Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (604 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 391 del 31/05/2010


D'ALIA (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE). La questione pregiudiziale QP4, chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1611 per i palesi elementi di incostituzionalità presenti nel testo licenziato dalla Commissione, tuttora oggetto di un lavoro di mediazione tutto interno alla sola maggioranza, a dispetto delle sollecitazioni a trovare le più ampie convergenze. La norma transitoria estende ai procedimenti in corso le norme sulla ricusazione del giudice, sulla sostituzione del pubblico ministero, sulle prerogative della difesa e sulle riprese in udienza, demolendo centinaia di processi in corso e creando inaccettabili disparità tra soggetti coinvolti nel medesimo procedimento. La possibilità di sostituire il pubblico ministero qualora risulti iscritto al registro degli indagati solo perché qualcuno avrà denunciato la rivelazione di notizie sul procedimento porterà inoltre alla cancellazione dell'intero processo, alla ingiusta penalizzazione del magistrato per accuse non provate, alla violazione dei principi costituzionali del buon funzionamento della pubblica amministrazione, dell'inamovibilità del magistrato e del giudice naturale. La tutela della privacy è un obiettivo certamente condivisibile, ma è irrazionale perseguirla ledendo la libertà di stampa e di informazione e non considerando che il tema è ben più complesso, investendo per esempio anche le attività di dossieraggio che talune società private svolgono impunemente nel Paese o le campagne di stampa sganciate dall'attività giudiziaria. Nel provvedimento, se da un lato si impedisce la pubblicazione a fini di stampa di atti non più coperti da segreto (ma nessuno potrà impedirne la pubblicazione su siti Internet esteri), non si interviene in alcun modo su quei soggetti che vengono comunque a contatto, nelle varie fasi del procedimento, con le stesse informazioni riservate. L'equiparazione nel regime restrittivo, inoltre, delle intercettazioni ambientali, telefoniche e delle riprese audiovisive produrrà inevitabili ostacoli alle attività di investigazione e di contrasto alla criminalità organizzata. Palesemente incostituzionale è anche la norma che disciplina specificamente il caso di intercettazioni indirette ed occasionali che coinvolgano parlamentari. Appare inoltre singolare che in un sistema nel quale un giudice monocratico può irrogare anche l'ergastolo, il magistrato per chiedere una semplice attività di intercettazione debba avere l'assenso del tribunale collegiale. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE, PD e IdV. Congratulazioni).