Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 345 del 03/03/2010


Integrazione all'intervento del senatore Giuliano in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 1167-B

Il disegno di legge collegato in esame è stato oggetto di una lunga riflessione ed elaborazione, compiute da entrambi i rami del Parlamento.

Durante questo periodo, si sono succeduti vari interventi - in specie, con le decretazioni d'urgenza - in materia di lavoro, al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale, sostenere il reddito dei lavoratori e promuovere la ripresa degli investimenti e dei consumi.

Il presente disegno di legge reca invece - in parallelo rispetto agli interventi urgenti già effettuati - un'opera più meditata di modifica di alcuni istituti giuridici del mercato del lavoro e del processo del lavoro. Peraltro, tale intervento costituisce solo un primo passo, in quanto il disegno di legge reca diverse deleghe, ivi compresa la riapertura dei termini di alcune deleghe scadute.

L'ultimo esame del provvedimento compiuto dalla Camera dei deputati ha apportato, in linea di massima, solo modifiche specifiche al testo già ridefinito dalle Commissioni riunite 1ª e 11ª del Senato e da codesta Assemblea. Le modifiche operate dalla Camera erano in molti casi necessarie al fine di adeguare le norme ai cambiamenti nel frattempo intervenuti nell'ordinamento oppure in ragione del passaggio al nuovo esercizio finanziario 2010.

Tra le poche disposizioni che la Camera ha invece inserito ex novo, si ricordano una delega per la ridefinizione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con particolare riferimento al personale volontario) ed una modifica della normativa del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tale contratto è disciplinato dall' articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Quest'ultima modifica - di cui molto si è dibattuto - è intesa, in sostanza, a coordinare con alcune novità (nel frattempo intervenute nell'ordinamento) la disciplina di tale tipologia di contratto, confermando i contenuti della medesima: cioè, in particolare, che l'apprendistato in oggetto (inteso al conseguimento di una qualifica professionale) si svolga in un triennio, tra i 15 e i 18 anni di età, e che i contenuti formativi della figura siano definiti mediante intesa con le Regioni e sentite le parti sociali. L'intervento di coordinamento si è reso necessario in seguito all'elevamento sia del limite minimo di età per l'accesso al lavoro (da 15 a 16 anni) sia del periodo di istruzione obbligatoria (la cui durata è ora pari a 10 anni). I due elevamenti suddetti sono operati dall'articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La scelta di confermare, nella presente sede, la possibilità dell'apprendistato a partire dai 15 anni di età si basa sulla considerazione che quest'ultimo costituisce realmente uno strumento di formazione, idoneo ai fini di un'adeguata transizione degli adolescenti dall'ambito dell'istruzione obbligatoria al mondo del lavoro.

In merito al complesso del provvedimento, si sottolinea qui, in primo luogo, la rilevanza delle varie deleghe, introdotte dal disegno di legge o di cui si riaprono i termini, tra le quali ultime quelle di cui all'articolo 46, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

In secondo luogo, si sottolineano (riguardo alle norme immediatamente operative) le novità rilevanti per la disciplina, sostanziale e procedurale, del rapporto di lavoro, poste dagli articoli 30, 31, 32 e 33.

L'articolo 30 concerne il controllo giudiziale sul rispetto delle "clausole generali" contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, la certificazione dei contratti di lavoro e le valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. Con riferimento alle summenzionate clausole generali, il comma 1 dispone che il controllo giudiziale debba limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali spettano al datore di lavoro o al committente. Il comma 2 reca disposizioni volte a rafforzare il valore vincolante (anche nei confronti del giudice) dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro. Il comma 3 dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, tenga conto - "oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione" - delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali.

L'articolo 31 ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro, trasformando il tentativo di conciliazione - attualmente obbligatorio - in una fase meramente eventuale e introducendo una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice, in particolare rafforzando le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.

L'articolo 32 modifica le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e specifica altresì i criteri di determinazione della misura del risarcimento per il caso di conversione a tempo indeterminato (successiva ad una controversia) del contratto di lavoro a termine.

L'articolo 33 modifica la disciplina procedurale sulle ispezioni presso i luoghi di lavoro e sull'atto di diffida, conseguente all'accertamento di violazioni (in materia di lavoro e legislazione sociale) da cui derivino sanzioni amministrative. Resta fermo il principio che l'ottemperanza alla diffida determina l'ammissione al pagamento di una somma equivalente alla misura minima della sanzione o ad un quarto della sanzione stabilita in importo fisso, pagamento in virtù del quale si estingue il procedimento sanzionatorio. La novella estende altresì il potere di diffida agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, in caso di accertamento delle violazioni suddette.