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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 347 del 09/03/2010


PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

Presidenza del vice presidente NANIA

BUGNANO (IdV). Il legittimo impedimento è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano a tutti i cittadini che si trovino ad essere imputati, previa valutazione della magistratura che accerta se tale impedimento sia sussistente e quindi effettivamente preclusivo dell'esercizio del diritto di difesa. Per il Presidente del Consiglio, invece, secondo la previsione del disegno di legge in esame, è sufficiente richiamare le proprie funzioni come presupposto assoluto e per di più continuativo dell'impedimento alla sua comparizione innanzi ai giudici, senza dover ulteriormente provarlo o motivarlo. Questo richiamo ad un impedimento generico causato dalle attribuzioni del Presidente del Consiglio è stato, fra l'altro, oggetto di critiche e ironia da parte della stampa estera. È inammissibile che nello stesso provvedimento si affermi che la legge sarà in vigore fino all'approvazione di una disciplina organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio, in quanto si ammette in tal modo che la materia richiede una legge costituzionale per essere disciplinata ed è evidente che non se ne può anticipare il contenuto con una legge ordinaria. La maggioranza, asservita all'Esecutivo, avalla questa ennesima manovra di aggiramento della Costituzione per gli scopi personali del premier. (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

INCOSTANTE (PD). La fattispecie del legittimo impedimento, prevista dal codice penale, prevede una valutazione preliminare da parte del giudice della sua sussistenza e gravità. Nel provvedimento in esame, invece, non si prevede alcun controllo di tale condizione e si determina conseguentemente un illegittimo privilegio. È inoltre la prima volta che un provvedimento contiene una sostanziale ammissione di inadeguatezza ed incostituzionalità, visto che il disegno di legge n. 1996 rimanda ad una futura disciplina costituzionale nella stessa materia. Il disegno di legge si autodefinisce in tal modo un provvedimento opportunistico dettato dalle impellenti esigenze personali del capo dell'Esecutivo. Agire sul legittimo impedimento con una legge ordinaria sarebbe ammissibile qualora si intendesse legiferare a beneficio di tutti i cittadini, ma agendo così scopertamente negli interessi di uno solo lede il principio di eguaglianza che sta alla base non soltanto della Costituzione italiana, ma di tutte le democrazie moderne. Per l'ennesima volta il Governo mostra fastidio per le regole, che considera solamente un ostacolo per l'esercizio del proprio potere. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti). Allega ai Resoconti della seduta odierna il testo integrale dell'intervento (v. Allegato B).

COLLI (PdL). L'atteggiamento pregiudiziale dell'opposizione e di parte dell'informazione ha veicolato presso l'opinione pubblica l'impressione che il Parlamento si sia occupato esclusivamente di provvedimenti sulla giustizia, sottacendo invece tutti i provvedimenti positivi ed efficaci che l'Esecutivo ha realizzato dall'inizio del proprio mandato. È del resto oggettivo che il sistema giudiziario italiano non funziona e necessita di una riforma organica e che il conflitto politica-magistratura non è più sostenibile. Il perenne conflitto fra parte della magistratura ed il Presidente del Consiglio è una stortura che deve essere sanata, affinché il Capo del Governo non sia più distolto dai suoi compiti per difendersi dall'accanimento giudiziario di cui è oggetto: in questo senso il potere legislativo deve poter correggere le anomalie esistenti e arrestare il tentativo di influire per via giudiziaria sull'esito delle elezioni e sulla formazione della volontà popolare, ripristinando ad esempio l'istituto dell'immunità per i parlamentari. Per quanto riguarda nello specifico il legittimo impedimento, l'ordinamento giudiziario prevede che gli imputati debbano poter partecipare ai processi che li coinvolgono, non si capisce pertanto come per il Presidente del Consiglio non debba valere la stessa regola, soprattutto in considerazione della rilevanza degli impegni istituzionali cui è costantemente chiamato. Alla luce di tali considerazioni, l'atteggiamento dell'opposizione contro questo provvedimento non può che essere definito giacobino ed oltranzista, ma nonostante questo la maggioranza, forte del consenso accordato dai suoi elettori, proseguirà per il percorso tracciato, per salvaguardare non interessi particolari, ma quelli del Paese. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE.Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Dà quindi annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.