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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 347 del 09/03/2010


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

347a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO (*)

MARTEDÌ 9 MARZO 2010

(Antimeridiana)

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Presidenza del presidente SCHIFANI,

indi del vice presidente NANIA

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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 464 del 23 novembre 2010
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 11,03.

Sul processo verbale

OLIVA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 3 marzo.

SANNA (PD). Chiede che il processo verbale indichi in modo più completo e intellegibile l'oggetto delle discussioni svolte, come previsto dall'articolo 60 del Regolamento del Senato. (Applausi dal Gruppo PD).

PEGORER (PD). Chiede la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,09, è ripresa alle ore 11,30.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

PEGORER (PD). Chiede nuovamente la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La richiesta di verifica del numero legale non risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 3 marzo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,31 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per un ampliamento dei tempi di discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Ricorda che, in conformità alla delibera adottata all'unanimità dalla Giunta per il Regolamento, è possibile intervenire sull'ordine dei lavori solo a fine seduta, salvo casi eccezionali e a meno che la richiesta non provenga da un Presidente di Gruppo.

FINOCCHIARO (PD). La grave decisione del Governo di emanare il recente decreto-legge in materia elettorale avrà serie conseguenze sull'atteggiamento parlamentare dell'opposizione, che per esprimere il proprio fermo dissenso utilizzerà ogni strumento previsto dal Regolamento, senza però adottare forme scomposte di ostruzionismo. Intende dunque contestare in modo risoluto la decisione di contingentare i tempi della discussione del disegno di legge in esame, non consentendo così all'opposizione di avere tempi adeguati per argomentare compiutamente il dissenso rispetto ad un provvedimento di grande rilievo e gravità, poiché trova la sua origine nel lodo Alfano e precedentemente nel lodo Schifani e rappresenta quindi la stessa concezione del potere che ha caratterizzato le Presidenze del Consiglio Berlusconi. È comunque straniante che in un momento di crisi profonda, che colpisce il tessuto produttivo e i lavoratori italiani, il Parlamento sia chiamato ad esaminare una disposizione come quella in oggetto. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

GASPARRI (PdL). I tempi previsti per la discussione del disegno di legge in oggetto sono congrui all'esame di una materia da tempo all'attenzione delle Aule parlamentari e sono conseguenti alla discussione svolta in Conferenza dei Capigruppo e in Assemblea. Come di consueto, nel corso dello svolgimento dei lavori sarà comunque possibile operare piccoli adeguamenti della tempistica prevista.

LI GOTTI (IdV). Il problema sollevato dalla senatrice Finocchiaro riguarda proprio la decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo: auspica dunque che la Presidenza decida di non comprimere la discussione su una materia che, alla luce della recente storia giudiziaria italiana, assume grande rilevanza, vista anche la complessità delle questioni pregiudiziali e degli emendamenti presentati. (Applausi del senatore Pardi).

PRESIDENTE. A seguito della richiesta di ampliare i tempi della discussione, avanzata dalla senatrice Finocchiaro dopo l'approvazione del calendario, la Presidenza ha invitato la maggioranza a cedere all'opposizione parte del tempo a sua disposizione. Rinnova dunque tale invito e si farà garante del diritto dell'opposizione ad intervenire in modo approfondito sul disegno di legge n. 1996, secondo una tempistica consona alla delicatezza degli argomenti trattati, consentendo ove necessario una dilatazione dei tempi, pur senza cancellarne il contingentamento.

QUAGLIARIELLO (PdL). L'opposizione ha il diritto di ricorrere a pratiche ostruzionistiche per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su un tema ritenuto di importanza vitale, ma la maggioranza ha il diritto di deliberare entro tempi definiti. Alla luce dell'andamento del dibattito, il Gruppo si riserva di cedere parte del suo tempo alla minoranza. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).

ZANDA (PD). Mentre è apprezzabile l'intervento del Presidente che, senza chiamare in causa l'ostruzionismo, ha annunciato di volere tutelare il diritto della opposizione a discutere approfonditamente un provvedimento di rara gravità, non è condivisibile l'intervento del senatore Quagliariello che, confondendo diritto e concessione, ha subordinato ad una valutazione discrezionale della maggioranza il concreto esercizio di critica da parte dell'opposizione. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Astore).

PRESIDENTE. Ribadisce l'impegno della Presidenza a tutelare la sacralità del diritto di espressione e le prerogative dell'opposizione.

BELISARIO (IdV). Prende atto dell'impegno del Presidente, ma rileva che il contingentamento dei tempi non è stato revocato. Ripropone quindi la questione della corretta interpretazione dell'articolo 92 del Regolamento, ritenendo che il tempo adoperato per illustrare questioni pregiudiziali di costituzionalità su provvedimenti importanti e delicati debba essere scorporato dal contingentamento. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

TOFANI (PdL). Invita l'opposizione a moderare i toni anche in considerazione della linea equilibrata fin qui seguita dalla Presidenza del Senato nella conduzione dei lavori. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Secondo una prassi consolidata i tempi per l'illustrazione delle questioni pregiudiziali e sospensive rientrano nel contingentamento. Al di là dei tempi che potranno essere concessi dai Gruppi di maggioranza, all'opposizione sarà garantito un adeguato esame di merito delle questioni sollevate.

Discussione del disegno di legge:

(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz) (Relazione orale)

MUGNAI, relatore. All'esito del lavoro svolto dalla Camera dei deputati, l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento è stato circoscritto al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri. In tutti i sistemi democratici è stato affrontato il problema del delicato rapporto tra funzione giurisdizionale ed esercizio dell'attività di governo, al fine di garantire la separazione dei poteri e il sereno svolgimento della funzione politica, e disposizioni in materia di legittimo impedimento si rinvengono in almeno tre ordinamenti europei, francese, greco e portoghese. Le norme in esame hanno una portata più limitata sia dal punto di vista funzionale che sotto il profilo temporale, conservando vigore per un periodo non superiore a diciotto mesi. Il disegno di legge definisce le situazioni di legittimo impedimento, sottraendole all'interpretazione soggettiva del giudice: l'articolo 1 prevede infatti che costituisca legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio dei ministri a comparire quale imputato, il concomitante esercizio di una o più attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti e di ogni attività coessenziale alle funzioni di governo. Ricorrendo siffatte ipotesi il giudice, su richiesta di parte, rinvierà il processo ad altra udienza, tenendo conto ai fini della fissazione della data di quanto attestato dal Presidente del Consiglio sotto il profilo della continuatività degli impegni concomitanti, ancorché tale periodo non possa superare sei mesi. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio e la disposizione si applicano anche ai processi penali in corso. L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni introdotte al precedente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale che disciplinerà organicamente le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. Il testo in esame non ha subito modifiche presso la Commissione di merito, la quale non ha ritenuto fondati i rilievi di costituzionalità evidenziati dall'opposizione che ha invocato il principio di eguaglianza e l'obbligo di seguire la procedura di revisione costituzionale prescritta dall'articolo 138. In primo luogo, infatti, non è ravvisabile una presunzione di impedimento assoluto e autocertificato, apparendo circoscritte le ipotesi in cui l'istituto è da ritenersi legittimo. In secondo luogo, recando una norma interpretativa dell'ambito di applicazione di un istituto processuale, il disegno di legge non è assimilabile al lodo Schifani e al lodo Alfano, che riguardavano prerogative di alte cariche dello Stato. In terzo luogo, il trattamento differenziato, introdotto dal provvedimento, non determina alcuna lesione dei principi dell'ordinamento e non configura perciò violazioni del principio di eguaglianza. Infine, il richiamo ad una futura legge costituzionale è giustificato logicamente se si considera che tra le prerogative del Presidente del Consiglio potrebbe essere inclusa la temporanea sospensione di ogni processo fino alla cessazione della carica, con conseguente superamento della disciplina di cui all'articolo 420-ter del codice di procedura penale. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

CASSON, relatore di minoranza. Anziché operare fattivamente per sanare le disfunzioni della giustizia, con il disegno di legge n. 1996 il Governo allunga ulteriormente i tempi di alcuni processi, dettando peraltro norme inutili per il sistema processuale, in quanto l'articolo 420-ter del codice di procedura penale disciplina compiutamente il legittimo impedimento. Le sentenze della Corte costituzionale hanno più volte evidenziato l'esigenza di un rapporto equilibrato tra funzione politica e funzione giurisdizionale. Ne consegue, in materia di legittimo impedimento, la necessità di bilanciare l'esigenza di celebrare il processo con l'interesse allo svolgimento continuativo di funzioni pubbliche. Le norme in esame, invece, stravolgono il sistema processuale penale perché introducono una presunzione assoluta di legittimo impedimento che urta con l'impostazione dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale. Stabilire in maniera aprioristica che la titolarità dell'esercizio di alcune funzioni pubbliche costituisce sempre legittimo impedimento, prescindendo da una valutazione concreta e specifica, significa infatti introdurre una prerogativa per il Presidente del Consiglio in deroga all'esercizio della funzione giurisdizionale. L'articolo 2, inoltre, presenta aspetti paradossali, già rilevati nelle sentenze della Corte costituzionale sul lodo Schifani e sul lodo Alfano: in violazione del principio inderogabile della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, infatti, si pone in capo al premier imputato di reati comuni una prerogativa che invece gli è interdetta per reati che eventualmente egli stesso compisse nell'esercizio delle funzioni di governo. Il richiamo alla futura riforma costituzionale in materia di prerogative del Governo, costituisce infine un'ammissione circa la illegittimità della procedura legislativa ordinaria. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Comunica che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

LI GOTTI (IdV). Nel dare illustrazione della questione pregiudiziale QP1, rileva che la giurisprudenza della Corte costituzionale, tanto sul lodo Schifani quanto sul lodo Alfano, è stata univoca e chiara nel sottolineare l'esigenza del ricorso alla legge di rango costituzionale per disciplinare la materia delle prerogative del Presidente del Consiglio e dei Ministri in relazione ai processi penali che li vedano coinvolti. Se il comma 3 commi dell'articolo 1 sembra limitarsi a specificare l'ambito di applicazione del principio di legittimo impedimento di cui all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, il comma 4, invece, introduce un nuovo istituto, il legittimo impedimento continuativo per il Presidente del Consiglio e i Ministri a partecipare al processo, attestato dalla stessa Presidenza del Consiglio senza che il giudice possa verificare la sussistenza dei presupposti. Si tratta quindi a tutti gli effetti della riproposizione di uno ius singulare (sia pure temporaneo, perché il provvedimento sarebbe in vigore per diciotto mesi) già censurata dalla Corte costituzionale. Per 18 mesi, di fatto, si sospende la vigenza di principi costituzionali. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PORETTI (PD). Nel dare illustrazione della questione pregiudiziale QP2, rileva che la disciplina proposta è incostituzionale in quanto, a differenza delle fattispecie di legittimo impedimento già previste dall'ordinamento (le quali rimettono al giudice la facoltà di verificarne i presupposti caso per caso), prevede che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio e di Ministro costituiscano sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica, prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. A ciò si aggiunga che la normativa è intrinsecamente irragionevole in quanto, non applicandosi ai procedimenti per i reati funzionali di cui all'articolo 96 della Costituzione, consentirebbe ai membri del Governo, a parità di impegni istituzionali, di ottenere il rinvio di un processo per un reato comune, ma non già anche quello di un processo per un reato funzionale, senza considerare che la transitorietà della disciplina sancita all'articolo 2 non sana certo il vulnus derivante dal mancato ricorso allo strumento della legge costituzionale. Si appella infine al senso di responsabilità della maggioranza, sottolineando i numerosi danni che si provocano a livello ordinamentale con il continuo ricorso a leggi ad personam nel settore della giustizia, nonché con il recentissimo provvedimento adottato in materia di procedure per la presentazione delle liste elettorali. (Applausi dal Gruppo PD).

CECCANTI (PD). La questione pregiudiziale QP3 muove dall'assunto per cui la disciplina proposta presenti differenti profili di incostituzionalità connessi al riconoscimento di una tutela incondizionata della funzione di Governo, che protegge sempre e comunque dal processo, e ad una differente protezione per i reati funzionali e per quelli commessi fuori dalle funzioni di Governo. A ciò occorre aggiungere l'istituzione di una prerogativa con legge ordinaria anziché con legge costituzionale e la previsione dell'applicabilità della disciplina fino alla data di entrata in vigore di una futura riforma costituzionale, quasi a voler così sanare l'improprio ricorso al procedimento legislativo ordinario anziché a quello di revisione costituzionale. Con senso di responsabilità la maggioranza farebbe bene a prendere atto del reale contenuto del provvedimento e delle conseguenze nefaste che esso produrrà, posto che si sta di fatto procedendo all'espansione a dismisura della fattispecie del legittimo impedimento, la quale arriverà a comprendere ogni attività coessenziale alle funzioni di Governo e senza che vi sia alcun vaglio in ordine alla sussistenza dei requisiti da parte del giudice. La maggioranza vuole imporre con la forza dei numeri una interpretazione del concetto di legittimo impedimento che non risponde alla reale essenza delle modifiche introdotte, molto più ampia e quindi non disciplinabile con legge ordinaria: la pretesa arrogante di attribuire alla sostanza la forma che più fa comodo al Presidente del Consiglio troverà nella giustizia costituzionale l'inevitabile e necessaria censura. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

SANNA (PD). Propone una pregiudiziale di costituzionalità. Il provvedimento è chiaramente incostituzionale, atteso che lo status dei membri del Governo in relazione all'obbligatorietà dell'azione penale è una materia di rango costituzionale, che non può quindi essere disciplinata con legge ordinaria, e che la disciplina rischia di creare un paradosso in forza del quale il Presidente del Consiglio e i Ministri potrebbero ottenere il rinvio per legittimo impedimento dei processi riguardanti reati comuni, ma non anche dei procedimenti aventi ad oggetto reati di natura ministeriale, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. Particolari perplessità desta inoltre la previsione della vigenza della normativa fino all'entrata in vigore di una legge costituzionale sulla materia: non soltanto, infatti, già esiste una disciplina costituzionale organica in tema di prerogative ministeriali, ma è anche improprio che una legge ordinaria di fatto annunci e anticipi una riforma costituzionale il cui iter non è neanche iniziato all'interno del Parlamento. La maggioranza e il Governo accantonino provvedimenti che rispondono a interessi marginali e settoriali e promuovano iniziative realmente capaci di sostenere il Paese, a cominciare dalla riforma degli ammortizzatori sociali. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Giai).

CAROFIGLIO (PD). Propone una pregiudiziale di costituzionalità. Il disegno di legge in esame demolisce letteralmente l'attuale sistema di bilanciamento dei poteri previsto dalla Costituzione, conferendo ad un atto burocratico della Presidenza del Consiglio di natura certificativa la possibilità di sospendere per sei mesi l'attività processuale in relazione a reati che vedano coinvolti il Presidente del Consiglio o i Ministri. Tale certificazione non può, fra l'altro, essere sottoposta ad alcuna valutazione da parte del giudice, neppure qualora contenesse profili di falsità ideologica. Questa previsione è in evidente contraddizione con i principi costituzionali della divisione dei poteri, della sottoposizione del giudice soltanto alla legge e dell'obbligatorietà dell'azione penale. Questa palese intrusione del potere amministrativo in quello giudiziario non potrà che incorrere nell'ennesima declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi. Congratulazioni).

BIANCHI (UDC-SVP-IS-Aut). Il disegno di legge in esame avrebbe dovuto costituire, nelle intenzioni dell'UDC che se ne è fatto promotore ideale, una soluzione alternativa al provvedimento sul cosiddetto processo breve ed un ponte verso la più organica riforma costituzionale in materia di prerogative del premier e dei Ministri e di disciplina attuativa sulle modalità di partecipazione ai processi penali. L'intento era quello di accantonare e non di eliminare i processi a carico del Presidente del Consiglio per consentirgli di svolgere adeguatamente il proprio mandato e di non sottrarsi, per i propri impegni giudiziari, ai problemi impellenti del Paese. Il Gruppo dell'UDC, tuttavia, nutre perplessità sull'estensione dell'applicabilità anche ai Ministri e si asterrà dalla votazione sulle questioni pregiudiziali. (Applausi dei senatori Giai e Astore).

Con votazione per alzata di mano, seguita da controprova chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP1), dai senatori Poretti e Perduca (QP2) e dal senatore Bianco e da altri senatori (QP3), dal senatore Sanna e dal senatore Carofiglio.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

Presidenza del vice presidente NANIA

BUGNANO (IdV). Il legittimo impedimento è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano a tutti i cittadini che si trovino ad essere imputati, previa valutazione della magistratura che accerta se tale impedimento sia sussistente e quindi effettivamente preclusivo dell'esercizio del diritto di difesa. Per il Presidente del Consiglio, invece, secondo la previsione del disegno di legge in esame, è sufficiente richiamare le proprie funzioni come presupposto assoluto e per di più continuativo dell'impedimento alla sua comparizione innanzi ai giudici, senza dover ulteriormente provarlo o motivarlo. Questo richiamo ad un impedimento generico causato dalle attribuzioni del Presidente del Consiglio è stato, fra l'altro, oggetto di critiche e ironia da parte della stampa estera. È inammissibile che nello stesso provvedimento si affermi che la legge sarà in vigore fino all'approvazione di una disciplina organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio, in quanto si ammette in tal modo che la materia richiede una legge costituzionale per essere disciplinata ed è evidente che non se ne può anticipare il contenuto con una legge ordinaria. La maggioranza, asservita all'Esecutivo, avalla questa ennesima manovra di aggiramento della Costituzione per gli scopi personali del premier. (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

INCOSTANTE (PD). La fattispecie del legittimo impedimento, prevista dal codice penale, prevede una valutazione preliminare da parte del giudice della sua sussistenza e gravità. Nel provvedimento in esame, invece, non si prevede alcun controllo di tale condizione e si determina conseguentemente un illegittimo privilegio. È inoltre la prima volta che un provvedimento contiene una sostanziale ammissione di inadeguatezza ed incostituzionalità, visto che il disegno di legge n. 1996 rimanda ad una futura disciplina costituzionale nella stessa materia. Il disegno di legge si autodefinisce in tal modo un provvedimento opportunistico dettato dalle impellenti esigenze personali del capo dell'Esecutivo. Agire sul legittimo impedimento con una legge ordinaria sarebbe ammissibile qualora si intendesse legiferare a beneficio di tutti i cittadini, ma agendo così scopertamente negli interessi di uno solo lede il principio di eguaglianza che sta alla base non soltanto della Costituzione italiana, ma di tutte le democrazie moderne. Per l'ennesima volta il Governo mostra fastidio per le regole, che considera solamente un ostacolo per l'esercizio del proprio potere. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti). Allega ai Resoconti della seduta odierna il testo integrale dell'intervento (v. Allegato B).

COLLI (PdL). L'atteggiamento pregiudiziale dell'opposizione e di parte dell'informazione ha veicolato presso l'opinione pubblica l'impressione che il Parlamento si sia occupato esclusivamente di provvedimenti sulla giustizia, sottacendo invece tutti i provvedimenti positivi ed efficaci che l'Esecutivo ha realizzato dall'inizio del proprio mandato. È del resto oggettivo che il sistema giudiziario italiano non funziona e necessita di una riforma organica e che il conflitto politica-magistratura non è più sostenibile. Il perenne conflitto fra parte della magistratura ed il Presidente del Consiglio è una stortura che deve essere sanata, affinché il Capo del Governo non sia più distolto dai suoi compiti per difendersi dall'accanimento giudiziario di cui è oggetto: in questo senso il potere legislativo deve poter correggere le anomalie esistenti e arrestare il tentativo di influire per via giudiziaria sull'esito delle elezioni e sulla formazione della volontà popolare, ripristinando ad esempio l'istituto dell'immunità per i parlamentari. Per quanto riguarda nello specifico il legittimo impedimento, l'ordinamento giudiziario prevede che gli imputati debbano poter partecipare ai processi che li coinvolgono, non si capisce pertanto come per il Presidente del Consiglio non debba valere la stessa regola, soprattutto in considerazione della rilevanza degli impegni istituzionali cui è costantemente chiamato. Alla luce di tali considerazioni, l'atteggiamento dell'opposizione contro questo provvedimento non può che essere definito giacobino ed oltranzista, ma nonostante questo la maggioranza, forte del consenso accordato dai suoi elettori, proseguirà per il percorso tracciato, per salvaguardare non interessi particolari, ma quelli del Paese. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE.Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Dà quindi annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,03).

Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 3 marzo.

Sul processo verbale

SANNA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (PD). Signor Presidente, secondo l'articolo 60 del nostro Regolamento il processo verbale della seduta deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni e deve indicare, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che sono intervenuti. Ebbene, mi pare che una stesura molto sintetica dell'oggetto di ciò che si è discusso nella seduta di mercoledì deponga per una mancata intelligibilità dal verbale dei contenuti di quella seduta. Quindi, vorrei proporre di indicare non un semplice riferimento all'ordine del giorno della seduta, ma l'oggetto degli interventi, ovviamente corredato dai nomi dei senatori intervenuti.

Per esempio, per quanto riguarda il sottoscritto, l'oggetto potrebbe essere integrato - evidentemente nel verbale appena letto l'oggetto non è stato nemmeno riferito - con espressioni del tipo: «Sui lavori svolti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità circa la richiesta di arresto del senatore Di Girolamo e sulla circostanza che egli non si è presentato a rispondere in audizione alle domande dei senatori». Ciò vale anche in riferimento ad infiltrazioni della 'ndrangheta nelle istituzioni parlamentari - la Commissione bicamerale antimafia ha aperto un proprio dossier, un proprio capitolo d'iniziativa - e alla necessità di una riforma dell'articolo 66 della Costituzione, perché abbiamo visto che, anche a fronte della mancata volontà della maggioranza di rimuovere l'ordine del giorno del senatore De Gregorio, l'autodichia di questo ramo del Parlamento è stata fortemente compromessa.

In conclusione, chiedo che tutti questi temi vengano precisati quando nel processo verbale si riferisce l'oggetto della discussione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Sanna, prendiamo atto della sua richiesta, che resterà a verbale.

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale e a dodici colleghi di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,09, è ripresa alle ore 11,30).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Chiediamo ancora la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata). (Applausi del senatore Izzo).

Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 11,31).

Per un ampliamento dei tempi di discussione del disegno di legge n. 1996

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla presidente Finocchiaro, ricordo che esiste una delibera di Giunta, assunta all'unanimità, che prevede che sull'ordine dei lavori si intervenga a fine seduta, tranne casi eccezionali e fatta eccezione per i Presidenti dei Gruppi parlamentari. La presidente Finocchiaro ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, il mio è un intervento assolutamente attinente alla questione di cui discutiamo oggi in Aula, in quanto riguarda i tempi della discussione del provvedimento sul legittimo impedimento. Lo dico subito, in apertura, perché lei certamente sa, e i colleghi probabilmente ne sono venuti a conoscenza dagli organi di stampa, che qualche giorno fa il Presidente del Gruppo del Partito Democratico della Camera dei deputati ed io abbiamo inviato ai Presidenti di Camera e Senato una lettera con la quale, di fronte all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto-legge in materia elettorale - considerando ciò un gravissimo precedente nella storia repubblicana - abbiamo ritenuto doveroso informare lei ed il presidente Fini del fatto che questa approvazione avrebbe avuto immediate conseguenze sul nostro atteggiamento parlamentare. Voglio dire subito che, con queste parole, comunque ci riferivamo ad ogni possibile azione prevista dal Regolamento e dalla prassi parlamentare, e non dunque a forme scomposte di ostruzionismo. Lo dico perché anche stavolta dovrebbe fare premio, e fa premio, rispetto alla nostra opposizione più ferma e, mi lasci usare questa parola, anche al nostro sdegno, il nostro costume di considerare la regola e la legalità come unico criterio al quale ispirare la nostra azione politica, dentro e fuori le sedi parlamentari. (Applausi dal Gruppo PD).

Oggi intervengo in apertura della discussione del disegno di legge sul legittimo impedimento per una ragione che avevo già, peraltro, sottoposto alla sua attenzione e all'attenzione dei colleghi Capigruppo durante l'ultima Conferenza dei Capigruppo, quella cioè attinente al fatto che tale provvedimento, che com'è noto vede la nostra opposizione, ha tempi assai ristretti di discussione. Se vogliamo scendere nei particolari, vorrei per esempio far notare all'Assemblea che i tempi del relatore di minoranza sono contingentati a venti minuti, mentre su altri provvedimenti, pure analoghi, come il processo breve, il tempo a disposizione del relatore di minoranza era di un'ora.

E comunque, Presidente, riteniamo che proprio su questo provvedimento sia impossibile andare ad un contingentamento dei tempi e poniamo a lei la questione con tutta la forza di cui siamo capaci. Questo non è un provvedimento di routine. Al di là dello straniamento che credo prenda qualunque persona di buon senso per il fatto che, mentre il Paese marcisce, siamo qui a discutere del legittimo impedimento, vorrei ricordare che si tratta di un disegno di legge che ha una lunga storia parlamentare, forse non quella legata alla sua vita nella discussione alla Camera e al Senato: viene infatti da un altro provvedimento, il lodo Alfano, che a sua volta trovava le proprie radici in un altro ancora, quello che porta il suo nome, Presidente: il lodo Schifani. Ci troviamo cioè di fronte ad un provvedimento che ha seguito la storia politica ed ha assecondato la concezione del potere che contraddistingue il Presidente del Consiglio e la sua maggioranza in questi anni, che oggi viene qui per la prima volta (l'Assemblea del Senato non l'ha mai conosciuto), e riteniamo assolutamente impossibile - uso questo aggettivo per non adoperarne un altro, assai più sgradevole - che su questo disegno di legge si proceda per tempi contingentati.

È questa la richiesta che le poniamo oggi. È questa la richiesta con la quale ci accingiamo alla discussione di questo provvedimento, consapevoli di essere anche noi attori in quest'Aula di un copione che francamente risulta del tutto incoerente, direi incoerente in maniera straziante, con quello che avviene nel Paese, con le centinaia di migliaia di disoccupati, con le difficoltà di migliaia e migliaia di imprese di ogni dimensione (Applausi dai Gruppi PD e IdV), con l'estrema difficoltà e con l'aumento della povertà, con un Mezzogiorno che sta vedendo finire l'ossigeno per mantenere una dignità anche sotto il profilo della propria capacità di provvedere allo sviluppo e alle condizioni materiali di benessere delle popolazioni che lo abitano. (Applausi dal Gruppo PD).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, del calendario dei lavori abbiamo discusso nella Conferenza dei Capigruppo e poi anche in Aula. L'Assemblea si è pronunciata: quindi, a nostro avviso, stiamo semplicemente rispettando il calendario che ci siamo dati su una questione che, nella sua complessità, anche in continuità con precedenti provvedimenti, è da tempo all'attenzione del Parlamento. Riteniamo che sia assolutamente logico rispettare il calendario, che l'Assemblea ha avuto modo di confermare con il suo voto anche in relazione ai tempi che sono stati attribuiti ai Gruppi e che riteniamo congrui, salvo poi i piccoli adeguamenti che nel corso dei lavori sempre si sono fatti, in relazione o alle dichiarazioni di voto o alla loro diffusione attraverso mezzi di comunicazione.

A nostro avviso, quindi, è opportuno proseguire i lavori secondo le determinazioni che l'Assemblea del Senato ha già ratificato e confermato con il suo voto nei giorni scorsi.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, il problema sollevato dalla senatrice Finocchiaro riguarda per l'appunto il fatto che ci sia stata una decisione della Conferenza dei Capigruppo con un voto sui tempi assegnati all'esame di questo disegno di legge. Qualora non ci fosse stata questa precedente decisione, è ovvio che non staremmo qui a parlare di tale fatto: ne parliamo proprio perché vi è stata questa decisione.

Affidiamo, quindi, al suo buonsenso e alla sua ragionevolezza la valutazione di questa richiesta, che avanziamo anche noi come Italia dei Valori, trattandosi di un provvedimento che, proprio per la storia giudiziaria che si è dipanata in tutti questi anni, assume una grande rilevanza nell'economia dei provvedimenti che vengono esaminati dalle Aule parlamentari. Non è un provvedimento che possa esaurirsi in tempi così ristretti: ci sono problemi indubbiamente pesanti. Anche la complessità delle questioni pregiudiziali e degli emendamenti sta a dimostrare che si tratta di un provvedimento forte, che merita l'adeguata attenzione e l'adeguato tempo, non soffocato da una decisione che le chiediamo di rivedere. (Applausi del senatore Pardi).

PRESIDENTE. Ad onor del vero, ricordo perfettamente come, quando in Conferenza dei Capigruppo è stato approvato a maggioranza questo calendario, con l'indicazione dei tempi assegnati, la presidente Finocchiaro abbia subito formulato una richiesta di attribuzione di tempi maggiori. In quella occasione invitai, come spesso era successo, le parti, maggioranza ed opposizione, a trovare un momento di sintesi attraverso quello che si è già fatto più volte, ossia la cessione di tempi da parte della maggioranza all'opposizione, per consentire all'opposizione di avere più tempo.

