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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 345 del 03/03/2010


Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B (ore 16,52)

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.

Ha facoltà di parlare il senatore Ichino per illustrarla.

*ICHINO (PD). Signor Presidente, colleghi, vi chiedo un momento di attenzione perché la questione pregiudiziale che rapidamente illustrerò è di rilevantissima gravità. Essa nasce probabilmente da un equivoco in cui è caduta la Camera nell'introdurre nel testo della legge, tra le norme che si applicano anche in materia di controversie di pubblico impiego, l'articolo 412 del codice di procedura civile. Probabilmente chi ha inserito l'articolo 412 pensava ancora al vecchio articolo 412, che tratta di conciliazione; i lavori della Camera sembrano proprio indicare questo. E lo stesso Presidente della Commissione lavoro del Senato sembrava essere caduto in questo equivoco, del tutto comprensibile, perché il riferimento all'articolo 412 oggi porta nel codice di procedura civile alla materia della conciliazione. Senonché lo stesso articolo 31 del disegno di legge, ora, cambia la numerazione e adesso al 412 sta l'articolo che regola l'arbitrato.

Quindi, se la norma venisse approvata così com'è, potrebbero essere devolute all'arbitro, da qualsiasi responsabile di ufficio con qualsiasi suo dipendente, le controversie - leggo testualmente dall'articolo 63 del testo unico richiamato - che riguardino l'assunzione al lavoro, il conferimento e revoca di incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale, l'indennità di fine rapporto, anche quando vengano in questione atti amministrativi presupposti.

In questo caso - dice l'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - il giudice disapplica l'atto amministrativo. Quindi, l'arbitro potrà disapplicare l'atto amministrativo. Questo contrasta in modo plateale innanzitutto con l'articolo 97 della Costituzione che stabilisce, tra gli altri, il principio dell'accesso agli uffici pubblici per concorso. Qui l'arbitrato consentirà di eludere ed aggirare la norma sul concorso; ma consentirà l'arbitrato anche su altre cose che sono vistosamente non suscettibili di essere devolute a un arbitro.

A me sembra che la gravità di questo equivoco che si è determinato sull'articolo 412 sia tale, che la legge meriterebbe davvero un ulteriore brevissimo passaggio alla Camera dei deputati, anche solo per correggere questo strafalcione - ripeto - involontario, perché se guardate i lavori della Camera sembra proprio che anche i deputati siano caduti in questo equivoco. Altrimenti, mi sembra evidente la fondatezza della censura di incostituzionalità, che impone di non procedere all'esame del provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ricordo che sulla questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si svolge un'unica discussione, durante la quale può intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, intervengo per sostenere la questione pregiudiziale che è stata appena illustrata dal senatore Ichino. Chiedo ai colleghi, soprattutto al Governo e alla maggioranza, di prestare qualche minuto di attenzione sul tema che il professor Ichino ha appena sollevato in Aula. Mi riferisco, signor Presidente, all'innovazione apportata dalla Camera al testo licenziato dal Senato, per quanto riguarda l'articolo 31, comma 8.

La sostanza del problema è stata già stata illustrata dal senatore Ichino, ma vorrei leggere all'Aula il testo del parere della Commissione bilancio, approvato dalla maggioranza della Commissione bilancio stessa con il nostro voto contrario, perché abbiamo chiesto di esprimere parere contrario sull'articolo 31, comma 8, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quarto comma. La maggioranza non ha accolto tale proposta, signor Presidente, ma se lei esamina il testo del parere della Commissione bilancio troverà questa frase: «parere non ostativo sul testo, osservando che dalla modifica contenuta nell'articolo 31, comma 8, volta a recepire nella pubblica amministrazione la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi».

La maggioranza della Commissione bilancio del Senato, dunque, non ha accolto la nostra proposta di parere contrario, ex articolo 81, sull'articolo 31, comma 8, della disposizione, ma quella stessa maggioranza ha riconosciuto come la questione da noi posta, cioè di possibili effetti finanziari negativi sul bilancio determinati da questa innovazione legislativa, sia assolutamente fondata. Vorrei, non avendo la stessa precisione e la stessa padronanza delle tecnicalità che ha il professor Ichino sull'argomento, andare all'essenziale.

Signor Presidente, di cosa si tratta? In buona sostanza, l'innovazione introdotta dalla Camera consente di utilizzare soluzioni arbitrali delle controversie di lavoro nella pubblica amministrazione. Non ricorrerò alla cronaca di questi giorni per sostenere la tesi che nella pubblica amministrazione italiana e soprattutto nel comportamento di certa componente della sua dirigenza sono presenti - chiamiamole così - vistose anomalie, fonte di particolari preoccupazioni. Ma vorrei andare all'essenziale. Se questa norma rimane così com'è, cosa può accadere? Ad esempio, io sono un dipendente pubblico e ho intenzione di tentare la scalata ad un ruolo dirigente nell'amministrazione nella quale lavoro: che cosa faccio? Promuovo una controversia. So benissimo che è completamente infondata, so benissimo, in buona sostanza, che non ho alcuna possibilità di risultare prevalente nella controversia che sto promuovendo, ma ho un grande vantaggio: sono amico del dirigente della pubblica amministrazione dell'ufficio nel quale lavoro.

