Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ed il relatore di minoranza hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, proseguendo l'intervento svolto stamattina sulle questioni pregiudiziali affronto gli aspetti critici di questo provvedimento come se la questione di costituzionalità non esistesse, al fine di dimostrarne la fallacia e di evidenziare come si sia in presenza del tentativo di costruire una norma che è assolutamente maldestra.
L'articolo 1, al comma 1, del disegno di legge disciplina il legittimo impedimento correlato all'esercizio del diritto di difesa, tanto è vero che viene richiamata l'applicazione dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale; quindi, si tratta di una norma di specificazione dell'impedimento legittimo, ai sensi del 420-ter. Di particolare importanza per ciò che dirò di qui a pochi minuti sono le ragioni giustificatrici del legittimo impedimento contenute al comma 1 ed estese al comma 2: il primo riguarda il Presidente del Consiglio, il secondo i Ministri. Ebbene, le ragioni sono di due ordini: funzioni di governo con espresso rinvio agli atti tipici regolamentati - vengono citate le norme di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e il decreto legislativo n. 303 del 1999 - alle quali si aggiungono le attività preparatorie e consequenziali, nonché attività coessenziali alle funzioni. Abbiamo quindi una ripartizione tra funzioni e attività preparatorie, consequenziali e coessenziali.
Ai sensi del comma 3, il legittimo impedimento è sottoposto a verifica da parte del giudice; siamo pertanto nell'ambito di una disciplina prevista dal nostro codice di procedura penale. Tuttavia, il comma 4 introduce, come già ho detto stamane, un tipo diverso di legittimo impedimento: un legittimo impedimento continuativo, disancorato dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale, che non è suscettibile di verifica da parte del giudice; il giudice è quindi obbligato a rinviare il procedimento qualora venga giustificato l'impedimento continuativo.
Qual è la differenza tra il comma 4 e il comma 1? Cambiano le ragioni del legittimo impedimento: mentre nel comma 1 si fa riferimento alle funzioni tipiche ed inoltre alle attività preparatorie e consequenziali, nel comma 4 si fa esclusivo riferimento alle funzioni, quindi agli atti tipici. Ora, chi ha predisposto il disegno di legge probabilmente voleva dire il contrario perché, se pure è astrattamente concepibile un impedimento continuativo, nel momento in cui si verifica la sommatoria tra atti tipici delle funzioni, attività preparatoria, attività consequenziale e attività coessenziale - e quindi un complesso di attività - non si spiega il legittimo impedimento continuativo collegato esclusivamente alle funzioni tipiche, cioè ad atti specifici indicati dalle leggi.
Se fosse stato il contrario vi sarebbe stata una ragionevolezza. Il comma 1 fa riferimento all'impedimento per l'udienza, e in quel caso si poteva giustificare il legittimo impedimento con il compimento contemporaneo di atti tipici, ma inserito il riferimento esclusivamente alle funzioni indicate al comma 4 come giustificazione dell'impedimento continuativo non ha assolutamente ragionevolezza, in quanto non può assumersi che il compimento di atti tipici codificati nelle leggi citate possa rappresentare un impedimento continuativo, non essendo previsto l'impedimento per le attività preparatorie, consequenziali e coessenziali.
Cosa succede poi nel caso in cui venga applicato il comma 4? Qualora venga eccepito l'impedimento continuativo, il giudice rinvia il processo all'udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi. Non si dice dunque che il rinvio non può essere superiore a sei mesi, ma che il periodo indicato non può essere superiore a sei mesi. Ciò implica, senza aggiunte ulteriori, che il periodo di impedimento continuativo, anche se protraentesi per otto, nove, dodici mesi, può essere opposto esclusivamente nel limite dei sei mesi.
È importante questa sottolineatura perché all'articolo 2 si dice che tutto ciò avviene al fine di garantire il sereno svolgimento delle funzioni. La giustificazione non regge dinanzi al fatto che, pur sussistendo astrattamente un impedimento continuativo eccedente il termine di sei mesi, il termine consentito è soltanto quello di sei mesi, né può dirsi che possa applicarsi in via analogica la norma di cui agli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, ossia il legittimo impedimento per infermità mentale. In quel caso, infatti, è vero che è previsto il rinvio di sei mesi, ma alla scadenza di quel termine, o anche prima, il giudice deve disporre nuovi accertamenti sulla sanità mentale dell'imputato, sulla sua capacità di partecipare validamente al dibattimento. In quel caso è previsto, ma qui no. Quindi, il periodo massimo di impedimento continuativo è di sei mesi e, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi in materia penale o comunque incidenti sulla materia penale, non è possibile un'interpretazione estensiva. Ciò che è scritto è ciò che vale, ossia sei mesi è il massimo periodo di impedimento continuativo. Allora, se è così, non ha fondamento la giustificazione delle ragioni di tutela della serenità dello svolgimento delle funzioni, in quanto il periodo è contenuto nel tempo.
Per quanto riguarda l'articolo 2, signora Presidente, ritengo sia stato commesso un grave errore nel definire il contenuto di detto articolo una legge ponte. In effetti non è così: si tratta di una norma transitoria eventuale, in quanto l'articolo assume che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale; quest'ultima, però, ancora non esiste e noi non sappiamo se, quando e come verrà approvata. Quindi, è una norma transitoria eventuale, ma è anche una norma temporanea certa, in quanto si aggiunge che, indipendentemente dall'entrata in vigore di una legge costituzionale e qualora non vi sia una legge costituzionale, comunque essa non può avere una durata superiore a 18 mesi. Pertanto, viene inserita all'articolo 2 una norma temporanea. Noi stiamo derogando alla Costituzione applicando una norma temporanea della durata di 18 mesi, che riguarda principi contenuti nella Costituzione.
Vi è, poi, un'altra profonda lacuna. Come tutti ricorderanno, nel lodo Alfano era previsto che, in caso di sospensione del processo per legittimo impedimento, comunque il giudice poteva compiere gli atti urgenti di cui agli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale. Si tratta di una categoria di atti tassativamente previsti dal nostro codice. All'articolo 392 vi è un'elencazione tassativa volta ad impedire che una prova vada dispersa perché, ad esempio, il teste è in fin di vita.
PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la prego di concludere il suo intervento. (Commenti del senatore Belisario). Senatore Belisario, ho già concesso quattro minuti in più.
LI GOTTI (IdV). Pertanto, non si può rinunciare ad una prova. Consideriamo l'ipotesi del coimputato che possa dimostrare, attraverso la testimonianza di una persona in fin di vita, la propria innocenza. Il disegno di legge in esame non prevede la possibilità di compiere atti urgenti. Laddove il legislatore ha voluto prevedere la possibilità di compiere atti urgenti, lo ha scritto: nell'articolo 71 del codice di procedura penale è previsto il compimento degli atti urgenti con riguardo al legittimo impedimento per infermità dell'imputato. Se il legislatore non lo scrive, tali atti non si possono compiere. Quindi, noi neghiamo il diritto delle parti ad assumere una prova decisiva per il dibattimento, a carico o a discarico. Queste profonde lacune verranno ulteriormente da noi evidenziate nel corso dell'esame degli emendamenti.
