle vittime dei reati. Se non lo farete, vi assumerete una gravissima responsabilità nei confronti dell'intero nostro Paese. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e dei senatori Astore e Fosson. Congratulazioni).