Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (604 KB)

Versione standard



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 391 del 31/05/2010


Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn.
1611, 212, 547, 781e 932

CECCANTI (PD). La questione pregiudiziale QP2 pone in evidenza l'approccio strumentale del provvedimento in esame rispetto al problema reale delle cosiddette gogne mediatiche originate da fughe di notizie coperte da segreto istruttorio. Le forti limitazioni introdotte dal provvedimento all'uso dello strumento delle intercettazioni creano uno squilibrio fra diritti costituzionalmente sanciti, rafforzando da un lato la tutela della privacy, ma dall'altro ledendo il diritto alla sicurezza, la libertà di stampa e l'obbligatorietà dell'azione penale. Questi evidenti aspetti di incoerenza ed incostituzionalità, che hanno suscitato le dure critiche del Presidente della Camera sull'operato del Senato, richiedono una approfondita e meditata revisione presso la Commissione competente. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE).

Presidenza del vice presidente CHITI

CAROFIGLIO (PD). I numerosi divieti e le stringenti sanzioni previsti nel provvedimento in esame contrastano con i principi costituzionali della libertà di stampa e della responsabilità personale; i termini previsti per la durata massima delle intercettazioni sono incompatibili con il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e l'istituto della sospensione obbligatoria con quello dell'efficacia, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Si lede inoltre il principio di uguaglianza prevedendo tutele particolari per gli appartenenti ai Servizi di sicurezza e si viola il principio di ragionevolezza estendendo lo stesso regime alle riprese visive non captative, alle intercettazioni ambientali e alle acquisizioni di tabulati; evidenti diseconomie ed incongruenze sono originate dall'attribuzione al giudice collegiale della competenza ad autorizzare le intercettazioni. La normativa incide negativamente anche sulle indagini in materia di criminalità organizzata e di terrorismo, sottraendo alla possibilità di intercettazione i cosiddetti reati satellite. Se approvato, il provvedimento tutelerà certamente i criminali e danneggerà cittadini e Forze dell'ordine, che non potranno che reagire con frustrazione agli assurdi vincoli imposti. Per tali motivi chiede di non passare all'esame del testo licenziato dalla Commissione. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

MARITATI (PD). Avanza una questione pregiudiziale. Il vero intento del disegno di legge non è la tutela della privacy ma la limitazione dei poteri investigativi della magistratura e del diritto ad informare e ad essere informati sull'attività giudiziaria. Il provvedimento appare illegittimo rispetto al dettato costituzionale e rispetto alla normativa europea, incidendo sulla correttezza dei processi e sulla loro ragionevole durata, sull'obbligatorietà dell'azione penale e sulla tutela della sicurezza; gravi saranno gli effetti sul diritto di difesa, a causa degli ostacoli posti alle vittime dei reati nell'accesso alle intercettazioni. Le limitazioni imposte ai magistrati nell'utilizzo delle intercettazioni che potrebbero risultare utili in altri procedimenti appaiono del tutto irragionevoli e dannose specialmente nelle indagini sulla criminalità organizzata, laddove potrebbero risultare risolutivi gli elementi acquisiti nelle indagini su reati satellite. A ciò si aggiunga che le norme in materia di astensione obbligatoria del giudice e del pubblico ministero per le dichiarazioni rilasciate sul procedimento o per la sola iscrizione nel registro degli indagati a seguito di una denuncia di rivelazione di segreto d'ufficio ancora da verificare (per i magistrati quindi non varrebbe la presunzione di innocenza) consentirebbero ai criminali, grazie a false accuse, di liberarsi di un magistrato così come si saranno liberati, visto le limitazioni poste alla stampa, dei giornalisti scomodi. (Applausi dal Gruppo PD).

Presidenza del presidente SCHIFANI

D'AMBROSIO (PD). L'auspicata conciliazione fra principi costituzionali in materia di privacy, di diritto ad informare e ad essere informati e di diritto della difesa che ci si attendeva dal disegno di legge in esame è stata del tutto disattesa. Al contrario, il provvedimento frappone una quantità tale di ostacoli sul percorso dei magistrati da dilatare i tempi processuali, favorire paradossalmente la possibilità di fughe di notizie e, grazie alle norme relative all'esclusione dei giudici dal processo ed alla possibilità di sostituire il pubblico ministero, favorire i criminali che desiderino liberarsi, con false denunce, di un magistrato che fosse pervenuto magari ad importanti conclusioni investigative. Anche l'attribuzione al tribunale collegiale del distretto della decisione sulle intercettazioni telefoniche contrasta fortemente con il principio della ragionevole durata del processo e risulta problematica sotto il profilo della compatibilità, considerato che i tribunali capoluogo del distretto sono anche chiamati a decidere sulle catture e sulle misure cautelari. Alla luce della sua palese inefficacia, il provvedimento non può che essere dettato da ragioni strumentali, chiede pertanto che non si passi all'esame. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e D'Alia).

