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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 347 del 09/03/2010


Testo integrale dell'intervento della senatrice Incostante nella discussione generale del disegno di legge n. 1996

Il codice di procedura penale prevede la fattispecie del legittimo impedimento in favore dell'imputato per ottenere il rinvio di un udienza. La decisione sulla sussistenza della gravità e della specificità dell'impedimento spetta poi al giudice: una previsione iuris et de iure impedirebbe infatti qualsiasi verifica della sussistenza dell'impedimento a comparire e renderebbe operante la sospensione anche nei casi in cui l'impedimento non sussistesse, con ciò non costituendo più una norma a tutela della difesa ma un illegittimo privilegio. Il giudice, al contrario, deve valutare opportunamente - anche nell'interesse dell'imputato - la fattispecie, a dimostrazione che nell'ordinamento viene sempre tenuta a mente la necessità di operare un bilanciamento tra i diversi diritti che vengono in rilievo: in questo caso il diritto dell'imputato alla difesa e quello alla celebrazione del processo, ambedue da tutelati e garantire.

Dunque, il legittimo impedimento esiste già nel nostro ordinamento e l'imputato se ne può giovare a condizione che esso sia grave, imprevisto, imprevedibile ed attuale, così come numerose sentenze della cassazione hanno sottolineato con chiarezza (si vedano, in particolare ed ex multis le decisioni del 1992 e 1993).

Questo provvedimento legislativo che noi andiamo ad esaminare e che in modo arbitrario ed ambiguo tenta di configurare se stesso e di denominarsi come legittimo impedimento, contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento penale e con i principi costituzionali. Esso, peraltro, contiene in sé l'esplicito riconoscimento della sua natura intrinsecamente incostituzionale: dopo la cosiddetta finanza creativa attribuibile un tempo al ministro Tremonti, siamo passati alla legislazione creativa, sempre più avulsa dai principi fondamentali dell'ordinamento e che arriva addirittura a proporre l'approvazione di norme ponte incostituzionali che diano la stura a successive leggi costituzionali. Si tratta del primo caso nella storia della legislazione che si possono riscontrare all'interno di un unico testo normativo la data della sua entrata in vigore, la data della sua scadenza, la sua dichiarata insufficienza e - dulcis in fundo - la dichiarazione della sua incostituzionalità. Come tutti sanno, la norma si applica infatti ai processi in corso, non può durare più di 18 mesi e deve essere poi sostituita da una legge costituzionale. Siamo al prêt à porter del diritto: confezionare qualcosa che serve subito e annunciare di preparare un'altra che servirà successivamente; magari però, se i reati del premier saranno prescritti, potrebbe non esservene più bisogno.

Si usa il diritto, si distorce il bilanciamento tra i diritti costituzionalmente riconosciuti e i principi su cui si fonda lo Stato democratico per risolvere problemi specifici e personali del Presidente del Consiglio, non per affrontare i problemi della gran parte degli italiani. Le istituzioni, sospinte da questa maggioranza, operano in contrasto con un principio fondamentale della nostra Costituzione, che è il principio di eguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione, rispetto alla giurisdizione. Un principio supremo dell'ordinamento che la maggior parte della dottrina considera inderogabile perfino da una legge costituzionale, una violazione che il collega Ceccanti ha giustamente definito "incondizionata, unilaterale e integrale".

Questa legge, derogatoria rispetto al principio processuale comune, non si pone a tutela dell'imputato nel rispetto della giusta difesa nella celebrazione del processo, ma diventa arbitrio dell'imputato, di un imputato o di pochissimi, sulla funzione giurisdizionale stessa. Questa maggioranza non ha remore nel trascinare il Parlamento e le istituzioni in una bagarre per la sopraffazione del potere politico sull'esercizio della funzione giurisdizionale. La nostra Costituzione democratica disegna un equilibrio di pesi e contrappesi tra i poteri e le istituzioni, tale per cui nessun potere prevalga in modo assoluto e discriminante nei confronti dell'altro. Già nella sentenza sul caso Previti fu statuito che l'esercizio della funzione giurisdizionale non può prevaricare la funzione politico-istituzionale e che quella politica non possa prevalere sull'esercizio della funzione giurisdizionale. Inoltre, il bilanciamento tra due valori non può essere effettuato una volta e per tutte dal legislatore facendone prevalere uno piuttosto che un altro, ma vi dovrà provvedere di volta in volta il magistrato competente. Non è una richiesta peculiare per l'Italia, ma una necessità in tutti gli ordinamenti contemporanei, come ricorda ad esempio, l'orientamento della Corte suprema americana nel caso Clinton vs Paula Jones.

