Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (1208 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 345 del 03/03/2010


EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

48.2

GHEDINI, PASSONI, BLAZINA, NEROZZI, TREU, ROILO, ADRAGNA

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

48.1

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

48.7

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 48.6

Sopprimere il comma 8.

48.80

ICHINO

Respinto

Sostituire il comma 8, con i seguenti:

        «1. Durante il periodo di frequenza di corsi di istruzione media superiore o universitaria, nonché entro un anno dal conseguimento del diploma relativo a tali corsi, il giovane può stipulare con il proprio istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, e con il titolare dell'azienda o studio professionale il contratto di stage finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale.

        2. Il contratto di stage impegna il titolare dell'azienda ad accogliere il giovane assegnandogli una o più mansioni coerenti con la finalità di orientamento e formazione indicate nel contratto stesso, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato operante stabilmente nell'azienda, cui compete la funzione di tutor aziendale. Impegna il giovane a svolgere il lavoro assegnatogli secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile, tenuto conto del suo difetto di esperienza professionale. Impegna l'istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, a farsi carico dell'assicurazione antinfortunistica, salvo che se ne faccia carico l'azienda, e ad affidare a un docente o istruttore la funzione di controllo circa l'effettività del contenuto formativo dello stage e assistenza al giovane nell'inserimento in azienda.

        3. Il contratto di stage non può durare più di tre mesi, quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive; non può durare più di sei mesi quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni di concetto. Il contratto è rinnovabile o prorogabile soltanto nel rispetto di questi limiti di durata complessiva.

        4. Il contratto di stage può essere altresì stipulato da persona portatrice di menomazione fisica, psichica o sensoriale, o da handicap sociale, assistita da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale, in funzione del suo inserimento nel tessuto produttivo. In tal caso, fino a che dura la menomazione, non si applica il divieto di proroga o rinnovo del contratto.

        5. Dell'attivazione dello stage, della sua durata, del suo oggetto e del trattamento previsto per lo stagista il titolare dell'azienda o studio professionale deve dare comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro entro il giorno precedente all'inizio del rapporto. L'omissione è sanzionata con una ammenda di 50 euro per ciascun giorno di ritardo.

        6. Lo stage protratto oltre il termine di cui ai commi terzo o quarto è considerato come contratto di apprendistato di cui all'articolo 2130. Lo stage attivato senza la nomina e l'assistenza effettiva del tutor aziendale e del tutor scolastico o universitario di cui al comma secondo è considerato come rapporto di lavoro di cui all'articolo 2094».

48.10

ICHINO

Respinto

Sostituire il comma 8, con il seguente:

        «1. Fermo restando il diritto-dovere di istruzione e formazione, non può essere titolare di un contratto di lavoro, ivi compreso il contratto di apprendistato, la persona che non abbia compiuto i 16 anni di età».

48.11

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abolito».

48.12

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 8, con il seguente:

        «8. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

48.16

ROILO, PASSONI, NEROZZI, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA

Id. em. 48.12

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

48.13

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Il comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

48.15 (testo corretto)

BASTICO, RUSCONI, TREU, ROILO, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, FRANCO VITTORIA, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, MARINO MAURO MARIA, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, VITALI

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 30, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 46 della presente legge».

48.14

RUSCONI, BASTICO, TREU, ROILO, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, FRANCO VITTORIA, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, MARINO MAURO MARIA, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, VITALI

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «si assolve» inserire le seguenti: «,  esclusivamente in seguito al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado,».

G48.100

RUSCONI, ROILO, BASTICO, TREU, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, FRANCO VITTORIA, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, MARINO MAURO MARIA, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, VITALI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            l'istruzione è un diritto sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione;

            il primo comma dell'articolo 34 della Costituzione con l'enunciazione «La scuola è aperta a tutti» attribuisce alla collettività il diritto di ricevere una adeguata istruzione ed educazione quale elemento essenziale per lo sviluppo della personalità, attribuendo allo Stato l'onere di rimuovere ogni ostacolo all'accessibilità al diritto di istruzione ed il compito di rendere effettivo tale diritto;

            il comma 622 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria per l'anno 2007) prevede che «L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.»;

            l'elevazione dell'età (da quindici a sedici anni) è conseguente all'aumento del numero degli anni (dieci) previsti per il percorso minimo di istruzione obbligatoria. Iniziando a studiare a sei anni, infatti, l'istruzione obbligatoria si conclude a sedici anni;

            il disegno di legge in esame, all'articolo 48, comma 8, interviene proprio su questo arco temporale prevedendo che l'ultimo degli anni di questo percorso obbligatorio possa essere assolto «anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione», di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è stato introdotto con l'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), ed è uno dei canali previsti dall'ordinamento per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