Detto questo, sono a chiedere ai Capigruppo di maggioranza se confermano questa intenzione, da un lato; dall'altro lato, mi faccio carico, come ho sempre cercato di fare, di garantire all'Assemblea che i dibattiti su temi strategici non vengano strozzati. Quindi, da un lato attendo la risposta della maggioranza e, dall'altro, mi rendo garante del fatto che comunque, se quest'Aula è chiamata a pronunziarsi su un tema così articolato e delicato, le va assicurato non soltanto il diritto di parola, ma un diritto di parola articolato in spazi temporali consoni alla delicatezza dell'argomento ed anche al numero di proposte emendative presentate.

Presidente Finocchiaro, da questo punto di vista, posso dunque garantirle che la sua richiesta verrà presa in considerazione non tanto nell'abolizione dei tempi contingentati, quanto nell'essere garante, da una parte, di una eventuale cessione di tempi della maggioranza, ove questa dovesse intervenire e, dall'altra, dell'eventuale ulteriore dilatazione dei tempi per consentire all'opposizione di approfondire alcuni argomenti. Mi rendo conto, infatti, che ci troviamo dinanzi a circa 1.700 proposte emendative, per cui mi auguro che l'opposizione concentri la propria attenzione su alcuni temi e non su ognuno di quel migliaio e più di emendamenti che sono stati presentati.

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, mi sembra che la questione posta sia politica. È dunque evidente che il giudizio sul significato politico di questo dibattito tra il nostro Gruppo e quello del Partito Democratico è assolutamente differente e c'è uno iato profondissimo. Tutte le considerazioni che la presidente Finocchiaro ha ricordato potrebbero avere uno svolgimento uguale e contrario rileggendo la storia di questi 15 anni.

A fronte di questo, ci è stata preannunziata sulla stampa e anche in quest'Aula una volontà ostruzionistica che rientra nei diritti della minoranza, nel momento in cui un tema viene considerato vitale e deve essere portato all'attenzione della pubblica opinione. Nella correttezza dei rapporti reciproci e del clima generale di quest'Aula che lei, signor Presidente, ha sin qui garantito, intendiamo ovviamente rispettare anche il diritto dell'opposizione all'ostruzionismo. Siamo d'altra parte qui per garantire che poi la maggioranza, ove questo si verificasse, possa alla fine esprimere il proprio parere.

Prendiamo dunque atto della richiesta della presidente Finocchiaro e ci riserviamo, a seconda dello svolgimento dei lavori, di concedere parte del nostro tempo. (Commenti dal Gruppo PD).

MARITATI (PD). Grazie! Com'è buono, lei!

QUAGLIARIELLO (PdL). È chiaro ed evidente che dobbiamo e possiamo accedere a questa richiesta nel momento in cui non serva a portare l'ostruzionismo oltre quel limite che non consentirebbe alla maggioranza di arrivare ad approvare i propri provvedimenti. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).

Com'è accaduto in passato, in altro momento della nostra discussione, e alla luce dello svolgimento della stessa, ci riserviamo dunque di accedere alla richiesta pervenuta dal Gruppo del Partito Democratico.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, l'intervento del senatore Quagliariello mi costringe a prendere la parola.

La senatrice Finocchiaro ha ben illustrato all'Aula il senso della lettera che lei stessa e l'onorevole Franceschini hanno inviato ai Presidenti di Camera e Senato e l'ha interpretata correttamente, non facendo mai cenno a pratiche ostruzionistiche, ma spiegando - in un modo che mi è sembrato molto chiaro e lineare - che intendiamo utilizzare il Regolamento del Senato (allo stesso modo, il Gruppo della Camera dei deputati intende usare il Regolamento di quel ramo del Parlamento) per lavorare, approfondendo quanto più possibile le questioni all'ordine del giorno. In modo particolare, ciò riguarda questo ramo del Parlamento in questa fase, perché - come la senatrice Finocchiaro ha ben spiegato - stiamo esaminando un provvedimento di rara importanza e, secondo noi, anche di rarissima gravità.

Debbo dirle, a nome del Gruppo del Partito Democratico, che mentre ho apprezzato il suo intervento quando lei si è fatto garante di lasciare all'opposizione il tempo necessario per discutere il provvedimento e per illustrare i nostri emendamenti, debbo dirle con altrettanta franchezza che rifiuto il metodo, che non considero democratico, del senatore Quagliariello, perché noi non accettiamo concessioni: noi vogliamo che vengano rispettati i nostri diritti. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi). La pratica che viene utilizzata, ossia che i tempi dell'opposizione sono in qualche modo ricavati dalla generosità della maggioranza, non la possiamo accettare. (Applausi dal Gruppo PD). Noi abbiamo bisogno del tempo che ci serve.

La senatrice Finocchiaro ha detto una cosa che in ogni Parlamento del mondo verrebbe considerata ordinaria, cioè che su temi dell'importanza del legittimo impedimento non esiste il contingentamento del tempo: in nessun Parlamento del mondo viene contingentato il tempo per questioni di tale gravità. Lei ci ha risposto che ci verrà dato quel che abbiamo chiesto, cioè sostanzialmente che potremo illustrare i nostri emendamenti e la nostra posizione. A questa sua dichiarazione noi ci fermiamo.

Debbo dirle, anche per il futuro, che la pratica della concessione non è decorosa. Noi vogliamo il nostro tempo perché abbiamo diritto ad averlo, e non perché il Partito della Libertà ce lo concede. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Astore).

PRESIDENTE. Senatore Zanda, le confermo quello che vuole essere il mio continuo impegno. A volte posso sbagliare e a volte no, però il mio continuo impegno - e, vi prego di credermi, in buona fede - è quello di garantire sempre all'opposizione la tutela dei propri diritti e, principalmente, un valore fondante al quale sono stato formato è quello del diritto di espressione e del diritto di parola in quest'Aula: per me il diritto di espressione e di parola in quest'Aula è stato, è e continuerà ad essere sacro.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, devo sottoporle due riflessioni, una di natura politica e l'altra regolamentare.

In primo luogo, il Gruppo dell'Italia dei Valori prende atto delle sue dichiarazioni, che però rimangono dichiarazioni di peso del Presidente del Senato in presenza di un contingentamento dei tempi che rimane immutato. Allora non possiamo accedere alla provocazione del collega Quagliariello: state buoni, se potete, perché poi vedremo noi se vi daremo dei minuti in più per parlare. Qui ognuno interpreta il ruolo che l'elettorato gli ha dato. Sappiamo bene che i numeri sono della maggioranza, che dovrà alla fine votare il provvedimento. Però è altrettanto vero, incontestabile e costituzionalmente protetto il diritto dell'opposizione nelle Aule parlamentari (almeno questo ce lo dovete concedere, fino a quando le Camere continueranno ad avere il ruolo che hanno) a potersi esprimere compiutamente, a meno che per decreto-legge non vogliate far sparire anche questo. Pertanto, signor Presidente, insisto sulla certezza dei tempi.

La riflessione di ordine regolamentare, con richiamo all'articolo 92 del Regolamento, attiene ad una questione che, nonostante il Gruppo dell'Italia dei Valori l'abbia sollevata a lei formalmente, non ha avuto una risposta altrettanto formale, perché si continua con la prassi sui tempi per l'illustrazione delle questioni pregiudiziali e sospensive.

In questo caso particolare, abbiamo delle pregiudiziali di costituzionalità che riteniamo invalicabili e che hanno bisogno però di essere espresse in maniera compiuta, senza togliere il giusto tempo agli emendamenti che il mio Gruppo ha presentato, numerosi, ma abbastanza contenuti.

Abbiamo l'impressione che la prassi dell'uso del tempo che si è sviluppata in Aula non possa riguardare qualsiasi argomento, perché ci sono argomenti che possono giustamente avere dei tempi definiti e ve ne sono altri che, con orari particolari, col tempo che ci vuole, devono essere discussi fino in fondo. Una questione pregiudiziale di costituzionalità su questo provvedimento, che all'articolo 2 dice chiaramente che lo si approva in attesa della riforma costituzionale sulle prerogative del Presidente del Consiglio e dei Ministri, vivaddio, non può essere compressa in tempi che diventano veramente una camicia di forza.

Non vogliamo che il Parlamento sia ridotto a fare il passacarte. Riteniamo che su argomenti come questi ci sia la necessità di discutere, scontrarci, dividerci, votare, ma di farlo dando ad ognuno di noi la prerogativa di poter dire al Paese come la pensa in un'Aula che ha la sacralità che deve conservare nonostante le divisioni. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

TOFANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, in via del tutto eccezionale.

TOFANI (PdL). Signor Presidente, credo che si vogliano alzare dei toni, e non è il caso, perché mi sembra sia inveterata la prassi secondo la quale l'opposizione ha avuto sempre spazio, quando l'ha richiesto. Se si dovesse immaginare che questa prassi possa essere vista in termini di concessione, quasi come un do ut des, non credo che ciò sia stato mai nelle intenzioni di nessuno, e tanto meno nelle intenzioni del collega Quagliariello e del presidente Gasparri.

Pertanto credo che possiamo rasserenare pure questo rapporto: laddove siano necessari dei tempi per essere più chiari nelle esposizioni, sicuramente vi saranno. E lei, signor Presidente, ancora una volta ha riconfermato questa linea sobria di equilibrio, che sicuramente nessuno di noi vorrà alterare, per fare in modo che i lavori proseguano nel modo migliore possibile. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Belisario, su questa sua richiesta le abbiamo già risposto per iscritto segnalando come sulle imputabilità al contingentamento dei tempi impegnati in occasione della discussione di questioni pregiudiziali e preliminari vi sia non una prassi, ma una costante storica: cioè, i tempi per l'illustrazione delle questioni pregiudiziali e preliminari sono stati sempre, da quando sono al Senato ma anche da prima, imputati al contingentamento e ne abbiamo anche già dato, com'era nostro dovere, risposta scritta.

È un tema che lei pone; è un tema, secondo me, più politico che parlamentare, perché tutto dipende dall'entità delle questioni, dalla disponibilità della Presidenza a far sforare i tempi, dal tipo di clima d'Assemblea, dalla delicatezza delle illustrazioni. Quindi - scusi la battuta - non mi "impiccherei" alla modalità, quanto alla qualità delle illustrazioni delle questioni pregiudiziali, che comunque, per prassi consolidata (non vi sono prassi difformi l'una dall'altra), sono sempre state - il presidente Marini confermerà quel che dico - imputate al contingentamento dei tempi.

Chiudo questo dibattito confermando il mio impegno a fare in modo che in quest'Aula, al di là delle auspicabili, da parte mia, concessioni di tempo da parte della maggioranza (alle condizioni che essa valuterà e delle quali non sta a me entrare nel merito) questo dibattito avvenga con ampiezza di tempi, per consentire l'illustrazione di parti sostanziali, posto che qui siamo dinanzi ad un provvedimento delicato, e mi auguro appunto che i colleghi che interverranno vorranno entrare nel merito compiutamente, così come quasi sempre hanno fatto.

Discussione del disegno di legge:

(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz) (Relazione orale)(ore 11,56)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1996, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz.

Il relatore, senatore Mugnai, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

Preciso che i tempi decorrono soltanto da questo momento. Lo dico ai colleghi per evitare qualunque forma di equivoco.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in titolo, oggi all'esame del Senato della Repubblica, è il risultato dell'unificazione, operata dalla Camera dei deputati, di una serie di disegni di legge recanti, tutti, disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza per il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, i membri del Governo e delle Camere.

All'esito del lavoro svolto nell'altro ramo del Parlamento, l'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge in esame è stato circoscritto ai soli Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri.

Prima di passare all'esame del testo del provvedimento, che non ha subìto modificazioni in sede di esame da parte della Commissione di merito del Senato, pare doveroso premettere alcune considerazioni di carattere generale.

Va, quindi, osservato come disposizioni in materia di legittimo impedimento si rinvengano in forma espressa in almeno tre ordinamenti europei, quello francese, quello greco e quello portoghese, e, di poi, parimenti, come non vi sia sistema democratico nel quale non si sia posto e non si stia ponendo il problema del delicato rapporto tra funzione giurisdizionale ed esercizio delle attività di governo e del mandato parlamentare, al fine di assicurare un adeguato bilanciamento, che, garantendo la prima, non vada ad incidere sulle seconde, così svilendo di fatto la volontà del corpo elettorale, che resta sovrana in ogni autentica democrazia.

A tal proposito, è significativo ricordare come la High Court del Regno Unito, nel 2008, sia pur riferendosi al più ampio tema dell'immunità, abbia affermato la necessità di preservare il principio della separazione dei poteri, per cui il potere giudiziario non interferisce e non esprime critiche sul corso della legislatura.

Appariva essenziale, quindi, un intervento del legislatore, che, oggettivamente definendo le situazioni di legittimo impedimento, sottraesse a una mera interpretazione soggettiva il giudizio sul merito e sulla concretezza delle attività istituzionali e politiche correlate alla carica, cogliendone, in particolare, le caratteristiche di puntale continuatività.

A tal proposito, l'articolo 1 del disegno di legge prevede che costituisca legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio dei ministri a comparire quale imputato il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.

Per quanto concerne i Ministri, ai sensi del comma 2, l'impedimento è, parimenti, legittimato dall'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività, comunque, coessenziale alle funzioni di governo.

Ricorrendo siffatte ipotesi, il giudice, su richiesta di parte, rinvierà il processo ad altra udienza, tenendo conto, ai fini della fissazione della relativa data, di quanto attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sotto il profilo della continuatività degli impegni concomitanti, ancorché tale periodo non possa essere superiore a sei mesi.

Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della legge.

Il successivo articolo 2, ove espressamente si dà contezza che il fine perseguito è quello di consentire al Presidente del Consiglio e ai Ministri il sereno svolgimento delle rispettive funzioni, prevede, come già anticipato, una limitazione temporale all'efficacia delle disposizioni introdotte all'articolo 1, stabilendo che le medesime si applichino fino alla data dell'entrata in vigore della legge costituzionale che organicamente disciplinerà le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché le modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Come già precisato, il testo oggi all'esame dell'Aula del Senato non ha subìto modificazioni nel passaggio innanzi alla competente Commissione di merito, non essendo stata accolta alcuna proposta emendativa presentata, né tanto meno ritenute meritevoli di considerazione le censure d'incostituzionalità mosse al testo poi licenziato.

Il fondamento di dette critiche e censure può, così, sinteticamente essere riassunto.

Verrebbe, in primis, sancita una presunzione assoluta di legittimo impedimento con riferimento non già a talune specifiche situazioni, bensì con rinvio a varie disposizioni che genericamente prescrivono quali sono le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri.

Non sarebbe giustificabile, poi, la disparità di trattamento, per quanto attiene l'applicazione dell'istituto processuale previsto dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale, tra i reati ordinari e i reati cosiddetti funzionali, ex articolo 96 della Costituzione, così come previsto all'articolo 2 del disegno di legge.

Risulterebbero violati sia l'articolo 3, sia l'articolo 138 della Costituzione, avuto riguardo, per quanto concerne il primo di detti articoli, all'assolutezza dell'impedimento, oltretutto asseritamente autocertifìcato, mentre per quanto concerne il secondo, dovendosi, viceversa, seguire una procedura di rango costituzionale, posto che verrebbe delineata una prerogativa specifica di due organi costituzionali, quali appunto sono il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri.

Tratterebbesi, infine, di una cosiddetta legge ponte che demanda a una futura legge costituzionale la trattazione della medesima materia, di modo che sarebbe indubitabile la necessità di ricorrere all'iter procedurale previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

A suffragio di tali tesi, ed in particolare della necessità dell'adozione dell'iter normativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione, è stato fatto espresso riferimento alle statuizioni della Corte costituzionale nelle note sentenze sui cosiddetti lodo Schifani e lodo Alfano.

Orbene, sia pure de iure condendo, a tutte dette censure pare agevole poter replicare, rilevandone la strumentalità.

In primo luogo, appare assolutamente forzato e fuorviante affermare che si determinerebbe un'ipotesi di impedimento assoluto in modo indeterminato, oltre che autocertificato. Le ipotesi nelle quali l'impedimento a comparire deve ritenersi legittimo appaiono infatti circoscritte entro un perimetro ben delimitato sotto il profilo oggettivo, con automatica conseguente esclusione di ogni altra situazione diversa e distinta da quelle espressamente indicate dalla norma.

Parimenti suggestivo è affermare che si tratterebbe di impegno «autocertificato», posto che la Presidenza del Consiglio dei ministri è organo dello Stato, a sua volta diverso e distinto rispetto alle persone fisiche del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, e quindi soggetto terzo rispetto a questi ultimi.

Ciò è tanto vero che nel corso del dibattito in Commissione si è cercato di aggirare siffatta terzietà, adombrando possibili situazioni patologiche afferenti la veridicità del contenuto in fatto dell'attestazione prevista al comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge.

È sin troppo evidente come tale argomentazione non possa trovare ingresso in sede di formazione di una norma di diritto positivo, la cui eventuale futura violazione troverebbe adeguata sanzione, come per ogni altra norma, negli ordinari strumenti di tutela previsti dalla legge.

Inconferente appare poi, ad avviso del relatore, l'apodittica equiparazione del portato normativo del disegno di legge in esame al contenuto dei provvedimenti già citati e comunemente noti come lodo Schifani e lodo Alfano.

È sufficiente infatti una semplice lettura del testo dell'Atto Senato n. 1996 per rilevare come, nella fattispecie, si tratti di mera norma interpretativa dell'ambito di applicazione di un istituto processuale, ovverosia quello disciplinato dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale, avuto riguardo ad attività specifiche di attuazione di parimenti specifiche mansioni e, quindi, a particolari e determinate situazioni di tempo e di luogo circondate da una cornice istituzionale.

In buona sostanza, è ribadito come, ictu oculi, non si sia in presenza di un'arbitraria facoltà di dedurre, in modo assolutamente indeterminato e non riscontrabile, l'entità di un impegno: il legislatore intende, attraverso le norme in esame, in ciò interpretando meramente l'ambito applicativo di una norma di rango ordinario, semplicemente sancire l'entità, appunto, di alcune forme di impegno istituzionale, procedimento quest'ultimo che non istituisce una prerogativa specifica di dette funzioni, ma a valle delle stesse ne attesta semmai l'importanza sotto il profilo anche della continuità di esercizio.

È, quindi, da escludersi la necessità di far ricorso all'iter procedurale dell'articolo 138 della Costituzione, né possono trarsi motivi di critica fondata dall'esclusione dei cosiddetti reati funzionali, ex articolo 96 della Costituzione, proprio perché trattasi di ipotesi, in questo caso, inerenti le prerogative costituzionali degli organi in questione, e tali, quindi, da non poter essere trattate nel solco del già previsto e specifico dettato costituzionale.

Quanto poi alla presunta e, si consenta, troppo spesso invocata, sì da apparire quasi abusata, violazione dell'articolo 3 della Costituzione, anche laddove si volesse ritenere che, sia pur come mera norma interpretativa di un istituto disciplinato da norma ordinaria, il disegno di legge introduca un trattamento differenziato (ancorché giustificato dall'importanza e conseguente entità dell'impegno dedotto), è sufficiente ricordare come lo stesso non determini alcuna lesione dei principi supremi dell'ordinamento, posto che non vi è alcuna sottrazione alla legge penale, non vi è alcuna modifica del regime prescrizionale, né alcuna inferenza o influenza sul possibile esito finale del processo e, quindi, avuto riguardo a quel principio di ragionevolezza, costantemente richiamato dalla stessa Consulta, detto trattamento apparirebbe ampiamente giustificato.

Strumentale, infine, è il rilievo mosso circa la natura di cosiddetta legge ponte, in attesa della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, circostanza quest'ultima addotta quale cartina di tornasole della necessità di adottare, anche nel caso di specie, la procedura ex articolo 138 della Costituzione.

Trattasi, in realtà, di una mera suggestione interpretativa. Ribadito, infatti, quanto già osservato circa l'assoluta legittimità del percorso ordinario adottato (poiché, altrimenti ragionando, si arriverebbe al paradosso di dover adottare un iter di carattere costituzionale per interpretare il mero ambito applicativo di una norma di rango, viceversa, comune), è agevole osservare come il richiamo effettuato ad una futura legge costituzionale (peraltro, ormai, pressoché integralmente invocata), volta a ridisegnare una serie di prerogative, sia del Presidente del Consiglio, che dei Ministri, sia giustificato, prima di tutto sul piano logico, dal fatto che tra le prerogative potrebbe essere inclusa la temporanea sospensione, sino alla cessazione della carica, di ogni processo, con conseguente assorbimento e superamento, in re ipsa, di ogni questione attinente la disciplina ex articolo 420-ter del codice di procedura penale.

Va da sé che, laddove detta legge di rango costituzionale non dovesse essere approvata, niente osta a che si possa procedere a nuovamente interpretare con legge ordinaria l'ambito applicativo dell'articolo 420-ter, confermando, ovvero modificando, le disposizioni attualmente in corso d'esame. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Casson, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare.

CASSON, relatore di minoranza. Signor Presidente, è veramente paradossale che di fronte ai mali della giustizia e alle gravi disfunzioni del sistema giustizia che tutti conosciamo e denunciamo da tempo - mali e disfunzioni che sono assolutamente inaccettabili - si presenti in Parlamento da parte del Governo, con il sostegno della sua maggioranza, un disegno di legge che non interviene assolutamente, in alcuna maniera, neanche in minima parte, per cercare di porre rimedio a questi mali e a queste disfunzioni del pianeta giustizia.

Ci sarebbe bisogno, in realtà, di riforme sostanziali e veramente di una riforma della giustizia, a partire da una riforma processuale in grado di intervenire sui tempi dei processi, e di riforme di carattere strutturale per intervenire sulla macchina, sul personale di cancelleria, di segreteria, di magistratura. Al contrario, ci viene proposta una norma, questa in materia di legittimo impedimento, che invece di accorciare i tempi e di aiutare la macchina della giustizia a procedere, allunga ulteriormente i tempi dei processi, ma soprattutto si presenta come un insieme di norme inutili per quanto riguarda il sistema processuale nel suo complesso. Questo perché esiste già nel codice di procedura penale un articolo, il 420-ter, che regolamenta la materia. Esso prevede espressamente, per quanto riguarda la figura dell'imputato e del suo difensore, l'assoluta impossibilità di comparire per determinati casi indicati: il caso fortuito, la forza maggiore o altro legittimo impedimento.

Ebbene, in questi casi, già il giudice è in grado di intervenire, di valutare in concreto questa assoluta impossibilità di comparire, e di determinare quindi un rinvio dell'udienza.

Questa situazione è prevista per lo stesso difensore e viene indicato che, quando l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire, si procede nella stessa identica maniera.

Ora, questo insieme di norme relative al già esistente istituto del legittimo impedimento è stato ulteriormente regolamentato sia dalla prassi giudiziaria che da interventi della giurisprudenza ordinaria, come dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Allora, vorrei partire da alcune osservazioni contenute nella sentenza n. 225 del 2001 della Corte costituzionale, che indicano un insieme di princìpi estremamente importanti. Tale sentenza del 2001 prospetta, infatti, la necessità di un equilibrio tra politica e mondo della giustizia. È questo un tema fondamentale, di cui discutiamo da mesi, tutti i giorni, in pratica da sempre, sul quale è intervenuto ripetutamente anche il Presidente della Repubblica.

È fondamentale ricordare come in questa sentenza si evidenzi la necessità del rispetto per la politica da parte di chi esercita la funzione giurisdizionale. Peraltro, è altrettanto vero - si dice sempre in sentenza - che la politica non può prevalere aprioristicamente sull'esercizio della funzione giurisdizionale. Si deve tendere, quindi, a creare una forma di equilibrio, un bilanciamento tra i due valori costituzionali che sono entrambi costituzionalmente protetti, perché non ci deve essere la prevalenza di un potere dello Stato rispetto ad un altro.

Venendo all'istituto specifico del legittimo impedimento, va ricordato come le norme del codice di procedura penale regolamentino questa situazione e indichino quali sono i casi per i quali ci possa essere una sospensione del processo, un rinvio del processo. Si fa riferimento a circostanze prevedibili proprio perché il principio base da seguire è quello del bilanciamento tra due esigenze contrapposte: da un lato, c'è sempre quella che si può definire la necessità di un esercizio effettivo della funzione giurisdizionale attraverso la celebrazione del processo (e quindi il processo deve essere celebrato); dall'altro, c'è un interesse continuativo e regolare per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni pubbliche. Questo bilanciamento, questo equilibrio deve essere ‑ secondo le norme del codice di procedura penale ‑ accertato in concreto, ed è una valutazione specifica che può effettuare soltanto il giudice che valuta il caso concreto.

Ora, con le norme che vengono prospettate e presentate in quest'Aula si stravolge completamente il sistema processuale penale, perché si inserisce nell'ordinamento processuale penale una presunzione assoluta di legittimo impedimento che fa riferimento a situazioni non tanto di carattere generale bensì specifiche, a situazioni di specifiche persone che pure hanno un ruolo istituzionale. Dette attribuzioni non implicano affatto la sussistenza di un impedimento a comparire dinanzi al magistrato in un giorno preciso e in un'ora precisa, ma vengono a cozzare contro l'impostazione dell'articolo 420‑ter del codice di procedura penale, che è appena richiamato dal disegno di legge all'esame del Senato in questo momento.

La norma del codice dispone che l'impedimento dell'imputato a comparire davanti al giudice deve essere assoluto, e presuppone quindi uno specifico accertamento di fatto, cosa che invece viene completamente cancellata dal disegno di legge al nostro esame.

La disciplina che viene proposta stabilisce a priori e in modo assolutamente vincolante che la titolarità dell'esercizio di alcune funzioni pubbliche costituirebbe sempre un legittimo impedimento, e quindi si prescinde da una valutazione del caso concreto. Questo significa che si vuole introdurre una vera e propria prerogativa per quanto riguarda i titolari di alcune funzioni pubbliche, nel caso di specie il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri. Non si tratta più, quindi, di una legittima disciplina del regolare corso di un processo che viene rimessa al legislatore ordinario, ma di una deroga all'esercizio normale della funzione giurisdizionale. In quanto tale, diciamo fin da questo momento, che ci vorrebbe eventualmente una modifica sulla linea e sulle indicazioni che pone l'articolo 138 della Costituzione, anche se esistono alcune perplessità in dottrina per quanto riguarda la possibilità di ricorrere a una legge costituzionale anche su detto punto, proprio perché si tratta di una norma di status derogatoria, il che equivale a una prerogativa.

Ma nell'articolo 2 del disegno di legge è contenuta una formulazione, per certi versi, ancora più grave e peggiore che, peraltro, ripropone circostanze già previste all'epoca dal cosiddetto lodo Schifani e, successivamente, del cosiddetto lodo Alfano.

L'articolo 2, infatti, esclude l'applicabilità della presunzione assoluta di legittimo impedimento ai giudizi penali per reati commessi dal Premier e dai Ministri nell'esercizio delle funzioni. Qui si appalesa in tutta la sua forza un'incongruenza, che è già stata rilevata dalla Corte costituzionale in riferimento ai citati lodi cosiddetti Schifani e Alfano, perché viene prevista in favore del Premier imputato, in questo caso, di un reato comune (nel caso processuale specifico, di corruzione in atti giudiziari, e da un'altra parte di frode fiscale): una prerogativa di cui, invece, lo stesso Premier non potrebbe godere con riferimento a reati eventualmente compiuti nell'esercizio delle sue funzioni di governo.

Ora, se questa prerogativa non esiste per i reati funzionali, la cui disciplina viene richiamata da una legge costituzionale del 1989, a maggior ragione non se ne potrebbe sostenere l'applicabilità con riferimento a processi per reati comuni, nei quali entra in gioco in maniera preponderante, direi pesante, il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione. Ed è su questo passaggio che si deve maggiormente appuntare la nostra attenzione, perché è un principio, per così dire, sovraordinato anche all'interno della nostra Carta costituzionale: un principio supremo ritenuto inderogabile, come già accennavo poco fa, addirittura, dalla maggioranza della dottrina, ancorché previsto con legge costituzionale.

Mi accingo a concludere il mio intervento citando un ulteriore paradosso contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame. In esso è contenuta, infatti, una confessione reale, sostanziale di conoscenza di illegittimità costituzionale da parte del Governo e di chi lo propone, perché si riconosce che ci sarebbe bisogno di una legge costituzionale per modificare questa normativa di diritto processuale penale, per introdurre questa prerogativa, e però si dice che fino a quando non entrerà in vigore una legge costituzionale verrà utilizzata questa, cosiddetta legge ponte, che è ordinaria. Quindi, si confessa la necessità di una legge costituzionale, però, nel frattempo, si interviene con una legge ordinaria. È una palese confessione di incostituzionalità, ed un vizio di manifesta incostituzionalità, che rileveremo successivamente anche in tutti i nostri interventi. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Li Gotti per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, la complessità della questione pregiudiziale presentata dal Gruppo dell'Italia dei Valori ovviamente mi consiglia di affrontare alcuni degli aspetti del più ampio documento a disposizione dei colleghi senatori.

