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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 345 del 03/03/2010


CASTRO, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, illustri colleghi, giunge alfine in quarta lettura al Senato il collegato lavoro alla finanziaria. La Camera dei deputati ha operato interventi mirati e selettivi sul testo così come da noi licenziato, i principali dei quali sono due.

Il primo intervento riguarda la materia della conciliazione e dell'arbitrato, regolato dall'attuale articolo 31 della disposizione che stiamo esaminando. La modifica apportata dalla Camera, che intercetta sollecitazioni fatte proprie dai colleghi e dagli amici dell'opposizione, cambia il regime di entrata in vigore in termini di concreta operatività della norma. Infatti, laddove era prevista una finestra di 18 mesi, al termine della quale sarebbe divenuta automaticamente effettiva l'apparecchiatura normativa predisposta dal testo, oggi è invece previsto che, dopo 12 mesi, il Ministero del lavoro senta le parti sociali e, sulla base degli esiti della consultazione realizzata con le medesime parti sociali, disponga autonomamente le modalità di implementazione del collegio di conciliazione e dei collegi arbitrali, così come rinnovatamente disegnati dalla norma.

L'altra modifica apportata dalla Camera al nostro testo riguarda la materia dell'apprendistato. È inutile celare che questo tema ha suscitato qualche polemica. Si tratta di una disposizione la quale interviene con un'attitudine specificativa rispetto ad una delle tre forme di apprendistato introdotte nella nostra legislazione dalla legge Biagi. In particolare, si fa riferimento a quel tipo di apprendistato che è funzionale all'espletamento della missione di istruzione e di formazione (in qualche modo, è la forma di apprendistato nella quale l'equilibrio tra la causa di lavoro e quella di formazione, tipica di un contratto che tutta la dogmatica riconosce appartenere alla categoria dei contratti a causa mista, vede una sorta di concentrazione della trazione sulle ruote anteriori, cioè sul momento della formazione e dell'istruzione, piuttosto che su quello del lavoro).

Il ruolo di questo istituto è quello di accompagnare i ragazzi al completamento del percorso dell'obbligo scolastico, sul quale era intervenuta la legislazione del Governo Prodi stabilendo un nuovo limite di età, che non viene toccato dalla norma così come novellata dalla Camera. La norma novellata dalla Camera, infatti, si limita a intercettare quei casi nei quali, essendosi verificato un fenomeno di diserzione dall'obbligo scolastico, al giovane sia consentito di anticipare di un anno (e quindi al compimento del quindicesimo anno di età) l'accesso a quella particolare tipologia di apprendistato che è l'apprendistato funzionale all'espletamento dell'obbligo di istruzione. Quindi, in qualche misura si tratta di intercettare l'area grigia e opaca, spesso contaminatamente preda del lavoro nero o, peggio, del lavoro criminale, che al Sud, ma anche al Nord, è significativamente espressiva di un disagio sociale e di dropout, che vanno invece restituiti a un accesso regolare e trasparente al mercato del lavoro.

Se questi sono i due interventi principali disposti dalla Camera, altri ve ne sono che hanno marginalmente rimodellato l'impianto e che, quindi, mi limito a ricordare ai colleghi. L'articolo 1 è intervenuto sulla delega sui lavori usuranti, introducendo un criterio di priorità tale per cui, a parità di risorse disponibili, prevalga prima l'ordine di maturazione dei requisiti e poi di decorrenza delle domande. Nell'articolo 2 è stato introdotto, a seguito dello splitting istituzionale tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, un recepimento di questa avvenuta distinzione tra i due Ministeri. Sostanzialmente, quindi, si tratta di modifiche formali. Nel medesimo articolo 2 ricompare il conferimento dell'autonomia funzionale al casellario istituito presso l'INAIL, per favorire quindi una conoscenza statistica dei dati relativi agli infortuni, propedeutica a una capacità più consapevole e, quindi, più efficace di intervento nell'area della sicurezza del lavoro.

All'articolo 4 è stata soppressa la pleonastica indicazione della competenza del giudice ordinario. All'articolo 21, che regolava la materia dei comitati di tutela e promozione delle pari opportunità nel lavoro pubblico, è stata molto opportunamente inserita la doverosità della collaborazione di questi comitati con la Consigliera nazionale di parità ed è stato stabilito, come norma di prudenza finanziaria, il fatto che tutti gli interventi di rimodellamento organizzativo debbano essere implementati senza oneri. È stato inoltre soppresso l'articolo 25, relativo ai certificati di malattia.