Cosa può a quel punto accadere, signor Presidente (e non sto esagerando, sto descrivendo quello che secondo me può accadere e accadrà se lasciamo la norma così com'è)? Può accadere che per la soluzione della controversia sia nominato un collegio arbitrale (oggi non si potrebbe fare sulla base della legislazione vigente; domani, con l'articolo 31, comma 8, sarà invece possibile). Ora, è del tutto evidente che se mi metto d'accordo, visto che sono amico, con il dirigente della pubblica amministrazione possiamo far nominare un collegio arbitrale che in partenza dà ragione al sottoscritto, anche se la "ragione" non la ho. Risultato: chi paga? Il bilancio pubblico, la pubblica amministrazione. Ma vi immaginate cosa accadrebbe se ogni ufficio pubblico d'Italia fosse interessato da un evento di questo tipo? La finanza pubblica italiana è esposta da questa norma ad un rischio veramente molto serio.

Capisco che tornare alla Camera per un quinto esame del testo è difficile; ma siamo davvero sicuri, lo dico al rappresentante del Governo, che per non tornare alla Camera ed eliminare dal testo questo riferimento all'articolo 412 non stiamo facendo entrare in vigore una norma di cui la maggioranza della Commissione bilancio, pur orientata, per ragioni procedurali - cioè non tornare alla Camera - a non dare un parere contrario ex articolo 81 della Costituzione, ha tuttavia dovuto scrivere nel parere che comporta possibili effetti finanziari negativi? Aggiungo, signor Presidente, conoscendo la pubblica amministrazione italiana, che questi effetti negativi ci saranno sicuramente. Badate, si tratta di poter nominare collegi arbitrali per risolvere controversie che riguardano l'assunzione nel posto di lavoro. Già abbiamo una pubblica amministrazione alla quale non si accede più per concorso; ci rendiamo conto di quello che può accadere domani mattina all'interno di una pubblica amministrazione se si dà la possibilità ai lavoratori con qualche giorno di lavoro di mettersi d'accordo con i dirigenti per promuovere collegi arbitrali che risolvano a loro vantaggio le controversie?

Guardate che si tratta di una norma potenzialmente devastante dell'intero impianto della finanza pubblica italiana, dal lato, ancora una volta, dell'aumento della spesa corrente primaria. È qualcosa che merita attenzione, colleghi, al di là della pregiudiziale di costituzionalità. Discutiamo una volta senza il velo del preconcetto: sapete che abbiamo ragione, che l'argomento portato dal professor Ichino è giusto. Non volete votare la pregiudiziale? Benissimo, non votatela ma impegnatevi a cambiare il testo ed a riportarlo alla Camera.

Questo testo così com'è determina degli effetti che dovrebbero preoccupare, in primo luogo, chi sta esercitando l'azione di governo e intende esercitarla fino al 2013 con risultati positivi. Ma dove va a finire la riforma della pubblica amministrazione, che io chiamo legge Brunetta-Ichino, se si applica questo principio? Vi rendete conto di quali sono i possibili effetti di annichilimento di quella innovazione, che pure è di grande portata?

Vi prego, al di là di maggioranza e opposizione, di tener conto di questi argomenti e di accettare di modificare il testo sul punto che riguarda l'espunzione da questa legge del riferimento all'articolo 412 del codice di procedura civile. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, vorrei fare una brevissima dichiarazione di caloroso appoggio alla posizione appena espressa dal senatore Morando. Noi ci troviamo in una situazione in cui l'ideologia liberista impone, come ritmo fondamentale, alla società una direzione, che è quella di utilizzare le risorse pubbliche per farle finire in tasche private. Sotto questa cappa teorica, accadono le cose più infernali e questa dell'articolo 412 del codice di procedura civile è una delle peggiori. Con questa norma, infatti, si mina un punto fondamentale dell'assetto dei rapporti di lavoro.

In nome del liberismo, in nome dell'arbitrato e in nome della maggiore libertà economica voi spostate d'un colpo i rapporti di forza interni al mercato del lavoro con una virulenza inaccettabile; riducete i lavoratori ad essere soli, ognuno a sé stante, di fronte alla classe dei capitalisti, rovesciando completamente la condizione originaria. Una volta, infatti, erano gli operai che portavano avanti collettivamente delle cause di fronte al singolo datore di lavoro. Voi, invece, avete creato nel mercato del lavoro una situazione per la quale il lavoratore si presenta solo, disarmato e nudo di fronte al complesso della classe imprenditoriale.

Questa è un'ingiustizia formidabile e per questo condividiamo con calore la posizione del senatore Morando e del Partito Democratico.

GIULIANO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO (PdL). Signor Presidente, mi ricollego immediatamente alle affermazioni del senatore Pardi relative al furioso liberismo che intriderebbe questa norma facendo presente che la clausola arbitrale è prevista negli accordi confederali dei contratti collettivi ed è uno strumento agevole per risolvere in tempi brevi e accettabili controversie che, se seguissero la strada giurisdizionale ordinaria, prenderebbero un tempo sicuramente maggiore.

Tornando alle osservazioni di ordine tecnico svolte dal senatore Ichino e dal senatore Morando, voglio far presente che nel proporre la pregiudiziale di costituzionalità si fa riferimento ad una tecnica di legislazione che attiene alla patologia del fenomeno e non alla sua fisiologia. Quando si legifera si pensa all'ordinario non a ciò che potrebbe accadere addirittura in violazione di norme penali sanzionate severamente. Ciò non riguarda, ovviamente, questa tecnica e non riguarda questo ordine.

