LI GOTTI (IdV). Riprende la discussione generale.I commi 1 e 2 dell'articolo 1 si limitano a specificare l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento, di cui all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, facendo riferimento agli atti tipici regolamentari e alle attività preparatorie, consequenziali o coessenziali alle funzioni di governo. Il comma 3 prevede che il giudice, valutata la sussistenza di tali presupposti, rinvia il processo ad altra udienza. Il comma 4, invece, introduce un nuovo istituto, il legittimo impedimento continuativo, disancorato dall'articolo 420-ter e non suscettibile di verifica da parte del giudice. In questa ipotesi il riferimento ad atti tipici della funzione di governo è privo di ragionevolezza. La disposizione prevede che il giudice rinvii il processo ad un'udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi: quindi, anche qualora gli impegni connessi all'esercizio delle funzioni tipiche comportasse un impedimento oggettivo più ampio, l'impedimento legittimo potrebbe essere sollevato solo per un periodo massimo di sei mesi, in evidente contrasto logico con la giustificazione addotta all'articolo 2, che richiama, come interesse supremo da tutelare, il sereno svolgimento delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio e ai Ministri. Quella in esame, più che una legge ponte, è sia una norma transitoria eventuale, legata all'entrata in vigore di una futura legge costituzionale, sia una norma temporanea certa cui è attribuita una vigenza massima di diciotto mesi. E' particolarmente grave che il legislatore non abbia previsto, come invece riportava il lodo Alfano, che in caso di legittimo impedimento continuativo il giudice possa comunque compiere gli atti urgenti volti ad impedire che una prova vada dispersa. Il Governo dà l'ennesima prova di superficialità e incuria: la Presidenza del Senato dovrebbe sollecitarlo a prestare maggiore attenzione alla redazione dei testi legislativi. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
MARITATI (PD). Il disegno di legge proposto dalla maggioranza, che continua pervicacemente ad approvare norme ad personam, è palesemente contrario alla Costituzione e si fonda su basi giuridiche inconsistenti. Data l'ampiezza della formulazione, infatti, il legittimo impedimento potrà essere autocertificato ininterrottamente per tutto il periodo del mandato, creando così un'immunità permanente connessa all'esercizio di funzioni di governo che, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, non può essere introdotta con legge ordinaria. Per tale motivo è stato dunque previsto, in modo inusuale, che la normativa in esame rimanga in vigore fino all'approvazione di una legge costituzionale contenente una disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio. È inoltre paradossale che la norma sul legittimo impedimento valga per i reati cosiddetti extrafunzionali, ma non per i reati funzionali del Presidente del Consiglio e dei Ministri, regolati dall'articolo 96 della Costituzione. Il disegno di legge prevede inoltre che la richiesta della parte che reclama il legittimo impedimento sia vincolante, disposizione che non ha precedenti nel codice di procedura penale: neppure le richieste del pubblico ministero possono vincolare la decisione del giudice, perché ciò violerebbe il principio costituzionale che sottopone il giudice unicamente alla legge. Mentre in tutti gli altri casi il giudice valuta la sussistenza dei motivi di legittimo impedimento, il Presidente del Consiglio e i Ministri imputati costruiscono da sé una prova legale dell'impedimento. Questa decisione unilaterale da parte dell'imputato altera l'obiettivo di fondo dell'articolo 420-ter, cioè un rigoroso bilanciamento tra l'esigenza costituzionalmente tutelata di esercitare la giurisdizione e il diritto di difesa. Impedendo tale bilanciamento vengono compressi i diritti della parte civile e alcuni principi fondamentali, come la celerità dei tempi del processo e la parità di trattamento di fronte alla giurisdizione. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
PARDI (IdV). Nonostante i molti problemi che attanagliano il Paese, ancora una volta il Parlamento è chiamato ad occuparsi di una norma palesemente incostituzionale e stilisticamente arruffata, proposta al solo fine di risolvere i problemi giudiziari del Presidente del Consiglio. Secondo quanto riportato da numerosi organi di stampa, il Capo del Governo è arrivato addirittura a minacciare il Presidente della Repubblica, sentendosi svincolato da ogni limite per il fatto di essere stato eletto direttamente dal popolo. Occorre dunque evidenziare che l'elezione diretta del premier non è prevista né dalla Costituzione né dalla criticabile legge elettorale in vigore e che, qualora venisse introdotta, condurrebbe a nuove ed ulteriori storture. Il comportamento addebitato a Silvio Berlusconi, dunque, rappresenta alla perfezione l'anomalia istituzionale che l'Italia sta vivendo in questi anni. (Applausi dai Gruppi IdV e dei senatori Finocchiaro e Zanda).
