SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------
337a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2010
(Pomeridiana)
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Presidenza del vice presidente CHITI,
indi del presidente SCHIFANI
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(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 339, 343, 347 e 620 del 23 febbraio, del 2 e 9 marzo 2010 e dell'11 ottobre 2011
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.
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RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del vice presidente CHITI
La seduta inizia alle ore 16,31.
Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Seguito della discussione delle mozioni nn. 227 (Procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento), 233, 235 (testo corretto), 236 (testo 2) e 238 sulla situazione carceraria
Approvazione delle mozioni nn. 227 (testo 2), 233, 235 (testo corretto) e 236 (testo 3) e dell'ordine del giorno G1 (testo 2). Reiezione della mozione n. 238
PRESIDENTE. Passa alla votazione delle mozioni, ricordando che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo la discussione e la replica del rappresentante del Governo, il quale ha espresso parere favorevole sulle mozioni nn. 233, 235 (testo corretto) ed ha proposto modifiche alle mozioni 236 (testo 2), 227 e 238. Al riguardo, il senatore Di Giovan Paolo ha presentato un nuovo testo della mozione n. 227, mentre il senatore Li Gotti non ha accolto l'analogo invito. Sull'ordine del giorno G1, il Governo ha subordinato il parere favorevole ad alcune modifiche, che i presentatori hanno accolto. La mozione n. 236 è stata riformulata in un testo 3, su cui chiede al rappresentante del Governo se intende confermare il parere favorevole.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere favorevole sulla mozione n. 236 (testo 3).
PRESIDENTE. Passa alla votazione delle mozioni.
BIANCHI (UDC-SVP-IS-Aut). La situazione delle carceri italiane, caratterizzata da sovraffollamento, fatiscenza delle strutture e carenze degli organici, rende estremamente difficile il lavoro di agenti, psicologi e medici ed impossibile il processo di rieducazione dei detenuti. Si registrano dati in crescita relativi ad evasioni, suicidi e decessi in carcere, mentre l'assistenza sanitaria di base e specifica per malati mentali, tossicodipendenti ed infettivi è inadeguata, soprattutto alla luce del sovraffollamento che aggrava la situazione igienico-sanitaria. Il ritmo di costruzione delle nuove strutture è decisamente troppo lento rispetto a quello di crescita della popolazione detenuta e la scelta di costruire nuovi padiglioni all'interno di strutture esistenti, a scapito degli spazi comuni, rende impossibile la socializzazione e le attività di recupero. Al primo annuncio del varo di un piano carceri nel 2008 si sono susseguiti una serie di ulteriori annunci e rinvii, cui non è mai seguita una vera attuazione. Nel frattempo il Governo, a fronte di una crescita numerica che ha superato la soglia tollerabile, ha istituito una miriade di nuove fattispecie di reato, quando sarebbe stato più opportuno considerare l'ipotesi di pene alternative per i reati meno gravi, prendendo a modello la giustizia minorile. Il piano carceri agisce esclusivamente sul fronte edilizio, ma sarebbe necessario attuare una vera e lungimirante riforma del diritto penale, abbandonando la via degli interventi in emergenza che non servono a risolvere le cause della grave situazione in atto. Per tali motivi auspica a nome del Gruppo il voto favorevole su tutte le mozioni presentate. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-IS-Aut e IdV).
LI GOTTI (IdV). Il Gruppo non ha accolto l'invito a riformulare il testo della mozione n. 238 in quanto non ha ritenuto soddisfacenti le risposte fornite dal Sottosegretario ad alcune richieste specifiche. In particolare, alla richiesta di chiarimenti sull'avanzamento dei lavori di realizzazione del carcere di Reggio Calabria, il Sottosegretario ha risposto che la struttura era ancora in costruzione e che occorrevano ulteriori risorse per il suo completamento, mentre da un sopralluogo della Commissione giustizia del Senato è risultato che la costruzione era terminata da anni. Il Sottosegretario ha anche sottaciuto le criticità relative agli accordi internazionali bilaterali finalizzati a consentire che i detenuti stranieri scontino la pena nei Paesi d'origine: gli accordi stipulati, fra cui quelli con Romania ed Albania, non sono mai divenuti esecutivi e i detenuti che accettano di scontare la pena nel proprio Paese sono un'esigua minoranza. Nessun chiarimento è stato fornito nemmeno a proposito dell'annunciato progetto di recupero delle risorse umane nell'amministrazione penitenziaria. Il Governo annuncia la presentazione di un disegno di legge che prevede misure alternative alla detenzione per i reati minori, forse ignorando che le misure annunciate sono già presenti nell'ordinamento giudiziario italiano. È paradossale inoltre la notizia dell'avvio di accertamenti sul funzionamento dei braccialetti elettronici, per i quali esiste già dal 2003 una onerosa convenzione con Telecom, che a questo punto si configura come uno sperpero di denaro pubblico. Il Governo ha deciso di affidare la costruzione delle nuove carceri alla Protezione civile, ma non si può affrontare il problema del sistema carcerario come l'ennesima emergenza, una tendenza denunciata ormai anche da alcuni settori della maggioranza. È evidente, a fronte di questa approssimazione, che il Governo sottovaluta il problema, peraltro destinato ad aggravarsi costantemente, del sovraffollamento e delle pessime condizioni di vita nelle carceri italiane. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Rivolge un saluto agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo «Beniamino Gigli» della frazione Pianello del comune di Monte Roberto, in provincia di Ancona ed ai loro insegnanti presenti in tribuna. (Applausi).
Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 227, 233, 235 (testo corretto), 236 (testo 2) e 238
DIVINA (LNP). Il principale problema che affligge le carceri italiane è quello del sovraffollamento, atteso che ad oggi il numero dei detenuti si aggira intorno alle 65.000 unità e che è destinato a superare la soglia dei 70.000 alla fine dell'anno, con ciò peraltro confermandosi la sostanziale inutilità dell'indulto varato nel 2006. La Lega Nord da tempo sostiene l'esigenza di un piano carceri straordinario per recuperare almeno 22.000 posti, da attuarsi auspicabilmente attraverso un raccordo con gli enti locali e le Regioni, così come la stipula di accordi bilaterali con i Paesi da cui provengono molti dei detenuti presenti nelle carceri italiane: circa il 40 per cento della popolazione carceraria è infatti formata da stranieri e sarebbe pertanto opportuno dare piena attuazione al principio della territorialità della pena, in forza del quale i detenuti stranieri sconterebbero la pena nei Paesi di origine. Ciò, peraltro, produrrebbe effetti positivi sul bilancio dello Stato e consentirebbe dei risparmi di spesa che assai opportunamente potrebbero essere utilizzati, tra le altre cose, per corrispondere pensioni più dignitose agli anziani. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).
SOLIANI (PD). A causa del crescente e insostenibile sovraffollamento delle carceri che rende disumane le condizioni di vita non soltanto per i detenuti ma anche per gli agenti di custodia, l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e ripresa dal Consiglio d'Europa. Il ripristino della legalità nel sistema penitenziario italiano impone il varo di una seria riforma del settore, la quale muova anzitutto dalla previsione di un sistema di adeguate misure alternative al carcere, che consentirebbe di abbattere i costi della detenzione, ridurre la possibilità di nuovi reati e aumentare la sicurezza sociale. Allo stesso modo, oltre ad apprestare una disciplina volta a favorire l'attività di volontariato all'interno delle carceri, l'Esecutivo dovrebbe affrontare numerosi altri problemi, quali le carenze di organico, l'assenza di progetti educativi seri e di percorsi personalizzati per i detenuti, le insufficienze nel sistema delle scuole carcerarie, nonché la mancanza di possibilità concrete di lavoro esterno per i detenuti. Un altro aspetto molto importante è quello della gestione della sanità in carcere, che dal 2008 è appannaggio del Servizio sanitario nazionale, sulla base dell'assunto per cui i problemi della salute e del disagio sociale devono essere trattati con strumenti sanitari e sociali. Conclude preannunciando il voto favorevole alla mozione n. 227 e all'ordine del giorno G1. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
MUGNAI (PdL). La situazione carceraria italiana deve essere affrontata prendendo le mosse dall'assunto per cui le carceri non rispecchiano la società, quanto piuttosto alcune sue devianze e che la pena deve essere interpretata non soltanto in funzione rieducativa, ma anche nel suo effetto afflittivo, pur chiaramente nel pieno rispetto delle condizioni umane di trattamento del detenuto. Parimenti, occorre prendere atto del nesso inscindibile che sussiste tra immigrazione clandestina e commissione dei reati, i quali sono la causa e non certo l'effetto del sovraffollamento delle carceri, senza tralasciare l'esigenza di prefigurare trattamenti differenziati tra chi ha commesso un solo reato e il detenuto recidivo affinché la pena abbia realmente una funzione rieducativa. Quanto ai benefici extra murari per i detenuti, essi appaiono condivisibili nella loro finalità, ma solo nella misura in cui non trovino un'applicazione automatica, la quale rischierebbe di favorire una recrudescenza delle attività criminose. Con riguardo alle mozioni presentante, preannuncia a nome del Gruppo del Popolo della Libertà il voto favorevole alle mozioni n. 235 (testo corretto) e n. 236 (testo 3) e il voto contrario alla mozione n. 238. In riferimento alle mozioni n. 227 e 233, l'orientamento è invece favorevole al dispositivo, pur con la presenza di alcune riserve su aspetti specifici, e contrario alle premesse. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Avverte che è stato presentato un nuovo testo dell'ordine del giorno G1 (v. testo 2 nell'Allegato A).
Con distinte votazioni, il Senato approva le mozioni n. 227 (testo 2) e n. 233.
QUAGLIARIELLO (PdL). Intenzione del Gruppo del Popolo della Libertà era quella di chiedere la votazione per parti separate della mozione n. 233.
PRESIDENTE. Comunica che la votazione è ormai avvenuta e che quindi non è più possibile.
QUAGLIARIELLO (PdL). Chiede pertanto che venga messo a verbale che l'orientamento del Gruppo del Popolo della Libertà era favorevole al dispositivo della mozione n. 233 e contrario alle premesse.
Con distinte votazioni, il Senato approva le mozioni n. 235 (testo corretto) e n. 236 (testo 3) e respinge la mozione n. 238. Viene quindi approvato l'ordine del giorno G1 (testo 2).
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1999) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
CENTARO, relatore. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari fino all'approvazione della riforma organica della magistratura onoraria, l'articolo 1 del decreto-legge proroga l'applicabilità delle disposizioni relative all'impiego dei magistrati onorari nei tribunali ordinari e nelle procure; vengono inoltre prorogati di un anno nelle loro funzioni i giudici onorari, i vice procuratori onorari e i giudici di pace il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009. Attraverso un'interpretazione autentica, viene quindi precisato che per i giudici onorari del tribunale dei minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma. Gli articoli successivi del decreto-legge intervengono sulle carenze di organico dei magistrati nelle cosiddette sedi disagiate, prevedendo l'aumento del numero massimo delle sedi disagiate individuate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura e l'incremento del numero massimo dei magistrati che possono essere destinati d'ufficio a tali sedi. L'articolo 3 reca una disciplina transitoria, applicabile fino alla fine del 2014, per la copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, mentre l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede la possibilità di assegnare funzioni requirenti, in presenza di specifiche condizioni oggettive di scopertura, anche antecedentemente alla prima valutazione di professionalità, in deroga al divieto contenuto nell'ordinamento vigente. L'articolo 3-ter attribuisce inoltre al capo dell'ufficio giudiziario il compito di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero. L'articolo 3-quater prevede che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi obbligatori di formazione per i magistrati che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi, mentre l'articolo 3-quinquies prevede che per il conferimento di uffici direttivi siano valutate le attitudini organizzative del candidato. L'articolo 4 reca una serie di disposizioni volte ad assicurare il completamento del processo di digitalizzazione della giustizia, mentre l'articolo 4-bis proroga la possibilità per il Ministero della giustizia di coprire i posti vacanti mediante il ricorso a procedure di mobilità del personale. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
GALPERTI (PD). Il Gruppo del PD alla Camera dei deputati ha votato a favore del disegno di legge in esame, segnalando la disponibilità a discutere e a confrontarsi serenamente sulle questioni concrete che attengono al miglioramento dell'organizzazione giudiziaria. Il provvedimento risponde infatti ad un'allarmata richiesta avanzata dal mondo della magistratura, consentendo la copertura di un numero cospicuo di posti vacanti nelle cosiddette sedi disagiate, e ponendo un pur tardivo rimedio agli effetti della norma che impone il conseguimento dell'idoneità professionale (quindi i quattro anni dopo il tirocinio) per rivestire funzioni requirenti e monocratiche. Il decreto-legge contiene però l'ennesima proroga in materia di magistratura onoraria, che testimonia la necessità di provvedere ad una riforma organica del settore. Per uscire dall'attuale situazione di emergenza, infatti, non serve concentrarsi sulle grandi riforme istituzionali, ma occorre preparare un'attenta riorganizzazione della macchina giudiziaria, cui il Partito Democratico è disponibile a dare il proprio contributo (Applausi dal Gruppo PD).
VICARI (PdL). Il decreto-legge contiene interventi necessari e urgenti, che affrontano concretamente il problema della carenza di magistrati nelle sedi disagiate, particolarmente sentito in Sicilia, e consentono la proroga dei magistrati onorari il cui mandato sarebbe scaduto alla fine del 2009. Di grande importanza sono inoltre le norme in materia di informatizzazione, che semplificano le comunicazioni e le notifiche, e quelle che valorizzano le capacità organizzative e manageriali dei magistrati chiamati a dirigere gli uffici giudiziari. Auspica che l'atteggiamento dialogante dell'opposizione non si limiti all'approvazione di norme come quelle in esame, che rispondono alle esigenze evidenziate dalla categoria dei magistrati, ma si riscontri nei confronti di tutte le riforme che mirano a migliorare l'organizzazione giurisdizionale per offrire un più celere ed efficiente servizio ai cittadini. (Applausi dal Gruppo PdL).
MARITATI (PD). Il provvedimento contiene misure impellenti e improcrastinabili per garantire il funzionamento dell'organizzazione giurisdizionale, ma allo stesso tempo testimonia la criticabile politica del Governo, che in materia di giustizia interviene con misure sporadiche e frammentarie. Esprimendo preoccupazione per il fatto che i giovani magistrati al primo incarico potranno rivestire funzioni monocratiche o requirenti, ritiene un errore da parte del Governo non aver ancora dato attuazione alla riforma condivisa dell'ordinamento giudiziario. Anche la questione dei giudici onorari si sarebbe dovuta affrontare con un provvedimento più meditato e tempestivo, mentre le misure sull'informatizzazione appaiono minimali se confrontate con la possibile introduzione di innovazioni più complessive ed efficaci, come quella del sistema giudiziario informatizzato già pronto, perché studiato, realizzato e approfondito dal precedente Governo, ma non attivato dal Governo Berlusconi. Infine esprime forti perplessità sulla reale copertura finanziaria del provvedimento, sulla base dei rilievi effettuati dal Servizio del bilancio. (Applausi dal Gruppo PD).
LI GOTTI (IdV). Il provvedimento contiene norme improcrastinabili e necessarie a risolvere il problema della copertura dei posti vacanti nelle sedi cosiddette disagiate, che in alcune Regioni come la Calabria appare in tutta la sua gravità. Ricorda però che sono stati alcuni esponenti della maggioranza ad adombrare la possibile incostituzionalità di tali norme, richiamando il principio costituzionale dell'inamovibilità del giudice. Nel disegno di legge vi sono però anche disposizioni confuse e censurabili come quelle contenute nell'articolo 4 che, aumentando il costo delle copie cartacee degli atti processuali, introduce di fatto una tassa di scopo finalizzata a finanziare l'informatizzazione del sistema della giustizia. (Applausi dal Gruppo IdV).
DIVINA (LNP). La Lega Nord preannuncia voto favorevole ad un decreto-legge motivato dalla necessità di fronteggiare la drammatica emergenza delle sedi giudiziarie disagiate o sgradite, che si concentrano nelle aree del Mezzogiorno ad alta densità criminale. Per rimediare temporaneamente a scoperture di organico e assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il provvedimento prevede temporaneamente la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di trasferire d'ufficio nelle sedi vacanti gli uditori o i magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità. In attesa di una riforma organica della magistratura onoraria, il decreto-legge proroga inoltre le funzioni dei giudici onorari e dei giudici di pace. Si prevede, infine, l'adozione di programmi di informatizzazione per l'organizzazione dei servizi giudiziari, che consentiranno di accelerare i processi, come ha positivamente dimostrato l'esperienza del tribunale di Torino. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).
DELLA MONICA (PD). I problemi della giustizia andrebbero affrontati in modo organico: tuttavia il provvedimento in esame risponde alla necessità di coprire rapidamente le sedi disagiate, dopo che l'istituzione di incentivi economici e di carriera non ha prodotto i risultati sperati. A seguito delle modifiche intervenute nel sistema giudiziario, che hanno conferito una struttura piramidale alle procure, sono venute meno le ragioni per negare la possibilità di assegnare magistrati di prima nomina a funzioni monocratiche. Dà quindi atto al Governo e alla maggioranza di avere accolto in parte le proposte del PD, prevedendo la possibilità di coprire le sedi disagiate con i vincitori dell'ultimo concorso. Esprime invece preoccupazioni in ordine alla commistione tra formazione e valutazione con riguardo ai compiti della Scuola superiore della magistratura nei corsi per aspiranti agli uffici direttivi. Manifesta inoltre perplessità sul progetto di digitalizzazione, che rischia di vanificare esperienze fruttuose fin qui realizzate. Illustra infine gli ordini del giorno G100 e G3-bis.100, che riguardano rispettivamente la riforma delle circoscrizioni giudiziarie e la copertura a regime delle sedi disagiate. Il primo ordine del giorno impegna il Governo a procedere al riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, mediante l'accorpamento di uffici e sezioni distaccate, al fine di ottenere una ricaduta positiva in termini di efficienza del sistema. Il secondo ordine del giorno impegna il Governo a valutare l'opportunità di superare la transitorietà della deroga, consentendo a regime di assegnare i magistrati al termine del tirocinio alle funzioni requirenti. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Esprime apprezzamento per la soluzione adottata dal Governo che, al fine di coprire le sedi disagiate, ha previsto una deroga alla norma che non consente ai giudici di prima nomina lo svolgimento di funzioni monocratiche, affrontando in modo equilibrato un tema molto complicato. Non condivide invece la soluzione prospettata dall'ordine del giorno G100, illustrato dalla senatrice Della Monica, che prevede di fatto l'eliminazione delle sedi giudiziarie minori: con la riforma delle circoscrizioni giudiziarie si vorrebbero risolvere problemi di organico e di copertura di sedi, privando centinaia di città italiane di un presidio giudiziario. A tutela della mediazione già raggiunta alla Camera dei deputati, invita quindi il Governo a non accogliere le proposte del Partito Democratico che ha delegato di fatto alla magistratura la sua politica della giustizia. Osserva, infine, che il principio costituzionale di inamovibilità dei magistrati è finalizzato esclusivamente alla tutela dell'indipendenza del giudice e non della comodità logistica del magistrato: quindi, con le dovute garanzie e la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura , può essere sottoposto a limitazioni. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluta una rappresentanza di studenti, presente in tribuna, dell'istituto professionale statale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Molfetta, in provincia di Bari. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1999
CENTARO, relatore. Ricorda che la riforma dell'ordinamento giudiziario varata nella scorsa legislatura prevedeva che i magistrati di prima nomina non potessero essere assegnati a funzioni monocratiche, requirenti o giudicanti. I trasferimenti d'ufficio nelle sedi disagiate non hanno funzionato perché bloccati dai TAR e anche gli incentivi economici e di carriera previsti all'inizio della corrente legislatura non hanno dato gli esiti sperati. Si spiega così la deroga transitoria che consente al CSM di assegnare gli uditori alle funzioni monocratiche. Con riferimento all'informatizzazione dei processi, appare evidente la necessità di procedere rapidamente con un provvedimento d'urgenza per poter utilizzare le risorse disponibili estendendo i programmi sperimentali già esistenti agli altri uffici. La proroga dei magistrati onorari è giustificata infine dall'opportunità di approfondite il tema della funzione, dei limiti e della formazione di questa categoria di operatori del diritto cui è stata attribuita una competenza molto estesa. L'aumento dei diritti di copia cartacea dei documenti ha lo scopo di incentivare una scelta verso il supporto informatico e quindi proprio il processo di digitalizzazione complessiva del sistema. (Applausi dal Gruppo PdL).
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il provvedimento in esame è il frutto positivo del lavoro di mediazione fra il Governo e le forze politiche di maggioranza e di opposizione. L'inamovibilità del giudice, costituzionalmente sancita come garanzia di indipendenza, non può essere interpretata come privilegio e quindi non può mai determinare un disservizio. Proprio per questa ragione, l'ordinamento ha già previsto ipotesi di trasferimento d'ufficio di magistrati, stabilendo per legge criteri precisamente definiti ed oggettivi per la scelta dei magistrati da trasferire. Poiché il sistema di incentivi individuato per favorire la copertura delle sedi disagiate non ha dato i frutti sperati, la norma concordata dal Governo e dal Parlamento prevede che, nell'ipotesi in cui, dopo l'individuazione delle sedi sgradite e la concessione dei benefici ai magistrati che manifestino disponibilità a coprirle, residui ancora una scopertura del 30 per cento, si possono attribuire funzioni requirenti nelle stesse sedi anche ai magistrati nominati nel 2009, cioè ad uditori che abbiano superato il tirocinio ma non abbiano ancora conseguito la prima valutazione di professionalità. Per quanto riguarda la norma che introduce il processo di digitalizzazione del processo civile e di quello penale, questa può non essere ottimale ma costituisce un primo passo verso la piena informatizzazione del sistema ed è auspicabile che anche gli avvocati siano incoraggiati a dotarsi di posta elettronica certificata, come avvenuto a Milano. Per quanto riguarda i corsi obbligatori destinati agli aspiranti agli incarichi direttivi, il Ministro della giustizia, costituzionalmente tenuto ad organizzare i servizi, deve poter esprimere un motivato parere in occasione della conferma degli incarichi sulla base di una valutazione specifica e non generica. Non si comprende, peraltro, la richiesta dell'opposizione di ripristinare il termine «valutazione» dopo aver ottenuto che lo stesso venisse modificato in «elementi di valutazione». Allo scopo di giungere ad una celere ed unanime approvazione del provvedimento, auspica infine che siano ritirati gli emendamenti presentati. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Per consentire alla 5a Commissione di riunirsi ed esprimere il proprio parere sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,24.
Presidenza del presidente SCHIFANI
AMATI, segretario. Dà lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti. (v. Resoconto stenografico).
PRESIDENTE. Avverte che sono da ritenersi improponibili per estraneità alla materia oggetto del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 4-bis.0.100, 4-bis.0.101, 4-bis.0.102 e 4-bis.0.103.
CENTARO, relatore. Invita a ritirare l'ordine del giorno G100, altrimenti il parere sarà contrario.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Invita a ritirare l'ordine del giorno G100, il quale esclude dalla revisione complessiva i grandi uffici giudiziari, che sono quelli nei quali invece, stando agli studi di docimologia condotti in Francia, si determinano situazioni di deresponsabilizzazione.
DELLA MONICA (PD). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G100.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G100.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge (Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51).
CENTARO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.100 e 1.101.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere conforme a quello del relatore.
Il Senato respinge gli emendamenti 1.100 e 1.101.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge (Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).
CENTARO, relatore. Esprime parere contrario all'emendamento 2.2, in quanto la normativa prevede già altri tipi di benefici per i magistrati che prenderanno servizio in sedi disagiate.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere conforme a quello del relatore, atteso che la disciplina che si intende introdurre già esisteva ed è stata abrogata in quanto determinava inconvenienti nei trasferimenti volontari dei magistrati.
CASSON (PD). Preannuncia il voto favorevole all'emendamento 2.2, al fine di ripristinare una disciplina la cui abrogazione ha contribuito al progressivo aggravamento della situazione nelle sedi giudiziarie disagiate. (Applausi dal Gruppo PD).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.2.
PRESIDENTE. All'articolo 3 (Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti) non sono riferiti emendamenti.
Passa all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 3-bis del decreto-legge (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio).
CENTARO, relatore. Esprime parere contrario all'ordine del giorno G3-bis.100.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Non accoglie l'ordine del giorno.
MARITATI (PD). In ordine all'esito delle votazioni elettroniche in corso, rileva che in Aula non sembrano affatto essere presenti tanti senatori della maggioranza quanti risultano votare.
PRESIDENTE. La Presidenza effettuerà i dovuti controlli.
Il Senato respinge l'ordine del giorno G3-bis.100.
PRESIDENTE. All'articolo 3-ter (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240) non sono riferiti emendamenti.
Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-quater del decreto-legge (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari).
CENTARO, relatore. Esprime parere contrario agli emendamenti 3-quater.100 e 3-quater.101.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere conforme a quello del relatore.
Il Senato respinge gli emendamenti 3-quater.100 e 3-quater.101.
PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-quinquies (Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).
DELLA MONICA (PD). Illustra l'emendamento 3-quinquies.100, volto a meglio precisare le modalità di espressione del parere del Ministro della giustizia sui candidati ad incarichi direttivi. Per quanto riguarda gli emendamenti 3-quinquies.0.100 e 3-quinquies.0.101, rileva che il decreto-legge appena approvato dal Governo in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale, non solo affronta il tema della modifica dell'articolo 5 del codice di procedura penale, ma anticipa di fatto anche alcune delle norme contenute nel cosiddetto disegno di legge Alfano, senza che sussistano peraltro i requisiti di necessità e urgenza. (Applausi dal Gruppo PD).
CASSON (PD). Ritira l'emendamento 3-quinquies.0.102, presentato dopo la nota sentenza della Corte di cassazione, per effetto dell'avvenuta adozione di un decreto-legge sulla competenza nei processi per reati di criminalità organizzata, che la Commissione giustizia esaminerà nella giornata di domani.
CENTARO, relatore. Esprime parere contrario all'emendamento 3-quinquies.100 e invita a ritirare gli emendamenti 3-quinquies.0.100 e 3-quinquies.0.101 in ragione dell'avvenuta adozione di un decreto-legge nella materia.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere conforme a quello del relatore.
DELLA MONICA (PD). Non accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 3-quinquies.100, 3-quinquies.0.100 e 3-quinquies.0.101.
PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia).
CENTARO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.100 e 4.101 e invita a ritirare e a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 4.102.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere conforme a quello del relatore.
Il Senato respinge gli emendamenti 4.100 e 4.101.
CARUSO (PdL). Accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 4.102 nell'ordine del giorno G4.102 (v. Allegato A), soffermandosi tuttavia sulla rilevanza della proposta che interviene in materia di contenuti dell'atto di citazione al fine di rendere più rapida l'azione giudiziaria e per sottrarre un inutile onere agli avvocati. (Applausi del Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.102 si intende pertanto accolto. In qualità di ex avvocato, dichiara di condividere la proposta avanzata dal senatore Caruso, che potrà comunque essere ripresentata in futuro in relazione ad altri disegni di legge.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Chiede di aggiungere la firma all'ordine del giorno G4.102, condividendone pienamente le finalità.
PRESIDENTE. All'articolo 4-bis (Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244) e all'articolo 5 (Entrata in vigore) non sono riferiti emendamenti.
Passa alla votazione finale.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Nonostante talune riserve, specie con riferimento all'assenza di soluzioni al problema delle carenze di organico, preannuncia il voto favorevole del Gruppo al provvedimento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-IS-Aut).
DELLA MONICA (PD). Il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore del provvedimento il quale, pur non costituendo una riforma organica, sopperisce ad alcune esigenze immediate della giustizia. (Applausi del senatore Pinzger).
LI GOTTI (IdV). Per senso di responsabilità voterà a favore del provvedimento, che pone riparo a un problema assai rilevante, pur ribadendo la sua contrarietà alla norma che, aumentando il costo delle copie cartacee degli atti processuali, impone a milioni di cittadini una tassa di scopo per finanziare l'informatizzazione della giustizia. (Applausi dal Gruppo IdV).
MAZZATORTA (LNP). Voterà a favore del provvedimento, che interviene positivamente su alcuni temi molto sentiti dal Gruppo, quali la proroga dell'esercizio delle funzioni dei magistrati onorari, la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari disagiati, la formazione manageriale dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi e l'informatizzazione dell'apparato giurisdizionale. (Applausi dal Gruppo LNP).
LONGO (PdL). Dichiarando il voto favorevole del Gruppo, ricorda che il Governo aveva già cercato di porre rimedio al problema della mancata copertura delle sedi disagiate attraverso un sistema di incentivi, che però non è bastato a stimolare un numero sufficiente di magistrati. Visto che la norma che prescrive l'assenso del procuratore della Repubblica all'esercizio dell'azione penale da parte dei giovani magistrati non impone alcuna sanzione in caso di comportamento difforme, auspica che la magistratura collabori al meglio alla corretta applicazione del provvedimento. (Applausi dal Gruppo PdL).
Il Senato approva il disegno di legge n. 1999, composto del solo articolo 1.
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(1881) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003
PRESIDENTE. Dopo che il senatore Caligiuri, facente funzione di relatore, si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Caliendo rinunciato ad intervenire, letto il parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Il Senato approva gli articoli 1 e 2.
PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è stato ritirato.
Il Senato approva gli articoli 3 e 4.
PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
FILIPPI Alberto (LNP). Chiede che il testo della dichiarazione di voto sia allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).
Il Senato approva il disegno di legge n. 1881 nel suo complesso.
Approvazione del disegno di legge:
(1934) Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009 (Relazione orale)
CALIGIURI, f. f. relatore. Chiede venga allegato ai Resoconti della seduta il testo scritto della relazione predisposta dal relatore Dini (v. Allegato B).
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Caliendo rinunciato ad intervenire, letto il parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione degli articoli.
Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.
PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
FILIPPI Alberto (LNP). Chiede che il testo della dichiarazione di voto sia allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).
Il Senato approva il disegno di legge n. 1934 nel suo complesso.
Discussione del disegno di legge:
(1957) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009 (Relazione orale)
CALIGIURI, relatore. Consegna il testo della relazione affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).
PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
PERDUCA (PD). Chiede di rinviare la discussione del disegno di legge, al fine di chiarire un'incertezza molto rilevante contenuta in una norma della Convenzione, di cui il documento sottoposto a ratifica costituisce un protocollo aggiuntivo.
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e, poiché né il relatore né il rappresentante del Governo intervengono in replica, letto il parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione degli articoli.
Il Senato approva gli articoli 1 e 2.
PERDUCA (PD). Intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo 3, ribadisce la necessità di rinviare l'esame del disegno di legge.
Il Senato approva l'articolo 3.
PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
FILIPPI Alberto (LNP). Chiede che il testo della dichiarazione di voto sia allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).
PERDUCA (PD). Voterà contro la ratifica del trattato, che necessita di un ulteriore approfondimento, e ne chiede la votazione nominale elettronica.
Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 1957 nel suo complesso.
Per la discussione del disegno di legge n. 1793
GRANAIOLA (PD). Auspica la rapida calendarizzazione del disegno di legge n. 1793, contenente disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio, considerando che esse non hanno avuto ancora alcuna forma di risarcimento, che i fondi stanziati per la ricostruzione appaiono insufficienti e che l'iter di un analogo disegno di legge è già in fase avanzata presso la Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Verificherà lo stato dei lavori in Commissione, terminati i quali solleciterà una rapida calendarizzazione in Aula.
BALDINI (PdL). Si associa alla richiesta della senatrice Granaiola e prende atto della disponibilità della Presidenza. (Applausi della senatrice Biondelli).
Per la risposta scritta ad un'interrogazione
GRAMAZIO (PdL). Sollecita la risposta a un'interrogazione avente ad oggetto l'ingente spesa sostenuta dal Policlinico "Umberto I" di Roma per l'acquisto di portacenere, che appare assolutamente inutile alla luce della norma che vieta il fumo all'interno delle strutture sanitarie. (Applausi della senatrice Biondelli).
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Comunica che, in relazione all'andamento dei lavori, la seduta pomeridiana di domani non avrà luogo.
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta del giorno seguente.
La seduta termina alle ore 20,12.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CHITI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. (Brusìo).
Pregherei i colleghi senatori di fare conversazione in modo più consono alle esigenze dell'Aula.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,35).
Seguito della discussione delle mozioni nn. 227 (Procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento), 233, 235 (testo corretto), 236 (testo 2) e 238 sulla situazione carceraria (ore 16,35)
Approvazione delle mozioni nn. 227 (testo 2), 233, 235 (testo corretto) e 236 (testo 3) e dell'ordine del giorno G1 (testo 2). Reiezione della mozione n. 238
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni 1-00227, presentata dal senatore Di Giovan Paolo e da altri senatori, con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, 1-00233, presentata dal senatore D'Alia e da altri senatori, 1-00235 (testo corretto), presentata dal senatore Bricolo e da altri senatori, 1-00236 (testo 2), presentata dal senatore Fleres e da altri senatori, e 1-00238, presentata dal senatore Li Gotti e da altri senatori, sulla situazione carceraria.
Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo la discussione e la replica del rappresentante del Governo, il quale ha espresso parere favorevole sulle mozioni 1-00233, 1-00235 (testo corretto) e 1-00236 (testo 2) ed ha subordinato il parere favorevole sulle mozioni 1-00227 e 1-00238 ad una loro riformulazione.
Al riguardo, il senatore Di Giovan Paolo ha presentato un nuovo testo della mozione 1-00227, che recepisce le indicazioni del Governo, mentre il senatore Li Gotti non ha accolto l'analogo invito.
Con riferimento all'ordine del giorno G1, il Governo ha subordinato il parere favorevole ad alcune modifiche, che i presentatori hanno accolto.
Al fine di tener conto di alcune richieste del senatore Benedetti Valentini, il senatore Fleres ha riformulato la mozione 1-00236 in un testo 3, su cui chiedo al Governo se intende confermare il parere favorevole precedentemente reso sul testo 2.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, avevo già detto stamane, sulla base di quello che avevo percepito, di essere favorevole; avendo ora letto il testo della riformulazione, confermo il parere favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione delle mozioni.
BIANCHI (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCHI (UDC-SVP-IS-Aut). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, la situazione delle carceri in Italia era ed è purtroppo in una fase di continua emergenza, per il soprannumero dei detenuti, per la fatiscenza degli istituti di pena e per la carenza di organico. Ancora una volta, ci troviamo qui per chiedere una soluzione solo quando c'è un'emergenza in corso, ma lavorare sulle emergenze è purtroppo la tendenza predominante nel nostro Paese ed è confermata anche in questo caso.
La popolazione delle carceri continua a crescere, gli agenti penitenziari sono costretti a lavorare in condizioni sempre peggiori, così come gli educatori, gli psicologi e i medici, largamente insufficienti, tanto da rendere impossibili le finalità indicate dall'articolo 27 della nostra Costituzione.
Si susseguono denunce, rapporti, visite di parlamentari che richiamano di continuo l'attenzione su questo problema. Si ammonisce, si cercano capri espiatori; tuttavia, una soluzione concreta tarda ancora ad arrivare.
In questi ultimi anni, troppo spesso la cronaca ci ha parlato di evasioni, di carenza di spazi nelle prigioni e, purtroppo, del più preoccupante e drammatico dei fenomeni, il numero anormale di suicidi tra i detenuti. Soltanto negli ultimi dieci anni, sono stati 1.579 i decessi, oltre 500 i suicidi e altrettanti i casi sui quali la magistratura ha aperto un'inchiesta. Dall'inizio del 2010, già 7 sono i detenuti che hanno deciso di togliersi la vita e 20 i tentativi sventati dalla polizia penitenziaria.
Troppe carenze si registrano a livello di assistenza sanitaria, sia di base che specifica, cioè quella che deve essere indirizzata, per esempio, ai detenuti con problemi di salute mentale, tossicodipendenti o affetti da malattie infettive: e il 35 per cento dei detenuti nelle nostre carceri è colpito da epatite C, la principale patologia che affligge appunto i detenuti del nostro Paese.
La tutela della salute incontra nelle prigioni un grande nemico, che è il sovraffollamento. Purtroppo, il ritmo di costruzione delle nuove carceri, in un piano approssimativo e con finanziamenti - diciamo la verità - inadeguati, è incomparabilmente più lento della velocità di crescita della popolazione detenuta.
In base agli elementi anticipati dal Ministro sul piano carceri, questo aspetto rischia non solo di non essere risolto, ma addirittura peggiorato. Infatti, la realizzazione di nuovi padiglioni viene ipotizzata in quelli attuali, già senza spazi comuni, con la conseguenza di un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie e delle attività legate alla socialità e ai programmi di recupero dei detenuti tramite il lavoro.
Di questo piano carceri, che dovrebbe risolvere l'emergenza carceraria, si parla da più di un anno. Le prime notizie risalgono addirittura al novembre 2008, quando il Ministro annuncia che al piano stanno lavorando il Ministero della giustizia e il ministro Matteoli. Poi, nel gennaio 2009, il Consiglio dei ministri annuncia che viene dato il via libera al piano carceri. Nel febbraio vengono avanzati dubbi sulla copertura finanziaria. Il 27 febbraio 2009 sembra che sia la data di nascita del famigerato piano, perché viene reso noto il programma di massima. In aprile il commissario Ionta annuncia che verrà ridisegnata la mappa degli istituti di pena. Il 22 aprile si dice che nei primi giorni di maggio sarà presentato il piano carceri. Il 14 maggio si annuncia l'ipotesi delle carceri galleggianti. Il 15 maggio si annuncia che la manodopera per le nuove carceri sarà reclutata anche fra i detenuti. Il 17 giugno il Ministro dice che il piano straordinario sarà presto consegnato a Berlusconi. Il 16 agosto si annuncia che per il 15 settembre il piano carceri sarà in Consiglio dei ministri e l'11 settembre si annuncia che per il piano si lavorerà giorno e notte. Il 2 ottobre il presidente Berlusconi annuncia un piano carceri modello Abruzzo, che avrebbe previsto subito 20.000 posti. L'11 ottobre il presidente Berlusconi annuncia: in settimana sarà pronto il piano carceri per 20.000 nuovi posti. Il 28 ottobre il ministro Alfano annuncia: il nuovo piano per le carceri è in dirittura di arrivo. Il 3 novembre il Ministro annuncia: entro i prossimi due Consigli dei ministri vareremo il piano carceri. Il 27 novembre il Ministro annuncia: per il piano carceri, la prossima settimana sarà decisiva. Il 3 dicembre il Ministro annuncia: il piano carceri presto sarà in Consiglio dei ministri. Agli annunci non è seguito nulla.
Quando il 27 febbraio 2009 venne annunciato il piano carceri i detenuti erano 56.000, ovvero 13.000 più della capienza regolamentare, ma 8.000 in meno della cosiddetta capienza tollerabile. Oggi, a distanza di un anno, i detenuti sono 66.000, cioè nel frattempo sono cresciuti di 10.000 unità. Sono 23.000 in più del consentito e sono passati addirittura in eccesso rispetto al cosiddetto dato del tollerabile. In altre parole, in questi dodici mesi di annuncio del piano la metà del lavoro ipotizzato nel piano carceri e la metà del suo costo, cioè 750 milioni di euro, risulterebbero già praticamente spese senza neppure aver affrontato il problema.
Vorrei inoltre sottolineare la contraddizione della politica giudiziaria del Governo rispetto al problema carcerario. Nell'ultimo anno sono state introdotte nell'ordinamento una serie innumerevole di nuove fattispecie di reato. Non possiamo continuare a criminalizzare i comportamenti che comporterebbero la pena della detenzione e poi lamentarci che le carceri scoppiano. È necessario percorrere altre strade, rinunciando all'effetto propagandistico che si utilizza quando si associa la parola carcere al termine sicurezza.
Ci sono altre forme di pena, non necessariamente meno dure ed efficaci, che possono rappresentare una valida alternativa. L'esperienza della giustizia minorile, ad esempio, da questo punto di vista può essere un riferimento importante: lavori socialmente utili, messa in prova, programmi di inserimento nel mondo lavorativo, con eventuale inasprimento delle pene detentive per chi non vi si attiene, sono solo alcune delle ipotesi che la maggioranza dovrebbe maggiormente considerare prendendo atto che la risposta all'emergenza, largamente prevista e prevedibile, non può essere esclusivamente edilizia.
Il Ministro stesso in più di un'occasione ha affermato che il sistema penitenziario italiano si colloca fuori dalla nostra Costituzione. Chi con lui l'ha affermato intendeva sottolineare la forte compressione di diritti umani nel sistema penitenziario di una delle prime potenze economiche civili dell'Occidente.
C'è un evidente discrasia tra queste affermazioni e le concrete azioni messe in campo. Non mi riferisco agli annunci e alle dichiarazioni che - come si è visto - non sono mancati: parlo di risorse, di progetti lungimiranti, di riforme del diritto penale e di interventi efficaci in grado di definire compiutamente lo status della sanità penitenziaria. Di tutto ciò c'è bisogno.
Queste sono le indicazioni contenute nella nostra mozione. Ma questi temi non saranno affrontati finché non si uscirà dalla retorica dell'emergenza e dei poteri straordinari, necessari per affrontare la situazione nell'immediato, ma assolutamente inadeguati per eliminare le cause strutturali del problema. Non chiediamo una toppa all'emergenza, ma soluzioni concrete e a lungo termine.
Ecco perché esprimiamo parere favorevole alla nostra mozione e anche alle mozioni presentate dagli altri Gruppi. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-IS-Aut e IdV. Brusìo).
PRESIDENTE. Colleghi, il diritto di parlare qui è per i senatori che intervengono in dichiarazione di voto. Chi ha da parlare d'altro può uscire dall'Aula e ritornarvi al momento del voto.
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'Italia dei Valori non ha accettato le proposte di modifica da parte del Governo di alcune parti della sua risoluzione. Manifestiamo la nostra totale insoddisfazione per le comunicazioni che il sottosegretario Caliendo ha reso al Senato. Faccio presente che da circa un anno, in Commissione giustizia, ho chiesto chiarimenti - la mia richiesta è stata poi fatta propria da tutta la Commissione - in merito al problema delle carceri in Italia, ma il Governo non ha ancora dato una risposta, a dispetto del Regolamento.
Continuiamo a reiterare quasi in ogni seduta il nostro invito di fornire chiarimenti e purtroppo non siamo ancora riusciti ad ottenere alcuna risposta in Commissione.
Oggi il Sottosegretario ci ha - per esempio - comunicato che il carcere di Reggio Calabria non è stato ancora ultimato e che occorrerebbero ulteriori 21 milioni di euro. La Commissione giustizia ha visitato detto carcere nel giugno 2008 e lo ha trovato finito da anni. Che cosa ci viene a dire, signor Sottosegretario? È finito da anni. Ripeto: siamo andati a visitarlo con la Commissione giustizia. Abbiamo trovato un custode che detiene in un contenitore circa 300 chiavi, che sono quelle delle celle e di quant'altro. Ce lo ha fatto visitare e lo abbiamo trovato regolarmente finito da anni. Ultimamente abbiamo saputo che forse il problema è dato da una strada provinciale che dovrebbe favorire l'accesso al carcere. Ma, signor Sottosegretario, non ci può dire che il carcere dev'essere ancora completato e che servono 21 milioni di euro perché le assicuro che è come dico, lo abbiamo visitato. La sua risposta è assolutamente insoddisfacente.
Così come è assolutamente eccentrica la risposta che ci ha dato sul problema degli accordi internazionali bilaterali, secondo cui i detenuti stranieri possono scontare le pene nel Paese d'origine. Il 28 gennaio 2009 lei ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa - ho qui la sua intervista - secondo cui è estremamente problematica la questione degli accordi bilaterali. Lei ha dichiarato che esistono due accordi, con l'Albania e con la Romania, ai quali però non si riesce a dare esecuzione. Ha affermato che il trattato con l'Albania prevedeva la costruzione di un carcere in quel Paese finalizzato a tale scopo e che l'Italia ha finanziato la sua costruzione. Tuttavia, a quanto si dice, Tirana l'ha riempito di detenuti locali, per cui possiamo affermare che ci hanno preso in giro.
Perché non ci dice questi fatti? Stiamo parlando proprio a tal riguardo. Alla fine le si chiede che cosa succede. Lei finisce l'intervista affermando che, per quanto riguarda i Paesi fuori dall'Europa, i problemi si complicano e che rimaniamo con i piedi per terra. Per ora ci dobbiamo occupare di Romania e Albania. Quindi, lei ci sta parlando di accordi bilaterali, ma non ci dà notizie sull'esito di tali accordi. Sappiamo soltanto che i detenuti stranieri che avevano accettato di scontare la pena nel loro Paese sono stati 216 nel 2005, 46 nel 2006, 111 nel 2007, 87 nel 2008. Questi sono i dati.
Le abbiamo chiesto nella nostra mozione che fine ha fatto ciò che il Ministro della giustizia ha annunciato al Parlamento il 14 ottobre 2008, ossia: «l'amministrazione penitenziaria ha, tuttavia, avviato un progetto di recupero e di razionalizzazione delle risorse umane esistenti, attraverso processi di rafforzamento delle motivazioni professionali e lavorative, anche con l'adozione di nuovi modelli di sorveglianza, capaci di valorizzare la flessibilità e la dinamicità del servizio istituzionale ancora oggi caratterizzato da schemi rigidi e statici». Da quel giorno non abbiamo avuto notizie. Abbiamo continuato a ripetere che informazioni su tale studio non ne abbiamo avute.
Sempre il 14 ottobre 2008, il Ministro comunicava al Parlamento: «E' proprio dei giorni scorsi la costituzione ad opera del nostro capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di un gruppo di lavoro con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario». È passato circa un anno e mezzo e ciò che lei ci annuncia, signor Sottosegretario, è un disegno di legge che prevede di poter scontare con la misura alternativa della detenzione domiciliare per le pene sino ad un anno e con la messa in prova per i reati con pene sino a tre anni.
Ma, signor Sottosegretario, questo è quello che già prevede il nostro ordinamento. È dunque necessario un disegno di legge per ripetere ciò che la legge attualmente prevede? Non sono riuscito a capire ciò che lei ha comunicato, essendo lei un uomo esperto di legge: gli istituti dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare esistono già per le pene residuali; forse ci sarà qualche altra cosa, ma in sostanza questo è ciò che ci ha comunicato stamane.
La verità è che il Governo sottovaluta - e forse non ci sono realtà effettive da comunicare - il problema. Siamo arrivati a circa 66.000 detenuti rispetto ad una capienza di 38.000 posti. L'aumento della popolazione di detenuti è di 800 unità ogni mese. Come lo affrontiamo questo problema? Ci si rende conto dell'immensa gravità del problema? Ci devono pur essere delle risposte che non possono essere quelle di dire: presenteremo dei disegni di legge. Nel 2012 si prevede una popolazione carceraria di 90.000 detenuti a fronte di una capienza di 38.000. Ma come si farà ad affrontare questo problema? Ci avete annunciato navi e carceri galleggianti.
Lei, signor Sottosegretario, ha cercato di dire che non è una vostra responsabilità e che è colpa del Ministero dell'interno, ma il Ministro della giustizia ha comunicato al Parlamento che «i dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria stanno svolgendo approfondimenti di natura tecnica, per avere la maggiore certezza elettronica sul fatto che il braccialetto funzioni, in termini di grande efficienza così come funziona in altre zone d'Europa». Ma ci rendiamo conto che nel 2003 fu stipulata una convenzione con Telecom? Noi corrispondiamo a Telecom 11 milioni di euro ogni anno e ci siamo impegnati sino al 2011, per un totale di 100 milioni di euro, ma i braccialetti funzionanti sono uno! Spendiamo 200 miliardi di vecchie lire per far funzionare un solo braccialetto elettronico! Queste sono le risposte che lei doveva fornirci, signor Sottosegretario, perché è uno scandalo che si spendano 100 milioni di euro per un sistema che - come si era detto lo scorso ottobre - avrebbe dovuto essere monitorato. Da allora non abbiamo più notizie e Telecom continua ad incassare il denaro come se nulla fosse. Di fronte a questo latrocinio delle risorse pubbliche ci saremmo aspettati che voi non proponeste di affidare alla Protezione civile la costruzione delle carceri, ma che si impedisse di sperperare il denaro pubblico in questo modo.
«C'è una vera e propria dittatura in atto. Una dittatura senza un dittatore in carne e ossa, certo. Ma comunque pericolosa, invasiva, ossessiva, opprimente e asfissiante come tutte le vera dittature. È la dittatura dell'emergenza». L'emergenza è «una dittatura che, come in uno Stato totalitario, uniforma tutto a se stesso e fa diventare tutto emergenza, anche ciò che emergenza non è». Questo criterio lo volete applicare anche alle carceri. Questa è la realtà, e non lo dico io, ma lo ha scritto ieri "Farefuturo", una pubblicazione che appartiene ad una componente di questa maggioranza: la dittatura dell'emergenza denunziata che voi ci volete riproporre. Per favore, affrontate i problemi con enorme serietà (come questo problema impone) e non venite a raccontarci chiacchiere. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
Saluto ad una rappresentanza di studenti.
PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti della Scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo «Beniamino Gigli» della frazione Pianello del comune di Monte Roberto, in provincia di Ancona. A loro e ai loro insegnanti rivolgiamo i nostri auguri per la loro attività di studio. (Applausi).
Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 227, 233, 235 (testo corretto), 236 (testo 2) e 238 (ore 16,57)
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, la vita ci insegna che siamo sempre costretti a fare i conti con i numeri, e i numeri che apprendiamo dal nostro sistema carcerario sono sempre stati preoccupanti. Oggi pare che la quota di detenuti nelle nostre carceri abbia superato la soglia dei 65.000, e pare che l'incremento mensile si aggiri fra gli 800 e i 1.000 al mese: possiamo dire pertanto che con ogni probabilità arriveremo a superare i 70.000 prima della fine dell'anno. Sappiamo anche che sopra la soglia dei 65.000 rischiamo di cadere in quella situazione critica e ingestibile che continuiamo a definire sovraffollamento.
Chi c'è in carcere? Se dovessimo fare questo ragionamento apriremmo uno scenario incredibile: dovremmo affrontare i problemi del funzionamento della giustizia, domandarci quanti siano in carcere soltanto perché sono in attesa di un giudizio e chiederci se funzionino e abbiano funzionato le misure alternative disposte dalla legge Gozzini. Caro collega Li Gotti, sappiamo che tali misure esistono, ma sappiamo anche che sono tanti gli stranieri nelle carceri italiane e i detenuti per reati legati allo spaccio e al consumo di droghe.
Il sistema italiano ha adottato un orientamento già nel 1948 quando si discuteva quale funzione dovesse avere la pena. Al di là dell'intervento della collega Poretti, conosciamo benissimo l'orientamento del sistema italiano: tra un sistema rieducativo e uno afflittivo abbiamo scelto un sistema rieducativo; la pena ha come scopo principale rimettere sulla retta via colui che nella sua vita può essere incappato, sbagliando, nella violazione di una norma del codice penale.
Dobbiamo anche dire che in carcere si finisce assai poco, proprio per queste motivazioni e per questa funzione che ha la pena; gli incensurati possono godere della sospensione condizionale della pena, della messa in prova e della detenzione ai domiciliari.
Nonostante tutto questo, nonostante in carcere si finisca con relativamente grosse difficoltà, si ripropone sistematicamente il problema del sovraffollamento. Dobbiamo allora porci una domanda: se la popolazione carceraria è formata al 40 per cento da stranieri e se, facendo una fotografia del Paese, vediamo che gli stranieri superano di poco il 5 per cento della popolazione, questi stranieri in Italia hanno davvero un tasso criminogeno così esagerato? No, è la risposta ovvia. Questa situazione è frutto di una serie di errori del passato: non essere stati in grado di far funzionare con leggi appropriate l'immigrazione, non aver gestito correttamente i flussi migratori ed aver attratto un sacco di persone con un miraggio e con grandi illusioni. Tali persone poi, una volta arrivate in Italia, non hanno saputo fare la prima cosa che è chiesta ad un uomo e che è anche una necessità: combinare colazione, pranzo e cena. Se non sono riusciti a combinarli normalmente e legalmente, se li saranno procurati nei modi che hanno ritenuto corretti e, inevitabilmente, sono finiti nelle maglie della giustizia.
Abbiamo visto le politiche carcerarie della giustizia negli anni passati. Noi siamo sempre stati contrarissimi ad indulti e ad amnistie. Abbiamo anche visto l'inefficacia dell'ultimo indulto del 2006: si pensava di risolvere il problema con l'indulto, ma vediamo che oggi la situazione si ripresenta tale e quale, se non addirittura aggravata. La risposta che, come Lega Nord, ci sentiamo di dare, o meglio di sostenere, sono proprio le politiche del Governo in questo settore. Il ministro Alfano pochi giorni fa ha portato la sua relazione sullo stato della giustizia, dove sostanzialmente si afferma che serve con estrema urgenza un piano carceri straordinario. Abbiamo bisogno di recuperare 22.000 posti; il piano carcerario, con 47 nuovi padiglioni, risolverebbe la situazione dell'emergenza carceraria.
Abbiamo parlato di manovra di emergenza, ma sappiamo anche quanto sia delicato parlare oggi, in questi giorni, di interventi di emergenza. Nell'emergenza, infatti, tante cose possono anche non funzionare. Si tratta tuttavia di un rischio che dobbiamo correre, perché, emergenza per emergenza, se non l'affrontassimo con l'emergenza ci troveremmo sempre nell'eterna emergenza del sistema carcerario italiano. Da federalisti, noi suggeriamo anche che questo piano di emergenza venga portato avanti attraverso un estremo raccordo con gli enti locali e con le Regioni. Il tanto annunciato federalismo demaniale deve proprio trovare in questo piano carceri la sua prima concreta applicazione.
Un atto imprescindibile, che noi riteniamo debba essere portato a termine con estrema rapidità, è rappresentato dalla stipula di accordi bilaterali con tutti i Paesi che - ahimè - hanno lasciato migrare anche tanta delinquenza. Dobbiamo consentire ai detenuti stranieri, che rappresentano il 40 per cento della popolazione carceraria italiana, di scontare le pene nei loro Paesi di origine. Questa non è una cacciata dalle carceri italiane: è l'applicazione pedissequa di uno dei princìpi più umani della funzione della pena, cioè la territorialità della pena. Si tratta di consentire ai detenuti di potersi giovare del supporto, dell'aiuto e del conforto dei propri familiari e dei propri parenti; ergo, non esiste altra alternativa che scontare la pena vicino a questi ultimi.
Se poi guardiamo la questione con l'ottica del bilancio dello Stato, allora dobbiamo fare anche un'altra riflessione. La detenzione di un carcerato in Italia costa quanto un soggiorno in un albergo a cinque stelle, e forse di più: costa alle casse dello Stato circa 450 euro al giorno. Questa cifra fa pensare a quanto noi riusciamo ad elargire ai nostri pensionati: però, questa cifra noi riusciamo a conferirla ai pensionati all'incirca in un mese. Dobbiamo poi ricordare che, mentre in carcere non si finisce mai per caso, la vecchiaia - ahimè - è un fenomeno ineluttabile.
Allora, proprio per non trattare i nostri pensionati peggio dei carcerati, noi pensiamo sia giusto dedicare le somme che saranno risparmiate proprio a quegli anziani, che colpe non ne hanno. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).
SOLIANI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SOLIANI (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, in queste ore noi abbiamo portato all'attenzione del Senato una parte della vita del nostro Paese che ne esprime, più di altre, la sofferenza e, di più, la mancanza di speranza.
Abbiamo sentito ieri qui, dai banchi della Lega Nord, fare l'elogio dell'afflittività del carcere. Come se non sapessimo che, più propriamente, si tratta di condizioni di disumanità, di cui non si può mai fare l'elogio. Oggi qui quel grande lombardo e quel grande italiano che è stato, ed è, Cesare Beccaria fa la differenza: l'ha fatta tra un'epoca e un'altra, ma la fa anche tra di noi, come bene ci ha ricordato ieri il senatore Fleres.
Il primo problema delle carceri italiane è il sovraffollamento crescente, insostenibile, ingiusto. In taluni casi raggiunge il doppio delle presenze consentite. Le cifre qui richiamate sono drammatiche. Noi parliamo di persone che stanno male e che sono colpite nella loro dignità, quotidianamente, per mesi, per anni. Queste condizioni riguardano i detenuti ma anche coloro che sono quotidianamente in relazione con loro, cioè gli agenti di custodia. Parliamo di luoghi di cui è responsabile lo Stato. Come è lontana la condizione dei reclusi dal dettato della Costituzione, richiamato più volte nel dibattito!
No, signor Presidente, colleghi, non ci siamo! Il nostro Paese è stato condannato molte volte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed è stato richiamato all'ordine, a più riprese, dal Consiglio d'Europa. In questo, noi siamo lontani dall'Europa. È urgente che noi ripristiniamo la legalità nel sistema penitenziario italiano.
Noi, come parlamentari, non possiamo rassegnarci a questo stato di cose. Non possiamo rassegnarci al fatto che il 40 per cento dei detenuti si trovi recluso a causa della droga e che il 27 per cento dei detenuti sia tossicodipendente. Ve ne sono più in carcere che nelle comunità terapeutiche, e non tocca al carcere gestire il fenomeno della tossicodipendenza, tanto più che questa risposta e questa soluzione non possono che generare un maggior tasso di recidiva.
Non possiamo rassegnarci al fatto che circa il 37 per cento del totale dei detenuti siano extracomunitari. Non possiamo rassegnarci al fatto che nelle carceri italiane ci si autoferisca e che si muoia anche per suicidio, spesso nell'abbandono. Cito solo un caso tra i tanti: nel carcere della mia città, Parma, il 7 ottobre scorso è deceduto Giuseppe Saladino. La famiglia è ancora in attesa di sapere perché.
Non possiamo rassegnarci al fatto che non sia stato messo in atto in Italia un sistema di adeguate misure alternative al carcere. Solo queste, com'è noto, possono abbattere i costi della detenzione (lo dico al collega Divina), ridurre la possibilità di nuovi reati, aumentare la sicurezza sociale e salvare le vite.
Non possiamo rassegnarci al fatto che vi siano ancora nelle carceri italiane 71 bambini sotto i tre anni con le loro mamme. Alcuni li ho visti: stanno in un box dentro la cella. È intollerabile!
Signor Presidente, diverse volte ho visitato gli istituti penitenziari delle città della mia regione, l'Emilia-Romagna: ho toccato con mano le condizioni dei detenuti e la fatica degli operatori, lo squallore degli ambienti, interni ed esterni, i lavori di manutenzione che vanno a rilento e non finiscono mai, le docce che non ci sono, gli spazi angusti per i colloqui. Nell'agosto scorso, dopo un sopralluogo, ho scritto una lettera aperta alle istituzioni locali perché le città sentano il carcere dentro, non fuori il loro confini, come parte di sé. È possibile cambiare, ci sono buone esperienze ma ancora isolate. Il volontariato è straordinario, ma quanti ostacoli incontra sulla propria strada!
Non possiamo rassegnarci al fatto che manchino circa 9.000 unità di personale rispetto all'organico previsto; non possiamo rassegnarci al fatto che manchino gli educatori, e così nessuno progetta un percorso personalizzato per i detenuti; non possiamo rassegnarci al fatto che manchi un sistema adeguato per l'istruzione: i tagli hanno colpito anche i corsi delle scuole carcerarie; non possiamo rassegnarci al fatto che manchino possibilità concrete di lavoro esterno per i detenuti.
Quanto di queste condizioni può essere modificato e migliorato? Io credo molto, solo che lo si voglia, solo che si abbia l'idea di un'Italia diversa e la passione per la sua crescita come Paese civile.
Ma oggi la politica quale spazio riserva a questi aspetti, quali risorse e quali strumenti? Si fanno piani sulla carta per le nuove carceri che si vedranno, se va bene, tra alcuni anni. Intanto si soffre e si muore. Il personale si demotiva, si sente non riconosciuto né considerato dallo Stato e dal Governo. Dobbiamo confidare nella sua abnegazione.
Un capitolo assai scottante è costituito dalla sanità in carcere. Dal 1° aprile del 2008 è stata trasferita alla responsabilità del Servizio sanitario nazionale la gestione della sanità in carcere. È l'occasione per affidare davvero il servizio sanitario nelle carceri alla piena e autonoma responsabilità degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario nazionale, poiché il diritto alla salute è un diritto primario anche per le persone in carcere. Lo Stato che le ha sotto tutela deve garantire anche questo diritto. I problemi della salute e del disagio sociale devono essere trattati con strumenti sanitari e sociali.
Signor Presidente, colleghi, la nostra mozione, così come le altre, ha portato in quest'Aula il mondo carcerario del nostro Paese con le sue drammatiche condizioni, le sue sofferenze e le sue attese. Ha indicato obiettivi concreti. Riassumo così, concludendo, l'impegno che chiediamo oggi al Governo: consideri il Governo la Carta costituzionale e la faccia vivere nelle carceri, perché essa non può fermarsi sulla loro soglia; consideri i diritti umani universali e li rispetti; consideri la necessità e l'urgenza di umanizzare il carcere e di riformare radicalmente la custodia cautelare, l'esecuzione della pena, la sua territorialità, i trattamenti complessivi, gli strumenti alternativi, l'adeguamento degli organici e degli operatori e la loro formazione nelle scuole di polizia penitenziaria. Tutto questo prima ancora di costruire nuove carceri, senza poteri speciali, senza competenze speciali alla Protezione civile, come recita il decreto-legge in discussione alla Camera.
Investa il Governo le risorse necessarie e le carceri saranno più gestibili e si sfoltiranno. La dignità umana sarà tutelata e la società sarà più sicura perché, se migliorano le condizioni in carcere, si costruisce una società più sicura.
Investa il Governo in una vera riforma della giustizia, perché da questa dipende anche la condizione carceraria. Tutto questo è possibile, solo che la politica lo voglia. È possibile se cambia la cultura della società sui luoghi di reclusione.
L'idea che si ha del carcere - l'abbiamo detto - ha molto a che fare con l'idea che la società ha di se stessa. Nel carcere essa si specchia, si specchiano i suoi valori, la sua organizzazione, le sue paure, la sua cultura della sicurezza. Intorno al carcere alto è il muro di indifferenza innalzato dalla società. È possibile cambiare se siamo convinti che qui si gioca la civiltà giuridica, culturale e sociale di un Paese, più semplicemente il suo profilo umano.
Signor Presidente, colleghi, concludo davvero. Non è questione di pietà, anche se la pietà è da secoli uno dei più grandi sentimenti umani e dovremmo riflettere sul fatto che non di rado nella storia, e anche oggi, pietà l'è morta. Non è questione di essere buoni o cattivi, anche se la cattiveria oggi è assurta a categoria della politica. È questione di applicare il diritto, di praticare la giustizia. È una questione di coerenza etica, se è vero che la moralità, come diceva Simone Weil, è il rispetto della natura di ogni cosa. È questione, semplicemente, di esercizio della ragione. È questione di serietà, e alle carceri è necessario soprattutto questo. È questione di applicare la Costituzione.
Questo, signor Presidente, è il senso della mozione che vede primo firmatario il collega Di Giovan Paolo, su cui esprimeremo un voto favorevole, e dell'ordine del giorno condiviso. Questo è il senso del nostro impegno che noi oggi vogliamo chiedere anche al Governo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
MUGNAI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUGNAI (PdL). Signor Presidente, noi riteniamo che nel carcere non si specchi la società: nel carcere si specchiano le sue devianze, se crediamo al rispetto della legge. È questo un presupposto fondamentale dal quale necessariamente dover partire.
Quello che, infatti, è sembrato mancare in molti interventi, proprio se vogliamo dare un senso al concetto rieducativo della pena, è che deve esservi la percezione anche dell'effetto afflittivo della pena, perché, sia pur nel doveroso rispetto delle condizioni umane di trattamento dei detenuti, noi non possiamo mai dimenticare che detenuti si è in virtù di un disvalore di condotte che hanno provocato infinite e più gravi sofferenze, quelle delle vittime dei reati (Applausi dal Gruppo PdL), che sembrano essere state cancellate dal dibattito in quest'Aula.
E allora, nel momento in cui andiamo ad affrontare una questione così delicata qual è quella della situazione carceraria, sicuramente - ripeto - nel rispetto di quei trattamenti umanitari che sono imprescindibili e che vogliamo salvaguardare, sia pure in questo inscindibile binomio tra percezione del disvalore della propria precedente condotta perché successivamente essa non si ripeta e recupero alla società civile, noi dobbiamo intanto evitare di avere una memoria corta perché questo fardello tutt'al più lo porteremo tutti in quest'Aula e non soltanto una parte.
E parimenti dobbiamo, con altrettanta moderazione ed altrettanto senso di responsabilità, evitare di confondere causa ed effetto, come può accadere se affrontiamo superficialmente e in una chiave inutilmente buonista e pietistica l'inscindibile nesso che corre fra immigrazione clandestina e commissione dei reati, che sono causa e non effetto del sovraffollamento delle carceri in quelle percentuali numeriche, tra l'altro, assolutamente anomale che il collega Divina ha efficacemente rappresentato a quest'Aula.
Dobbiamo evitare, nell'assoluta consapevolezza della necessità di trattamenti differenziati per il recupero dei tossicodipendenti, di includere in questa riflessione una sorta di valutazione acritica di tutto il complesso pianeta che ruota intorno ai reati in materia di stupefacenti.
Non dobbiamo indulgere, se vogliamo che realmente la pena abbia una funzione rieducativa, ad un trattamento assolutamente indifferenziato fra chi ha commesso un unico reato e il recidivo, perché in questo ultimo vi è già, nella stragrande parte dei casi (e molti in quest'Aula lo potrebbero dire attingendo anche alle proprie dirette esperienze personali), un'assoluta indifferenza rispetto al disvalore della condotta.
Dobbiamo affrontare il problema consci di tutto questo, consapevoli che finalmente per la prima volta, sia pur con ritardi e con la coscienza della straordinarietà e dell'emergenza del momento, un piano carceri è stato avviato e comincerà a produrre i propri effetti.
È in questa direzione che è andata la mozione presentata dal Popolo della Libertà e, su un percorso analogo, quella presentata dai colleghi della Lega Nord.
