CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, intervengo per avanzare un'ulteriore questione pregiudiziale.
Sono rimasto colpito dalla ricchezza di riferimenti dottrinali, non solo giuridici ma anche letterari, degli interventi che mi hanno preceduto. Il mio volerà molto più basso e si soffermerà ad analizzare alcune questioni per le quali è pacificamente possibile affermare che questo disegno di legge è contrario anche ad altre norme della Costituzione, diverse da quelle finora citate, ed è una sorta di grimaldello, che dico?, di apparecchiatura demolitoria per abbattere da un punto di vista che sembra minuto e circoscritto l'attuale sistema del bilanciamento dei poteri così come l'abbiamo conosciuto. (Brusìo).
Presidente, se fosse possibile ottenere non dico l'attenzione dell'Assemblea, ma una riduzione del brusìo, ne sarei contento. Vedo però che non è possibile.
PRESIDENTE. Colleghi, si stanno esaurendo gli interventi di illustrazione delle questioni pregiudiziali. Prego, senatore, prosegua.
CAROFIGLIO (PD). Vede, Presidente, in questa disciplina, fra le altre originali trovate normative vi è quella che allude alla possibilità per un burocrate della Presidenza del Consiglio dei ministri di certificare addirittura un legittimo impedimento continuativo per la durata di sei mesi. Lasciatemelo ripetere: un legittimo impedimento continuativo per la durata di sei mesi. Se fossi bravo come il senatore Ceccanti, mi divertirei un po' ad analizzare questa formulazione dal punto di vista lessicale e linguistico, e potete essere certi che ne verrebbero fuori delle considerazioni divertenti. In questa sede mi limito però ad analizzare le implicazioni giuridiche di tale disposizione ed i profili - mi sia consentita un'espressione così forte - di clamorosa contraddittorietà al disposto costituzionale di almeno due norme di questa previsione.
Si tratta, nel caso di specie, di una certificazione di un impiegato della Presidenza del Consiglio dei ministri, certificazione che paralizza il processo. La dichiarazione preventiva di questo impiegato, dipendente del Governo i cui membri si giovano o si gioveranno della possibilità di paralizzare il processo, ha per l'appunto la capacità di fermare il giudice, di abolire il suo potere di controllo sulle condizioni di fatto che giustificano o non giustificano la sospensione della procedura. La dichiarazione di un impiegato della Presidenza del Consiglio dei ministri non può essere sottoposta ad analisi, a critica, a valutazione da parte del giudice. Per dirla in altri termini, signor Presidente, questa dichiarazione di un impiegato della Presidenza del Consiglio dei ministri - insisto: di un burocrate impiegato della Presidenza del Consiglio dei ministri - paralizza il potere giurisdizionale.
Odio l'espressione «ricordo a me stesso» e, quindi, ricordo a tutti quanti noi che gli impiegati del potere esecutivo sono espressione del potere esecutivo stesso, rispetto al quale i padri della Costituzione, e i padri della democrazia prima, ci hanno insegnato essere necessaria una separazione dal potere giudiziario che risolve le controversie. Le caratteristiche, però, del sistema - sistema per così dire: dello pseudo-sistema - delineato da questo coacervo di norme incostituzionali (e abbiamo infatti sentito prima parlare degli articoli 138, 3, 24 e 96 della Costituzione) sono tali che, tra i tanti profili di incostituzionalità, rileviamo gravi elementi di contrasto con gli articoli 101 e 112 della Costituzione.
L'articolo 101 - come tutti quanti i colleghi in quest'Aula sicuramente sanno - è la norma che stabilisce la sottoposizione del giudice soltanto alla legge, laddove l'articolo 112 - altra norma che sono certo è ben nota a tutti - disciplina l'azione penale sancendone, ad oggi, nel nostro ordinamento, il carattere di obbligatorietà.
Cari colleghi, rappresentanti del Governo e, magari, cittadini che ci ascoltano in questo dibattito che già da ora mostra connotati surreali, cosa succede se l'esercizio della giurisdizione viene paralizzato, non già da una disposizione di rilievo costituzionale, a norma dell'articolo 138, ma da un certificato redatto da un impiegato amministrativo? Quale che sia il suo grado, quale che sia il suo rango, di impiegato si tratta. Non è neanche un provvedimento, Presidente: tutti noi abbiamo studiato diritto amministrativo e conosciamo la differenza tra atto e provvedimento. Si tratta di un atto riconducibile alla categoria delle certificazioni. Già soltanto questo clamoroso profilo di interferenza della dimensione amministrativa in quella giudiziaria dovrebbe imporci di fermare questa macchina forsennatamente e dissennatamente lanciata verso l'ennesima declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte e farci riflettere su un sistema di guarentigie per gli organi di Governo coerente con il quadro costituzionale.
Ma, come si dice, vi è di più: se questo certificato di un impiegato amministrativo è insindacabile dal giudice (cioè il giudice deve limitarsi a prenderlo, metterlo nel fascicolo e rinviare senza alcuna possibilità di valutarlo), quid iuris se il certificato, che è fidefacente, contiene dei profili di falsità ideologica, cioè - passatemi l'espressione un po' rozza ed elementare - se ci sono delle bugie, se ciò che attesta il certificato non è vero? Infatti, se il giudice non può effettuare alcun tipo di controllo, non può neanche ictu oculi verificare la sussistenza di un falso ideologico, non può trasmettere gli atti al pubblico ministero, che viene quindi, nella sua qualità di titolare dell'esercizio dell'azione penale obbligatoria, privato, rispetto a queste possibili fattispecie, di un potere‑dovere di rango costituzionale.
Per questi due vistosi, clamorosi, ulteriori profili di illegittimità costituzionale, credo che l'unica soluzione sia il non passaggio ai voti di questo sciagurato disegno di legge. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi. Congratulazioni).