CENTARO, relatore. Il disegno di legge in esame, composto di un solo articolo, reca quarantadue commi che apportano modifiche in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali al codice di procedura penale, al codice penale e ad altre norme. In particolare, si prevede la sostituzione del magistrato che abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli o che risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti al procedimento stesso; si accentua il divieto di eseguire intercettazioni nei confronti del difensore; si vieta la pubblicazione delle intercettazioni fino alla chiusura delle indagini preliminari e all'udienza preliminare. Nell'ordinanza di misura cautelare potrà essere riportato solo il contenuto delle intercettazioni e della stessa ordinanza potrà essere pubblicato solo il contenuto, dopo la conoscenza da parte dell'interessato; si vieta inoltre la pubblicazione dell'immagine dei magistrati e di atti e contenuti relativi a comunicazioni da distruggere perché relative a terzi estranei o a fatti irrilevanti per il processo. Il comma 9, che modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale, conferma l'elenco dei reati intercettabili aggiungendovi gli atti persecutori. Si prevede che le intercettazioni ambientali possano avvenire solo nei luoghi dove si ritiene stia avvenendo l'attività criminosa, mentre il comma 10 disciplina le operazioni di ripresa visiva e l'intercettazione di corrispondenza postale. Il comma 11 modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni: i presupposti sono l'esistenza di gravi indizi di reato, la indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, l'utilizzo abituale, da parte dell'indagato, dell'utenza da intercettare; l'autorizzazione viene concessa dal tribunale competente, che decide in composizione collegiale, previa richiesta del pubblico ministero con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica. Gli atti d'indagine sono trasmessi al tribunale ai fini della valutazione della gravità dei fatti ed è prevista una procedura d'urgenza che deve essere convalidata entro quarantotto ore. Per i reati ordinari la durata delle intercettazioni è fissata in un massimo di settantacinque giorni; per i reati più gravi, tra cui quelli di mafia e terrorismo, la durata è di quaranta giorni, prorogabile fino al termine delle indagini preliminari: per questi ultimi reati la normativa in vigore non viene modificata. E' previsto un apposito registro delle attività di intercettazione ed i supporti devono essere conservati in un archivio riservato, individuando i responsabili della conservazione; si disciplina l'ascolto delle registrazioni da parte dei difensori. Le modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale prevedono l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi per una serie di reati puntualmente elencati, mentre il comma 14 riguarda le comunicazioni di appartenenti ai Servizi segreti e richiama la procedura di verifica della opponibilità o meno del segreto di Stato da parte della Presidenza del Consiglio. Si stabiliscono poi l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di derubricazione del reato e la comunicazione all'autorità ecclesiastica di un procedimento a carico di un rappresentante della Chiesa. I commi successivi al 25, che riguardano modifiche al codice penale, aumentano le sanzioni per rivelazione illecita dei testi di intercettazioni inerenti ad un procedimento penale. Le riprese di immagini e le registrazioni fraudolente sono punite su querela di parte, con delle eccezioni. Infine, la disciplina transitoria prevede l'applicazione di alcune norme ai procedimenti in corso e rinvia di un anno l'entrata in funzione dei tribunali in composizione collegiale. (Applausi dal Gruppo PdL).