Perché dividere il pubblico dal privato? Ci lamentiamo sempre che i due settori costituiscono una sorta di sistema duale, spesso confliggente e che spesso non produce quella normale armonia che ci dovrebbe essere. Nel momento in cui si estende l'istituto dell'arbitrato anche al settore pubblico, si amplia l'applicazione di uno strumento assai duttile, veloce, economico e affidabile. Circa il fatto che, in astratto, potrebbe anche accadere qualcosa che violi addirittura la norma penale, ciò può accadere per qualsiasi norma; quindi, non vedo perché questa in particolare debba essere dichiarata incostituzionale. Anzi, è una norma che rispetta assolutamente i canoni fondamentali della Costituzione, essendo in essa previsto che la giurisdizione, in alcuni casi, possa essere affidata ai cosiddetti privati. Perché non allargare questo strumento, che per controversie di genere diverso è tuttora vigente, anche al settore pubblico?

Io penso che le argomentazioni dei senatori Ichino e Morando in ordine alle conseguenze che potrebbero derivare da questo sistema non siano assolutamente fondate e mi chiedo, in particolare, perché temere che questo possa comportare un onere maggiore e non fare, invece, lo stesso ragionamento nel caso in cui permanesse la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Ichino.

Non è approvata.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

PETERLINI (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-IS-Aut). Signor Presidente, intervengo brevemente per far presente, affinché rimanga agli atti, che sia la collega Giai che io, in occasione della votazione testé effettuata, non eravamo in possesso della tessera, ma eravamo fisicamente presenti.

PRESIDENTE. Senatore Peterlini, la Presidenza ne prende atto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente... (Brusìo).

PRESIDENTE. Aspetti, senatrice Carlino.

CARLINO (IdV). Sì, Presidente, c'è un po' di confusione.

PRESIDENTE. Colleghi, è auspicabile che l'esame del provvedimento in discussione, nell'interesse dei lavori e sulla base della decisione della Conferenza dei Capigruppo, termini nella seduta di questa sera. Naturalmente, ciò dipende da come si lavora, ma le pause causate dalla confusione equivalgono a pause di sospensione. Pertanto, chi vuole uscire dall'Aula lo faccia rapidamente, e chi rimane consenta ai colleghi iscritti a parlare di poterlo fare. Se c'è confusione, non si procede.

Colleghi, vogliamo dunque consentire alla senatrice Carlino di svolgere il suo intervento?

CARLINO (IdV). Grazie, signor Presidente... (Brusìo).

PRESIDENTE. Aspetti ancora, senatrice Carlino. Lei ha diritto di parlare in un'Aula che abbia la possibilità di ascoltarla. Vogliamo consentire alla senatrice Carlino di intervenire? Proviamo, senatrice Carlino.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare è, nella sostanza, quello approvato in questa stessa Aula pochi mesi fa, e questo, ovviamente, non porta certo a considerazioni positive. Le modifiche apportate al provvedimento da parte della Camera dei deputati sono state, di fatto, poche. Di esse quasi nessuna è sostanziale, mentre quasi tutte sono peggiorative di un testo già di per sé pasticciato, risultato di quel vero e proprio assalto con il quale la maggioranza, nel corso della precedente lettura al Senato, inserì un'accozzaglia di norme sugli argomenti più disparati trasformando il provvedimento in discussione in un mostro di oltre cinquanta articoli, privo di qualunque coerenza e sistematicità.

Il principale rilievo critico, a proposito delle modifiche apportate alla Camera, riguarda la norma sull'apprendistato di cui al comma 8 dell'articolo 48. Il contenuto della norma è noto: si prevede che il contratto di apprendistato possa assolvere all'obbligo scolastico. La specifica disposizione così recita: «l'obbligo di istruzione (...) si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

Di fatto, si abbassa in modo surrettizio il limite scolastico obbligatorio, attualmente di sedici anni, consentendo, a chi lo volesse, di iniziare a lavorare come apprendista già a quindici anni. Si tratta di una pessima norma per almeno tre ordini di motivi che cercherò brevemente di illustrare. Anzitutto, si tratta di una norma anacronistica. Va ricordato infatti che il prolungamento a dieci anni del periodo di istruzione obbligatoria (e il conseguente elevamento a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro) è stato introdotto in Italia soltanto a fine 2006 dal Governo Prodi.

Tuttavia, se allarghiamo lo sguardo all'Europa, rileviamo che purtroppo, anche in questo caso, il nostro Paese è stato tra gli ultimi ad adottare una simile normativa, mentre in gran parte degli altri Paesi l'obbligo scolastico fino a 16 anni era già previsto da molto tempo. Inoltre, a tutt'oggi l'orientamento maggioritario, sempre all'interno dell'Unione europea, è di elevare ulteriormente il limite dell'obbligo scolastico portandolo a 18 anni. Il provvedimento in esame, invece, si muove esattamente nella direzione opposta.

In secondo luogo, si tratta di una norma disorganica e irrazionale. Disorganica perché, appena due articoli prima (precisamente all'articolo 46, comma 1, lettera b)), si prevede una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino, tra l'altro, proprio della normativa in materia di apprendistato. Irrazionale perché, esattamente come nel caso della reintroduzione del famigerato staff leasing (i cosiddetti contratti di lavoro in affitto), non si comprende la necessità di una simile norma se non per motivi puramente ideologici.