Ho ascoltato con grande attenzione le parole del rappresentante del Governo. C'è un passo che non ci sentiamo di condividere fino in fondo: quello del criterio della prevalenza nell'ambito di alcune mozioni. Noi riteniamo che le premesse delle mozioni ne costituiscano una parte inscindibile perché sono il presupposto legittimante dei dispositivi e delle mozioni medesime. Non si possono scindere come se non esistessero o, perlomeno, non se ne può scindere parte perché, se è vero che da parte nostra non vi può che essere assoluta condivisione sui punti b), d), e), f), g), h), n), o), p), q) e u) della mozione presentata dal senatore Di Giovan Paolo (nutriamo una riserva sul punto a), che cercherò telegraficamente di motivare, proprio nella motivazione sono riassunte le ragioni che legittimavano i punti che sono stati espunti e che solo per sintesi e brevità di intervento non andrò a riepilogare. Esse sono tutte tracciate e quindi, evidentemente, si crea una distonia fra premessa e dispositivo che francamente non ci potrà vedere d'accordo se non verranno espunte anche quelle parti.
Stesso identico ragionamento vale per quanto attiene alla mozione presentata dal senatore D'Alia, perché nella premessa vi sono parti che, in qualche modo, stridono con il dispositivo sul quale potremo esprimere un voto assolutamente favorevole con esclusione del secondo punto, in cui è contenuta una inammissibile critica ad una politica finalmente avviatasi dal punto di vista carcerario. Avanzo quindi la richiesta di sostituire soltanto un termine che umanamente ben poco senso ha in qualunque attività della vita; credo, infatti, che il termine «garantire» debba forse essere più efficacemente sostituito con l'altro «reperire».
Il nostro parere è assolutamente contrario invece sulla mozione presentata dall'Italia dei Valori, vuoi per le ragioni che ho già detto vuoi per le ulteriori ingiustificate e ingenerose critiche.
Concludendo, onorevoli colleghi, noi crediamo profondamente che si debba intervenire garantendo fino in fondo la funzione rieducativa della pena che, peraltro, lo ripeto, non può essere in alcun modo scissa dal fatto che il condannato percepisca fino in fondo il disvalore della propria precedente condotta perché torni a non porla più in essere; che non tutti i meccanismi possono avere applicazione di tipo automatico, soprattutto per i benefìci extramurari, perché non vi è dubbio che in questo modo probabilmente si favorirebbe una recrudescenza di attività criminose; che, infine, vi sia l'assoluta indispensabilità di alleggerire significativamente l'insopportabile peso sotto il profilo del carico antropico che i nostri istituti oggi soffrono stipulando quelle convenzioni che permettano ai detenuti stranieri di scontare la pena nei propri Paesi d'origine.
Con queste premesse e su questi presupposti, quindi, il Popolo della Libertà si esprimerà favorevolmente sulla propria mozione, su quella presentata dai colleghi della Lega Nord e su quelle parti che ho sinteticamente riassunto delle mozioni nn. 227 e 233. Viceversa, esprimerà un voto contrario su quella presentata dall'Italia dei Valori. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.
Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, sarà posto ai voti l'ordine del giorno G1 (testo 2).
Metto ai voti la mozione n. 227 (testo 2), presentata dal senatore Di Giovan Paolo e da altri senatori.
È approvata.
Metto ai voti la mozione n. 233, presentata da senatore D'Alia e da altri senatori.
È approvata.
QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, sulla mozione n. 233, presentata dal senatore D'Alia e da altri senatori, il nostro Gruppo voleva chiedere una votazione per parti separate, perché, così come ha esposto chiaramente nella sua dichiarazione di voto il senatore Mugnai, il nostro giudizio è diverso a seconda che si tratti delle premesse o del dispositivo. Quindi, se possibile, vorrei che questa richiesta venisse accolta dalla Presidenza.
PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, ormai non posso più farlo, perché si è già proceduto alla votazione. C'era stato un parere positivo del Governo sull'intera mozione.
QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, vorrei allora lasciare a verbale, a nome del mio Gruppo, quanto specificato in precedenza.
PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione n. 235 (testo corretto), presentata dal senatore Bricolo e da altri senatori.
È approvata.
Metto ai voti la mozione n. 236 (testo 3), presentata dal senatore Fleres e da altri senatori.
È approvata.
Metto ai voti la mozione n. 238, presentata dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvata.
Metto ai voti ordine del giorno G1 (testo 2), presentato dal senatore Di Giovan Paolo e da altri senatori.
È approvato.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1999) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,29)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1999, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ilrelatore, senatore Centaro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. (Brusìo). Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
Invito i colleghi a consentire al senatore Centaro di svolgere la relazione con la dovuta tranquillità e attenzione.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame non affronta soltanto la tematica relativa all'emergenza creatasi in alcuni uffici giudiziari... (Brusìo).
PRESIDENTE. Senatore Centaro, mi scusi se la interrompo. Forse mi sono espresso male. Io non ho detto "non consentite" al senatore Centaro di svolgere la propria relazione. Il "non" non c'era. Ho detto "consentite" al senatore Centaro di svolgere la propria relazione. Correggo me stesso, non voi. (Applausi dal Gruppo PdL).
CENTARO, relatore. Come dicevo, il decreto-legge in esame non affronta soltanto la tematica relativa alla copertura di sedi disagiate, massimamente uffici di procure della Repubblica in luoghi di frontiera e di grande importanza per la lotta alla criminalità organizzata, ma prevede anche la disciplina di una serie di tematiche afferenti alla modernizzazione del sistema giudiziario, di cui parlerò partitamente.
L'articolo 1 prevede la proroga di un anno ai fini dell'applicazione dei magistrati onorari presso il tribunale, proroga che si è resa necessaria a causa della scadenza al 31 dicembre 2009 di questa possibilità. L'articolo si riferisce ai magistrati onorari, compresi ovviamente i giudici di pace, il cui mandato - ripeto - sia scaduto al 31 dicembre 2009, che sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e con scadenza del mandato al 31 dicembre 2010. Tutto ciò in attesa di un riordino complessivo della normativa in tema di magistratura onoraria di cui si attende il varo da parte del Governo. Ugualmente, sempre in tema di magistratura onoraria, viene inserita una norma di interpretazione autentica che esclude vi possano essere limiti alla possibilità di conferma dei magistrati onorari addetti al tribunale per i minorenni.
Gli articoli successivi attengono alla problematica, che poi ha costituito la base del titolo di questo decreto-legge, della copertura delle cosiddette sedi disagiate e tracciano una disciplina immediatamente applicabile e provvisoria, che scadrà il 31 dicembre 2014, e una disciplina a regime complessiva.
In particolare, la prima disciplina provvisoria, di immediata urgenza e di immediata copertura, prevede che gli uditori che sono stati appena nominati con decreto ministeriale del 2 ottobre del 2009 possano essere assegnati alle sedi ritenute disagiate, quindi che abbisognano di una copertura urgente, in deroga a quanto previsto dalla riforma dell'ordinamento giudiziario varata nella scorsa legislatura, che escludeva la possibilità ai magistrati di prima nomina di poter ricoprire funzioni requirenti o giudicanti monocratiche penali.
Per quanto attiene alla seconda disciplina provvisoria, quella che scade il 31 dicembre 2014, viene prevista la possibilità di applicazione nelle sedi disagiate individuate dal Consiglio superiore della magistratura di magistrati che abbiano ottenuto la prima o la seconda valutazione nel corso della carriera ai fini di una gradualità di copertura delle sedi, quindi con previsione di copertura all'interno dello stesso distretto o di distretti limitrofi. Viene ovviamente previsto quali siano i distretti limitrofi tra loro e quali siano le norme in virtù delle quali vi possa essere una gradualità di scelta all'interno del personale di magistratura interessato a questo provvedimento, anche con riferimento alla distanza chilometrica e al non ricoprire queste funzioni all'interno di uffici giudiziari posti in sedi cosiddette disagiate. Naturalmente vengono previste alcune eccezioni che riguardano magistrati trasferiti per avvicinamento al coniuge o che abbiano situazioni familiari particolarmente difficili. Viene aumentato da 60 a 80 il numero delle sedi disagiate individuabili dal Consiglio superiore della magistratura e viene innalzato da 100 a 150 unità il numero dei magistrati trasferibili d'ufficio. È soppressa la dicotomia tra sedi disagiate e sedi a copertura immediata, perché tutte vengono considerate in questo ambito assolutamente disagiate e meritevoli di copertura immediata.
La disciplina a regime prevede l'assegnazione di una sede provvisoria ai magistrati che entrano in servizio al termine del tirocinio e, dopo la prima valutazione, l'individuazione della sede definitiva. In relazione alle esigenze di copertura delle sedi, si potrà prevedere anche l'assegnazione a funzioni monocratiche, sia requirenti che giudicanti.
Inoltre, per quanto attiene alla prima disciplina provvisoria, quella che riguarda le coperture urgenti, nel disegno di legge vi è una serie di norme relative al controllo da parte del procuratore della Repubblica dell'esercizio dell'azione penale da parte dei magistrati, attraverso il proprio assenso, il visto e la partecipazione all'attività concreta di costoro.
L'articolo 3-ter prevede la responsabilizzazione dei capi dell'ufficio ai fini dell'adozione dei programmi di informatizzazione che il Ministero della giustizia ha predisposto, con particolare riferimento alle sedi coperte, in modo da garantire l'omogeneizzazione delle procedure di attuazione. Inoltre, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario dovrà riferire trimestralmente questi dati, per via informatica, allo stesso Ministero della giustizia, che a sua volta li comunicherà al Consiglio superiore della magistratura.
L'articolo 3-quater riguarda la scuola superiore della magistratura, cui viene attribuito l'ulteriore compito dello svolgimento dei corsi di formazione per i magistrati chiamati a dirigere gli uffici direttivi. Si è così recepita l'istanza, da più parti avanzata, che coloro che ricoprono gli uffici direttivi non siano solo i migliori sotto il profilo della capacità di esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma abbiano anche competenze manageriali nella gestione dell'ufficio. Pertanto, dovranno seguire appositi corsi di formazione, poiché questo tipo di preparazione non attiene al background professionale di un magistrato. Al termine del corso saranno espressi giudizi di valutazione, che saranno riportati al Consiglio superiore della magistratura. La partecipazione ai corsi è presupposto per la partecipazione al concorso per il conferimento degli uffici direttivi.
Viene poi specificato l'ambito del concerto previsto dalla legge ai fini del conferimento dell'ufficio direttivo da parte del Ministro della giustizia nei confronti del candidato individuato dal Consiglio superiore della magistratura. In particolare, il Ministro dovrà esprimere le sue motivate valutazioni in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi, come d'altra parte prevedono la Costituzione e la legge.
È prevista la necessità del concerto anche per la conferma nel secondo incarico del titolare dell'ufficio direttivo. È noto infatti che, con l'introduzione della temporaneità degli incarichi direttivi, possono essere svolti soltanto due mandati nell'esercizio di tali funzioni nello stesso ufficio.
È previsto il conferimento di una delega al Governo, attraverso decreti, per l'individuazione delle regole tecniche necessarie alla digitalizzazione del processo civile e penale, anche ai fini della informatizzazione complessiva e delle comunicazioni. Di conseguenza, sono introdotte alcune norme di modifica del codice di procedura civile.
Infine, viene estesa fino al 31 dicembre 2012 la possibilità per il Ministero della giustizia di avvalersi delle procedure di mobilità all'interno della pubblica amministrazione, ai fini della copertura dei posti vacanti tra il personale amministrativo. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. La ringraziamo, senatore Centaro, per essere riuscito a svolgere la relazione nonostante le condizioni non fossero favorevoli, considerato il brusìo in Aula.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Galperti. Ne ha facoltà.
GALPERTI (PD). Signor Presidente, il disegno di legge di conversione illustrato dal senatore Centaro reca nel titolo: "interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario". Credo sia opportuno dire in prima battuta che il Gruppo del Partito Democratico già alla Camera ha espresso un voto favorevole su questo provvedimento e anche ricordare però che lo stesso Gruppo al Senato già un anno fa, al tempo della prima approvazione del provvedimento sulle sedi disagiate aveva sollevato la questione alla quale oggi, con un anno di ritardo, si vuole in parte porre riparo, ovvero una norma, peraltro come abbiamo sempre riconosciuto, voluta da una maggioranza di centrosinistra che aveva l'obiettivo e la finalità di meglio garantire il cittadino di fronte ad un problema di giustizia e dunque individuando per quelle fattispecie magistrati che nelle funzioni di GIP o di GUP o in funzioni monocratiche avessero obbligatoriamente superato i termini per l'idoneità professionale e dunque almeno i quattro anni previsti dopo il tirocinio.
Si tratta di una norma nata con buone intenzioni, ma che in due anni di applicazione aveva dimostrato l'inattuabilità rispetto ad un sistema che mostrava già di per sé grandi deficienze organizzative e che non era riuscito in sostanza ad assorbire una disciplina che certamente aveva funzioni garantiste.
Con un po' di recriminazione si osserva che si mette riparo al problema dopo un anno. Forse avremmo potuto essere più solleciti ed evitare che sedi giudiziarie come quella di Brescia diventassero disagiate. Abbiamo assistito anche a qualche giudizio un po' troppo liquidatorio rispetto a questo tema. Si è parlato di nonnismo giudiziario, nel senso che questa norma non andava rimediata perché avrebbe reintrodotto una forma di nonnismo giudiziario, salvo poi improvvisamente, dopo alcuni giorni, provvedere invece a mettervi mano e quindi restituire un provvedimento che, di fronte ad un'urgenza certificata, consente in qualche misura una ripresa dell'attività giudiziaria in molte sedi.
Dunque, è un provvedimento condiviso e sul quale da più sedi giudiziarie arriva il grido di allarme che chiedeva di porre rimedio ad una norma in astratto giusta, ma che poi nei fatti si era verificato non essere concretamente realizzabile.
L'aspetto sul quale non si può non fare una considerazione aggiuntiva, oltre a quelle fatte dal relatore, è che in questo provvedimento ci si trova comunque di fronte ad un'ennesima proroga (non so se la quarta o la quinta) con riferimento ai giudici onorari. Si rimanda nuovamente l'intervento sulla disciplina, che andrebbe in qualche misura invece accelerato rispetto al tema dell'inquadramento e delle funzioni della magistratura ordinaria, che il testo stesso ricorda come uno degli impegni che andrebbero velocemente realizzati. Lo stesso provvedimento, con la misura indicata e che in questo caso è appropriata, si inserisce all'interno di un sistema che in qualche misura viene regolamentato attraverso provvedimenti eccezionali, straordinari, che dichiarano nei contenuti, nei titoli e nel merito l'emergenza del sistema giustizia.
In Commissione, ma come dicevo prima anche alla Camera abbiamo dato la disponibilità a valutare e risolvere insieme le questioni che attengono all'organizzazione della giustizia. Più di una volta abbiamo parlato di una riorganizzazione a partire dalle sedi, dalle questioni del personale, dalle questioni logistiche, dall'informatizzazione e dalla digitalizzazione del processo. Se si volesse operare un'accelerazione di merito su tali questioni, vi sarebbe tutta la nostra disponibilità e condivisione.
Un Paese che ha questo tipo di problemi, più che pensare alle grandi riforme e alle grandi modifiche costituzionali, dovrebbe iniziare a ragionare in termini di amministrazione ordinaria, come il buon padre di famiglia che rimette in carreggiata la macchina, che supera deficitstrutturali e di personale. Eventualmente, in un secondo tempo, quando si potrà immaginare anche in Italia di trovarsi di fronte ad una organizzazione della giustizia in grado di far fronte alle varie esigenze senza ricorrere ad interventi emergenziali, straordinari, di urgenza e a proroghe, con la nostra disponibilità ad un confronto costruttivo (lo credo, ma possono confermarlo i senatori membri della Commissione giustizia), si potrà ragionare di altro, se lo si vorrà.
Ora il compito del Parlamento e del Governo è innanzitutto quello di uscire da questa fase. Il dibattito a cui abbiamo assistito sulla situazione carceraria, che rientra nell'ambito del sistema giustizia, ha d'altra parte declinato gravi problemi strutturali, emergenziali e personali.
Credo che la strada giusta, all'interno però di una riorganizzazione, sia quella di ricorrere a provvedimenti più generali anziché a decreti-legge che, seppur necessari, certificano qualche difficoltà e qualche ritardo di troppo del nostro Paese rispetto al sistema europeo e ai Paesi occidentali più progrediti. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vicari. Ne ha facoltà.
VICARI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo stato dell'attuale sistema giudiziario è sotto gli occhi di tutti, operatori e non. Finalmente con questo disegno di legge si prendono in considerazione le affioranti criticità di un sistema che necessita di un improcrastinabile intervento, in attesa di una successiva ed organica riforma.
Si affrontano principalmente le tematiche della carenza di magistrati nelle sedi che più li necessitano, della semplificazione delle comunicazioni e delle notificazioni, tutte afferenti l'effettiva funzionalità del sistema giudiziario. In particolare, gli operatori del settore - magistrati ed avvocati - avvertono l'esigenza di una funzionante organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di semplificare e velocizzare i relativi adempimenti.
Grazie a questo provvedimento i magistrati onorari - il cui mandato scadeva il 31 dicembre 2009 - potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni per un ulteriore anno.
Relativamente all'esigenza di garantire copertura nelle cosiddette sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura potrà individuare un numero non superiore ad 80 sedi disagiate cui potranno essere destinati d'ufficio ben 150 magistrati. Con questo testo normativo, fortemente voluto dal Governo, finalmente si garantirà, in tal modo, la copertura di sedi "sgradite", rimaste vacanti per difetto di aspiranti o di disponibilità.
Il provvedimento, pertanto, ben risponde alle esigenze ed alle necessità degli operatori quotidiani nel settore.
Il buon funzionamento del sistema giudiziario, che con questo provvedimento si vuole garantire, non solo andrà a beneficio degli operatori del diritto (dai magistrati agli avvocati), ma soprattutto porterà benefici concreti nei confronti di coloro che li supportano quotidianamente e soprattutto dei cittadini che si aspettano una giustizia tempestiva ed efficiente, che altrimenti non potrà essere considerata giustizia.
È bene ricordare come il ministro Alfano si sia tanto battuto sul tema, evidenziando come dall'Associazione nazionale dei magistrati non vi sia stato un grande contributo per risolvere il problema e coprire immediatamente le sedi disagiate. Tra queste mi preme ricordare quelle di alcune città della Sicilia, dove la carenza di magistrati ha generato una situazione di emergenza a cui questa maggioranza ha voluto porre rimedio con il provvedimento che oggi discutiamo.
Di contro, non possono certo essere considerate disagiate sedi che invece sono piuttosto soltanto "sgradite" ad alcuni magistrati. Ed è proprio lì, in questa frontiera della legalità, che il Governo ha voluto mettere finalmente mano.
I problemi circa le sedi disagiate ed in generale l'efficienza del sistema giudiziario sono problemi riconosciuti anche dalla stessa categoria dei magistrati, che ha visto questo Governo intervenire. Riprendendo delle significative espressioni del maestro Muti anche rispetto alla polemica dei mesi scorsi, «chi suona stona, mentre chi non suona critica». I comportamenti fattivi sono intrisi di rischi, ma sono pur sempre fattivi. Questo Governo, suona, agisce, interviene dove vi è esigenza e dove, in linea con le situazioni concrete, quotidiana e reali, «deve agirsi».
Sul testo che qui si discute, deve sottolinearsi anche la riscontrata unanimità. Si auspica pertanto come una siffatta unanimità non vi sia soltanto quando, come in questo caso, si tratti di intervenire ad adiuvandum della categoria dei magistrati, ma anche quando trattasi del bene dei cittadini, delle imprese e, più in generale, del sistema Paese, quindi della concreta possibilità per la classe politica di poter svolgere concretamente il proprio incarico. A tal proposito, appare significativo ed importante sottolineare come, se è vero che anche l'opposizione ha avvertito il problema della giustizia ed ha prestato il suo consenso a questo provvedimento, la medesima non potrà fare diversamente quando si tratterà - ci auguriamo - delle risoluzioni degli altri sentiti problemi che riguardano ed affliggono la giustizia.
Altresì merita un plauso il provvedimento che, sempre al fine di far fronte alle evidenti necessità di copertura delle sedi degli uffici giudiziari, interviene riconoscendo al Consiglio superiore della magistratura il potere di assegnare i magistrati nominati a quelle sedi dove vi sia una scopertura maggiore del 30 per cento, attribuendogli le funzioni requirenti anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. La riscontrata unanimità sul provvedimento ha fatto rientrare lo sciopero minacciato dall'Associazione nazionale magistrati per le 275 scoperture delle procure, esistenti alla fine del 2009 ed ha fatto ritirare gli emendamenti in Commissione al Senato. Secondo i dati del CSM, circa un centinaio dei trecento vincitori del concorso in magistratura del 2009, tutti considerati idonei ad assumere le funzioni di pubblico ministero come primo incarico, svolgeranno, pertanto, pur in via eccezionale, la funzione requirente nelle procure di frontiera.
Questa procedura rappresenta una deroga al divieto di assegnare i neomagistrati alle procure, stabilito nel 2006 dalla cosiddetta riforma Mastella dell'ordinamento giudiziario, che aveva provocato la desertificazione delle procure, specialmente in Calabria, Sicilia e Sardegna. La deroga ha messo d'accordo maggioranza ed opposizione ed in aggiunta al trasferimento d'ufficio, con l'utilizzo dei neomagistrati potranno così coprirsi tutti i vuoti nelle sedi disagiate entro il 2014.
Altro aspetto di non secondaria importanza riguarda la gestione e l'organizzazione degli uffici giudiziari. È infatti vero che un buon magistrato non sempre è anche un buon capo dell'ufficio giudiziario, a livello di organizzazione e gestione. Proprio per questo, l'idoneità al conferimento degli incarichi direttivi avverrà con esclusivo riferimento alle capacità organizzative dei cosiddetti dirigenti-manager,per cui saranno attivati degli appositi corsi di formazione. Al riguardo, era avvertito come necessario un intervento che, con il presente provvedimento si realizza. Il Governo, dunque, è formidabilmente intervenuto anche su questo aspetto fondamentale, per realizzare un sistema di tipo manageriale nell'organizzazione degli uffici giudiziari, che si tradurrà in termini di efficienza del sistema giustizia.
In conclusione, come ho cercato di illustrare, detto provvedimento, di cui la stessa opposizione alla Camera dei deputati ha sottolineato il valore, non può non trovare un unanime plauso per l'incisività e la lungimiranza a fronte di problematiche sentite quotidianamente dagli operatori del settore, in quanto venendo incontro alle stesse dispiegherà i suoi concreti effetti nei confronti dei cittadini e di una giustizia in quanto tale, ovvero, funzionante. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.
MARITATI (PD). Signor Presidente, il relatore ha esordito dicendo che, oltre all'intervento certamente indilazionabile relativo alla deroga per le assegnazioni e i trasferimenti in uffici di procura monocratici, il Governo nel decreto- legge al nostro esame ha inserito altra materia. Questo - a mio avviso - è un grave errore ed un danno per l'amministrazione della giustizia. Il Governo continua con provvedimenti di questo tipo a dare la prova di quanto poco in considerazione tenga il settore della giustizia: interventi sporadici, frammentari. Manca una linea organica: l'unica stampella su cui questo decreto si regge è la deroga che si è resa indispensabile, urgente e indilazionabile.
Tuttavia, amici della maggioranza, anche ciò tradisce una vostra grave responsabilità politica. Perché siamo giunti a fare un passo indietro (visto che è un passo indietro nella valutazione complessiva consentire a magistrati giovani al primo incarico di occupare posti monocratici e andare in procura)? Lo ritengo un passo indietro rispetto ad una cultura più approfondita e più matura, ma lo abbiamo fatto perché la riforma dell'ordinamento giudiziario, cioè quella parte sana che ci ha visti convergere sulla scuola, sulla preparazione e sulla formazione adeguata dei magistrati, non è stata attuata e ancora non funziona. Pertanto, anche se dovrebbe esser fugato il pericolo di esporre magistrati ancora non idonei al cento per cento ad affrontare delicate situazioni, non possiamo farlo in maniera complessiva se non attraverso quella riforma. Oggi facciamo un passo indietro, perché ci stiamo attardando da due anni ad affrontare problemi che nulla hanno a che fare con il corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria: ben altri interessi personali state cercando di soddisfare, e lasciate le riforme inattuate.
Per quanto riguarda i giudici e i vice procuratori onorari, mi sorprende che il relatore abbia affermato che la norma si sia resa necessaria per la scadenza del provvedimento: ma non eravate al corrente che c'era un provvedimento che stava per scadere e che bisogna provvedere? Perché non abbiamo trovato il tempo per dare vita alla riforma che riguarda propria la magistratura onoraria e i vice procuratori onorari? C'è questa riforma che langue: sono passati quasi due anni da quando vi siete insediati al Governo e la riforma è stata trascurata: c'è ben altro da fare. Per quanto concerne la copertura delle sedi da parte dei magistrati - come ho già detto - si tratta di una necessità che tradisce una linea che avevamo intrapreso insieme.
Passiamo ad altri aspetti molto interessanti del provvedimento cui daremo il nostro voto obtorto collo, dacché dissentiamo da questa parte del decreto, ma voteremo a favore per le ragioni di impellenza e di improcrastinabilità e per la necessità di far fronte ad un'esigenza che sta portando alla paralisi l'amministrazione della giustizia. Quando leggiamo, all'articolo 3-ter, che «Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari (...)», quanti di voi sanno quali siano questi interventi per l'informatizzazione? Se sono soltanto quelli di cui si dice dopo, è una tessera minima e limitata di un sistema complessivo che vi ostinate a non voler varare.
Questo è un danno, perché le disfunzioni dell'amministrazione della giustizia e l'impossibilità dell'intero sistema a dare al Paese il servizio della giustizia non si saneranno assolutamente con l'introduzione delle notifiche per via telematica, che pure sono un ottimo strumento ma costituiscono solo una tessera di un mosaico ben più ampio. Perché vi attardate ancora, nonostante sia pronto il sistema integrato giudiziario informatizzato, a procedere semplicemente per interventi parziali e limitati? Volendo fare uno strappo - come ha detto l'ottimo relatore Centaro - e giacché c'era la possibilità, sono stati inseriti in questo decreto provvedimenti che dovrebbero essere parimenti ottimi per la giustizia, come l'informatizzazione, ma non ci dite se sia stato completato e se sia in funzione il sistema Rege Web.
Perché il processo telematico civile, che è partito a Milano, non è stato esteso agli altri tribunali? Cosa dite degli altri interventi e perché non lo avete esteso al processo del lavoro, al processo esecutivo e a quello previdenziale, dal momento che era tutto pronto quando abbiamo lasciato il Governo più di un anno e mezzo fa? Questa sarebbe una risposta concreta per il Paese; altro che processo breve! Il processo breve lo otterremo solo quando passeranno queste riforme, mentre per ragioni veramente ignote e incomprensibili vediamo questa maggioranza attestata sull'emanazione, sulla formazione e, quindi, sull'imposizione di provvedimenti che non servono affatto all'amministrazione della giustizia.
È un sistema complessivo. Ad esempio, perché non sono partite le sale server? Non bastano le notifiche telematiche: servono solo ad accorciare un segmento dell'intero apparato della giustizia, che è bloccata, farraginosa e non può muoversi in tempi ragionevoli come vuole la Costituzione. Si fa o non si fa questa riforma, di cui vi è stato offerto su un piatto d'argento il sistema studiato, realizzato e approfondito? Perché non lo volete attuare? Non posso dire, in maniera troppo sbrigativa, che non siete interessati al corretto e rapido funzionamento della giustizia, ma ho il timore che, ancora una volta, anche quando, come in questo caso, proponete di sveltire l'attività giudiziaria attraverso un sistema di notifiche telematiche, voi lo diciate piuttosto che volerlo attuare realmente.
Esprimo questo timore, signor Sottosegretario, e glielo motivo. Queste riforme, come noi ben sappiamo, si fanno con le relative coperture finanziarie. Ebbene, arrivato in fondo all'articolo 4, ai commi 10 e 11, io non trovo questa garanzia di copertura finanziaria, che pure è dovuta e deve essere assicurata in base alla legge e alla Costituzione. Il Servizio del bilancio rileva che nella relazione tecnica la clausola di neutralità finanziaria non è adeguatamente supportata. Ciò significa che non c'è la copertura; a pagina 17 della Nota di lettura n. 67 ciò viene detto chiaramente. Vorrei pertanto essere rassicurato sul fatto che ci sia almeno una copertura finanziaria. Altrimenti - ditelo pure - avete voluto inserire l'ennesimo richiamo all'informatizzazione del sistema, senza che ci siano però i presupposti per attuare questa importantissima ed urgente riforma. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, sulla prima parte del provvedimento siamo perfettamente d'accordo: bisognava trovare una soluzione praticabile per le sedi disagiate. Diciamo che le più penetranti osservazioni contrarie sono venute dalla maggioranza, che ha evidenziato alcuni profili di incostituzionalità di questa norma. Da parte di alcuni rappresentanti della maggioranza si sosteneva che, essendo il giudice inamovibile (principio così fissato in Costituzione), non potesse essere trasferito d'ufficio. Queste osservazioni di alcuni esponenti della maggioranza sono state poi superate dal buonsenso del resto della maggioranza e dell'opposizione, che hanno ritenuto il provvedimento necessario per far fronte al grave problema della scopertura delle sedi disagiate.
Noi abbiamo raccolto, proprio nella giornata di ieri, dei dati devastanti in Calabria, ove ci siamo recati con la Commissione antimafia. Vi sono scoperture che arrivano al 60 o al 70 per cento, procure che non hanno più sostituiti, organici di 24 magistrati, Reggio Calabria, con solo 12 magistrati. Si tratta, insomma, di una situazione che necessitava un provvedimento. Abbiamo quindi superato le osservazioni di possibile incostituzionalità formulate da parte della maggioranza, nel richiamo al buonsenso, che imponeva una decisione di questo tipo.
Non siamo d'accordo - ma voteremo ugualmente il provvedimento - su alcune norme che, dall'articolo 4 in poi, sono state mal ricopiate da un disegno di legge a prima firma del sottoscritto (Atto Senato n. 579) e da un analogo disegno di legge del senatore Maritati. Sto parlando del costo delle copie dei processi. Attualmente, il costo delle copie rilasciate su supporto informatico è forfetario, ossia 270 euro indipendentemente dalle copie degli atti inserite nei supporti informatici. Poi, c'è il costo della copia richiesta con il cartaceo. La filosofia dei nostri disegni di legge era quella di incentivare il rilascio di copie su supporto informatico (tali copie hanno, evidentemente, un costo inferiore), disincentivando il rilascio di copie su cartaceo.
Quella che è venuto fuori in questo decreto è una gran confusione. Noi voteremo a favore del provvedimento, ma vi è in esso è una grande confusione. Il comma 4 dell'articolo 4, che introduce il comma 1-bis all'articolo 40 del testo unico in materia di spese di giustizia, afferma il principio che il costo delle copie rilasciate su cartaceo è pari al costo delle copie rilasciate su supporto informatico. Questo vorrebbe significare che il costo delle copie in cartaceo, indipendentemente dal numero delle copie richieste (potrebbe essere anche una sola copia), è pari a 400 euro. È assurdo e non capisco perché tale comma sia stato scritto in questo modo, che ha solo creato confusione.
Interviene poi il comma 5, che sostiene che i diritti di copia su cartaceo vengono incrementati in misura pari al 50 per cento. I diritti di copia rilasciati su supporto informatico sono conteggiati in base al numero delle pagine effettivamente scaricate sul supporto, e il costo è pari a quello del cartaceo. Ossia, non si fa più un pagamento forfetario, ma un pagamento su supporto informatico pari a quello del cartaceo; ma il cartaceo è stato aumentato del 50 per cento. È una tassa, riconoscetelo. Questa è una tassa di scopo, perché poi al comma 6 si afferma che il maggior gettito che si ricava da questa tassa va destinato all'informatizzazione del sistema giustizia.
Questa è una tassa e dal momento che i cittadini che hanno a che fare con la giustizia sono almeno 20 milioni (sono 10 milioni i processi e, con un calcolo minimale, visto che per ogni processo ci sono almeno due parti, sono almeno 20 milioni i cittadini italiani interessati dal problema), viene introdotta una tassa riguardante i diritti alla giustizia di 20 milioni di cittadini italiani. È una tassa che raddoppia il costo del rilascio delle copie per finanziare l'informatizzazione; quindi, quando affermate di non mettere le mani nelle tasche degli italiani e ne menate vanto, dite anche che per questi 20 milioni di cittadini tale principio non vale.
