LI GOTTI (IdV). Illustra la questione pregiudiziale QP3, la quale muove dall'assunto della manifesta incostituzionalità del provvedimento, anzitutto laddove prevede il divieto di pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, con ciò ponendosi in contrasto con gli articoli 21 e 117 della Costituzione. Allo stesso modo, appaiono irragionevoli e contrastanti con gli articoli 3 e 117 della Costituzione la disposizione sulla durata massima delle intercettazioni telefoniche e la previsione della possibilità di una loro proroga per soli 15 giorni, attesa l'impossibilità di predeterminare in quali casi la durata delle intercettazioni debba essere prolungata ai fini del conseguimento dei risultati delle indagini. Quanto alla disciplina delle intercettazioni ambientali, essa contrasta con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e con l'articolo 117 della Costituzione, posto che consentirla solo nei luoghi ove si suppone si stia svolgendo un'attività criminosa impedirà di fatto allo Stato di assolvere alla sua funzione di assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza: vale a tale riguardo l'esempio delle indagini su un omicidio, cioè su un atto criminale già avvenuto. Non di meno, il divieto di riportare il testo delle intercettazioni nelle ordinanze di custodia cautelare, citando solo il loro generico contenuto, viola l'articolo 111 della Costituzione, perché impedisce che la persona accusata di un reato sia informata della natura e dei motivi dell'accusa e disponga delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Infine, nello stigmatizzare le gravi ricadute che il provvedimento produrrà sull'efficacia della lotta alla criminalità organizzata, rileva l'assoluta irragionevolezza della normativa transitoria, in forza della quale, all'interno dello stesso procedimento, potranno esservi intercettazioni fatte con la procedura oggi vigente e altre in applicazione della nuova disciplina. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).