Certo, si sarebbe quindi potuto prendere in considerazione il bilanciamento di due funzioni e di due diritti, quello giurisdizionale e quello relativo alla responsabilità del Governo, con una legge ordinaria sul legittimo impedimento - un approccio richiamato anche dalla sentenza n. 262 del 2009 della Corte costituzionale; ma certo bisognava fare una legge rivolta alla generalità dei cittadini e non solo riferita al Presidente del Consiglio e ai ministri, e forse non era utile allo scopo. La strada della saggezza è stata tuttavia abbandonata per quella - più breve ma dalle conseguenze nefaste per tutti i cittadini - dell' arroganza, ricorrendo dunque non ad una legge avente natura di astrattezza e generalità, ma ad un provvedimento che deve contribuire a risolvere le specifiche problematiche processuali del Premier.

Il primo comma dell'articolo 1 del provvedimento normativo che stiamo esaminando sancisce una presunzione assoluta di legittimo impedimento con riferimento non già a talune specifiche situazioni, bensì con rinvio a disposizioni (aventi natura regolamentare e legislativa) relative alle attribuzioni del Presidente del Consiglio e dei ministri, anche se queste attribuzioni singolarmente analizzate non implicano affatto la sussistenza di un impedimento a comparire davanti al magistrato. Con questa legge quasi si prefigura, dunque, una impossibilità a comparire legata intrinsecamente alle funzioni da svolgere nell'esercizio del Governo e in quelle "coessenziali" allo stesso. Se a questo si aggiunge che la certificazione dell'impedimento viene adottata dalla Presidenza del Consiglio possiamo quasi dedurne che la funzione di Governo, il suo sereno svolgimento e le funzioni connesse rendano di fatto inapplicabile il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, senza che si sia proceduto ad introdurre questa deroga - perché di deroga si tratta - direttamente in Costituzione, tramite il procedimento di revisione esplici-tamente previsto dall'articolo 138. Nella sentenza sul cosiddetto lodo Alfano, infatti, si statuisce che le prerogative (insindacabilità, norme discriminatorie in genere, condizioni di improcedibilità, eccetera) di cui godono i titolari di organi costituzionali sono sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale e possono dunque essere eventualmente riviste e modulate solo facendo ricorso alle procedure aggravate di cui all'articolo 138.

È da tempo ormai che alcune personalità di elevata responsabilità istituzionale, parte dei rappresentanti politici, anche nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche sembrano trasmettere un messaggio di fastidio per le regole. Troppo spesso vengono considerati orpelli alcune garanzie del diritto o rubricato come un ostacolo da rimuovere tutto ciò che si frappone all'esercizio del potere, anche se costituisce una tutela legittima - e necessaria - per gli interessi generali. Si confonde così la denuncia (certamente legittima) della farraginosità e talvolta la non efficacia di alcune norme -che certamente andrebbero riviste - con la richiesta (questa illegittima) di un potere sottratto ad ogni controllo: un messaggio devastante che rischia di passare nel Paese travolgendo le regole comuni e premiando la furbizia e la sopraffazione. Una classe dirigente che non considera la sua responsabilità di indirizzo e di guida rispetto ad una comunità che è chiamata a governare rinuncia alla sua funzione, è destinata ad essere travolta dalla sua insensata azione, che ormai tanti italiani dopo la stagione delle illusioni cominciano a riconoscere. Questa legge rappresenta uno di questi gravi passaggi, di questi strappi al delicato tessuto costituzionale del nostro Paese, che gli italiani non staranno sempre ad osservare e a subire. A loro spetterà il giudizio su questa, ennesima, scellerata operazione.