Colgo l'occasione per rettificare un luogo comune che, dal momento in cui venne emessa la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009, quella sul lodo Alfano, è andato sedimentandosi attraverso un messaggio mediatico, ossia la tesi secondo cui la sentenza costituzionale sul lodo Alfano avrebbe innovato la giurisprudenza della Corte costituzionale rispetto alla sentenza emessa dalla Corte stessa sul provvedimento analogo che porta, per semplificazione alla quale ricorro anche io, il suo nome, signor Presidente. In verità, tra le due sentenze, e tra altre sentenze emesse dalla Corte costituzionale, vi è un filo unico interpretativo e deliberativo.

Nella sentenza sul lodo Schifani si faceva espresso riferimento anche all'articolo 138 della Costituzione come strumento per intervenire nella materia. Sennonché, come scrisse la Corte, il richiamo all'articolo 138 non era indicato nel dispositivo dell'ordinanza, anche se ampiamente evocato nel corso della motivazione. Nel decidere le questioni proposte, la Corte costituzionale esaminò dapprima i provvedimenti e le questioni espressamente poste e, avendo rilevato un profilo di incostituzionalità su due delle questioni poste, decise su quello, specificando infine nella sentenza: «Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale». Sicché, non è vero quello che si è ripetuto per tanto tempo, ossia che la Corte costituzionale abbia modificato la giurisprudenza. Il profilo del necessario ricorso all'articolo 138 è stato ritenuto assorbito nel profilo di costituzionalità per primo recepito, non essendo stato quel profilo espressamente citato nell'ordinanza remittente.

Qual è il tema che noi affrontiamo, sul presupposto di una coerenza di giurisprudenza della Corte costituzionale? È quella che, nonostante i richiami contenuti in più sentenze, si continui a commettere il medesimo errore, ossia si ritenga che questa materia possa essere decisa con legge ordinaria.

Il relatore, senatore Mugnai, ha spiegato nella sua relazione ciò che potrebbe esser vero, ma solo sino al comma 3 dell'articolo 1, ossia sino al comma che disciplina il legittimo impedimento per le singole udienze. Quelle sì sono richiamate anche nel nostro codice di procedura penale, all'articolo 420-ter, sicché può assumersi che sino al comma 3 il proponente legislatore altro non voglia che specificare i casi di legittimo impedimento collegato all'esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione e quindi, che si sia voluto inserire una specificazione sui legittimi impedimenti alla partecipazione alle singole udienze.

Sin qui la relazione del senatore Mugnai è conferente; però egli ha poi dimenticato la seconda parte del provvedimento, cioè quello che viene introdotto con il comma 4 dell'articolo 1, ossia qualcosa di diverso dal legittimo impedimento alla partecipazione alle singole udienze, che rappresenta la tutela di un diritto di tutti i cittadini a potersi difendere nel processo e, quindi, a ottenere un rinvio qualora siano impediti a partecipare alla singola udienza, fattispecie già prevista dal nostro codice; con questo provvedimento, infatti, si tipizzano i casi di impedimento. Nel comma 4, invece, viene inserita un'altra figura, un altro istituto, non più collegato all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, senatore Mugnai. Nel comma 4 il riferimento all'articolo 420-ter non esiste più: viene introdotto un nuovo istituto, non conosciuto, ossia l'impedimento continuativo.

Il primo legittimo impedimento, quello che va sotto la disciplina dell'articolo 420-ter, cui si fa riferimento sino al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, prevedeva, nel rispetto del dettato processuale, l'onere del giudice di verificare il ricorso delle ipotesi del legittimo impedimento invocato per partecipare all'udienza. Ma nel momento in cui si introduce il nuovo istituto, non conosciuto dall'ordinamento, ossia il legittimo impedimento continuativo, non esiste più la possibilità per il giudice di verificare la sussistenza dell'impedimento: siamo cioè in presenza di un legittimo impedimento deregolamentato e non più gestibile alla luce della procedura penale.

Ma se il primo legittimo impedimento, quello previsto sino al comma 3 dell'articolo 1 di questo provvedimento, può, anzi, deve essere collegato all'esercizio del diritto di difesa che va tutelato per tutti i cittadini, il secondo legittimo impedimento, cioè quello innovativo proposto in questo disegno di legge, va ancorato, come è scritto nell'articolo 2, alla necessità del sereno svolgimento delle funzioni. Quindi, siamo fuori dalla disciplina tutelata dall'articolo 24 della Costituzione.

Pertanto, si introduce un istituto nuovo che come tale è stato già esaminato dalla sentenza della Corte costituzionale sul lodo Alfano n. 262 del 2009. In tale sentenza è scritto che «la ratio della norma denunciata (...) va individuata nella protezione delle funzioni di alcuni organi costituzionali (...). Chiarito che la protezione della funzione costituisce la ratio della norma censurata, occorre ora accertare se la sospensione disciplinata dalla norma in questione abbia l'ulteriore caratteristica delle prerogative, e cioè quella di derogare al principio di uguaglianza creando una disparità di trattamento. (...) La più volte citata sentenza di questa Corte n. 24 del 2004 ha precisato (...) che la sospensione processuale per gli imputati titolari di alte cariche "crea un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione". (...) La denunciata sospensione è derogatoria rispetto al regime processuale comune, perché si applica solo a favore dei titolari di quattro alte cariche dello Stato ed introduce quindi uno ius singulare, ed in quanto tale, proprio perché ius singulare disancorato dall'articolo 420-ter, il legittimo impedimento a presenziare alla singola udienza ha necessità di un percorso di legge costituzionale, così come sancito dall'articolo 138 della Costituzione».

Avete omesso e si è omesso di prendere in considerazione la ratio del secondo caso di legittimo impedimento introdotto con questo disegno di legge, e non vale sostenere che, comunque, questo è un provvedimento temporaneo o ponte. In effetti esso è ponte eventualmente, qualora dovesse essere applicata una legge costituzionale; temporaneo certamente, in quanto la durata è fissata in 18 mesi. Ossia, si dice: questa materia dovrà essere delibata attraverso un disegno di legge costituzionale, ma noi proponiamo la sospensione dei principi costituzionali per 18 mesi. Questo è l'insulto che stiamo facendo alla Costituzione: sospendere la Costituzione per 18 mesi! Non si era mai vista una cosa del genere!

Il signor relatore avrebbe potuto affrontare questo aspetto della questione e non fermarsi al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge.

Chiediamo pertanto che, ai sensi del Regolamento e delle norme costituzionali, non si dia corso all'esame del provvedimento, per incostituzionalità dello stesso. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Poretti per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, senatori, il legittimo impedimento dell'imputato come causa di rinvio dell'udienza nel processo penale è istituto previsto nel nostro ordinamento processuale a tutela del diritto di difesa.

L'esigenza di permettere l'esercizio di funzioni pubbliche da parte del componente di un organo costituzionale o del titolare di una carica pubblica che sia imputato in un processo, consentendo il regolare e integro svolgimento delle medesime funzioni, è già considerata causa di legittimo impedimento che dà luogo, se riconosciuta dal giudice, al rinvio dell'udienza.

La Corte costituzionale è ripetutamente intervenuta proprio sul punto, per ribadire sempre il medesimo principio: il bilanciamento tra i due interessi chiamati in causa in circostanze come quelle disciplinate dalla proposta in esame - interesse a che si esplichi il processo e interesse all'esercizio del diritto di difesa - impone l'individuazione di un ragionevole punto di intersezione tra queste due esigenze contrapposte, senza che l'una debba pregiudizialmente cedere sull'altra.

È evidente che se, invece, il contemperamento viene trovato sacrificando integralmente, in via preventiva, un interesse rispetto all'altro, si va pacificamente incontro a seri problemi di costituzionalità, il che è proprio quello che fa la presente proposta di legge laddove stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri costituiscono sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica, prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. Praticamente, il Presidente del Consiglio dei ministri, in questa sua qualità, ha sempre diritto alla sospensione del processo.

L'impedimento legittimo è per sua natura qualcosa di puntuale e concretamente localizzato nel tempo, sicché una presunzione assoluta di impedimento continuativo per un lungo periodo di tempo equivarrebbe ad una norma di status derogatoria, cioè appunto ad una prerogativa costituzionale o immunità in senso lato, come la Corte costituzionale ha insegnato.

Queste norme introducono una vera e propria prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche interessate, diretta a proteggerne lo status o la funzione. Ciò è del resto confermato da un vero e proprio lapsus calami in cui sono incorsi gli elaboratori della norma quando, per spiegarne la ratio, hanno scritto all'articolo 2, comma 1, che «le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio». Il presente progetto di legge non nasce dunque per tutelare il diritto di difesa del Presidente imputato, bensì la sua serenità.

Il legislatore ordinario può semmai circoscrivere l'ambito di discrezionalità affidato al giudice, dettando coordinate entro cui deve collocarsi la sua decisione in ordine al rinvio oppure no dell'udienza, ma non lo può interamente cancellare con riferimento a determinati tipi di imputati, escludendo ogni possibilità di controllo giurisdizionale ex ante.

La transitorietà di cui al richiamato articolo 2, comma 1, del presente provvedimento non sana la carenza delle garanzie offerte dal procedimento di revisione costituzionale sancito dall'articolo 138 della Costituzione.

Inoltre, la normativa introdotta con questo disegno di legge, non applicandosi ai procedimenti per reati funzionali di cui all'articolo 96 della Costituzione, è intrinsecamente irragionevole in quanto, a parità di impegni istituzionali, il Presidente del Consiglio potrebbe ottenere il rinvio per legittimo impedimento di un processo per reato comune ed essere processato, al contempo, per un reato funzionale.

Rivolgo un appello finale alla maggioranza: provvedimenti ad personam come questo sicuramente non sanano le condizioni nelle quali si trova la giustizia; ci sarebbe davvero bisogno di affrontare questi problemi con riforme che riguardino più in generale tale tema. Allo stesso modo, i provvedimenti «ad listam», ovviamente, non sanano quelle procedure arcaiche e burocratiche che in solitudine, come radicali, stiamo denunciando da anni in materia elettorale relativamente alla presentazione delle liste elettorali. Decisamente, a noi radicali non entusiasma questo ruolo di grilli parlanti, continuare a dire: «ve lo avevamo detto».

Mi auguro che questa mattina vi sia un sussulto di dignità da parte della maggioranza e su questo provvedimento ci si fermi, non si vada oltre, anche perché si aggiungerebbe illegalità ad illegalità e si compirebbe un atto contro lo Stato di diritto. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Ceccanti per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

CECCANTI (PD). Signor Presidente, nella pregiudiziale QP3 sono riportati quattro motivi di incostituzionalità, che sono già stati citati nella relazione di minoranza e dai due oratori precedenti e che fanno riferimento all'articolo 3 e all'articolo 138 della Costituzione: una tutela incondizionata della funzione di Governo, che protegge sempre e comunque dal processo; una paradossale protezione, con legge ordinaria, per i reati commessi fuori dalle funzioni, superiore a quella che con legge costituzionale si prevede per i reati funzionali; l'istituzione di una prerogativa (cioè di una deroga permanentemente connessa alle funzioni) con legge ordinaria anziché costituzionale, e questo curioso rinvio a una legge costituzionale successiva, identificata come sanatoria.

Di questo abbiamo già parlato e il testo è a disposizione. Ma vorrei dire qualcos'altro.

Questo provvedimento passerà alla storia anche per motivi linguistici e letterari, e su questi voglio concentrarmi, anche se so che incorrerò nelle simpatiche critiche del senatore Boscetto, che già l'ultima volta mi ha accusato di uscire dal diritto costituzionale per avventurarmi nella statistica. Ma né allora, né oggi si tratta in realtà di una fuga dalla questione della costituzionalità.

È in gioco il potere di dare il nome alle cose, il potere di utilizzare la sostanza che abbiamo in mente per piegare la forma, le regole consolidate. Un interrogativo sulla legittimità di tali operazioni abbraccia non solo il legittimo impedimento, ma anche il cosiddetto decreto interpretativo e molti altri atti di questo Governo.

Due le innovazioni linguistiche importanti praticate in questo provvedimento. La prima è la denominazione di legge ponte - usata non nel testo, ma nel dibattito che lo accompagna - che in sostanza vuol dire legittimare la violazione dell'articolo 138 della Costituzione. Utilizzando questo termine, in pratica, anche se lo negate, volete dire che la legge sarebbe in effetti incostituzionale, ma che bisogna stare tranquilli perché il ponte che staremmo costruendo su queste fondamenta sbagliate sarebbe comunque completato dalla sanatoria di una riforma costituzionale che lo metterebbe a norma. Un'idea molto originale: fin qui conoscevamo solo leggi ordinarie che anticipavano una riforma costituzionale, ma che non pretendevano di entrare in vigore prima di essa, come nel caso del voto all'estero che, per inciso, non è proprio un bel capolavoro. Com'è noto, infatti, nella legge Mattarella erano previste le norme per rendere operativo il voto all'estero che sarebbe stato introdotto con una successiva riforma costituzionale.

Fin qui - e il punto è questo - il concetto di legge ponte era tutt'altro: essa era identificata nella cosiddetta legge Bucalossi, legge 6 agosto 1967, n. 765, che innovava in profondità la legge urbanistica del 1942 e che si occupava anche di ponti nel senso materiale del termine. È una legge di cui molti parlano bene, ma che nel caso in questione rileva per un altro motivo: fu infatti ampiamente dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 29 maggio 1968. Insomma, si è passati dai ponti veri e propri di una legge urbanistica, la legge Bucalossi, al ponte usato metaforicamente per aggirare l'articolo 138 della Costituzione.

Oltre al concetto di legge ponte si è espanso a dismisura quello di legittimo impedimento, già presente nell'ordinamento, ma che voi espandete rispetto sia al contenuto, arrivando ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo, sia alla procedura, che consisterebbe d'ora in poi in una autocertificazione indiscutibile della Presidenza del Consiglio.

Queste vostre due forzature ci richiamano due passaggi letterari. Il primo è di Lewis Carroll, tanto di moda in questi giorni, nel racconto «Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò», il seguito di «Alice nel paese delle meraviglie». Nel capitolo 6, dedicato a Humpty Dumpty, un grosso uovo antropomorfizzato, si legge questo dialogo: «"Quando io uso una parola", disse Humpty Dumpty in tono di alterigia, "essa significa ciò che appunto voglio che significhi: né più né meno". "Si tratta di sapere", disse Alice, "se voi potete dare alle parole tanti diversi significati". "Si tratta di sapere", disse Humpty Dumpty, "chi ha da essere il padrone... Questo è tutto"».

Questo è l'esito naturale di chi abbandona la forma per la sostanza. La forma significa dare limiti al potere che vuole imporre la sua sostanza; se io posso dare ai termini «legge ponte» e «legittimo impedimento» i significati che voglio, unilateralmente, sono fuori dallo Stato costituzionale.

È lo stesso problema che Astrid Lindgren pone in «Pippi Calzelunghe», al capitolo 15 (che ho qui, per chi lo vuole consultare). Qui, al posto di Humpty Dumpty, troviamo Pippi Calzelunghe e, al posto di Alice, i suoi amici Tommy e Annika. Al capitolo 15 leggiamo: «Una mattina Tommy ed Annika irruppero correndo, come al solito, nella cucina di Pippi e le augurarono il buongiorno, ma non ottennero risposta: Pippi sedeva sul tavolo di cucina con il signor Nilsson in grembo, e un sorriso rapito le aleggiava sulle labbra. "Buongiorno!", ripeterono Tommy ed Annika. "E pensare", disse Pippi con aria sognante "pensare che sono stata proprio io ad inventarla, io e nessun altro!" "Che cos'hai inventato?", s'informarono Tommy ed Annika. Che Pippi avesse inventato qualcosa non li stupiva affatto, dato che lo faceva di continuo, ma desideravano sapere di che cosa si trattasse questa volta. "Che cosa sei andata a scovare?". "Una parola nuova", rispose Pippi, e guardò Tommy ed Annika come se li vedesse soltanto allora. "Una parola davvero nuova di zecca". "Che parola?", chiese Tommy. "Una parola sensazionale", disse Pippi, "una delle migliori che abbia mai udito". "Diccela", propose Annika. "Spunk!" disse Pippi, trionfante. "Spunk?", ripeté Tommy. "Che cosa significa?". "Se soltanto lo sapessi!", esclamò Pippi. "Di una sola cosa sono certa: che non significa aspirapolvere". Tommy ed Annika ci meditarono su un pezzo. Alla fine Annika disse: "Ma se non ne conosci il significato, è una parola che non ti serve!". "È proprio questo che mi tormenta!", esclamò Pippi. "Ma veramente, chi è che da principio ha inventato i vari significati delle parole?", meditò Tommy. "Ma, un gruppo di professori barbosi", rispose Pippi».

La storia finisce con Pippi che decide sovranamente di attribuire tale nome a un coleottero alla faccia dei «professori barbosi». Il punto è che lo Stato costituzionale ha dei professori barbosi che ti impediscono di dare da solo il nome alle cose, che stabiliscono che la legge è l'espressione della sovranità popolare, ma solo nelle forme e nei limiti della Costituzione: si chiamano giudici costituzionali. Esistono e decidono, con dispiacere di Pippi e del grosso uovo antropomorfizzato Humpty Dumpty, limitando i margini di decisione derivante dall'onnipotenza praticata in nome della sostanza e della forza dei numeri.

Noi siamo per ricordarvi, con questa pregiudiziale, insieme ad Alice, Tommy e Annika, contro Pippi e Humpty Dumpty, cosa vi potrebbe accadere presso quei giudici, se non rinunciate prima ad approvare questo provvedimento incostituzionale. Risparmiereste anche a voi stessi l'ennesima brutta figura, di fare cioè anche stavolta, come ieri è accaduto al TAR del Lazio, la fine di Humpty Dumpty, ovvero - come si dice nel medesimo capitolo citato prima - «Humpty Dumpty sedeva su un muro. Humpty Dumpty fece un gran capitombolo. Tutti i cavalli e tutti gli uomini del Re non bastarono a rimettere insieme i pezzi di Humpty Dumpty». (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

*SANNA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, intervengo per avanzare una questione pregiudiziale.

Ci sono molti motivi per i quali è opportuno e doveroso che il Senato si fermi e non passi alla discussione del disegno di legge sul legittimo impedimento. I colleghi ne hanno illustrati tanti che però si riassumono in uno: se volevate aggiungere a quella del Presidente del Consiglio dei ministri una ulteriore prerogativa costituzionale dovevate proporre una legge costituzionale. Infatti, l'identità costituzionale dell'ordinamento, i pesi e i contrappesi, lo status di Governo, Parlamento e altri poteri dello Stato, ma soprattutto lo status del Governo e degli uomini che lo compongono in relazione al principio di eguaglianza, in relazione all'obbligatorietà dell'azione penale, all'esercizio nei loro confronti della pretesa punitiva dello Stato, insomma tutti i motivi che disegnano l'identità costituzionale della nostra Repubblica vanno scritti in Costituzione; non ci sono legittime scorciatoie per affrontare correttamente questo tema.

E dunque il titolo del disegno di legge non dovrebbe essere «legittimo impedimento», dovrebbe essere «illegittime scorciatoie» per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ebbene, fermiamoci!

Ci sono altre due questioni pregiudiziali che voglio sottoporre alla vostra attenzione e sono contento che oggi si siano mostrati in Aula i senatori Castelli e Matteoli, perché il Senato e la Camera dei deputati hanno affrontato un'applicazione dell'articolo 96 della Costituzione che li riguarda e che tratta dei cosiddetti reati ministeriali. Ebbene, vi faccio notare che quando noi, pur malamente, abbiamo applicato questa disposizione costituzionale ai senatori Castelli e Matteoli, abbiamo fatto sì che alcuni atti che loro hanno compiuto mentre erano Ministri siano stati, seppur impropriamente, ricondotti alla categoria delle azioni ministeriali, per la quale la nostra Costituzione prevede un particolare trattamento, un particolare giudice (il cosiddetto tribunale dei Ministri) e la possibilità che il Parlamento assegni loro una sorta di garanzia ulteriore, una vera e propria «scriminante» attribuendo a questi comportamenti un particolare fregio di tutela - diciamo così - dell'interesse pubblico e costituzionale della Repubblica.

Ebbene, per le disposizioni dell'articolo 96 della Costituzione non c'è nessuna possibilità per il Presidente del Consiglio e per i Ministri che commettano reati di natura ministeriale, cioè che originano dall'esercizio dei loro poteri, di fermarsi e di fermare il tribunale di fronte a qualsiasi impedimento derivante dall'esercizio del loro mandato. Il paradosso sarebbe questo: per fatti che non c'entrano nulla con l'esercizio del mandato ministeriale, secondo il disegno di legge in esame, i processi si possono interrompere; mentre invece per fatti che rientrano nell'ambito dell'esercizio del mandato costituzionalmente attribuito al Presidente del Consiglio ed i Ministri, i processi non si possono interrompere. È evidente e chiarissima l'incapacità di collocare - da parte di chi ha proposto il disegno di legge - una differenziazione appropriata nella cornice costituzionale. E questo grave e macroscopico errore dovrebbe dimostrare, di per sé solo, la necessità di fermarci qui.

Ma da ultimo, colleghi, voglio segnalarvi che le disposizioni che sono state inserite all'articolo 2 e che fanno di questa una legge ponte danno una validità di 18 mesi alle disposizioni sul legittimo impedimento. Abbiamo detto che sarebbe un ponte del tutto incostituzionale, una «legge incostituzionale a termine» questa che verrebbe - noi speriamo che non lo sia - approvata in via definitiva dal Senato.

Voglio far osservare che questa legge reca qui un ulteriore difetto. All'articolo 2 si dice che siamo in attesa di disposizioni costituzionali che recano la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. Ma questa disciplina organica delle prerogative è già presente ed è la Costituzione della Repubblica italiana. A difetto intrinseco nel legittimo impedimento aggiungiamo questo difetto nel disegno di legge che stiamo esaminando, cioè che una legge ordinaria anticipa ed annuncia un lavoro legislativo che questo Parlamento non ha nemmeno iniziato a fare e che riguarda fonti di natura costituzionale, la riscrittura delle prerogative del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri.

Per quanto ci riguarda quelle prerogative sono ben scritte e sono sufficienti. Non vi è bisogno di aggiungerne altre. Ma questo difetto è il difetto che rivela l'incapacità della maggioranza di stabilire l'ordine del giorno delle questioni politiche del nostro Paese.

Altre leggi, in passato, hanno previsto che in attesa di una nuova disciplina si applichino delle norme in deroga. Penso a quella sugli ammortizzatori sociali. Però, il Parlamento è sovrano. Decide l'ordine delle cose importanti di questo Paese così come ha fatto un'ora fa alla Camera, sovvertendo l'ordine del giorno e sconfiggendo la maggioranza sulla pretesa di approvare immediatamente il decreto-legge Calderoli sulle autonomie locali e riprendendo invece a discutere ed approvare il disegno di legge sulle cure palliative, che è molto più importante di altre false priorità che questa maggioranza propone al Paese ed all'Aula.

Ecco perché avremmo da affrontare altre riforme urgenti rispetto a questa. E se ci fermiamo e riprendiamo la razionalità e l'intelligenza della politica, la capacità di leggere gli avvenimenti che capitano in questo Paese e non quelli che capitano all'interno dei palazzi, faremmo la riforma degli ammortizzatori sociali, degli istituti giuridici che riguardano la vita reale dell'Italia, del nostro popolo e non impegneremmo il Parlamento a coltivare quattro interessi certamente da rimandare a chi li sollecita, il ceto politico che oggi ci governa. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Giai).

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, intervengo per avanzare un'ulteriore questione pregiudiziale.

Sono rimasto colpito dalla ricchezza di riferimenti dottrinali, non solo giuridici ma anche letterari, degli interventi che mi hanno preceduto. Il mio volerà molto più basso e si soffermerà ad analizzare alcune questioni per le quali è pacificamente possibile affermare che questo disegno di legge è contrario anche ad altre norme della Costituzione, diverse da quelle finora citate, ed è una sorta di grimaldello, che dico?, di apparecchiatura demolitoria per abbattere da un punto di vista che sembra minuto e circoscritto l'attuale sistema del bilanciamento dei poteri così come l'abbiamo conosciuto. (Brusìo).

Presidente, se fosse possibile ottenere non dico l'attenzione dell'Assemblea, ma una riduzione del brusìo, ne sarei contento. Vedo però che non è possibile.

PRESIDENTE. Colleghi, si stanno esaurendo gli interventi di illustrazione delle questioni pregiudiziali. Prego, senatore, prosegua.

CAROFIGLIO (PD). Vede, Presidente, in questa disciplina, fra le altre originali trovate normative vi è quella che allude alla possibilità per un burocrate della Presidenza del Consiglio dei ministri di certificare addirittura un legittimo impedimento continuativo per la durata di sei mesi. Lasciatemelo ripetere: un legittimo impedimento continuativo per la durata di sei mesi. Se fossi bravo come il senatore Ceccanti, mi divertirei un po' ad analizzare questa formulazione dal punto di vista lessicale e linguistico, e potete essere certi che ne verrebbero fuori delle considerazioni divertenti. In questa sede mi limito però ad analizzare le implicazioni giuridiche di tale disposizione ed i profili - mi sia consentita un'espressione così forte - di clamorosa contraddittorietà al disposto costituzionale di almeno due norme di questa previsione.

Si tratta, nel caso di specie, di una certificazione di un impiegato della Presidenza del Consiglio dei ministri, certificazione che paralizza il processo. La dichiarazione preventiva di questo impiegato, dipendente del Governo i cui membri si giovano o si gioveranno della possibilità di paralizzare il processo, ha per l'appunto la capacità di fermare il giudice, di abolire il suo potere di controllo sulle condizioni di fatto che giustificano o non giustificano la sospensione della procedura. La dichiarazione di un impiegato della Presidenza del Consiglio dei ministri non può essere sottoposta ad analisi, a critica, a valutazione da parte del giudice. Per dirla in altri termini, signor Presidente, questa dichiarazione di un impiegato della Presidenza del Consiglio dei ministri - insisto: di un burocrate impiegato della Presidenza del Consiglio dei ministri - paralizza il potere giurisdizionale.

Odio l'espressione «ricordo a me stesso» e, quindi, ricordo a tutti quanti noi che gli impiegati del potere esecutivo sono espressione del potere esecutivo stesso, rispetto al quale i padri della Costituzione, e i padri della democrazia prima, ci hanno insegnato essere necessaria una separazione dal potere giudiziario che risolve le controversie. Le caratteristiche, però, del sistema - sistema per così dire: dello pseudo-sistema - delineato da questo coacervo di norme incostituzionali (e abbiamo infatti sentito prima parlare degli articoli 138, 3, 24 e 96 della Costituzione) sono tali che, tra i tanti profili di incostituzionalità, rileviamo gravi elementi di contrasto con gli articoli 101 e 112 della Costituzione.

L'articolo 101 - come tutti quanti i colleghi in quest'Aula sicuramente sanno - è la norma che stabilisce la sottoposizione del giudice soltanto alla legge, laddove l'articolo 112 - altra norma che sono certo è ben nota a tutti - disciplina l'azione penale sancendone, ad oggi, nel nostro ordinamento, il carattere di obbligatorietà.

Cari colleghi, rappresentanti del Governo e, magari, cittadini che ci ascoltano in questo dibattito che già da ora mostra connotati surreali, cosa succede se l'esercizio della giurisdizione viene paralizzato, non già da una disposizione di rilievo costituzionale, a norma dell'articolo 138, ma da un certificato redatto da un impiegato amministrativo? Quale che sia il suo grado, quale che sia il suo rango, di impiegato si tratta. Non è neanche un provvedimento, Presidente: tutti noi abbiamo studiato diritto amministrativo e conosciamo la differenza tra atto e provvedimento. Si tratta di un atto riconducibile alla categoria delle certificazioni. Già soltanto questo clamoroso profilo di interferenza della dimensione amministrativa in quella giudiziaria dovrebbe imporci di fermare questa macchina forsennatamente e dissennatamente lanciata verso l'ennesima declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte e farci riflettere su un sistema di guarentigie per gli organi di Governo coerente con il quadro costituzionale.

Ma, come si dice, vi è di più: se questo certificato di un impiegato amministrativo è insindacabile dal giudice (cioè il giudice deve limitarsi a prenderlo, metterlo nel fascicolo e rinviare senza alcuna possibilità di valutarlo), quid iuris se il certificato, che è fidefacente, contiene dei profili di falsità ideologica, cioè - passatemi l'espressione un po' rozza ed elementare - se ci sono delle bugie, se ciò che attesta il certificato non è vero? Infatti, se il giudice non può effettuare alcun tipo di controllo, non può neanche ictu oculi verificare la sussistenza di un falso ideologico, non può trasmettere gli atti al pubblico ministero, che viene quindi, nella sua qualità di titolare dell'esercizio dell'azione penale obbligatoria, privato, rispetto a queste possibili fattispecie, di un potere‑dovere di rango costituzionale.

