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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 345 del 03/03/2010


ARTICOLI 47 E 48 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 47.

Approvato

(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)

    1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.

    2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2010.

Art. 48.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

    1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».

    2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    -«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;».

    3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:

        a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

        b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

        c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a)»;

        c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

    «3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;

        d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e f). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;

        e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento della attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».

    4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;

        c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;

        d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

    «8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»;

        e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

    «8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;

        f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

    «9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».

    5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

    «5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

    6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei princìpi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei princìpi di accessibilità degli atti».

    7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».

    8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

48.2

GHEDINI, PASSONI, BLAZINA, NEROZZI, TREU, ROILO, ADRAGNA

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

48.1

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

48.7

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 48.6

Sopprimere il comma 8.

48.80

ICHINO

Respinto

Sostituire il comma 8, con i seguenti:

        «1. Durante il periodo di frequenza di corsi di istruzione media superiore o universitaria, nonché entro un anno dal conseguimento del diploma relativo a tali corsi, il giovane può stipulare con il proprio istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, e con il titolare dell'azienda o studio professionale il contratto di stage finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale.

        2. Il contratto di stage impegna il titolare dell'azienda ad accogliere il giovane assegnandogli una o più mansioni coerenti con la finalità di orientamento e formazione indicate nel contratto stesso, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato operante stabilmente nell'azienda, cui compete la funzione di tutor aziendale. Impegna il giovane a svolgere il lavoro assegnatogli secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile, tenuto conto del suo difetto di esperienza professionale. Impegna l'istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, a farsi carico dell'assicurazione antinfortunistica, salvo che se ne faccia carico l'azienda, e ad affidare a un docente o istruttore la funzione di controllo circa l'effettività del contenuto formativo dello stage e assistenza al giovane nell'inserimento in azienda.

        3. Il contratto di stage non può durare più di tre mesi, quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive; non può durare più di sei mesi quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni di concetto. Il contratto è rinnovabile o prorogabile soltanto nel rispetto di questi limiti di durata complessiva.

        4. Il contratto di stage può essere altresì stipulato da persona portatrice di menomazione fisica, psichica o sensoriale, o da handicap sociale, assistita da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale, in funzione del suo inserimento nel tessuto produttivo. In tal caso, fino a che dura la menomazione, non si applica il divieto di proroga o rinnovo del contratto.

        5. Dell'attivazione dello stage, della sua durata, del suo oggetto e del trattamento previsto per lo stagista il titolare dell'azienda o studio professionale deve dare comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro entro il giorno precedente all'inizio del rapporto. L'omissione è sanzionata con una ammenda di 50 euro per ciascun giorno di ritardo.

        6. Lo stage protratto oltre il termine di cui ai commi terzo o quarto è considerato come contratto di apprendistato di cui all'articolo 2130. Lo stage attivato senza la nomina e l'assistenza effettiva del tutor aziendale e del tutor scolastico o universitario di cui al comma secondo è considerato come rapporto di lavoro di cui all'articolo 2094».

48.10

ICHINO

Respinto

Sostituire il comma 8, con il seguente:

        «1. Fermo restando il diritto-dovere di istruzione e formazione, non può essere titolare di un contratto di lavoro, ivi compreso il contratto di apprendistato, la persona che non abbia compiuto i 16 anni di età».

48.11

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abolito».

48.12

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 8, con il seguente:

        «8. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

48.16

ROILO, PASSONI, NEROZZI, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA

Id. em. 48.12

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

48.13

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Il comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

48.15 (testo corretto)

BASTICO, RUSCONI, TREU, ROILO, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, FRANCO VITTORIA, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, MARINO MAURO MARIA, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, VITALI

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 30, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 46 della presente legge».

48.14

RUSCONI, BASTICO, TREU, ROILO, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, FRANCO VITTORIA, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, MARINO MAURO MARIA, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, VITALI

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «si assolve» inserire le seguenti: «,  esclusivamente in seguito al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado,».

G48.100

RUSCONI, ROILO, BASTICO, TREU, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, FRANCO VITTORIA, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, MARINO MAURO MARIA, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, VITALI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            l'istruzione è un diritto sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione;

            il primo comma dell'articolo 34 della Costituzione con l'enunciazione «La scuola è aperta a tutti» attribuisce alla collettività il diritto di ricevere una adeguata istruzione ed educazione quale elemento essenziale per lo sviluppo della personalità, attribuendo allo Stato l'onere di rimuovere ogni ostacolo all'accessibilità al diritto di istruzione ed il compito di rendere effettivo tale diritto;

            il comma 622 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria per l'anno 2007) prevede che «L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.»;

            l'elevazione dell'età (da quindici a sedici anni) è conseguente all'aumento del numero degli anni (dieci) previsti per il percorso minimo di istruzione obbligatoria. Iniziando a studiare a sei anni, infatti, l'istruzione obbligatoria si conclude a sedici anni;

