la vicenda legata alla gestione privata del depuratore di Bisignano (Cosenza) ha determinato, nel corso degli ultimi anni, numerosi esposti e denunce da parte dei cittadini, preoccupati per i rischi di grave inquinamento ambientale della zona compresa tra le contrade Marinella, Muccone, Forestella e Arena. L'impianto, più volte posto sotto sequestro, ha ottenuto, da ultimo, una proroga fino al 31 maggio 2010;
la convenzione novennale per l'impianto, firmata il 10 febbraio 2000, era stata interrotta ad aprile 2008, con la concessione di una proroga, fino al febbraio 2009, alla società Consuleco Srl, che gestisce il depuratore privato. Nel febbraio 2009, a seguito delle vibrate proteste dei residenti, che denunciavano le esalazioni provenienti dall'impianto e una situazione di pericolo per la salute pubblica, il Comune di Bisignano deliberava che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il territorio comunale di contrada Muccone, sul quale è costruito l'impianto privato di depurazione, sarebbe ritornato improrogabilmente in pieno possesso del Comune;
contro la delibera della Giunta n. 50 del 10 febbraio 2009, che fissava al 31 dicembre 2009 il termine ultimo per lo smantellamento, la società di gestione aveva peraltro presentato ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, chiedendo l'annullamento e la sospensiva della delibera stessa;
la seconda sezione del Tar Calabria - Catanzaro, con sentenza n. 1475 del 6 novembre - 15 dicembre 2009, aveva dichiarato inammissibile il ricorso. La Consuleco Srl ha quindi proposto appello avverso la citata sentenza davanti al Consiglio di Stato;
alla fine del mese di settembre 2009 tre avvisi di garanzia sono stati notificati al sindaco, al responsabile del quarto settore del Comune e all'amministratore unico della società, nell'ambito di un'indagine riguardante reati di natura ambientale connessi alla gestione dell'impianto. In particolare sarebbe stata contestata la mancata autorizzazione dell'impianto, prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, allo scarico dei reflui nel fiume Muccone. In quella occasione, su disposizione della magistratura di Cosenza, a seguito di attività di indagine svolta dalla locale Stazione dei carabinieri, era stato disposto il sequestro preventivo dell'impianto di depurazione privato e si era provveduto ad apporre i sigilli allo stesso, lasciando in funzione solo quello pubblico, di proprietà del Comune, che smaltisce le acque reflue. Successivamente, la Procura della Repubblica di Cosenza aveva disposto il dissequestro dell'impianto, su espressa istanza della società Consuleco;
nel dicembre 2009 la Consuleco avrebbe dunque dovuto spostare altrove l'impianto, tanto che l'amministrazione aveva provveduto ad appaltare la gestione della depurazione ad altra società, la Smeco Lazio Srl. Il 1° gennaio 2010, una lettera a firma dell'amministratore della Consuleco annunciava il trasferimento del depuratore privato sul suolo di altro Comune, facendo salvi i livelli occupazionali. La Consuleco avrebbe ceduto al Comune l'impianto perfettamente funzionante e senza alcuna pretesa economica, previa proroga di cinque mesi, che il Comune si è impegnato a concedere;
con la delibera n. 41 del 23 febbraio 2010 il Comune si è costituito in giudizio innanzi al Consiglio di Stato, per resistere, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, al citato appello proposto dalla Consuleco Srl avverso la predetta sentenza del Tar Calabria;
con delibera della Giunta n. 400 del 31 dicembre 2009 è stata comunque concessa dall'amministrazione comunale una ulteriore proroga del termine di smantellamento dell'impianto fino al 31 maggio 2010;
successivamente la Consuleco si è rivolta al Tar Calabria per contestare l'affidamento alla Smeco Lazio Srl del depuratore comunale, impugnando nel contempo anche la delibera che concede la proroga fino al 31 maggio 2010;
la preoccupazione per il degrado ambientale dell'intera zona valliva e i disagi per chi vi risiede connessi all'attività dell'impianto si sono intensificati nel corso degli anni e hanno generato numerosissime segnalazioni e proteste, senza, però, che si pervenisse mai alla definitiva chiusura dello stesso. La squadra di polizia amministrativa e giudiziaria della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Cosenza, in una informativa sulla attività di controllo svolta in relazione al sito privato per trattamento dei rifiuti, aveva evidenziato già nel giugno 2008, i problemi derivanti dalla depurazione di percolato di discariche, nonché la peculiare colorazione delle acque del fiume Muccone, che, insieme agli odori e ai rilievi fotografici, lasciavano presumere una situazione di danneggiamento delle acque pubbliche, stante lo sversamento continuo e costante all'epoca dell'informativa nel suddetto fiume, di ingenti quantitativi di liquami di ogni genere. Analoga situazione veniva esposta in altra relazione del settembre 2008,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti si intenda assumere al fine di assicurare l'avvio dello smantellamento del depuratore, in considerazione del fatto che è stato ampiamente dimostrato, anche con il supporto di due relazioni della Questura in cui si parla di grave disastro idrico del fiume Muccone, che l'impianto di cui in premessa è altamente inquinante e determina condizioni di invivibilità per la popolazione della zona;
quali misure immediate si intenda intraprendere al fine di pervenire celermente, nel termine previsto, alla chiusura definitiva dell'impianto, il quale, sebbene la condizione principale stabilita nella convenzione, approvata con la delibera n. 41 del 2000 per l'autorizzazione all'utilizzo del terreno comunale, fosse che l'impianto non dovesse arrecare alcuna molestia o problema alla popolazione, non è mai stato smantellato e ha, invece, potuto fruire, tra sequestri e dissequestri, di ripetute proroghe;
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo circa i fatti di cui in premessa e se non si ritenga opportuno, nelle more dello smantellamento, intensificare i controlli sull'attività ancora in corso, con particolare riferimento al divieto di scarico nelle ore notturne.
(3-01331)