la nota emanata dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca n. 9537 del 14 dicembre 2009 dispone affinché le scuole dell'obbligo collochino i propri residui attivi di bilancio nel cosiddetto "Aggregato Z - disponibilità da programmare";
i bilanci degli istituti scolastici risultano già essere molto sofferenti per la mancata assegnazione delle risorse relative ai residui attivi dei precedenti anni finanziari;
rispetto ai fondi scolastici, la parte residua del fondo dell'istituzione, essendo impiegato per incentivare il personale in servizio, risulta essere del tutto insufficiente per le spese sia di funzionamento che per le supplenze;
gli istituti scolastici hanno prevalentemente impiegato tale disponibilità di cassa per assicurare il pagamento degli stipendi ai supplenti in osservanza delle disposizioni sulla vigilanza degli allievi, fra le quali la nota del Ministero n. 3545 del 29 aprile 2009 e la n. 14991 del 6 ottobre 2009;
si evidenzia l'impossibilità di integrare i fondi con l'utilizzo dei "finanziamenti non vincolati", ossia i contributi dei genitori, secondo quanto indicato dalla stessa nota ministeriale n. 9537 del 14 dicembre 2009, perché ciò contrasta con il principio costituzionale di una scuola dell'obbligo gratuita, gestita dallo Stato e non dai finanziamenti diretti dei suoi fruitori,
si chiede di sapere:
se, in considerazione di quanto sopra esposto, il Ministro in indirizzo ritenga di attenersi al fine di integrare le assegnazioni di risorse per consentire alle scuole di assicurare il normale svolgimento delle lezioni anche in presenza di supplenti e garantendo il funzionamento ordinario, in osservanza del decreto ministeriale n. 44 del 2001 e del decreto ministeriale n. 21 del 2007;
se, ravvisando l'incompatibilità della nota ministeriale n. 9537 del 14 dicembre 2009, intenda procedere al suo adeguamento ai precedenti dispositivi emessi in materia.
(3-01198)