Il servizio giustizia che offriamo è francamente deficitario, come viene ripetuto ogni giorno, ed è veramente una beffa che un tale servizio, privo di riforme adeguate, debba essere pagato dai cittadini il doppio rispetto a quanto è costato fino ad ora. Si tratta di una grossa forzatura. In un decreto-legge di cui c'è bisogno è stata inserita una norma che dobbiamo accettare perché non possiamo non intervenire sulle sedi disagiate. Si tratta, però, di un argomento che avrebbe meritato un approfondimento perché non si introducono le tasse in questo modo, continuando a fornire un servizio, così come denunciato nella sua ultima relazione dal Presidente della Corte di cassazione nonché dal Ministro, talmente deficitario che al mondo siamo al 156o posto. Questo servizio, così deficitario, noi lo facciamo pagare ai cittadini aumentando del 50 per cento il costo delle copie. (Applausi dal Gruppo IdV).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire serve a fronteggiare una drammatica urgenza, e perciò apprezziamo che il Governo si sia fatto carico di proporre un ulteriore provvedimento su questo delicato tema. È noto, infatti, che vi sono molte sedi disagiate, concentrate - dobbiamo dirlo - per lo più al Sud, che non possono essere coperte perché non vi sono vocazioni, né richieste di trasferimento o di assegnazione presso di esse da parte dei magistrati.
Nonostante l'Esecutivo abbia già emanato un precedente provvedimento, cioè la legge 18 novembre 2008, n. 181, per fronteggiare il problema, l'emergenza per alcune sedi è rimasta; si tratta di sedi sgradite, cioè di sedi dove qualcuno, o molti, non vogliono proprio andare, tanto che sono necessarie altre soluzioni per sanare una situazione divenuta oramai tanto critica da rischiare di compromettere in modo difficilmente rimediabile la risposta, se non la presenza, dello Stato in zone dove l'azione della criminalità organizzata è del resto molto forte. È quindi evidente la necessità di coprire in breve tempo tutte queste sedi disagiate.
Pertanto è corretto prevedere che il Consiglio superiore della magistratura possa procedere a trasferimenti d'ufficio per colmare quei 150 posti vacanti in circa 80 sedi giudiziarie, concentrate soprattutto nelle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia. A tal fine sono previsti incentivi particolarmente vantaggiosi per i magistrati ed un meccanismo di cogenza relativo, perché è comunque sempre il Consiglio superiore della magistratura che effettua le valutazioni. In particolare, si prevede che per i magistrati di prima nomina vi sia un'assegnazione di due anni e mezzo nella sede che essi scelgono e che dopo tale assegnazione, sentito il Consiglio giudiziario ed il capo dell'ufficio, il Consiglio superiore della magistratura possa valutare se ed in che misura procedere anche per tali magistrati con l'inserimento nel novero di quelli da verificare per coprire i posti in tali sedi. Tutto questo è stato fatto per rendere efficienti quelle sedi caratterizzate da forte carico di lavoro, da una particolare offensiva della criminalità e da sistematiche emergenze negli uffici per l'organico, per i mezzi e per i beni.
Questo provvedimento, comunque, rappresenta un momento importante anche nella riorganizzazione e ridefinizione di altri aspetti della vita del sistema giudiziario che, partendo da un'emergenza, cerca di avviare una serie di soluzioni da tempo invocate dagli operatori del diritto. Deve essere infatti ricordato anche l'articolo 1, che interviene sul problema ormai endemico delle proroghe della magistratura onoraria. Si rileva che partendo dalla proroga dei VPO e dei GOT, cioè dei vice procuratori onorari e dei giudici di ausilio, al 31 dicembre 2010, si interviene anche sulla materia del giudice di pace, recependo le richieste che da tempo erano state avanzate in relazione a tale comparto della giurisdizione che, ricordiamolo, svolge un'attività assai proficua ed importante e che da molto lamenta una sistematica incertezza nell'organizzazione e nella sistemazione degli affari. In tal modo si vuole dare alla magistratura onoraria un respiro capace di garantire la continuità dell'efficienza, in attesa della riforma organica che il Ministro della giustizia si è impegnato a varare entro breve.
Inoltre, va segnalato l'articolo 4 che introduce la digitalizzazione della giustizia da tempo invocata e che forma oggetto di un ampio dibattito, lì dove si lamentano le difficoltà della giustizia ad adeguarsi ai progressi e agli sviluppi ottenuti in altri comparti dell'amministrazione pubblica. La finalità è favorire questo processo di armonizzazione, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di sviluppare convenzioni da parte del Ministero e di avviare processi di organizzazione informatica importanti, in particolare consentendo di intervenire su tematiche quali quelle connesse alle spese di giustizia (tanto care al collega Li Gotti che le ha ricordate), alla richiesta di copia e alle notifiche, che da tanto tempo formano oggetto di critiche e doglianze da parte degli utenti. È noto, infatti, che uno dei grandi motivi di inefficienza del nostro processo viene riconosciuto in questa incapacità di renderlo meno cartaceo e più telematico.
A tal proposito, va citato - perché vanno ricordati anche i casi positivi - il caso del tribunale di Torino dove in tre anni si è riusciti ad eliminare quasi completamente l'arretrato del processo civile grazie all'uso proficuo della informatizzazione e della digitalizzazione, nonostante le forti scoperture di cui soffrono gli uffici di quel tribunale rispetto ad altri che hanno elevati livelli di inefficienza. Anche per tale motivo, il Governo ha accolto alcuni ordini del giorno presentati alla Camera, con i quali si impegna ad intraprendere una migliore distribuzione delle risorse di magistrati e del loro personale nei principali tribunali italiani, azione che il Paese attende da tempo e che costituisce il primo indispensabile intervento per il recupero di efficienza del sistema giustizia. Infatti, molti tribunali collocati al Nord, che pure risultano essere ai vertici di produttività tra gli uffici giudiziari italiani, presentano forti scoperture di organico e tale aspetto si aggrava ulteriormente se si tiene conto dell'elevato bacino di utenza di alcuni di essi.
In conclusione, il presente provvedimento d'urgenza è particolarmente importante poiché è stato adottato dal Governo per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria che, come abbiamo ricordato, potrebbe essere messo a rischio da una prolungata carenza di personale di magistratura. Peraltro, tale intervento deve essere inquadrato nel contesto delle misure strutturali connesse alla riforma dell'ordinamento giudiziario, in particolare della magistratura onoraria, che dovranno risolvere in via definitiva i problemi legati all'effettiva disponibilità degli organici.
Va infine posto l'accento sul fatto che la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di procedere al trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi cosiddette disagiate trova un limite temporale nella data del 31 dicembre 2014, dovendosi ritenere che entro tale data dovrà essere varata e potrà spiegare i suoi effetti concreti una modifica delle norme ordinamentali idonea a risolvere in via definitiva il problema. Pertanto, in attesa di tale riforma va ribadita la necessità di approvare il provvedimento in questione - è questa la posizione della Lega Nord - che permette il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, soprattutto in talune sedi giudiziarie che abbiamo ricordato. Noi sappiamo che questa è la caratteristica della norma tampone, ma questo almeno ci consente di far funzionare la giustizia, proprio in previsione di quella riforma globale e definitiva che stiamo attendendo. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto hanno ampiamente svolto i temi sostanziali che riguardano i contenuti del decreto-legge in esame. Non posso fare a meno di associarmi alla critica rivolta dall'opposizione rilevando che interventi in materia di giustizia avvengono soltanto con misure di carattere eccezionale e mai con misure di carattere organico e complessivo, come l'opposizione richiede.
Delle disposizioni contenute nel decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge è effettivamente urgente quella che riguarda la copertura delle sedi disagiate. Vorrei chiarire innanzitutto che le sedi disagiate sono quelle che, in termini di organico, presentano una scopertura maggiore rispetto ad una certa percentuale e non quelle geograficamente disagiate, anche se nella geografia giudiziaria è quasi inevitabile che le sedi del Sud, dove è più forte il contrasto alla criminalità organizzata, siano meno coperte delle sedi del Nord, tuttavia, anche talune sedi del Nord presentano importanti scoperture. Al riguardo vi è stato un ampio dibattito. Lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha condotto un'analisi molto completa che è inutile ripetere e che credo il Ministero della giustizia, qui rappresentato dal sottosegretario Caliendo, condivida.
In realtà, siamo intervenuti con questo provvedimento per riprendere ciò che era stato già fatto nell'anno 2008, quando il Governo era intervenuto prevedendo una serie di incentivi economici per chi andava a coprire, con un trasferimento d'ufficio ma su base consensuale, le sedi disagiate. Il trasferimento d'ufficio non è un istituto sconosciuto al nostro sistema; è bene ricordarlo perché talvolta si fa polemica sul fatto che i magistrati non vogliono trasferirsi perché hanno dei privilegi a cui non vogliono rinunziare. In realtà, non è così: è già stato sperimentato in altre occasioni e, purtroppo, il provvedimento varato dal Governo nel 2008 non ha dato i risultati che si sperava tutti potesse avere. Questo perché c'è un limite nel nostro sistema, costituito dal fatto che i magistrati di prima nomina non possono essere assolutamente trasferiti in una sede in cui debbano svolgere funzioni monocratiche, poiché così i partiti di maggioranza e opposizione che si sono susseguiti nelle varie epoche storiche concordemente hanno deciso.
Tutto questo, però, non tiene conto che nel frattempo il sistema dell'organizzazione giudiziaria, dell'ordinamento giudiziario è stato riformato per cui, in particolare, in capo agli uffici di procura e al procuratore della Repubblica si riassumono poteri molto più incisivi, di carattere gerarchico e di vigilanza. Di questo noi dovremmo tener conto per mettere a regime in futuro un sistema, che invece viene ora puntellato esclusivamente destinando gli uditori giudiziari vincitori di un concorso alle sedi che sono scoperte e disagiate e che richiedono un'immediata copertura. Su questo punto alla Camera dei deputati è stata raggiunta una mediazione e dobbiamo dare atto sia al Governo che alla maggioranza di aver tenuto conto anche delle proposte presentate dal Partito Democratico; come pure una mediazione vi è stata riguardo alla funzionalità della scuola superiore della magistratura ed ai poteri ad essa conferiti.
In questa sede però intendo mettere in luce che la scuola superiore della magistratura che ci accingiamo a varare, soprattutto per quanto riguarda i corsi che sono destinati agli aspiranti agli incarichi direttivi, nel nostro sistema con l'approvazione di questo decreto presenta una certa confusione tra formazione e valutazione, che non esiste negli altri sistemi europei che hanno già attivo l'istituto della scuola superiore della magistratura. Per questo motivo porremo all'attenzione di maggioranza e Governo un unico aspetto rimasto al riguardo e che, a nostro avviso, dovrebbe essere corretto.
Non mi soffermo sulla scannerizzazione e sulla digitalizzazione, perché il problema è già stato affrontato dal senatore Maritati che mi ha preceduto. Resta però una preoccupazione di fondo in questo campo, sia perché c'è bisogno di risorse economiche e di personale, sia perché non vorremmo fossero messi in forse, prima di andare a regime, i programmi di automazione e di digitalizzazione che sono stati già messi in campo in ben dieci regioni italiane e che stanno producendo i loro frutti. Rivolgo questa mia preoccupazione al Sottosegretario, che so essere persona sensibile all'argomento: non vorremmo che con tale norma potessero essere distrutti questi programmi, che hanno dato risultati molto importanti ai fini del trasferimento dei dati e degli atti e che contribuiscono alla capacità organizzativa della magistratura.
Detto questo, voglio anticipare che abbiamo previsto alcuni ordini del giorno e alcuni emendamenti, il cui senso desidero spiegare in questa sede. Gli ordini del giorno vanno nella seguente direzione. Con il primo ordine del giorno, il G100, vorremmo anzitutto che si facesse la riforma delle circoscrizioni giudiziarie con l'accorpamento degli uffici giudiziari, il che consentirebbe di recuperare risorse sia di magistrati che di personale. È una norma che viene ritenuta indispensabile da più parti politiche ed anche da parte degli avvocati, oltre che della magistratura. Si tratta di qualcosa che determinerebbe veramente un recupero di efficienza della giustizia e che è stata posta all'attenzione del Ministro della giustizia con un'articolata proposta predisposta recentemente dal Consiglio superiore della magistratura e che ci auguriamo possa essere presa in considerazione.
L'ordine del giorno G3.bis.100 - così evito di illustrarli successivamente - riguarda invece la messa a regime di un sistema che prevede la copertura delle sedi disagiate attraverso la possibilità che gli uditori, che superano un concorso in magistratura anche difficile e che sono sottoposti ad una lunga preparazione, possano, almeno per quanto riguarda le procure della Repubblica, essere destinati da subito a funzioni monocratiche, sia pure con alcune accortezze che sono state anche previste nel decreto‑legge che ci accingiamo a convertire. Ciò consentirebbe di mettere a regime un sistema che garantisca, da una parte, la funzionalità degli uffici giudiziari e, dall'altra, l'efficienza della giustizia per i cittadini. Devo dire che al riguardo dal Partito Democratico ed anche dai colleghi dell'Unione di Centro sono state anche presentate proposte di legge, sia alla Camera che al Senato.
Gli altri emendamenti, salvo quelli che saranno poi specificamente illustrati in fase di esame, riguardano il riparto delle competenze. Anticipo che intendo illustrarli in quella sede, anche se il Sottosegretario già in sede di Commissione ci invitò a ritirarli, per motivi che al momento chiarirò e che toccano alcuni profili di incostituzionalità del decreto-legge presentato dal ministro Alfano.(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero toccare tre argomenti relativi a questo provvedimento. Esprimo anzitutto compiacimento con il Governo per aver dato risposta ad una situazione che configura un'emergenza. Io stesso, come l'onorevole Sottosegretario ricorderà, a seguito di molti convegni e incontri con dirigenti ed avvocati delle sedi giudiziarie più interessate e più esposte, mi ero fatto carico, addirittura pur sapendo del parere potenzialmente non favorevole del Governo, di presentare un «disegnino di legge» - lo chiamerò così, diminutivamente - che in effetti prevedeva la possibilità di superare il dettato del famoso articolo 13, secondo comma, del decreto legislativo n. 160 del 2006, che inibisce ai magistrati di prima nomina l'espletamento di funzioni monocratiche, misura peraltro adottata da altro Governo che non l'attuale.
Anche se non disconosco le ragioni di cautela che inducono a concepire una norma di questo genere, ciò nondimeno, di fronte ad un'emergenza e considerato il fatto che attualmente il capo dell'ufficio della procura deve assumere la paternità o comunque la corresponsabilità diretta dei provvedimenti con la propria firma e tenuto altresì conto, senza minimamente sottovalutare la delicatezza della funzione requirente, che comunque vi è un giudice che poi stabilirà il definitivo giudicato, mi sembrava, data l'emergenza, che potesse anche configurarsi un'ipotesi di questo genere, a meno che, come dicevo nella relazione apertis verbis, il Governo o altri non prospettino una soluzione tecnico-organizzativa di natura diversa, che naturalmente siamo e sono prontissimo a prendere in esame; ciò che il Governo in verità ha fatto. Quindi, mi rallegro che di quella misura che ipotizzavo non ci sia stato bisogno, anche con i suoi reverse negativi, mentre la misura complessa che oggi è stata varata da questo punto di vista mi rincuora.
La norma è perfetta in tutti i suoi passaggi? Forse no, ma si tratta di un problema complicatissimo, complesso, che si è stratificato intorno ai meccanismi dei trasferimenti, delle assegnazioni, delle vacanze, delle ragioni delle vacanze, che sono le più varie, che vanno, tra le altre, dalla contemporanea richiesta di trasferimento di più magistrati ai diritti relativi alla maternità dei magistrati di sesso femminile.
Pertanto, la risposta è stata, non voglio dire complicata, ma complessa. Si tratta di criteri che sono stati contemperati l'uno all'altro e sono state concepite delle misure sulle quali possiamo anche fare delle osservazioni. Per esempio, i magistrati che hanno prole in tenera età hanno un certo tipo di trattamento e magari non è stato concepito lo stesso beneficio per quelli che abbiano a carico una persona portatrice di handicap consistente. Potremmo fare quindi delle osservazioni tecniche su situazioni particolari; resta però il fatto che una risposta è stata data e sulla bontà, sull'accettabilità complessiva di questa risposta mi pare che anche l'opposizione abbia finito per dare atto che di questo si tratti: dall'altro ramo del Parlamento ci giunge infatti una soluzione complessivamente e responsabilmente concordata tra tutti i settori politici.
La prima osservazione è dunque positiva, perché dà una risposta a situazioni che riguardano sì sedi giudiziarie del Mezzogiorno, anche molto esposte alle più vistose forme di criminalità organizzata, ma anche, come hanno ricordato i colleghi, sedi del Centro e del Nord, che pure, prima facie, potrebbero anche non essere definite disagiate nel senso proprio e comune del termine.
La seconda considerazione riguarda la risposta dei colleghi del Partito Democratico al problema. Il maggior partito di opposizione, che ormai ha delegato completamente, plasticamente e fisicamente - credo di non dire cosa inesatta - ad una categoria di operatori giudiziari, quella dei magistrati, la sua politica giudiziaria, facendo eco al CSM e a qualche altro più noto esponente della sinistra giudiziaria e politica o politico-giudiziaria italiana, la soluzione spiccia ce l'aveva ed è rispecchiata dall'ordine del giorno, su cui poi tornerò a pronunciarmi, a prima firma della senatrice Della Monica: la chiusura delle sedi giudiziarie in difficoltà, le cosiddette sedi minori, che poi si scopre non essere le sole in difficoltà. (Commenti del senatore Maritati). Chiudiamole! Quindi, tribunali, non mega tribunali, vengono chiusi; procure, non mega procure, vengono chiuse. Così risolviamo il problema della mancanza di organico e delle vacanze; così 300, a dir poco, città italiane vengono private del loro presidio e servizio giudiziario.
Questa è la risposta che la sinistra magistratuale e parlamentare gradirebbe dare a questo problema con un documento, l'ordine del giorno, sul quale mi aspetto da parte del Governo e del relatore un parere motivatamente contrario, perché questa è una risposta assolutamente sbagliata. Chi crede, come noi - spero - crediamo, alla prossimalità della giustizia, ai servizi al servizio del cittadino e non al cittadino al servizio dei servizi, deve essere recisamente contrario a questa tesi che prefigura una giustizia accentrata su 20 mega uffici giudiziari dove si accentua, questo sì, campanilisticamente, il potere dei magistrati, spesso anche sui propri colleghi - e so di cosa parlo - e anche del ceto forense più egoista e autocentrato. Questa è la risposta, poco popolare e poco territoriale, che la sinistra dà all'insorgere di problemi di tale genere.
Mi rallegro allora che il Governo, dando corso all'impegno giustamente assunto dal ministro Alfano, il quale in quest'Aula ha negato che l'Esecutivo abbia anche lontanamente l'intenzione di sopprimere sedi giudiziarie operative, abbia invece cercato un'altra strada ed abbia trovato una soluzione organica ed equa per far fronte a questa esigenza.
Mi collego a questo argomento per il terzo ed ultimo punto sul quale intendo soffermarmi, che - non mi sfugge - è molto delicato. Con questo provvedimento, si è andati a incidere su una materia molto attuale, quella della inamovibilità dei magistrati. Tale principio è stabilito dalla Carta costituzionale, pur con le eccezioni previste nello stesso articolo della Costituzione, con la finalità che il magistrato sia autonomo, indipendente, libero nella sua azione, affinché nessuno possa attentare a tale libertà e autonomia. Per chi ha senso dello Stato, crede nello Stato di diritto e nella libertà, questo principio è un bene prezioso e irrinunciabile, posto però a presidio della finalità che ho indicato, non della comodità logistica del magistrato che semplicemente non gradisce andare in questa o in quell'altra sede giudiziaria.
Peraltro, con una serie di provvedimenti, abbiamo già previsto gli incentivi di carriera ed economici per spingere, indurre i magistrati ad accettare di andare nelle sedi per cui non vi sono domande. È difficile per il cittadino comprendere che vi siano ancora resistenze in questo senso, perché altri servitori dello Stato non meno esposti (parlo delle categorie delle forze dell'ordine, dei dirigenti degli uffici delle imposte, ma potrei citarne tante altre), se vengono assegnati a determinate sedi, vi si recano affrontando i pericoli, le responsabilità, gli oneri, la fatica e i disagi.
Naturalmente, il bene dell'indipendenza del giudice determina una situazione profondamente diversa e richiede garanzie differenti, però resta il fatto che la norma non deve favorire secondi fini, ma deve tutelare solo il principio della libertà del magistrato.
Accolgo quindi con favore (come un segnale che potrà essere recepito anche in futuro, sia in nuove discipline attente e prudenti, sia in sede di riforme costituzionali) la tendenza a stabilire che il principio apodittico della inamovibilità del magistrato, in qualunque circostanza ed emergenza, è invece - sebbene con tutte le garanzie necessarie, a partire dall'intervento del CSM, organo di autogoverno e di autoregolazione della magistratura - derogabile. Ripeto, è una tendenza giusta, alla quale mi auguro si facciano seguire conseguenze importanti: pur con tutte le garanzie del caso, occorre ricondurre la normativa entro i limiti della finalità propria dell'istituto.
Sulla base di queste considerazioni, si può dunque esprimere un apprezzamento complessivo del testo in esame. Dato che nel provvedimento sono già stati accolti tutti i suggerimenti e le osservazioni (prospettati anche come dubbi e controproposte) formulati da parte dell'opposizione, nell'altro ramo del Parlamento, mi auguro che in questa sede emendamenti e ordini del giorno vengano disattesi e si possa così licenziare in via definitiva il testo al nostro esame, che - oltre ad affrontare altri temi già sottolineati, come quello della magistratura onoraria, che è ormai una componente fondamentale per la resa effettiva del servizio - può dare una risposta valida a interi territori che vedevano minacciata la continuità del servizio giudiziario. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto professionale statale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Molfetta, in provincia di Bari. A loro vanno i nostri auguri per la loro attività di studio. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1999 (ore 18,40)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare relatore.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, rispondo ad alcuni rilievi formulati dai colleghi.
È necessario fare la storia della normativa in tema di trasferimenti. È noto, infatti, che il magistrato può essere trasferito solo su domanda, salvo che per i motivi e con le garanzie disposte dall'ordinamento giudiziario in virtù dei quali si può arrivare al trasferimento d'ufficio.
L'assegnazione delle sedi agli uditori fino alla XIV legislatura era quella predisposta dal Consiglio superiore della magistratura che elencava le sedi non richieste a domanda e che attribuiva agli uditori la prima sede, con una serie di funzioni monocratiche, in particolare requirenti, particolarmente preponderanti rispetto al passato.
Nella XV legislatura viene riformato l'ordinamento giudiziario e viene prevista l'assegnazione dei magistrati di prima nomina a sedi che non abbiano la qualifica di monocraticità sia requirente che giudicante, malgrado il sottoscritto e colleghi magistrati della maggioranza avessero chiarito che questa norma inseguiva più un'utopia che una realtà. In effetti, poi si è dimostrato che i trasferimenti d'ufficio sono falliti non solo perché non vedono disponibilità ma perché i TAR li bloccano.
Questo è un dato oggettivo con il quale comunque ci si deve confrontare. E allora a quell'utopia, che doveva vedere le sedi assegnate a magistrati che avessero un minimo di esperienza, si è dovuto porre rimedio in questa legislatura. Ciò è avvenuto, in primo luogo, con un provvedimento incentivante, ma che ha visto un numero di magistrati interessati inferiore al necessario, malgrado l'incentivazione economica o di carriera; in secondo luogo, si è arrivati ad una disciplina temporanea, provvisoria che prevede per certi versi un ritorno al passato (nel senso che, in precedenza, vi era una sede provvisoria, si superava l'esame di aggiunto giudiziario e poi si arrivava alla sede definitiva), che si spera possa dare quel risultato di avere magistrati con un minimo di esperienza nelle funzioni monocratiche sia requirenti che giudicanti.
Rispondo poi ai colleghi circa la necessità di modernizzazione del sistema giudiziario, di riforme strutturali, di far sì che non vi siano più le lungaggini e si abbandoni il cartaceo. Non penso che ci possa essere qualcosa di meglio di un decreto-legge per fare entrare in vigore le norme di informatizzazione e digitalizzazione del processo civile e del processo penale, in maniera tale che quei programmi sperimentali già esistenti, che certamente non verranno abbandonati ma anzi costituiranno un modello pilota per l'applicazione negli altri uffici, possano essere estesi a tutti gli uffici in tempi necessariamente rapidi, con una copertura peraltro già esistente essendo già stata prevista in precedenza, vale a dire nel momento in cui si è messa in cantiere l'informatizzazione del sistema. Se si lasciava il tutto ad un iter ordinario di disegno di legge, sicuramente non sarebbe stato possibile arrivare in tempi rapidi a conclusione.
Un discorso analogo vale per la scadenza dei magistrati onorari. È in atto una forte discussione all'interno del sistema giudiziario su che tipo di qualificazione e valorizzazione dare alla magistratura onoraria che oggi, con i giudici di pace, vede una competenza di gran lunga superiore a quella dei pretori, giudici togati che avevano superato un concorso e quanto ne consegue. Vi è la necessità di questa ulteriore proroga perché comunque la discussione sulla loro funzione, sui limiti di competenza, ma soprattutto sulla formazione e la qualificazione ha bisogno del tempo necessario.
Ecco quindi che il decreto-legge interviene con quella necessità ed urgenza indispensabili ad assicurare la funzionalità e anche l'attuazione di riforme strutturali dell'amministrazione della giustizia.
Rispondendo ai rilievi del collega Li Gotti, sottolineo che certamente quel comma 1-bis che, all'articolo 4, si aggiunge all'articolo 40 del testo unico in materia di spese di giustizia risponde ad un indirizzo di incentivazione del supporto informatico piuttosto che del supporto cartaceo, nel momento in cui si raddoppiano i diritti di copia dello stesso supporto cartaceo. È evidente che, nel momento in cui si mette in atto una informatizzazione ed una digitalizzazione complessiva del sistema, ci si deve indirizzare in tale direzione anche con questo tipo di aggravamento dell'onere. In realtà, però, non vi è contraddizione con il comma 5 dello stesso articolo 4 perché per i diritti di copia in formato elettronico rimane la misura identica - leggo testualmente - «precedentemente fissata per le copie cartacee». Ecco quindi che il rivolgersi al supporto informatico e il fatto di ottenere una copia tramite detto supporto non comporterà un aumento di spesa. Certo, vi è una penalizzazione della richiesta di copia cartacea, proprio per far sì che ci si indirizzi nei confronti del supporto informatico. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, tutti dovremmo partire da un dato di fatto: la Carta costituzionale ha introdotto il principio della inamovibilità del giudice nel nostro sistema non nel senso di un privilegio per la magistratura, ma come una garanzia dell'indipendenza dei giudici. Quindi, l'inamovibilità non può mai determinare disservizio. Nel momento in cui vi fosse una dicotomia inamovibilità, disservizio, quest'ultimo sarebbe determinato da una norma che non avrebbe quindi una valenza costituzionale.
Di fatto, ciò è già avvenuto dal 1991 per quanto concerne le sedi cosiddette disagiate, ossia le sedi non richieste dai magistrati, e mi riferisco anche al provvedimento del 1981, quando il nostro Paese era in piena epoca del terrorismo. Si tratta di norme che rendono legittima costituzionalmente la previsione del trasferimento di ufficio quando non vi è discrezionalità da parte del Consiglio superiore della magistratura nell'individuazione del magistrato da trasferire, quando è la legge che fissa con determinati e oggettivi criteri l'individuazione del magistrato da trasferire.
Non possiamo però seguire in tutto e per tutto le richieste corporative della magistratura. Dobbiamo pure renderci conto che questo provvedimento oggi all'esame del Senato è frutto di una elaborazione complessiva dell'intero panorama politico del nostro Paese. Rispetto al decreto-legge, il Governo si è fatto carico di prendere in considerazione alcune proposte del maggior partito dell'opposizione e, sulla base di una proposta dell'UDC, alla Camera dei deputati è stata riformulata una norma. Dopo di che, riprendere la questione che possiamo ancora dare agli uditori le funzioni requirenti mi sembra non solo che faccia venir meno un minimo di affidabilità, ma nello stesso tempo che tradisca tradire lo spirito della norma votata in quest'Aula su proposta di Fassone ed altri. Si trattava di una norma non solo condivisa, ma anche propugnata dalla magistratura associata.
Per anni si è sempre sostenuta la necessità che a coprire la funzione di pubblico ministero si mandassero magistrati che avessero già un'esperienza di almeno 4 o 5 anni. Dopo che è stata votata questa norma, di fronte alle difficoltà, certamente noi come Governo abbiamo sbagliato quando, nel 2008, abbiamo varato una norma che limitava a 10 le sedi di copertura immediata, confidando che il Consiglio superiore della magistratura e l'Associazione nazionale magistrati svolgessero quell'opera di sollecitazione tesa ad indurre i magistrati a presentare la loro disponibilità, così come avevano fatto all'epoca del terrorismo nel nostro Paese. Di fronte, invece, ad una contestazione della norma si è avuta, nonostante la pubblicazione - badate - di 80 sedi, la copertura di 47 sedi. Ciò dimostra che vi è stata una risposta della magistratura e, forse, se ci fosse stata un'indicazione ben precisa, avremmo risolto il problema.
Oggi è stato introdotto un sistema che definisce le possibilità in merito alle sedi disagiate, di cui discutiamo dal 1991. Ricordo a tutti che, per le sedi non gradite, è stato introdotto il trasferimento d'ufficio nel 1991 e che, nel 1998, vengono inseriti i primi benefici per i magistrati trasferiti d'ufficio. Oggi, ci troviamo di fronte ad una norma che dice: si faccia la pubblicazione delle sedi disagiate, si diano tutti i benefici previsti per quelli che faranno la domanda di disponibilità, si attui il trasferimento d'ufficio e, nell'ipotesi in cui residui ancora una scopertura del 30 per cento, eccezionalmente, per una sola volta, si accetta la proposta del Partito Democratico secondo la quale possiamo dare la sede agli uditori del decreto ministeriale del 2009. Finalmente tra quattro anni, nel 2014, la situazione sarà risolta.
Ebbene, mi domando per quale motivo continuare a insistere su una logica d'eccezione. Credo che votare il testo che abbiamo concordato tra le forze politiche serva a raggiungere un obiettivo comune a tutti noi.
Concludo con una considerazione attinente la digitalizzazione. Senatore Maritati, mi sembra che ogni volta che si tenta di fare qualcosa, giusta o sbagliata che sia, si dica: ben altro si può fare. Questo provvedimento introduce una digitalizzazione del processo civile e di quello penale. Allora, io dico cominciamo a sviluppare questa attività che comprende l'informatizzazione dell'intero processo e l'introduzione della posta elettronica certificata. Piuttosto, cerchiamo di indurre anche gli avvocati ad adeguarsi alla posta elettronica certificata perché questo consentirà la comunicazione diretta, come è avvenuto a Milano. Non è infatti un merito del Ministero della giustizia: a Milano questo è avvenuto perché al Consiglio dell'Ordine degli avvocati - sono 6.500 gli avvocati che si sono già abilitati alla posta elettronica certificata - si è presentata questa possibilità. Non si è trattato quindi di una combutta con il Ministero della giustizia, come sta facendo segno il senatore Maritati in questo momento. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano ha impegnato 500.000 euro per la realizzazione di questo progetto. Ora si tratta di realizzare un progetto con il Ministero e non di fare la scelta di alcune sedi: man mano sarà coperto tutto il territorio nazionale. Questa è la realtà. Se vogliamo allora accelerare il processo senza adottare strumenti di questo tipo non lo faremo mai.
Da ultimo, intendo affrontare la questione dei direttivi. La Costituzione assegna al Ministro della giustizia la responsabilità dell'organizzazione dei servizi. Terminale di questa organizzazione sono i dirigenti degli uffici giudiziari, che sono magistrati. Allora, rispetto a questi compiti, il Ministro deve poter esprimere un motivato parere in occasione della conferma. Il Ministro deve avere la valutazione da quei corsi che saranno obbligatoriamente effettuati e ai fini non di una valutazione generica. Anche qui abbiamo modificato la norma: prima era prevista la valutazione alla fine del corso, ma è stata l'opposizione a chiedere che fosse modificato il termine valutazione. Abbiamo concordato di sostituirlo con «elementi di valutazione». Oggi ci venite a riproporre di nuovo la valutazione. Se tutti ci facessimo carico dei problemi che vogliamo risolvere, potremmo all'unanimità votare a favore del provvedimento e ritirare gli emendamenti, in modo tale da accelerarne l'approvazione. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Per consentire alla 5a Commissione di riunirsi ed esprimere il proprio parere sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, sospendo la seduta fino alle ore 19,15.
(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,24).
Presidenza del presidente SCHIFANI
Riprendiamo i nostri lavori.
Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.
AMATI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che, comunque, trovi applicazione il monitoraggio da parte del Ministro dell'economia, nell'ambito del quale, se vi saranno scostamenti tra oneri e coperture, saranno adottate le conseguenti iniziative legislative. Osserva inoltre che all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, l'aggiornamento della relazione tecnica, richiesta dalla nuova legge di contabilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, mantenga le medesime caratteristiche della relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge, sia in relazione agli oneri eventuali, o alla loro mancanza, e che, nel rispetto dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 nella relazione tecnica aggiornata debbano essere riportati i dati e gli elementi idonei a suffragare le ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
In relazione agli emendamenti, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 4-bis.0.100 e 4-bis.0.101sulle quali il parere è contrario».
