secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 58 e 59, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), gli emolumenti dei Presidenti e dei componenti dei collegi dei Revisori dei conti, nonché i gettoni dei componenti dei Comitati portuali delle Autorità portuali sono stati ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della predetta legge (cioè per gli anni 2006, 2007 e 2008);
successivamente al 31 dicembre 2008, alcune Autorità portuali hanno adeguato i gettoni per i componenti dei Comitati; hanno riportato gli emolumenti dei Presidenti agli importi precedenti all'entrata in vigore dei citati commi, importi comunque fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti in applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche e integrazioni;
con decreto n. 412 del 18 maggio 2009 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sono state rideterminate, in aumento, le indennità dei revisori dei conti delle autorità, stanti i maggiori adempimenti che sono chiamati ad assolvere;
la circolare della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 17 dicembre 2009, diretta a tutti i Ministeri, dopo un'articolata ricostruzione del percorso normativo che, tra il 2005 ed il 2008, ha introdotto limitazioni e tagli delle somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre indennità corrisposte ad organi presenti nelle pubbliche amministrazioni, si conclude dicendo (e rappresentando per gli adempimenti di competenza) "che non sussistono i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi ai componenti degli organismi collegiali di amministrazione e controllo stabiliti al 30 dicembre 2005" ridotti del 10 per cento, in considerazione di quanto previsto all'art. 1, commi 58 e 59, della legge n. 266 del 2005;
con successiva lettera del 25 febbraio 2010, n. 15596, la stessa Ragioneria generale dello Stato, in risposta a specifico quesito del Ministero delle infrastrutture, inteso a conoscere se la riduzione dei compensi debba essere mantenuta nei confronti degli organi delle Autorità portuali (Presidente, Comitato portuale e collegio dei Revisori), scriveva che "l'assenza di presupposti per ripristinare la misura dei compensi nella loro originaria entità, come indicato nella circolare n. 32, sussiste nei confronti di tutti gli organi delle Autorità Portuali" ivi compreso (e ciò in palese contraddizione con il tenore letterale della citata circolare n. 32) il Presidente dell'Autorità portuale, organo monocratico;
la circolare n. 32, appare del tutto priva di un minimo fondamento normativo, atteso l'esplicito ed inequivocabile riferimento temporale indicato nei citati commi 58 e 59 dell'art. 1, della legge n. 266 del 2005 (norma che tra l'altro all'origine non appariva riferibile alle Autorità portuali), atteso che la legge esplicitamente prevede la non applicabilità a quegli enti delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, ora decreto legislativo n. 165 del 2001;
anche a voler ignorare quanto sopra, qualsiasi contenimento o riduzione degli emolumenti dei Presidenti, dei Revisori dei conti nonché dei gettoni di presenza dei componenti del Comitato portuale delle Autorità, è del tutto indifferente rispetto alle esigenze di finanza pubblica, atteso che detti emolumenti e gettoni sono a carico del bilancio delle singole Autorità portuali, enti tenuti per legge al pareggio del bilancio, pena la severa "sanzione" di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche e integrazioni (cioè il commissariamento dell'ente),
si chiede di sapere:
se, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, siano state valutate le possibili ricadute, ed i possibili molteplici contenziosi conseguenti, derivanti da un indirizzo interpretativo che, emanato ora, interviene di fatto retroattivamente, poiché di un anno successivo al limite temporale cui si riferivano i citati commi 58 e 59;
se il Ministro intenda revocare o annullare la circolare n. 32, datata 17 dicembre 2009, della Ragioneria generale dello Stato e, conseguentemente, la successiva lettera del 25 febbraio 2010, n. 15596, della stessa Ragioneria generale, diretta al Ministero delle infrastrutture e trasporti, tenuto conto che le indicazioni in esse contenute contraddicono un preciso dettato normativo, chiaro e inequivocabile, che non lascia spazio ad interpretazioni innovative rispetto ad una norma di legge, ciò in palese contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;
se il Ministro delle infrastrutture e trasporti, nell'ipotesi in cui non vengano ritirate o annullate la circolare n. 32 della Ragioneria generale dello Stato e la successiva lettera del 25 febbraio 2010, intenda sottoporre al Consiglio dei ministri la risoluzione del contrasto tra la sua amministrazione e quella dell'economia e delle finanze, atteso che l'avviso della Ragioneria generale dello Stato, in modo evidente, confligge con l'avviso del Ministero delle infrastrutture, come risulta dal decreto n. 412 del 18 maggio 2009, che ha legittimamente rideterminato, in aumento, le indennità dei Revisori dei conti delle Autorità portuali, essendo venuto meno il vincolo ed i tagli introdotti con una norma che dispiegava i suoi effetti per i soli anni 2006-2008.
(4-03167)