Ciò che preoccupa veramente, signora Presidente, è la superficialità dell'iniziativa legislativa. Non ne possiamo più di veder arrivare provvedimenti che dobbiamo correggere. Non ne possiamo più. Si tratta di incuria, di incapacità, di sciatteria o di sabotaggio.
PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, concluda.
LI GOTTI (IdV). Non è possibile che arrivino questi disegni di legge sui quali bisogna sforzarsi per mettere insieme ... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, le ho concesso cinque minuti oltre il tempo a sua disposizione.
BELISARIO (IdV). Signora Presidente, il tempo è complessivo.
PRESIDENTE. Le do altri 30 secondi.
LI GOTTI (IdV). La ringrazio signora Presidente, anche perché il Presidente Schifani questa mattina aveva detto che si sarebbe reso conto della necessità di sviluppare le argomentazioni.
Volevo sollecitare la Presidenza del Senato, con modi consoni e delicati, a segnalare al Governo la necessità di presentare disegni di legge che abbiano la dignità propria di un disegno di legge di iniziativa governativa. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.
MARITATI (PD). Signora Presidente, in via preliminare intendo esprimere la mia più viva protesta per il modo in cui la maggioranza impone la forza dei numeri anche sui tempi del confronto, di cui evidentemente ha paura, così violando gravemente il diritto di ogni senatore ad attendere in modo compiuto al suo mandato.
Signora Presidente, onorevoli colleghi, il nuovo disegno di legge di iniziativa di alcuni parlamentari della maggioranza, oltre a lasciare sbigottiti per via della pervicacia con cui in questa legislatura si susseguono le leggi ad personam, lascia sconcertati per la natura delle norme in esame a cagione della loro palese contrarietà alla Costituzione. Dopo il fallimento decretato dalla Corte costituzionale a proposito del cosiddetto lodo Alfano sulla sostanziale «immunità del Presidente del Consiglio dei ministri», ecco una nuova invenzione con il cosiddetto legittimo impedimento! Quasi a dire: non si vuole concedere al Capo del Governo una sorta di immunità-impunità per tutto il periodo in cui è nell'esercizio delle sue funzioni? Bene, allora, nell'interesse della buona governabilità, si dovrà impedire a qualsiasi magistrato di "scomodare" il Presidente, distogliendolo dalle sue funzioni, che devono essere pertanto considerate come preminenti anche rispetto alle funzioni giurisdizionali.
Signora Presidente, colleghi, questa premessa contiene i punti essenziali della inconsistenza delle basi giuridiche su cui si fonda la nuova iniziativa legislativa della maggioranza di Governo.
Se si dà uno sguardo all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ci si può quasi divertire a commentare alcune delle materie ivi indicate, che certamente non sono tutti i giorni nell'agenda del Premier: ad esempio, i rapporti del Governo con le confessioni religiose (da intendersi, suppongo, come cosa diversa dai rapporti con il Vaticano) non pare possano occupare seriamente il Presidente e nemmeno i rapporti del Governo con le istituzioni europee; e, ancora, le decisioni di indirizzo politico generale, le politiche intese a rimuovere le discriminazioni, e simili. Questo in sostanza equivale a dire che il legittimo impedimento verrà autocertificato ininterrottamente per tutto il periodo del mandato.
Bene, se non ci trovassimo nel più alto consesso legislativo, nel Senato della Repubblica, e se non fossimo quindi senatori, potremmo ironizzare e forse anche apprezzare l'astuzia o il susseguirsi degli espedienti dei parlamentari di maggioranza, i quali, pur di soddisfare gli interessi del loro capo, sono pronti e capaci di pensarle tutte, anche quelle, come nel caso di specie, che poi tanto intelligenti ed acute non appaiono.
Registriamo quindi un'evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione, dove è sancito il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, sotto differenti aspetti.
Innanzitutto, v'è da rilevare una paradossale maggiore tutela per i reati extrafunzionali, per i quali verrebbe riconosciuto questo abnorme legittimo impedimento, al contrario di quelli funzionali, verso i quali l'articolo 96 della Costituzione non riconosce alcun privilegio o prerogativa del genere. Non è pensabile, non è organico al nostro sistema giuridico, né costituzionalmente corretto ipotizzare che una prerogativa concessa per reati di minore disvalore non sia poi riconosciuta nei riguardi di reati di supposto maggiore disvalore, quali sono i reati funzionali. Trattandosi di una vera e propria prerogativa, atteso che si tratta di una deroga permanente connessa alle funzioni, non può esservi dubbio alcuno che per introdurla nel nostro ordinamento si imponga il ricorso alla legge di modifica costituzionale.
La Corte, difatti, lo ha ribadito di recente nella sentenza n. 262 del 19 ottobre 2009, dove si legge: «deve ribadirsi che nel caso in cui la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione riguardi il titolare o il componente di un organo costituzionale, e si alleghi, quale ragione giustificatrice di essa, l'esigenza di proteggere le funzioni di quell'organo, si rende necessario che un tale ius singolare, abbia una precisa copertura costituzionale».
In realtà, questo obbligo della procedura costituzionale è ben noto ai presentatori del disegno di legge, che ignoranti non lo sono, al punto che con una procedura a dir poco inusuale, definendo in sostanza il testo di legge proposto (legge ponte o a termine), preannunziano in maniera sfacciata il ricorso ad una successiva legge costituzionale che conterrà una disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri. Come dire, per ora regoliamo, o risolviamo il problema specifico del nostro Capo, d'urgenza, con una legge ordinaria, una materia che richiede invece una legge di rango costituzionale, prevedendo espressamente che questa poi verrà emessa successivamente. Impudenza, arroganza, non importa: di certo, siamo di fronte ad una ennesima violazione delle fondamentali regole che il legislatore di uno Stato civile, quale dovrebbe essere il nostro, dovrebbe sempre e comunque rispettare.
Qualcuno ha sostenuto in questi giorni che la nuova invenzione o il nuovo espediente proposto dalla maggioranza rappresenterebbe un male minore rispetto al cosiddetto processo breve; intanto registriamo che il processo breve va avanti, atteso che quella previsione di legge, oltre a porre nel nulla alcuni processi sensibili o di interesse per il Governo in carica o per il suo capo, determinerebbe una vera e propria strage di processi di cittadini ignari ed estranei agli interessi superiori del Premier. Non credo che, almeno dal punto di vista del sistema giuridico e del complessivo impianto istituzionale e costituzionale, tale valutazione possa essere condivisa come male minore. Ed infatti, con una radicale e deleteria innovazione, di cui non v'è precedente nella storia italiana, si sta per varare una legge che dichiaratamente viola la Costituzione, in attesa che la stessa Costituzione, in merito, venga modificata con una successiva legge costituzionale, per così dire a sanatoria della prima.