Per questi due vistosi, clamorosi, ulteriori profili di illegittimità costituzionale, credo che l'unica soluzione sia il non passaggio ai voti di questo sciagurato disegno di legge. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Per la precisione le ricordo, senatore Carofiglio, che è una questione pregiudiziale e non una richiesta di non passaggio ai voti.

Ricordo che sulle questioni pregiudiziali presentate, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si svolgerà un'unica discussione durante la quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

BIANCHI (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI (UDC-SVP-IS-Aut). Signor Presidente, Ministri, onorevoli colleghi, il Gruppo dell'UDC-SVP-IS-Aut ha cercato una via di uscita rispetto alla situazione di stallo indotta dall'iniziativa sul processo breve. Abbiamo cercato di costruire un ponte (il tanto criticato ponte) tra il legittimo impedimento tassativamente e transitoriamente normato e la riforma costituzionale. Le perplessità sul merito del provvedimento naturalmente rimangono, soprattutto dopo che si è ampliata la norma ben oltre la figura del Presidente del Consiglio. Noi volevamo togliere quel macigno dei processi di Berlusconi, che qui vengono accantonati e non cancellati, consentendo di rimuovere un alibi che ammanta la paralisi che da anni grava sul nostro Paese. Senza l'alibi dei processi, Berlusconi deve governare e dimostrare di sapere affrontare i problemi di questo periodo di crisi, deve offrire soluzioni senza scappare dalla crisi con la scusa di scappare dai giudici.

Purtroppo in questo provvedimento si è ampliato di molto quanto avevamo proposto in precedenza, facendo entrare nell'alveo di applicazione della norma, oltre al Presidente del Consiglio, anche i Ministri.

Quindi, il Gruppo dell'UDC non ha difficoltà a dire che questo provvedimento non l'entusiasma, e si asterrà dalla votazione sulle questioni pregiudiziali. (Applausi dei senatori Giai e Astore).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP1), dai senatori Poretti e Perduca (QP2), dal senatore Bianco e da altri senatori (QP3), dal senatore Sanna e dal senatore Carofiglio.

Non è approvata.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale, che proseguirà poi nella seduta pomeridiana, anche con le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 13,07)

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, il legittimo impedimento - come è già stato ricordato anche dagli interventi in sede di discussione sulle questioni pregiudiziali - è connaturato all'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, è un diritto riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico per tutti i cittadini che si trovino ad essere imputati ed è previsto dal nostro codice di procedura penale all'articolo 420-ter. Esso però deve essere assoluto, ovvero per essere rilevante presuppone uno specifico accertamento di fatto da parte della magistratura; dunque, un qualsiasi cittadino che si trovi imputato in un processo e che debba comparire dinanzi al giudice, se ha un impedimento lo deve circostanziare ed indicare. (Brusìo in Aula). Mi scusi, signor Presidente, è possibile richiamare l'attenzione del Governo? (Richiami del Presidente).

Nulla di tutto questo, invece, vale per il nostro premier, Silvio Berlusconi, che sulla base di questo provvedimento, invocando genericamente le sue attribuzioni, potrà richiedere ed ottenere di non presenziare al cospetto dei giudici, quindi di non farsi processare. Insomma, in buona sostanza, il nostro premier Silvio Berlusconi con questo provvedimento ha la possibilità di avvalersi di una presunzione assoluta di legittimo impedimento, fra l'altro un legittimo impedimento ‑ anche in questo senso è stato già ricordato molto bene ‑ continuativo, quindi una fattispecie che il nostro ordinamento giuridico non prevedeva.

Ma questo non basta, e adesso viene il bello. La presunzione assoluta di legittimo impedimento non vale nel caso di giudizi penali per reati commessi dal Premier nell'esercizio delle sue funzioni, bensì per reati comuni, una incongruenza - permettetemi il termine - ridicola, peraltro già rilevata dalla Corte costituzionale per le leggi Schifani e Alfano. Tanto valeva - dico io - scrivere nel provvedimento che il legittimo impedimento doveva valere - per esempio - per i reati di corruzione in atti giudiziari, quelli per cui è processato il nostro premier Silvio Berlusconi.

Ma questo provvedimento non smette ancora di stupirci con effetti speciali. Si prevede che le disposizioni sul legittimo impedimento si applichino fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio. Abbiamo dunque la prova provata - e direi una dichiarazione confessoria di questa maggioranza - che per disciplinare il legittimo impedimento occorre una legge costituzionale e che il tentativo di anticiparne l'efficacia con una legge ordinaria è palesemente incostituzionale.

Insomma, ancora una volta, per salvare il premier Berlusconi si vìola la Costituzione, si fa l'ennesima leggina a seconda del bisogno, raggirando la Costituzione e la buona fede degli elettori. Non teniamo neanche più il conto delle leggi ad personam che sono state fatte da questo Governo e da questa maggioranza, che il Premier si è fatto fare dalla sua servente maggioranza, che pur di non perdere la poltrona ha deciso di perdere la sua dignità.

Sapete che bella figura stiamo facendo sui giornali esteri? «The Guardian», il giornale inglese, ha spiegato che il legittimo impedimento serve a posticipare i processi perché il Governo è troppo occupato. Ma la chicca più bella è sul «Der Spiegel», in Germania, dove il legittimo impedimento è stato definito assenza motivata dal processo. Accanto all'articolo c'è la foto di Silvio Berlusconi e di una di quelle signorine apparse - ricordate - nel periodo in cui si parlava delle sue escort. E qui torniamo all'inizio del mio discorso. Il provvedimento in esame prevede per il Premier il legittimo impedimento generico per le sue attribuzioni, tutte le sue attribuzioni; e allora adesso capiamo perché quei simpaticoni di «Der Spiegel» hanno rappresentato il legittimo impedimento con la foto di Silvio Berlusconi e di una di quelle donne invocate nel periodo delle escort. (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, come ha detto anche la collega che mi ha preceduto, il codice di procedura penale già prevede la fattispecie del legittimo impedimento, ma la decisione della sussistenza della gravità e della specificità dell'impedimento spetta al giudice. Infatti, una previsione diversa iuris et de iure impedirebbe una verifica di questa sussistenza e renderebbe operante una sospensione anche nel caso in cui l'impedimento non sussistesse, con ciò costituendo una norma che più che essere a difesa e a tutela dell'imputato - così come dovrebbe essere - in realtà è un illegittimo privilegio.

Il giudice, al contrario, deve valutare, anche nell'interesse dell'imputato, la fattispecie e ciò a dimostrazione del fatto che nel nostro ordinamento - cosa che sembra essere trascurata - è sempre tenuto in conto un bilanciamento tra i diversi diritti che vengono in rilievo, quello dell'imputato e quello della celebrazione del processo. Ma il legittimo impedimento deve essere grave, imprevisto, imprevedibile ed attuale, così come numerose sentenze ci dicono. Riteniamo, invece, il provvedimento legislativo che ci accingiamo ad esaminare in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento penale e con i principi costituzionali ed assolutamente non congruo con il suo titolo di legittimo impedimento.

Esso, peraltro, contiene in sé il riconoscimento della sua natura incostituzionale. Dopo la finanza creativa, attribuibile un tempo al ministro Tremonti, siamo passati alla legislazione creativa, che va contro i principi fondamentali dell'ordinamento e che arriva addirittura a proporre l'approvazione di norme ponte incostituzionali, che danno la stura a successive leggi costituzionali. Si tratta del primo caso nella storia della legislazione in cui possiamo riscontrare all'interno di un unico testo normativo la data della sua entrata in vigore, la data della sua scadenza, la sua dichiarata insufficienza e la dichiarazione della sua incostituzionalità. Come tutti sanno, infatti, questa norma non potrà durare più di 18 mesi. Potremmo dire che siamo al prêt à porter del diritto: si confeziona qualcosa che serve subito e si annuncia la preparazione di un'altra che servirà successivamente; ma se nel frattempo i reati riconducibili ad alcuni imputati saranno prescritti, potrebbe non esservene più bisogno.

Si usa il diritto, si distorce il bilanciamento tra i diritti costituzionalmente riconosciuti e i principi su cui si fonda lo Stato democratico. Purtroppo, le istituzioni sono sospinte da questa maggioranza ad operare in contrasto con un principio fondamentale della nostra Costituzione quale quello contenuto all'articolo 3, il principio di eguaglianza, un principio supremo dell'ordinamento tanto che gran parte della dottrina lo considera addirittura inderogabile perfino da una legge costituzionale. Un principio, diremmo, fondamentale degli Stati democratici. Questa maggioranza non ha remore: trascina il Parlamento e le istituzioni nella sopraffazione del potere politico sull'esercizio della funzione giurisdizionale, mentre la nostra Costituzione disegna equilibri di pesi e contrappesi tra i poteri e le istituzioni affinché nessun potere prevalga sull'altro. Ecco, questo bilanciamento tra i valori, tra i poteri nel rispetto dei principi fondamentali della Carta costituzionale viene assolutamente trascurato; e su tale principio non si basa solo lo Stato italiano, ma tutti gli Stati democratici, gli ordinamenti contemporanei. Al riguardo sarebbe necessaria una profonda riflessione.

Certo, si sarebbe potuto anche legiferare sul legittimo impedimento con una legge ordinaria, così come prevede la sentenza n. 262 del 2009, ma bisognava predisporre una legge rivolta alla generalità dei cittadini, non solo riferita al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri stessi. E forse non sarebbe stata utile allo scopo. La strada della saggezza e del diritto poteva prevalere, ma è stata abbandonata perché naturalmente noi siamo legati ad alcune, specifiche problematiche processuali.

Il comma 1 dell'articolo 1 definisce il legittimo impedimento non già rispetto a specifiche situazioni, bensì come un rinvio a disposizioni aventi natura regolamentare e legislativa che fanno riferimento alle attribuzioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri, attribuzioni che in realtà, se fossero tutte analizzate, non implicano affatto la sussistenza di un impedimento a comparire davanti al magistrato. Con questa legge, in realtà, stiamo quasi prefigurando una impossibilità a comparire legata intrinsecamente alle funzioni da svolgere nell'esercizio del governo. Se a questo si aggiunge che la certificazione dell'impedimento viene adottata dalla Presidenza del Consiglio possiamo quasi dedurre che le funzioni di governo rendano, di fatto, inapplicabile il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Una previsione di questo genere potrebbe perfino essere derogata, ma solo tramite il processo di revisione esplicitamente previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Infatti, nella stessa sentenza sul lodo Alfano, aspetto che si sarebbe dovuto considerare, si statuisce che le prerogative (tra cui l'insindacabilità, le norme discriminatorie in genere, condizioni di improcedibilità ed altro) di cui godono i titolari di organi costituzionali sono sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale e possono dunque essere eventualmente riviste e modulate solo facendo ricorso alle procedure aggravate di cui all'articolo 138 della Costituzione. Ormai è da tempo però che alcune personalità di elevata responsabilità istituzionale, parte dei rappresentanti politici, cercano di trasmettere al Paese un messaggio di fastidio per le regole. Troppo spesso vengono considerate orpelli, non garanzie del diritto, ostacoli da rimuovere per l'esercizio del potere. Tutto ciò confonde la denuncia, certamente legittima, della farraginosità di alcune norme, che andrebbero sicuramente riviste, con la richiesta, questa illegittima, di un potere sottratto ad ogni controllo.

Una classe dirigente che non considera la sua responsabilità di indirizzo e di guida rispetto ad una comunità che è chiamata a governare rinuncia alla sua funzione ed è destinata prima o poi ad essere travolta dalla sua stessa azione la cui insensatezza ormai tanti italiani, dopo la stagione delle illusioni, cominciano a riconoscere. Questa legge rappresenta uno di questi gravi passaggi, dì questi strappi al delicato tessuto costituzionale del nostro Paese, e gli italiani, che spesso hanno osservato e subito, cominceranno a giudicare. A loro spetterà il giudizio su questa ennesima, come tante altre, scellerata operazione. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

Signor Presidente, chiedo di poter allegare al Resoconto il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Colli. Ne ha facoltà.

COLLI (PdL). Signor Presidente, ancora una volta ci ritroviamo in quest'Aula a parlare di giustizia, prima con il processo breve e l'inchiesta sulla Protezione civile e ora con la legge sul legittimo impedimento, per non parlare poi della vicenda legata alle liste elettorali. Agli occhi della stampa sembra che il Parlamento non si occupi di altro che di giustizia. È bene ricordarlo perché spesso la gente si sofferma solo su quello che i giornali e i telegiornali vogliono rimarcare, dimenticandosi di quanto c'è di buono nelle cose che facciamo per il nostro Paese.

Il conflitto tra politica e magistratura è arrivato a un punto per cui non è possibile chiudere gli occhi e lasciare che gli eventi facciano il loro corso. Lo si è capito una volta di più, la scorsa settimana, quando nel processo a carico del Presidente del Consiglio in quel di Milano è stato rifiutato alla difesa il legittimo impedimento per un impegno in Consiglio dei ministri dell'onorevole Berlusconi. In quell'occasione è stato approvato un disegno di legge contro la corruzione, ma per i magistrati la motivazione non era sufficientemente valida per giustificare l'assenza dell'imputato dall'udienza del processo. Quindi, a quanti tra di voi, specie tra i colleghi dell'opposizione, si chiedono il perché di questa legge, la risposta è presto data: da troppo tempo la magistratura sta dettando l'agenda alla politica.

Quando nel 1992 i vecchi partiti vennero travolti da Mani pulite e da Tangentopoli, i magistrati inquirenti trovarono terreno fecondo in una classe politica ormai debole e in un circuito mediatico-giudiziario che assecondava ogni loro comportamento, anche quelli ai limiti della costituzionalità. Bene, oggi i tempi sono cambiati. Il tentativo di influire sull'esito delle elezioni e sulla formazione della volontà popolare è sotto gli occhi di tutti. Basta vedere il trattamento riservato al presidente Berlusconi e le ultime inchieste con indagati eccellenti, guarda caso poco prima delle votazioni per le elezioni regionali. Insomma, una giustizia ad orologeria. Colleghi, nessuno pretende l'impunità o un trattamento speciale al di sopra della legge: prova ne sia che il legittimo impedimento comporterà la sospensione dei termini della prescrizione. Il centrodestra vuole solo governare, portando a compimento il mandato ottenuto alle elezioni del 2008: sapreste dirmi come può governare uno che deve passare più tempo nelle aule dei tribunali che non in quelle parlamentari?

Io credo che i colleghi dell'opposizione si rendano conto di queste cose. Semplicemente, non vi va di raccontarlo all'elettorato, o di dire come stanno davvero le cose, per mero opportunismo e perché non riuscite a concepire un'opposizione che non sia antiberlusconiana. Ma così facendo svolgete un pessimo servizio al Paese. Pensate davvero di sbarazzarvi del Governo e del Presidente del Consiglio grazie all'opera di un settore della magistratura che gli fissa un'udienza un giorno sì e quello dopo pure? Nelle democrazie liberali il consenso si ottiene con i voti e chi governa lo fa perché è legittimato dalla volontà popolare. Sperare di ribaltare il risultato delle elezioni con un colpo di mano giudiziario è un'aspirazione valida per un Paese con poca civiltà alle spalle, ma non per una grande democrazia quale è e ambisce ad essere l'Italia.

Purtroppo, è il comportamento della magistratura che ha reso necessaria l'azione del Governo e della sua maggioranza nel campo sempre più minato della giustizia. Si tratta - spero - di una sparuta minoranza di giudici e di pubblici ministeri che non rappresentano di certo una categoria che continua a fare tanto per il nostro Paese. Ma, come spesso accade, è proprio questa minoranza rumorosa e reazionaria che mette in cattiva luce il lavoro di professionisti seri e ligi al loro dovere.

Ma c'è un'altra cosa che preoccupa e che viene colpevolmente o volontariamente sottovalutata dai magistrati e dai colleghi dell'opposizione. Nelle democrazie è un'elementare regola di civiltà giuridica che gli imputati vengano messi nelle condizioni di partecipare ai loro processi. Conseguenza inevitabile di questo è che la celebrazione del processo si interrompa quando l'imputato non può, perché impedito legittimamente, essere presente all'udienza. Possibile che questo debba valere per tutti tranne che per il presidente Berlusconi? Il vostro atteggiamento, cari colleghi dell'opposizione, ricorda quello dei giacobini durante la Rivoluzione francese: processarono sommariamente e condannarono Luigi XVI non in quanto autore di chissà quale reato, ma in quanto re. Oggi con il Presidente del Consiglio sembra di essere tornati a quell'epoca. Berlusconi è colpevole in quanto tale, senza che gli venga riconosciuto il diritto a difendersi in un giusto processo.

Noi non vogliamo mettere i bastoni tra le ruote ai giudici, ma sappiamo che la giustizia in Italia non funziona, ed è giunto il momento di dare una sterzata al sistema con una grande riforma. I processi devono essere più celeri e i magistrati più efficienti. Non possiamo permettere che qualcuno abusi del suo potere per sovvertire la volontà popolare. Il potere legislativo è legittimato - e ribadisco legittimato - a correggere questo stato di cose, opponendosi alle invasioni di campo della magistratura, magari proprio partendo dal ripristino dell'articolo 68 della Costituzione, quello sull'immunità parlamentare, così come fu concepito dai nostri Padri costituenti. In questo senso, appoggio il disegno di legge bipartisan dei senatori Chiaromonte e Compagna e spero che anche le opposizioni aprano una riflessione sul testo.

Sarebbe importante, per il Paese prima di tutto, che l'opposizione abbandoni posizioni oltranziste e preconcette. Se così sarà, ci troverà sicuramente pronti a collaborare, raccogliendo così l'invito che ci viene dai puntuali interventi del Capo dello Stato. In caso contrario, il Governo e la sua maggioranza andranno avanti per la loro strada, nel pieno rispetto dei diritti delle minoranze e delle procedure parlamentari, ma forti del mandato popolare che ci chiede di fare le riforme che non possono più essere procrastinate. Sarebbe davvero un grande peccato se l'opposizione non riuscisse a capire che in ballo non ci sono gli interessi del Governo, ma quelli del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (1996)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

        preso atto che:

            l'A.S. 1996 introduce nell'ordinamento, con legge ordinaria, prerogative giudiziarie connesse all'esercizio della funzione politica, conducenti ad una sospensione automatica del processo - per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri - senza alcuna possibilità di valutazione concreta, da parte del giudice, della effettiva sussistenza degli impedimenti dell'imputato;

            le rilevanti perplessità di ordine costituzionale e normativo concernenti il provvedimento in esame riguardano, in particolare, la inedita disciplina speciale che si introdurrebbe nel nostro sistema processuale a favore di determinati soggetti (governativi) sia sul piano dei contenuti del testo, sia sul piano della singolare dimensione di disciplina temporanea, dal momento che la norma è destinata ad applicarsi «fino alla approvazione di una futura legge costituzionale sulle prerogative dei medesimi soggetti nel processo penale»;

        premesso che:

            il problema dell'individuazione dei limiti quantitativi e qualitativi delle prerogative soggettive assume una particolare rilevanza nello Stato di diritto, perché, da un lato, come già rilevato dalla Corte Costituzionale, «alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione» (sentenza n. 24 del 2004) e, dall'altro, gli indicati istituti di protezione non solo implicano necessariamente una deroga al suddetto principio, ma sono anche diretti a realizzare un delicato ed essenziale equilibrio tra i diversi poteri dello Stato, potendo incidere sulla funzione costituzionale propria dei diversi organi. Questa complessiva architettura istituzionale, ispirata ai principi della divisione dei poteri e del loro equilibrio, esige che la disciplina delle prerogative contenuta nel testo della Costituzione debba essere intesa come uno specifico sistema normativo, frutto di un particolare bilanciamento e assetto di interessi costituzionali; sistema che non è consentito al legislatore ordinario alterare né in peiusin melius. Tale conclusione, dunque, non deriva dal riconoscimento di una espressa riserva di legge costituzionale in materia, ma dal fatto che le suddette prerogative siano sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale. Tali sono, ad esempio, le norme che attengono alle funzioni connesse alle alte cariche considerate dalla norma denunciata, come: l'art. 68 Cost., il quale prevede per i parlamentari (e, quindi, anche per i Presidenti delle Camere) alcune prerogative sostanziali e processuali in relazione sia a reati funzionali (primo comma) sia a reati anche extrafunzionali (secondo e terzo comma); l'art. 90 Cost., il quale prevede l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; l'art. 96 Cost., il quale prevede per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i ministri, anche se cessati dalla carica, la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, secondo modalità stabilite con legge costituzionale. In coerenza con siffatta impostazione, la Corte ha chiaramente e costantemente affermato, in numerose pronunce emesse sia anteriormente che successivamente alla sentenza n. 24 del 2004, il principio - che va qui ribadito - secondo cui il legislatore ordinario, in tema di prerogative (e cioè di immunità intese in senso ampio), può intervenire solo per attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, essendogli preclusa ogni eventuale integrazione o estensione di tale dettato. AI riguardo, la Corte ha affermato che: sono «eccezionalmente dettati, e da norme costituzionali, i casi di deroga al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale» (sentenza n. 4 del 1965); è esclusa la competenza del legislatore ordinario in materia di immunità (sentenza n. 148 del 1983); vi è «concordia della giurisprudenza, della dottrina e dello stesso legislatore, nell'escludere che, attraverso legge ordinaria, sia ammissibile un'integrazione dell'art. 68, secondo comma, Cost., e comunque la posizione di una norma che attribuisca analoghe prerogative» donee a derogare all'art. 112 Cost. (sentenza n. 300 del 1984).;

            vi è da pertanto da rilevare, in primo luogo, il problema della fonte normativa che dovrebbe regolare tali materie. Il regime delle immunità e - nella fattispecie delle garanzie processuali dei titolari di funzioni costituzionali trova la sua disciplina in norme di rango costituzionale, le sole costituzionalmente abilitate ad introdurre eccezioni al principio dell'eguale soggezione alla legge di tutti i cittadini, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione. Questo fondamentale principio costituzionale ha una valenza ed una portata generale, rappresentando uno degli assi portanti dell'intero disegno della nostra Carta Costituzionale. Eccezioni o deroghe sono perciò legittime solo se esplicite e solo se contenute in una fonte di grado costituzionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 138 Cost. Non a caso, quindi, laddove il costituente ha ritenuto opportuno porre un limite o una deroga al principio generale, ha avvertito la necessità di predisporre una specifica e puntuale disciplina costituzionale quale è quella contenuta negli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, come chiaramente affermato al punto 6 del «Considerato in diritto» della sentenza n. 24 del 2004, emerge chiaramente che «alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili, è regolato dai precetti costituzionali». È da qui che discende, quindi, la palese necessità di una legge di revisione costituzionale ovvero di rango costituzionale per incidere nell'equilibrio tra i diversi diritti costituzionalmente sanciti e tutelati. Nel presente disegno di legge si va ad incidere pesantemente sul delicato rapporto tra potere giudiziario da un lato e potere politico dall'altro, entrambi legittimati «in nome del popolo». È evidente, dunque, che tale delicato e fondamentale equilibrio tra poteri dello Stato sia modificabile esclusivamente con legge costituzionale. Tale equilibrio oggettivo si disegna precisamente in quelle norme che si sono, nel tempo, occupate del rapporto tra potere esecutivo e potere giudiziario. In particolare, quando nel 1989 si volle abolire la «giustizia politica» che proteggeva con un complicato sistema processuale, Presidente del Consiglio e Ministri per i «reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni«, si usò - non a caso - una legge costituzionale. Si trattò di una riforma diretta a ricondurre, per i reati «ministeriali», la responsabilità penale del Presidente del Consiglio e dei Ministri davanti al giudice ordinario, come per qualunque altro cittadino. In un certo senso, si traccia nel disegno di legge in esame, con riferimento al rapporto giustizia-politica, un percorso inverso a quello del 1989. Allora, dalla giustizia «politica» si passò alla giustizia ordinaria per reati «politici». Ora si passa alla sospensione «politica» della giustizia ordinaria per i reati «comuni». E davvero non si vede come si possa farlo «saltando» - questa volta - il cruciale passaggio di revisione costituzionale. Senza cambiare la Costituzione, dunque, non si può creare uno «scudo» per sospendere i processi penali contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e contro i Ministri. Usare a tal fine una semplice legge ordinaria, invece di una legge di rango superiore - che nel nostro ordinamento è la legge costituzionale - configura un tentativo che è già, in definitiva, stato respinto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004 e, da ultimo, nella sentenza 262 del 2009;

            le vigenti deroghe al principio dell'articolo 3 della Costituzione in favore di titolari di cariche istituzionali, non a caso tutte previste da norme di rango costituzionale o fondate su precisi obblighi costituzionali, riguardano sempre ed esclusivamente atti o fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Per contro, nel disegno di legge in questione la titolarità della carica istituzionale viene assunta non già come fondamento e limite dell'immunità «funzionale», bensì come mero pretesto per sospendere l'ordinario corso della giustizia per reati comuni;

            peraltro, non ci si può limitare a discutere della legittimità costituzionale del disegno di legge in oggetto come se la sua conclamata illegittimità dipendesse esclusivamente dal fatto che la disposizione sia contenuta in una legge ordinaria, anziché in una disposizione approvata ex art. 138 Cost. Dal momento che le immunità valgono soltanto nei limiti delle previsioni costituzionali e qualsiasi legge ordinaria che ne ampliasse l'ambito risulterebbe anticostituzionale, nel porre in essere, con le modalità di cui al presente disegno di legge, una disciplina di favore per i membri del governo, si determina la violazione sia del principio di eguaglianza, sia di quello della responsabilità dei pubblici funzionari allorché agiscano al di fuori delle funzioni, sia infine del diritto di azione e di difesa. Infatti, già esiste nell'ordinamento un istituto che adeguatamente mette al riparo i titolari delle più alte cariche pubbliche da eventuali impedimenti alla propria attività istituzionale derivanti dalla pendenza di un processo penale, nella misura in cui il codice di procedura penale impone al giudice penale di valutare in concreto la sussistenza di impedimenti dell'imputato, di qualsiasi imputato. In tale libera valutazione si trova il fondamento del contemperamento anche con gli interessi degli altri poteri. Il disegno di legge in oggetto prevede, invece, una forma di immunità processuale che prescinde da ogni connessione funzionale fra la carica pubblica e gli atti posti in essere dal soggetto che la ricopre. Ciò in palese violazione dell'art. 3 Cost., che vieta al legislatore ordinario di introdurre differenziazioni normative basate esclusivamente su elementi soggettivi;

            a tal proposito, gioverebbe ricordare che anche sull'applicazione dell'istituto del legittimo impedimento nei confronti di parlamentari imputati in un procedimento penale, si registra una copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr., in particolare le sentenze nn. 225 del 2001, 263 del 2003, 284 del 2004 e 451 del 2005). Secondo la Corte, in generale, «la posizione dell'imputato membro del Parlamento di fronte alla giurisdizione penale non è assistita da speciali garanzie costituzionali, salvo quelle (...) stabilite dall'art. 68 della Costituzione, per cui - al di fuori di queste tassative ipotesi - per l'imputato parlamentare operano le generali regole del processo, con le relative sanzioni e gli ordinari rimedi processuali» (Corte cost. 225/2001). Nello specifico, premesso che assumono pari rango costituzionale entrambe le esigenze di sollecito svolgimento del giudizio e di libero e corretto assolvimento delle funzioni degli organi costituzionali (cfr, oltre alla sentenza richiamata anche Corte cost. 284/2004 e 451/2005) spetta all'autorità giudiziaria effettuare un ragionevole bilanciamento tra le due esigenze, «tenendo conto non solo delle esigenze delle attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi costituzionalmente tutelati, di altri poteri» (Corte cost. 225/2001 e 263/2003). La Corte aggiunge che «l'equilibrio fra le due funzioni in gioco deve trovare "contemperamento nel bilanciamento degli interessi confliggenti, operato di volta in volta dal giudice, sulla scorta della concreta situazione processuale", senza che si debba sempre riconoscere una "indiscriminata valenza" dell'impedimento parlamentare» (sent. n. 284 del 2004);

        considerato, in particolare, che:

            il codice di rito vigente contempla l'istituto del «legittimo impedimento» dell'imputato - di qualsiasi imputato - come causa di rinvio dell'udienza nel processo penale, a tutela del diritto di difesa all'articolo 420-ter del codice di rito. Il testo in esame è volto, invece, nonostante il formale rinvio operato dal comma 1 dell'art. 1 proprio all'articolo 420-ter C.p.p, ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, un ben diverso genere di impedimento. Si vogliono cioè introdurre prerogative di ordine costituzionale connesse all'esercizio della funzione di governo, che, come risulta evidente dai commi 1 e 2 ma ancor più dal comma 4, conducano ad una sospensione automatica del processo. Si riduce in tal modo, fino ad annientarlo, lo spazio per la libera valutazione del giudice, restringendo gli spazi per una verifica oggettiva e fattuale della sussistenza del legittimo impedimento nelle diverse circostanze in cui esso può essere invocato dall'imputato: meccanismo che invece l'articolo 420-ter assicura. Peraltro, nella sentenza n. 262 del 2009, la Corte ha stabilito che le prerogative di cui godono i titolari di organi costituzionali «sono sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale» (attraverso procedura ex art. 138 Cost.): solo una legge costituzionale potrebbe prevedere una presunzione assoluta di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio e dei Ministri, sebbene gran parte della dottrina costituzionalistica ritenga, addirittura, che tale presunzione assoluta leda, in ogni caso, il «principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione», principio supremo dell'ordinamento;