PRESIDENTE. Avverto che sono da ritenersi improponibili per estraneità alla materia oggetto del provvedimento al nostro esame, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 4-bis.0.100, 4-bis.0.101, 4-bis.0.102 e 4-bis.0.103.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, le considerazioni svolte anche riguardo alla maggiore funzionalità dei macrouffici giudiziari rispetto a quelli medi contrastano con la situazione attuale. Invito, quindi, a ritirare l'ordine del giorno. Diversamente il parere è contrario.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, anche perché non vengono considerati i grandi uffici il cui numero, secondo gli studi di docimologia condotti in Francia già negli anni '70, dovrebbe essere ridotto per poter avere una mappa complessiva.
PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, accoglie l'invito del relatore?
DELLA MONICA (PD). Non ho ben capito le parole del Sottosegretario, signor Presidente.
PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, può cortesemente ripetere le sue motivazioni, per favore?
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, invito a ritirare l'ordine del giorno G100, conformemente a quanto già suggeirto dal relatore, non solo per le ragioni da lui esposte ma anche in base agli studi di docimologia condotti in Francia secondo i quali nella conformazione degli uffici giudiziari non si tiene conto solo di quelli piccoli ma anche di quelli grandi, in quanto negli uffici con più di 80 magistrati si determinano situazioni di deresponsabilizzazione.
Questo porterebbe ad una revisione complessiva non solo dei piccoli uffici ma anche dei grandi e, quindi, dovendo esprimere una valutazione generale dell'ordine del giorno invito i presentatori al ritiro poiché esso non contiene il riferimento ai grandi uffici.
PRESIDENTE.Alla luce di questo ulteriore chiarimento, senatrice Della Monica, accoglie l'invito al ritiro?
DELLA MONICA (PD). No, signor Presidente, insisto per la votazione.
PRESIDENTE.Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno G100.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G100, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1999
PRESIDENTE.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si danno per illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Bornacin.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Bornacin.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che si dà per illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario, poiché comunque è stato ipotizzato altro tipo di benefici per coloro che andranno nelle sedi disagiate e, quindi, la proposta emendativa è superata da altra normativa.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, si tratta di una norma che già esisteva e che fu abrogata proprio perché determinava inconvenienti nei trasferimenti volontari.
Per tale ragione esprimo, pertanto, parere contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.
CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento 2.2, e chiediamo ai senatori degli altri Gruppi di fare altrettanto.
Questo emendamento riguarda la valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio. Come ricordava il rappresentante del Governo questa misura già esisteva, ma è stata abolita, e l'abrogazione, tra l'altro, ha contribuito al progressivo aggravamento della situazione nelle sedi giudiziarie.
Chiediamo che questa misura venga reintrodotta come misura rafforzativa a favore dei magistrati che vengono trasferiti in sedi disagiate, in modo da ripristinare, da un lato, una situazione analoga a quella esistente prima dell'abolizione della qualifica di aggiunto giudiziario alla quale faceva riferimento il Sottosegretario, e prevedendo, dall'altro, un incentivo di grande rilievo e cioè la precedenza assoluta nell'assegnazione di una sede richiesta per coloro che, a seguito di assegnazione d'ufficio, abbiano ricoperto le funzioni in una sede disagiata per almeno cinque anni.
Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Partito Democratico a questo emendamento. (Applausi dal Gruppo PD).
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore D'Ambrosio.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1999
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 3-bis del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario in relazione alla contrarietà al sistema previsto a regime, non solo in virtù di un apporto e di un dialogo costruttivi con la minoranza alla Camera dei deputati, ma anche in coerenza con quanto la maggioranza di centrosinistra nella scorsa legislatura ha fatto.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3-bis.100.
MARITATI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARITATI (PD). Signor Presidente, non voglio creare problemi, però in Aula 114 colleghi della maggioranza non ci sono.
PRESIDENTE. Effettueremo una verifica, senatore Maritati.
Metto ai voti l'ordine del giorno G3-bis.100, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-quater del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3-quater.100 in quanto è una sostanziale riscrittura. Tuttavia, la valutazione conclusiva può essere data solo dal Consiglio superiore della magistratura e non certamente dalla Scuola superiore della magistratura.
Il parere è contrario anche all'emendamento 3-quater.101 poiché è conseguente al primo.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-quater.100, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3-quater.101, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-quinquies del decreto-legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per dire, ad illustrazione dell'emendamento 3-quinquies.100 che non disconosciamo affatto il potere del Ministro della giustizia di intervenire nella procedura e di esprimere un parere motivato anche per il rinnovo.
Vorremmo soltanto che questo parere venisse espresso nel corso delle attività istruttorie della commissione, come accade per il conferimento degli incarichi: quindi, non per il plenum del Consiglio, ma prima, esattamente come avviene per il conferimento dell'incarico direttivo in prima nomina.
Questo non si capisce dal testo, e quindi è una correzione che dovrebbe essere apportata.
CASSON (PD). Signor Presidente, faccio riferimento all'emendamento 3-quinquies.0.102,che ho presentato insieme ai senatori Lumia e Garraffa e che ritiriamo per le motivazioni che esporrò brevemente.
Eravamo fortemente preoccupati, a seguito della nota sentenza della Corte di cassazione intervenuta in materia di competenza della corte d'assise, per la lotta alla criminalità organizzata. Quindi, sia nel provvedimento milleproroghe sia in questo disegno di legge abbiamo presentato una modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale per fare in modo che i procedimenti contro la mafia e la grande criminalità organizzata non subissero conseguenze dannose a seguito di quella sentenza della Corte di cassazione.
Ora, facendoci carico anche delle preoccupazioni formulate dal Gruppo del Partito Democratico in Senato e alla Camera dei deputati, che ha presentato emendamenti in questo senso, prendiamo atto che è stato presentato un decreto-legge in questa materia che ripercorre tale nostro emendamento. Poiché questo decreto-legge cominceremo ad esaminarlo domani mattina in Commissione giustizia ed esso già sta producendo i suoi effetti, ritiro l'emendamento 3-quinquies.0.102.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 3-quinquies.0.100 e 3-quinquies.0.101, a prima firma della senatrice Finocchiaro, perché mi ero riservata di farlo nella discussione generale.
La ragione per cui si insiste su tali emendamenti in questa sede è che il decreto-legge presentato dal ministro Alfano non si limita alla materia che è stata disciplinata recentemente dalla giurisprudenza, e a cui si fa specifico riferimento nel decreto-legge, ma, oltre a riportare la competenza dell'associazione mafiosa a quella del giudice ordinario, così sottraendola al giudice d'assise secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Cassazione, trasferisce alla corte d'assise una serie di reati che sono attualmente di competenza del giudice ordinario. In questo modo si anticipa quanto già espresso nel disegno di legge Alfano di riforma del processo penale (1440) in corso di discussione in Commissione giustizia - e direi anche in una fase avanzata - senza che ci siano per questa parte i requisiti di necessità e di urgenza.
A questo punto, rispetto a questa situazione molto grave che si viene a creare, sarebbe opportuno che il Governo riflettesse sull'opportunità di inserire modifiche in questo decreto (che consente, per la connessione con la materia, tale inserimento) limitate alla parte effettivamente caratterizzata da necessità e urgenza, piuttosto che allargate, come fatto nel decreto-legge, a parti che non rientrerebbero nella previsione costituzionale e che oltretutto comporterebbero un'ulteriore violazione costituzionale. Dovrebbero infatti essere previsti dei fondi e non c'è una previsione al riguardo, malgrado l'aumento dei costi che deriverebbe dall'aumento delle competenze della corte d'assise e dalla formazione di ulteriori giurie popolari.
Questo il motivo di tali emendamenti, che ho già illustrato in Commissione giustizia, e su cui non mi voglio trattenere, che riporterebbero immediatamente a regime la situazione, cosa che tutti vogliamo, maggioranza e opposizione, senza creare peraltro un ulteriore intervento disorganico nel sistema giustizia, già fortemente compromesso, in particolare per quella parte rimessa nell'applicazione ai giudici di frontiera, cioè quelli che si occupano di criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3-quinquies.100 perché evidentemente il concerto non può che essere espresso secondo le modalità espresse dalla legge. Le prassi precedentemente applicate dal Consiglio superiore della magistratura, in virtù di una regolamentazione che andava contro la legge, sono state abbandonate da tempo.
Per quanto riguarda gli emendamenti 3-quinquies.0.100 e 3-quinquies.0.101 invito al ritiro, perché la sedes materiae è quella del decreto-legge che muoverà i primi passi domani, con la relazione del collega Benedetti Valentini, in Commissione giustizia e lì entreremo nel merito delle soluzioni adottate, che sono già legge.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Inviterei anch'io al ritiro dal momento che oggi in Commissione affari costituzionali il decreto-legge è stato già esaminato ed è stato già espresso il parere. Credo che questa materia sarebbe molto più logico esaminarla cognita causa nell'altro provvedimento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-quinquies.100.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-quinquies.100, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
MARITATI (PD). C'è qualcuno che vota per tre, non per due!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1999
PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3-quinquies.0.100?
DELLA MONICA (PD). No, signor Presidente, insisto per la votazione.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3-quinquies.0.100.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-quinquies.0.100, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Invito i senatori Segretari ad effettuare una verifica. Se ognuno sta al proprio posto è meglio, colleghi,
Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1999
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-quinquies.0.101.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-quinquies.0.101, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1999
PRESIDENTE. L'emendamento 3-quinquies.0.102 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.100 e 4.101 in quanto si tratta di funzioni tipiche del Ministero della giustizia per le quali non è logico pensare ad un parere del Consiglio superiore della magistratura.
Quanto all'emendamento 4.102 invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno per verificare se la necessità di indicare il codice fiscale anche del convenuto nell'atto di citazione crei delle difficoltà concrete nell'esperimento dell'azione giudiziaria, quindi nella possibilità di difendere in giudizio i diritti, rispetto all'attuale stato della informatizzazione e della possibilità di accedere a quei dati.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatore Caruso, accoglie l'invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.102?
CARUSO (PdL). Signor Presidente, mi consenta di intervenire brevemente, perché è questione su cui credo si debba spendere qualche parola.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (PdL). Il comma 8 dell'articolo 4 interviene sull'articolo 163 del codice di procedura civile, che declina i contenuti dell'atto di citazione. La nuova disposizione prescrive che l'attore debba indicare nell'atto di citazione il suo codice fiscale e anche quello del convenuto e del relativo rappresentante o di chi lo assiste. È una prescrizione aggiuntiva, rispetto a quanto avviene ora, e nessuna questione vi è per quanto riguarda il primo aspetto, cioè l'indicazione del codice fiscale dell'attore. Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, il codice fiscale del convenuto, ho presentato questo emendamento, che è soppressivo solo di tale parte della norma.
Va intanto premesso che la sanzione prevista in caso di inosservanza di questa nuova prescrizione, quindi per la mancata o anche l'errata indicazione del codice fiscale del convenuto, non è sanzione da poco, perché determina la nullità dell'atto di citazione. Credo che sia una premessa su cui occorre fare bene attenzione.
Il codice fiscale può essere recuperato in due maniere. La prima, che è una maniera ad effetto certo, è quella di rivolgersi agli uffici fiscali, muniti delle generalità complete dell'interessato, vale a dire del primo, eventualmente del secondo o del terzo nome di battesimo, del primo ed eventualmente del secondo cognome e, soprattutto, del luogo e della data di nascita. L'altra via, che è peraltro incerta, cioè senza contenuto di formalità, è quella di ricavare il codice fiscale - avendo gli stessi dati che ho prima detto - attraverso i vari siti Internet che forniscono questa informazione, ma che non danno alcuna certezza formale.
Quel che è certo, tuttavia, è che occorre avere tali dati fondamentali delle persone, che spesso l'attore in giudizio ignora. Il convenuto, nel 90 per cento dei casi, è un debitore di somme o di adempimenti che si sottrae e che è assai poco propenso a declinare i dati funzionali alla sua completa identificazione e, in definitiva, ad essere perseguito in giudizio. Anche su questo ciascuno deve trarre delle conclusioni.
Mi si dice che la norma è funzionale alla costituzione di un database dei giudizi in corso. Non ho nulla contro i database e sono favorevole ad una intelligente e utile informatizzazione del sistema; tuttavia, signor Presidente, sono ancora fortemente appassionato al primo comma dell'articolo 24 della Costituzione e temo che il combinato effetto della nuova prescrizione e della conseguente sanzione della nullità costituisca un irragionevole intralcio all'esercizio del diritto alla tutela dei propri diritti attraverso l'agire in giudizio, che è per l'appunto previsto dall'articolo 24 della Costituzione ed è tra i pilastri del nostro ordinamento.
Temo anche che costituisca un onere non secondario per l'opera degli avvocati, dei difensori e quindi un costo aggiuntivo per il cittadino che reclama giustizia.
Mi chiedo infine come la norma giochi in tutti quei casi in cui l'esercizio del diritto, l'azione giudiziaria, deve aver luogo con urgenza, nei procedimenti immediati.
Questi sono i problemi che con l'emendamento 4.102 ho inteso sottoporre all'attenzione del relatore e del Governo. Sono convinto che entrambi non cambieranno opinione a seguito della mia perorazione, però ho la presunzione di credere che ciò non avverrà per la balbettante giustificazione della necessità del database, ma piuttosto semplicemente perché il decreto-legge, come io so bene, deve essere convertito nel corso di questo passaggio parlamentare.
Signor Presidente, sono realista e quindi, chiedendo scusa all'Assemblea se l'ho intrattenuta su questo argomento, accolgo l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 4.102 in un ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. L'emendamento 4.102 è dunque ritirato e trasformato in ordine del giorno.
Senatore Caruso, non le mancherà l'opportunità di tentare di introdurre questa sua proposta negli eventuali disegni di legge che dovessero transitare dal Senato e che abbiano come oggetto il tema della giustizia. Per quanto mi riguarda, da ex avvocato, condivido pienamente le sue osservazioni e le esigenze che ha prospettato.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, intervengo soltanto per farle eco e sottolineare che il collega Caruso ha evidenziato un problema pratico di notevole rilievo, perché la sanzione di nullità è molto seria.
PRESIDENTE. Quando si parla di nullità si parla di una misura radicale.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Chiedo al collega di accettare anche la mia firma in calce all'ordine del giorno e mi auguro che il Governo, recependolo, lo accolga come una sollecitazione forte ad impartire disposizioni perché, anche e soprattutto nel regime transitorio, si eviti questa grave conseguenza pratica per le parti e per i legali che agiscono in giudizio.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.102 non verrà posto in votazione.
Ricordo che gli emendamenti 4-bis.0.100, 4-bis.0.101, 4-bis.0.102 e 4-bis.0.103 sono improponibili.
Passiamo alla votazione finale.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Signor Presidente,intervengo solo per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento. Come il Sottosegretario sa, non abbiamo presentato emendamenti in Aula, e quelli presentati in Commissione li abbiamo ritirati, non perché riteniamo che questo disegno di legge sia risolutivo dei problemi relativi alle scoperture di organico, né che non sussistano, nonostante l'espediente della norma transitoria, dubbi di costituzionalità in ordine all' eventuale introduzione surrettizia del trasferimento d'ufficio, ma perché riteniamo che a fronte di questo vi siano anche alcune disposizioni, relative ad esempio alla proroga dei giudici onorari e ad altro, che credo siano utili e funzionali al miglioramento del servizio.
Ci attendiamo però di più e qualcosa di meglio da un confronto che speriamo di essere nelle condizioni di fare innanzitutto nella competente Commissione di merito. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-IS-Aut).
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Partito Democratico al provvedimento in esame. Anche noi riteniamo che non abbia raggiunto il massimo della perfezione, pur essendo sicuramente un momento importante di incontro, come già si è evidenziato presso la Camera dei deputati e ora in questa sede, per cercare di sopperire ad alcune esigenze immediate della giustizia.
Per quanto riguarda la possibilità di approfondire alcune tematiche nelle Commissioni di merito, noi siamo pienamente d'accordo e immagino che ciò avverrà già a partire da domani mattina. (Applausi del senatore Pinzger).
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, colleghi, votiamo a favore di questo provvedimento per alto senso di responsabilità, proprio per venire incontro ad un problema estremamente serio. Dispiace che in questo provvedimento sia stata inserita una norma che aumenta i costi dei processi a seguito di un raddoppio del costo delle copie. È una tassa che viene applicata ai cittadini, a milioni di cittadini.
Non condivido le osservazioni del relatore secondo cui il costo dei diritti delle copie rilasciate con supporto informatico è riferito a quelli previsti in precedenza per le copie cartacee. Dal momento che il costo delle copie cartacee è raddoppiato, l'equiparazione al costo applicato in precedenza, non in senso temporale ma nell'ambito dello stesso comma, implica fare riferimento alla prima parte dello stesso comma e non al decreto ministeriale. È una tassa che si applica, è una tassa di scopo, però diciamo che l'informatizzazione della giustizia la pagano i cittadini attraverso questa tassa. (Applausi dal Gruppo IdV).
MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per dichiarare il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame, il quale incide su quattro temi per noi essenziali che sono: la proroga dell'esercizio delle funzioni dei magistrati onorari; la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari disagiati, che non sono solo al Sud ma anche al Nord (penso, per esempio, alla procura di Brescia); la formazione dei magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento di incarichi direttivi (quindi i magistrati dovranno arrivare agli incarichi direttivi non per anzianità, ma per capacità manageriali); il tema dell'informatizzazione e della digitalizzazione del servizio giustizia, tema fondamentale anche per la durata dei processi civili e penali.
Concludo l'intervento facendo notare che il comma 7 dell'articolo 4 prevede che il Ministero della giustizia, per l'attuazione delle iniziative fondamentali in tema di digitalizzazione, si avvarrà di una società per azioni, che è la CONSIP spa. È una misura, questa, che credo condivida anche l'opposizione e che non porterà ad alcuna forma di privatizzazione. Anche in tal caso stiamo utilizzando una società per azioni per una iniziativa importante, per funzioni pubbliche rilevanti.
Ho visto con piacere che l'opposizione su questo tema non ha voluto fare scandali o iniziative pretestuose. (Applausi dal Gruppo LNP).
LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGO (PdL). Signor Presidente, signore e signori del Senato, non è una sorpresa se anticipo il voto favorevole del Popolo della Libertà sul provvedimento alla nostra attenzione.
Devo però osservare che il Governo non è in ritardo, come qualcuno ha detto. Il Governo sulla parte essenziale di questo provvedimento, che è la copertura di posti che sono stati non coperti a suo tempo (come è stato ricordato), tentò di rivolgersi alla maturità dei magistrati con degli incentivi, ma non ottenne un grande risultato in quanto furono coperti soltanto una parte dei 75 posti. Questa è la verità.
Il senso di responsabilità induce a sperare e ad auspicare - ne ho la certezza perché sono molto positivo - che le cose funzionino. Abbiamo in questa sede imparato che la Carta costituzionale è rigida, ma l'interpretazione è molto elastica, collega Li Gotti. Alcune perplessità, in riferimento all'articolo 107, sono superabili soltanto attraverso particolari atteggiamenti di stato di necessità addirittura sopra legale.
Stiamo attenti però alla sua applicazione: lo dico ai magistrati di quest'Aula che sono sia di destra che di sinistra. Pensiamo ai magistrati requirenti di prima nomina. Quando diciamo che l'esercizio dell'azione penale dev'essere assentito per iscritto dal procuratore, non scriviamo qual è la sanzione se ciò non avviene e abbiamo nelle orecchie il ricordo della recentissima sentenza delle sezioni unite la quale, in tema di necessaria doppia firma per la richiesta dei provvedimenti di custodia cautelare personale, ha detto che non esiste alcuna nullità e inammissibilità.
Speriamo nella collaborazione perché il legislatore - questo è un appunto che faccio al legislatore - è in perfetta buonafede quando scrive ciò, ma si dimentica di stabilire la sanzione senza la quale la magistratura, con interpretazione non certamente condivisibile, fa strame poi della volontà di questo Parlamento.
Dichiaro pertanto il nostro voto a favore. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.
È approvato.
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(1881) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003 (ore 20)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1881.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore facente funzioni se intende integrarla.
CALIGIURI, f. f. relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo il rappresentante del Governo intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5aCommissione permanete sul disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo e parere contrario, sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.1».
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato l'emendamento 3.1, successivamente ritirato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, consegno il testo della mia dichiarazione di voto, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Approvazione del disegno di legge:
(1934) Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009 (Relazione orale) (ore 20,01)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1934.
Ilrelatore facente funzioni, senatore Caligiuri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
CALIGIURI, f. f. relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione predisposta dal senatore Dini, il cui testo chiedo che venga allegato agli atti.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo il rappresentante del Governo intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».
Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, consegno il testo scritto del mio intervento, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1957) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009 (Relazione orale) (ore 20,03)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1957.
Ilrelatore, senatore Caligiuri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
CALIGIURI, relatore. Signor Presidente, chiedo di allegare il testo scritto della relazione.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signor Presidente, credo che oggi non si possa ratificare questo Trattato, non solo perché potrei richiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, mentre i colleghi sono già andati via per la partita, ma anche perché c'è un'incertezza all'interno del Trattato stesso.
Il Trattato aggiorna un documento internazionale firmato nell'aprile 1974, quando sull'isola di Cipro esisteva un tipo di organizzazione statuale differente rispetto a quella odierna. Sicuramente il rappresentante del Governo (a parte il fatto che non sta seguendo quello che sto dicendo) non è competente in materia.
Chiedo di rinviare l'approvazione di questa ratifica in virtù dell'incertezza di questa norma. Mi riferisco alla lettera (b) dell'articolo II, che recita: «il termine "Cipro" designa la Repubblica di Cipro e, usato in senso geografico, comprende il territorio nazionale, il suo mare territoriale e qualsiasi zona al di fuori del mare territoriale, inclusa la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, che è stata o può essere in seguito designata, in conformità alla legislazione di Cipro e al diritto internazionale, come zona all'interno della quale Cipro può esercitare diritti sovrani o giurisdizione».
La norma non è chiara. Se parlate con un rappresentante diplomatico della Repubblica di Cipro, vi dirà che un terzo dell'isola - a loro dire - non è sotto la loro giurisdizione. E sappiamo che nella parte nord dell'isola, che risponde al nome anche di Repubblica Turca di Cipro del Nord, ci sono comunque degli imprenditori italiani che ivi operano.
Allora, non essendovi certezza di questa norma, consiglierei di rinviare la ratifica di questo Protocollo ad altra seduta. Sarebbe necessario infatti un ulteriore approfondimento per garantire i diritti delle persone interessate dal Protocollo.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Non intendendo il relatore e il rappresentante del Governo intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».
Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signor Presidente, avevo chiesto gentilmente di posticipare la ratifica di questo Trattato perché contiene una norma incerta e non c'è stato modo di affrontarla in Commissione. Ripeto: l'Italia vuole ratificare una norma che poi non si potrà applicare al cento per cento, non avendo acquisito l'ulteriore parere, oltre quello della 2ª Commissione, dell'assistenza legale. Non credo che sia un dramma se decidiamo di rimandare l'esame del disegno di legge alla settimana prossima.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, chiedo di poter allegare ai Resoconti il testo della mia dichiarazione di voto sul disegno di legge in titolo.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
PERDUCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signor Presidente, allora, a questo punto, io chiedo il voto elettronico e di respingere per oggi la ratifica di questo Trattato, posto che siamo d'accordo e che avevo chiesto soltanto un minimo di flessibilità per affrontare una parte fondamentale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Per la discussione del disegno di legge n. 1793
GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, vorrei segnalare che, in data 29 settembre 2009, è stato comunicato alla Presidenza un disegno di legge a firma Granaiola, Baldini e altri, recante "Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio", e che, a tutt'oggi, questo disegno di legge non risulta calendarizzato. (Brusìo).
Mi scusi, Presidente, ma ricomincio.
PRESIDENTE. Senatrice Granaiola, aspetti, gentilmente, che i senatori defluiscano dall'Aula.
GRANAIOLA (PD). In data 29 settembre 2009 è stato comunicato alla Presidenza un disegno di legge a firma Granaiola, Baldini e altri, recante "Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio". (Brusìo).
Ricomincio un'altra volta, Presidente: l'importante è che mi ascolti. Ricomincerei anche dieci volte per chiederle questa cosa.
Non è stato ancora calendarizzato il disegno di legge n. 1793, presentato da Granaiola, Baldini e altri senatori, ivi compresi tutti i senatori della Toscana (quindi è un disegno di leggebipartisan), contenente "Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio".
Le ricordo, signor Presidente, che a otto mesi dal disastro non vi è ancora nessun iscritto nel registro degli indagati e nessun risarcimento ai familiari delle vittime: i fondi stanziati con l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri non sono assolutamente sufficienti né per la ricostruzione, né per i risarcimenti ai familiari delle vittime.
Chiedo con forza che questo disegno di legge venga calendarizzato, anche perché mi è giunta voce che un progetto di legge analogo al mio sia stato presentato alla Camera e abbia seguito un iter molto veloce. Mi dispiacerebbe molto, per amore del Senato, che questo disegno di legge rimanesse nel cassetto e non avesse un rapido esame, anche perché dal 29 settembre ad oggi di tempo ne è trascorso molto. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatrice Granaiola, sarà mia cura verificare lo stato dei lavori in Commissione per accertare a che punto è l'iter del provvedimento e quindi, una volta concluso l'esame in Commissione, calendarizzare immediatamente il disegno di legge in Aula.
BALDINI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALDINI (PdL). Signor Presidente, vorrei associarmi alla richiesta della senatrice Granaiola, che ha fatto presente l'esigenza e l'urgenza di mettere in discussione e in approvazione, presso la 5a Commissione del Senato, il disegno di legge per il risarcimento alle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
Prendo atto della sua disponibilità a sollecitare la Commissione in questo senso e a fare in modo che, una volta che la Commissione avrà esaurito il suo compito, questo disegno di legge possa essere immediatamente e rapidamente mandato all'esame dell'Aula per la sua approvazione. (Applausi della senatrice Biondelli).
Per la risposta scritta ad un'interrogazione
GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta ad un'interrogazione, che ho appena consegnato agli Uffici, nella quale evidenzio come il Policlinico Umberto I, che è il più grande policlinico italiano e uno dei primi policlinici europei, abbia speso 300.000 euro per comprare dei portacenere. Ricordo che nelle strutture sanitarie è proibito fumare e quindi questa spesa mi sembra alquanto inutile.
Voglio inoltre ricordare che il direttore generale di quel policlinico è inquisito della Corte dei conti, in quanto è il dirigente che in tutto il Lazio percepisce lo stipendio più alto. Con lui sono stati incriminati il rettore magnifico dell'Università di Roma e il preside della facoltà di medicina. Mi piacerebbe sapere dal Governo quali iniziative si intendono prendere nei confronti di chi sperpera denaro pubblico per cose che non servono all'interno di una struttura sanitaria e universitaria. (Applausi della senatrice Biondelli).
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori, la seduta pomeridiana di domani non avrà luogo.
Interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 18 febbraio 2010
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 20,12).