Infine, e veniamo al terzo (e più grave) motivo, è una norma potenzialmente assai dannosa per il futuro dei nostri giovani. Secondo quanto dichiarato più volte dai rappresentanti del Governo, lo scopo dell'introduzione all'articolo 48 del nuovo comma 8 non consisterebbe nell'anticipare l'età del lavoro, ma sarebbe volta a recuperare tutti coloro che non proseguono gli studi, inserendoli in una nuova modalità di apprendimento direttamente calata nel contesto lavorativo. L'Italia registra in effetti un indice di abbandono dell'istruzione scolastica pari a circa il 22 per cento, tra i più elevati d'Europa. Esso costituisce un ulteriore handicap nel conseguimento degli obiettivi previsti dal Trattato di Lisbona: la riduzione e la prevenzione della dispersione scolastica, l'incremento del numero dei laureati e diplomati, l'elevazione della qualità dell'istruzione e della formazione e l'ampliamento dell'obbligo scolastico e formativo. Un problema grave e concreto, dunque, quello dell'abbandono scolastico, che colpisce soprattutto il settore dell'istruzione tecnica e professionale.

Ora quale sarebbe la risposta a questo problema? Un ulteriore abbassamento dell'età scolastica? È ovvio che il risultato di tutto ciò rischia di essere l'esatto opposto dell'obiettivo dichiarato: si rischia cioè un drastico innalzamento del livello di abbandono scolastico. Anzitutto i fattori di rischio che favoriscono l'abbandono scolastico sono riconducibili sicuramente a fattori socio-ambientali ed anche personali e familiari. Consegnare i giovani di 15 anni ai sistemi formativi extrascolastici significa lasciarli da soli e con tutte le problematiche che si trascinano dietro.

Non è di certo il mondo produttivo a dover risolvere il problema dell'abbandono scolastico: è la scuola, che se ne è fatta sempre carico, e deve continuare ad essere la scuola a mettere in atto tutte le strategie possibili per fare in modo che i ragazzi non abbandonino la scuola stessa.

Bisogna dunque ripensare al sistema dell'istruzione e della formazione e al rapporto che questo deve avere con il mondo del lavoro. Bisogna aumentare l'offerta formativa, perfezionare le scuole professionali e il triennio degli istituti tecnici.

Se non sarà affrontato il nodo della formazione, che non può essere lasciato alle aziende, a cui mancano anche le strutture per realizzarla, assisteremo ad un ovvio impoverimento non solo culturale dei nostri ragazzi, ma anche (ed è questo, forse, il punto più grave) professionale. Avremo semplicemente un esercito di manodopera generica in un mercato del lavoro che invece chiede sempre di più manodopera specializzata.

In Italia l'apprendistato, come modalità di accesso al lavoro, ha incontrato grandi difficoltà proprio nell'attuazione della frequenza alle ore di formazione. E, ancora una volta, di questa tipologia di contratto traggono beneficio quasi esclusivamente le aziende, che risparmiano sia sul salario erogato, visto che gli apprendisti sono inquadrati ad un livello inferiore rispetto agli altri lavoratori e ricevono comunque una minore retribuzione anche quando l'inquadramento è lo stesso, sia dal punto di vista previdenziale, poiché è lo Stato a pagare i contributi obbligatori. Non è un caso, insomma, che, nel corso delle audizioni in Commissione, siano state espresse critiche pressoché unanimi a quanto previsto dall'articolo 48. Per quanto ci riguarda, come Gruppo Italia dei Valori, la nostra posizione in merito è netta e senza mezzi termini: il comma 8 dell'articolo 48 va semplicemente soppresso.

Per concludere, svolgo alcuni brevi accenni su due ulteriori punti di criticità di questo provvedimento: le deleghe al Governo in materia di ammortizzatori sociali (articolo 46) e di lavori usuranti (articolo 1), e la cosiddetta norma interpretativa di cui all'articolo 20.

Quanto all'articolo 1, sono assai forti le perplessità in merito ai meccanismi di priorità nella liquidazione dei trattamenti pensionistici. Il meccanismo previsto, infatti, potrebbe comportare che anche chi abbia maturato i requisiti agevolati potrebbe non vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico perché, per una mera questione di termine di presentazione della domanda, potrebbe trovare le risorse esaurite.

Per quanto riguarda invece le deleghe al Governo per il riordino della normativa in tema di ammortizzatori sociali - come del resto era già stato sottolineato nel corso del precedente esame al Senato - l'attuale situazione di crisi economica e le conseguenze che essa ha avuto sull'occupazione rende non ulteriormente rinviabile quanto pattuito con il Protocollo sul welfare. Al contrario, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il termine della delega è stato fissato in 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore di questo provvedimento, mentre precedentemente era di 18 mesi a partire dall'entrata in vigore - ovviamente già avvenuta - della legge n. 247 del 2007.

Infine, faccio un breve accenno sull'articolo 20, che verrà poi illustrato in modo migliore dal collega Pardi. Si tratta dell'ennesima norma volta a bloccare la giustizia che, nel caso specifico, è quella militare. Questa finta norma interpretativa, sulla cui introduzione dovremmo fare tutti ammenda, regala l'impunità a coloro che avrebbero dovuto vigilare sulla salute dei propri uomini.