Altre opportune considerazioni sulla natura fallace, oltre che negativa, del disegno di legge sono queste: innanzi tutto vale la pena rammentare che è regola assoluta, ricavabile dall'intero assetto del codice di procedura penale, che una parte non può mai vincolare il giudice all'accoglimento della sua richiesta. Questo vale, ad esempio, in tema di richiesta di ammissione delle prove, di richiesta dei riti speciali, di richiesta di riunione o di separazione dei processi, ed in tutte le altre occasioni che si possono individuare alla semplice lettura degli articoli del codice di rito. Nemmeno il pubblico ministero lo può fare, a fortiori l'imputato. Non è ammesso alcun automatismo tra petitum e decisum, altrimenti verrebbe violato - e verrà violato - il principio per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge (beh, in fondo, questo è diritto costituzionale).
Se si costruisce un diritto insindacabile al rinvio del processo, siamo in presenza di una richiesta vincolante, che urta contro il predetto principio. Nella stessa logica, il codice di procedura penale non consente ad una parte - nella specie l'imputato - di sottrarre, a sua discrezione, al processo determinato materiale probatorio al quale la parte stessa ha dato causa, come accade a proposito delle dichiarazioni rese dall'imputato durante la fase delle indagini, in presenza del difensore (articolo 503, commi 5 e 6). Anche se l'imputato si avvale della facoltà di non rispondere, quelle dichiarazioni non vanno perse e sono utilizzabili. Insomma vi è un nucleo di beni sottratti alla disponibilità delle parti e tra questi, in primis, l'indipendenza e l'autonomia del giudice di fronte alle richieste delle parti stesse.
Il vincolo del giudice, se mai, può essere ravvisato quando una parte eccepisca una nullità o comunque l'inosservanza di un comportamento dovuto. Se esse sussistono, il giudice deve accogliere la richiesta. Ma badate: questa è cosa diversa, poiché il giudice non è soggetto alla richiesta, ma alla legge che imponeva comportamenti processuali diversi, e la parte si limita a far rilevare questa violazione.
Mi rendo conto che, a questo punto, qualcuno di voi osserverà che, una volta disposto per legge che l'impedimento sussiste in quelle determinate circostanze, questo è, appunto, un comportamento obbligato per legge, ma io ritengo che non sia così.
La tutela dell'imputato impedito fa parte del suo diritto al contraddittorio e, come tale, va confermata. Ma l'articolo 420-ter dimostra, più che altrove, che la materia è oggetto di un bilanciamento attento e rigoroso tra il diritto di difesa e l'esercizio della giurisdizione.
Infatti, la situazione che impone il rinvio dell'udienza, da un lato, è definita in termini molto stringenti: il verbo "risulta" toglie spazio ad ogni incertezza e fluidità; l'impedimento non solo deve essere "legittimo" (cioè non costruito artificiosamente dall'imputato: ad esempio, un ricovero ospedaliero che poteva benissimo essere effettuato in un altro momento), ma deve produrre una «assoluta impossibilità a comparire». Questo significa che l'esercizio della giurisdizione è considerato, per il nostro legislatore costituzionale, un valore di rango molto elevato, tanto che all'imputato può correttamente essere richiesto anche un qualche sacrificio, come il superamento di un disagio fisico non gravissimo o l'accantonamento di altre sue esigenze personali non imprescindibili.
Dall'altro lato, in questa materia il giudice è particolarmente libero nella sua valutazione. Infatti, mentre in ogni altro caso di risoluzione di un contrasto, il giudice deve esporre i motivi logico-giuridici della sua decisione, in questa occasione (e, salvo errore, solo in questa occasione) il giudice è addirittura svincolato - sia pure nella situazione particolare dell'articolo 420-ter, comma 2 - dall'obbligo di motivazione e dal sindacato da parte di altro giudice! Infatti, quando non "risulta", ma è solo "probabile" che si sia in presenza di una "assoluta impossibilità di comparire", la probabilità è "liberamente valutata" e non può né formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione.
Nel caso del legittimo impedimento regolato dal disegno di legge in esame siamo invece di fronte, addirittura, ad una vera e propria prova legale, e per giunta una prova legale costruita dall'imputato (starei per dire: nell'interesse dell'imputato con la "I" maiuscola).
Inoltre, la Corte costituzionale ha già chiaramente espresso l'esigenza di un bilanciamento tra i due valori nella nota sentenza risolutiva del conflitto nella causa Previti. Il giudice non può affermare la prevalenza dell'esercizio della giurisdizione e, a rovescio, il Parlamento non può addurre una illimitata prevalenza dell'esigenza del parlamentare. Allora, è vero, si trattava di un membro del Parlamento, mentre qui si tratta di un Capo del Governo o di un Ministro. Ma questo può significare unicamente che il secondo dei due valori avrà un peso ed una considerazione maggiore, non che annullerà del tutto il primo.
E quando si deve operare un bilanciamento, la valutazione non può spettare che al giudice; al giudice la legge potrà indicare dei parametri da tenere in particolare considerazione, ma non potrà sostituirsi al medesimo. Questo ribadisce in maniera inequivocabile l'illiceità di una prova legale.
E voi, colleghi, voi, magistrati, voi, avvocati valenti, non avete alcuna possibilità di contraddire queste affermazioni, perché sono scritte a caratteri cubitali nel nostro sistema giuridico e nella nostra Costituzione. Voi, però, in maniera pervicace andate avanti perché intendete raggiungere un obiettivo che se, politicamente, vi potrà ripagare, dal punto di vista della storia del Paese, degli equilibri e del rispetto del valore della civiltà giuridica, vi sta facendo ammazzare la Costituzione!
Molto opportuno è inoltre considerare che il testo al nostro esame sancisce una presunzione assoluta di impedimento, facendo rinvio ad una serie di norme che descrivono quali sono le attribuzioni del Presidente del Consiglio. E sta bene. Ma queste disposizioni non dicono che tali attribuzioni rappresentano un continuum nell'esistenza del Capo del Governo. Dicono semplicemente che, tra i compiti del Capo del Governo, ricadono quelle attività. E dire che esse, o alcune di esse, sono continuative è davvero piuttosto arduo.
Come ho già detto sopra, di particolare interesse può risultare l'esame dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999. Questo obbliga a ritenere che non basterà dire che il Capo del Governo è impegnato da una di quelle attività, ma che l'impedimento si manifesta proprio nel giorno dell'udienza, e si esprime «in modo continuativo» (come si legge al comma 4). Tutto ciò, con tanti interrogativi sulla veridicità dell'attestazione, qualora poi si scopra che il Premier quel giorno è andato ad inaugurare una parrocchia o una strada; e con alcuni dubbi sulla possibilità di ravvisare un falso in atto pubblico, posto che sarà la Presidenza del Consiglio a redigere l'attestazione. Badate, dove stiamo andando!