            la suddetta disposizione fa chiaramente riferimento ad un quadro normativo in cui l'obbligo scolastico era determinato ai quindici anni di età e identificava quindi il triennio successivo di diritto-dovere all'istruzione con l'età compresa tra i quindici e i diciotto anni;

            sono circa 126 mila in Italia i giovani al di sotto dei sedici anni che non frequentano né la scuola, né la formazione professionale, né svolgono alcuna attività lavorativa, mentre sono quasi 150.000 (nel 2003 erano circa 30.000) i giovani che assolvono all'obbligo di istruzione e formazione attraverso la formazione professionale;

            nelle regioni in cui si è maggiormente investito in formazione, quali il Veneto, il Piemonte e la Lombardia, si è strutturato un sistema stabile e qualificato;

            l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso l'apprendistato, pur essendo uno strumento efficace per consentire ai ragazzi di misurarsi con modalità nuove di apprendimento, non può in nessun caso sostituirsi al primario diritto all'istruzione in quanto, se è pur vero che la formazione nel contratto di apprendistato costituisce un elemento essenziale dello stesso, non può in alcun modo sostituirsi all'adempimento dell'obbligo di istruzione;

            così come è formulata la norma si pone in palese contrasto con quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007 che prevede in modo esplicito che l'accesso al lavoro non può avvenire prima del compimento dei sedici anni, in quanto «equipara» due piani diversi quali quello dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione;

            nel 2006, secondo l'ultimo rapporto Isfol, le attività di formazione esterna hanno interessato poco più di 8.800 apprendisti minori, scesi a 6.500 circa nel 2007 e hanno coperto solo in parte il percorso obbligatorio di 240 ore, realizzato nel 2007 solo in 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, le province di Trento e di Bolzano), una in meno dell'anno precedente (Marche), interessando circa il 20 per cento di giovani con contratto di apprendistato;

        considerato che:

            la norma prevista all'articolo 48, comma 8, del disegno di legge in esame allontana il nostro Paese ancora di più dai livelli dell'istruzione previsti dal trattato di Lisbona e soprattutto annulla una conquista importante per il nostro Paese, ovvero l'assolvimento dell'obbligo di istruzione da svolgersi, fino al compimento dei sedici anni, all'interno della scuola;

            la norma in esame si pone, inoltre, in palese contrasto con quanto richiesto dall'Unione europea in merito all'aumento della permanenza a scuola degli adolescenti ed alla riduzione della dispersione scolastica, nonché con quanto auspicato dall'Ocse (l'Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico) e dalla Banca d'Italia i cui studi più recenti ribadiscono la necessità di «investire» sull'istruzione ai fini di acquisire maggiori professionalità e competitività;

            ciò detto, appare quanto meno anomala la scelta fatta con l'articolo 48, comma 8 che invece di intensificare gli sforzi per collegare la fase educativa alla formazione e mettere in grado i ragazzi italiani di poter competere ad «armi pari» con i loro colleghi nel resto del mondo realizzi una scelta del tutto alternativa a questi obiettivi con l'unico risultato di penalizzare gli studenti italiani;

        impegna il Governo:

            prima di procedere alle intese di cui all'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, a rivedere il sistema di alternanza scuola-lavoro e, in particolare, le norme che regolano il contratto di apprendistato al fine di potenziarne l'aspetto formativo, attraverso:

            a) la previsione di un adeguato numero di ore di formazione (non inferiore al cinquanta per cento), parametrato anche alle migliori esperienze europee e italiane, da svolgersi in strutture esterne alle aziende, quali le istituzioni scolastiche e gli enti formativi comunque accreditati ai sensi della vigente normativa;

            b) un sistema di autorizzazioni alle aziende, di definizione delle qualifiche e dei requisiti per i tutor come già vigenti in alcune Province autonome del nostro Paese;

        a reiterare i percorsi sperimentali individuati dal comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a sedici anni, in modo che, anche attraverso l'incremento di risorse dedicate, sia possibile assolvere l'obbligo suddetto anche attraverso percorsi di apprendistato:

            a) prevedendo, in primo luogo, che tale percorso sia riservato esclusivamente a quegli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado;

            b) istituendo modalità di accreditamento da parte del MIUR delle strutture formative da inserire in un elenco nazionale;

            c) conferendo adeguate risorse umane e finanziarie all'accompagnamento dell'apprendista nel percorso scuola-lavoro;

            d) adottando metodologie didattiche innovative mutuate dai modelli già funzionanti in Europa.