Allegato A
MOZIONI
Mozioni sulla situazione carceraria
(1-00227 p. a.) (testo 2) (17 febbraio 2010)
Approvata
DI GIOVAN PAOLO, VITA, NEROZZI, SERRA, MUSI, BIONDELLI, GRANAIOLA, DELLA MONICA, BONINO, MERCATALI, MAGISTRELLI, MAZZUCONI, GARAVAGLIA Mariapia, FONTANA, DONAGGIO, SIRCANA, CARLONI, MARINARO, INCOSTANTE, GHEDINI, BUBBICO, PEGORER, TOMASELLI, NEGRI, COSENTINO, LEDDI, MARCENARO, GARRAFFA, ADRAGNA, FRANCO Vittoria, TONINI, RANDAZZO, PERTOLDI, SANGALLI, BERTUZZI, RANUCCI, BAIO, CHIURAZZI, ROSSI Paolo, BOSONE, CERUTI, TREU, GIARETTA, CECCANTI, SOLIANI, PIGNEDOLI, FOLLINI, STRADIOTTO, CHIAROMONTE, SANNA, VIMERCATI, FIORONI, FERRANTE, SERAFINI Anna Maria, CASSON, SCANU, MARINO Ignazio, MARINO Mauro Maria, BLAZINA, ROILO, FILIPPI Marco, GALPERTI, MOLINARI, ASTORE, MARITATI, SBARBATI, SANTINI, PORETTI, BASTICO, VITALI, PASSONI, DEL VECCHIO, DELLA SETA, AMATI, CHITI. - Il Senato,
premesso che:
il numero elevato ed in costante crescita della popolazione detenuta, che ad oggi supera le 65.000 presenze, a fronte di una capienza regolamentare di 43.074 posti e «tollerabile» di 64.111, produce un sovraffollamento insostenibile delle strutture penitenziarie italiane, che colpisce detenuti e carcerati come i servitori dello Stato che lealmente e con grande spirito di abnegazione vi prestano servizio;
il tasso di crescita dei detenuti è di poco inferiore alle 800 unità al mese, sicché si prevede che a fine anno la popolazione carceraria potrebbe sfiorare le 67.000 presenze (100.000 nel giugno 2012). In alcune regioni il numero delle persone recluse è addirittura il doppio di quello consentito: in Emilia-Romagna il tasso di affollamento è del 193 per cento, in Lombardia, Sicilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia è intorno al 160 per cento;
tutto questo accade mentre i nostri istituti di pena stanno affrontando una fase di profonda regressione che li rende non più aderenti al dettato costituzionale e all'ordinamento penitenziario; e ciò ha generato numerosissime condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per questa situazione il nostro Paese è stato richiamato all'ordine a più riprese dal Consiglio d'Europa, che proprio di recente ha riconfermato nei contenuti e nei richiami un rapporto presentato dal commissario Gil-Robles già nel 2005, il quale sottolineava proprio la necessità di un ripristino della legalità nel sistema giudiziario italiano;
da un recente studio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risulta infatti che, degli oltre 65.000 detenuti presenti nelle carceri italiane, circa la metà è costituito da persone in attesa di giudizio, e tra questi circa un 30 per cento verrà assolto all'esito del processo; un dato abnorme, un'anomalia tipicamente italiana che non trova riscontro negli altri Paesi europei; in pratica il ricorso sempre più frequente alla misura cautelare in carcere e la lunga durata dei processi costringe centinaia di migliaia di presunti innocenti a scontare lunghe pene in condizioni spesso poco dignitose;
sulla base delle statistiche e di alcuni studi dell'amministrazione penitenziaria, la metà degli imputati che lascia il carcere vi è rimasto non più di dieci giorni, mentre circa il 35 per cento esce dopo appena 48 ore; questo pesante turn-over non fa altro che alimentare l'intasamento, il sovraffollamento ed il blocco dell'intero sistema penitenziario, dissipando energie nonché risorse umane ed economiche;
quasi il 40 per cento dei 65.000 carcerati si trova recluso in cella per aver violato il testo unico sulle droghe; mentre il 27 per cento della popolazione detenuta è tossicodipendente. Secondo il sesto rapporto sulle carceri redatto dall'associazione Antigone, il numero di tossicodipendenti che annualmente transitano dalle carceri italiane (26.646 nel 2006, 24.371 nel 2007, solo per fare un esempio) è decisamente superiore a quello di coloro che transitano dalle comunità terapeutiche (17.042 nel 2006, 16.433 nel 2007), il che dimostra come l'approccio terapeutico per questo tipo di detenuti sia stato concretamente dismesso. Al sistema penitenziario viene dunque affidata la maggiore responsabilità nel contrasto al fenomeno delle tossicodipendenze, e questo è un problema sociale e politico assieme, quando è ormai noto che i tassi di recidiva per chi esce dal carcere sono estremamente elevati, assai più di quelli di chi sconta la propria pena in misura alternativa, e che il gruppo con il maggior tasso di recidiva è proprio quello dei tossicodipendenti;
al 10 novembre 2009, i detenuti stranieri reclusi negli istituti di pena risultavano essere 24.190 (pari a circa il 37 per cento del totale); gli stranieri ristretti nei nostri istituti di pena sono, nella maggioranza dei casi, esclusi dall'accesso ai benefici penitenziari per la carenza di supporti esterni (famiglia, lavoro e altro) ed il loro reinserimento sociale appare sempre più problematico a causa della condizioni di irregolarità che li riguarda;
tra quanti in Italia stanno scontando una condanna definitiva, il 32,4 per cento ha un residuo di pena inferiore ad un anno, addirittura il 64,9 per cento inferiore a tre anni, soglia che rappresenta il limite di pena per l'accesso alle misure alternative della semilibertà e dell'affidamento in prova, il che dimostra come in Italia il sistema delle misure alternative si sia sostanzialmente inceppato; ciò accade nonostante le statistiche abbiano dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il detenuto che sconta la pena con una misura alternativa ha un tasso di recidiva molto basso (circa il 28 per cento), mentre chi sconta la pena in carcere torna a delinquere con una percentuale del 68 per cento; le misure alternative quindi abbattono i costi della detenzione, riducono la possibilità che la persona reclusa commetta nuovi reati, aumentando la sicurezza sociale;
solo un detenuto su quattro ha la possibilità di svolgere un lavoro, spesso peraltro a stipendio dimezzato perché condiviso con un altro detenuto che altrimenti non avrebbe questa opportunità; mentre la percentuale delle persone recluse impegnate in corsi professionali è davvero irrisoria e non arriva al 10 per cento. Circa l'85 per cento dei lavoranti è alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e svolge lavori di pulizia o di preparazione e distribuzione del vitto; il restante 15 per cento è costituito per la maggior parte da semiliberi che svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di datori di lavoro esterni. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'impossibilità di avviare i detenuti a programmi di lavoro è dovuta all'insufficienza degli educatori presenti in carcere, cioè di coloro che sono chiamati a stilare le relazioni a sostegno della concessione del lavoro esterno;
attualmente nelle carceri poco meno di 650 persone sono sottoposte al cosiddetto «carcere duro», ossia a quel regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario che è stato sensibilmente inasprito con l'approvazione della recente legge n. 94 del 2009, la quale ha definitivamente reso la detenzione speciale una modalità ordinaria e stabile di esecuzione della pena; ciò, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, al di là di ogni opinione di merito sui diritti umani, pone evidenti problemi di organizzazione e compatibilità comunque da prendere in seria considerazione (si pensi all'onere di lavoro per esempio per i magistrati di sorveglianza del Lazio);
a causa del sovraffollamento, un numero sempre maggiore di detenuti è costretto a scontare la condanna all'interno di istituti di pena situati a notevole distanza dalla propria regione di residenza, il che, oltre a contrastare con il principio della territorialità della pena previsto dall'ordinamento penitenziario, non consente di esercitare al meglio tutte quelle attività di sostegno e trattamento del detenuto che richiedono relazioni stabili e assidue della persona reclusa con i propri familiari e con i servizi territoriali della regione di residenza; senza considerare gli ingenti ed elevati costi, in termini sia economici che umani, che le continue e lunghe traduzioni dei detenuti, dal luogo di esecuzione della detenzione al luogo di celebrazione del processo, comportano per i bilanci dell'amministrazione penitenziaria;
da un recente rapporto sullo stato della sanità all'interno degli istituti di pena esaminato nell'ambito dell'attività conoscitiva avviata dalle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e sanità) del Senato risulta che appena il 20 per cento dei detenuti risulta sano, mentre il 38 per cento di essi si trova in condizione di salute mediocri, il 37 per cento in condizioni scadenti ed il 4 per cento in condizioni gravi e con alto indice di co-morbosità, vale a dire più criticità ed handicap in uno stesso paziente. Solo per limitarsi alle cinque patologie maggiormente diffuse, ben il 27 per cento dei detenuti è tossicodipendente (2.159 di loro sono in terapia metadonica), il 15 per cento ha problemi di masticazione, altrettanti soffrono di depressione e di altri disturbi psichiatrici, il 13 per cento soffre di malattie osteo-articolari ed il 10 per cento di malattie al fegato; oltre al fatto che la stessa tossicodipendenza è spesso associata ad AIDS (circa il 2 per cento dei detenuti è sieropositivo), epatite C e disturbi mentali;
a fronte di una morbosità così elevata, la medicina penitenziaria continua a scontare un'evidente insufficienza di risorse, di strumenti e di mezzi, il che svilisce i servizi e la professionalità degli operatori sanitari, oltre ovviamente a pregiudicare le attività di trattamento, cura e assistenza degli stessi detenuti. L'attuale situazione di sofferenza in cui versa la medicina penitenziaria è anche dovuta al fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», non risulta essere stato ancora attuato nella parte in cui stabilisce il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie relative all'ultimo trimestre dell'anno 2008 (per una somma pari ad 84 milioni di euro) e a tutto il 2009, il che non consente di attuare una seria e radicale riorganizzazione del servizio sanitario all'interno degli istituti di pena;
nonostante il passaggio delle competenze al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, non risultano ancora essere stati definiti modelli operativi adeguati all'assistenza in carcere, ciò a causa del fatto che le stesse Regioni sono ben lungi dall'essere attrezzate in modo da poter fornire i servizi medici nei penitenziari, così come, peraltro, ancora ambigua risulta la gestione dei relativi contratti di lavoro e ruoli professionali;
negli istituti di pena italiani sono rinchiusi 71 bambini sotto i tre anni che vivono in carcere con le madri detenute, il che continua ad accadere nonostante risulti ampiamente dimostrato quanto lo stato di reclusione prolungato possa esporre questi soggetti a seri rischi per la loro salute;
le piante organiche della Polizia penitenziaria, stabilite con decreto ministeriale dell'8 febbraio 2001, prevedono l'impiego di 41.268 unità negli istituti di pena per adulti; al 20 settembre 2009 nelle carceri italiane risultavano in forza 35.343 persone, con uno scoperto di 5.925 unità (circa il 14 per cento); per il personale amministrativo è previsto un organico di 9.486 unità, mentre i posti coperti risultano essere 6.300, con uno scarto di 3.186 persone. Complessivamente, quindi, nell'amministrazione penitenziaria il personale mancante è pari a 8.882 unità;
anche il numero degli educatori è insufficiente, posto che in pianta organica ne sono previsti 1.088, mentre sono appena 686 quelli effettivamente in servizio; così come risulta deficitaria l'assistenza psicologica, a cominciare da quella legata alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti, visto e considerato che a fronte di quasi 66.000 detenuti gli psicologi che prestano effettivamente servizio sono appena 352, il che comporta, come naturale conseguenza, che gli istituti di pena siano diventati un'istituzione a carattere prevalentemente, se non esclusivamente, afflittivo. A questo proposito il Ministero della giustizia, proprio al fine di coprire almeno parzialmente la totale carenza di organico di tali figure professionali, aveva avviato, fin dal 2004, un concorso per l'assunzione di 39 psicologi, arrivando anche ad approvare la relativa graduatoria nel 2006; nonostante ciò, da quel momento, l'amministrazione penitenziaria, pur in presenza di tutte le risorse economiche, non ha proceduto ad alcuna assunzione dei vincitori del concorso, di fatto preferendo affidarsi, a quanto consta ai firmatari del presente atto di indirizzo, ad un sistema di frammentarie collaborazioni precarie e insufficienti;
l'alto numero dei suicidi in carcere registrato nel 2009 dipende anche dalle condizioni di sovraffollamento degli istituti di pena e dalle aspettative frustrate di migliori condizioni di vita al loro interno, soprattutto per quanto riguarda le persone sottoposte a regimi carcerari più restrittivi rispetto a quello ordinario;
i fondi della Cassa delle ammende, con i quali lo Stato dovrebbe investire in progetti educativi e/o di reinserimento sociale dei detenuti, non vengono utilizzati o vengono destinati ad altre finalità, il che continua ad accadere nonostante il sostegno economico-finanziario delle iniziative volte al reinserimento sociale e alla riabilitazione dei detenuti, insieme all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, costituisca lo strumento più significativo di contrasto alla recidiva e quindi di tutela e sicurezza dei cittadini. Ed invero la bassa percentuale di detenuti che lavorano, unita alla cronica esiguità delle risorse finanziarie destinate al loro reinserimento sociale, comporta un alto tasso di recidiva, come dimostrato dalle più recenti evidenze statistiche sopra richiamate;
alcuni dei più rilevanti interventi legislativi adottati in questi ultimi anni - a partire dalla legge n. 251 del 2005 (cosiddetta legge «ex Cirielli») - hanno introdotto forti limitazioni all'applicazione dei vari benefici «extramurari» ai recidivi, i quali costituiscono la maggior parte degli attuali detenuti: si pensi all'aumento della popolazione carceraria a seguito delle introdotte limitazioni per i recidivi specifici o infraquinquennali reiterati per quanto riguarda i permessi premio, la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova al servizio sociale, posto che gli stessi non possono più usufruire della sospensione dell'esecuzione della pena ex articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, ciò a seguito dell'inserimento di una nuova lettera c) al comma 9 del predetto articolo;
occorre dunque riavviare il sistema delle misure alternative, ripensando quel meccanismo di preclusioni automatiche che - soprattutto con riferimento ai condannati a pene brevi - ha finito per imprimere il colpo «mortale» alla capacità di assorbimento del sistema penitenziario; su tale versante è anche necessario generalizzare l'applicazione della detenzione domiciliare quale strumento centrale nell'esecuzione penale relativa a condanne di minore gravità anche attraverso l'attivazione di serie ed efficaci misure di controllo a distanza dei detenuti;
è pertanto necessaria ed urgente un'azione riformatrice che parta da una comune riflessione che favorisca la reale attuazione del principio costituzionale di cui all'articolo 27, comma terzo, della Costituzione; dette riforme devono procedere nel senso di garantire al detenuto il rispetto delle norme sul «trattamento» all'interno delle carceri e sull'accesso alle misure alternative, cercando di risolvere non solo il problema del sovraffollamento delle carceri ma anche tutti i problemi del mondo giudiziario che ruotano intorno ad esso,
impegna il Governo ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte ad attuare, con il più ampio confronto con le forze politiche presenti in Parlamento, una riforma davvero radicale in materia di custodia cautelare preventiva, di tutela dei diritti dei detenuti, di esecuzione della pena e, più in generale, di trattamenti sanzionatori e rieducativi, che preveda:
a) la riduzione dei tempi di custodia cautelare, perlomeno per i reati meno gravi, nonché del potere della magistratura nell'applicazione delle misure cautelari personali a casi tassativamente previsti dal legislatore, previa modifica dell'articolo 280 del codice di procedura penale;
b) l'introduzione di meccanismi in grado di garantire un reale ed efficace rispetto del principio di umanizzazione della pena e del suo fine rieducativo, assicurando al detenuto un'adeguata tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei suoi diritti;
c) il rafforzamento sia degli strumenti alternativi al carcere previsti dalla cosiddetta legge «Gozzini» (legge n. 663 del 1986), da applicare direttamente anche nella fase di cognizione, sia delle sanzioni penali alternative alla detenzione intramuraria, a partire dall'estensione dell'istituto della messa alla prova, previsto dall'ordinamento minorile, anche nel procedimento penale ordinario;
d) l'applicazione della detenzione domiciliare, quale strumento centrale nell'esecuzione della pena relativa a condanne di minore gravità, anche attraverso l'attivazione di serie ed efficaci misure di controllo a distanza dei detenuti;
e) l'istituzione di centri di accoglienza per le pene alternative degli extracomunitari, quale strumento per favorirne l'integrazione ed il reinserimento sociale e quindi ridurre il rischio di recidiva;
f) la creazione di istituti «a custodia attenuata» per tossicodipendenti, realizzabili in tempi relativamente brevi anche ricorrendo a forme di convenzioni e intese con il settore privato e del volontariato che già si occupa dei soggetti in trattamento;
g) la piena attuazione del principio della territorialità della pena previsto dall'ordinamento penitenziario, in modo da poter esercitare al meglio tutte quelle attività di sostegno e trattamento del detenuto che richiedono relazioni stabili e assidue tra quest'ultimo, i propri familiari e i servizi territoriali all'interno della regione di residenza;
h) l'adeguamento degli organici della magistratura di sorveglianza, del personale penitenziario ed amministrativo, nonché dei medici, degli infermieri, degli assistenti sociali, degli educatori e degli psicologi, non solo per ciò che concerne la loro consistenza numerica, ma anche per ciò che riguarda la promozione di qualificazioni professionali atte a facilitare il reinserimento sociale dei detenuti;
i) il miglioramento del servizio sanitario penitenziario, dando seguito alla riforma della medicina penitenziaria già avviata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, in modo che la stessa possa trovare, finalmente, effettiva e concreta applicazione;
l) l'applicazione concreta della legge 22 giugno 2000, n. 193 (cosiddetta legge «Smuraglia»), anche incentivando la trasformazione degli istituti penitenziari, da meri contenitori di persone senza alcun impegno ed in condizioni di permanente inerzia, in soggetti economici capaci di stare sul mercato, e, come tali, anche capaci di ritrovare sul mercato stesso le risorse necessarie per operare, riducendo gli oneri a carico dello Stato e, quindi, della collettività;
m) l'esclusione dal circuito carcerario delle donne con i loro bambini;
n) una forte spinta all'attività di valutazione e finanziamento dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, nonché di aiuti alle loro famiglie, come previsto dalla legge istitutiva della Cassa delle ammende;
(1-00233) (10 febbraio 2010)
Approvata
D'ALIA, CUFFARO, BIANCHI, GIAI, FOSSON, POLI BORTONE, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER. - Il Senato,
premesso che:
secondo quanto emerge dai dati forniti dall'associazione Antigone che opera per la difesa dei diritti dei detenuti negli istituti di pena in Italia, nel corso del 2009 la popolazione carceraria è aumentata di 8.000 unità, passando dai 58.000 reclusi del 31 dicembre 2008 ai circa 66.000 della fine del 2009: oltre 20.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare e anche oltre la cosiddetta capienza tollerabile, l'indice che individua il limite massimo per la stessa amministrazione penitenziaria;
quasi il 50 per cento (30.818) delle persone oggi detenute nel nostro Paese è in attesa di giudizio (7.000 in più rispetto a quelle che si trovavano in questa situazione prima dell'indulto del 2006): si tratta di una delle percentuali più alte d'Europa che fotografa «un'anomalia tutta italiana»;
una situazione questa che definire «allarmante» è quasi riduttivo: 34 dei 204 istituti penitenziari italiani ospitano più del doppio delle persone previste, mentre 171 carceri sono «fuori legge», dal momento che accolgono più persone di quante la capienza regolamentare consenta;
nel febbraio 2009, il ministro Alfano aveva trionfalmente annunciato il varo di un piano carceri e la nomina di un commissario con poteri speciali che avrebbe dovuto risolvere l'emergenza del sovraffollamento;
questa soluzione proposta dal Governo è, nelle attuali e descritte condizioni, semplicemente irrealizzabile. Infatti, il ritmo di costruzione delle nuove carceri (in un piano più che approssimativo e con finanziamenti che non superano un terzo del fabbisogno) è incomparabilmente più lento della velocità di crescita della popolazione detenuta. E, nella più ottimistica delle previsioni, i nuovi posti promessi potranno essere disponibili solo quando il numero dei detenuti sarà ulteriormente aumentato di 30.000 unità;
ad oggi, infatti, nessun effetto positivo del piano carceri si è prodotto o almeno è stato portato a conoscenza del Parlamento;
se il trend dovesse continuare, la popolazione carceraria potrebbe arrivare nel giugno 2012 a 100.000 unità, a fronte di un calo di 5.500 agenti negli ultimi otto anni, stando alla denuncia delle organizzazioni sindacali della polizia carceraria che prevedono, per il prossimo triennio, l'uscita di 2.500 persone, da contrastare con l'assunzione di almeno 1.800 unità;
nello specifico, l'organico degli agenti di custodia, fissato l'ultima volta proprio nel 2001, prevedeva 42.268 unità, a fronte di 55.000 detenuti. Oggi i carcerati, come sopra anticipato, sono diventati circa 66.000 e gli agenti in servizio sono 40.000, che diventano 38.000 se si considerano i 2.000 in malattia o in aspettativa per motivi di salute;
con questi numeri, ovviamente pesano le unità, le centinaia, le migliaia di agenti sottratti ai loro compiti principali per essere dirottati su mansioni amministrative o di servizio in uffici sguarniti da più di un decennio a seguito del blocco delle assunzioni e dei tagli nella pubblica amministrazione;
anche il numero degli educatori è insufficiente, posto che in pianta organica ne sono previsti 1.088, mentre sono appena 686 quelli effettivamente in servizio; così come risulta deficitaria l'assistenza psicologica, a cominciare da quella legata alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti, visto e considerato che a fronte di quasi 66.000 detenuti gli psicologi che prestano effettivamente servizio sono appena 352 (ciascuno in rapporto libero-professionale, retribuito molto al di sotto dei minimi di categoria e per poche ore al mese), il che comporta, come naturale conseguenza, che gli istituti di pena siano diventati un'istituzione a carattere prevalentemente, se non esclusivamente, afflittivo. A questo proposito il Ministero della giustizia, proprio al fine di coprire almeno parzialmente la totale carenza di organico di tali figure professionali, aveva avviato, fin dal 2004, un concorso per l'assunzione di 39 psicologi, arrivando anche ad approvare la relativa graduatoria nel 2006; nonostante ciò, da quel momento, l'Amministrazione penitenziaria non ha proceduto ad alcuna assunzione dei vincitori del concorso, di fatto preferendo affidarsi ad un sistema di frammentate collaborazioni precarie e insufficienti;
in una circolare del 6 luglio 2009, avente per oggetto la «tutela della salute e della vita delle persone detenute», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fortemente raccomandato ai provveditori regionali di offrire ai reclusi più colloqui e maggiori occasioni di intrattenimento, di aumentare le ore d'aria, di tenere aperte le porte delle celle e di non far mancare l'acqua;
di carcere si può anche morire: generalmente, un terzo dei decessi che si verificano dietro le sbarre sono infatti dovuti a suicidio, come rivelano i dati raccolti dal centro di ricerca «Ristretti orizzonti» del carcere di Padova. Nel 2009 è stato registrato il numero più alto di detenuti suicidi nella storia della Repubblica (72 su 171 persone morte in carcere). I decessi - secondo l'Osservatorio permanente sulle morti in carcere - sarebbero molti di meno se nel carcere non fossero rinchiuse decine di migliaia di soggetti che provengono da realtà di emarginazione sociale. Il 30 per cento dei detenuti è tossicodipendente, il 10 per cento ha una malattia mentale, il 5 per cento è sieropositivo, il 60 per cento ha una qualche forma di epatite. Negli anni '60 - stando sempre ai dati forniti dall'Osservatorio - i suicidi in carcere erano tre volte meno frequenti di oggi, i tentativi di togliersi la vita addirittura quindici volte meno frequenti. Complessivamente, dal 2000 al 2009, sono state 558 le persone che si sono tolte la vita dietro le sbarre, mentre i tentati suicidi (nello stesso arco di tempo) sono stati 7.717;
la situazione è resa ancora più grave dalla diminuzione delle risorse economiche: dai 13.000 euro all'anno spesi nel 2007 per ogni detenuto per vitto, assistenza sanitaria e attività trattamentale (escluso il costo del personale) si è passati ai 6.383 del 2009;
infine, e questo costituisce il dato più inquietante, nei sedici asili nido funzionanti negli istituti penitenziari stanno crescendo 80 bambini sotto i tre anni di età, figli di detenute, mentre circa una trentina di donne sta trascorrendo i mesi di gravidanza in cella: una situazione che, come ha dimostrato uno studio condotto nel 2008 nel nido del carcere di Rebibbia, può avere gravi conseguenze sul nascituro;
ci sono, inoltre, 40.000 minori (tra i tre e i dieci anni) che hanno in carcere un genitore con il quale non possono vivere: l'attuale legislazione prevede che, soltanto in presenza di determinati requisiti, la condanna possa essere scontata agli arresti domiciliari insieme al proprio figlio;
ciò esprime la contraddizione di una politica forte con i deboli e debole con i forti che introduce nuovi reati e immette nel circuito giudiziario e carcerario un gran numero di nuovi detenuti, specie immigrati;
quanto denunciato costituisce una palese violazione dei principi della Carta costituzionale, in particolare dell'articolo 32, che tutela la salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», e dell'articolo 27, secondo il quale «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
in una sentenza del 16 luglio 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato per la prima volta l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (che disciplina il divieto di tortura e delle pene inumane e degradanti), proprio in ragione delle sopra descritte condizioni di sovraffollamento delle carceri;
infatti, secondo gli standard di riferimento utilizzati dalla Corte di Strasburgo, ogni detenuto ha diritto a 7 metri quadrati di spazio in cella singola e 4,5 metri quadrati in quella multipla: questa è la ragione per cui il nostro Paese è stato condannato al risarcimento di 1.000 euro per aver inflitto un danno morale al cittadino bosniaco Sulejmanovic, un rom condannato per furto nel 2002;
nelle più alte sedi è stata recentemente ribadita la necessità di una maggiore vicinanza a tutte le realtà in cui c'è sofferenza a causa della privazione dei diritti elementari, tra cui quella delle carceri terribilmente sovraffollate, nelle quali non si vive decentemente, si è esposti ad abusi e rischi, e di certo non ci si rieduca,
impegna il Governo:
ad adottare una politica carceraria tendente a contenere il sovraffollamento, attraverso la riduzione dei tempi di custodia cautelare, la rivalutazione delle misure alternative al carcere, la riduzione delle pene per chi commette fatti di lieve entità;
a predisporre un nuovo piano carceri, rispetto a quello presentato il 27 febbraio 2009 dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con l'indicazione di reali coperture finanziarie e prospettive di una concreta ed efficace attuazione;
a garantire le risorse necessarie per potenziare la dotazione organica della Polizia penitenziaria affinché essa sia messa nelle condizioni di gestire una situazione a dir poco «esplosiva»;
ad assumere iniziative di competenza per l'assunzione di un congruo numero di psicologi, indispensabili per la vita dei reclusi, nonché ad adoperarsi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, affinché sia garantita ai detenuti dal Servizio sanitario nazionale la migliore assistenza medica e psicologica;
ad istituire case famiglia protette in cui accogliere mamme e bambini;
ad adottare le iniziative necessarie per istituire un organo di monitoraggio indipendente che controlli i luoghi di detenzione, in linea con quanto stabilito dal protocollo addizionale alla Convenzione Onu contro la tortura, firmato anche se non ancora ratificato dall'Italia, che ne prevede l'istituzione in tutti gli Stati aderenti entro il termine di un anno dalla ratifica;
a stipulare eventuali accordi internazionali per far scontare ai detenuti stranieri le pene nei rispettivi Paesi d'appartenenza.
(1-00235) (testo corretto) (16 febbraio 2010)
Approvata
BRICOLO, MAZZATORTA, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI. - Il Senato,
premesso che:
la pena detentiva svolge diverse e non sovrapponibili funzioni: da quella retributiva in senso stretto a quella di prevenzione generale e speciale;
è proprio attraverso il sistema penitenziario che si deve garantire un adeguato bilanciamento tra le tre funzioni essenziali della pena detentiva e l'obiettivo della rieducazione del condannato nella fase esecutiva;
l'interesse nei confronti della funzione rieducativa della pena, costituzionalmente garantita, non può comunque incidere o annullare la funzione essenziale della detenzione, che è essenzialmente quella afflittiva, che altri ordinamenti, a partire da quello statunitense, hanno efficacemente utilizzato attraverso pene detentive di breve durata per valorizzarne l'utilità come strumento di prevenzione specifica;
i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili ed anzi controproducenti, considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1.000 unità;
il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'accertare lo stato di emergenza legato al sovraffollamento delle carceri, si è dichiarato nettamente contrario ad affrontare il problema con ulteriori amnistie o indulti, cercando invece una soluzione strutturale e duratura nel tempo;
il fenomeno del sovraffollamento è aggravato dal progressivo aumento dei detenuti stranieri che negli istituti penitenziari del Nord del Paese raggiungono percentuali ben superiori a quelle dei detenuti italiani, confermando una correlazione tra il fenomeno dell'immigrazione clandestina e i tassi di delittuosità: rispetto ai 65.067 detenuti ad oggi presenti nelle 204 strutture penitenziarie, ben 24.152 sono stranieri; 20.959 sono i minorenni segnalati dall'autorità giudiziaria minorile agli uffici di Servizio sociale per i minorenni, con una crescente incidenza dei fenomeni di devianza minorile straniera;
si rende improcrastinabile adottare interventi di riorganizzazione del circuito penitenziario che, attraverso sinergie tra il Ministero della giustizia, le Regioni e gli enti locali, nonché in parallelo rispetto al processo di federalismo demaniale, sappiano adeguare il sistema penitenziario alle effettive esigenze della fase esecutiva della pena, a garanzia delle sue funzioni tipiche;
lo strumento del «Piano carceri», laddove definito ed attuato in cooperazione con gli enti territoriali competenti e preordinato al riequilibrio territoriale della rete carceraria, può consentire di evitare il ricorso a misure di clemenza relativa, come quelle alternative alla detenzione, soprattutto nei casi in cui queste si rivelano non proporzionate alla gravità del reato commesso;
in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, dal 14 giugno 2008 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia. Il decreto, nel disciplinare, in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria, ha in particolare disposto a favore del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, per il funzionamento della medicina penitenziaria, le seguenti risorse: 157,8 milioni di euro per l'anno 2008; 162,8 milioni di euro per l'anno 2009; 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che, nell'assolvimento delle funzioni di medicina penitenziaria trasferite al Servizio sanitario nazionale, spetta alle Regioni disciplinare gli interventi da attuare attraverso le Aziende sanitarie locali in conformità ai principi definiti dalle linee guida dettate dal medesimo decreto;
è necessario promuovere l'attivazione di un sistema permanente di monitoraggio sull'attuazione del predetto trasferimento e sull'adeguatezza delle relative risorse, in rapporto anche alla dislocazione territoriale delle strutture carcerarie, al fine di evitare che eventuali disavanzi gestionali siano posti a carico delle Regioni territorialmente competenti,
impegna il Governo:
a proseguire ed ulteriormente sviluppare la politica di sottoscrizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei flussi migratori, al fine di consentire che i detenuti stranieri condannati per un reato commesso nel nostro territorio possano scontare la pena nel loro Paese di origine, e contemporaneamente a promuoverne il monitoraggio, per garantire effettività agli impegni assunti in tema di esecuzione della pena in condizioni di reciprocità;
a migliorare durante il periodo di detenzione le modalità di identificazione dei detenuti extracomunitari e di acquisizione dei documenti abilitativi al rimpatrio onde rendere possibile l'immediata espulsione una volta avvenuta la dimissione dal carcere, senza necessità di trattenimento nei Centri di identificazione;
a promuovere la cooperazione tra il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute, al fine di migliorare le condizioni di permanenza in carcere dei detenuti, sia favorendo lo svolgimento all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari di attività lavorative sinergiche con il mercato del lavoro ed utili alla collettività, sia completando il processo di trasferimento delle funzioni di medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale;
a predisporre un sistema permanente di controllo sui servizi di assistenza sanitaria erogati ai detenuti, al fine di monitorarne l'andamento e di verificarne l'impatto, in termini assistenziali e finanziari, sulle strutture sanitarie territoriali di riferimento;
a considerare prioritaria la realizzazione del «Piano carceri», quale strumento di programmazione coordinata tra il Ministero della giustizia, le Regioni e gli enti locali territorialmente competenti nel settore dell'edilizia penitenziaria, finalizzato a modernizzare la rete esistente delle strutture carcerarie, ad adeguarla alle effettive esigenze del sistema giudiziario e ad omogeneizzarne la dislocazione nelle diverse aree del territorio nazionale;
a procedere nella realizzazione del Piano carceri in sinergia con il processo di federalismo demaniale prefigurato nella legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, al fine di consentire che, nel quadro unitario delle regole sul funzionamento del sistema penitenziario definite dal Ministero della giustizia, sia comunque promosso il coinvolgimento degli enti locali territorialmente competenti nella gestione dell'edilizia penitenziaria quale strumento di prevenzione dello stato di isolamento ed abbandono di queste realtà rispetto al contesto di riferimento.
(1-00236) (testo 3) (17 febbraio 2010)
Approvata
FLERES, MUGNAI, ALLEGRINI, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, CENTARO, GALLONE, DELOGU, ALICATA. - Il Senato,
premesso che:
la naturale funzione afflittiva della detenzione si coniuga inscindibilmente con la parimenti necessaria funzione rieducativa della pena;
le condizioni di sovraffollamento alle quali sono sottoposte le carceri italiane mortificano le condizioni umane dei detenuti e l'attività quotidiana della Polizia penitenziaria e degli altri dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), così eludendo il dettame costituzionale;
dai dati del Dap, aggiornati al 30 settembre 2009, risulta un'allarmante crescita media di circa 800 reclusioni al mese, che hanno già determinato il superamento della capienza tollerabile di detenuti negli istituti di pena italiani. A fronte di una capienza regolamentare di poco più di 43.000 detenuti e di un limite cosiddetto tollerabile di 64.100 unità, alla data dell'ultimo rilevamento pubblicato nel sito del Ministero della giustizia, i detenuti risultavano essere 64.595, contro i 63.981 registrati alla data del 1º settembre 2009. Solo nel mese di settembre 2009, quindi, la popolazione detenuta è cresciuta di 614 unità superando il limite massimo tollerabile determinato dal Ministero;
questa condizione, da sola, potrebbe determinare una serie di conseguenze passibili di ulteriori condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Consiglio d'Europa, come già avvenuto in passato;
da un'analisi della statistica pubblicata dal Dap, emergono alcuni dati dei quali, necessariamente, si deve tenere conto per poter pervenire più sollecitamente ad una normalizzazione della situazione in atto;
al 30 settembre 2009, su un totale di 64.595 reclusi, solo 31.363 risultano essere condannati, e 1.878 gli internati. I rimanenti 31.354 detenuti sono ancora in attesa di giudizio e, quindi, almeno in astratto, potenzialmente non colpevoli;
i detenuti di altra nazionalità sono il 37 per cento; dagli stessi dati risultano 23.999 detenuti stranieri su una popolazione carceraria complessiva di 64.595 unità. Più del 37 per cento dei detenuti è dunque di nazionalità straniera. Di questi, come risulta dal censimento del primo semestre 2009, su un totale di 23.609 reclusi stranieri, 8.741 provengono da Paesi europei, 1.177 provengono dal continente asiatico e 1.323 dall'America. Dall'Africa, su un totale di 12.348 reclusi, 2.999 sono di nazionalità tunisina, 5.136 marocchina, 1.080 provengono dall'Algeria, 1.096 dalla Nigeria e 2.037 da altri Paesi dell'Africa;
13.848 italiani risultano reclusi nel primo semestre del 2009 per reati connessi alle leggi contro la droga e più di un quarto dei reclusi risulta tossicodipendente. A fronte di un numero così alto, dovranno essere intensificati gli sforzi che lo Stato italiano compie, con le proprie strutture e attraverso le comunità terapeutiche, per affrontare in via preventiva il problema della tossicodipendenza come causa, piuttosto che doverlo reprimere come effetto. Tanto è dimostrato anche dalla percentuale di recidiva al crimine e al reingresso in carcere che vede primeggiare i soggetti tossicodipendenti;
l'Ufficio statistiche del Dap registra alla data del 30 giugno 2009 che ben 11.294 detenuti, su un totale di 30.549 condannati, quindi quasi il 37 per cento dei reclusi, deve scontare fino a tre anni di carcere. Inoltre, osservando le cifre risultanti dai residui di pena, risulta che, sempre nel primo semestre del 2009, in Italia erano reclusi ben 19.823 detenuti che dovevano scontare una pena inferiore ai tre anni, cioè circa il 65 per cento;
un terzo dei cittadini che subiscono un ingresso in carcere viene scarcerato dopo meno di 24 ore, quindi si comprende come la facilità dell'uso della carcerazione preventiva, oltre a ledere la presunzione di innocenza conclamata nell'ordinamento italiano, inficia l'efficienza dei penitenziari italiani, con dispendio di risorse umane ed economiche;
a fare da contraltare alla statistica della reclusione intramuraria, si contano, compresi i casi ereditati dagli anni precedenti, sempre nel primo semestre del 2009, 8.191 casi di affidamento in prova (dei quali 2.283 tossicodipendenti), 1.126 casi di semilibertà e 4.932 casi di arresti domiciliari. Risulta utile sottolineare che queste cifre, sicuramente non trascurabili nella loro entità, sono estratte da un dato complessivo che prevede non solo i condannati ma anche i detenuti in attesa di giudizio, quindi ancora non dichiarati colpevoli. Resta comunque un totale di misure diverse dalla detenzione intramuraria di 14.249 casi contro 64.595 reclusi nelle carceri, quindi una percentuale del 18 per cento complessivo;
le conseguenze dell'intasamento carcerario, determinato dal frequente ricorso all'arresto intramurario per soggetti in attesa di giudizio, per tossicodipendenti e per stranieri, determina una forte compressione delle normali attività lavorative e rieducative alle quali il sistema penitenziario italiano è destinato per volontà della Costituzione;
la carenza di fondi destinati al lavoro in istituto, legata al sovrannumero, determina l'oggettiva difficoltà a favorire un percorso riabilitativo, così come i corsi professionali di avviamento al lavoro e i corsi scolastici. Nel primo semestre 2009, solo 3.864 detenuti hanno seguito dei corsi professionali, e 13.408 reclusi hanno svolto funzioni di lavoranti, per periodi non definiti, ma sicuramente non annuali. Considerando che chi ha svolto funzione di lavorante non ha partecipato a corsi di formazione professionale, risulta che 17.272 detenuti, su una popolazione carceraria complessiva di 64.595 donne e uomini, hanno avviato un percorso concreto di recupero. Per più del 70 per cento dei detenuti (dato che, peraltro, deve necessariamente tener conto di quanti, comunque, non intendono usufruire di tali opportunità) la reclusione intramuraria risulta solo un'espiazione della pena;
lo stesso organico del Dap risulta carente secondo i parametri «ordinari», avendo in forza di decreto ministeriale la previsione di 41.268 unità di Polizia penitenziaria negli istituti di pena per adulti e riscontrando al settembre del 2009 uno scoperto di circa 6.000 unità. Lo stesso vale per il restante personale, con una carenza di più di 3.000 persone;
lo stesso discorso vale per educatori e psicologi, allo stato insufficienti per svolgere proficuamente il loro lavoro, nonostante gli sforzi e la passione. Poco meno di 700 educatori (circa 1.000 quelli previsti in organico) e circa 350 psicologi per circa 65.000 detenuti non appaiono un numero adeguato e sufficiente;
un ulteriore effetto causato dal sovraffollamento si registra nella carenza di igiene e di cure sanitarie, con pericolo costante di diffusioni virali, anche nella considerazione che solo poco meno del 2 per cento dei reclusi risulta sieropositivo al test dell'HIV. Lo stesso passaggio al Servizio sanitario nazionale ha riscontrato gravi ritardi ed inadempienze a causa dell'incapacità organizzativa di molte Regioni nella gestione del servizio sanitario all'interno degli istituti di pena;
appare pertanto evidente che la situazione attuale, già difficile da gestire, lo risulterà ancor di più nei tempi a venire. Risulta indifferibile intervenire, con un'azione riformatrice che veda uniti in un rapporto sinergico i diversi dicasteri interessati, al fine di trovare soluzioni che riconducano la detenzione all'interno dell'idea costituzionale e che, contemporaneamente possano rendere meno usurante l'attività dei dipendenti dello Stato, ogni giorno impegnati in un'attività difficile come quella che esercitano gli agenti della Polizia penitenziaria,
impegna il Governo:
ad attuare celermente il Piano carceri che preveda: la chiusura delle strutture non adeguabili a criteri moderni e consoni al rispetto della dignità umana, la vendita delle strutture troppo vetuste e la realizzazione di strutture moderne, in grado di attuare le precipue funzioni dell'espiazione, del recupero e della risocializzazione, l'apertura delle strutture ultimate con spostamento del personale dagli istituti da chiudere e l'utilizzo di formule di project financing;
a predisporre una riforma del sistema carcerario che ipotizzi la detenzione carceraria nel caso di condanne per i reati più gravi e/o di maggior allarme sociale, ovvero in presenza di recidiva e/o abitualità favorendo, negli altri casi e nel rispetto della legge, forme detentive alternative a quella intramuraria;
a potenziare gli strumenti alternativi al carcere, come determinati dalla legge, comunque salvaguardando entrambe le funzioni della pena;
ad informare i regimi di espiazione e l'attuazione delle misure detentive e alternative anche ad una riconoscibile logica riparatoria rispetto ai reati commessi e alle vittime degli stessi;
a sottoscrivere un protocollo internazionale per l'espiazione della pena nei Paesi di residenza, per gli stranieri appartenenti all'Unione europea e a quei Paesi nei quali sono garantiti i diritti umani;
a favorire un lavoro sinergico tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quello della giustizia, predisponendo un apposito protocollo d'intesa, da sottoporre alle organizzazioni nazionali del mondo del lavoro e imprenditoriale, per l'impiego di detenuti in attività lavorative proposte da privati, in linea con la legge Smuraglia, rendendo gli istituti penitenziari veri e propri laboratori produttivi, regolarmente inseriti nel mercato esterno, anche facendo ricorso a misure che favoriscano lavoro autonomo;
a creare apposite strutture per donne detenute in presenza di prole, al fine di non dovere «recludere» bambini innocenti in carceri per adulti: queste strutture devono godere del supporto di psicologi infantili e di corsi di risocializzazione e avviamento al lavoro per le ree. Da un'intesa con strutture governative impegnate nel mondo del lavoro femminile, si possono definire accordi per favorire il lavoro delle detenute e garantire una migliore qualità della prole che, si ricorda, non ha commesso alcun reato, ed è spesso di tenerissima età;
a favorire un lavoro sinergico tra il Ministero della salute e quello della giustizia, predisponendo in ogni ospedale, o quantomeno in almeno un presidio sanitario provinciale, delle apposite stanze riservate a detenuti bisognosi di ricovero. Questo favorirebbe un più efficiente utilizzo del personale di Polizia penitenziaria. Attualmente per ogni detenuto da far visitare occorre impiegare tra le 8 e le 12 unità che vengono distolte dal servizio in istituto;
ad attivarsi per automatizzare i cancelli interni alle strutture penitenziarie con l'innovazione di sistemi di video-sorveglianza: questo favorirebbe una drastica riduzione del personale di Polizia penitenziaria preposto all'apertura e alla chiusura dei cancelli, con un migliore e più razionale utilizzo dello stesso;
ad attivarsi per realizzare le docce in camera, per un'ulteriore diminuzione delle mansioni del personale di Polizia penitenziaria, attualmente impegnati a vigilare i detenuti che utilizzano le docce comuni: anche questo accorgimento, apparentemente di dettaglio, favorisce un più razionale utilizzo del personale di Polizia penitenziaria;
a rispettare l'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge n. 354 del 1975 e successive modifiche, che determina la territorialità della pena, compatibilmente con la concreta articolazione dei regimi detentivi individuali;
a trasferire in strutture adeguate, pubbliche o private, i detenuti tossicodipendenti, con percorsi differenziati in funzione della gravità del reato commesso;
ad adeguare gli organici della magistratura di sorveglianza;
ad adeguare il personale di Polizia penitenziaria;
ad adeguare l'organico del personale amministrativo, sanitario, degli educatori e degli psicologi, nonché di mediatori culturali per i detenuti stranieri.