Abbiamo constatato che la normativa processuale vigente in materia di impedimento è caratterizzata da un elevato rispetto del valore dell'esercizio della giurisdizione e che la nuova norma non solo entra in tensione molto forte con esso, ma rappresenta una deroga, la quale, secondo le pronunce della Corte, deve essere solidamente giustificata.
Entrano allora in campo le due pronunce della Corte costituzionale sui vari lodi. L'ultima - la n. 262 del 2009 sul lodo Alfano - ha chiaramente detto che con detto lodo si intendeva tutelare non il diritto di difesa, comune a tutti gli imputati, ma una prerogativa specifica di alcuni soggetti, titolari di alte cariche pubbliche. È importante notare che il disegno di legge in questione ne dà atto a sua volta in modo esplicito, là dove dichiara formalmente che il fine del disegno è quello di consentire - badate - ai vari soggetti il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite. Dunque, non stiamo parlando, cari colleghi, di diritto di difesa, ma di prerogative connesse ad una funzione.
Qui, allora, entra in campo l'altra pronuncia, la n. 24 del 2004 sul lodo Schifani. Essa sancì che la sospensione allora introdotta creava «un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione»; che la differenziazione non può essere di per sé esclusa, poiché «situazioni diverse possono implicare differenti normative»; che in tal caso aveva «decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione»; che nella materia sono talmente "fondamentali" alcuni valori che, di fronte ad essi, deve soggiacere il privilegio della funzione pubblica in discorso.
Quali sono questi valori? La Corte ne elencò parecchi: il diritto di difesa dell'imputato, privo della facoltà di rinunciare alla sospensione (oggi superato); il diritto della parte civile (oggi ben presente, perché la reiterazione eventuale delle richieste di rinvio non si accompagna neppure a quella moderata compensazione costituita dalla possibilità di trasferire l'azione in sede civile); i tempi del processo, che, sebbene di fronte ad una dilazione che non è indefinita sono tuttavia notevolmente allungati; e soprattutto il «principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione».
L'impedire drasticamente al giudice di tenerne conto costituisce una presunzione iuris et de iure di prevalenza delle funzioni pubbliche, che urta contro i principi contenuti nella Costituzione. L'esigenza di contemperare è pretesa espressa dalla Corte. Sulla base di queste considerazioni sarebbe auspicabile - nonostante tutto io continuo a sperare ed a sognare - che almeno qualcuno dei colleghi della maggioranza prendesse in considerazione di fare prevalere, almeno in questo momento così delicato per il Paese, la ragione ed il diritto rispetto agli interessi di una sola persona. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.
PARDI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, è dall'inizio della legislatura che questa Aula è costantemente umiliata dalla necessità di occuparsi di fatti triviali, di processi triviali, per motivi abbietti, che riguardano il Presidente del Consiglio. Siamo inchiodati qui, mentre la società aspetterebbe da noi parole risolutive su problemi fondamentali, ad occuparci solo dei suoi processi e soprattutto del modo di farlo uscire dai processi. Che la legge sia incostituzionale e che contenga numerosi conflitti di interesse e che sia arruffata sotto il profilo stilistico lo ha già dimostrato ad abundantiam il mio collega Li Gotti, molto meglio di quanto potrei fare io: quindi, non sto nemmeno a ripetere cose di questo tipo.
Al giudice è sottratta la materia. Abbiamo una legge distorta e distorcente, ma l'aspetto fondamentale che voglio evidenziare in questa sede nei pochi minuti che mi spettano, e che è impossibile rinunciare a comparare ciò che noi siamo costretti a fare qui con i sinistri scricchiolii che vengono da certe zone della società fuori dall'Aula. Gli organi di stampa, anche insospettabili, hanno raccontato che solo l'altro giorno il Presidente del Consiglio si è permesso di minacciare il Presidente della Repubblica: in nome di che cosa? Io sono eletto dal popolo, tu no, quindi fai come voglio io: questa la logica terribile che esprimono tali leggi. Tutto si deve fare, tutto si deve operare e tutto si deve distorcere nella legge italiana perché lui è l'eletto dal popolo e quindi è sciolto dal vincolo delle leggi e supera ogni confine. Questo è assolutamente inaccettabile e già di per sé rappresenta una perfetta esemplificazione della distorsione cui si sottoporrà la Costituzione - ora c'è già l'anticipo - quando si oserà, se mai si oserà, stabilire che il vertice del potere politico deve essere eletto direttamente dal popolo.
Cosa ci aspetta? Ci aspetta subito l'atto di sopraffazione e di prepotenza di un individuo che, pensando di essere eletto direttamente dal popolo, si prende qualsiasi licenza. (Commenti dal Gruppo PdL). Berlusconi non è eletto direttamente dal popolo! Berlusconi è eletto da una legge infame e sbagliata che aveva l'artificio iconografico per cui il nome del Presidente era scritto nel tondo del simbolo. Quella non è elezione diretta da parte del popolo, e lui non si può permettere di dire queste cose. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Finocchiaro e Zanda).
La minaccia del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica è un comportamento da perfetto energumeno istituzionale che rappresenta la perfezione e l'anomalia istituzionale che sarà studiata nei prossimi decenni, perché ciò che accade in questa Aula diventerà materia di studio per l'orrore istituzionale che è maturato dentro le Assemblee elettive. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Finocchiaro e Zanda).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signora Presidente, colleghi, abbiamo sentito un po' di tutto in questa Aula, però siamo convinti che provvedimenti triviali da questa Aula non ne siano mai usciti. Se si reputa che la legge elettorale, che come tutte le leggi elettorali ha mille difetti, debba essere cambiata, senza definirla infame, si segue l'unica strada possibile in democrazia per modificarla: si prendono i voti, si vincono le elezioni, si va al Governo e si cambia la legge. (Applausi dal Gruppo PdL).
GARAVAGLIA Mariapia (PD). Rispettando la Costituzione.
DIVINA (LNP). Il provvedimento ha già avuto un'ampia discussione alla Camera, dove è stato approvato. Lo scarto di voti non è stato proprio così irrisorio: 239 no a fronte di 316 sì.
È stata definita la temporaneità di questo provvedimento; è stata, infatti, definita legge ponte, e quanto durerà è scritto nel disegno di legge: durerà 18 mesi, o meno, se verrà prima approvato un testo organico sulle prerogative del Consiglio dei ministri. È stato fatto un gran can-can per far cadere e mettere nel nulla il lodo Alfano che, tutto sommato, era una buona norma che stabiliva che l'attività di governo non avrebbe dovuto essere soggetta a strumentalizzazioni e che per tutta la legislatura si sarebbero accantonati i provvedimenti che toccavano le più alte cariche dello Stato senza nessuno sconto, perché alla fine della legislatura si sarebbero celebrati i processi e non sarebbe decorso alcun termine di prescrizione e nessun tipo di abbuono.