DIVINA (LNP). La Corte costituzionale ha sanzionato con una deliberazione adottata a maggioranza il cosiddetto lodo Alfano, finalizzato a tutelare il sereno svolgimento delle attività istituzionali delle più alte cariche dello Stato. Anche il disegno di legge in esame, discusso e approvato con una larga maggioranza alla Camera dei deputati, è finalizzato a tutelare lo svolgimento delle funzioni di Governo, estendendo un istituto già previsto dal vigente ordinamento processual-penalistico, senza quindi il bisogno di un intervento di natura costituzionale. Va inoltre evidenziato che il disegno di legge ha natura temporanea, che l'interruzione del processo a causa del legittimo impedimento non potrà superare i sei mesi e che, mentre il procedimento è sospeso, non decorre il termine di prescrizione. Dunque la normativa proposta, lungi dall'essere palesemente incostituzionale, è coerente con i principi della separazione e del bilanciamento tra i poteri dello Stato, giacché mette l'azione dell'Esecutivo al riparo dalle possibili interferenze del potere giudiziario. (Applausi dal Gruppo LNP).
Presidenza del presidente SCHIFANI
DELLA MONICA (PD). Dopo il lodo Schifani ed il lodo Alfano, la maggioranza ed il Governo presentano sulla stessa materia l'ennesimo provvedimento palesemente incostituzionale: l'esito scontato è una ulteriore declaratoria di illegittimità da parte della Corte costituzionale, cui seguiranno le consuete grida al complotto. In questo caso, peraltro, con legge ordinaria si vuole prevedere l'immunità non per le quattro più alte cariche dello Stato, ma per l'intero Consiglio dei Ministri e per il premier. Il provvedimento esercita una evidente distorsione dell'istituto del legittimo impedimento, introducendo la presunzione assoluta dello stesso e facendone risalire i presupposti alla mera titolarità della carica. La Corte costituzionale si è già espressamente pronunciata contro il ricorso alla autocertificazione del legittimo impedimento a comparire in udienza con la motivazione che, sottraendo alla valutazione del giudice l'effettiva sussistenza dell'impedimento, lederebbe i principi del giusto bilanciamento fra i poteri e della leale collaborazione fra organi costituzionali. Non viene inoltre definito alcun sistema di garanzia che prevenga abusi o strumentalizzazioni, al punto che difficilmente si potrà provare che l'impedimento continuativo certificato sia o meno veritiero. Si introduce in questo modo, con una legge ordinaria, una sostanziale immunità. Saranno inevitabili le ricadute sui procedimenti in atto (che saranno congelati così a lungo da risultare di fatto vanificati i principi di oralità e concentrazione dibattimentale) oltre che sui diritti delle vittime dei reati contestati, che saranno inevitabilmente compressi. Il disegno di legge in esame, che rientra nell'ormai abituale prassi dell'Esecutivo di distorcere la legge e violare la Costituzione per interessi particolari, crea un grave vulnus alla credibilità e legittimità delle istituzioni. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Allega il testo integrale dell'intervento ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Il dibattito sul provvedimento in esame meriterebbe, data la sede in cui si svolge, un tono più prettamente politico che non delle disquisizioni accademiche. All'atteggiamento intransigente dell'opposizione si rende necessario rispondere con pari fermezza nel difendere il Presidente del Consiglio da quello che si configura ormai come il tentativo di una sua eliminazione per via giudiziaria. Proprio per questo il provvedimento che la maggioranza intende adottare non è da ritenersi un'anomalia, ma piuttosto la conseguenza di una situazione in cui non viene consentito al Capo del Governo di svolgere il mandato ricevuto dal corpo elettorale. Ferma restando la libertà dell'opposizione di delegare alla magistratura la soluzione dei problemi della giustizia, non si può ignorare la crescente sfiducia dell'opinione pubblica verso il potere giudiziario. Lo spirito del provvedimento è quello di consentire un equilibrio fra la certezza dello svolgimento del processo anche a carico di alte figure istituzionali e il diritto-dovere di governare da parte degli eletti. Appaiono pretestuose, pertanto, le critiche mosse dall'opposizione relativamente alla continuità dell'impedimento e all'inclusione delle attività preparatorie, consequenziali o coessenziali alle funzioni di Governo, previsioni che appaiono invece del tutto ragionevoli e realistiche. È tempo che il Parlamento, invece di dividersi su questioni pretestuosamente formali si dedichi ai temi più sentiti nell'opinione pubblica, fra cui non ultime le riforme costituzionali necessarie a modernizzare il Paese. (Applausi dal Gruppo PdL).