            il disegno di legge in esame, all'articolo 48, comma 8, interviene proprio su questo arco temporale prevedendo che l'ultimo degli anni di questo percorso obbligatorio possa essere assolto «anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione», di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è stato introdotto con l'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), ed è uno dei canali previsti dall'ordinamento per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

            la suddetta disposizione fa chiaramente riferimento ad un quadro normativo in cui l'obbligo scolastico era determinato ai quindici anni di età e identificava quindi il triennio successivo di diritto-dovere all'istruzione con l'età compresa tra i quindici e i diciotto anni;

            sono circa 126 mila in Italia i giovani al di sotto dei sedici anni che non frequentano né la scuola, né la formazione professionale, né svolgono alcuna attività lavorativa, mentre sono quasi 150.000 (nel 2003 erano circa 30.000) i giovani che assolvono all'obbligo di istruzione e formazione attraverso la formazione professionale;

            nelle regioni in cui si è maggiormente investito in formazione, quali il Veneto, il Piemonte e la Lombardia, si è strutturato un sistema stabile e qualificato;

            l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso l'apprendistato, pur essendo uno strumento efficace per consentire ai ragazzi di misurarsi con modalità nuove di apprendimento, non può in nessun caso sostituirsi al primario diritto all'istruzione in quanto, se è pur vero che la formazione nel contratto di apprendistato costituisce un elemento essenziale dello stesso, non può in alcun modo sostituirsi all'adempimento dell'obbligo di istruzione;

            così come è formulata la norma si pone in palese contrasto con quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007 che prevede in modo esplicito che l'accesso al lavoro non può avvenire prima del compimento dei sedici anni, in quanto «equipara» due piani diversi quali quello dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione;

            nel 2006, secondo l'ultimo rapporto Isfol, le attività di formazione esterna hanno interessato poco più di 8.800 apprendisti minori, scesi a 6.500 circa nel 2007 e hanno coperto solo in parte il percorso obbligatorio di 240 ore, realizzato nel 2007 solo in 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, le province di Trento e di Bolzano), una in meno dell'anno precedente (Marche), interessando circa il 20 per cento di giovani con contratto di apprendistato;

        considerato che:

            la norma prevista all'articolo 48, comma 8, del disegno di legge in esame allontana il nostro Paese ancora di più dai livelli dell'istruzione previsti dal trattato di Lisbona e soprattutto annulla una conquista importante per il nostro Paese, ovvero l'assolvimento dell'obbligo di istruzione da svolgersi, fino al compimento dei sedici anni, all'interno della scuola;

            la norma in esame si pone, inoltre, in palese contrasto con quanto richiesto dall'Unione europea in merito all'aumento della permanenza a scuola degli adolescenti ed alla riduzione della dispersione scolastica, nonché con quanto auspicato dall'Ocse (l'Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico) e dalla Banca d'Italia i cui studi più recenti ribadiscono la necessità di «investire» sull'istruzione ai fini di acquisire maggiori professionalità e competitività;

            ciò detto, appare quanto meno anomala la scelta fatta con l'articolo 48, comma 8 che invece di intensificare gli sforzi per collegare la fase educativa alla formazione e mettere in grado i ragazzi italiani di poter competere ad «armi pari» con i loro colleghi nel resto del mondo realizzi una scelta del tutto alternativa a questi obiettivi con l'unico risultato di penalizzare gli studenti italiani;

        impegna il Governo:

            prima di procedere alle intese di cui all'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, a rivedere il sistema di alternanza scuola-lavoro e, in particolare, le norme che regolano il contratto di apprendistato al fine di potenziarne l'aspetto formativo, attraverso:

            a) la previsione di un adeguato numero di ore di formazione (non inferiore al cinquanta per cento), parametrato anche alle migliori esperienze europee e italiane, da svolgersi in strutture esterne alle aziende, quali le istituzioni scolastiche e gli enti formativi comunque accreditati ai sensi della vigente normativa;

            b) un sistema di autorizzazioni alle aziende, di definizione delle qualifiche e dei requisiti per i tutor come già vigenti in alcune Province autonome del nostro Paese;

        a reiterare i percorsi sperimentali individuati dal comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a sedici anni, in modo che, anche attraverso l'incremento di risorse dedicate, sia possibile assolvere l'obbligo suddetto anche attraverso percorsi di apprendistato:

            a) prevedendo, in primo luogo, che tale percorso sia riservato esclusivamente a quegli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado;

            b) istituendo modalità di accreditamento da parte del MIUR delle strutture formative da inserire in un elenco nazionale;

            c) conferendo adeguate risorse umane e finanziarie all'accompagnamento dell'apprendista nel percorso scuola-lavoro;

            d) adottando metodologie didattiche innovative mutuate dai modelli già funzionanti in Europa.