Quando la Consulta sancisce la costituzionalità o l'incostituzionalità di un provvedimento a maggioranza (sia se i voti sono stati otto a favore e sette contro o nove a favore e sei contro, com'è poi accaduto), vuol dire che non si sancisce in punto di diritto, ma molto più probabilmente sulla base della sensibilità del singolo appartenente alla Consulta.
Il provvedimento non era del tutto pacifico: doveva essere elaborato probabilmente con norma costituzionale, e in tale senso si provvederà, se si trattava squisitamente di una questione di forma.
D'altronde, il legittimo impedimento non è una norma avulsa dal nostro sistema; non è un istituto nuovo, ma abbastanza noto: l'articolo 420-ter del codice di procedura penale stabilisce che ogni singolo imputato può invocare il legittimo impedimento e chiedere, pertanto, un rinvio di quella particolare udienza.
Addirittura, il giudice può rilevare d'ufficio il legittimo impedimento quando, a suo parere, appaia probabile che l'assenza dell'imputato dipenda dall'assoluta impossibilità a comparire. Che cosa fa in questo caso il giudice? Quello che prevede questa norma: rinvia e comunica all'imputato la data della nuova udienza. Ed è lo stesso nel caso in cui il difensore dovesse incorrere in un legittimo impedimento: non si può celebrare il processo in assenza del difensore e si provvede a un rinvio. La norma in esame semplicemente estende il legittimo impedimento ai Ministri e al Presidente del Consiglio. In quale funzione? Nella legittima attività di governo e nelle attività non consequenziali (il testo originario era forse un po' più elastico), ma coessenziali alle funzioni di governo. Quanto può durare al massimo tale impedimento? Sei mesi, e in tale periodo, come nel precedente cosiddetto lodo Alfano, non decorre il tempo di prescrizione. Non vi è quindi sconto di nessuna natura, ma si ha semplicemente un accantonamento; quando il processo può legittimamente riavviarsi, riprende senza aver riconosciuto alcun tipo di favore o sgarbo all'imputato.
Qui al Senato forse si è discusso un po' più d'impeto che non di diritto o ragionando. Alla Camera si era discusso se la norma dovesse avere, anche in questo caso, rango costituzionale o se potesse bastare lo strumento della legge ordinaria. Secondo i proponenti di tale normativa, è regolare ed appropriato lo strumento della legge ordinaria, perché parliamo di norme di natura processuale e quindi ordinarie; non si incide sul principio di uguaglianza (quindi non si tocca l'articolo 3 della Costituzione), né si toccano - anche se in questa sede è stato detto un po' di tutto - altre materie costituzionali. Ho sentito definire tale norma palesemente incostituzionale. Chi fa questo tipo di affermazione commette un grave errore, poiché si sostituisce a chi dovrebbe eventualmente stabilire o meno l'incostituzionalità. Sarebbe più corretto riconoscere che si va verso un bilanciamento o, meglio, un ribilanciamento dei poteri.
Conosciamo l'impianto del nostro ordinamento, basato sulla separazione dei poteri, e le disposizioni in discussione terrebbero al riparo alcune cariche elettive facenti capo all'Esecutivo, da un esercizio in questo caso strumentale delle azioni giudiziarie. A noi sembra che il potere giudiziario non abbia mai preteso ingerenze da parte del potere politico e del potere esecutivo, al punto che fin dall'inizio si è pensato ad una struttura che rendesse veramente indipendenti e autonomi i poteri. Il Consiglio superiore della magistratura è servito sostanzialmente per tenere al riparo gli organi giudicanti da ingerenze improprie del potere esecutivo.
Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,10)
(Segue DIVINA). Colleghi, adesso dovete obiettivamente dare una risposta alla seguente domanda: è legittimo perseguire la protezione dello svolgimento di funzioni costituzionali e di governo? Tali funzioni sono o no meritevoli di tutela, come lo è il contraltare per quanto riguarda la magistratura? Secondo noi, anche la protezione dello svolgimento di funzioni costituzionali e di governo è meritevole di tutela, e il provvedimento in esame è rivolto a tal fine. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, ancora una volta debbo esprimere il mio disagio nel dovermi pronunciare su un disegno di legge la cui palese incostituzionalità renderebbe inutile qualsiasi osservazione di carattere giuridico. Quello che succede per ogni disegno di legge incostituzionale tramutato in legge dalla maggioranza è molto semplice: i giudici sollevano eccezioni di legittimità costituzionale (perché è loro dovere farlo), la Corte costituzionale si pronunzia, dopo di che si grida al complotto. Questa è una prassi a cui stiamo assistendo costantemente e devo dire che lascia sconcertati non solo i parlamentari, ma anche i cittadini italiani.
Repetita non iuvant, perché il Governo ha una fatale tendenza a reiterare, con una dolosa preordinazione, gli stessi, gravissimi errori: distorcere la legge, in violazione della Costituzione e in danno dei cittadini tutti, per favorire i personalissimi interessi dei soliti noti (in questo caso, al Premier abbiamo aggiunto anche i Ministri).
Basti pensare che, in seguito alle denunce d'incostituzionalità del lodo Schifani da parte delle allora opposizioni e alla declaratoria di illegittimità di tale legge, a legislatura appena iniziata Governo e maggioranza hanno approvato il famoso lodo Alfano, del tutto analogo come legge alla prima, tenendo in nessuna considerazione le proteste delle opposizioni, che erano basate su ragioni coincidenti con quelle su cui si è fondata l'ennesima declaratoria di illegittimità intervenuta con la sentenza n. 262 del 2009 della Consulta.
Come se nulla fosse, la maggioranza intende oggi approvare un disegno di legge (ancora una volta una legge ordinaria) che, in violazione della Costituzione e del giudicato costituzionale, ripropone - sia pure sotto la diversa veste del legittimo impedimento - la stessa forma di immunità che dal 2003 si tenta inutilmente di introdurre, con l'aggravante che questa volta non si tratta di proteggere le sole quattro più alte cariche dello Stato, ma una categoria molto più estesa di figure istituzionali, ossia - come dicevo - l'intero collegio del Consiglio dei ministri, con il Premier in prima persona.
Dell'incostituzionalità di una simile distorsione dell'istituto del legittimo impedimento si trae conferma in primo luogo dalla stessa sentenza n. 262 del 2009 che ha sancito l'incostituzionalità del lodo Alfano. In quella pronunzia, nel ritenere inammissibile la tesi della parte privata volta a individuare la finalità della legge nel garantire il diritto di difesa del titolare delle quattro alte cariche, assimilando così la prerogativa prevista a una sorta di presunzione assoluta di legittimo impedimento, si afferma infatti che «il legittimo impedimento a comparire ha già rilevanza nel processo penale e non sarebbe stata necessaria la norma denunciata per tutelare, sotto tale aspetto, la difesa dell'imputato impedito a comparire nel processo per ragioni inerenti all'alta carica da lui rivestita. La sospensione del processo per legittimo impedimento a comparire disposta ai sensi del codice di rito penale», dice la Corte costituzionale, «contempera il diritto di difesa con le esigenze dell'esercizio della giurisdizione, differenziando la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale (sentenze n. 451 del 2005, n. 391 e n. 39 del 2004, e n. 225 del 2001)».
