LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, proseguendo l'intervento svolto stamattina sulle questioni pregiudiziali affronto gli aspetti critici di questo provvedimento come se la questione di costituzionalità non esistesse, al fine di dimostrarne la fallacia e di evidenziare come si sia in presenza del tentativo di costruire una norma che è assolutamente maldestra.
L'articolo 1, al comma 1, del disegno di legge disciplina il legittimo impedimento correlato all'esercizio del diritto di difesa, tanto è vero che viene richiamata l'applicazione dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale; quindi, si tratta di una norma di specificazione dell'impedimento legittimo, ai sensi del 420-ter. Di particolare importanza per ciò che dirò di qui a pochi minuti sono le ragioni giustificatrici del legittimo impedimento contenute al comma 1 ed estese al comma 2: il primo riguarda il Presidente del Consiglio, il secondo i Ministri. Ebbene, le ragioni sono di due ordini: funzioni di governo con espresso rinvio agli atti tipici regolamentati - vengono citate le norme di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e il decreto legislativo n. 303 del 1999 - alle quali si aggiungono le attività preparatorie e consequenziali, nonché attività coessenziali alle funzioni. Abbiamo quindi una ripartizione tra funzioni e attività preparatorie, consequenziali e coessenziali.
Ai sensi del comma 3, il legittimo impedimento è sottoposto a verifica da parte del giudice; siamo pertanto nell'ambito di una disciplina prevista dal nostro codice di procedura penale. Tuttavia, il comma 4 introduce, come già ho detto stamane, un tipo diverso di legittimo impedimento: un legittimo impedimento continuativo, disancorato dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale, che non è suscettibile di verifica da parte del giudice; il giudice è quindi obbligato a rinviare il procedimento qualora venga giustificato l'impedimento continuativo.
Qual è la differenza tra il comma 4 e il comma 1? Cambiano le ragioni del legittimo impedimento: mentre nel comma 1 si fa riferimento alle funzioni tipiche ed inoltre alle attività preparatorie e consequenziali, nel comma 4 si fa esclusivo riferimento alle funzioni, quindi agli atti tipici. Ora, chi ha predisposto il disegno di legge probabilmente voleva dire il contrario perché, se pure è astrattamente concepibile un impedimento continuativo, nel momento in cui si verifica la sommatoria tra atti tipici delle funzioni, attività preparatoria, attività consequenziale e attività coessenziale - e quindi un complesso di attività - non si spiega il legittimo impedimento continuativo collegato esclusivamente alle funzioni tipiche, cioè ad atti specifici indicati dalle leggi.
Se fosse stato il contrario vi sarebbe stata una ragionevolezza. Il comma 1 fa riferimento all'impedimento per l'udienza, e in quel caso si poteva giustificare il legittimo impedimento con il compimento contemporaneo di atti tipici, ma inserito il riferimento esclusivamente alle funzioni indicate al comma 4 come giustificazione dell'impedimento continuativo non ha assolutamente ragionevolezza, in quanto non può assumersi che il compimento di atti tipici codificati nelle leggi citate possa rappresentare un impedimento continuativo, non essendo previsto l'impedimento per le attività preparatorie, consequenziali e coessenziali.
Cosa succede poi nel caso in cui venga applicato il comma 4? Qualora venga eccepito l'impedimento continuativo, il giudice rinvia il processo all'udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi. Non si dice dunque che il rinvio non può essere superiore a sei mesi, ma che il periodo indicato non può essere superiore a sei mesi. Ciò implica, senza aggiunte ulteriori, che il periodo di impedimento continuativo, anche se protraentesi per otto, nove, dodici mesi, può essere opposto esclusivamente nel limite dei sei mesi.
