PORETTI (PD). Nel dare illustrazione della questione pregiudiziale QP2, rileva che la disciplina proposta è incostituzionale in quanto, a differenza delle fattispecie di legittimo impedimento già previste dall'ordinamento (le quali rimettono al giudice la facoltà di verificarne i presupposti caso per caso), prevede che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio e di Ministro costituiscano sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica, prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. A ciò si aggiunga che la normativa è intrinsecamente irragionevole in quanto, non applicandosi ai procedimenti per i reati funzionali di cui all'articolo 96 della Costituzione, consentirebbe ai membri del Governo, a parità di impegni istituzionali, di ottenere il rinvio di un processo per un reato comune, ma non già anche quello di un processo per un reato funzionale, senza considerare che la transitorietà della disciplina sancita all'articolo 2 non sana certo il vulnus derivante dal mancato ricorso allo strumento della legge costituzionale. Si appella infine al senso di responsabilità della maggioranza, sottolineando i numerosi danni che si provocano a livello ordinamentale con il continuo ricorso a leggi ad personam nel settore della giustizia, nonché con il recentissimo provvedimento adottato in materia di procedure per la presentazione delle liste elettorali. (Applausi dal Gruppo PD).