Inoltre si precisa che «sarebbe intrinsecamente irragionevole e sproporzionata (...) la previsione di una presunzione legale assoluta di legittimo impedimento derivante dal solo fatto della titolarità della carica. Tale presunzione iuris et de iure impedirebbe, infatti, qualsiasi verifica circa l'effettiva sussistenza dell'impedimento a comparire in giudizio e renderebbe operante la sospensione processuale anche nei casi in cui non sussista alcun impedimento e, quindi, non vi sia, in concreto, alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa».
Ebbene, il disegno di legge in esame realizza esattamente ciò che la Corte ha ritenuto essere inammissibile. Infatti, si riconosce a tutti i membri del Consiglio dei ministri il potere di autocertificarsi un impedimento a comparire in udienza, che deve essere considerato legittimo per legge, anche per periodi di sei mesi; potere il cui esercizio diventa insindacabile da parte del giudice, che diviene un mero notaio dell'attività del Governo.
Tale istituto scardina quindi totalmente la ratio del legittimo impedimento, precludendo quel bilanciamento tra opposte esigenze dichiarato dalla Corte costituzionale necessario al rispetto del principio di leale collaborazione tra organi istituzionali, e che richiede non già un'automatica e generalizzata sospensione del processo ma la fissazione del calendario di udienza secondo modalità compatibili con entrambe le suddette esigenze, fermo restando il potere-dovere del giudice di verificare caso per caso l'effettiva sussistenza dell'impedimento addotto.
Il disegno di legge in esame sancisce invece, in favore dei titolari di cariche di governo, una presunzione di legittimo impedimento assoluta, automatica e non modulabile nel tempo secondo le esigenze di volta in volta addotte, del tutto incongruente dunque rispetto alla finalità di assicurare il diritto di difesa all'imputato, potendo il previsto termine sospensivo essere sproporzionato sia per eccesso che per difetto, a seconda dei casi, non potendo in alcun modo il giudice valutarne la congruità. In tal modo si realizza non solo un'alterazione del rapporto tra poteri dello Stato a detrimento della magistratura e a favore del Governo, ma si finisce per sottomettere addirittura la funzione giurisdizionale (il cui esercizio è finalizzato alla tutela dei diritti di tutti i cittadini e, in primo luogo, di quelli delle parti processuali) all'insindacabile arbitrio dell'Esecutivo.
Dominus del processo non sarà più, dunque, il giudice, ma l'organo governativo che certificherà, con decisione insindacabile, la sussistenza di un impedimento a comparire, idoneo a dettare il calendario delle udienze e, quindi, le modalità di esercizio della giurisdizione. Ciò, in violazione dell'articolo 101 della Costituzione, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge (e non anche al Governo), nonché dei principi del corretto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale delle controparti processuali (in base agli articoli 111 e 24 della Costituzione), le quali saranno vittime di una denegata giustizia in nome del "supremo" interesse all'esercizio del mandato. E ciò stupisce vieppiù se si considera che proprio la maggioranza che oggi vota a favore di questo disegno di legge è giunta, con il disegno di legge sul processo breve, al punto di sacrificare l'accertamento della verità processuale in nome della ragionevole durata del processo, preferendone l'estinzione alla prosecuzione per un tempo ritenuto troppo lungo.
Un'ulteriore violazione dei diritti delle vittime e dell'effettività della tutela giurisdizionale deriva dall'assenza di norme che consentano, a processo sospeso, di compiere gli atti urgenti e non rinviabili, come sempre viene previsto nei casi di sospensione del processo.
Inoltre, manca del tutto un sistema per impedire che un simile istituto si presti ad indebite strumentalizzazioni ed abusi. Una volta che la Presidenza del Consiglio, con un atto fidefacente, abbia attestato che - ad esempio - nei successivi sei mesi non c'è un sol giorno in cui il Presidente possa partecipare alle udienze - neppure il sabato o la domenica, giorni nei quali il giudice deve essere disposto a tenere udienza, come ha insegnato la Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 2001, soprattutto quando si tratta di conciliare i giorni della giustizia con le agende dei titolari delle alte cariche istituzionali - cosa accadrebbe se risultasse che qualcuno di quei 180 giorni sia stato dedicato dal membro del Governo ad altro, ad interessi privati? Si dovrebbe avviare un procedimento per falso ideologico a carico di colui che abbia certificato l'impedimento senza soluzione di continuità, talvolta anche in concorso con il soggetto beneficiario, che peraltro - Presidente o Ministro che sia - avrebbe diritto alla sospensione del giudizio, sempre che un altro funzionario sia disposto a certificare l'impedimento ostativo. Si tratta di delicate implicazioni, foriere di preoccupanti momenti di frizione tra politica e magistratura, tanto più inquietanti se si pensa che - almeno stando all'intenzione palesata dai suoi sostenitori - questo disegno di legge vorrebbe essere proprio il primo passo verso il superamento di tale frizione.
Dunque l'assenza, nella disciplina in esame, di ogni possibilità per il giudice di compiere la verifica dell'effettiva sussistenza dell'impedimento addotto e il non essersi limitato il legislatore a differenziare «la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario» - come invece richiesto dalla Corte - dimostra come non di legittimo impedimento si tratti, ma di un'immunità, di una prerogativa costituzionale che mai potrebbe introdursi con legge ordinaria. Chiarisce infatti la Corte, nella citata sentenza, che la disciplina di tali istituti, in quanto «diretti a realizzare un delicato ed essenziale equilibrio tra i diversi poteri dello Stato», non può essere alterata dal legislatore ordinario «né in peius né in melius».
Un'ulteriore conferma della natura immunitaria dell'istituto introdotto (pur dissimulato sotto le vesti del legittimo impedimento) si rinviene peraltro nello stesso articolo 2, comma 1, del disegno di legge ove, con una sorta di errore freudiano, si precisa che «le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio», al fine di consentirgli «il sereno svolgimento delle funzioni»; non dunque per tutelare il diritto di difesa del Presidente-imputato, bensì la sua serenità, come significativamente si ripromettevano di fare, attraverso la sospensione automatica dei processi, già il cosiddetto lodo Schifani e il cosiddetto lodo Alfano.
D'altra parte, se davvero si fosse avuta a cuore la tutela del diritto di difesa del Presidente del Consiglio ogniqualvolta l'impegnativo svolgimento delle sue funzioni ne comprometta la possibilità di partecipare attivamente nel processo, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno neppure di intervenire: il codice di rito prevede già il diritto al rinvio dell'udienza per tutti gli imputati impossibilitati a parteciparvi.