            anziché individuare, tipizzandoli, gli impedimenti strettamente connessi all'esercizio dell'attività del Presidente del Consiglio e dei Ministri, - come indicato espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 2009 - la norma in esame, all'articolo 1, dispone che costituisce legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Minisitri, «il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste da leggi e da regolamenti e, comunque, attribuzioni connesse alle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo». Ancor di più per effetto del richiamo a questa imprecisata «coessenzialità», la vaghezza e la indeterminatezza del testo appaiono assolutamente palesi, ancorché assorbenti, facendo coincidere le ragioni dell'impedimento con la carica e non già con l'esercizio di specifiche attribuzioni, valutabili dal giudice di volta in volta, caso per caso. Il riferimento, inoltre, anche ad attività preparatore e consequenziali rischia di esorbitare peraltro anche dalle attribuzioni tipiche della carica;

            nella citata sentenza n. 262 la Corte aveva precisato come fosse «irragionevole e sproporzionato», rispetto all'esigenza di tutela dei diritti degli imputati, la previsione di una presunzione legale assoluta di «legittimo impedimento», derivante dal solo fatto soggettivo della titolarità della carica. Tale presunzione iuris et de iure impedirebbe, infatti, qualsiasi verifica circa l'effettiva sussistenza dell'impedimento a comparire in giudizio e renderebbe operante la sospensione processuale anche nei casi in cui non sussista alcun impedimento cogente e, quindi, non vi sia, in concreto, alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa;

            oltretutto, al netto delle elencazioni di fattispecie assolutamente indeterminate che definiscono lo speciale legittimo impedimento di cui verrebbero a godere solo il Presidente del Consiglio ed i Ministri, si aggiunge, nella formulazione del comma 1, dell'articolo 1, la previsione secondo cui «costituisce legittimo impedimento (...) l'esercizio di una funzione sancita dal regolamento interno del Consiglio dei ministri vigente, compreso di successive modificazioni». Orbene, poiché è il Consiglio dei Ministri che definisce il proprio regolamento, il Consiglio dei Ministri stesso - pro futuro - valuterà discrezionalmente ciò che potrà determinare e ciò che non potrà determinare legittimo impedimento per il Presidente dei Consiglio e per i Ministri, rimettendo così ai beneficiari la disponibilità di quelle circostanze che dovrebbero essere invece, per definizione, riconnesse a caso fortuito, forza maggiore o altri eventi imprevedibili (come prescritto dall'art. 420-ter per tutti i cittadini imputati);

        si prevede, al comma 4, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - così genericamente attribuendo tale funzione alla struttura organizzativa di supporto del Presidente - attesti, di fatto con effetto vincolante per il giudice, che l'impedimento risulta «continuativo» in relazione alle funzioni svolte, senza indicare peraltro alcun criterio o parametro cui commisurare tale discrezionale attestazione. Si presume, per quanto non specificato, che l'attestazione della Presidenza valga sia per il Presidente del Consiglio che per i Ministri. Si tratta, pertanto, di una autocertificazione amministrativa - o meglio, governativa assoluta. Posto che tale attestazione non sembra valere per l'impedimento di cui ai commi 1 e 2, bensì ad una non meglio definibile continuatività dell'impedimento stesso, con ciò si introduce anche un elemento di certezza e prevedibilità. Da un lato, ciò non sembra attagliarsi alla natura dell'impedimento conosciuto dal codice di rito, inteso come fatto al cui verificarsi si riconnettono effetti impeditivi non prevenibili e non previsti dall'imputato, dall'altro si sottrae al giudice la possibilità di verificare, giorno per giorno, la sussistenza e la costanza delle ragioni impeditive preventivamente asserite volta per volta. Analoga valutazione può esser fatta per le attività «consequenziali» che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, costituirebbero, del pari, legittimo impedimento a comparire in udienza;

            contestualmente, il medesimo comma 4 provvede alla fissazione di un termine semestrale massimo di rinvio, astrattamente individuato e non motivato da alcun elemento fattuale, secondo una logica che non sembra però sposarsi, almeno dal punto di vista della coerenza, neppure con lo stesso concetto di continuatività. Laddove, infatti, si volesse ammettere l'esistenza di situazioni impeditive continue - ammesso che si possa superare l'obiezione della oggettiva prevedibilità di tali eventi - non si vede come tale continuatività sia ragionevolmente riconducibile al termine dato (sei mesi) peraltro reiterabile (fino a tre volte) quasi a configurare un impedimento semi-permanente la cui permanenza viene però constatata non dal giudice bensì da chi ne beneficia. Si attesta, in tal modo, che vi sarà in futuro e per un dato periodo di tempo, un impedimento a comparire, quando invece il fatto impeditivo dovrebbe verificarsi prima delle sue conseguenze (l'impedimento a comparire) o, quanto meno, con modalità non controllabili dall'imputato. Un termine di sei mesi - per non parlare dei diciotto mesi di validità complessiva della legge - indica invece di per sè e con assoluta chiarezza, che vi è, in tale decorso temporale, ampia possibilità per l'imputato, di organizzare adeguatamente il proprio ufficio ed assicurare così la propria presenza alle udienze che lo riguardano;

            il comma 4, laddove fa riferimento a futuri impedimenti non conoscibili e non valutabili dal giudice al momento in cui essi vengono invocati - o meglio, attestati - dalla presidenza del consiglio, costituisce un fattore ulteriore che, insieme alla misteriosa coessenzialità di cui ai commi 1 e 2, contribuisce a ricondurre l'impedimento alla carica tout court e non a specifiche attribuzioni o all'esercizio di circoscrivibili funzioni inerenti la carica medesima che possano essere valutate ed apprezzate da giudice rispetto al requisito di assolutezza prescritto dall'art. 420-ter c.p.p. di generale applicazione. Anche la terminologia utilizzata contribuisce a rendere il comma 4 in questione particolarmente oscuro e contraddittorio: l'impedimento continuativo, infatti, deve essere anche «correlato all'esercizio delle funzioni» e non già, come nel comma 1, «coessenziale alle funzioni» di governo;

            oltre alla indeterminatezza oggettiva emerge, con tutta evidenza, la discrezionalità assoluta in merito alla decisione dell'utilizzo del legittimo impedimento. In considerazione del fatto che l'istituto si estende ai Ministri ed è, di fatto, nell'ambito della Costituzione materiale, il Presidente del Consiglio dei Ministri che «propone» - ai sensi dell'art. 92, comma 1, Cost. - la nomina dei Ministri, il Presidente del Consiglio potrebbe - in via teorica - proporre al Presidente della Repubblica, la nomina di un Ministro (magari «senza portafoglio») imputato in un procedimento penale, proprio per conferirgli l'immunità processuale, attraverso il legittimo impedimento (non rinunciabile, oltre che reiterabile) di cui al presente disegno di legge;

            appare, inoltre, proprio sotto il profilo costituzionale oltremodo inopportuno l'inserimento dei Ministri nel provvedimento in oggetto. Del resto è stato affermato - nella memoria, presentata in data 14 settembre 2009 e depositata presso la cancelleria della Corte Costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 23 luglio 2008, n. 124, promosso dalle ordinanze del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 26.09.2008, del Tribunale di Milano, Sezione l penale, del 16.09.2008 e del Tribunale di Milano, Sezione X penale, del 04.10.2008. - che «il Presidente del Consiglio dei Ministri (ed il Presidente della Repubblica) esercitano le loro funzioni tipiche soprattutto come organo individuale e non come organo collegiale». A tal proposito, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 262 del 2009, ha ribadito come risultasse eventualmente «apprezzabile interesse» assicurare «il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche». Quelle cariche, cioè, (e non altre) menzionate nella «legge Schifani» prima e nella «legge Alfano» poi. Leggi dichiarate, comunque, incostituzionali nel loro complesso. Si ricordi, a tal proposito, come non a caso l'articolo 205 del codice di procedura penale vigente, rubricato come «Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato», in riferimento alla compagine governativa, menzioni solo e soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri e non anche i singoli Ministri;

            del tutto irragionevole è poi la circostanza per cui i Ministri ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, in virtù del concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste da leggi e da regolamenti e, comunque, attribuzioni connesse alle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo, sarebbero legittimamente impediti a comparire davanti ad un tribunale ordinario, mentre tale impedimento non sussisterebbe e non sarebbe invocabile per i reati ministeriali. La medesima circostanza produce dunque effetti diversi a seconda del tribunale davanti a cui si è celebra l'udienza e del reato per cui si procede. Avendo la legge costituzionale disciplinato i reati ministeriali, ben avrebbe potuto, almeno dal punto di vista formale (art. 138 Cost.) se non sostanziale (art. 3 Cost.), individuare una sorta di legittimo impedimento a comparire. Se non vi ha provveduto - e si conviene con tale scelta - non si vede come si possa a ciò procedere con legge ordinaria;

            è chiaro come l'istituto del legittimo impedimento, così come delineato dal disegno di legge in oggetto, venga preso a pretesto ed irragionevolmente forzato fino a farne una vera e propria «prerogativa oggettiva e soggettiva», delle cariche ricoperte dai suddetti membri di governo. Del fatto che, come si è cercato di dimostrare, una simile prerogativa non possa essere introdotta nell'ordinamento con legge ordinaria, appare consapevole lo stesso disegno di legge all'articolo 2. Si tratta - come affermato da illustri costituzionalisti in audizione in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati - «non di una legittima disciplina del processo, rimessa al legislatore ordinario, ma di una forma di deroga al normale esercizio della funzione giurisdizionale, che solo il legislatore costituzionale potrebbe eventualmente stabilire. L'impedimento legittimo è, infatti, per sua natura, qualcosa di puntuale e concretamente localizzato nel tempo: una presunzione ex lege assoluta di impedimento «continuativo» per un lungo periodo di tempo equivarrebbe ad una norma di status derogatoria, cioè appunto ad una prerogativa»;

        valutato, inoltre, che:

            rispetto ai provvedimenti - concernenti la materia «giustizia» - esaminati durante la Legislatura in corso, di veramente innovativo nel presente disegno di legge sembra esservi proprio il citato articolo 2 laddove si legge che la disposizione in esame pretenderebbe di costituire un «ponte» rispetto all'approvazione - con legge costituzionale - di una norma-scudo costituzionalizzata, appunto. Si è dunque di fronte ad una norma a scadenza, che peraltro viene illogicamente applicata a reati comuni ed esclusa per i reati funzionali, per i quali l'impedimento configurato dall'articolo 1 commi 1 e 2 non sarebbe invocabile. Lo «scudo» verso cui il disegno di legge in esame getta un «ponte» potrebbe essere rappresentato dal contenuto del cosiddetto «lodo Alfano» ripresentato magari in forma di legge costituzionale oppure dal ripristino sic et simpliciter dell'immunità parlamentare (nel testo previgente all'attuale formulazione dell'articolo 68 della Costituzione). Tuttavia siffatto annuncio, lungi dal rappresentare una legittimazione costituzionale della legge, ne confessa il contrasto con la Carta fondamentale, in quanto riconosce - nemmeno surrettiziamente ma in modo esplicito - come lo sbocco finale possa essere rappresentato solo e soltanto da una legge costituzionale, approvata con le modalità di cui all'articolo 138 della Costituzione. Detta premessa legislativa costituisce, quindi, una «attestazione esplicita» dell'incostituzionalità palese del provvedimento in oggetto;

            peraltro, lo stesso limite ultimo di validità della legge (diciotto mesi) non appare concepito sulla base dei valori che si intende tutelare, né sul carattere stesso dell'impedimento che si vuoi introdurre, bensì sulla presunzione di durata dell'iter parlamentare di una futura ed eventuale legge costituzionale che viene apoditticamente richiamata. Non viene in rilievo, dunque, l'aspetto psicologico, individuale e contingente, della soggettiva «serenità» del singolo titolare della carica governativa, ma solo l'obiettiva protezione del regolare svolgimento delle attività connesse alla carica stessa;

            tale profilo della dichiarata transitorietà legislativa (qui sancita dall'art. 2, comma 1: nelle more della promulgazione di una legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del consiglio e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore ... ) è stato preso in considerazione dalla Corte costituzionale (in casi nei quali non veniva in rilievo l'art. 138 Cost.), nell'ambito di un più ampio ragionamento sul merito. delle norme impugnate, quale argomento ad adiuvandum per risolvere alcune questioni poste (cfr. in particolare sentenze 24 del 2000 e 148 del 1999);

            va altresì rilevata una potenziale violazione dell'articolo 101 della Costituzione: il giudice, che è il dominus del processo, viene in più parti menomato, se non privato, della possibilità di esercitare un qualsivoglia controllo delle allegazioni e dell'impedimento, come invece la Sentenza n. 262 del 2009 vorrebbe. La preventiva dichiarazione di un funzionario dipendente dall'esecutivo (articolo 1, comma 4) è fidefacente e non sottoponibile ad alcuna valutazione critica di tipo fattuale ora e per il futuro, o almeno per lo spazio di tempo futuro che discrezionalmente la Presidenza del Consiglio intenderà indicare. In tal modo è palese una invasione del potere esecutivo - nel procedimento penale - in riferimento alle prerogative della magistratura, che in tal modo perde la sua indipendenza;

            si profila, inoltre, una violazione dell'articolo 24 sul diritto di difesa e sulla parità tra le parti. La possibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri di ibernare il processo che li riguarda preclude l'esercizio del diritto di difesa dei coimputati , i diritti delle parti private e delle persone offese, che, in mancanza di bilanciamento che renda comunque possibile far avanzare il processo, vedono interdetta la possibilità di far valere i propri diritti. Ciò riguarda tanto le parti civili eventualmente costituite, quanto eventuali coimputati che hanno diritto a svolgere le loro difese per veder pronunciare la loro assoluzione. Il blocco del processo ne pregiudica, inevitabilmente, le facoltà. Si configura, altresì, un danno grave per il processo stesso, laddove non si prevede la possibilità di esperire gli atti processuali urgenti ed irripetibili, col rischio di impedire anche l'acquisizione di prove non differibili e compromettere irreversibilmente la funzione stessa del processo;

            nella sentenza 262/2009, la Corte ha affermato che la deducibilità da parte delle alte cariche dello Stato del legittimo impedimento non costituisce prerogativa costituzionale, perché «prescinde dalla natura dell'attività che legittima l'impedimento, è di generale applicazione e, perciò, non deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione». Si tratta, dunque, di uno strumento processuale posto a tutela del diritto di difesa di qualsiasi imputato, come tale legittimamente previsto da una legge ordinaria come il codice di rito penale, anche se tale strumento, nella sua pratica applicazione, va modulato in considerazione dell'entità oggettiva dell'impegno addotto dall'imputato». Nella medesima sentenza, la Corte ha aggiunto che la sospensione del processo per legittimo impedimento a comparire vigente «contempera il diritto di difesa con le esigenze dell'esercizio della giurisdizione, differenziando la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale». Il disegno di legge in oggetto presume, invece, operante la causa di impedimento a prescindere da una valutazione del giudice in ordine alla natura dell'attività addotta (in particolare nella ipotesi di impedimento continuativo);

            la situazione cui si riconnette la sospensione processuale disposta dalla norma in oggetto dovrebbe essere valutata anche in riferimento. al bene oggetto di tutela. Esso andrebbe ravvisato nell'assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a tali cariche. Si tratta, come già rilevato al punto 4 dei «Considerato in diritto» della sentenza n. 24 del 2004, di un interesse apprezzabile che deve però essere tutelato «in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale», Per contro, nel disegno di legge in questione, la titolarità delle cariche istituzionali appaiono venir assunte non già come fondamento e limite dell'immunità «funzionale», bensì come pretesto per sospendere l'ordinario corso della giustizia. Nè si vede come il sereno svolgimento delle funzioni, interesse alla cui tutela si dice di voler provvedere, possa essere turbato dalla comparizione davanti al tribunale ordinario e non davanti al tribunale dei ministri;

        valuta, inoltre, che:

            il disegno di legge viola il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) poiché, senza neppure riconoscere alcun ruolo al pubblico ministero, potrebbe impedire che il processo penale giunga all'accertamento della verità, in considerazione del fatto che il soggetto imputato potrebbe continuare a ricoprire quella carica (ed a reiterare l'impedimento) per un tempo comunque sufficiente a compromettere l'esito, in mancanza di possibilità di assunzione delle prove non rinviabili ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale. Va ribadito, dunque, che nel nostro ordinamento la sospensione dei processi è prevista esclusivamente per situazioni di tipo puramente oggettivo del processo, intimamente funzionali al suo regolare proseguimento. Non per tutte le fattispecie di reato il perseguimento di interessi, giudicati «cedevoli» di fronte a quello della serenità della carica o funzione ricoperta, può essere rinviato, determinandosi anzi gravi danni per la tenuta istituzionale dell'ordinamento. Pertanto, il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni non è garantito in armonia con i principi fondamentali dello stato di diritto, come già richiesto nella sentenza n. 24 del 2004 in assenza di un meccanismo autorizzatorio, subordinato ad una valutazione caso per caso;

            la facoltà di rinunciare alla sospensione procedimentale - configurabile nella astratta possibilità legislativa di non attestare la continuatività dell'impedimento ai sensi del comma 4 o di non invocare l'esercizio di una attribuzione ai sensi del comma 1 - da parte delle cariche indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame profila un ulteriore evidente forma di privilegio di tipo «personale» che inficia costituzionalmente tutta la proposta legislativa. Il nostro costituente, infatti, nell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione ha sancito l'immunità per i membri del Parlamento volta alla tutela dell«'organo» e del potere legislativo rispetto agli altri poteri dello Stato. Tale prerogativa «immunitaria» non è, però, in alcun modo né disponibile né rinunciabile dal singolo parlamentare. È la Camera di appartenza - ovvero l'organo che il Costituente vuole tutelare - che ha la disponibilità di autorizzare, ovvero di non autorizzare, le eventuali limitazioni e restrizioni alla libertà del deputato o del senatore. Allo stesso modo, all'articolo 96 Cost., in cui si sancisce che «il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria», si prevede l'autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati e non la libera disponibilità degli interessati. La rinunciabilità della sospensione, ovvero la sua applicabilità automatica, è posta puramente a tutela del diritto di difesa dell'imputato e contrasta con la ratio della Costituzione in riferimento alle immunità parlamentari e governative in essa sancite. Nello Stato costituzionale e democratico, però, la responsabilità è la regola e la irresponsabilità è l'eccezione, giustificabile soltanto in ragione della particolare funzione ed entro i limiti di questa. La prerogativa si trasforma altrimenti in privilegio e i privilegi sono inammissibili negli stati costituzionali di diritto. Può, a tal proposito, evocarsi anche sotto il profilo della ragionevolezza la violazione dell'art. 3 Cost.: la discrezionale disponibilità della sospensione processuale, realizzata de facto mediante rinvio delle udienze, riconosciuta ai titolari delle cariche governative, si pone in contrasto con la tutela del munus publicum, attribuendo una discrezionalità «meramente potestativa» al soggetto beneficiario, anziché prevedere quei filtri aventi carattere di terzietà e quelle valutazioni della peculiarità dei casi concreti che soli, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004, potrebbero costituire adeguato rimedio rispetto tanto all'automatismo generalizzato del beneficio quanto «al vulnus al diritto di azione». Come la Corte Costituzionale ha rilevato nella sentenza n. 262 del 2009, la sospensione del processo per legittimo impedimento a comparire disposta ai sensi del codice di rito penale contempera il diritto di difesa con le esigenze dell'esercizio della giurisdizione, differenziando la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale (sentenze n. 451 del 2005, n. 391 e n. 39 del 2004 e n. 225 del 2001). L'esigenza della tutela del diritto di difesa è già oggi adeguatamente soddisfatta in via generale dall'ordinamento con l'istituto del legittimo impedimento;

            negli artt. 68, 90 e 96 Cost. l'immunità trova il fondamento ed il limite nell'esercizio della funzione. Per effetto del disegno di legge in oggetto, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri già sottoposti, previa autorizzazione parlamentare, alla giurisdizione ordinaria per i reati funzionali, ne sono viceversa sottratti ope legis (seppur temporaneamente) dai procedimenti penali. Ciò risulta palesemente contraddittorio, perché in base all'art. 96 Cost. l'autorizzazione a procedere può essere negata solo nei casi ivi previsti. Il nostro ordinamento costituzionale non prevede alcuna ipotesi di immunità personale che si tradurrebbe in privilegio. Lo dimostra il costante riferimento alla funzione esercitata in tutte le disposizioni costituzionali richiamate che porta a ritenere «strumentale» ogni tipo di immunità. Lo ha ribadito altresì la recente giurisprudenza costituzionale in tema di immunità parlamentare e il dibattito dottrinale che da questa giurisprudenza ha preso, volti ad interpretare, più o meno estesamente, la connessione tra gli atti o i fatti compiuti dal parlamentare e la funzione da questi esercitata. Dunque la prospettiva introdotta dal disegno di legge in oggetto, rinunciando a qualsiasi collegamento oggettivo con le funzioni esercitate, risulta differenziarsi sul piano sistematico da tutti gli altri casi previsti nel nostro ordinamento. L'immunità è uno strumento per assicurare l'autonomia dell'organo costituzionale, non il privilegio dell'investitura;

        valutato, altresì, che:

            quanto alla violazione degli artt. 101 e 112 Cost., ogni condizione di procedibilità intanto può ritenersi legittima in quanto sia direttamente riconducibile ad un interesse costituzionalmente protetto, da bilanciare con quello ex art. 112 Cost., che, nella specie, non sussiste. Infatti, non ogni processo penale è tale da comportare necessariamente un «turbamento» per la carica, il cui prestigio e la «serenità» sarebbero anzi ancor più gravemente compromessi, ove colui che la ricopre se ne servisse per sottrarsi alla giurisdizione. È, viceversa, interesse della collettività sapere se i titolari delle più alte cariche erano e sono al di sopra di ogni sospetto. Non si comprende quale serenità derivi dall'impossibilità di dimostrare subito la propria estraneità alle accuse che hanno determinato il rinvio a giudizio, lasciandole in sospeso per un periodo dato, nel quale l'incertezza permarrebbe, impedendo anche l'eventuale proscioglimento giudiziario. Paradossalmente, per tutelare la funzione, si «iberna» il processo a carico di chi la ricopre. L'apprezzabilità dell'interesse individuato nel sereno svolgimento delle funzioni dovrebbe comportare, tuttavia, una distinzione tra la protezione dell'organo o della funzione e la protezione dell'individuo che tale funzione, pro tempore, ricopre. Ciò anche alla luce dell'insuperabile postulato della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost. L'apprezzabilità di tale interesse, ove lo si volesse ammettere, risulta denegata proprio dalla generalità dei reati comuni coperti dallo «scudo processuale» in esame, che non si applica invece ai reati propri della carica. Vi è dunque, nella norma in questione, un grave profilo di irragionevolezza, consistente proprio nella mancata distinzione tra soggettività dell'ambito applicativo e oggettività (generalizzata) dei reati per i quali si ha la sospensione. Peraltro anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 24 del 2004 ha dichiarato che «il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche» è da considerarsi «interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto. Rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale». Nel caso in oggetto, tuttavia, l'interesse apprezzabile da tutelare contrasta con il sovrano principio del pari trattamento dei soggetti rispetto alla giurisdizione. Ma soprattutto, la serenità da preservare risulterebbe quella della funzione pubblica e non quella del soggetto investito dal potere. Indagini penali che coinvolgessero soggetti investiti di potere, ove turbassero la funzione, potrebbero eventualmente portare all'abbandono della funzione stessa al fine di preservare la serenità e l'autonomia delle istituzioni democratiche cui ineriscono le alte cariche. Non potrebbero, invece, porsi a fondamento giustificativo di un'immunità, ovvero farsi valere come un interesse apprezzabile dal giudice costituzionale per ammettere una lesione del principio di pari trattamento dei soggetti rispetto alla legge. Non tenere nettamente distinte la «serenità» della funzione da quella del privato rischia di produrre effetti estremi, chiaramente inconciliabili con il rispetto del principio di uguaglianza;

            emerge, inoltre, nel presente disegno di legge una violazione del giudicato costituzionale ex art. 136 Cost., formatosi prima sulla sentenza n. 24 del 2004, poi sulla sentenza n. 262 del 2008. La presente inidonea fonte normativa ed i precetti ivi contenuti ripropongo - di fatto - la medesima disciplina prevista dalle leggi n. 140 del 2003 e n. 124 del 2008, dichiarate incostituzionali con dette sentenze. Il legislatore, col presente provvedimento, introduce una disposizione che riproduce, sotto il profilo della rafia, nonché sotto quello contenuitistico, altre disposizione dichiarate incostituzionali e pertanto già caducate da Sentenze della Corte Costituzionale con efficacia ex nunc;

            il disegno di legge, per come è configurato, viola l'art. 117, primo comma Cost. con riguardo alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, sia sotto il profilo del diritto ad un tribunale (ex artt. 13 e 14 della Convenzione che, rispettivamente, sanciscono il diritto a un ricorso effettivo davanti ad un giudice, nonché la garanzia del godimento dei diritti e delle libertà ivi assicurati) sia in riferimento al «diritto ad un processo equo»;

            il disegno di legge si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Si sancisce pertanto, in violazione dei principi generali dell'ordinamento in materia di efficacia della legge nel tempo e dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile in particolare, la applicazione retroattiva di norme procedurali a processi iniziati sotto la vigenze di altre e diverse regole, laddove invece appartiene al secolare patrimonio del diritto il dato certo secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non può avere, pertanto, effetto retroattivo;

            la irragionevolezza della norma risiede anche nel mancato coordinamento con gli articoli 68 e 96 della Costituzione, potendosi dare il caso di avvenuto esercizio dell'azione penale, con rinvio a giudizio o, paradossalmente, persino di applicazione di misure cautelari personali nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri senza però che a ciò possa seguire un processo. Anche in tale caso è da escludersi che la sospensione possa essere funzionale al sereno esercizio della carica, data la scelta di non operare differenziazioni rispetto a reati immediatamente perseguibili, ad esempio nel caso di flagranza del reato, pure contemplata dall'articolo 68 Cost.;

            l'ibernazione processuale sancita dal disegno di legge in questione, oltre che contraddittoria con altri provvedimenti legislativi recentemente approvati o avviati in materia processuale - contraddizione già emersa in tutta la sua flagranza in sede di presentazione delle questioni pregiudiziali sul c.d. «processo breve» da parte del Gruppo «Italia dei Valori» del Senato - sarebbe poi lesiva anche del principio della ragionevole durata dei processi sancito dall'art. 111 Cost. A questo proposito la Corte costituzionale ha già affermato che all'effettività dell'esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo. Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della sua ragionevole durata (art. 111, secondo comma), la Corte aveva già ritenuto che una stasi del processo per un tempo potenzialmente indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza n. 354 del 1996) e che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell'efficienza del processo (sentenza n. 353 del 1996). In tal modo si consegue un effetto indesiderabile ulteriore: la trasformazione dell'istituto della sospensione da elemento funzionale all'ottimizzazione del processo in elemento ad esso estraneo, confliggente con questo obiettivo, alla cui tutela il richiamato articolo 111 Cost. è posto. L'istituto della sospensione così configurato, sciolto da ogni connessione funzionale con il processo stesso, si pone al di fuori dell'ordinamento. Dal momento che l'effettività dei diritti citati dipende, nel caso della parte civile, dalla scelta dell'interessato di avvalersi o meno dello «scudo» che la carica ricoperta gli offre, ne deriva un regime di aleatorietà che la mancata operatività dell'articolo 75, comma 3 c.p.p., non bilancia, avendosi una ineffettività dell'azione civile a fronte di una impossibilità di pervenire a responsabilità personale penale mediante processo;

            la deducibilità del legittimo impedimento a comparire nel processo penale, infatti, non costituisce prerogativa costituzionale, perché prescinde dalla natura dell'attività che legittima l'impedimento, è di generale applicazione e, perciò, non deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione. Si tratta, dunque, di uno strumento processuale posto a tutela del diritto di difesa di qualsiasi imputato, come tale legittimamente previsto da una legge ordinaria come il codice di rito penale, anche se tale strumento, nella sua pratica applicazione, va modulato in considerazione dell'entità dell'impegno addotto dall'imputato. Anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del processo, il parametro è violato perché la presente disposizione blocca «il processo in ogni stato e grado per un periodo non puntualmente definibile e provoca «un evidente spreco di attività processuale», oltretutto non stabilendo alcunché «sull'utilizzabilità delle prove già assunte», all'interno dello stesso processo penale al termine del periodo di sospensione, con conseguente necessità per la stessa parte di sostenere ex novo l'onere probatorio in tutta la sua ampiezza. Infatti, la sospensione assoluta senza deroga alcuna determinerebbe grave pregiudizio all'esercizio dell'azione penale, perché tale esercizio sarebbe non soltanto differito, ma sostanzialmente alterato, per l'estrema difficoltà di reperire le fonti di prova a distanza di diversi anni: Così interpretata, la disposizione censurata comporterebbe il rischio di una definitiva sottrazione dell'imputato alla giurisdizione;

            la sospensione procedimentale prevista dal presente provvedimento è, derogatoria rispetto al regime processuale comune, perché si applica solo a favore dei titolari di cariche governative, con riferimento ai processi instaurati nei loro confronti, per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica. La deroga si risolve, - come ricordato, da ultimo, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 2009 - in particolare, in una evidente disparità di trattamento delle cariche rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, come quelle connesse a cariche o funzioni pubbliche (art. 54 Cost.) o, ancora più generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, al fine di concorrere al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, Cost.);

        valutato, infine che:

            l'estendersi della sfera immunitaria dei soggetti detentori del potere politico rappresenta una lacerazione profonda del tessuto costituzionale repubblicano: una svolta culturale che tende a modificare la visione generale del sistema istituzionale complessivo, mettendo seriamente in discussione sia la forma di governo (i rapporti e gli equilibri tra i poteri), sia la forma di Stato (i rapporti tra il potere e i cittadini);

            delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non passare all'esame dell'A.S. 1996.