Per quel che concerne l'articolo 32, relativo alle clausole di decadenza, sono state introdotte, con funzione specificativa, due ipotesi, l'una relativa ai casi di cessione del contratto di lavoro (ex articolo 2112 del codice civile), l'altro relativo agli accertamenti del reale titolare del contratto di lavoro medesimo. Agli articoli 42 è 43, relativi, rispettivamente, alle comunicazioni dell'impresa di assicurazione all'INPS e all'iscrizione o cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali, è stata introdotta ancora una volta una clausola di guarentigia finanziaria prevedendo la doverosa non onerosità degli interventi.

Sull'articolo 46 si è intervenuti rimodulando la durata delle deleghe: è stata cioè introdotta una norma per la quale, per tutte le deleghe previste dall'articolo - quindi, quella relativa agli ammortizzatori sociali, al lavoro femminile, all'apprendistato, ai servizi per l'impiego, agli incentivi per l'occupazione - il termine di esercizio è sceso da 36 a 24 mesi, che decorrono però dall'entrata in vigore della disposizione novellante.

All'articolo 48 sono state disposte modifiche rispetto alla machinery delineata dal Senato, lungo queste traiettorie: il rafforzamento della borsa lavoro; la semplificazione della procedura di operatività delle agenzie di somministrazione; il rafforzamento del ruolo di garanzia svolto dal contratto collettivo nazionale di lavoro nella definizione del quadro di operatività per i fondi bilaterali. Infine, è stata soppressa la deroga per via contrattuale alle norme sull'apprendistato, questa norma essendo stata recepita in finanziaria. (Brusìo. Richiami del Presidente).

Concludendo, credo si possa esprimere un giudizio positivo su questo collegato lavoro, che, coerentemente e conformemente al fatto di essere un collegato alla finanziaria, reca una normativa plurale che, nell'approccio alla grande crisi e all'impatto che la stessa ha sugli scenari sociali, occupazionali ed economici del nostro paese, segnala un approccio molto pragmatico, segnala che la contiguità al punto del fare è l'area elettiva per gli interventi di correzione degli andamenti economici. È in qualche modo un provvedimento che consapevolmente, programmaticamente, deliberatamente assume un approccio rapsodico, nel senso che coglie tutte le opportunità di modulazione degli interventi senza restare necessariamente prigioniero del loro astratto frame generalista. Questa è una delle condizioni che hanno garantito il successo complessivo delle politiche... (Brusìo. Richiami del Presidente) ... del nostro Governo rispetto alle manifestazioni della grande crisi e che oggi consente di coagulare e condensare una piattaforma per la ripresa.

L'ultimo tratto dal punto di vista metodologico è quello della progressività, quello che, scherzosamente con il collega Ichino, in altra circostanza, avevamo definito l'approccio della stratificazione virtuosa. Questo è un provvedimento che speso ha visto suoi pezzi asportati e collocati in altri provvedimenti, proprio perché la necessità di un approccio assolutamente modulato e flessibile... (Brusìo).

PRESIDENTE. Volete far parlare tranquillamente il collega? Devo chiamare ora uno per uno, senatrici e senatori che non consentono al relatore di svolgere la relazione?

Prego, senatore Castro.

CASTRO, relatore. Ringrazio il signor Presidente per l'intervento di supporto che colgo, in qualche misura, anche come una sollecitazione a concludere. Abbiamo fatto un cenno rapidissimo al dato metodologico.

Sul tema dei contenuti credo si possa dire che soprattutto le modifiche apportate alla Camera, individuano e delineano un quadro dove la certezza del diritto, pensiamo alla norma sulle clausole di decadenza - pensiamo alla norma sui presupposti tecnici assunti nelle decisioni delle parti contrattuali - diventa un driver di coesione sociale, così come sull'altro versante la coesione sociale è il frutto degli interventi di valorizzazione dell'autonomia delle parti sociali (si pensi solo alla conciliazione e all'arbitrato). È evidente che, in un momento di crisi come, questo affiancare, giustapporre alla via giudiziaria della verifica dei rapporti di lavoro una via direttamente filiata dalla relazione endosindacale non può non rappresentare un elemento di rafforzamento di quella coesione sociale, che nella complessiva visione del Governo è vettore di qualità competitiva per il nostro sistema economico e sociale.

Credo che ora sia il collega Saltamartini a completare l'illustrazione per quanto concerne la parte relativa al lavoro pubblico.(Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Saltamartini.