LI GOTTI (IdV). Nel dare illustrazione della questione pregiudiziale QP1, rileva che la giurisprudenza della Corte costituzionale, tanto sul lodo Schifani quanto sul lodo Alfano, è stata univoca e chiara nel sottolineare l'esigenza del ricorso alla legge di rango costituzionale per disciplinare la materia delle prerogative del Presidente del Consiglio e dei Ministri in relazione ai processi penali che li vedano coinvolti. Se il comma 3 commi dell'articolo 1 sembra limitarsi a specificare l'ambito di applicazione del principio di legittimo impedimento di cui all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, il comma 4, invece, introduce un nuovo istituto, il legittimo impedimento continuativo per il Presidente del Consiglio e i Ministri a partecipare al processo, attestato dalla stessa Presidenza del Consiglio senza che il giudice possa verificare la sussistenza dei presupposti. Si tratta quindi a tutti gli effetti della riproposizione di uno ius singulare (sia pure temporaneo, perché il provvedimento sarebbe in vigore per diciotto mesi) già censurata dalla Corte costituzionale. Per 18 mesi, di fatto, si sospende la vigenza di principi costituzionali. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).