PORETTI (PD). Signor Presidente, senatori, il legittimo impedimento dell'imputato come causa di rinvio dell'udienza nel processo penale è istituto previsto nel nostro ordinamento processuale a tutela del diritto di difesa.
L'esigenza di permettere l'esercizio di funzioni pubbliche da parte del componente di un organo costituzionale o del titolare di una carica pubblica che sia imputato in un processo, consentendo il regolare e integro svolgimento delle medesime funzioni, è già considerata causa di legittimo impedimento che dà luogo, se riconosciuta dal giudice, al rinvio dell'udienza.
La Corte costituzionale è ripetutamente intervenuta proprio sul punto, per ribadire sempre il medesimo principio: il bilanciamento tra i due interessi chiamati in causa in circostanze come quelle disciplinate dalla proposta in esame - interesse a che si esplichi il processo e interesse all'esercizio del diritto di difesa - impone l'individuazione di un ragionevole punto di intersezione tra queste due esigenze contrapposte, senza che l'una debba pregiudizialmente cedere sull'altra.
È evidente che se, invece, il contemperamento viene trovato sacrificando integralmente, in via preventiva, un interesse rispetto all'altro, si va pacificamente incontro a seri problemi di costituzionalità, il che è proprio quello che fa la presente proposta di legge laddove stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri costituiscono sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica, prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. Praticamente, il Presidente del Consiglio dei ministri, in questa sua qualità, ha sempre diritto alla sospensione del processo.
L'impedimento legittimo è per sua natura qualcosa di puntuale e concretamente localizzato nel tempo, sicché una presunzione assoluta di impedimento continuativo per un lungo periodo di tempo equivarrebbe ad una norma di status derogatoria, cioè appunto ad una prerogativa costituzionale o immunità in senso lato, come la Corte costituzionale ha insegnato.
Queste norme introducono una vera e propria prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche interessate, diretta a proteggerne lo status o la funzione. Ciò è del resto confermato da un vero e proprio lapsus calami in cui sono incorsi gli elaboratori della norma quando, per spiegarne la ratio, hanno scritto all'articolo 2, comma 1, che «le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio». Il presente progetto di legge non nasce dunque per tutelare il diritto di difesa del Presidente imputato, bensì la sua serenità.
Il legislatore ordinario può semmai circoscrivere l'ambito di discrezionalità affidato al giudice, dettando coordinate entro cui deve collocarsi la sua decisione in ordine al rinvio oppure no dell'udienza, ma non lo può interamente cancellare con riferimento a determinati tipi di imputati, escludendo ogni possibilità di controllo giurisdizionale ex ante.
La transitorietà di cui al richiamato articolo 2, comma 1, del presente provvedimento non sana la carenza delle garanzie offerte dal procedimento di revisione costituzionale sancito dall'articolo 138 della Costituzione.
Inoltre, la normativa introdotta con questo disegno di legge, non applicandosi ai procedimenti per reati funzionali di cui all'articolo 96 della Costituzione, è intrinsecamente irragionevole in quanto, a parità di impegni istituzionali, il Presidente del Consiglio potrebbe ottenere il rinvio per legittimo impedimento di un processo per reato comune ed essere processato, al contempo, per un reato funzionale.
Rivolgo un appello finale alla maggioranza: provvedimenti ad personam come questo sicuramente non sanano le condizioni nelle quali si trova la giustizia; ci sarebbe davvero bisogno di affrontare questi problemi con riforme che riguardino più in generale tale tema. Allo stesso modo, i provvedimenti «ad listam», ovviamente, non sanano quelle procedure arcaiche e burocratiche che in solitudine, come radicali, stiamo denunciando da anni in materia elettorale relativamente alla presentazione delle liste elettorali. Decisamente, a noi radicali non entusiasma questo ruolo di grilli parlanti, continuare a dire: «ve lo avevamo detto».
Mi auguro che questa mattina vi sia un sussulto di dignità da parte della maggioranza e su questo provvedimento ci si fermi, non si vada oltre, anche perché si aggiungerebbe illegalità ad illegalità e si compirebbe un atto contro lo Stato di diritto. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Ceccanti per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.