LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, la complessità della questione pregiudiziale presentata dal Gruppo dell'Italia dei Valori ovviamente mi consiglia di affrontare alcuni degli aspetti del più ampio documento a disposizione dei colleghi senatori.
Colgo l'occasione per rettificare un luogo comune che, dal momento in cui venne emessa la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009, quella sul lodo Alfano, è andato sedimentandosi attraverso un messaggio mediatico, ossia la tesi secondo cui la sentenza costituzionale sul lodo Alfano avrebbe innovato la giurisprudenza della Corte costituzionale rispetto alla sentenza emessa dalla Corte stessa sul provvedimento analogo che porta, per semplificazione alla quale ricorro anche io, il suo nome, signor Presidente. In verità, tra le due sentenze, e tra altre sentenze emesse dalla Corte costituzionale, vi è un filo unico interpretativo e deliberativo.
Nella sentenza sul lodo Schifani si faceva espresso riferimento anche all'articolo 138 della Costituzione come strumento per intervenire nella materia. Sennonché, come scrisse la Corte, il richiamo all'articolo 138 non era indicato nel dispositivo dell'ordinanza, anche se ampiamente evocato nel corso della motivazione. Nel decidere le questioni proposte, la Corte costituzionale esaminò dapprima i provvedimenti e le questioni espressamente poste e, avendo rilevato un profilo di incostituzionalità su due delle questioni poste, decise su quello, specificando infine nella sentenza: «Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale». Sicché, non è vero quello che si è ripetuto per tanto tempo, ossia che la Corte costituzionale abbia modificato la giurisprudenza. Il profilo del necessario ricorso all'articolo 138 è stato ritenuto assorbito nel profilo di costituzionalità per primo recepito, non essendo stato quel profilo espressamente citato nell'ordinanza remittente.
Qual è il tema che noi affrontiamo, sul presupposto di una coerenza di giurisprudenza della Corte costituzionale? È quella che, nonostante i richiami contenuti in più sentenze, si continui a commettere il medesimo errore, ossia si ritenga che questa materia possa essere decisa con legge ordinaria.
Il relatore, senatore Mugnai, ha spiegato nella sua relazione ciò che potrebbe esser vero, ma solo sino al comma 3 dell'articolo 1, ossia sino al comma che disciplina il legittimo impedimento per le singole udienze. Quelle sì sono richiamate anche nel nostro codice di procedura penale, all'articolo 420-ter, sicché può assumersi che sino al comma 3 il proponente legislatore altro non voglia che specificare i casi di legittimo impedimento collegato all'esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione e quindi, che si sia voluto inserire una specificazione sui legittimi impedimenti alla partecipazione alle singole udienze.
Sin qui la relazione del senatore Mugnai è conferente; però egli ha poi dimenticato la seconda parte del provvedimento, cioè quello che viene introdotto con il comma 4 dell'articolo 1, ossia qualcosa di diverso dal legittimo impedimento alla partecipazione alle singole udienze, che rappresenta la tutela di un diritto di tutti i cittadini a potersi difendere nel processo e, quindi, a ottenere un rinvio qualora siano impediti a partecipare alla singola udienza, fattispecie già prevista dal nostro codice; con questo provvedimento, infatti, si tipizzano i casi di impedimento. Nel comma 4, invece, viene inserita un'altra figura, un altro istituto, non più collegato all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, senatore Mugnai. Nel comma 4 il riferimento all'articolo 420-ter non esiste più: viene introdotto un nuovo istituto, non conosciuto, ossia l'impedimento continuativo.
Il primo legittimo impedimento, quello che va sotto la disciplina dell'articolo 420-ter, cui si fa riferimento sino al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, prevedeva, nel rispetto del dettato processuale, l'onere del giudice di verificare il ricorso delle ipotesi del legittimo impedimento invocato per partecipare all'udienza. Ma nel momento in cui si introduce il nuovo istituto, non conosciuto dall'ordinamento, ossia il legittimo impedimento continuativo, non esiste più la possibilità per il giudice di verificare la sussistenza dell'impedimento: siamo cioè in presenza di un legittimo impedimento deregolamentato e non più gestibile alla luce della procedura penale.
Ma se il primo legittimo impedimento, quello previsto sino al comma 3 dell'articolo 1 di questo provvedimento, può, anzi, deve essere collegato all'esercizio del diritto di difesa che va tutelato per tutti i cittadini, il secondo legittimo impedimento, cioè quello innovativo proposto in questo disegno di legge, va ancorato, come è scritto nell'articolo 2, alla necessità del sereno svolgimento delle funzioni. Quindi, siamo fuori dalla disciplina tutelata dall'articolo 24 della Costituzione.
Pertanto, si introduce un istituto nuovo che come tale è stato già esaminato dalla sentenza della Corte costituzionale sul lodo Alfano n. 262 del 2009. In tale sentenza è scritto che «la ratio della norma denunciata (...) va individuata nella protezione delle funzioni di alcuni organi costituzionali (...). Chiarito che la protezione della funzione costituisce la ratio della norma censurata, occorre ora accertare se la sospensione disciplinata dalla norma in questione abbia l'ulteriore caratteristica delle prerogative, e cioè quella di derogare al principio di uguaglianza creando una disparità di trattamento. (...) La più volte citata sentenza di questa Corte n. 24 del 2004 ha precisato (...) che la sospensione processuale per gli imputati titolari di alte cariche "crea un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione". (...) La denunciata sospensione è derogatoria rispetto al regime processuale comune, perché si applica solo a favore dei titolari di quattro alte cariche dello Stato ed introduce quindi uno ius singulare, ed in quanto tale, proprio perché ius singulare disancorato dall'articolo 420-ter, il legittimo impedimento a presenziare alla singola udienza ha necessità di un percorso di legge costituzionale, così come sancito dall'articolo 138 della Costituzione».
Avete omesso e si è omesso di prendere in considerazione la ratio del secondo caso di legittimo impedimento introdotto con questo disegno di legge, e non vale sostenere che, comunque, questo è un provvedimento temporaneo o ponte. In effetti esso è ponte eventualmente, qualora dovesse essere applicata una legge costituzionale; temporaneo certamente, in quanto la durata è fissata in 18 mesi. Ossia, si dice: questa materia dovrà essere delibata attraverso un disegno di legge costituzionale, ma noi proponiamo la sospensione dei principi costituzionali per 18 mesi. Questo è l'insulto che stiamo facendo alla Costituzione: sospendere la Costituzione per 18 mesi! Non si era mai vista una cosa del genere!
Il signor relatore avrebbe potuto affrontare questo aspetto della questione e non fermarsi al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge.
Chiediamo pertanto che, ai sensi del Regolamento e delle norme costituzionali, non si dia corso all'esame del provvedimento, per incostituzionalità dello stesso. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Poretti per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.