QP2

PORETTI, PERDUCA

Respinta (*)

Il Senato,

        premesso che:

            il legittimo impedimento dell'imputato come causa di rinvio dell'udienza nel processo penale è istituto previsto nel nostro ordinamento processuale a tutela del diritto di difesa;

            l'esigenza di permettere l'esercizio di funzioni pubbliche da patte del componente di un organo costituzionale o del titolare di una carica pubblica che sia imputato in un processo, consentendo il regolare e integro svolgimento delle medesime funzioni, è già considerata causa di legittimo impedimento che dà luogo, se riconosciuta dal giudice, al rinvio dell'udienza,

            il principio base da seguire è il bilanciamento fra due contrapposte esigenze: da un lato l'interesse all'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale attraverso la celebrazione del processo, dall'altro l'interesse al continuatIvo e regolare svolgimento delle funzioni pubbliche;

            la Corte Costituzionale è ripetutamente intervenuta sul punto, con le note sentenze n. 225 del 200 l e 262 del 2009, per ribadire sempre il medesimo principio: il bilanciamento tra i due interessi chiamati in causa in circostanze come quelle disciplinate dalla proposta in esame, interesse a che si esplichi 11 processo e interesse all'esercizio del diritto di difesa, impone l'individuazione di un ragionevole punto di intersezione tra queste due esigenze contrapposte senza che l'una debba pregiudizialmente cedere sull'altra;

            è evidente che se invece il contemperamento viene trovato sacrificando integralmente in via preventiva un interesse rispetto all'altro, si va pacificamente incontro a seri problemi di costituzionalità, il che è proprio quello che fa la presente proposta di legge laddove stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle filiazioni di Presidente del Consiglio dei ministri costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto;

            peraltro l'articolo 1, comma 2, della presente proposta, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento mediante alcuni richiami normativi, salvo poi espanderne irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite l'improprio riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque connessa alle funzioni di Governo», il che equivale a dire che il Presidente del Consiglio dei ministri, in questa sua qualità, ha sempre diritto alla sospensione del processo;

            l'impedimento legittimo è per sua natura qualcosa di puntuale e concretamente localizzato nel tempo, sicché una presunzione assoluta di impedimento «continuativo» per un lungo periodo di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 4) equivarrebbe ad una norma di status derogatoria, cioè appunto ad una prerogativa costituzionale o immunità in senso lato, come la Corte costituzionale ha insegnato;

            queste norme introducono una vera e propria prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche interessate, diretta a proteggerne lo status o la funzione, Ciò è del resto confermato da un vero e proprio lapsus calami in cui sono incorsi gli elaboratori della norma quando, per spiegarne la ratio, hanno scritto all'art. 2, comma 1, che «le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio», Il presente progetto di legge non nasce dunque per tutelare il diritto di difesa del Presidente-imputato, bensì la sua serenità, proprio come previsto dal cosiddetto Lodo Alfano, In sostanza non si sta discutendo di una legittima disciplina del processo, in quanto tale rimessa al legislatore ordinario, ma di una forma di deroga al normale esercizio della funzione giurisdizionale, che solo il legislatore costituzionale potrebbe eventualmente stabilire, come ha recentemente ribadito il Giudice delle Leggi con la nota sentenza in ordine al citato «Lodo Alfano»;

            il legislatore ordinario può semmai circoscrivere l'ambito di discrezionalità affidato al giudice dettando coordinate entro cui deve collocarsi la sua decisione in ordine al rinvio oppure no dell'udienza, ma non la può interamente cancellare con riferimento a determinati tipi di imputati, escludendo ogni possibilità di controllo giurisdizionale ex ante sull'effettiva durata dell'impedimento nel momento in cui l'imputato lo fa valere, pena lo snaturamento dell'istituto che si va a disciplinare e la violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

            la transitorietà di cui al richiamato articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, non sana la carenza delle garanzie offerte dal procedimento di revisione costituzionale sancito dall'art. 13 8 della Costituzione;

            inoltre la normativa introdotta con questo disegno di legge, non applicandosi ai procedimenti per reati funzionali di cui all'art. 96 della Costituzione, è intrinsecamente irragionevole in quanto, a parità di impegni istituzionali, il Presidente del Consiglio potrebbe ottenere il rinvio per legittimo impedimento di un processo per reato comune ed essere processato, al contempo, per un reato funzionale;

        delibera:

            di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 1996.

QP3

BIANCO, DELLA MONICA, CECCANTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la disciplina di cui al disegno di legge in esame si basa su una definizione di legittimo impedimento che sia per il Presidente del Consiglio sia per i Ministri appare priva di qualsiasi limite, giungendo a ricomprendere «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo» (articolo 1, commi 1 e 2);

            tale caratteristica della definizione è ulteriormente rafforzata dalla procedura con cui illegittimo impedimento è fatto valere, che consiste in un'autocertificazione di carattere meramente soggettivo («ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e corre lato allo svolgimento delle funzioni» - articolo 1, comma 4);

            di conseguenza il disegno di legge sacrifica unilateralmente, integralmente e incondizionatamente il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, con riferimento al normale esercizio della funzione rispetto alla protezione dello svolgimento delle funzioni costituzionali, pur astrattamente meritevoli di tutela ma sempre dentro un bilanciamento di princìpi e peraltro senza bisogno di giungere a improprie aggettivazioni dal punto di vista normativo quale quella di «sereno svolgimento» (articolo 2, comma 1);

            un'ulteriore violazione dell'articolo 3 della Costituzione si rinviene altresì nella paradossale maggiore tutela che con legge ordinaria si viene a stabilire per i reati extrafunzionali, che costituirebbero sempre legittimo impedimento rispetto a quella che l'articolo 96 della Costituzione stabilisce per i reati funzionali, ricadendo puntualmente nei vizi già riscontrati nelle due precedenti sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale in materia, ovvero, per richiamarsi puntualmente al punto 7.3.2.3.1 del considerato in diritto della sentenza 19 ottobre 2009, n. 262, «la normativa denunciata - al pari di quella già dichiarata incostituzionale con la citata sentenza n. 24 del 2004 continua a prevedere, per tutti i reati extrafunzionali, un meccanismo generale e automatico di sospensione del processo, che non può trovare ragionevole giustificazione in un supposto maggiore disvalore dei reati funzionali rispetto a tutti, indistintamente, gli altri reati»;

            il disegno di legge viola pertanto con evidenza anche l'articolo 138 della Costituzione giacché configura una vera e propria prerogativa, una deroga permanentemente connessa alla funzione, quando secondo la nota giurisprudenza costituzionale «deve ribadirsi che, nel caso in cui la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione riguardi il titolare o un componente di un organo costituzionale e si alleghi, quale ragione giustificatrice di essa, l'esigenza di proteggere le funzioni di quell'organo, si rende necessario che un tale ius singolare abbia una precisa copertura costituzionale. Si è visto, infatti, che il complessivo sistema delle suddette prerogative è regolato da norme di rango costituzionale, in quanto incide sull'equilibrio dei poteri dello Stato e contribuisce a connotare l'identità costituzionale dell'ordinamento.» (punto 7.3.2.2 del considerato in diritto della medesima sentenza 19 ottobre 2009, n. 262);

            né vale a confutare tale obiezione il punto 7.3.1 della stessa sentenza laddove si parla di disciplinabilità da parte del legislatore ordinario del legittimo impedimento nel caso in cui esso costituisca una norma di «generale applicazione», giacché nel disegno di legge in esame si tratta per l'appunto di una prerogativa esclusiva del Presidente del Consiglio e dei Ministri;

            la violazione dell'articolo 138 della Costituzione è resa ancor più evidente dall'articolo 2, comma 1 del disegno di legge, giacché crea una figura del tutto inedita di legge ordinaria incostituzionale a termine fino ad una successiva sanatoria varata con revisione costituzionale («Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri«). Né vale a replicare a tale argomento che la materia disciplinata dal titolo della futura legge costituzionale sarebbe diversa, giacché essa ricomprenderebbe, pur con eventuali soluzioni tecnicamente diverse, anche la materia regolata col cosiddetto legittimo impedimento. Altrimenti non si capirebbe perché fare riferimento a una legge costituzionale successiva. Inoltre utilizzando il nomen «prerogative» per tale sanatoria costituzionale si conferma puntualmente quanto segnalato in precedenza sulla necessità del ricorso per illegittimo impedimento alla procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione,

        considerato, quindi, il contrasto evidente con gli articoli 3 e 138 della Costituzione,

            delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. AS 1996.

________________

(*) Su tutte le proposte di questione pregiudiziale è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Incostante nella discussione generale del disegno di legge n. 1996

Il codice di procedura penale prevede la fattispecie del legittimo impedimento in favore dell'imputato per ottenere il rinvio di un udienza. La decisione sulla sussistenza della gravità e della specificità dell'impedimento spetta poi al giudice: una previsione iuris et de iure impedirebbe infatti qualsiasi verifica della sussistenza dell'impedimento a comparire e renderebbe operante la sospensione anche nei casi in cui l'impedimento non sussistesse, con ciò non costituendo più una norma a tutela della difesa ma un illegittimo privilegio. Il giudice, al contrario, deve valutare opportunamente - anche nell'interesse dell'imputato - la fattispecie, a dimostrazione che nell'ordinamento viene sempre tenuta a mente la necessità di operare un bilanciamento tra i diversi diritti che vengono in rilievo: in questo caso il diritto dell'imputato alla difesa e quello alla celebrazione del processo, ambedue da tutelati e garantire.

Dunque, il legittimo impedimento esiste già nel nostro ordinamento e l'imputato se ne può giovare a condizione che esso sia grave, imprevisto, imprevedibile ed attuale, così come numerose sentenze della cassazione hanno sottolineato con chiarezza (si vedano, in particolare ed ex multis le decisioni del 1992 e 1993).

Questo provvedimento legislativo che noi andiamo ad esaminare e che in modo arbitrario ed ambiguo tenta di configurare se stesso e di denominarsi come legittimo impedimento, contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento penale e con i principi costituzionali. Esso, peraltro, contiene in sé l'esplicito riconoscimento della sua natura intrinsecamente incostituzionale: dopo la cosiddetta finanza creativa attribuibile un tempo al ministro Tremonti, siamo passati alla legislazione creativa, sempre più avulsa dai principi fondamentali dell'ordinamento e che arriva addirittura a proporre l'approvazione di norme ponte incostituzionali che diano la stura a successive leggi costituzionali. Si tratta del primo caso nella storia della legislazione che si possono riscontrare all'interno di un unico testo normativo la data della sua entrata in vigore, la data della sua scadenza, la sua dichiarata insufficienza e - dulcis in fundo - la dichiarazione della sua incostituzionalità. Come tutti sanno, la norma si applica infatti ai processi in corso, non può durare più di 18 mesi e deve essere poi sostituita da una legge costituzionale. Siamo al prêt à porter del diritto: confezionare qualcosa che serve subito e annunciare di preparare un'altra che servirà successivamente; magari però, se i reati del premier saranno prescritti, potrebbe non esservene più bisogno.

Si usa il diritto, si distorce il bilanciamento tra i diritti costituzionalmente riconosciuti e i principi su cui si fonda lo Stato democratico per risolvere problemi specifici e personali del Presidente del Consiglio, non per affrontare i problemi della gran parte degli italiani. Le istituzioni, sospinte da questa maggioranza, operano in contrasto con un principio fondamentale della nostra Costituzione, che è il principio di eguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione, rispetto alla giurisdizione. Un principio supremo dell'ordinamento che la maggior parte della dottrina considera inderogabile perfino da una legge costituzionale, una violazione che il collega Ceccanti ha giustamente definito "incondizionata, unilaterale e integrale".

Questa legge, derogatoria rispetto al principio processuale comune, non si pone a tutela dell'imputato nel rispetto della giusta difesa nella celebrazione del processo, ma diventa arbitrio dell'imputato, di un imputato o di pochissimi, sulla funzione giurisdizionale stessa. Questa maggioranza non ha remore nel trascinare il Parlamento e le istituzioni in una bagarre per la sopraffazione del potere politico sull'esercizio della funzione giurisdizionale. La nostra Costituzione democratica disegna un equilibrio di pesi e contrappesi tra i poteri e le istituzioni, tale per cui nessun potere prevalga in modo assoluto e discriminante nei confronti dell'altro. Già nella sentenza sul caso Previti fu statuito che l'esercizio della funzione giurisdizionale non può prevaricare la funzione politico-istituzionale e che quella politica non possa prevalere sull'esercizio della funzione giurisdizionale. Inoltre, il bilanciamento tra due valori non può essere effettuato una volta e per tutte dal legislatore facendone prevalere uno piuttosto che un altro, ma vi dovrà provvedere di volta in volta il magistrato competente. Non è una richiesta peculiare per l'Italia, ma una necessità in tutti gli ordinamenti contemporanei, come ricorda ad esempio, l'orientamento della Corte suprema americana nel caso Clinton vs Paula Jones.

Certo, si sarebbe quindi potuto prendere in considerazione il bilanciamento di due funzioni e di due diritti, quello giurisdizionale e quello relativo alla responsabilità del Governo, con una legge ordinaria sul legittimo impedimento - un approccio richiamato anche dalla sentenza n. 262 del 2009 della Corte costituzionale; ma certo bisognava fare una legge rivolta alla generalità dei cittadini e non solo riferita al Presidente del Consiglio e ai ministri, e forse non era utile allo scopo. La strada della saggezza è stata tuttavia abbandonata per quella - più breve ma dalle conseguenze nefaste per tutti i cittadini - dell' arroganza, ricorrendo dunque non ad una legge avente natura di astrattezza e generalità, ma ad un provvedimento che deve contribuire a risolvere le specifiche problematiche processuali del Premier.

Il primo comma dell'articolo 1 del provvedimento normativo che stiamo esaminando sancisce una presunzione assoluta di legittimo impedimento con riferimento non già a talune specifiche situazioni, bensì con rinvio a disposizioni (aventi natura regolamentare e legislativa) relative alle attribuzioni del Presidente del Consiglio e dei ministri, anche se queste attribuzioni singolarmente analizzate non implicano affatto la sussistenza di un impedimento a comparire davanti al magistrato. Con questa legge quasi si prefigura, dunque, una impossibilità a comparire legata intrinsecamente alle funzioni da svolgere nell'esercizio del Governo e in quelle "coessenziali" allo stesso. Se a questo si aggiunge che la certificazione dell'impedimento viene adottata dalla Presidenza del Consiglio possiamo quasi dedurne che la funzione di Governo, il suo sereno svolgimento e le funzioni connesse rendano di fatto inapplicabile il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, senza che si sia proceduto ad introdurre questa deroga - perché di deroga si tratta - direttamente in Costituzione, tramite il procedimento di revisione esplici-tamente previsto dall'articolo 138. Nella sentenza sul cosiddetto lodo Alfano, infatti, si statuisce che le prerogative (insindacabilità, norme discriminatorie in genere, condizioni di improcedibilità, eccetera) di cui godono i titolari di organi costituzionali sono sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale e possono dunque essere eventualmente riviste e modulate solo facendo ricorso alle procedure aggravate di cui all'articolo 138.

È da tempo ormai che alcune personalità di elevata responsabilità istituzionale, parte dei rappresentanti politici, anche nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche sembrano trasmettere un messaggio di fastidio per le regole. Troppo spesso vengono considerati orpelli alcune garanzie del diritto o rubricato come un ostacolo da rimuovere tutto ciò che si frappone all'esercizio del potere, anche se costituisce una tutela legittima - e necessaria - per gli interessi generali. Si confonde così la denuncia (certamente legittima) della farraginosità e talvolta la non efficacia di alcune norme -che certamente andrebbero riviste - con la richiesta (questa illegittima) di un potere sottratto ad ogni controllo: un messaggio devastante che rischia di passare nel Paese travolgendo le regole comuni e premiando la furbizia e la sopraffazione. Una classe dirigente che non considera la sua responsabilità di indirizzo e di guida rispetto ad una comunità che è chiamata a governare rinuncia alla sua funzione, è destinata ad essere travolta dalla sua insensata azione, che ormai tanti italiani dopo la stagione delle illusioni cominciano a riconoscere. Questa legge rappresenta uno di questi gravi passaggi, di questi strappi al delicato tessuto costituzionale del nostro Paese, che gli italiani non staranno sempre ad osservare e a subire. A loro spetterà il giudizio su questa, ennesima, scellerata operazione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Contini, Davico, Dell'Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Messina, Palma, Pera, Ramponi, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bianchi, Coronella, Mazzuconi e Negri, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Fantetti entra a far parte del Gruppo Misto.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 5 marzo 2010 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori:

Saro e Sarro. - "Modifiche agli articoli 19, 135, 135-bis, e 135-ter del Regolamento del Senato" (Doc. II, n. 23).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Ceccanti Stefano

Introduzione dei collegi uninominali e delle primarie per l'elezione dei Consiglieri regionali, nonché delle primarie per i Presidenti delle Giunte regionali (2059)

(presentato in data 05/3/2010);

senatori Giaretta Paolo, Stradiotto Marco, Bubbico Filippo, Fioroni Anna Rita, Sangalli Gian Carlo

Misure per incrementare l'efficienza degli impianti termici negli edifici (2060)

(presentato in data 08/3/2010).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 (2024)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 08/03/2010).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 4 marzo 2010

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data odierna, adottati su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il sen. Andrea Augello, l'on. Laura Ravetto e la dott.ssa Daniela Santanchè e all'Istruzione, all'università e alla ricerca il sen. Guido Viceconte.

f.to Silvio Berlusconi".

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 marzo 2010, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (n. 195).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 8 marzo 2010 - alla 5a Commissione permanente che esprimerà il parere entro il 7 aprile 2010.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 febbraio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta relative:

ad incidente aereo occorso in località Casoli di Terenzo (PR) il 21 giugno 2008 (Atto n. 339);

ad incidenti aerei occorsi in località Termon (TN) il 12 maggio 2009, in località Carona (BG) il 22 aprile 2007 ed in località Sestola (MO) il 13 agosto 2009 (Atto n. 340);

ad incidenti aerei occorsi in località Palermo Boccadifalco il 10 giugno 2006, in località Saint Cristophe (AO) il 5 aprile 2008, in località Verona Boscomantico il 20 gennaio 2005, in località Passo Prè de Lame - Rezzoaglio (GE) l'11 luglio 2004 ed in località Bagheria (PA) il 21 luglio 2007 (Atto n. 341).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

Con lettera in data 26 febbraio 2010, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente la revoca dello scioglimento del consiglio comunale di Bologna (BO).

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 19 febbraio 2010, ha inviato il testo di una segnalazione al Governo - ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sulle competenze regolamentari in materia di servizi postali.

Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 342).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 8 marzo 2010, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM 2010 61 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è stato deferito alla 3ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 22 aprile 2010.

La 14ª Commissione permanente potrà formulare osservazioni e proposte alla Commissione di merito entro il 15 aprile 2010.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pertoldi, Lumia, Sangalli e Paolo Rossi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02805 dei senatore Giaretta ed altri.

Interrogazioni

VITA, MARCUCCI, FRANCO Vittoria - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

nel corso degli ultimi anni, si è venuta ad affermare nell'ambito dei vari Governi Berlusconi una chiara politica di decentramento ed esternalizzazione di funzioni e compiti svolti, spesso con elevati livelli di qualità, dall'amministrazione pubblica in favore di società per azioni controllate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze o da altri Ministeri;

tali società, ormai diffuse in tutti i principali ambiti operativi della pubblica amministrazione, nascono per abbreviare i tempi di attuazione delle iniziative adottate dall'Esecutivo, per rendere immediatamente operativi gli interventi nei settori di competenza e per valorizzare e rendere maggiormente efficienti taluni asset pubblici, ma come spesso si riscontra nelle relazioni della Corte dei conti raramente dimostrano la capacità di assolvere al ruolo essenziale prefigurato dal legislatore;

allo stato attuale, la diffusione e l'importanza che vanno assumendo tali società prefigura la creazione nell'ambito settore pubblico di un duplice livello amministrativo: il primo legato all'amministrazione ministeriale, alla quale sono lasciati prevalentemente funzioni di ordinaria amministrazione, l'altro legato alle società controllate dai Ministeri, che nello svolgimento dei propri compiti sfuggono sistematicamente ai controlli di altri livelli istituzionali ed in primis del Parlamento e della Corte dei conti;

solo nel corso degli ultimi due mesi, il Governo ha costituito la società Difesa SpA, con il compito di valorizzare ed utilizzare beni della Difesa e da ultimo aveva proposto nel testo originario del decreto-legge n. 195 del 2009, poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, la costituzione della Protezione civile SpA, (norma successivamente espunta a seguito delle indagini della magistratura che hanno coinvolto e travolto i vertici del Dipartimento della protezione civile);

considerato che:

nel settore di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, il Governo ha costituito sin dal 2004 la società Arcus SpA, Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, sul cui operato la Corte dei conti ha espresso più volte le proprie perplessità;

la Arcus SpA, opera sulla base di programmi di indirizzo che sono oggetto dei decreti annuali adottati dal Ministro per i beni le attività culturali e con il compito dichiarato di sostenere in modo innovativo progetti importanti e ambiziosi concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali;

per lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento, la Arcus SpA si avvale di consistenti stanziamenti di risorse pubbliche;

la Arcus SpA è chiamata a sostenere, come si evince anche dal sito Internet della società, in sostituzione dei dipartimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, "iniziative di particolare rilievo in ambito culturale, ad aiutarne il completamento progettuale, ad intervenire negli aspetti organizzativi e tecnici, a partecipare, ove opportuno o necessario, al finanziamento del progetto, a monitorarne l'evoluzione e a contribuire ad una conclusione felice dell'iniziativa";

numerosi referti della sezione controlli enti della Corte dei conti hanno più volte evidenziato come la Arcus SpA, a distanza ormai di sei anni dalla nascita e di cinque dall'avvio dell'operatività, debba ancora dimostrare la capacità di assolvere al ruolo essenziale prefigurato dal legislatore;

secondo la Corte dei Conti, la Arcus SpA si è trasformata nel corso del tempo in "un mero strumento di promozione di iniziative decise discrezionalmente in sede ministeriale, in gran parte integrative e sostitutive di quelle proprie delle amministrazioni statali - tra l'altro frequentemente già concluse, principalmente nel settore dello spettacolo - ma in assenza delle garanzie procedimentali per le stesse preordinate";

sempre in relazione alla Arcus SpA, la Corte dei conti rileva come rimanga un obiettivo "non ancora realizzato, quello della istituzione di un compiuto sistema di misurazione delle prestazioni rese e, soprattutto, dell'impatto degli interventi - in termini di aggregazione di risorse e progetti sul territorio e di ricadute, dirette ed indirette, sociali ed economiche - che dimostri l'effettivo valore aggiunto prodotto dalla Società e quindi le ragioni della sua stessa esistenza e della persistente validità dell'azione istituzionale svolta."

lo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, sen. Bondi, durante l'audizione nella 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato del giugno 2008, ha espresso l'idea di fondo di restituire alla Arcus SpA la sua missione originaria e primaria, coerente con le indicazioni strategiche del dicastero da egli presieduto ed evitandole interventi a pioggia scollegati da un disegno unitario;

rilevato che:

la Arcus SpA, nel periodo 2004-2009, ha finanziato circa 300 interventi, gran parte dei quali, ad avviso degli interroganti, di discutibile significatività, per una spesa complessiva di circa 250 milioni di euro;

lo scorso mese di febbraio, il consiglio di amministrazione (Cda) della Arcus SpA ha approvato il piano triennale di interventi per il periodo 2010-2012, per mezzo del quale verranno finanziati 208 interventi per un ammontare complessivo di spesa pari a 200 milioni di euro, di cui 119 milioni di euro per il corrente anno, 43 milioni di euro per il 2011 e 37,5 milioni di euro per il 2012;

gran parte dei 208 interventi finanziano iniziative che secondo gli interroganti non rivestono particolare rilievo in ambito culturale e le modalità di suddivisione delle risorse stanziate non sembrano basarsi su criteri ispirati a principi di imparzialità e trasparenza;

solo per fare alcuni esempi, fra gli interventi finanziati dalla Arcus SpA si segnalano i 3 milioni di euro per il Santuario della Madonna di Pompei, 500.000 euro in tre anni per le Clarisse di Santa Rosa, 1,5 milioni di euro per la Fondazione Aquileia, 1,8 milioni di euro per l'Università di Padova e 500.000 euro per la Fondazione Pianura Bresciana promotrice del convegno sulle cinque razze autoctone dei suini, che nel loro insieme non appaiono affatto iniziative di particolare rilievo in ambito culturale coerenti con le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Bondi in occasione della richiamata audizione in Senato o comunque rientranti in "progetti importanti e ambiziosi concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali";

nessuno degli atti adottati dalla società Arcus SpA, pur finanziati con risorse pubbliche, è stato finora portato alla conoscenza delle competenti Commissioni Parlamentari;

le spese di funzionamento della Arcus SpA, con un Cda composto di 7 persone e con soli 10 dipendenti, sono pari a 2 milioni di euro per il solo anno 2010, ai quali si aggiungono 16.000 euro mensili per l'affitto della sede societaria,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sui fatti riportati in premessa ed in particolare sulle posizioni espresse a più riprese dalla Corte dei Conti sulla società Arcus SpA che appaiono configurare possibili responsabilità contabili a carico degli amministratori e dei dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali coinvolti nella elaborazione e nell'approvazione dei piani di intervento;

se non ritenga opportuno, in linea con quanto già avvenuto per la Protezione civile SpA, adottare apposite iniziative per abolire la società Arcus SpA e ricondurre le funzioni da essa svolte nell'ambito dei dipartimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, riducendo per tale via sprechi di risorse ed oneri aggiuntivi a carico del bilancio pubblico, nonché le conseguenti distorsioni di natura amministrativa;

se intenda rendere noti al Parlamento i criteri adottati dalla Arcus SpA per la selezione degli interventi ai quali sono stati attribuiti finanziamenti nel periodo 2004-2009, nonché i criteri con i quali sono stati individuati gli interventi inseriti nel Piano triennale 2010-2012;

se intenda portare a conoscenza del Parlamento e dei cittadini, anche mediante adeguata pubblicità sul sito internet della società, le spese di funzionamento sostenute dalla Arcus SpA suddivise per ciascun membro del Cda e degli altri organi societari e le spese sostenute nel corso degli ultimi anni per incarichi di consulenza;

se intenda rendere noto l'effettivo valore aggiunto prodotto dalla Società nel settore delle attività culturali che giustifichi la sottrazione delle competenze al Ministero e le ragioni dell'esistenza e della persistente validità dell'azione istituzionale svolta dalla società Arcus SpA;

se corrisponda al vero che le società Arcus SpA, su indicazione del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero, dott. Mario Resca, si appresti ad affidare a soggetti privati, in assenza di procedure di evidenza pubblica, la gestione di servizi aggiuntivi all'interno di musei statali, aree archeologiche e di particolare pregio architettonico.