In conclusione, Presidente, mi si lasci fare una considerazione sull'articolo 31 in materia di arbitrato e conciliazione. Come avevamo già avuto modo di sottolineare durante il precedente passaggio, questa norma, introducendo un vero e proprio arbitrato obbligatorio a pagamento, risulta essere gravemente lesiva dei diritti dei lavoratori e costituisce di fatto un aggiramento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. State, cioè, cercando di realizzare in modo indiretto quell'operazione di stravolgimento del diritto dei lavoratori che non vi era riuscita nel 2002. Proprio per questo vi chiediamo di ritirare il provvedimento visto che questa norma vergognosa non è più modificabile. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, voglio attirare l'attenzione su un argomento che in questo provvedimento può apparire - lo è in realtà - laterale e potrebbe benissimo non essere in esso contenuto. Si tratta di una misura riguardante gerarchie militari di alto livello, che di fatto vengono scagionate, sollevate dal peso del rinvio a giudizio da parte del tribunale di Padova riguardo - è quanto viene loro contestato - la mancata protezione di marinai imbarcati su navi imbottite di amianto.

In primo luogo, ci si è già chiesti più volte perché mai argomenti di questo tipo debbano essere infilati di soppiatto in provvedimenti che in realtà si occupano di tutt'altro. È un'abitudine alla quale non ci abitueremo mai e che siamo però costretti a rilevare quando si ripete. Siamo di fronte ad un intervento relativo ad un elemento totalmente eterogeneo, che non ha nulla a che vedere con il testo del disegno di legge, ed è oltretutto terribile negli effetti. Del resto, è quanto già avvenuto con un altro provvedimento, di cui adesso non ricordo il numero ma che l'Aula avrà ben presente, in cui si è assistito ad analogo tentativo di alleviare danni a gerarchie militari dell'Esercito a proposito dell'uranio impoverito.

I due elementi - amianto, da una parte, e uranio impoverito, dall'altra - costituiscono una prova sgradevole e irrimediabile dell'atteggiamento del tutto parziale che la maggioranza e il Governo hanno nei confronti di questi temi così terribili. In sintesi, i soldati italiani vengono imbarcati in navi con l'amianto; vengono inviati in missioni all'estero dove vengono contaminati dall'uranio impoverito e la loro vita professionale di militari viene incrinata o troncata per via dei danni irrimediabili alla salute. E tutto quello che il Governo e la maggioranza sanno fare è quello di proteggere le alte gerarchie militari che non hanno svolto con oculatezza i compiti di protezione nei confronti dei loro soldati.

Ci è già stato spiegato in questa sede da alcuni membri della maggioranza che hanno a cuore questo argomento come noi che i capi militari talvolta subiscono lo stesso danno, trovandosi sulle stesse navi e calpestando gli stessi territori contaminati dall'uranio impoverito, e quindi da loro non si può pretendere. Qualcuno della maggioranza in Aula ha detto che il compito fondamentale delle gerarchie militari è far funzionare le cose e non proteggere soldati (ho riferito il concetto imperfettamente, ma la logica era questa). È vero e non è vero, perché se la Patria invia in condizioni difficili i propri militari una parte di cura la deve affrontare, e su questo la Patria è estremamente colpevole perché non ha mai preso le misure dovute. Ricordo infatti che c'è un'inadempienza sostanziale, al di là dei cavilli di legge, che va tutto a danno dei militari delle basse gerarchie mentre solleva dal loro peso soltanto le alte gerarchie.

Si ravvisa una lesione dell'uguaglianza e anche un atteggiamento incline a pensare che, tutto sommato, chi decide, per condizioni di vita difficili e di scarso reddito, di condurre quel tipo di vita, in realtà è meglio se ci ripensa e non si espone a quel tipo di rischi. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maraventano. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (LNP). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo colleghi senatori, il provvedimento in esame contiene importanti innovazioni per il mondo del lavoro privato e pubblico. Il Senato in prima lettura aveva apportato rilevanti modifiche; ricordo brevemente la questione della rappresentatività sindacale. La Lega è riuscita a far riconoscere il principio che un sindacato, per essere tale, deve essere realisticamente rappresentativo dei lavoratori, dei loro interessi, delle loro istanze, dei loro diritti, e deve essere radicato nel territorio e non - sicuramente - nei palazzi romani.

Inoltre, con l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle disposizioni di cui all'articolo 19 del provvedimento, in materia di specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, abbiamo raggiunto l'importante traguardo di inclusione dei Vigili del fuoco che, in futuro, entreranno nel cosiddetto comparto sicurezza. Questo è un impegno che assumerò. Al riguardo, ricordo l'impegno profuso dall'allora sottosegretario all'interno con delega ai Vigili del fuoco, onorevole Balocchi, affinché tale Corpo avesse pari dignità e pari opportunità rispetto al comparto sicurezza. Questo, colleghi, ripeto, è un impegno che intendo assumermi. (Applausi dal Gruppo LNP).

