il 1° luglio 2002 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
con tale decreto è stato introdotto, fra l'altro, il patrocinio a spese dello Stato (cosiddetto "gratuito patrocinio"), estendendo nelle materie civili quanto vigente nel penale;
in base a tale disposizione di legge, gli avvocati, previa iscrizione in apposite liste presso l'ordine forense di appartenenza, possono patrocinare cittadini con reddito inferiore a 10.628,16 euro, previa delibera di ammissione dell'ordine forense del luogo presso cui va iniziata (o è già iniziata) la causa;
la norma stabilisce altresì il divieto per gli avvocati di chiedere acconti ai clienti ammessi al gratuito patrocinio;
i compensi dei difensori (ricomprendenti competenze ed onorari) sono liquidati dal giudice nella misura della metà;
al termine di ogni procedimento giudiziario, l'avvocato deve presentare istanza di liquidazione al giudice;
dopo che il giudice ha emesso il decreto di liquidazione e dopo che questo è stato notificato alle parti in causa, esso viene trasmesso all'ufficio competente istituito presso le Corti d'appello che provvede ad emettere il mandato di pagamento;
da tale momento trascorre molto tempo prima di arrivare alla liquidazione dei compensi: ad oggi essi sono fermi al giugno 2008, tanto che in molti casi gli ordini forensi hanno adottato soluzioni alternative, come ad esempio la cessione dei crediti ad un istituto bancario così da ottenere l'anticipazione dei corrispettivi parcellati;
è di tutta evidenza che l'intervento delle banche rappresenta un costo aggiuntivo a carico degli avvocati che vedono ulteriormente decurtato il già ridotto compenso previsto dalle attività di gratuito patrocinio;
il ritardo nell'erogazione dei compensi genera incertezza e malcontento diffusi, tanto che molti legali stanno adottando la decisione di cancellarsi dagli elenchi del gratuito patrocinio;
tale situazione è destinata a generare, in assenza di provvedimenti, ulteriore pregiudizio per quei cittadini che non hanno i mezzi per retribuire un difensore,
si chiede di sapere:
quali siano complessivamente, ad oggi, gli importi a debito nei confronti dei difensori che abbiano patrocinato a spese dello Stato;
quali siano, nello specifico, i crediti vantati dagli avvocati del Friuli-Venezia Giulia;
quali siano le misure che si intendono adottare al fine di garantire, da un lato, la giusta retribuzione agli avvocati attivi nel gratuito patrocinio, riconoscendo l'importanza sociale del ruolo da loro svolto, dall'altro il diritto alla difesa anche ai cittadini meno abbienti come loro riconosciuto dalla Costituzione.
(4-03174)