(3-01205)

STIFFONI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca attraverso i decreti ministeriali n. 90 e n. 124 del 2009 ha creato le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, art. 10, comma 1, affinché i singoli conservatori di musica possano inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le proprie autonome proposte di regolamento didattico e gli schemi curricolari per la messa in ordinamento dei trienni (diplomi accademici di I livello), corsi di studio che dall'emanazione della legge di riforma del settore n. 508 del 1999 si sono realizzati su tutto il territorio nazionale solo in via sperimentale;

in base alle disposizioni date ai conservatori e agli Istituti musicali pareggiati (Imp) (cfr. nota del direttore generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), dottor Giorgio Bruno Civello, prot. 1261 del 5 marzo 2010), il Ministero si è impegnato a valutare e approvare in tempi rapidi tali documenti al fine di autorizzare l'ordinamento nei conservatori e Imp a partire dall'anno accademico 2010/11 (che inizierà il 1? novembre 2010), dando finalmente conclusione all'iter della riforma a dieci anni dal suo inizio, nei limiti massimi previsti anche dalla normativa europea (processi di Bologna e Lisbona);

una volta avviato il nuovo ordinamento, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, art. 14, il precedente ordinamento (basato su percorsi formativi "atipici" di durata dai cinque ai dieci anni e tutt'ora vigente in base a regi decreti del 1918 e 1930) verrà abrogato;

come da tradizione quasi secolare il vigente ordinamento prevede la possibilità per gli studenti che frequentano scuole di musica civiche (non pareggiate), scuole di musica o studiano in privato di accedere agli esami intermedi del corso di studio (esami denominati "licenze" e "compimenti") e alla prova finale di diploma, anche senza essere iscritti ad un conservatorio o Imp. Dal 2011, una volta abrogato il vecchio ordinamento, tale possibilità potrà quindi essere garantita solo agli studenti già iscritti ad un conservatorio o Imp che decideranno di concludere gli studi nell'ordinamento con cui hanno inziato;

alle centinaia di studenti che stanno concludendo privatamente il loro ciclo di studi (in maggioranza di durata decennale), sarà quindi negato l'accesso alla prova conclusiva finale in conservatorio, in quanto il titolo cui farebbero richiesta non corrisponderà più ad un percorso di studi esistente; contemporaneamente, per lo stesso motivo, non sarà concesso loro di potersi iscrivere in un conservatorio per concludere i loro studi;

ad oggi non è ancora stata fornita alcuna informazione ufficiale circa il destino del corso di studi previsto per quegli studenti non iscritti ad un conservatorio (anche per via dei limitati posti a disposizione o per motivi di lontananza dalla sede abitativa) che stanno seguendo un percorso formativo parallelo a quello del conservatorio con l'aspettativa di poter vedere riconosciuto attraverso un esame in conservatorio (come prevede la normativa vigente) la valutazione delle loro abilità e competenze intermedie,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di risolvere il problema esposto in premessa;

se non ritenga opportuno intervenire in tempi brevi al fine di informare conservatori e Istituti musicali pareggiati su come comportarsi con gli studenti privatisti che chiederanno, una volta avviato il nuovo ordinamento, di poter sostenere esami negli istituti statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

(3-01207)

MOLINARI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 disciplina con la tabella A, parte III, comma 120 le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, disponendo l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta al 10 per cento;

l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento si applica anche per tutte le prestazioni rese nelle strutture ricettive definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, comprendendo così anche le prestazioni rese da strutture ricettive di alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini;

sono invece soggette all'IVA con aliquota ordinaria le prestazioni rese degli alberghi con finalità diverse da quelle dell'alloggio, come ad esempio la messa a disposizione di sale per convegni, per mostre, per esposizioni, per sfilate di moda, eccetera (si veda la risoluzione ministeriale n. 9 del 14 febbraio 1980);

l'importante evoluzione intervenuta in questi anni a livello alberghiero ha ormai comportato il riconoscimento del centro benessere e fitness come servizio essenziale per la qualità dell'offerta del settore e le prestazioni rese agli ospiti delle strutture ricettive nei centri benessere e fitness sono, a tutti gli effetti, assimilabili agli altri servizi offerti dall'alloggio, come - ad esempio - l'utilizzo della sala bar, della sala televisione, del posto auto;

in questa ottica, a tali prestazioni dovrebbe essere applicata l'IVA nella misura ridotta al 10 per cento;

l'interpretazione offerta in proposito dall'Agenzia delle entrate sembra essere diversa, in ragione della assenza dei centri benessere-fitness dalla citata tabella "A",

si chiede di sapere quale sia l'aliquota alla quale devono essere assoggettati i servizi erogati dai centri benessere e fitness a favore degli ospiti delle strutture ricettive definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e gestiti direttamente dalle strutture stesse con proprio personale.

(3-01208)

D'ALI' - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la riforma del sistema sanitario della Regione Siciliana disciplina la composizione dei collegi sindacali delle nuove aziende sanitarie nella Regione prevedendo che essi siano nominati dal Ministero della salute e dagli assessorati alla sanità ed al bilancio della Regione Siciliana, ai fini di un puntuale controllo di legittimità e contabile sugli atti deliberativi e sui bilanci delle stesse aziende;

con delibera del 12 novembre 2009 l'avvocato Biagio Bosco è stato designato dal Ministero della Salute quale componente del collegio sindacale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani;

considerato che:

con riferimento alla suddetta designazione e nonostante il tempo trascorso dall'istituzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, il 1° settembre 2009, ad oggi non risulta ancora insediato il collegio sindacale della stessa azienda per la mancata osservanza delle necessarie procedure di formazione e nomina dei restanti componenti del detto collegio sindacale da parte della Regione Siciliana;

il mancato insediamento del collegio sindacale costituisce un'anomalia assai grave, poiché la suddetta Azienda sanitaria provinciale di Trapani si trova ad operare da oltre sei mesi senza organo di controllo, in prossimità peraltro dei termini di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2009, che non potrà essere approvato senza la relazione del collegio sindacale;

dal 1° settembre 2009 non vengono eseguite le necessarie verifiche di cassa trimestrali da parte dello stesso Collegio, poiché non ancora insediato;

ritenuto che:

l'attuale situazione di paralisi del Collegio sindacale e la mancanza di qualsivoglia controllo della gestione aziendale determinata dalla colpevole mancata designazione di alcuni dei suoi componenti può configurare palesi vizi di legittimità delle decisioni assunte e da assumersi con determinazioni dirigenziali così svincolate da ogni forma di controllo previsto dalle norme;

la paralisi amministrativa dell'Ente farebbe ricadere sull'Azienda sanitaria provinciale di Trapani non augurate conseguenze di mancata funzionalità con grave pregiudizio per i cittadini tutti interessati al regolare svolgimento delle azioni legate al servizio sanitario,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei motivi per cui le Autorità preposte non abbiano provveduto all'insediamento del collegio sindacale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani;

se tale gravissima anomalia funzionale riguardi anche altre aziende del servizio sanitario della Regione Siciliana;

se le determinazioni dirigenziali assunte nel periodo di prolungata assenza del collegio sindacale possano considerarsi esenti da vizi di legittimità;

se, al fine di rimediare a questa situazione di evidente e pregiudiziale inerzia della Regione Siciliana, i Ministri in indirizzo non ritengano utilizzare il potere sostitutivo e disporre l'immediata nomina dei componenti ancora non designati e l'immediato insediamento dei collegi sindacali ancora non attivi nelle aziende sanitarie della Regione Siciliana, assicurando così alle stesse l'indispensabile presenza operativa dell'organo di controllo.

(3-01210)

BENEDETTI VALENTINI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

in occasione della recente visita conoscitiva svolta al carcere di Capanne di Perugia dal Presidente della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, unitamente all'interrogante, sono risultate confermate e circostanziate, fra le altre, tre criticità importanti che rischiano di compromettere l'alto livello di efficienza e funzionalità della moderna struttura, assicurato ancora dalla direzione e dal personale preposto e pur oggettivamente constatato:

a) parti importanti della struttura, per quanto realizzata in tempi recenti, risultano danneggiate dal sensibile terremoto che nei mesi scorsi ha funestato la zona che si estende da alcuni territori della media valle del Tevere, soprattutto Marsciano, a parti del territorio di Perugia, sicché si è dovuto ricorrere ad armature di emergenza e dichiarazioni di inagibilità di ampi locali, con la conseguenza che questi risultano sottratti alle molteplici attività ritenute invece essenziali ad una corretta gestione e alle molte attività realizzabili dalla popolazione detenuta;

b) l'insufficienza quantitativa del personale di Polizia penitenziaria, già evidente e più volte lamentata, è diventata una vera emergenza con l'invio al carcere di cospicui flussi di detenuti provenienti da altre strutture detentive, di cui è risultato necessario lo sfollamento, tanto da spingere la direzione e le organizzazioni di categoria ad invocare, in attesa di una reale copertura dell'organico, almeno la destinazione a Perugia di un rinforzo di urgenza di qualche decina di unità;

c) il già realizzato centro clinico, tale da aver comportato rilevanti investimenti, è nella maggior parte inattivo, sia perché si è innestato un contenzioso tra stazione appaltante e impresa esecutrice che ha bloccato l'ultimazione, sia perché l'Azienda sanitaria locale perugina, dopo il trasferimento alla Regione e alle Aziende sanitarie locali dei compiti della sanità carceraria, non mostra intenzione di voler assumere effettivamente e concretamente la gestione del servizio ed il relativo onere; laddove il centro clinico potrebbe rappresentare un vanto di funzionalità per tutta l'Amministrazione, una risorsa straordinaria al servizio di tutti e quattro gli istituti detentivi dell'Umbria se non addirittura di altri extraregionali, una leva preziosa di risparmio di denaro pubblico, mezzi e personale, e invece langue nell'inattività, cui si accompagnano tristi segni di degrado del tutto ingiustificabili a fronte delle spese di impianto dedicatevi,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la stima dei danni cagionati alle strutture del carcere di Capanne dai recenti terremoti, quali misure siano state adottate per fronteggiarli e in che tempi si conti di poter attuare gli interventi tecnicamente necessari a recuperare la piena agibilità dei locali compromessi;

se il Governo ritenga di poter essere in condizioni, pur nel noto e innegabile quadro di grande difficoltà nazionale accumulatosi negli anni a carico del sistema carcerario, di destinare in tempi ravvicinati almeno qualche decina di unità di Polizia penitenziaria in più al carcere di Capanne, allo scopo di fronteggiare intanto gli aspetti più eclatanti di un'emergenza che si è determinata anche per l'arrivo di molti detenuti in esito allo sfollamento di altri istituti insostenibilmente congestionati;

quali interventi siano stati adottati dal Governo e dai competenti dipartimenti e soprattutto quali si intenda adottare per ottenere che, senza ulteriori ritardi, la Regione Umbria e l'Azienda sanitaria locale di competenza assumano la gestione del centro clinico realizzato all'interno del carcere perugino, affinché siano completati prontamente i lavori, siano riparate le manifestazioni di degrado, sia garantita insomma la piena funzionalità di un centro tanto strategico, vuoi per il potenziamento qualitativo dell'intero complesso detentivo di Capanne, vuoi per il prezioso servizio che il centro stesso può mettere a disposizione dell'intera rete penitenziaria dell'Umbria e di altri territori.

(3-01211)

DELLA SETA - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto una serie di norme volte a semplificare i controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità. In particolare l'articolo 30 ha disposto che, per le certificazioni ambientali o di qualità rilasciate da soggetti certificatori accreditati, i controlli periodici degli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi, ai quali spettano solo poteri di verifica della certificazione;

il comma 2 del suddetto articolo ha, poi, chiarito che questa disposizione "è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione", precisando che resta ferma la potestà delle Regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela;

il comma 3, infine, ha previsto che con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 322 del 2009 del 4 dicembre 2009, ha confermato la legittimità del principio recato dall'art. 30, secondo il quale, appunto, per le certificazioni ambientali (Emas o Ecolabel) o di qualità rilasciate da soggetti certificatori accreditati, i controlli periodici degli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi;

a due anni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, e a tre mesi dalla citata sentenza della Corte costituzionale, ancora non è stato emanato il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 30,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi che hanno impedito, fino ad oggi, di emanare il regolamento che individua le tipologie dei controlli e gli ambiti di applicazione delle certificazioni ambientali;

se tali impedimenti siano stati superati e in quali tempi verrà emanato il previsto regolamento.

(3-01212)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

D'ALI' - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e degli affari esteri - Premesso che:

da tempo una nave-laboratorio, denominata "Atlantic Explorer", della Compagnia multinazionale Shell, è stata rilevata a navigare in acque prossime al Sud-ovest delle Isole Egadi, nel Canale di Sicilia;

la suddetta nave-laboratorio effettua, per conto della Compagnia Shell, attività di esplorazione dei fondali con l'obiettivo di rilevare, intorno ad un'area di 4.300 chilometri quadrati contigua all'Arcipelago delle Egadi e all'Isola di Pantelleria, l'eventuale presenza di giacimenti petroliferi;

considerato che:

l'attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti petroliferi e di idrocarburi comporta per sua natura operazioni invasive dei fondali e degli ambienti marini;

la suddetta area di mare ricomprende, nella zona esplorativa individuata dalla compagnia Shell e dalla nave-laboratorio ivi operante, superfici marine ad altissima concentrazione naturalistica e vi è compresa l'Area marina protetta delle Isole Egadi, la più grande del Mediterraneo, nonché una zona di cautela marina particolare quale quella dell'Isola di Pantelleria;

aree marine, per la loro bellezza naturalistica e paesaggistica, nonché per la presenza al proprio interno di fauna e flora marina di assoluto pregio e rarità, non possono essere oggetto di attività invasive antropiche come quelle descritte in premessa e, al contrario, debbono godere di prerogative di tutela e conservazione al fine di preservarne le caratteristiche naturali, estensibili per quanto più ampiamente possibile ai tratti di mare circostante;

le attività di esplorazione dei fondali potrebbero dare seguito a tentativi di perforazione per l'attivazione di pozzi estrattivi sperimentali;

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le pratiche per l'istituzione, prevista dalla legge, di due parchi nazionali ricompresi nell'area sopra interessata e precisamente il Parco nazionale di Pantelleria e il Parco nazionale delle Isole Egadi e del litorale trapanese, il cui pregio è chiaramente legato anche all'integrità dei mari circostanti;

i fondali di quella vasta area di mare si sono nel recente passato rivelati anche uno straordinario giacimento di reperti di archeologia subacquea tra i più importanti al mondo (vedi per tutti il Satiro di Mazara del Vallo), oltre ad ospitare le più pregiate colonie di coralli marini;

infine, le popolazioni dell'Isola di Pantelleria, delle Isole Egadi e dell'intera Sicilia occidentale hanno nel passato da sempre proposto fiera opposizione ad ogni tentativo di insediamento di attività estrattive nei loro mari e di impianti di lavorazione di idrocarburi lungo le loro coste, scegliendo invece e più opportunamente la via della conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali e storiche del loro mare e dei loro territori, il che ha consentito di avviare una proficua stagione di turismo compatibile che oggi ne rappresenta la voce di maggior sostegno economico con ulteriori notevolissime prospettive;

ogni altra attività legata a prospettive di estrazione di idrocarburi in mare e a terra, ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe l'integrità dei siti, marini e terrestri, e l'immagine ad alto valore naturalistico che sempre più si va imponendo all'attenzione del turismo internazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, siano effettivamente a conoscenza delle attività descritte in premessa;

quando, in quale forma e da quale specifica Autorità eventualmente sia stata rilasciata un'autorizzazione per l'espletamento di tale attività di esplorazione invasiva degli ambienti marini, da tutelare in quanto contigui all'area marina protetta dell'Arcipelago delle Isole Egadi e dell'Isola di Pantelleria e contenenti uno degli ambienti di vita più ricchi del Mediterraneo;

se intendano disporre l'immediata sospensione di quelle attività che stanno suscitando vivissima preoccupazione presso le Comunità locali e, ove le autorizzazioni promanino da Stati esteri, ne vogliano con immediatezza verificare l'esatta compatibilità con gli accordi internazionali sulla disciplina di attività con riferimento alle piattaforme continentali;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare confermi la volontà di far sì che qualsiasi tipo di autorizzazione in merito ad attività di esplorazione dei fondali marini di contiguità, di prossimità e di possibile pregiudizio dell'ecosistema di riferimento delle isole di Pantelleria e delle isole Egadi venga immediatamente revocata.

(3-01206)

GASPARRI, COMPAGNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri - Premesso che:

il regista Jafar Panahi, aperto sostenitore di Moussavi nella campagna presidenziale, è stato arrestato insieme alla moglie e alla figlia dalla polizia iraniana;

il Governo di Teheran, in aperta violazione dei principi dei diritti dell'uomo, sta promuovendo sempre più delle campagne repressive nei confronti dei suoi oppositori;

le condanne a morte decise dall'Iran, non ultima quella di Mohhamad Amid Valian, colpevole di aver partecipato a manifestazioni nei mesi scorsi, confermano la politica violenta e intransigente della dirigenza iraniana,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di sollevare la questione del rispetto dei diritti umani da parte dell'Iran sia in ambito comunitario che nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di porre fine ad un sistema di terrore che lede i principi della democrazia e delle libertà individuali.

(3-01209)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VITA, MARCUCCI, FRANCO Vittoria - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che,

la ALES - Arte Lavoro e Servizi SpA è una società mista costituita nel 1998 per volontà e iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), unitamente a Italia lavoro SpA, con il duplice obiettivo della realizzazione di un inedito multi service, destinato al settore dell'arte e della cultura, e della creazione di attività occupazionali;

la costituzione della società era stata autorizzata con l'articolo 20 della legge n. 196 del 1997 (cosiddetto «Pacchetto Treu »), che all'uopo aveva stanziato 50 miliardi di lire, di cui 1,5 per la capitalizzazione;

la missione di Ales SpA era quella di assorbire una parte dei circa 1800 lavoratori addetti ai lavori socialmente utili da anni assegnati al Mibac, in cambio di contratti di servizio quinquennali, da stipulare, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997, con i singoli centri di spesa del Ministero (Istituti periferici, ma anche amministrazione centrale), nei termini previsti da una Convenzione fra Ministero ed Ales SpA, sottoscritta il 5 ottobre 1999 e rinnovata il 24 marzo 2003;

a tutt'oggi Ales fornisce servizi al Mibac e ai suoi organi periferici, quali soprintendenze, archivi e biblioteche, operando secondo il principio dell'in house providing;

considerato che:

in seguito alle ultime inchieste giornalistiche - riportate su "La Repubblica" a firma di Statera del 27 febbraio e di Lopapa del 28 febbraio, su "L'Espresso" a firma di Turano del 4 marzo - si evincono nuove funzioni attribuite all'Ales SpA rispetto alla funzione iniziale di perseguire l'obiettivo della progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili: dal nuovo Statuto si legge che la società, «a titolo indicativo e non esaustivo», svolge per il Ministero «la gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, la guardiania, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione dei centri di ristoro, la gestione del marchio e dei diritti d´immagine, il supporto tecnico-operativo per le attività di prestiti. L´esercizio di attività di pubblicità e promozione in tutte le sue forme, anche attraverso l'organizzazione di uffici stampa e piani di comunicazione, di mostre, convegni, fiere promozionali, spettacoli e, in generale, di eventi culturali; l'attività di editoria in generale e in particolare la pubblicazione, produzione e coedizione di libri»;

considerato, inoltre, che:

il 4 marzo 2010, il Ministro in indirizzo scrive una lettera sul quotidiano "La Repubblica" nella quale dichiara che da quando è stata creata la direzione generale per la valorizzazione del Patrimonio, "Ales è ricaduta sotto l'egida del responsabile di questa direzione, Mario Resca, il quale ha proposto di potenziarla nella convinzione di utilizzare al meglio risorse interne al Ministero." Infatti nel regolamento del Ministero nell'ambito della direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale stabilisce che: "Il Servizio supporta il Direttore generale nella attività inerenti l'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società Ales SpA;

rilevato che il Fondo unico per lo spettacolo è stato depauperato, le fondazioni lirico-sinfoniche si trovano in serie difficoltà finanziarie, centinaia di prestigiose associazioni culturali vengono private del necessario sostegno economico, soprintendenze e biblioteche nazionali hanno gravissimi problemi di organico e sussistono difficoltà persino nel pagamento delle utenze,

si chiede di sapere:

quali siano gli attuali oneri sostenuti dal bilancio pubblico per la società Ales SpA e quelli previsti in relazione alle nuove funzioni che si intendono attribuire alla medesima e se gli eventuali maggiori oneri verranno posti a carico di un dicastero già fortemente penalizzato dai tagli di bilancio;

se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti al Parlamento i motivi che hanno indotto il Ministro e il Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali dottor Mario Resca a non utilizzare le risorse interne, bensì ad ampliare le competenze di una società che di fatto viene a sostituirsi al personale del Ministero stesso.

(4-02818)

BARBOLINI, GIARETTA, PERDUCA, DI NARDO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

nella XV legislatura furono presentati dai diversi schieramenti politici tre disegni di legge recanti una garanzia sovrana dello Stato a favore delle imprese creditrici della Libia. Tali disegni di legge furono calendarizzati e posti all'esame della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, ma non approvati a causa della chiusura anticipata della legislatura;

nella presente legislatura, i predetti disegni di legge sono stati ripresentati in Senato con lo stesso testo, risultante dall'articolato elaborato nella precedente legislatura. Tali disegni di legge sono stati assegnati per l'esame alla 6a Commissione permanente del Senato che da oltre un anno attende l'individuazione della copertura finanziaria, puramente cautelativa, pari a 650 milioni di euro previsti e ripartiti nelle prossime sette annualità finanziarie;

considerato che:

in sede di ratifica del "Trattato di amicizia con la Libia", in Senato furono approvati all'unanimità e con parere favorevole del Governo tre ordini del giorno che impegnavano l'Esecutivo a favorire l'approvazione dei suddetti disegni di legge e a trovare la relativa copertura finanziaria;

con la sottoscrizione del Trattato si è inteso porre fine, tra le altre cose, allo storico contenzioso tra Italia e Libia, senza tuttavia individuare - in tale sede - gli strumenti e le risorse per dare sufficienti garanzie ed esplicite risposte alle legittime aspettative delle imprese italiane creditrici della Libia;

se da una parte è comprensibile la strategia dell'amicizia nei confronti del Governo libico in ragione di taluni significativi mutamenti di rotta in politica internazionale e, segnatamente in tema di lotta all'immigrazione clandestina, e alla chiusura del contenzioso riguardante i danni di guerra e del periodo coloniale, con la firma del Trattato di amicizia del 30 agosto 2008, dall'altra non si comprendono le motivazioni che impediscono al Governo italiano di tutelare i crediti vantati dalle imprese italiane a fronte del rifiuto, o comunque alla reticenza, dello Stato Libico di provvedere a tale fine;

tale lacuna rappresenta un fattore di ingiustificata penalizzazione nei confronti di imprese che hanno proficuamente operato per lo sviluppo del lavoro italiano, secondo lo spirito e la lettera dell'articolo 35 della Carta costituzionale, non riuscendo ancora, dopo un annoso contenzioso, a vedersi riconosciuti i diritti acquisiti,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni sul comportamento dello Stato libico che non intende riconoscere alle imprese italiane quanto loro dovuto, in considerazione del fatto che tale situazione è ricompressa nel "Trattato di amicizia" sottoscritto dallo Stato italiano e da quello libico;

quali siano i motivi per i quali non viene data copertura ai disegni di legge orientati al riconoscimento di una garanzia sovrana dello Stato a favore delle imprese creditrici della Libia, tuttora all'esame della 6a Commissione permanente del Senato, neanche in quota ridotta a 250 milioni di euro riguardanti i reali crediti accertati dal rapporto UBAE del 18 febbraio 2003.

(4-02819)

MORRI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che la strada statale 73-bis di Bocca Trabaria alla progressiva kilometrica 14 + 300 in territorio umbro risulta completamente chiusa alla circolazione a causa di movimento franoso dai primi giorni di gennaio 2010;

considerato che:

l'arteria rappresenta per i Comuni marchigiani della Valle del Metauro l'unico collegamento con l'Umbria e la Toscana e, in particolare, per i cittadini dei Comuni di Borgo Pace Mercatello sul Metauro e S. Angelo in Vado il disagio è ulteriormente aggravato dal fatto che per recarsi a lavoro o a scuola sono costretti a percorsi alternativi che comportano un allungamento di circa 80 chilometri;

il disagio che persiste da più di due mesi sta arrecando gravi ripercussioni sotto ogni punto vista e in particolare all'economia del territorio;

i primi giorni successivi al movimento franoso si era provveduto a organizzare un senso unico alternato successivamente rimosso e tale rimozione ha comportato la completa chiusura dei collegamenti;

è inspiegabile che un pubblico servizio sia interrotto da giorni senza che i cittadini ne siano adeguatamente informati;

i Comuni marchigiani della Valle del Metauro hanno presentato un esposto alla Procura per interruzione di pubblico servizio ma né il Ministero, né l'ANAS hanno finora dimostrato la volontà di accelerare l'intervento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda far valere il ruolo di indirizzo e vigilanza del Ministero stesso verso l'ANAS in modo tale che venga approntato un immediato intervento (se risulterà possibile dopo le verifiche ministeriali) che consenta una circolazione alternata e che i lavori necessari vengano iniziati e terminati il prima possibile.

(4-02820)

GIAMBRONE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia - Premesso che:

il Consorzio per l'area di sviluppo industriale (ASI) di Ragusa è un ente di diritto pubblico non economico avente lo scopo di promuovere l'insediamento di piccole e medie imprese nel comprensorio consortile, la cui delimitazione coincide con i confini amministrativi della provincia di Ragusa;

in base alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, possono essere nominati membri di organi di enti pubblici regionali solo coloro che hanno maturato un'esperienza almeno quinquennale "scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza" (comma 1, lett. b)) o coloro che hanno ricoperto per almeno quattro anni la carica di "deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente di provincia regionale, di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti" (comma 2);

considerato che:

risulta all'interrogante che (a causa di una cattiva prassi già da tempo consolidatasi) buona parte dei 56 componenti del Consiglio generale del Consorzio ASI di Ragusa, nominati dagli enti locali e dalle associazioni di categoria, siano privi dei requisiti richiesti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;

secondo notizie di stampa di cui ha preso visione l'interrogante tra questi 56 componenti, parecchi sarebbero appartenenti a varie forze di polizia e tra questi almeno tre (rappresentanti di Comuni facenti parte del consorzio) sarebbero appartenenti al corpo della Guardia di finanza e sarebbero stati nominati membri del Consiglio generale del consorzio, pur non possedendo i requisiti prescritti dalla normativa illustrata in premessa, al prevedibile fine di poter far loro ottenere il trasferimento d'ufficio;

simili pratiche incidono in maniera grave ed indebita sulla già delicata situazione di forte squilibrio per quanto riguarda la distribuzione del personale delle varie forze di Polizia sul territorio nazionale con la conseguenza che, mentre in alcune regioni si riscontrano carenze negli organici, altre presenterebbero addirittura personale in soprannumero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e, in caso affermativo, quali iniziative intendano assumere in proposito;

quanti siano gli appartenenti ai vari corpi di Polizia che abbiano ottenuto il trasferimento a causa di conferimento di incarico pubblico.

(4-02821)

FERRANTE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

l'Italia è un Paese storicamente molto coinvolto dal traffico e dallo smaltimento illegale di rifiuti, anche pericolosi, come hanno dimostrato dal 1994 ad oggi le varie edizioni dell'annuale Rapporto Ecomafia di Legambiente;

per contrastare con efficacia questo fenomeno, sarebbe necessario e non più differibile l'inserimento dei reati ambientali nel codice penale, come peraltro previsto dalla direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente che l'Italia dovrà recepire entro il 2010, un rafforzamento delle strutture inquirenti che si occupano del business illegale dei rifiuti, la possibilità di continuare ad utilizzare le intercettazioni ambientali e telefoniche minacciata a giudizio dell'interrogante pesantemente dal disegno di legge in discussione in Parlamento in questa legislatura;

è molto utile una nuova modalità per garantire una maggiore tracciabilità dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di recupero e/o smaltimento;

dal 14 febbraio 2010 è in vigore il nuovo Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri). L'avvio di questo sistema più moderno ed efficace sostituirà gradualmente le tradizionali scritture ambientali (registro di carico e scarico, formulario e Modello unico di dichiarazione ambientale), che non si sono rivelati adeguati alla bisogna, attraverso dispositivi elettronici Usb ed una black box (scatola nera) da installare sui mezzi di trasporto da parte di officine autorizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

con il sistema sopra delineato cambiano le modalità di adempiere agli obblighi di emissione dei formulari identificativi e di movimentazione del registro di carico e scarico, mentre il Mud, che con riferimento alla produzione e gestione dei rifiuti costituisce un riepilogo con finalità statistiche delle tipologie e delle quantità di rifiuti prodotte o gestite, verrà in prospettiva superato, in quanto queste informazioni verranno puntualmente raccolte ed archiviate dal nuovo sistema telematico;

le Associazioni imprenditoriali, le Camere di commercio e le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali, a seguito dell'iscrizione delle singole unità locali delle imprese e degli enti tenuti ad utilizzare il sistema, provvederanno a consegnare i dispositivi elettronici: chiavette Usb e dispositivi di localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto;

è necessario valutare se, nella sua concreta applicazione, questo nuovo sistema, come affermato più volte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rappresenterà davvero un valido supporto alla lotta alla criminalità;

sembra però che le criticità siano ancora molte e resta il fatto che chi vuole continuare a smaltire illegalmente i rifiuti potrà continuare a farlo perché ovviamente non si iscriverà al Sistri, oppure si iscriverà ma non attiverà il sistema, oppure sulla scheda stampata scriverà qualcosa e nella chiavetta Usb vi sarà registrato altro, senza possibilità di immediato riscontro su strada in difetto di un personal computer da parte degli organi di controllo;

sul sito Internet del Sistri si legge poi che, in caso di gravi difficoltà applicative del sistema, un pronto intervento è garantito entro 72 ore, ma si tratta di un intervallo di tempo troppo lungo per chi è sul campo e sta caricando o scaricando rifiuti; l'assistenza, dunque, di fatto non è garantita in tempo reale e anche questo potrebbe facilitare eventuali comportamenti illegali;

mancano infine le regole tecniche per la concreta applicazione del sistema che, stante la sua complessità, non possono essere omesse; esiste solo la guida per la iscrizione, ma questa non è sufficiente per la concreta applicazione del Sistri soprattutto da parte delle piccole imprese,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente riferire in Parlamento sulle criticità che il sistema Sistri sta già dimostrando ancor prima di entrare a regime, e che rischia di non migliorare la trasparenza sul flusso dei rifiuti e di non essere utile come dovrebbe alla lotta al traffico illecito di rifiuti;

per quali motivi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si affretti ad adottare un manuale operativo o una Circolare che chiarisca come le imprese debbano usare il Sistri, a fronte della molteplice casistica che si registra nella realtà quotidiana e della confusione nella quale oggi le imprese (piccole e grandi) versano per utilizzare il sistema;

se, visti i tempi strettissimi con cui si prevede l'operatività del nuovo sistema, non intenda attivare un piano straordinario di formazione per gli addetti del settore sulle nuove procedure che permetta alle imprese di gestire correttamente i nuovi obblighi e garantire la reale utilità del sistema Sistri per combattere le ecomafie dei rifiuti;

per quale ragione il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pur essendo regola tecnica, non sia stato notificato alla Commissione europea prima della sua adozione, nonostante tale omissione rischi di rendere (per giurisprudenza comunitaria) la disciplina disapplicabile da parte del giudice nazionale;

per quale motivo il citato decreto ministeriale non sia stato sottoposto al parere preventivo del Consiglio di Stato ai sensi della legge n. 400 del 1988;

perché non sia stato adottato il decreto ricognitivo di cui all'articolo 14-bis della legge n. 102 del 2009 per chiarire univocamente quale sia il quadro normativo oggi vigente.