Le ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno migliorato il testo. Mi riferisco, ad esempio, a quelle di carattere formale intervenute sull'articolo 2 per recepire l'avvenuta separazione del Ministero della salute da quello del lavoro; a quelle, sempre sull'articolo 2, volte a sottolineare l'autonomia funzionale del casellario degli infortuni dell'INAIL (oggi c'è un presidente che è in grado di svolgere il suo lavoro), nonché alle modifiche intervenute all'articolo 21 in materia di pari opportunità tese a garantire che le misure che devono introdurre le pubbliche amministrazioni non debbano comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La modifica che riteniamo più importante, comunque, è l'introduzione di una delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale dei Vigili del fuoco, finalizzata ad equiparare il trattamento di infortunio invalidante e grave malattia tra Vigili del fuoco volontari e in servizio permanente, nonché il trattamento pensionistico per i familiari dei volontari deceduti per cause di servizio a quello del personale permanente.

Ringrazio i colleghi dell'altro ramo del Parlamento per questa modifica e ricordo che questa rappresenta una battaglia storica della Lega, portata avanti per un criterio di giustizia ed equità. Dinanzi ad eventi tragici come un decesso ed un infortunio, le persone che volontariamente si mettono a disposizione della collettività non possono essere trattate differentemente dal personale permanente, perché hanno pari dignità e pari diritti.

Infine, voglio soffermarmi sulla modifica di cui all'articolo 48 che prevede che l'ultimo anno dell'obbligo formativo possa essere soddisfatto anche con l'apprendistato. Tale modifica ha tanto fatto discutere ed indignare i colleghi dell'opposizione, ma, poiché loro reagiscono sempre in tal modo, volevo esortare il Governo ad andare avanti con le nostre idee e i nostri progetti che fanno bene al nostro Paese. Non si tratta di una norma «crea asini» (visto che voi vi sentite tanto intellettuali), incentivante la dispersione e l'abbandono scolastico, bensì il contrario: parliamo di una misura volta a realizzare un ponte formativo con il mondo del lavoro, un'opportunità in più per il giovane studente, che potrà scegliere se proseguire il tradizionale percorso di istruzione scolastica oppure avvicinarsi, già all'età di 15 anni, al mercato del lavoro ed alla realtà aziendale.

Ricordando, altresì, l'importanza che ricopre l'articolo 1 del provvedimento, attesa da anni dai lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti, spero che questo provvedimento vada a buon fine. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, voglio richiamare brevemente i punti essenziali che ci fanno dichiarare la nostra ferma contrarietà al provvedimento, che abbiamo già affermato nella precedente lettura in questa Aula.

Innanzitutto, il provvedimento appare paradigmatico esempio della cattiva qualità normativa e legislativa di questa nostra legislatura, perché assembla in maniera incoerente una serie di questioni che nulla hanno a che vedere con il titolo e le finalità originarie della legge.

La seconda questione riguarda l'insufficiente precisazione della definizione dei criteri di accesso alla quiescenza anticipata per i lavoratori impegnati nei lavori usuranti e la deroga alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, a quelle relative all'esposizione dei lavoratori all'amianto. Un altro punto di contrarietà a mio parere importante è quello dell'ulteriore estensione degli ambiti di applicazione dell'arbitrato per equità alle controversie di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione, oltre all'ulteriore proroga dei termini di 24 mesi dell'esercizio della delega nel frattempo scaduta su temi importantissimi, quali la riforma degli ammortizzatori sociali, le politiche attive per l'accesso al mercato del lavoro, l'occupazione femminile e le pari opportunità, che dimostra, a nostro avviso, l'intenzione del Governo di svuotare il contenuto originario di questa delega e di non attuarla nella sostanza.

Il punto su cui però vorrei in particolare soffermarmi, tra quelli oggetto delle modifiche della Camera, è quello su cui sono intervenuti anche la senatrice Carlino ed altri e cioè la modifica all'articolo 48, comma 8, in materia di apprendistato. Questo comma introdotto a sorpresa dalla Camera nel nostro testo di legge prevede che, fermo restando quanto stabilito dalla legge Biagi (tutto l'articolo è una modifica di quella legge), e, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), che ha innalzato l'obbligo scolastico ai 16 anni, a questo obbligo si possa assolvere anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

La senatrice Maraventano ha appena detto una cosa assolutamente imprecisa, parlando di obbligo di formazione: qui stiamo, in realtà, intervenendo sull'obbligo scolastico, che dal 2007 è stato esteso fino a 16 anni con una norma che è richiamata nel testo e che è oggetto di una modifica che contiene degli elementi di ambiguità molto seri. Siamo fortemente contrari per ragioni di merito, che cercherò di spiegare rapidamente, e anche perché questo è uno dei punti esemplificativi di una cattiva norma che ci trova decisamente contrari anche dal punto di vista del conflitto normativo e perfino costituzionale.

Con riguardo al primo ordine di problemi, quello riferito alla politica scolastica, vorrei sapere, perché nessuno di noi ha avuto il bene di avere una risposta su questo dal ministro Gelmini, per quale ragione il ministro Sacconi, con l'avallo ex post del Ministro dell'istruzione, abbia introdotto questa norma. Gli interpreti della maggioranza del pensiero di Sacconi - e presuppongo anche di quello della Gelmini - ci hanno detto che questa norma serve per combattere l'abbandono scolastico e cioè per quei ragazzi che a 15 anni non proseguirebbero gli studi nelle scuole superiori. Il punto è come si combatte l'abbandono scolastico: uesta norma infatti ha un effetto sul piano della scuola che è quello di deresponsabilizzare completamente la scuola media rispetto all'insuccesso scolastico.

