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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 345 del 03/03/2010


ICHINO (PD). Avanza una questione pregiudiziale con riferimento ad un problema estremamente grave, nato probabilmente da un equivoco in cui è caduta la Camera dei deputati quando ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 412 del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di controversie nel pubblico impiego. È possibile che chi ha inserito tale articolo facesse riferimento al vecchio articolo 412 che riguardava la conciliazione, mentre con la nuova numerazione il nuovo articolo 412 tratta dell'arbitrato. Se questa norma non viene modificata si stabilisce che l'arbitro può occuparsi di controversie che evidentemente non possono essergli conferite, riguardando l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale e le indennità di fine rapporto. In tali ambiti l'arbitro potrà addirittura disapplicare gli atti amministrativi. Ciò contrasta in particolare con l'articolo 97 della Costituzione che stabilisce il principio dell'accesso agli uffici pubblici per concorso. (Applausi dal Gruppo PD).