(4-02822)

DELLA SETA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

la "Israeli Apartheid Week", giunta alla sesta edizione, è una settimana internazionale di mobilitazione nelle università contro lo Stato d'Israele, presentato dai promotori come l'artefice di un sistema di segregazione razziale a danno della popolazione arabo-palestinese. L'evento è stato lanciato in Canada nel 2005 e nel 2010 ha raccolto 45 adesioni, soprattutto nei Paesi anglosassoni: si tiene in 10 università canadesi, 8 statunitensi, 5 britanniche, 5 sudafricane. L'Italia, con 3 adesioni, è alla pari con l'Olanda. Nessuna adesione in Spagna, Francia e Germania;

sono Pisa, Roma "La Sapienza" e Bologna le tre università italiane nelle quali si svolgono iniziative legate alla "Israeli Apartheid Week". Quest'anno l'evento, terminato domenica 7 marzo 2010, aveva per tema "Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni": l'idea è di promuovere contro Israele misure punitive come quelle che colpirono a suo tempo il Sudafrica;

tali misure punitive, secondo gli organizzatori dell'evento, non dovrebbero riguardare solo i rapporti economici, ma estendersi anche al campo culturale e accademico;

l'equiparazione tra lo Stato d'Israele e il Sudafrica dell'apartheid va ben al di là della contestazione anche radicale nei confronti delle politiche dei Governi israeliani: mette in discussione il diritto stesso all'esistenza dello Stato d'Israele, fornendo supporto e alimento alla diffusione di sentimenti non solo anti-israeliani ma anche inevitabilmente anti-ebraici. Peraltro, va sottolineato che la "Israeli Apartheid Week", promossa da forze e persone vicine all'integralismo islamico, rimuove del tutto la circostanza - essa sì indiscutibile perché oggettiva - che Israele è l'unico Stato mediorientale dove sono garantite a tutti i cittadini libertà politiche, civili e religiose;

è del tutto legittimo che singole persone e singoli gruppi politici condividano e sostengano le iniziative e le finalità della "Israeli Apartheid Week". È invece inaccettabile che esse vengano avallate da istituzioni culturali pubbliche come le università di Roma, Bologna e Pisa, che hanno messo a disposizione dell'evento i loro spazi: diverse aule e addirittura, nel caso dell'università di Pisa, l'atrio della Facoltà di lettere dove è stata ospitata una mostra della "Settimana";

in particolare, è del tutto ingiustificabile che delle università pubbliche, pagate con i soldi degli italiani, offrano spazio e legittimità ad un'iniziativa che punta, tra l'altro, a boicottare ogni rapporto di scambio e di dialogo con gli atenei israeliani, e che con ogni evidenza rappresenta l'opposto dei valori di apertura culturale e libero confronto che le istituzioni universitarie pubbliche dovrebbero presidiare,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza di quest'iniziativa e se non ritenga impropria la partecipazione di tre importanti atenei pubblici italiani alle iniziative legate alla "Israeli Apartheid Week".

(4-02823)

FERRANTE, DELLA SETA, BUBBICO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, TOMASELLI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

mentre il Governo italiano sceglie di ritornare dopo 20 anni all'energia nucleare, i grandi Paesi industrializzati, anche quelli che il nucleare non l'hanno mai abbandonato, incentrano le proprie politiche di innovazione energetica sul risparmio, sulle fonti rinnovabili, sulla ricerca, vedendo in tali opzioni le strade maestre per fronteggiare i problemi ambientali legati ai cambiamenti climatici e per rendere le proprie economie più moderne e competitive;

il Parlamento prima ha approvato, con il voto contrario del Partito democratico (Pd), il complesso di norme che consentono il ritorno al nucleare in Italia (la cosiddetta "legge sviluppo"), e successivamente, di nuovo con l'orientamento contrario del Pd, ha dato parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, frutto di una delega contenuta nella citata legge sviluppo, che fissa i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti nucleari e del deposito nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive;

solo dopo tre settimane dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta peraltro senza avere acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, il suddetto decreto legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

secondo notizie riportate da vari quotidiani, e in particolare da "Quotidiano Energia", ad impedire finora la pubblicazione sarebbero state alcune divergenze o incomprensioni tra il Ministero della giustizia e quello dello sviluppo economico. Firmato dal Presidente della Repubblica il 15 febbraio 2010, ultimo giorno utile per esercitare la delega, - come si legge nel richiamato articolo - il provvedimento è stato infatti immediatamente trasmesso dal Quirinale al Ministero della giustizia per il vaglio finale del testo che precede il visto del Guardasigilli e quindi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. "Vaglio da cui sarebbero emersi alcuni errori materiali e incongruenze. Di qui il rinvio del decreto al Ministro dello sviluppo economico per le correzioni"; il testo corretto sarebbe poi stato ritrasmesso al Ministero della giustizia pubblicato infine sulla Gazzetta Ufficiale,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che questa vicenda confermi quello che agli interroganti pare un alto grado di improvvisazione e approssimazione nell'ambito del programma nucleare varato dal Governo;

se la tardiva pubblicazione del suddetto decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficialerispetto all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio dei ministri, vada interpretata come un ripensamento sui contenuti e le procedure del programma di ritorno al nucleare.

(4-02824)

BUTTI - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Premesso che:

generalmente i documenti ufficiali delle pubbliche amministrazioni vengono stampati in più copie;

l'interrogante si riferisce in particolare ai documenti ufficiali, quali resoconti o verbali, risultanti dalle sedute dei Consigli comunali, o da riunioni più o meno ufficiali di amministrazioni pubbliche, a tutti i livelli;

questi documenti di centinaia e centinaia di pagine, pubblicati in numerose copie, per un totale di migliaia di pagine, vengono stampati tutti rigorosamente su un solo lato, con un evidente e inspiegabile spreco di carta;

l'attività del Ministro in indirizzo è precipuamente diretta a razionalizzare ed ottimizzare gli strumenti utilizzati dalla pubblica amministrazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile proporre alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, attraverso appositi strumenti amministrativi, la stampa dei documenti di sedute ufficiali solo nelle copie strettamente necessarie a garantire la pubblicità degli stessi, prevedendo inoltre l'imposizione della modalità di stampa "fronte-retro".

(4-02825)

SERAFINI Anna Maria, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

la legge n. 285 del 1997, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

la legge n. 285 del 1997 ha aperto un nuovo approccio nelle politiche socio-educative in Italia, superando la tradizionale ottica assistenzialistica e riparatoria nei confronti dei minori. Essa ha creato le condizioni operative per promuovere i diritti e le opportunità dei bambini e degli adolescenti, attuando concretamente i principi della Convenzione ONU per l'infanzia, ratificati in Italia con la legge n. 176 del 1991;

dal 1° gennaio 2010, 32 centri socio-educativi, finanziati dal Comune di Palermo con i fondi della legge n. 285 del 1997, sono stati privati del sostegno economico in attesa dell'espletamento del nuovo bando e, dopo anni di presenza e di impegno sul territorio, rischiano di chiudere;

si tratta di oltre 3.000 ragazzi e oltre 300 operatori sociali, animatori, educatori, psicologi impegnati nei centri che in questi mesi sono stati abbandonati al loro destino dal Comune di Palermo;

sono state chiuse le convenzioni in attesa che venisse completata la nuova assegnazione dei servizi, lasciando alla responsabilità degli enti e degli operatori l'accoglienza dei bambini e dei ragazzi;

ad oggi non si sa nulla sui tempi previsti dalla competente commissione consiliare per completare il lavoro di valutazione dei progetti;

secondo quanto dichiarato dagli operatori, la commissione non si riunisce da settimane,

si chiede di sapere:

se sia corretta e condivisibile la procedura messa in atto dal Comune di Palermo che ha sospeso i servizi per l'infanzia e l'adolescenza in attesa delle nuove procedure, invece di prorogare tali sevizi fino all'espletamento delle nuove gare;

se il Governo intenda, nell'ambito delle proprie competenze, ed in particolare in applicazione delle disposizioni della legge n. 285 del 1997 relative all'attività di monitoraggio, verificare presso l'amministrazione comunale di Palermo i motivi di un tale ritardo che sta determinando conseguenze estremamente negative sui destinatari dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

(4-02826)

GRAMAZIO - Ai Ministri per i rapporti con le Regioni, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

nel comune di Rocca Priora (Roma), è in fase di realizzazione in via degli Olmi un piccolo parco urbano;

i lavori procedono a ritmo sostenuto, anche durante i giorni festivi ed in condizioni meteorologiche avverse;

l'Assessorato regionale all'ambiente ha ideato, progettato e finanziato, con oltre 300.000 euro, il piccolo parco urbano e, probabilmente, ne ha curato anche l'appalto;

considerato che:

tanto impegno sembrerebbe far pensare alla volontà di terminare e quindi inaugurare l'opera in piena campagna elettorale;

non è assolutamente chiaro se l'area su cui è in fase di realizzazione il piccolo parco urbano sia ancora di proprietà dei padri Pallottini o se, come risulterebbe da voci diffuse a Rocca Priora, sia stata acquistata (peraltro non è dato sapere da parte di chi), per una somma di circa 3.000.000 euro, con un finanziamento da parte dell'Assessorato regionale all'ambiente, ripartito su più esercizi di bilancio;

le previste autorizzazioni si limiterebbero ad un'ordinanza del Sindaco per la rimozione del muro di cinta già esistente (che, tra l'altro, sembrerebbe essere solidissimo) per ventilato pericolo di crollo,

l'interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, se e quali azioni intendano compiere nei confronti della Regione Lazio per individuare inequivocabilmente la proprietà dell'area su cui sta sorgendo il piccolo parco urbano a Rocca Priora, se detta area sia stata acquistata e da chi, se sia effettivamente stato erogato a tal fine un finanziamento per oltre 3.000.000 euro dall'Assessorato regionale all'ambiente, e se vi siano tutte le regolari autorizzazioni per lo svolgimento dei lavori.

(4-02827)

GIARETTA - Al Ministro della difesa - Premesso che:

sino al 1998, era operativa sul Monte Venda (presso i Colli Euganei, in provincia di Padova) una base denominata 1.ROC (Regional Operations Centre) inserita nel sistema Nadge (Nato Air Defence Ground Environment);

sino alla sua dismissione, nel bunker lavoravano oltre 500 militari effettivi, divisi in 3 turni (oltre agli avieri di leva), in condizioni ambientali critiche più volte denunciate dalle rappresentanze militari che, a più riprese, richiesero dei controlli della qualità dell'aria, in considerazione del fatto che oltre all'esposizione all'amianto derivante dalla presenza di coperture in eternit è risultata una esposizione elevata al radon, gas ionizzante radioattivo naturale, presente in abbondanza nella zona dei Colli Euganei, che, secondo le valutazioni di rischi della Commissione internazionale per la protezione radiologica e dell'ARPA, sarebbe responsabile di diverse patologie tumorali ai polmoni (l'Organizzazione mondiale della sanità ha inserito il radon nell'elenco delle 75 sostanze ritenute cancerogene per l'uomo);

dopo la dismissione e la chiusura della base, si sono verificati diversi decessi tra il personale impiegato nei bunker del Venda, tanto che sono state aperte due inchieste da parte della magistratura, una da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ed una da parte della Procura militare presso il Tribunale militare di Padova;

i casi presi in considerazione sino ad oggi dalla magistratura sono 62, tra decessi e malattie terminali, e per 31 decessi le cartelle cliniche acquisite dagli inquirenti non lascerebbero spazio a dubbi circa l'origine delle patologie tumorali;

le rilevazioni effettuate sul sito dapprima dall'ARPAV di Padova nel marzo 2007 e successivamente dal CISAM - Centro interforze studi applicazioni militari nell'aprile 2008 hanno evidenziato allarmanti superamenti dei limiti di legge, fino a raggiungere addirittura il superamento di 24 volte il limite consentito (12.000 bequerel per metro cubo);

il Ministro pro tempore della difesa, rispondendo in data 15 febbraio 2006, e quindi non ancora in possesso dei dati delle rilevazioni sopra richiamate, ad un'interrogazione formulata nel corso della XIV Legislatura (interrogazione 4-16746 presentata dall'on. Piero Ruzzante) assicurava comunque l'intenzione di seguire la questione con grande attenzione e scrupolosità,

si chiede di sapere:

quale iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per riconoscere il danno biologico subito da militari in servizio ed in congedo operanti presso la base 1.ROC sul Monte Venda, in relazione all'ormai accertato rapporto tra elevata esposizione al radon e rischi di malattie tumorali;

quali iniziative intenda assumere per assicurare un costante monitoraggio sanitario per il personale di cui sopra, in servizio ed in congedo, al fine di tutelare in ogni possibile modo la salute di chi, al servizio dello Stato, è stato esposto ad un grave rischio sanitario.

(4-02828)

GRAMAZIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

il comma 1, lettera e), dell'art. 10-sexies del decreto-legge 13 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010), ha soppresso le provvidenze relative all'editoria di cui all'art. 11 della legge n. 67 del 1987, all'art. 8 della legge n. 250 del 1990 e all'art. 23 della legge n. 223 del 1990, che venivano annualmente riconosciute dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a favore delle imprese radiofoniche e televisive locali;

tali provvidenze hanno contribuito, negli anni, all'affermazione del ruolo dell'emittenza locale nell'informazione sul territorio e allo sviluppo dell'occupazione nel comparto;

è stata anche possibile la stipula, nell'ottobre 2000, tra l'associazione di categoria delle emittenti locali Aeranti-Corallo e la Federazione nazionale della stampa italiana, sindacato dei giornalisti, del contratto collettivo nazionale di lavoro, rinnovato da ultimo nel gennaio 2010, con il quale vengono disciplinati i rapporti di lavoro giornalistico nelle imprese radiofoniche e televisive locali;

il Governo, in sede di discussione nell'Aula del Senato del disegno di legge n. 1955-B, ha accolto l'ordine del giorno G10-sexies.100 che impegna il Governo, tra l'altro, "a prevedere, anche al fine di garantire il pluralismo dell'informazione, l'inclusione delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di carattere locale fra i soggetti beneficiari dei contributi all'editoria per l'annualità 2009 e per le annualità successive";

sussiste infine anche un ritardo nell'emanazione dei decreti di riconoscimento delle provvidenze relative all'editoria per quanto riguarda gli anni 2007 e 2008,

l'interrogante chiede di sapere come il Governo intenda operare al fine di dare attuazione al citato ordine del giorno G10-sexies.100, e come intenda operare riguardo all'emanazione dei decreti di riconoscimento delle provvidenze per l'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali, relative agli anni 2007 e 2008.

(4-02829)

GIARETTA - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:

in data 17 novembre 2009 l'interrogante si è già rivolto al Ministro in indirizzo segnalando la grave situazione riguardante i beni paesaggistici della provincia di Treviso in conseguenza della autorizzazione concessa dal Comune di Valdobbiadene (Treviso) per la realizzazione in località Pianezze da parte della ditta Klasse Uno srl di un'antenna per radiocomunicazioni di enormi dimensioni (circa 60 metri) in una zona di altissimo pregio paesaggistico;

in data 23 ottobre 2008 la competente Soprintendenza intimava l'inibizione e la sospensione dei lavori in considerazione del fatto che "tale struttura per la sua configurazione e l'impatto visivo che genera nel contesto inevitabilmente risulta incompatibile con il luogo ove è collocata e con il suo intorno" e che in data 3 giugno 2009 la Procura della Repubblica di Treviso ha sequestrato il cantiere per mancata ottemperanza alle disposizioni di sospensione lavori della Soprintendenza;

il Consiglio comunale di Valdobbiadene aveva individuato un sito idoneo in cui concentrare i vari radioripetitori con un minore impatto ambientale bonificando inoltre l'area da presenze abusive di altri impianti e l'attuale amministrazione; contravvenendo tale deliberazione, ha invece concesso l'autorizzazione sopra richiamata, provocando l'intervento delle autorità di tutela;

la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha in data 16 dicembre 2009 formulato la proposta di notevole interesse pubblico dell'area interessata, ai sensi degli art. 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 42 del 2004 (recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio");

l'interrogante rinnova la richiesta di conoscere, con sollecitudine, quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo rispetto ai fatti sopra riportati e quali iniziative intenda assumere per tutelare il paesaggio unico di Valdobbiadene, gravemente compromesso dalla realizzazione dell'antenna in oggetto.

(4-02830)

CARLONI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il quotidiano "Il Mattino" nell'edizione di domenica 7 marzo 2010 reca notizia di un rapporto riservato inviato dal direttore dott. Cosimo Giordano al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dott. Franco Ionta relativamente alla situazione del carcere di Poggioreale in Napoli. Nell'articolo, a firma Giuseppe Crimaldi, si documenta una situazione di grave sovraffollamento e di assenza delle minime norme di sicurezza;

il dossier in questione, riferito all'11 febbraio 2010, documenta le seguenti situazioni: data una pianta organica di 690 agenti di Polizia penitenziaria (su 946 previste) sono detenute oltre 2.600 persone (a fronte di una capienza massima tollerata di 1.743), tra cui 633 detenuti per associazione camorristica, 606 detenuti tossicodipendenti, 264 stranieri, 38 sieropositivi;

a conferma di quanto più volte denunciato dalle associazioni di volontari e dai sindacati della Polizia penitenziaria aumentano i dati di sofferenza psichica e gli atti di autolesionismo che passano dai 52 del 2008 ai 96 del 2009 (incluso un suicidio);

lo stato in cui versano le strutture di sicurezza è particolarmente grave. La caserma per gli agenti di Polizia penitenziaria versa in tali condizioni di precarietà da rendere impossibile il pernottamento del personale in servizio. Inoltre, "Poggioreale è al momento sprovvisto di impiantistica di sicurezza in quanto per caratteristica edilizia è dotato di una cinta muraria di circa 1.500 metri con garitte e camminamento perimetrale. Data la vetustà (…)". Sono inoltre inesistenti le strutture minime di socializzazione a cominciare dalla palestra . Poche le classi di scuola elementare (solo 9 per 90 persone) e di scuola media (4 per 40 persone). Il centro clinico è da ristrutturare;

considerato che:

con i fondi attualmente disponibili si è riusciti nel 2009 a ristrutturare parzialmente il padiglione Livorno e parte del padiglione Salerno;

grazie ad un finanziamento della Regione Campania di 120.000 euro è prevista la realizzazione di un campo di calcetto (Poggioreale è l'unico carcere in Europa privo di un campo sportivo). La Regione Campania ha deliberato un ulteriore stanziamento di 600.000 euro per la ristrutturazione dei laboratori di falegnameria, tipografia e officina,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda:

confermare i dati e le notizie del rapporto citato, riferiti dal quotidiano "Il Mattino";

dare attuazione agli indirizzi anche di carattere normativo (relativi alla riforma del sistema carcerario) recentemente assunti con l'approvazione delle mozioni sulla situazione carceraria dal Senato (esaminate nelle sedute n. 335 e n. 336 del 16 e del 17 febbraio 2010);

attuare celermente il "piano carceri" annunciato dal Governo, prevedendo la chiusura di quelle strutture che non siano adeguabili a moderni criteri architettonici rispettosi della dignità umana;

convocare rapidamente un tavolo tecnico con le istituzioni locali per la necessaria integrazione delle politiche urbanistiche, di sicurezza, prevenzione e sviluppo delle misure alternative alla detenzione.

(4-02831)

GRAMAZIO - Ai Ministri della salute, per i rapporti con le Regioni e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il quotidiano "Libero", domenica 7 marzo 2010, in un articolo a firma Giovanni Tagliapietra e Chiara Galea, dal titolo "Ospedale dei Castelli, Guzzanti svela il bluff", riporta la seguente dichiarazione del professor Elio Guzzanti, Commissario ad acta del Governo per la sanità del Lazio, che afferma: "Cari signori, il progetto esecutivo dell'ospedale dei Castelli potrà essere preso, eventualmente, in considerazione soltanto in seguito all'approvazione della rete ospedaliera; fino a quel momento non potrà essere concesso il nulla osta per l'avvio dei lavori";

nonostante questa diffida, il vice presidente della Giunta regionale del Lazio, Esterino Montino (esponente del Partito democratico e, in precedenza, de L'Ulivo), ha posto per la settima volta la prima pietra dell'ospedale dei Castelli, così come ha affermato il Consigliere regionale del Lazio Tommaso Luzzi;

è ampiamente riportato in una serie di interrogazioni in Consiglio regionale e in Parlamento come il costo dell'opera superi di 110 milioni di euro l'originale preventivo di spesa e che tale opera sia priva di tutte le necessarie autorizzazioni regionali;

inoltre, tale esborso comporterebbe un ulteriore pesante aggravio sulla spesa sanitaria, mentre si continuano ad effettuare tagli indiscriminati di posti letto pubblici ed accreditati,

l'interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, se e quali azioni intendano compiere nei confronti della Regione Lazio per impedire la richiamata iniziativa che, a giudizio dell'interrogante, costituisce un ennesimo abuso.

(4-02832)

ZANOLETTI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

una sentenza del Consiglio di Stato autorizza anche in Italia la coltivazione di mais geneticamente modificato (ogm);

oltre ai dubbi riguardanti eventuali rischi per la salute, la decisione rischia di danneggiare seriamente il nostro impareggiabile patrimonio agroalimentare che ci distingue nel mondo;

considerato che:

in un Paese come l'Italia, è la tipicità del prodotto, e non la produzione standardizzata, a costituire il carattere distintivo della differenziazione;

l'assenza dei piani di coesistenza dovrebbe impedire qualsiasi passo in tal senso;

atteso che:

il fine è quello di tutelare le coltivazioni biologiche, le produzioni tipiche di qualità e l'insieme della biodiversità;

la contaminazione alle produzioni tipiche e biologiche è stata più volte accertata laddove si è dato avvio alla coesistenza tra coltivazioni ogm e coltivazioni tradizionali;

rilevato che:

il Consiglio di Stato francese, nell'agosto del 2009, ha annullato il decreto che avrebbe dovuto trasferire anche nel diritto francese la direttiva europea sugli ogm, perché i cittadini d'oltralpe non sarebbero stati sufficientemente informati sugli studi in materia di effetti sulla salute;

a quanto risulta all'interrogante, il 72 per cento degli italiani è contraria agli ogm e ritiene dannoso introdurre coltivazioni ogm in Italia, a tutela invece del pregio, della qualità e dell'eccellenza della nostra produzione agroalimentare,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno sospendere di fatto la sperimentazione in campo aperto e l'avvio delle coltivazioni di organismi geneticamente modificati su tutto il territorio nazionale, fino a quando le Regioni non abbiano adottato i "Piani di coesistenza";

se non si ritenga necessario predisporre delle disposizioni e direttive di massima, affinché le Regioni, si adoperino alla individuazione - nel territorio di competenza - di aree omogenee, fissando regole ed ordinamenti rigorosi che obblighino gli enti locali all'adozione del piano di coesistenza e dando vita all'istituzione di un fondo destinato al ripristino delle condizioni agronomiche preesistenti agli eventi dannosi, cagionati dall'inosservanza o mancanza del Piano stesso;

quali urgenti iniziative si intendano sollecitamente adottare - stante l'assenza dei piani di coesistenza - al fine di tutelare le coltivazioni biologiche, le produzioni tipiche di qualità e l'insieme della biodiversità.

(4-02833)

ZANOLETTI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

l'efficienza, la funzionalità e il potenziamento della linee ferroviarie in Calabria sono tre prerogative importanti e indispensabili per questa regione, i cui percorsi in treno necessitano di moderne soluzioni di trasporto e di maggiore velocizzazione per appianare le diversità territoriali-economiche tra Settentrione e Mezzogiorno;

la mobilità ferroviaria nel Meridione, e in Calabria in particolare, è una questione antica ed ancora irrisolta;

le scelte perseguite da parte del Gruppo Trenitalia in questa regione hanno prodotto servizi di trasporto ferroviario molto scadenti sul piano della qualità ed inadeguati su quello della velocità;

le condizioni in cui si viaggia, nonostante l'impegno e le sollecitazioni, da parte del Ministro in indirizzo, risultano ancora precarie e soluzioni urgenti andrebbero prese in considerazione;

la decisione di sopprimere, a partire dal 1° marzo 2010, alcuni treni che collegano la Calabria al Nord del Paese, porterà una reale involuzione per l'economia turistica, in cui la mobilità è il valore fondamentale e le distanze sono un grande problema;

ritenuto che:

il turismo culturale è una grande opportunità per lo sviluppo della Calabria;

appare indispensabile trovare efficaci ed immediate soluzioni affinché la Regione non resti fuori dai flussi turistici;

rilevato che in Calabria occorre al più presto porre mano ad una ristrutturazione del piano ferroviario sia per le linee locali che per quelle a lungo percorso, onde evitare che i tragitti si effettuino prevalentemente su gomma,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile emanare opportune indicazioni onde favorire l'azione di monitoraggio dello stato dei servizi ferroviari;

se non ritenga necessario intervenire affinché i viaggiatori non siano costretti a subire servizi di trasporto ferroviario insufficienti e scadenti sul piano della qualità;

se non ritenga, infine, utile agire con atti di competenza affinché siano ripristinati i treni che collegano la Calabria al Nord del Paese.

(4-02834)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-01211, del senatore Benedetti Valentini, sul carcere di Capanne (Perugia);

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01208, del senatore Molinari, sull'aliquota IVA versata dai centri benessere e fitness;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacoli e sport):

3-01207, del senatore Stiffoni, sul nuovo ordinamento dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati (Imp);

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01212, del senatore Della Seta, sui controlli certificati che, a certi livelli, sostituiscono quelli di organi amministrativi.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-02083, del senatore D'Ubaldo.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 233a seduta pubblica, del 7 luglio 2009, a pagina 64, sotto il titolo "Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione", alla sesta e nona riga, sostituire l'anno "2009" con il seguente: "2008".

Nel Resoconto sommario e stenografico della 337a seduta pubblica, del 17 febbraio 2010, a pagina 144, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", alla quinta riga del penultimo capoverso, sostituire le parole: "Forze Armate" con le altre: "Forze Armate, relativa all'anno 2009".

Nel Resoconto sommario e stenografico della 340a seduta pubblica, del 24 febbraio 2010, a pagina 75, sotto il titolo "Governo, trasmissione di documenti", alla seconda riga, sostituire le parole: "comma 2" con le seguenti: "comma 4".

Nel Resoconto sommario e stenografico della 342aseduta pubblica, del 25 febbraio 2010, nell'intervento del senatore Lannutti:

a pagina 86, alla terz'ultima riga del secondo capoverso, dopo le parole: "18 marzo", inserire la seguente: "2005";

a pagina 87, alla terza riga sostituire la parola: "consentire" con la seguente: "prevenire";

alla sesta riga sostituire le parole: "analoga a quella presentata" con le seguenti: "dopo quelle già presentate e rinnovate".

Nello stesso Resoconto, a pagina 231, sotto il titolo: "Risposte scritte ad interrogazioni", al terz'ultimo capoverso, sostituire il nome: "Casson" con il seguente: "Scanu".