Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (280 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 346 del 04/03/2010


BIANCHI, ASTORE, TOMASELLI, COSENTINO, RIZZI, GALPERTI, MARINO Mauro Maria, FOSSON, PISTORIO, GIAI - Il Senato,

premesso che:

in Europa, secondo dati Eurostat, le persone con disabilità sono 50 milioni, di cui l'85 per cento vive in famiglia. Una famiglia su quattro ha una persona con disabilità;

nel nostro Paese, secondo dati Istat, ci sono 2.824.000 persone disabili, di queste 2.657.460 vivono in famiglia: di conseguenza, si può considerare che il 15 per cento della popolazione italiana vive in una situazione di handicap, perché è tutto il nucleo familiare a vivere il disagio;

già nel preambolo della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata a New York il 25 agosto 2006 si prevede che: "la famiglia è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita la protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone con disabilità";

la normativa vigente in termini di sostegno ai genitori lavoratori e non (legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 8 marzo 2000, n. 53; decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; decreto legislativo 25 febbraio 2001, n. 61; legge 9 marzo 2006, n. 80) è inadeguata in quanto pensata solo per i lavoratori affetti da patologie invalidanti ed è accessibile solo previo riconoscimento dello stato di invalidità del minore ad opera di Commissioni territoriali;

l'assenza dal lavoro da parte dei genitori per periodi lunghi è inevitabile, ma generalmente è mal tollerata nel settore lavorativo privato e non sufficientemente garantita nel pubblico, con conseguenze negative sul rapporto di lavoro che arrivano sino ad uno stato di quiescenza senza corrispettivo ed al licenziamento;

i lavoratori con contratto di tipo parasubordinato non godono dei medesimi diritti di cui godono i lavoratori con contratto di tipo subordinato;

le politiche in favore dei familiari assistenti sono inserite nelle norme dei diversi Stati e nelle loro leggi finanziarie, come in Francia, in Germania e in Spagna;

la legge francese, aggiornata al 1° febbraio 2009 (Aides sociales et financières pour les personnes handicapées) cita: "Al genitore e/o familiare che ha lasciato il lavoro o che ha dovuto ridurre l'orario di lavoro viene erogata la somma integrativa di 1018,91 + 416,44 €";

la famiglia, con il suo intervento, integra e completa quello delle figure professionali specificamente necessarie, e non è sostituibile da nessuna organizzazione statale o territoriale;

in via generale, la famiglia è un luogo privilegiato di sviluppo delle persone disabili e/o non autosufficienti. La solidarietà familiare deve svilupparsi in complementarità e in buona armonia con la solidarietà nazionale;

la solidarietà all'interno della famiglia non dovrebbe in alcun modo esonerare le autorità pubbliche nazionali, regionali e locali dai loro obblighi di solidarietà e di sostegno nei confronti della persona aiutata e di chi la aiuta;

la posizione del familiare che si prende cura di un familiare non autosufficiente deve essere riconosciuta e tenuta in considerazione in tutte le politiche sanitarie e di protezione sociale riconoscendo il diritto ad infrastrutture di cura, a varie reti di sostegno morale e psicologico e a pari opportunità in materia di lavoro e occupazione;

nella Strategia di Lisbona del 2000 era già emersa la necessità di introdurre misure per favorire la conciliazione tra lavoro di cura e il lavoro professionale;

nel Piano di azione della Commissione europea era stato previsto per il 2008 uno studio sulla discriminazione delle famiglie con persone disabili gravissime al fine di predisporre delle politiche in loro favore;

associazioni come COFACE e ASMARA Onlus da anni si fanno carico del problema delle malattie rare e della disabilità, pur rivendicando un aumento degli aiuti per le persone dipendenti (alloggio, mobilità, educazione e formazione, occupazione, risorse, servizi adeguati, eccetera), sottolineano la necessità di un riconoscimento ai familiari assistenti che offrono la loro disponibilità, a volte obbligata, di determinati diritti che garantiscano loro le opportunità di qualsiasi altro cittadino;

è stata presentata una Carta europea del familiare che si prende cura di un familiare non autosufficiente che ha come obiettivo dare una visibilità sociale ed il giusto riconoscimento dei diritti dei familiari che con il loro lavoro di cura hanno delle limitazioni nella loro vita personale, familiare e/o professionale,

impegna il Governo:

a tradurre la solidarietà familiare in un ufficiale riconoscimento sociale considerando anche la possibilità di attribuire a chi si prende cura di un familiare non autosufficiente di un contributo finanziario legale, come prevede già la legislazione francese;

a concedere benefici e garantire quelli già esistenti che consentano pari opportunità in materia di occupazione e lavoro, in termini di organizzazione dei tempi di lavoro, congedi parentali e ferie, misure per un reinserimento lavorativo, mantenimento dei regimi di protezione sanitaria e sociale;

a garantire l'accessibilità universale a trasporti, alloggio, cultura, strutture di inquadramento e comunicazione;

ad equiparare i diritti dei lavoratori che usufruiscono delle nuove forme di lavoro ai diritti dei lavoratori con forme di lavoro tradizionale;

a riconsiderare il trattamento pensionistico riconoscendo lo status di familiare che si prende cura di un familiare non autosufficiente, e attribuirgli, pertanto, il giusto riconoscimento del suo impegno e della sua esperienza nella funzione di aiuto e di presa in carico del familiare non autosufficiente, così come già avviene nei vari Stati membri, in cui al familiare assistente viene riconosciuta l'assistenza sanitaria e previdenziale come lavoratore a tutti gli effetti;

a sviluppare ogni politica di prevenzione relativa a malattia, fatica, lavoro eccessivo, che permetta al familiare che si prende cura di un familiare non autosufficiente di essere pienamente in grado di rispondere ai bisogni della persona aiutata;

ad introdurre norme che, come già avviene in tutti gli Stati membri, in conformità con la legislazione europea, erogano benefici finanziari ed assistenziali differenziati a seconda della gravità della disabilità. Nel nostro Paese nessuna differenza viene fatta tra la persona disabile che necessita di un'assistenza continua nell'arco dell'intera giornata e quella che necessita di un'assistenza parziale;

a garantire tramite adeguati interventi la qualità della vita delle famiglie tutelandone la salute fisica e psichica, permettendo la conciliazione della vita professionale e quella personale e garantendo gli stessi diritti e le medesime opportunità di ognuno dei suoi membri come per qualsiasi altro cittadino.

(1-00255)