Prima di avallare questa operazione, noi dovremmo seriamente interrogarci e porci domande molto concrete, che rimandano a decisioni assunte nelle legislature precedenti, circa l'anagrafe scolastica, che doveva essere costruita per seguire il successo dei ragazzi e capire perché gli obbligati sfuggano all'obbligo, e quali siano gli interventi di recupero che vengono effettuati.

Certamente, se, attraverso i provvedimenti di natura economica e normativa, assunti in questa legislatura da questo Governo, noi diamo come input in materia di scuola che le attività laboratoriali sono inutili, che le attività di sostegno non si possono svolgere perché non vi sono più né gli insegnanti né i fondi per pagarli, che le attività extra scolastiche sono un lusso che non possiamo più permetterci, se noi diamo quindi l'interpretazione che la scuola deve basarsi solamente sulla trasmissione nozionistica di un sapere preconfezionato e su una trasmissione verbale e concettuale, è chiaro che noi allargheremo l'insuccesso scolastico e questa norma deresponsabilizza proprio rispetto a questo.

Noi siamo fortemente contrari ad essa per ragioni di merito, perché essa è sbagliata pedagogicamente e politicamente. In un momento in cui l'Unione europea, e persino la Banca d'Italia, ci richiamano a innalzare i livelli di istruzione dei nostri ragazzi, noi, invece di introdurre norme in positivo per stimolare l'innalzamento dell'obbligo e dei livelli di istruzione e di formazione, introduciamo una norma che sposta in altra sede il problema.

Anche l'ordine di problemi di carattere normativo è importante. Si fa una confusione concettuale (non so se sia voluta o meno) tra obbligo scolastico e diritto-dovere alla formazione. Io voglio solo ricordare che non il Governo di centrosinistra, ma quello ancora precedente, nonché quello attuale con il ministro Gelmini e anche quello di centrosinistra hanno sottoscritto accordi con tutte le Regioni per dire che il triennio di obbligo formativo - che è diverso, senatrice Maraventano, dall'obbligo scolastico - può esplicarsi anche nella formazione professionale regionale. Il fatto che sia necessario un accordo sta a dirci che, altrimenti, persino il triennio va fatto nella scuola di Stato. Ciò ha spostato ancora più in là il concetto di apprendistato, a dopo i 18 anni. Noi lo riportiamo così indietro da fissarlo a 15 anni, senza nemmeno scrivere che è necessaria la licenza media ed avendo contro tutte le categorie di quei soggetti che dovrebbero essere i più interessati: dagli artigiani ai piccoli imprenditori ci dicono infatti che loro la formazione non la sanno fare.

Quindi, questo è un provvedimento bandiera. Noi ci auguriamo, dunque, che venga approvato l'ordine del giorno e che si rinvii l'esecuzione del provvedimento per avere il tempo di ragionare sui profili formativi che vogliamo dare a questi ragazzi i quali, proprio perché conseguono un insuccesso scolastico, dovrebbero ricevere la maggiore attenzione e non essere abbandonati, come a voler dire che se ne devono occupare le aziende. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccomanno. Ne ha facoltà.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, io voglio ringraziare l'Aula per aver apportato, nello scorso passaggio in questa Aula del disegno di legge in esame, una modifica importante all'articolo 22 (che è quella che oggi ritroviamo confermata dalla Camera, sia pur con delle modifiche significative). Ringrazio tutta la Commissione sanità, che in modo concorde ha ritenuto, in quel momento, di trovare delle sinergie e far sì che in Aula fosse approvato un provvedimento atteso da lunghissimo tempo. Sia pur minimale, probabilmente, nel suo effetto nell'ambito delle attenzioni al pubblico impiego, esso è importante soprattutto per ritrovare sinergie tra il mondo universitario sanitario e quello degli ospedalieri.

L'idea di una sinergia funzionale, oltre quella strutturale che si trova tante volte nelle attività riguardo all'assistenza, è diventata un fatto importante con la norma che oggi trova il suo percorso, così voglio augurarmi, definitivo. Certo, intervenire sull'età pensionabile per equiparare i medici ospedalieri e i medici universitari non è il massimo dei passaggi culturali che possono produrre effetti significativi in questo settore. Teniamo presente che esistono ancora società scientifiche che vietano, gli ospedalieri agli universitari e gli universitari agli ospedalieri, di far parte della medesima società scientifica. Ritengo che questo non aiuti a comprendere la propria attività, il proprio sforzo di lavoro, l'intento comune nel favore del paziente.

Probabilmente però con questa norma, che oggi trova la sua conclusione nell'ambito del Senato, noi compiamo un ulteriore passo avanti. Diamo cioè uno stimolo a far comprendere che non tanto il diverso ruolo può essere conservato nel suo riconoscimento particolare, come quello dell'universitario rispetto a quello dell'ospedaliero, soprattutto per ciò che riguarda la docenza, ma anche che talvolta queste diatribe non hanno altra forza che la conservazione dei privilegi. Allora, il Senato si sforza di rendere operativa in termini concreti questa sinergia importante. È quindi un contributo, anche come spazio culturale, nuovo, di dibattito, di capacità di lavoro comune, che si introduce con questa norma.

