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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 348 del 09/03/2010


DIVINA (LNP). Signora Presidente, colleghi, abbiamo sentito un po' di tutto in questa Aula, però siamo convinti che provvedimenti triviali da questa Aula non ne siano mai usciti. Se si reputa che la legge elettorale, che come tutte le leggi elettorali ha mille difetti, debba essere cambiata, senza definirla infame, si segue l'unica strada possibile in democrazia per modificarla: si prendono i voti, si vincono le elezioni, si va al Governo e si cambia la legge. (Applausi dal Gruppo PdL).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Rispettando la Costituzione.

DIVINA (LNP). Il provvedimento ha già avuto un'ampia discussione alla Camera, dove è stato approvato. Lo scarto di voti non è stato proprio così irrisorio: 239 no a fronte di 316 sì.

È stata definita la temporaneità di questo provvedimento; è stata, infatti, definita legge ponte, e quanto durerà è scritto nel disegno di legge: durerà 18 mesi, o meno, se verrà prima approvato un testo organico sulle prerogative del Consiglio dei ministri. È stato fatto un gran can-can per far cadere e mettere nel nulla il lodo Alfano che, tutto sommato, era una buona norma che stabiliva che l'attività di governo non avrebbe dovuto essere soggetta a strumentalizzazioni e che per tutta la legislatura si sarebbero accantonati i provvedimenti che toccavano le più alte cariche dello Stato senza nessuno sconto, perché alla fine della legislatura si sarebbero celebrati i processi e non sarebbe decorso alcun termine di prescrizione e nessun tipo di abbuono.

Quando la Consulta sancisce la costituzionalità o l'incostituzionalità di un provvedimento a maggioranza (sia se i voti sono stati otto a favore e sette contro o nove a favore e sei contro, com'è poi accaduto), vuol dire che non si sancisce in punto di diritto, ma molto più probabilmente sulla base della sensibilità del singolo appartenente alla Consulta.

Il provvedimento non era del tutto pacifico: doveva essere elaborato probabilmente con norma costituzionale, e in tale senso si provvederà, se si trattava squisitamente di una questione di forma.

D'altronde, il legittimo impedimento non è una norma avulsa dal nostro sistema; non è un istituto nuovo, ma abbastanza noto: l'articolo 420-ter del codice di procedura penale stabilisce che ogni singolo imputato può invocare il legittimo impedimento e chiedere, pertanto, un rinvio di quella particolare udienza.

Addirittura, il giudice può rilevare d'ufficio il legittimo impedimento quando, a suo parere, appaia probabile che l'assenza dell'imputato dipenda dall'assoluta impossibilità a comparire. Che cosa fa in questo caso il giudice? Quello che prevede questa norma: rinvia e comunica all'imputato la data della nuova udienza. Ed è lo stesso nel caso in cui il difensore dovesse incorrere in un legittimo impedimento: non si può celebrare il processo in assenza del difensore e si provvede a un rinvio. La norma in esame semplicemente estende il legittimo impedimento ai Ministri e al Presidente del Consiglio. In quale funzione? Nella legittima attività di governo e nelle attività non consequenziali (il testo originario era forse un po' più elastico), ma coessenziali alle funzioni di governo. Quanto può durare al massimo tale impedimento? Sei mesi, e in tale periodo, come nel precedente cosiddetto lodo Alfano, non decorre il tempo di prescrizione. Non vi è quindi sconto di nessuna natura, ma si ha semplicemente un accantonamento; quando il processo può legittimamente riavviarsi, riprende senza aver riconosciuto alcun tipo di favore o sgarbo all'imputato.

Qui al Senato forse si è discusso un po' più d'impeto che non di diritto o ragionando. Alla Camera si era discusso se la norma dovesse avere, anche in questo caso, rango costituzionale o se potesse bastare lo strumento della legge ordinaria. Secondo i proponenti di tale normativa, è regolare ed appropriato lo strumento della legge ordinaria, perché parliamo di norme di natura processuale e quindi ordinarie; non si incide sul principio di uguaglianza (quindi non si tocca l'articolo 3 della Costituzione), né si toccano - anche se in questa sede è stato detto un po' di tutto - altre materie costituzionali. Ho sentito definire tale norma palesemente incostituzionale. Chi fa questo tipo di affermazione commette un grave errore, poiché si sostituisce a chi dovrebbe eventualmente stabilire o meno l'incostituzionalità. Sarebbe più corretto riconoscere che si va verso un bilanciamento o, meglio, un ribilanciamento dei poteri.

Conosciamo l'impianto del nostro ordinamento, basato sulla separazione dei poteri, e le disposizioni in discussione terrebbero al riparo alcune cariche elettive facenti capo all'Esecutivo, da un esercizio in questo caso strumentale delle azioni giudiziarie. A noi sembra che il potere giudiziario non abbia mai preteso ingerenze da parte del potere politico e del potere esecutivo, al punto che fin dall'inizio si è pensato ad una struttura che rendesse veramente indipendenti e autonomi i poteri. Il Consiglio superiore della magistratura è servito sostanzialmente per tenere al riparo gli organi giudicanti da ingerenze improprie del potere esecutivo.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,10)

(Segue DIVINA). Colleghi, adesso dovete obiettivamente dare una risposta alla seguente domanda: è legittimo perseguire la protezione dello svolgimento di funzioni costituzionali e di governo? Tali funzioni sono o no meritevoli di tutela, come lo è il contraltare per quanto riguarda la magistratura? Secondo noi, anche la protezione dello svolgimento di funzioni costituzionali e di governo è meritevole di tutela, e il provvedimento in esame è rivolto a tal fine. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.