MUGNAI, relatore. All'esito del lavoro svolto dalla Camera dei deputati, l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento è stato circoscritto al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri. In tutti i sistemi democratici è stato affrontato il problema del delicato rapporto tra funzione giurisdizionale ed esercizio dell'attività di governo, al fine di garantire la separazione dei poteri e il sereno svolgimento della funzione politica, e disposizioni in materia di legittimo impedimento si rinvengono in almeno tre ordinamenti europei, francese, greco e portoghese. Le norme in esame hanno una portata più limitata sia dal punto di vista funzionale che sotto il profilo temporale, conservando vigore per un periodo non superiore a diciotto mesi. Il disegno di legge definisce le situazioni di legittimo impedimento, sottraendole all'interpretazione soggettiva del giudice: l'articolo 1 prevede infatti che costituisca legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio dei ministri a comparire quale imputato, il concomitante esercizio di una o più attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti e di ogni attività coessenziale alle funzioni di governo. Ricorrendo siffatte ipotesi il giudice, su richiesta di parte, rinvierà il processo ad altra udienza, tenendo conto ai fini della fissazione della data di quanto attestato dal Presidente del Consiglio sotto il profilo della continuatività degli impegni concomitanti, ancorché tale periodo non possa superare sei mesi. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio e la disposizione si applicano anche ai processi penali in corso. L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni introdotte al precedente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale che disciplinerà organicamente le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. Il testo in esame non ha subito modifiche presso la Commissione di merito, la quale non ha ritenuto fondati i rilievi di costituzionalità evidenziati dall'opposizione che ha invocato il principio di eguaglianza e l'obbligo di seguire la procedura di revisione costituzionale prescritta dall'articolo 138. In primo luogo, infatti, non è ravvisabile una presunzione di impedimento assoluto e autocertificato, apparendo circoscritte le ipotesi in cui l'istituto è da ritenersi legittimo. In secondo luogo, recando una norma interpretativa dell'ambito di applicazione di un istituto processuale, il disegno di legge non è assimilabile al lodo Schifani e al lodo Alfano, che riguardavano prerogative di alte cariche dello Stato. In terzo luogo, il trattamento differenziato, introdotto dal provvedimento, non determina alcuna lesione dei principi dell'ordinamento e non configura perciò violazioni del principio di eguaglianza. Infine, il richiamo ad una futura legge costituzionale è giustificato logicamente se si considera che tra le prerogative del Presidente del Consiglio potrebbe essere inclusa la temporanea sospensione di ogni processo fino alla cessazione della carica, con conseguente superamento della disciplina di cui all'articolo 420-ter del codice di procedura penale. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).