PRESIDENTE. Avverte che sono state altresì presentate dal senatore Lusi la questione pregiudiziale QP11 e dalla senatrice Dalla Monica e da altri senatori la questione pregiudiziale QP7 (v. Allegato A).

PORETTI (PD). Illustra la questione sospensiva QS1. Il comma 26 del testo in esame interviene limitando fortemente l'esercizio del diritto di cronaca e di pubblicità delle udienze del processo, in violazione dell'articolo 21 della Costituzione, nonché del principio della trasparenza del dibattimento processuale sancito dall'articolo 471 del codice di procedura penale, considerato che la trasmissione audiovisiva potrebbe essere negata dal giudice e la pubblicità delle udienze pubbliche avvenire solo attraverso un limitato filtro giornalistico. Con tale norma, anziché rispondere all'esigenza di tutelare la privacy dell'indagato prima del rinvio a giudizio, si nega ai cittadini il diritto all'informazione e la libertà di opinione su fatti salienti della vita del Paese che emergono in sede dibattimentale: Radio Radicale dal 1975 realizza la trasmissione integrale di processi che hanno segnato indelebilmente la storia del Paese e che sono elencati nel testo della questione sospensiva. La norma in oggetto dovrebbe essere stralciata dal provvedimento o corretta in sede emendativa perché inutile e insensata. Chiede che l'esame del disegno di legge n. 1611 e connessi sia sospeso sino al 31 dicembre 2010. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Baldassarri).

SALTAMARTINI (PdL). Il disegno di legge posto all'esame dell'Aula è animato dall'intento di garantire il rispetto di principi costituzionali inviolabili e impreteribili come la riservatezza delle comunicazioni personali, la presunzione di non colpevolezza, la tutela della persona e del suo onore. In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, spesso citata dall'opposizione a suffragio delle proprie argomentazioni, è entrata a pieno titolo nell'ordinamento giuridico italiano, con il filtro della giurisprudenza della Corte di giustizia europea: in una famosa sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è stato ribaltato il principio della prevalenza del diritto di cronaca sulla riservatezza personale, soprattutto laddove il diritto di cronaca non risponde al principio della verità del fatto. È necessario porre un assennato freno all'abuso delle intercettazioni telefoniche in Italia, senza con ciò comprimere l'attività investigativa della polizia giudiziaria. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Casson e da altri senatori (QP1); dai senatori Ceccanti e da altri senatori (QP2); dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP3); dal senatore D'Alia (QP4); dalla senatrice Poretti e da altri senatori (QP5); dal senatore Zavoli e da altri senatori (QP6); dalla senatrice Della Monica e da altri senatori (QP7); dal senatore Casson e da altri senatori (QP8); dal senatore Casson e da altri senatori (QP9); dal senatore Casson e da altri senatori (QP10); dal senatore Lusi (QP11), nonché dai senatori Carofiglio; Maritati; D'Ambrosio. Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la questione pregiudiziale QS1, avanzata dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

L'orientamento della Presidenza, sin dall'inizio dell'iter di esame del provvedimento, è stato quello di consentire il massimo dell'approfondimento della materia e di agevolare ogni sforzo possibile di sintesi tra maggioranza ed opposizione. In coerenza con tale impostazione e prescindendo da valutazioni sul contenuto delle singole norme, per il ruolo di terzietà spettante al Presidente del Senato rinvia alla Commissione giustizia, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, gli emendamenti 1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1.704, 1.705, 1.706, 1.707, 1.708, 1.709 e 1.710 ed i relativi subemendamenti, al fine di rendere possibili ulteriori tentativi di mediazione tra le diverse posizioni. La Commissione giustizia dovrà pronunziarsi sui predetti emendamenti e relativi subemendamenti e riferire all'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 8 giugno. Gli eventuali emendamenti approvati saranno pertanto sottoposti all'Assemblea come emendamenti della Commissione medesima.

Rinvia pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo.