*SANNA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANNA (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, intervengo per avanzare una questione pregiudiziale.
Ci sono molti motivi per i quali è opportuno e doveroso che il Senato si fermi e non passi alla discussione del disegno di legge sul legittimo impedimento. I colleghi ne hanno illustrati tanti che però si riassumono in uno: se volevate aggiungere a quella del Presidente del Consiglio dei ministri una ulteriore prerogativa costituzionale dovevate proporre una legge costituzionale. Infatti, l'identità costituzionale dell'ordinamento, i pesi e i contrappesi, lo status di Governo, Parlamento e altri poteri dello Stato, ma soprattutto lo status del Governo e degli uomini che lo compongono in relazione al principio di eguaglianza, in relazione all'obbligatorietà dell'azione penale, all'esercizio nei loro confronti della pretesa punitiva dello Stato, insomma tutti i motivi che disegnano l'identità costituzionale della nostra Repubblica vanno scritti in Costituzione; non ci sono legittime scorciatoie per affrontare correttamente questo tema.
E dunque il titolo del disegno di legge non dovrebbe essere «legittimo impedimento», dovrebbe essere «illegittime scorciatoie» per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ebbene, fermiamoci!
Ci sono altre due questioni pregiudiziali che voglio sottoporre alla vostra attenzione e sono contento che oggi si siano mostrati in Aula i senatori Castelli e Matteoli, perché il Senato e la Camera dei deputati hanno affrontato un'applicazione dell'articolo 96 della Costituzione che li riguarda e che tratta dei cosiddetti reati ministeriali. Ebbene, vi faccio notare che quando noi, pur malamente, abbiamo applicato questa disposizione costituzionale ai senatori Castelli e Matteoli, abbiamo fatto sì che alcuni atti che loro hanno compiuto mentre erano Ministri siano stati, seppur impropriamente, ricondotti alla categoria delle azioni ministeriali, per la quale la nostra Costituzione prevede un particolare trattamento, un particolare giudice (il cosiddetto tribunale dei Ministri) e la possibilità che il Parlamento assegni loro una sorta di garanzia ulteriore, una vera e propria «scriminante» attribuendo a questi comportamenti un particolare fregio di tutela - diciamo così - dell'interesse pubblico e costituzionale della Repubblica.
Ebbene, per le disposizioni dell'articolo 96 della Costituzione non c'è nessuna possibilità per il Presidente del Consiglio e per i Ministri che commettano reati di natura ministeriale, cioè che originano dall'esercizio dei loro poteri, di fermarsi e di fermare il tribunale di fronte a qualsiasi impedimento derivante dall'esercizio del loro mandato. Il paradosso sarebbe questo: per fatti che non c'entrano nulla con l'esercizio del mandato ministeriale, secondo il disegno di legge in esame, i processi si possono interrompere; mentre invece per fatti che rientrano nell'ambito dell'esercizio del mandato costituzionalmente attribuito al Presidente del Consiglio ed i Ministri, i processi non si possono interrompere. È evidente e chiarissima l'incapacità di collocare - da parte di chi ha proposto il disegno di legge - una differenziazione appropriata nella cornice costituzionale. E questo grave e macroscopico errore dovrebbe dimostrare, di per sé solo, la necessità di fermarci qui.
Ma da ultimo, colleghi, voglio segnalarvi che le disposizioni che sono state inserite all'articolo 2 e che fanno di questa una legge ponte danno una validità di 18 mesi alle disposizioni sul legittimo impedimento. Abbiamo detto che sarebbe un ponte del tutto incostituzionale, una «legge incostituzionale a termine» questa che verrebbe - noi speriamo che non lo sia - approvata in via definitiva dal Senato.
Voglio far osservare che questa legge reca qui un ulteriore difetto. All'articolo 2 si dice che siamo in attesa di disposizioni costituzionali che recano la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. Ma questa disciplina organica delle prerogative è già presente ed è la Costituzione della Repubblica italiana. A difetto intrinseco nel legittimo impedimento aggiungiamo questo difetto nel disegno di legge che stiamo esaminando, cioè che una legge ordinaria anticipa ed annuncia un lavoro legislativo che questo Parlamento non ha nemmeno iniziato a fare e che riguarda fonti di natura costituzionale, la riscrittura delle prerogative del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri.
Per quanto ci riguarda quelle prerogative sono ben scritte e sono sufficienti. Non vi è bisogno di aggiungerne altre. Ma questo difetto è il difetto che rivela l'incapacità della maggioranza di stabilire l'ordine del giorno delle questioni politiche del nostro Paese.
Altre leggi, in passato, hanno previsto che in attesa di una nuova disciplina si applichino delle norme in deroga. Penso a quella sugli ammortizzatori sociali. Però, il Parlamento è sovrano. Decide l'ordine delle cose importanti di questo Paese così come ha fatto un'ora fa alla Camera, sovvertendo l'ordine del giorno e sconfiggendo la maggioranza sulla pretesa di approvare immediatamente il decreto-legge Calderoli sulle autonomie locali e riprendendo invece a discutere ed approvare il disegno di legge sulle cure palliative, che è molto più importante di altre false priorità che questa maggioranza propone al Paese ed all'Aula.
Ecco perché avremmo da affrontare altre riforme urgenti rispetto a questa. E se ci fermiamo e riprendiamo la razionalità e l'intelligenza della politica, la capacità di leggere gli avvenimenti che capitano in questo Paese e non quelli che capitano all'interno dei palazzi, faremmo la riforma degli ammortizzatori sociali, degli istituti giuridici che riguardano la vita reale dell'Italia, del nostro popolo e non impegneremmo il Parlamento a coltivare quattro interessi certamente da rimandare a chi li sollecita, il ceto politico che oggi ci governa. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Giai).