È importante questa sottolineatura perché all'articolo 2 si dice che tutto ciò avviene al fine di garantire il sereno svolgimento delle funzioni. La giustificazione non regge dinanzi al fatto che, pur sussistendo astrattamente un impedimento continuativo eccedente il termine di sei mesi, il termine consentito è soltanto quello di sei mesi, né può dirsi che possa applicarsi in via analogica la norma di cui agli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, ossia il legittimo impedimento per infermità mentale. In quel caso, infatti, è vero che è previsto il rinvio di sei mesi, ma alla scadenza di quel termine, o anche prima, il giudice deve disporre nuovi accertamenti sulla sanità mentale dell'imputato, sulla sua capacità di partecipare validamente al dibattimento. In quel caso è previsto, ma qui no. Quindi, il periodo massimo di impedimento continuativo è di sei mesi e, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi in materia penale o comunque incidenti sulla materia penale, non è possibile un'interpretazione estensiva. Ciò che è scritto è ciò che vale, ossia sei mesi è il massimo periodo di impedimento continuativo. Allora, se è così, non ha fondamento la giustificazione delle ragioni di tutela della serenità dello svolgimento delle funzioni, in quanto il periodo è contenuto nel tempo.
Per quanto riguarda l'articolo 2, signora Presidente, ritengo sia stato commesso un grave errore nel definire il contenuto di detto articolo una legge ponte. In effetti non è così: si tratta di una norma transitoria eventuale, in quanto l'articolo assume che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale; quest'ultima, però, ancora non esiste e noi non sappiamo se, quando e come verrà approvata. Quindi, è una norma transitoria eventuale, ma è anche una norma temporanea certa, in quanto si aggiunge che, indipendentemente dall'entrata in vigore di una legge costituzionale e qualora non vi sia una legge costituzionale, comunque essa non può avere una durata superiore a 18 mesi. Pertanto, viene inserita all'articolo 2 una norma temporanea. Noi stiamo derogando alla Costituzione applicando una norma temporanea della durata di 18 mesi, che riguarda principi contenuti nella Costituzione.
Vi è, poi, un'altra profonda lacuna. Come tutti ricorderanno, nel lodo Alfano era previsto che, in caso di sospensione del processo per legittimo impedimento, comunque il giudice poteva compiere gli atti urgenti di cui agli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale. Si tratta di una categoria di atti tassativamente previsti dal nostro codice. All'articolo 392 vi è un'elencazione tassativa volta ad impedire che una prova vada dispersa perché, ad esempio, il teste è in fin di vita.
PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la prego di concludere il suo intervento. (Commenti del senatore Belisario). Senatore Belisario, ho già concesso quattro minuti in più.
LI GOTTI (IdV). Pertanto, non si può rinunciare ad una prova. Consideriamo l'ipotesi del coimputato che possa dimostrare, attraverso la testimonianza di una persona in fin di vita, la propria innocenza. Il disegno di legge in esame non prevede la possibilità di compiere atti urgenti. Laddove il legislatore ha voluto prevedere la possibilità di compiere atti urgenti, lo ha scritto: nell'articolo 71 del codice di procedura penale è previsto il compimento degli atti urgenti con riguardo al legittimo impedimento per infermità dell'imputato. Se il legislatore non lo scrive, tali atti non si possono compiere. Quindi, noi neghiamo il diritto delle parti ad assumere una prova decisiva per il dibattimento, a carico o a discarico. Queste profonde lacune verranno ulteriormente da noi evidenziate nel corso dell'esame degli emendamenti.
Ciò che preoccupa veramente, signora Presidente, è la superficialità dell'iniziativa legislativa. Non ne possiamo più di veder arrivare provvedimenti che dobbiamo correggere. Non ne possiamo più. Si tratta di incuria, di incapacità, di sciatteria o di sabotaggio.
PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, concluda.
LI GOTTI (IdV). Non è possibile che arrivino questi disegni di legge sui quali bisogna sforzarsi per mettere insieme ... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, le ho concesso cinque minuti oltre il tempo a sua disposizione.
BELISARIO (IdV). Signora Presidente, il tempo è complessivo.
PRESIDENTE. Le do altri 30 secondi.
LI GOTTI (IdV). La ringrazio signora Presidente, anche perché il Presidente Schifani questa mattina aveva detto che si sarebbe reso conto della necessità di sviluppare le argomentazioni.
Volevo sollecitare la Presidenza del Senato, con modi consoni e delicati, a segnalare al Governo la necessità di presentare disegni di legge che abbiano la dignità propria di un disegno di legge di iniziativa governativa. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.