Dovremmo rappresentare i medici ospedalieri e i medici universitari in un'unica espressione professionale sanitaria nell'organizzazione dell'assistenza. Ebbene, questa norma aiuta anche in tal senso. È sufficiente l'età pensionabile per rompere barriere di questo tipo? Non credo, però su questa rivendicazione il Parlamento ha posto notevole sensibilità e notevole attenzione. Teniamo presente che nell'altro ramo del Parlamento nel disegno di legge sul governo clinico vi è un ulteriore passo, che non so se l'altra Aula riterrà necessario, su un'equiparazione tout court dei 70 anni.

Il Senato ha dibattuto la scorsa volta, sia in Commissione sia in Aula, trovando un equilibrio sui 65 anni (come diceva il decreto legislativo n. 502 del 1992) come limite di età pensionabile. Ma vi è uno spazio importante che, con i 40 anni di contributi lavorativi, concreti ed effettivi, si possa ulteriormente aggiungere la propria disponibilità di lavoro fino alla concorrenza massima dei 70 anni. È una norma che va contro i giovani? È una norma che salvaguarda aspetti particolari? No, anzi. Questa norma per la mia generazione potrebbe non servire, perché noi già a 24-25 anni, appena laureati, anche senza la specializzazione potevamo entrare in ospedale e avere i requisiti per poter raccogliere i 40 anni che si raggiungono naturalmente a 65 anni. Non è così per le nuove generazioni, molte delle quali arrivano in servizio addirittura dopo i 30.

Lo sguardo quindi è rivolto a loro, che raggiungono tardi la piena maturità professionale. Il chirurgo dopo la specializzazione ha bisogno di altri 10 anni per arrivare ad una completezza di professionalità e di massima espressione del suo lavoro. Allora, avere la possibilità in quel momento di portare il massimo frutto della propria professionalità ritengo sia importante. È un'attenzione che quindi non va a danno dei giovani, ma che concede anche a coloro che arrivano oggi con questi ritardi di avere la massima maturazione nelle corsie ospedaliere.

Altra accusa a questa norma: salviamo i vecchi baroni. Torno a ribadire che la mia generazione conclude prima di questa norma i 40 anni di servizio effettivo. Invece, diamo lo spazio ai cosiddetti secondari di allora, a quelli che erano gli aiuti e agli altri che, oltre alla beffa talvolta di non poter arrivare ad avere il titolo primariale, avevano anche la beffa di dover essere cacciati prima e di dover andare in pensione. Il primario più anziano poteva rimanere; il giovane aiuto, bravo e altro, doveva andare a casa. Con questa norma si crea uno spazio importante.

Ritengo quindi che l'articolo 22, come modificato, per tutti i dirigenti dell'ambito sanitario, non solo per i medici, quindi in modo positivo secondo l'emendamento proposto alla Camera, conceda la disponibilità di avere una permanenza della propria professionalità molto importante e molto qualificata, al di là del titolo che si è raggiunto.

Qual è il limite? Il raccordo con l'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 perché prevede quella rottamazione possibile da parte delle ASL anche per coloro che con questa norma raggiungono il limite dell'età pensionabile dopo i 65 anni.

Ebbene, riteniamo che occorra un raccordo. Chiederò, nel momento dell'esame, signor Presidente, dell'ordine del giorno G22.100, che tutti i componenti della Commissione sanità del PdL possano apporre la loro firma a quella dei colleghi che hanno proposto quel momento di attenzione per un raccordo assolutamente indispensabile.

C'è un altro dato che di cui vorrei che il dibattito in Aula conservasse traccia, così come è avvenuto anche in Commissione sanità. Stiamo attenti: nel momento in cui lo abbiamo emendato per la prima volta nel passaggio qui in Aula, abbiamo tolto quella norma dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 2009, che diceva «salvo la disponibilità dell'amministrazione a concedere i due anni». Certo è che, così come emendato anche dalla Camera in questo momento, ritorna e rimane salva la possibilità per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione di poter chiedere alla fine dell'età pensionabile anche i due anni che sono in quel caso a discrezione dell'amministrazione. Ma è una possibilità che naturalmente, pur togliendo quell'inciso, rimane pienamente valida.

Noi riteniamo quindi che sia un percorso importante, un'aggiunta significativa verso il raggiungimento della parità tra universitari ed ospedalieri che formalmente già raggiungiamo oggi, prima di quello che col disegno di legge sul governo clinico potrà raggiungere la Camera o anche la nostra Assemblea.

Vi è una possibilità importante, un aiuto, un passo importante che questo Parlamento offre per far sì che vi sia una coesione maggiore nell'universo sanitario per migliorare l'assistenza. Questa è l'unica finalità. La migliore utilizzazione delle professionalità, la loro maturità piena con la possibilità, insieme agli universitari, alla capacità professionale massima che si è potuta raggiungere, di poterla offrire ai pazienti con serenità, senza nessuna spada di Damocle. Ritengo che questo sia stato un intervento appropriato.

Ringraziamo per intero l'Aula, il Parlamento, il Governo per la sensibilità dimostrata nell'accogliere quell'emendamento in quel momento, e poi alla Camera, e per far sì che da quest'oggi si possa naturalmente operare, trasmettendo un ulteriore segnale ed una ulteriore spinta da quest'Aula al mondo universitario ed ospedaliero, non per cercare privilegi ma per trovare sinergie e coesione al miglior servizio del paziente e dell'ammalato. (Applausi dal Gruppo PdL).