(1-00238) (11 febbraio 2010)
Respinta
LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA. - Il Senato,
premesso che:
la situazione delle carceri italiane versa in una situazione drammatica, la cui gravità è stata chiaramente sancita in Parlamento anche dall'ultima Relazione del Guardasigilli sull'amministrazione della giustizia, nella quale si evidenzia il dato di 65.067 detenuti ospitati nel 2009 nelle circa 205 strutture penitenziarie italiane, facendo così registrare un surplus di circa 22.000 detenuti rispetto ai posti compatibili con la disponibilità attuale del sistema carcerario;
secondo i dati diffusi da sindacati degli agenti di Polizia penitenziaria, al 31 gennaio 2010 risultavano detenute 65.800 persone a fronte di poco più di 43.000 posti. I detenuti con condanne definitive sarebbero circa il doppio dei detenuti in attesa di primo giudizio, cui andrebbero aggiunti gli appellanti (circa 10.000) ed i ricorrenti (circa la metà rispetto agli appellanti). Nel complesso, alla data citata, i detenuti in attesa di giudizio sfiorerebbero il 49 per cento del totale, mentre gli internati sarebbero poco meno di 2.000;
secondo tutte le statistiche disponibili, i detenuti stranieri avrebbero raggiunto il numero più alto mai registrato in Italia. Quest'ultimo dato, in parte non certo trascurabile, è dovuto ad un effetto noto come «porta girevole», dal momento che migliaia di cittadini extracomunitari vengono sistematicamente arrestati perché privi di documenti e, altrettanto rapidamente, rilasciati, con un meccanismo, imposto dalle leggi (da ultimo il cosiddetto «pacchetto sicurezza», con particolare riferimento all'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), meccanismo tanto oneroso quanto inutile. A tal proposito, restano pochi i Paesi con cui l'Italia ha una convenzione bilaterale che consenta le estradizioni per scontare la pena nel Paese d'origine (con riferimento ai Paesi extracomunitari vale la pena di citare gli accordi bilaterali di riammissione con Marocco, Tunisia, Algeria e Nigeria);
ben 34 istituti penitenziari italiani ospitano più del doppio delle persone previste, mentre 171 accolgono più persone di quante la capienza regolamentare consenta. Il sovraffollamento delle strutture - in presenza di un saldo attivo, fra detenuti in entrata ed in uscita, pari a quasi 700 unità al mese - è dunque giunto ben oltre la cosiddetta «capienza tollerabile» (stimata in 63.000 unità) con la gran parte delle strutture penitenziarie fatiscenti, obsolete o non più adatte, e tali comunque da determinare situazioni di non vivibilità né per i detenuti né per il personale dell'amministrazione penitenziaria;
in tale contesto si registra, inoltre, una gravissima carenza organica del Corpo di Polizia penitenziaria per circa 6.000 unità; situazione che riguarda anche il personale addetto al trattamento e alla rieducazione dei detenuti. Il Governo prevede, per effetto della legge finanziaria per il 2010, l'assunzione di un numero di unità di Polizia penitenziaria inferiore alle carenze di organico, i cui tempi dovranno peraltro necessariamente calibrarsi sull'andamento progressivo dello stato delle costruzioni dei nuovi edifici o padiglioni penitenziari, motivo per il quale se ne prevede pertanto lo scaglionamento in circa cinque anni. La legge finanziaria per il 2010 ha inoltre abolito il blocco del turn over per le Forze di polizia consentendo, nei prossimi tre anni, l'assunzione di 1.800 agenti. Non si appaleseranno, pertanto, rilevanti effetti positivi per l'incremento organico, tenuto conto del fatto che nello stesso periodo si stima che andranno in pensione almeno 2.400 agenti di Polizia penitenziaria. Nello specifico, l'organico degli agenti di custodia, fissato l'ultima volta proprio nel 2001, prevedeva un numero di 42.268, a fronte di 55.000 detenuti. Oggi i detenuti sono diventati circa 66.000 e gli agenti di servizio sono 38.000 se si considerano i 2.000 in malattia o in aspettativa per motivi di salute o in via di pensionamento;
il Ministro della giustizia, in sede di audizione sulla situazione degli istituti penitenziari presso la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, in data 14 ottobre 2008, ha affermato: «l'amministrazione penitenziaria ha, tuttavia, avviato un progetto di recupero e di razionalizzazione delle risorse umane esistenti, attraverso processi di rafforzamento delle motivazioni professionali e lavorative, anche con l'adozione di nuovi modelli di sorveglianza, capaci di valorizzare la flessibilità e la dinamicità del servizio istituzionale ancora oggi caratterizzato da schemi rigidi e statici». Ad oggi, sarebbe necessario conoscere gli esiti di tale progetto di recupero e razionalizzazione delle risorse umane del comparto;
valutato, inoltre, che:
l'annoso problema del sovraffollamento rappresenta innanzitutto una questione di legalità perché nulla è più disastroso che far vivere chi non ha recepito il senso di legalità - quindi, ha commesso reati - in una situazione di palese non corrispondenza tra quanto normativamente definito e quanto viene attuato in pratica ed è quotidianamente vissuto dagli operatori del settore e dai detenuti stessi. Sono infatti aumentati i suicidi in carcere nell'ultimo anno, così come sono in costante aumento le aggressioni nei confronti della Polizia penitenziaria, così come aumentano gli atti autolesivi. Proliferano altresì le malattie infettive, altro pericolo da non sottovalutare per tutti coloro che vivono o lavorano in carcere. A fronte di questa situazione, il Governo non fornisce adeguate e concrete risposte né normative né di tipo strutturale, sia sotto il profilo degli investimenti di adeguamento delle strutture esistenti, che in riferimento alla creazione di nuovi istituti penitenziari ove necessario;
il Ministro della giustizia, nell'ambito della citata audizione del 14 ottobre 2008 sulla situazione degli istituti penitenziari, ha affermato inoltre che «è proprio dei giorni scorsi la costituzione, ad opera del nostro capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di un gruppo di lavoro con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario». Non sono tuttavia chiari gli esiti di tale lavoro;
la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale delle carceri, il cui limite temporale è stato fissato al 31 dicembre 2010, è stata disposta dal Governo con riferimento alla legge n. 225 del 24 febbraio 1992 riguardante la Protezione civile nazionale, il che comporta l'emanazione di una successiva ordinanza che conferisce al Commissario delegato poteri eccezionali in deroga alle leggi ed alle procedure ordinarie;
in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», approvato in prima lettura dal Senato in data 9 febbraio 2010, il Governo ha introdotto nel provvedimento d'urgenza una disposizione con la quale si affida alla società Protezione civile SpA un ruolo importante, per quanto improprio, rispetto alla natura stessa del sistema di Protezione civile nazionale, in riferimento all'edilizia penitenziaria. Il Commissario straordinario sarebbe infatti autorizzato ad avvalersi della società Protezione civile SpA per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
in tale contesto il Governo ha annunciato un «piano carceri» di cui non si conosce l'esatta e puntuale articolazione, ma che certamente non potrà avere effetti positivi in tempi rapidi, anche con riferimento all'implementazione dell'organico al fine di assicurare la buona gestione del sistema, in termini sia di dignità del lavoro che di dignità della detenzione;
a fronte della necessità di un intervento più rapido ed efficace, oltre che meno costoso, indirizzato anzitutto alle decine di strutture penitenziarie da tempo già pronte ma mai utilizzate o alle molte strutture che sono chiuse a causa della mancanza di personale, le disposizioni introdotte per la realizzazione del piano carceri risultano inaccettabili perché legittimano il Commissario straordinario a provvedere ad adempimenti quali la localizzazione delle aree destinate all'edificazione di nuove strutture penitenziarie, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporterebbe la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituirebbe decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. L'approvazione delle localizzazioni costituirebbe inoltre una variante dei piani urbanistici producendo l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. Si dispone, inoltre, una deroga alla legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità ed in materia di notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, non essendo ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente, e, in deroga all'articolo 18 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti), verrebbe consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per cento;
si tratta di deroghe amplissime, che ancora una volta non assicurano l'effettivo utilizzo di elenchi di fornitori e prestatori di servizio soggetti a rischio di inquinamento mafioso. I controlli antimafia sui contratti, sui subappalti e sui subcontratti sono infatti effettuati secondo linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (previsto dall'art. 180, comma 2, del Codice degli appalti) anche in deroga al regolamento sul rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998);
le norme in questione, oltre che foriere di possibili infrazioni comunitarie, sembrano introdurre un meccanismo che, consolidando il moltiplicarsi di decreti presidenziali ed ordinanze di protezione civile in materie che nulla hanno a che vedere con le calamità naturali, a scapito del rispetto delle ordinarie regole di mercato, incentiverebbero il contenzioso senza assicurare adeguata trasparenza e capacità risolutiva agli interventi annunciati. Improvvisamente, infatti, il Governo ha tramutato l'iter ordinario del piano carceri - per cui aveva chiesto la collaborazione di Confindustria e dell'Associazione nazionale costruttori edili e, addirittura, finanziamenti di privati - in un percorso a tappe forzate, mediante l'inserimento di poteri emergenziali in un decreto-legge che, peraltro, trattava altre materie;
del «piano carceri», che secondo gli annunci del Governo dovrebbe risolvere l'emergenza carceraria, si parla dal novembre 2008. Nel gennaio 2009, il Consiglio dei ministri annunciava il via libera al piano ma ancora a fine febbraio veniva reso noto solo un programma di massima. In tale periodo i detenuti ammontavano a circa 56.000 persone. Dopo analoghi annunci a maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre e novembre, che davano per imminente il piano, il 3 dicembre 2009 il Ministro annunciava che il piano sarebbe approdato in Consiglio dei ministri. In 12 mesi, intanto, i detenuti sono cresciuti di 10.000 unità, avendo così da soli assorbito la metà dei posti che il piano immagina di realizzare nei prossimi anni;
stando ai ritmi di crescita del numero dei detenuti, il primo carcere effettivamente utilizzabile non sarà disponibile prima del 2012, anno nel quale i detenuti avranno probabilmente superato le 90.000 unità, mentre con riferimento al personale di Polizia penitenziaria le prime assunzioni possibili saranno soltanto 350 che non compenseranno neppure le cessazioni dal servizio, che nel 2008 sono state 720 e nel 2009 circa 800. Negli ultimi otto anni gli agenti della Polizia penitenziaria sono diminuiti di oltre 5.000 unità e nel prossimo triennio si prevede che diminuiranno di altri 2.500 persone;
considerato, peraltro, che:
la popolazione delle carceri continua dunque a crescere, con tutte le relative conseguenze, mentre gli agenti penitenziari sono costretti a lavorare in condizioni sempre peggiori, così come gli educatori, gli psicologi ed i medici. Il numero degli educatori è insufficiente, posto che in pianta organica ne sono previsti 1.088 mentre sono 686 quelli effettivamente in servizio; così come risulta deficitaria l'assistenza psicologica, poiché a fronte di quasi 66.000 detenuti gli psicologi che prestano effettivamente servizio sono appena 352 ed il concorso avviato, fin dal 2004, per l'assunzione di 39 psicologi, non ha determinato fino al 2009 alcuna assunzione. Risultano peraltro in costante aumento gli attacchi violenti al personale che ormai in molti casi è demotivato, stanco per l'eccessivo carico di lavoro e comunque non adeguatamente retribuito;
soltanto pochi mesi fa la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia a risarcire con 1.000 euro un detenuto costretto a stare per due mesi e mezzo in una cella sovraffollata. Una pena che, per quanto simbolica, mette in evidenza una terribile realtà. È stato calcolato che ciascun detenuto nelle carceri italiane abbia mediamente a disposizione meno di tre metri quadrati di spazio, ben al di sotto dei 7 metri stabiliti dal comitato europeo per la prevenzione della tortura. Ciò significa che normalmente una cella deve ospitare tre detenuti ed oggi nei penitenziari italiani ce ne sono, in media, nove in ogni cella. Tale situazione non può ritenersi compatibile con l'articolo 27 della Costituzione, con cui si sancisce che «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» e «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
l'Unione europea si fonda sul rispetto dei diritti dell'uomo, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto. La Carta dei diritti fondamentali sancisce tutti i diritti - personali, civili, politici, economici e sociali - dei cittadini dell'Unione europea. Il Parlamento europeo, in tal senso, ha adottato una risoluzione con la quale indica la sua posizione riguardo al cosiddetto programma di Stoccolma che stabilisce le priorità europee nel campo della giustizia e degli affari interni per i prossimi cinque anni. Il Parlamento europeo chiede norme minime relative alle condizioni delle carceri e dei detenuti e una serie di diritti comuni per i detenuti nell'Unione europea, «incluse norme adeguate in materia di risarcimento dei danni per le persone ingiustamente arrestate o condannate». Auspica inoltre la messa a disposizione da parte dell'Unione europea di sufficienti risorse finanziarie per la costruzione «di nuove strutture detentive negli Stati membri che accusano un sovraffollamento delle carceri e per l'attuazione di programmi di reinsediamento sociale». Sollecita anche la conclusione di accordi fra l'Unione europea e i Paesi terzi sul rimpatrio dei cittadini che hanno subito condanne e la piena applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;
l'attuale legge sull'ordinamento penitenziario stabilisce «le misure alternative alla detenzione»; esse danno la possibilità di scontare le pene non in carcere, vengono concesse solo a determinate condizioni e si applicano esclusivamente ai detenuti condannati in via definitiva. Tali misure, però, non possono rappresentare la soluzione concreta e definitiva all'emergenza carceri ed al sovraffollamento, poiché il carcere deve essere un luogo di sicurezza collettiva, di rieducazione, nel rispetto della dignità dei detenuti. È pertanto essenziale che il personale che lavora in ambito penitenziario possa operare con mezzi idonei e adeguate risorse;
in riferimento alla problematica riguardante il braccialetto elettronico, il Ministro della giustizia, nel corso della citata audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera ha affermato che «i dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria stanno svolgendo approfondimenti di natura tecnica, per avere la maggiore certezza elettronica sul fatto che il braccialetto funzioni, in termini di grande efficienza, così come funziona in altre zone di Europa». A dispetto delle gravi insufficienze economico-finanziarie che affliggono l'amministrazione della giustizia e l'amministrazione penitenziaria, a distanza di oltre un anno da tali dichiarazioni risulterebbe perdurante un ingente sperpero di risorse in riferimento all'utilizzo degli strumenti tecnici di controllo a distanza dei soggetti condannati agli arresti domiciliari ovvero all'obbligo di dimora (i cosiddetti braccialetti elettronici). In particolare, come riportato nell'atto di sindacato ispettivo 3-00987, sarebbe stato stipulato un contratto da 11 milioni di euro (di cui 6 solo di spese di gestione) nel 2003 tra il Ministero dell'interno e Telecom Italia per l'utilizzo, sino al 2011, di 400 braccialetti elettronici: soltanto uno su 400 sarebbe attualmente in uso, senza che, prima dell'acquisto, sia stata effettuata opportuna verifica dell'effettiva efficacia di tali strumenti;
esiste una problematica specifica connessa agli ospedali psichiatrici giudiziari italiani, che si caratterizzano per una grave situazione di sovraffollamento e fatiscenza delle strutture; tali istituti sono destinati ai soggetti che, avendo commesso un reato ed essendo ritenuti infermi di mente, vengono condannati ad una misura di sicurezza all'interno degli stessi, misura che, non essendo direttamente conseguente alla pena giudiziaria comminata, ma costituendo invece un provvedimento di pubblica sicurezza, può essere prorogata più volte. Secondo dati forniti da diverse associazioni nazionali che si occupano di detenzione carceraria, gli internati di questi centri sono passati da 1.200 a 1.600 nel giro di pochi mesi e le medesime associazioni riportano dati allarmanti riguardanti episodi di coercizione;
valutato, infine, che:
come già ribadito, l'articolo 27, comma terzo, della Costituzione sancisce solennemente che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Tale indiscutibile principio di carattere finalistico ed educativo non può identificarsi, sotto il profilo statuale, solo con il pentimento interiore, con qualsiasi pena ed in qualsiasi condizione carceraria. Deve, pertanto, intendersi come concetto di relazione, rapportabile alla vita sociale e che presuppone un ritorno del soggetto nella comunità esterna. Rieducare il condannato significa riattivare il rispetto dei valori fondamentali del giusto rapporto con gli altri; deve intendersi come sinonimo di «recupero sociale» e di «reinserimento sociale». Ciò può avvenire solo in un quadro in cui siano evitate tutte le forme mascherate di amnistia e siano assicurate la certezza del diritto e della pena;
tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 1990 ha individuato nel fine rieducativo della pena il principio che deve informare di sé i diversi momenti che siglano il processo ontologico di previsione, applicazione, esecuzione della sanzione penale. La Corte ha affermato che «in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stessa della pena». Ed ancora che «la necessità costituzionale che la pena debba ''tendere'' a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue». Inoltre, nella sentenza n. 343 del 1987 la Corte ha osservato come «sul legislatore incombe l'obbligo ''di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle''»,
impegna il Governo:
ad informare il Parlamento sugli esiti dell'annunciato progetto di recupero e di razionalizzazione delle risorse umane esistenti, con particolare riferimento ai processi di rafforzamento delle motivazioni professionali e lavorative e all'adozione di nuovi modelli di sorveglianza, capaci di valorizzare la flessibilità e la dinamicità del servizio istituzionale;
a reperire le necessarie risorse finanziarie per salvaguardare i livelli retribuitivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, nonché per l'edilizia penitenziaria prevedendo, nel rispetto della normativa vigente, la realizzazione di nuove strutture solo ove necessario e, con priorità, l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle esistenti che siano adattabili, assicurando anche l'attuazione dei piani e dei programmi a tal fine previsti da precedenti leggi finanziarie, in luogo del ricorso a procedure straordinarie in deroga alla normativa sugli appalti di lavori pubblici;
ad informare il Parlamento sui lavori e i risultati del gruppo istituito con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario;
a valutare la possibilità di una diversa utilizzazione di immobili ad uso penitenziario siti nei centri storici che si rivelino non adattabili procedendo, ove necessario, alla costruzione di nuovi e moderni istituti penitenziari in altri siti, assicurando il pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente;
ad incoraggiare un significativo miglioramento della qualità di preparazione del personale penitenziario adibito alla custodia a qualsiasi livello gerarchico, attraverso processi di formazione che non si fermino alla fase iniziale di impiego ma accompagnino l'operatore lungo l'intera sua attività lavorativa, e che abbiano tra i propri obiettivi quello di istruire in merito ai diritti umani e ai meccanismi di prevenzione delle loro violazioni, nonché ai percorsi di reinserimento sociale delle persone detenute. Una cultura della Polizia penitenziaria improntata in questo senso, oltre ad apportare un beneficio all'intero sistema e a dargli un indirizzo più attento al trattamento in generale, eviterebbe inutili conflittualità spesso all'origine di rapporti disciplinari ostativi di benefici penitenziari e modalità alternative di espiazione della pena;
a convocare i sindacati di Polizia penitenziaria e le rappresentanze di tutto il personale penitenziario al fine di un confronto concreto e costruttivo sulle problematiche delle carceri in Italia e degli operatori;
ad assumere iniziative per lo stanziamento di fondi necessari per completare l'organico degli operatori, compresi psicologi ed educatori, previsti dalla pianta organica attualmente vigente presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, considerato che lo sforzo economico da sostenere è esiguo ma necessario per far funzionare meglio ed in modo più umano una branca importantissima del nostro sistema giustizia, che non può più attendere;
a disporre le opportune verifiche all'interno degli istituti penitenziari al fine di accertare che le condizioni strutturali e le risorse economiche e strumentali disponibili assicurino che non sia posta in essere alcuna violazione del diritto a non subire trattamenti degradanti o vessatori di natura fisica o psicologica;
a fornire al Parlamento un elenco completo delle strutture penitenziarie già edificate e pronte all'utilizzo che tuttavia non sono state ancora rese operative, evidenziando le motivazioni che sottostanno al mancato utilizzo delle stesse;
in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», a dare conto della sua applicazione e dei risultati e ad illustrare e definire, nel passaggio delle competenze, funzioni e risorse;
a promuovere una costruttiva sinergia fra amministrazione penitenziaria ed enti territoriali, in sintonia con quanto previsto dalle «Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria»;
ad informare il Parlamento sull'attuale ed effettivo stato di utilizzo degli strumenti tecnici di controllo a distanza dei soggetti condannati agli arresti domiciliari ovvero all'obbligo di dimora (cosiddetti braccialetti elettronici) sulle verifiche dell'efficacia di tali strumenti, sui costi unitari dei braccialetti in questione e sulle condizioni contrattuali per il loro utilizzo.
ORDINE DEL GIORNO
DI GIOVAN PAOLO, FLERES, MARCENARO
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
le strutture penitenziarie italiane attualmente utilizzate alla data del 15 agosto 2009 hanno una capienza di 40.909 detenuti, estendibile ad una capienza massima consentita fino ad un massimo di 59.712 detenuti;
ad oggi i detenuti in Italia sono oltre 66.000 (circa il 25 per cento in più della capienza massima consentita) dei quali 21.119 sono immigrati e circa 18.000 risultano tossicodipendenti e condannati per reati legati alla loro condizione sanitaria. Il numero da solo è sufficiente per comprendere come le condizioni di vivibilità intracarceraria diventano insopportabili e disumane per i detenuti e assolutamente difficili e stressanti per gli agenti di polizia e l'altro personale che ogni giorno devono operare in simili condizioni. Non occorre ribadire che celle realizzate per ospitare un massimo di 4-5 detenuti non possono ospitare fino a 11-12 reclusi o ancora di più;
i turni degli agenti di polizia diventano massacranti e al limite del rispetto dei diritti dei lavoratori, e non solo a causa di un numero maggiore di detenuti sui quali occorre vigilare;
le condizioni dell'edilizia penitenziaria sono in alcuni casi fatiscenti, e impediscono in tal caso una razionale vivibilità sia da parte dei detenuti che degli agenti e del personale dell'amministrazione penitenziaria più complessivamente. In alcuni casi, si tratta di piccoli carceri ubicati in vecchi conventi, molte volte privi di spazi di socialità e, a volte, al limite delle condizioni di igiene
c'è bisogno di rafforzare il coordinamento tra amministrazione penitenziaria e Servizio sanitario nazionale per far fronte ad una carente assistenza medica ed un esagerato impiego di personale di custodia;
il numero di detenuti «lavoranti», gli spazi e le occasioni di lavoro sono scarsi e del tutto insufficienti a garantire il reinserimento sociale previsto dall'articolo 27 della Costituzione,
invita il Governo a prendere in esame le seguenti aree di intervento e proposta:
accordi internazionali che consentano di far scontare la pena ai condannati stranieri nei loro Paesi di origine, esclusi i Paesi dove è consentito l'uso della tortura e la pena di morte o dove non vi sono garanzie circa il rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti umani;
convenzioni con comunità e strutture adibite per il recupero di tossicodipendenti e per i soggetti sottoposti a cure psichiatriche;
assunzione di psicologi ed educatori, assolutamente necessari nei compiti di recupero e reinserimento dei detenuti o, in carenza di assunzioni, convenzioni con associazioni di volontariato, ordini professionali e anche singoli cittadini qualificati, iscritti in un apposito elenco, così da favorire la rieducazione ed il ricorso a pene alternative da parte della magistratura di sorveglianza;
applicazione di pene alternative per reati minori, che garantiscano comunque la certezza della pena (sia quella alternativa che quella intramuraria);
realizzazione di strutture carcerarie a custodia attenuata per alcune tipologie di reati (reati minori) e per alcune tipologie di rei (incensurati, quelli oltre una certa età, malati, eccetera);
chiusura immediata delle strutture eccessivamente fatiscenti che determinano un trattamento inumano per i detenuti e anche per l'attività degli stessi operatori dell'amministrazione penitenziaria. Contemporanea apertura delle strutture penitenziarie realizzate e mai aperte;
recupero delle strutture penitenziarie piccole e non più in uso, che possono essere destinate a figure particolari del panorama carcerario, come le donne in presenza di prole, utilizzate quindi come case famiglia;
utilizzo delle caserme non più in uso per adibirle a strutture a custodia attenuata o a laboratori di lavoro per reclusi ex articolo 21 della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario;
recupero delle strutture penitenziarie con interventi infrastrutturali che rendano civile la detenzione e meno stressante l'attività di vigilanza e di recupero degli operatori; redistribuzione del personale di Polizia penitenziaria per una migliore efficienza della loro attività;
corsi di aggiornamento per gli agenti di Polizia penitenziaria e più complessivamente per il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con conseguente revisione contrattuale e funzionale;
accordo nazionale con il Ministero della salute che preveda la presenza in ogni ospedale ubicato in città sede di istituto penitenziario, o almeno uno in ogni provincia, di un reparto «blindato» per il ricovero di detenuti, migliorando cosi l'aspetto medico riducendo i costi di sorveglianza, distinguendo tra la parte «interna» sanitaria e la parte esterna di controllo;
rispetto dell'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario che prevede l'espiazione della pena in prossimità della residenza della propria famiglia, salvo i casi previsti dalla legge;
sostegno dell'attività di studio con l'estensione di convenzioni con università, istituti superiori ed enti di formazione professionale, oltre ai normali corsi di alfabetizzazione o rialfabetizzazione e di studi elementari e medi inferiori, o professionali;
razionalizzazione delle traduzioni per motivi di giustizia, per sfollamento o altro, al fine di ridurre i relativi costi ed il personale ad essi adibiti;
ricorso immediato allo strumento del project financing per la dismissione di carceri ubicate nei centri storici, in vecchi edifici prebellici che non offrono alcuna garanzia dal punto di vista igienico, e per la realizzazione di nuove e moderne strutture che possano favorire, con la presenza di centri di socializzazione, impianti sportivi, laboratori e aule scolastiche, il percorso rieducativo dei detenuti e che, grazie all'impiego dì tecnologie moderne come gli impianti di video-sorveglianza, e di altri accorgimenti, come le camere con docce, che consentano la riduzione di personale per la vigilanza dei reclusi;
istituzione del Garante nazionale dei detenuti o di altra autorità con eguali responsabilità nei confronti del rispetto dei diritti umani e civili dei cittadini detenuti;
favorire l'occupazione dei detenuti, sia con le possibilità offerte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, come la Cassa per le ammende e i lavori in economia, sia per conto terzi o in forma autonoma, secondo le attuali previsioni legislative nazionali e regionali;
creazione dell'anagrafe penitenziaria che organizzi e razionalizzi l'uso e la manutenzione delle sedi penitenziarie.