Quanto poi alle maggiori difficoltà che comprensibilmente può incontrare il titolare di un'alta carica istituzionale nel prendere parte al processo, la prassi giudiziaria può e deve farsene carico - come insegna la Corte costituzionale - coordinando le esigenze della giustizia con quelle della politica. Cito al riguardo la Corte costituzionale e precisamente la sentenza n. 225 del 2001. Tale violazione dei principi costituzionali è vieppiù asseverata dall'intrinseca indeterminatezza delle funzioni il cui esercizio costituisce presunzione ex lege di legittimo impedimento. Il riferimento a «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo», meramente certificata dall'organo di appartenenza, si presta infatti a determinare uno stallo del processo che può giungere sino a 18 mesi, anche nei casi in cui la partecipazione all'udienza del titolare di carica governativa non avrebbe in alcun modo rappresentato un vulnus all'esercizio del mandato.
Dunque, l'introduzione di una simile prerogativa potrebbe ritenersi preclusa finanche al legislatore costituzionale, in quanto non solo incide su un principio supremo dell'ordinamento, quale quello di eguaglianza e pari trattamento rispetto alla giurisdizione - sottratto persino alla procedura di revisione secondo la Corte costituzionale (al riguardo cito la sentenza n. 1146 del 1988) - ma deroga a tale principio in maniera assolutamente irragionevole, senza differenziare la posizione processuale del membro del Governo solo per lo stretto necessario. A fortiori, una simile disciplina non può essere introdotta certamente con legge ordinaria senza violare l'articolo 138 della Costituzione (come già verificatosi per il lodo Schifani e per il lodo Alfano).
Ma l'intrinseca irragionevolezza della disciplina proposta dal disegno di legge può apprezzarsi anche in relazione alla più pregnante tutela così apprestata con legge ordinaria ai processi per reati extra o pre-funzionali (che secondo la sentenza n. 262 del 2009 non possono ritenersi presuntivamente meno gravi di quelli funzionali) rispetto a quanto stabilito dall'articolo 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 per i reati funzionali. Si realizza, infatti, la paradossale conseguenza per cui, a parità di impegni istituzionali, il Presidente del Consiglio potrebbe ottenere il rinvio per legittimo impedimento di un processo per reato comune ed essere processato, al contempo, per un reato funzionale. Si aggiunga che, a differenza di quanto avviene per l'appunto con l'articolo 96 della Costituzione, il disegno di legge in esame non opera il bilanciamento tra le esigenze di funzionamento degli organi apicali dello Stato e quelle della giustizia, ma si limita a disporre che queste debbano essere sacrificate a quelle, in violazione degli articoli 3, 24, 101, 111 e 112 della Costituzione. Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale si riferisce infatti non solo all'inizio, ma anche alla prosecuzione in giudizio dell'azione, oltre che, naturalmente, alla violazione dell'articolo 138.
Si consideri, infine, come la prolungata sospensione del processo introduca un grave fattore gravemente distorsivo delle dinamiche processuali e dei princìpi del corretto processo. In particolare, se il legittimo impedimento viene fatto valere a istruttoria probatoria iniziata o conclusa, il giudice sarà costretto a pronunciare sentenza sulla base dei verbali e di qualche sbiaditissimo ricordo, non propriamente all'insegna dei fondanti principi dell'oralità e concentrazione dibattimentale. Si aggiunga che, probabilmente, alla ripresa del processo sarà estremamente difficile o addirittura precluso (ad esempio, per intervenuta pronuncia a carico di un coimputato) comporre il medesimo collegio che aveva istruito il dibattimento prima della sospensione. Così il giudizio che abbia subito una lunga interruzione andrebbe spesso rifatto da capo, ripetendo l'assunzione delle medesime prove a distanza di anni, con il rischio incombente della prescrizione. Considerazione, questa, che vale a dimostrare come la prevista sospensione del decorso della prescrizione (articolo 1, comma 5) sia poco più che una norma manifesto.
Se non la prescrizione, sarebbe comunque sempre dietro l'angolo di un processo sospeso la sua irragionevole durata, ancora una volta in violazione dei principi del corretto processo. Ancora, nel caso di concorso di persone nel reato, il processo potrebbe procedere separatamente nei confronti di quanti non possono avvalersi della prerogativa de qua. Oltre che violare la Costituzione e i diritti delle parti processuali, questo disegno di legge rischia dunque di minare ulteriormente la legittimazione delle istituzioni e il loro fondamento democratico, con un effetto che andrebbe ben al di là della situazione contingente in cui si sviluppa oggi la crisi della politica. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo integrale del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, ho seguito con doveroso interesse le argomentazioni di chi sostiene la necessità di questo provvedimento e con altrettanta doverosa attenzione le ragioni di chi vi si oppone, ma non direi cosa sincera - e non sono solito farlo - se dicessi che le ho seguite con particolare passione o emotività. Infatti, essendo questa un'Assemblea politica e legislativa, non un'accademia né un'aula di tribunale, penso sia doveroso dare un contributo e una risposta, pur giuridicamente consapevole, di intonazione prettamente politica, senza scadere nelle trivialità del confronto politico alle quali ci ha abituato la temperie che stiamo attualmente vivendo.
Certo, se io dovessi replicare al linguaggio, paradossalmente, che mi è simpatico, nella sua rudezza, nella sua franchezza e nella sua intransigenza estremistica del collega Pardi, gli direi che se ci dobbiamo fronteggiare a male parole in maniera così aperta lo possiamo pure fare, in Senato come in piazza. Potrei solo rispondergli che, come con qualunque mezzo si vuole abbattere chi ha ricevuto il voto degli elettori e degli italiani per governare, noi abbiamo il dovere, altrettanto bruscamente e in maniera semplificatoria, di non farvi ammazzare Berlusconi per via giudiziaria. Con questo avrei risposto a battuta con battuta, forse anche efficace - mi lusingo di pensare - ma non avrei risolto i problemi.
Sbagliate, colleghi dell'opposizione, quando pensate di vedere in questo provvedimento una causa di anormalità nel contesto del sistema giuridico e costituzionale italiano. Non è così: non è affatto un fattore di anormalità; è semmai una conseguenza, e se preferite un sensore di questa situazione. Se si è posta questa esigenza di intervenire, e se forze politiche anche esterne alla maggioranza di Governo hanno ritenuto, in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento, che vi sia la necessità di mettere mano a questo problema, significa che esso è di un'oggettività innegabile. Se poi c'è perfino chi sostiene la tesi del male minore, e cioè vede in questo provvedimento non l'optimum ma tuttavia una misura idonea ad affrontare un'emergenza di carattere costituzionale ed istituzionale e certamente una strada preferibile ad altre che vengono considerate addirittura invece devastanti per l'ordinamento e per il sistema, significa che non stiamo determinando una situazione, ma affrontando una situazione nel modo in cui essa si è posta e nelle conseguenze che ne derivano.
Voglio dire ancora, non senza un deliberato accento polemico, ai colleghi del maggiore partito di opposizione, che essi sono liberi naturalmente di affidare, delegare o dare in appalto alla categoria dei magistrati la gestione dei problemi dell'emergenza giustizia in Italia e del confronto politico che intorno ad essa si radica; è legittimo. I parlamentari ben possono provenire dai ranghi della magistratura; è un diritto assolutamente incomprimibile, sempre che si mantenga nella correttezza politica di cui pure si discute e si recrimina in questi giorni. Possono farlo, ma tuttavia non possono ignorare la situazione di profondo discredito che una parte della magistratura sta determinando in capo ad uno dei poteri costituzionali della nostra Repubblica, che è appunto il potere giudiziario. E se oggi le rilevazioni danno in flessione il tasso di fiducia nei confronti degli organismi politici o delle istituzioni parlamentari, spero che qualcuno non ignorerà che quella che era una fiducia alta nel presidio della magistratura, che si registrava in tutti i sondaggi negli anni e nei decenni passati, oggi è in caduta libera allo stesso modo, se non in misura addirittura più allarmante.
Questa è la realtà che si deve affrontare, onorevoli colleghi di maggioranza e anche e soprattutto di opposizione: altro che andare semplicemente in piazza! Certo, è un diritto - e figuriamoci se personalmente non lo rispetto, anzi io forse più di altri -ma non è la soluzione dei problemi, anzi incancrenisce ed avvelena i rapporti politici nei quali si calano provvedimenti come questo.
Il collega Li Gotti, che sicuramente è stato uno dei più oltranzisti nel criticare questo provvedimento, ciò nondimeno ci ha dato atto che se tutto si limitasse ai primi tre commi dell'articolo 1 alla fine il provvedimento sarebbe quasi accettabile o "transitabile" - non voglio male interpretarlo - e tuttavia radica le sue critiche soprattutto sul comma 4, oltre che sui successivi, non tenendo presente che in questo caso il vero problema politico, onorevoli senatori, è quello di trovare l'equilibrio tra due esigenze che i giuristi avvertono e che i legislatori devono avvertire, ma soprattutto i cittadini sentono profondamente. Faccio riferimento ad una duplice esigenza. Da un lato, che i processi, anche a carico del capo del Governo o dei Ministri o di chiunque altro rivesta importanti funzioni pubbliche, pur si facciano e che nessuno sia immune, esente da responsabilità: è un principio sacrosanto, portato avanti dal cittadino prima ancora che da ciascuno di noi. Dall'altro, vi è l'esigenza che, prima ancora di essere un diritto, è il dovere di governare. Oggi, infatti, con altrettanta perentoria messa in mora, i cittadini esigono da coloro che sono stati votati in tal senso di governare e di non mettere innanzi scuse o diversivi rispetto a questo incalzante dovere ritenuto tale perfino nei tempi.
In una Repubblica, in uno Stato di diritto, che fonda largamente il suo impianto sulla divisione dei poteri, è troppo facile riscontrare invece i debordamenti di questi stessi poteri. E non è ragione di scontata polemica ricordare a ciascuno di noi e a chiunque se ne fosse dimenticato che il potere legislativo e l'investitura di governo traggono il loro fondamento, la scaturigine, da una legittimazione di libere elezioni che a torto vengono svillaneggiate o sottovalutate dal collega Pardi, quando dice che un certo Silvio Berlusconi non è stato eletto dal popolo (Applausi dal Gruppo PdL). Tutt'altro: è così, piaccia o non piaccia. Giustamente un egregio collega vi ha ricordato che in democrazia il problema si risolve alla radice vincendo le elezioni, non recriminando sui suoi risultati.
Dal punto di vista delle autolimitazioni, il testo contempera queste esigenze, perché proprio la norma stabilisce in sei mesi il tempo massimo della continuità dell'impedimento. Nel caso del Presidente del Consiglio è autocertificata, ma chi altri potrebbe certificarla, se non proprio chi ha la responsabilità collegiale e direttiva del Governo nella sua responsabilità politica, che potrebbe addirittura - certo è un caso limite, di scuola - essere anche una responsabilità giuridicamente rilevante? È un sofisma, colleghi dell'opposizione distinguere tra le funzioni proprie dettate dalle leggi e le attività preparatorie, consequenziali o coessenziali alle funzioni di governo. Si va piuttosto a spaccare il capello in quattro analizzando il comma 4 in cui si parla di funzioni, quasi che la parola stessa non fosse la somma delle incombenze legislativamente stabilite e delle attività preparatorie e consequenziali previste al comma 1.
Il limite di sei mesi è dunque un limite che responsabilmente e realisticamente il legislatore si pone, e pone al Governo, ed il Governo accetta che sia imposto alla sua facoltà di attestazione. Non solo, ma il tempo di 18 mesi è un ulteriore autolimite che noi come legislatori, ed il Governo ben accettandolo e dovendolo rispettare, impone alla straordinarietà di questa norma.
Concludo dicendo che è veramente tempo - ed è considerazione politica che mi sembra in qualche modo dovrebbe tutti coinvolgerci, in questi giorni, settimane ed ore in cui si pensa di poter giocare con la democrazia su un codicillo o sui cinque minuti dell'orario, o su altre particolarità formali, degne di rispetto - di prendere atto di quanto invece i cittadini ci chiedono, vale a dire di poter sovranamente decidere in maniera stabile e di consentire al Parlamento in entrambe le sue Assemblee, entrambe necessarie perché devono cooperare per produrre norme positive e risolvere problemi, di dedicarsi finalmente a quelli che nei comizi dell'opposizione vengono supposti come temi di cui noi non ci occupiamo e che invece il nostro Governo e la nostra maggioranza rivendicano come un proprio diritto e dovere, vale a dire i problemi dei cittadini che sono tuttora certi dell'esistenza di uno Stato di diritto.
Vi sono, però, uno Stato, un Governo e - mi auguro - un Parlamento che vogliono occuparsi del fisco giusto, del lavoro giusto, dell'impresa giustamente sostenuta, della sanità per tutti, della scuola che prepari, selezioni e formi, di riforme anche costituzionali, che senza spinte demagogiche guardino al modo in cui si devono licenziare norme per uno Stato moderno e funzionale.
Attenti, colleghi dell'opposizione (mi rivolgo a voi ed in qualche modo anche alla mia maggioranza), questa è la sostanza; il resto sono diatribe che rischiano di disamorare e stancare l'opinione pubblica, cosa della quale pagherebbe il prezzo, non certo una maggioranza legittimata da molte prove elettorali, ma tutto intero il sistema delle nostre istituzioni. (Applausi dal Gruppo PdL).