DI GIOVAN PAOLO, FLERES, MARCENARO
Approvato
Il Senato,
premesso che:
le strutture penitenziarie italiane attualmente utilizzate alla data del 15 agosto 2009 hanno una capienza di 40.909 detenuti, estendibile ad una capienza massima consentita fino ad un massimo di 59.712 detenuti;
ad oggi i detenuti in Italia sono oltre 66.000 (circa il 25 per cento in più della capienza massima consentita) dei quali 21.119 sono immigrati e circa 18.000 risultano tossicodipendenti e condannati per reati legati alla loro condizione sanitaria. Il numero da solo è sufficiente per comprendere come le condizioni di vivibilità intracarceraria diventano insopportabili e disumane per i detenuti e assolutamente difficili e stressanti per gli agenti di polizia e l'altro personale che ogni giorno devono operare in simili condizioni. Non occorre ribadire che celle realizzate per ospitare un massimo di 4-5 detenuti non possono ospitare fino a 11-12 reclusi o ancora di più;
i turni degli agenti di polizia diventano massacranti e al limite del rispetto dei diritti dei lavoratori, e non solo a causa di un numero maggiore di detenuti sui quali occorre vigilare;
le condizioni dell'edilizia penitenziaria sono in alcuni casi fatiscenti, e impediscono in tal caso una razionale vivibilità sia da parte dei detenuti che degli agenti e del personale dell'amministrazione penitenziaria più complessivamente. In alcuni casi, si tratta di piccoli carceri ubicati in vecchi conventi, molte volte privi di spazi di socialità e, a volte, al limite delle condizioni di igiene;
c'è bisogno di rafforzare il coordinamento tra amministrazione penitenziaria e Servizio sanitario nazionale per far fronte ad una carente assistenza medica ed un esagerato impiego di personale di custodia;
il numero di detenuti «lavoranti», gli spazi e le occasioni di lavoro sono scarsi e del tutto insufficienti a garantire il reinserimento sociale previsto dall'articolo 27 della Costituzione,
invita il Governo a prendere in esame le seguenti aree di intervento e proposta:
accordi internazionali che consentano di far scontare la pena ai condannati stranieri nei loro Paesi di origine, esclusi i Paesi dove è consentito l'uso della tortura e la pena di morte o dove non vi sono garanzie circa il rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti umani;
convenzioni con comunità e strutture adibite per il recupero di tossicodipendenti e per i soggetti sottoposti a cure psichiatriche;
assunzione di psicologi ed educatori, assolutamente necessari nei compiti di recupero e reinserimento dei detenuti o, in carenza di assunzioni, convenzioni con associazioni di volontariato, ordini professionali e anche singoli cittadini qualificati, iscritti in un apposito elenco, così da favorire la rieducazione ed il ricorso a pene alternative da parte della magistratura di sorveglianza;
applicazione di pene alternative per reati minori, che garantiscano comunque la certezza della pena (sia quella alternativa che quella intramuraria);
realizzazione di strutture carcerarie a custodia attenuata per alcune tipologie di reati (reati minori) e per alcune tipologie di rei (incensurati, quelli oltre una certa età, malati, eccetera);
utilizzo delle caserme non più in uso per adibirle a strutture a custodia attenuata o a laboratori di lavoro per reclusi ex articolo 21 della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario;
recupero delle strutture penitenziarie con interventi infrastrutturali che rendano civile la detenzione e meno stressante l'attività di vigilanza e di recupero degli operatori; redistribuzione del personale di Polizia penitenziaria per una migliore efficienza della loro attività;
corsi di aggiornamento per gli agenti di Polizia penitenziaria e più complessivamente per il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con conseguente revisione contrattuale e funzionale;
accordo nazionale con il Ministero della salute che preveda la presenza in ogni ospedale ubicato in città sede di istituto penitenziario, o almeno uno in ogni provincia, di un reparto «blindato» per il ricovero di detenuti, migliorando cosi l'aspetto medico riducendo i costi di sorveglianza, distinguendo tra la parte «interna» sanitaria e la parte esterna di controllo;
rispetto dell'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario che prevede l'espiazione della pena in prossimità della residenza della propria famiglia, salvo i casi previsti dalla legge;
sostegno dell'attività di studio con l'estensione di convenzioni con università, istituti superiori ed enti di formazione professionale, oltre ai normali corsi di alfabetizzazione o rialfabetizzazione e di studi elementari e medi inferiori, o professionali;
razionalizzazione delle traduzioni per motivi di giustizia, per sfollamento o altro, al fine di ridurre i relativi costi ed il personale ad essi adibiti;
ricorso immediato allo strumento del project financing per la dismissione di carceri ubicate nei centri storici, in vecchi edifici prebellici che non offrono alcuna garanzia dal punto di vista igienico, e per la realizzazione di nuove e moderne strutture che possano favorire, con la presenza di centri di socializzazione, impianti sportivi, laboratori e aule scolastiche, il percorso rieducativo dei detenuti e che, grazie all'impiego di tecnologie moderne come gli impianti di video-sorveglianza, e di altri accorgimenti, come le camere con docce, che consentano la riduzione di personale per la vigilanza dei reclusi;
favorire l'occupazione dei detenuti, sia con le possibilità offerte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, come la Cassa per le ammende e i lavori in economia, sia per conto terzi o in forma autonoma, secondo le attuali previsioni legislative nazionali e regionali;
raccomanda infine al Governo di valutare l'opportunità di promuovere iniziative volte:
alla chiusura immediata delle strutture eccessivamente fatiscenti che determinano un trattamento inumano per i detenuti e anche per l'attività degli stessi operatori dell'amministrazione penitenziaria, nonché alla contemporanea apertura delle strutture penitenziarie realizzate e mai aperte;
al recupero delle strutture penitenziarie piccole e non più in uso, che possono essere destinate a figure particolari del panorama carcerario, come le donne in presenza di prole, utilizzate quindi come case famiglia;
all'istituzione del Garante nazionale dei detenuti o di altra autorità con eguali responsabilità nei confronti del rispetto dei diritti umani e civili dei cittadini detenuti;
alla creazione dell'anagrafe penitenziaria che organizzi e razionalizzi l'uso e la manutenzione delle sedi penitenziarie.
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (1999)
ORDINE DEL GIORNO
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Respinto
Il Senato,
premesso che:
il diritto ad ottenere giustizia è garantito a tutti dalla Costituzione repubblicana, ma è oggi posto seriamente in discussione: le attuali condizioni degli uffici giudiziari italiani e del sistema giustizia nel complesso, unitamente ad una mancata riforma organica della normativa sostanziale e processuale, impediscono di fatto di assicurarlo in tempi brevi e in modo efficace;
al fine di migliorare l'efficienza della giustizia ordinaria, riducendo in particolare la durata dei procedimenti, è, inoltre, indispensabile procedere al riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari;
impegna il Governo:
a procedere al riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, mediante l'accorpamento dì uffici e di sezioni distaccate, l'organico unico di più uffici limitrofi, al fine di ottenere una ricaduta positiva in termini di efficienza del sistema, di benefici organizzativi di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro e della possibilità di conseguire una maggiore specializzazione dei magistrati; in questo senso strutture di maggiori dimensioni e su meccanismi organizzativi maggiormente flessibili possono assicurare senz'altro un migliore funzionamento del sistema.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009, N. 193
All'articolo 1:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma».
All'articolo 3:
al comma 1, il terzo periodo è soppresso e, al quarto periodo, le parole: «all'interno di altri distretti della stessa regione» sono soppresse;
al comma 5, dopo le parole: «Napoli e Palermo;» sono inserite le seguenti: «per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari;», dopo le parole: «Messina e Catania» sono inserite le seguenti: «; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria» e le parole: «per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna»;
al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio). - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.
4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capo I, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
''Art. 9-bis. - (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.
2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura'';
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: ''e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione'' sono soppresse.
5. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.
Art. 3-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.
1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia''.
Art. 3-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari). - 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
''d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado'';
b) nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:
''Capo II-bis
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Art. 26-bis. - (Oggetto). - 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.
3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: ''sul servizio giudiziario'' sono inserite le seguenti: ''o sui servizi organizzativi e informatici''.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3-quinquies. - (Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160). - 1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: '', esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,'' sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi''.
2. All'articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo le parole: ''il magistrato può essere confermato'' sono inserite le seguenti: '', previo concerto con il Ministro della giustizia''».
All'articolo 4:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «fino all'adozione dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore dei decreti»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «, nei casi consentiti,» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate»;
al comma 3:
alla lettera a), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: «Allo stesso modo si procede» sono inserite le seguenti: «per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e»;
la lettera b) è soppressa;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
''Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione''»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «all'Allegato n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «agli Allegati n. 6 e n. 7» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate»;
al comma 6, dopo le parole: «è versato all'entrata del bilancio» sono inserite le seguenti: «dello Stato»;
al comma 7, secondo periodo, le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia»;
al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto'';
d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo'';
d-quater) il primo comma dell'articolo 540 è abrogato;
d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
''Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche'';
d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Si applica l'articolo 569, quarto comma''»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 161-bis è inserito il seguente:
''Art. 161-ter. - (Vendite con modalità telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica'';
b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti:
''Art. 169-quater. - (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies. - (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita'';
c) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:
''Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.
Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma''.
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
al terzo periodo, le parole: «senza ulteriori» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati»;
al comma 11, le parole: «ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''per gli anni 2008, 2009 e 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2012''».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51)
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
2-bis. Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «commi 1 e 1-bis».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 2.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)
1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unità»;
b) l'articolo 1-bis è abrogato;
c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:
a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.
EMENDAMENTO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e)-bis. All'articolo 5, dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti"».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 3.
(Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti)
1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo:
a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;
b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;
c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.
3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna e per la Calabria anche la regione Sicilia.
6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.
7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.
8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133. Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
ARTICOLO 3-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 3-bis.
(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio)
1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.
4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capo I, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.
2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono soppresse.
5. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.
ORDINE DEL GIORNO
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI
Respinto
Il Senato,
premesso che:
i limiti posti dalla riforma dell'ordinamento giudiziario in merito al passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente sta comportando la creazione di significativi vuoti di organico negli uffici di procura, in particolare in quelli da considerare più «difficili» per collocazione geografica e per ragioni ambientali. Al fine di evitare che questa situazione produca effetti difficilmente riparabili appare necessario, dunque intervenire Con urgenza, mediante modifiche alle nonne vigenti che rimodulino il divieto di assegnazione alle procure della Repubblica dei magistrati di prima nomina. Queste trovano, inoltre, ampia giustificazione a seguito delle modifiche introdotte in tema di organizzazione degli uffici della procura dal decreto legislativo n. 160 del 2006 che, nell'ambito di una impostazione gerarchizzata, hanno introdotto ampi strumenti di controllo del Procuratore Capo e dei Procuratori aggiunti sui provvedimenti più delicati che un sostituto può adottare nell'ambito delle indagini da lui condotte;
l'articolo 3-bis novella il decreto legislativo n.160 del 2006, prevedendo, esclusivamente con riferimento ai magistrati nominati con decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 e in presenza di specifiche condizioni oggettive di scopertura, la possibilità di assegnare ai medesimi, al termine del tirocinio, le funzioni requirenti, in deroga al divieto contenuto nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo sopra citato;
tale soluzione temporanea, seppur apprezzabile, non risolve tuttavia l'ormai cronico vuoto riscontrato negli organici della magistratura e non consente di distribuire in maniera razionale le risorse umane a disposizione;
i giovani magistrati potrebbero essere chiamati a svolgere, come per il passato, funzioni requirenti, senza che a ciò ostino le preoccupazioni connesse alla naturale e comprensibile inesperienza, poiché essi sono inseriti in un sistema in cui, all'interno di ciascuna Procura, vige ormai, per legge, una struttura piramidale che impone per determinati atti rilevanti dell'ufficio il «visto» del procuratore capo o di un suo aggiunto, a ciò espressamente delegato;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di donare provvedimenti che, superando la transitorietà della deroga di cui in premessa, consentano l'assegnazione a regime dei magistrati al termine del tirocinio alle funzioni requirenti.
ARTICOLI 3-TER E 3-QUATER INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 3-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.
1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia».
Articolo 3-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)
1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado»;
b) nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:
«Capo II-bis.
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Art. 26-bis. - (Oggetto). - 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.
3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».
2. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «sul servizio giudiziario» sono inserite le seguenti: «o sui servizi organizzativi e informatici».
3. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
EMENDAMENTI
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26-bis», sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:
«2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante la valutazione conclusiva, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative, che viene comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo».
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26-bis», comma 4 sostituire le parole: «Gli elementi di valutazione conservano» con le seguenti: «La valutazione conclusiva conserva».
ARTICOLO 3-QUINQUIES INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 3-quinquies.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)
1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».
2. All'articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo le parole: «il magistrato può essere confermato» sono inserite le seguenti: «, previo concerto con il Ministro della giustizia».
EMENDAMENTO
DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della giustizia» aggiungere, in fine: «da esprimere secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 11, comma 3 della legge 24 maggio 1958, n. 195 e successive modificazioni».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3-QUINQUIES
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, ZANDA, LATORRE, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, BIANCO, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, DE SENA, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, LUMIA, GARRAFFA, SERRA, ARMATO, LEDDI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-sexies.
(Modifiche all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della Corte di assise in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale)
1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo le parole: "esclusi i delitti di", sono inserite le seguenti: "associazione di tipo mafioso,"».
2. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, si applica anche ai procedimenti per i delitti di associazione di tipo mafioso, comunque aggravati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento dinanzi alla corte di assise.
3. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 2, prima della data di entrata in vigore della presente legge, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.
4. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore della presente legge nei procedimenti indicati nel comma 2, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.
5. Per le impugnazioni presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.
6. Nei casi previsti dal comma 5, il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Nei casi previsti dal comma 5, il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale.
8. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nei commi 4 e 5, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché pronunci nel merito o sugli altri motivi di impugnazione, presentati originariamente ovvero nel termine di cui al comma 6.
9. Se nei procedimenti indicati nel comma 2 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore della presente legge, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente articolo, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale».
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, ZANDA, LATORRE, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, BIANCO, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, DE SENA, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, LUMIA, GARRAFFA, SERRA, ARMATO, LEDDI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-sexies.
(Norme di interpretazione autentica degli articoli 33-bis del codice di procedura penale, 1 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 e integrazione all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale)
1. L'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante istituzione del giudice unico, poi sostituito dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, si interpreta nel senso che l'attribuzione al Tribunale in composizione collegiale del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale implica la competenza del Tribunale collegiale per tutte le ipotesi del delitto previsto dal medesimo articolo, comunque aggravate.
2. L'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 5 dicembre 2005, n. 251, si interpreta, fin dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, nel senso che le modificazioni previste all'articolo 416-bis del codice penale non comportano ad ogni effetto lo spostamento della competenza dal Tribunale in composizione collegiale alla Corte d'assise.
3. L'articolo 4, comma 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, si interpreta, fin dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, nel senso che le modificazioni previste all'articolo 99 del codice penale non comportano ad ogni effetto lo spostamento della competenza dal Tribunale in composizione collegiale alla Corte di assise.
4. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo le parole: "esclusi i delitti di", sono inserite le seguenti: "associazione di tipo mafioso,"».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-sexies.
(Modifiche all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della Corte di assise in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale)
1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo le parole: "esclusi i delitti di", sono inserite le seguenti: "associazione di tipo mafioso,".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 4.
(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)
1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1º settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario»;
3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».
4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia.
8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;
c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»;
d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:
«Art. 149-bis. - (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.».
d-bis) all'articolo 530, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;
d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo»;
d-quater) il primo comma dell'articolo 540 è abrogato;
d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche»;
d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 569, quarto comma».
8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 161-bis è inserito il seguente:
«Art. 161-ter. - (Vendite con modalità telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica»;
b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti:
«Art. 169-quater. - (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo d'acquisto). - Il prezzo d'acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies. - (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»;
c) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.
Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma».
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-bis, lettera a) del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonchè il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.
10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
EMENDAMENTI
MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «e l'innovazione,» inserire le seguenti: «previo parere del Consiglio superiore della magistratura,».
MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI
Respinto
Al comma 3, lettera a), comma 2, dopo le parole: «1º settembre 2010,» inserire le seguenti: «previo parere del Consiglio superiore della magistratura,».
Ritirato e trasformato nell'odg G4.102
Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole da: «e le parole»: «il nome, il cognome» fino alla fine del comma.
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1999,
impegna il Governo:
a provvedere, nel testo del primo provvedimento legislativo utile allo scopo, ad adottare una norma che preveda, con decorrenza dal 29 dicembre 2009, che l'indicazione del codice fiscale del convenuto sia obbligatoria solo nei casi in cui esso emerga da documenti di provenienza del convenuto medesimo allegati agli atti del procedimento, ovvero ad introdurre una norma che, in ossequio al precetto di cui all'articolo 24, primo comma, della Costituzione, disponga l'indicazione del codice fiscale del convenuto senza che ciò costituisca intralcio all'esercizio del diritto di azione;
a provvedere altresì affinché il rilascio di tutte le certificazioni occorrenti per il conseguimento dell'indicazione dei codici fiscali, oltreché il conseguimento dei medesimi, abbia luogo da parte di tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli enti locali, senza oneri di alcun tipo per i richiedenti.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 4-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 4-bis.
(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4-BIS
Improponibile
Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 4-ter.
(Soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche)
1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche
2. Dalla data di conversione suddetta, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.
3. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933. n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.
4. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.
5. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A.
6. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.
7. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.
9. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.
10. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.
11. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.
12. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
13. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale».
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-ter.
(Soppressione dei Commissariati per la liquidazione degli usi civici)
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e ad altre norme in materia.
2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.
3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.
4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2 sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930 n. 1078 e il decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 141 per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-ter.
(Nomina Notai)
1. All'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, le parole: "dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque per cento". La presente modifica si applica a decorrere dal concorso a 230 posti di notaio indetto con D.D.G del 10 luglio 2006 in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio 2006, 4ª serie speciale.
2. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1976 n. 197, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in un concorso non immediatamente successivo a quello concluso con la vacanza del posto."».
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-ter.
(Nomina Notai)
Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati Notai i candidati dichiarati idonei nel concorso a 230 posti di notaio indetto con D.D.G del 10 luglio 2006 in Gazzetta Ufficiale n.54 del 18 luglio 2006, 4ª serie speciale, purché, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a Notaio».
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 5.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003 (1881)
ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo l, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 139.000 per l'anno 2010 e ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma l, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTO
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in euro 77.000 per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 nonché all'onere, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009 (1934)
ARTICOLI 1, 2 E 3
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009 (1957)
ARTICOLI 1, 2 E 3
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Allegato B
Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 1881
Il disegno di legge in esame provvede a modificare la Convenzione del 1951 relativa alle stazioni frontaliere di Modane e Ventimiglia, provvedendo a sanare un'anomalia fiscale secondo la quale il personale dipendente delle Ferrovie in servizio presso le suddette stazioni godeva di fatto di una doppia esenzione, in Italia ed in Francia.
Le parti hanno convenuto mediante il presente Protocollo un criterio impositivo concorrente che riconosca la potestà impositiva allo Stato di residenza e allo Stato presso il quale si effettua la prestazione, senza tuttavia subire una doppia imposizione.
La Convenzione prevede che lo Stato, in cui il residente dell'altro Paese contraente ha effettivamente svolto l'attività, non ha alcun diritto all'imposizione se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il beneficiario soggiorna nello Stato ove è svolta l'attività per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un arco temporale di dodici mesi nell'anno fiscale considerato; b) i compensi sono stati corrisposti da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dello Stato ove è svolta l'attività; c) l'onere dei compensi non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato ove viene svolta l'attività.
La modifica alla Convenzione del 1951, che i due Stati si prefiggono di promulgare, determinerebbe la seguente situazione: a) i cittadini francesi - anche se fiscalmente residenti in Italia - sarebbero tassati solo in Francia per i redditi derivanti dall'attività svolta in Italia presso la stazione di Ventimiglia. In relazione a tale ipotesi si verificherebbe una diminuzione di gettito per lo Stato italiano in tutti i casi non rientranti nella disposizione convenzionale dell'articolo 15, comma 4, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese conclusa il 5 ottobre 1989 e ratificata ai sensi della legge 7 gennaio 1992, n. 20, non sussistendo più il diritto all'applicazione del principio di tassazione nello Stato della fonte (articolo 12, comma primo, della Convenzione del 1951); b) i cittadini italiani - anche se fiscalmente residenti in Francia - sarebbero tassati solo in Italia, ma in questo caso il meccanismo sostanzialmente replicherebbe l'attuale situazione e quindi non vi sarebbero effetti sul gettito (articolo 12, comma secondo, della Convenzione del 1951).
Peraltro, le previsioni appena evidenziate non opererebbero nell'ipotesi in cui i lavoratori stranieri stabilissero nell'altro Stato la propria residenza. In tale ipotesi, non trattandosi di mera residenza fiscale bensì di residenza anagrafica che il medesimo lavoratore assume in via del tutto discrezionale, la suindicata deroga ai principi generali non opererebbe e i lavoratori italiani e francesi sarebbero quindi tassati anche nello Stato della fonte, ai sensi dei commi terzo e quarto del modificato articolo 12 della Convenzione del 1951, nonché dell'articolo 15 della Convenzione del 1989.
È necessario dunque risolvere e sanare tale anomalia, tenendo conto che la quantificazione della perdita di gettito è stata effettuata sulla base di un criterio di prudenzialità e che la nuova disciplina non può essere applicata per estensione a stazioni ferroviarie di frontiera ulteriori rispetto a quelle trattate nel provvedimento in esame. Pertanto dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.
Testo predisposto per la relazione orale del senatore Dini sul disegno di legge n. 1934
Il disegno di legge in titolo concerne il Protocollo all'Accordo tra Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. Il Protocollo contiene cinque articoli che intervengono a modificare talune disposizioni della vigente convenzione fiscale italo-maltese, ratificata con legge 2 maggio 1983, n. 304, prima dell'entrata in vigore dell'adesione di Malta all'Unione europea.
Gli articoli I e II innovano alcune definizioni per consentire l'adeguamento alle denominazioni attualmente in uso, ed ampliano il campo di applicazione oggettivo della vigente convenzione fiscale, includendo l'IRAP fra le imposte considerate.
L'articolo III riformula il metodo di imputazione già esistente nella vigente convenzione e sopprime il meccanismo che riconosceva il credito di imposta anche per le imposte non pagate, in conformità all'attuale politica europea che elimina gli incentivi per la costituzione di nuove attività in territorio maltese.
L'articolo IV è la norma di principale importanza del Protocollo. Esso emenda l'esistente articolo in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione fra le amministrazioni e prevedendo altresì il superamento del segreto bancario. Si definisce così una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia. I risultati raggiunti saranno utilmente valutati nell'ottica dell'inclusione di Malta nella white list degli Stati dal punto di vista della trasparenza fiscale di prossima emanazione.
L'articolo V riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, a partire dallo scambio degli strumenti di ratifica.
In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 1934
La Convenzione per evitare le doppie imposizioni è stata siglata a La Valletta il 16 luglio 1981, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta, ratificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 304.
Il protocollo in oggetto è composto da cinque articoli e contiene le proposte di modifica relative agli articoli 2, 3, 22 e 25 del Trattato.
Per quanto riguarda l'articolo 2, viene inclusa tra le imposte oggetto di regolazione da parte dell'Accordo anche l'imposta regionale sulle attività produttive; l'articolo 3, trattando chiarimenti sulle definizioni generali dell'Accordo, non è oggetto di stima relativa a flussi di gettito; dell'articolo 22 viene modificato il paragrafo 2, chiarendo come sia possibile detrarre dall'imposta pagata la corrispondente imposta all'estero (articolo 165, comma 1, testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) relativamente al credito di imposta). Viene, inoltre, eliminato il paragrafo 4 che prevedeva l'assunzione del pagamento dell'imposta su dividendi, interessi e canoni provenienti da uno Stato contraente su determinate percentuali massime, nel caso in cui la suddetta in via temporanea non fosse stata assolta.
In conclusione, per quanto riguarda la sostituzione dell'articolo 25, si tratta di riformulazioni del testo relativamente alla disciplina dello scambio di informazioni tra i due Stati contraenti, molto importante data la previsione del superamento del segreto bancario, portando cosi Malta nella white list degli Stati dal punto di vista della trasparenza fiscale di prossima emanazione.
Le modifiche presenti nel Protocollo non generano, dunque, effetti di gettito per l'erario italiano e sono necessarie per intensificare la cooperazione amministrativa per un'efficace lotta all'evasione fiscale e, come già accennato, anche attraverso il superamento del segreto bancario. Indubbiamente si tratta di un incentivo che favorisce gli investimenti e la cooperazione economica. Pertanto dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.
Relazione orale del senatore Caligiuri sul disegno di legge n. 1957
Il disegno di legge in titolo reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Il Protocollo in esame si compone di cinque articoli che emendano la Convenzione fiscale italo-cipriota, ratificata dall'Italia con legge 10 luglio 1982, n. 564. Tale disegno di legge ha contenuto analogo al n. 1534, di autorizzazione alla ratifica dell'accordo di modifica della Convenzione con Malta.
L'articolo I modifica l'ambito di applicazione oggettivo del vigente trattato e aggiorna l'elenco delle imposte oggetto della Convenzione fiscale includendo l'imposta regionale sulle attività produttive, mentre l'articolo II ha modificato alcune definizioni.
L'articolo III ridetermina il metodo di imputazione già presente nella vigente Convenzione e sopprime il meccanismo che riconosceva il credito d'imposta anche per le imposte non pagate.
L'articolo IV emenda l'esistente disposizione sullo scambio di informazioni, ampliando la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei due Paesi e prevedendo, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione nonché agli standard dell'OCSE in materia. L'articolo V concerne l'entrata in vigore del Protocollo.
In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 1957
Il protocollo in oggetto, siglato a Nicosia il 4 giugno 2009, si compone di cinque articoli e ha lo scopo di emendare la Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito che il nostro Paese ha ratificato. Questo aggiorna l'elenco delle imposte oggetto della suddetta Convenzione fiscale, includendo l'imposta regionale sulle attività produttive; inoltre riscrive la formula del metodo di imputazione già presente nella vigente Convenzione e sopprime il meccanismo che riconosceva il credito d'imposta anche per le imposte non pagate, eliminando pertanto gli eventuali oneri necessari a fare fronte alle relative richieste di rimborso.
In materia di scambio di informazioni, amplia la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei due Paesi e prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione nonché agli standard dell'OCSE in materia. In merito il Protocollo prevede innanzitutto l'emendamento dell'articolo 26 della Convenzione, che costituisce la nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa proprio in vista di una più efficace lotta alle frodi fiscali.
È importante ricordare che il nostro Paese ha già stipulato accordi simili con altri Stati sempre con l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione, in quanto si tratta anche e soprattutto di un incentivo per gli investimenti e la cooperazione economica. Pertanto dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Bornacin, Boscetto, Cagnin, Caliendo, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Cicolani, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Lillo, Dell'Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Monti, Oliva, Orsi, Palma, Pera, Pisanu, Ramponi, Sciascia, Spadoni Urbani e Viespoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti, dalle ore 19, per attività di rappresentanza del Senato; Morra, per attività della 11a Commissione permanente; Coronella, De Angelis, De Luca e De Toni, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Crisafulli, Nessa, Russo e Tofani, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa - UEO; Dini, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Allegrini, Compagna, Del Vecchio e Vizzini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Ministro affari esteri
Ministro infrastrutture
(Governo Berlusconi-IV)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008 (2019)
(presentato in data 17/2/2010 )
C.3033 approvato dalla Camera dei deputati.
Disegni di Legge, annunzio di presentazione
Senatori Sarro Carlo, Nespoli Vincenzo, Fasano Vincenzo, Izzo Cosimo, Giuliano Pasquale, Vetrella Sergio, Compagna Luigi, Calabro' Raffaele, Lauro Raffaele, Pontone Francesco, De Gregorio Sergio, Esposito Giuseppe, Coronella Gennaro, Sibilia Cosimo
Modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di sanatoria degli abusi edilizi, nonché modifica dell'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di acquisizione degli immobili (2020)
(presentato in data 17/2/2010 ) ;
senatori Pardi Francesco, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Di Nardo Aniello, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Lannutti Elio, Li Gotti Luigi, Mascitelli Alfonso, Pedica Stefano
Disposizioni volte a ricondurre la Protezione Civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei "grandi eventi", nonchè norme in materia di controllo preventivo della Corte dei Conti (2021)
(presentato in data 17/2/2010 ) ;
senatori Lannutti Elio, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo Aniello, Li Gotti Luigi, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Dipartimento della Protezione civile (2022)
(presentato in data 17/2/2010 ) .
Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 febbraio 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86, delle deliberazioni, adottate dal Consiglio dei ministri, sulla concessione di assegni straordinari vitalizi a favore del signor Luigi Napoleoni, del signor Remo Golfarini e del signor Renato Campagnoli.
Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 febbraio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, relativa all'anno 2009.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (Doc. CXVI, n. 2).
Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 8 febbraio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione, i risultati e le prospettive della missione umanitaria di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2009.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Doc. LIII, n. 2).
Il Ministro per le politiche europee, con lettera in data 10 febbraio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, aggiornato al 31 dicembre 2009 (Doc. LXXIII-bis, n. 4).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti.
Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 febbraio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, per l'anno 2009.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Doc. LXXXI, n. 3).
Con lettera in data 10 febbraio 2010, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente la revoca dello scioglimento del consiglio comunale Castel San Vincenzo (IS).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 11 febbraio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione su "La formazione continua in Italia", relativa all'anno 2009.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Doc. XLII, n. 2).
Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 gennaio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2009.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (Doc. XXXVI-bis, n. 2).
Garante del contribuente, trasmissione di atti
Il Presidente del Garante del contribuente per il Veneto, con lettera in data 29 gennaio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2009.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 329).
Interpellanze
BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, CHIURAZZI, DELLA SETA, DONAGGIO, FIORONI, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, PIGNEDOLI, PINOTTI, SANNA, SOLIANI, VITALI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
le scuole patiscono, già da molti mesi, una grave situazione finanziaria, dovuta in particolare alla massiccia riduzione di risorse attuata dal Governo fin dal suo insediamento;
l'inadeguatezza delle risorse trasferite dallo Stato - che rappresentano la principale fonte di finanziamento delle istituzioni scolastiche - ostacola il normale funzionamento didattico e impedisce regolarità: nel pagamento degli stipendi ai supplenti (conseguentemente ostacolando la nomina dei sostituti dei docenti assenti); nella remunerazione del salario accessorio e del dovuto per gli esami di Stato ai docenti; nel saldo delle spese per le utenze, per gli appalti di pulizia e per le forniture di materiale didattico e di consumo;
attualmente, gli istituti scolastici vantano, nei confronti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, crediti per circa un miliardo di euro, accumulati negli anni anticipando risorse per affrontare le citate spese obbligatorie sostenute per conto dello Stato;
sono pertanto assai numerosi gli istituti che hanno maturato un credito di centinaia di migliaia di euro che, se non restituito, ne decreterà non solo il dissesto finanziario, ma anche l'impossibilità di assolvere, nei fatti, alla propria funzione educativa, costituzionalmente prevista;
la legge di bilancio 2010, rispetto alla legge di assestamento 2009, ha ridotto gli stanziamenti dei capitoli destinati alle «competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e al «funzionamento delle istituzioni scolastiche» (fondi istituiti con la legge finanziaria per il 2007 del Governo Prodi per sostenere l'autonomia scolastica e noti come «capitoloni»); tali capitoli, presenti in ciascuno dei programmi riguardanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e di secondo grado, sono stati decurtati per un ammontare complessivo di 226.838.243 euro, di cui 97.988.043 euro per il funzionamento e 128.850.200 euro per il personale, riportandoli ai livelli già gravemente inadeguati stabiliti nella legge di previsione del bilancio 2009;
la sofferenza finanziaria e la conseguente difficoltà di gestione degli istituti scolastici sono state ulteriormente aggravate dalla recente nota ministeriale (prot. n. 9537 del 14 dicembre 2009) della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio sulle «Indicazioni riepilogative per il programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010», con la quale il Ministero ha dato istruzione alle scuole per la predisposizione dei bilanci 2010 e ha comunicato le risorse finanziarie cui possono fare affidamento per redigere i suddetti bilanci. Peraltro si rileva negativamente che le scuole, tenute alla redazione dei propri bilanci entro il 15 dicembre, sono venute a conoscenza della suddetta circolare, e quindi delle risorse a loro disposizione, solo il 22 dicembre 2009;
detta nota, che, ad avviso degli interpellanti, è in contrasto con la normativa vigente, non fa riferimento a due «pilastri» dell'autonomia (quali il regolamento di contabilità e i «capitoloni») non si limita a confermare l'inadeguatezza delle risorse destinate alle supplenze e agli esami di Stato e l'assenza di quelle per il funzionamento didattico e amministrativo, ma modifica pesantemente la normativa per il finanziamento delle scuole (con particolare riferimento ai regolamenti vigenti disciplinati dal decreto ministeriale n. 44 del 2001 e dal decreto ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007), arrecando ostacoli al servizio e pregiudizio all'autonomia delle scuole;
essa, ad esempio, assume un indefinito «tasso d'assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola» per attribuire eventuali risorse aggiuntive per le supplenze, la cui spesa è però vincolata ad un'autorizzazione del Ministero; tale «innovazione» burocratica renderà di fatto impossibile procedere alla sostituzione dei docenti in tempo reale (cioè secondo le esigenze delle classi che restano «scoperte») e alle scuole non resterà che distribuire in custodia i ragazzi nelle altre classi oppure anticiparne l'uscita; entrambi i rimedi - peraltro già in uso, ma destinati ad essere incrementati - danneggiano la qualità del servizio scolastico, oltre ad essere in contrasto con il diritto all'istruzione;
per quelle scuole che non rientreranno nel tasso fissato dal Ministero, è configurabile il rischio di non ottenere la necessaria copertura finanziaria nemmeno per le supplenze relative ad assenze lunghe, sulle quali il dirigente scolastico non ha discrezionalità; la disposizione prevista risulta oltremodo illogica se si considera che le scuole pagano anche i supplenti sui posti che si rendono liberi dal 1° gennaio di ogni anno e fino al termine delle lezioni (articolo 4 della legge n. 124 del 1999);
peraltro, la citata previsione contraddice due recenti indicazioni dello stesso Ministero: la prima (contenuta nella nota n. 3545 del 29 aprile 2009) ribadisce che: «va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito»; la seconda (prot. n. AOODGPER 14991 del 6 ottobre 2009) afferma la necessità di procedere alla nomina del personale a tempo determinato «al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati»;
la circolare dispone, altresì, benché il regolamento di contabilità non lo preveda, che per coprire possibili «deficienze di competenza» (eventualità peraltro non prevista nelle norme di contabilità) la scuola utilizzi l'avanzo di amministrazione non impegnato, nel quale confluiscono anche i contributi provenienti dalle famiglie, dagli enti locali e dai privati; in genere, tale avanzo rappresenta un accantonamento destinato ad investimenti a medio termine o acquisti particolarmente onerosi (quali la realizzazione di laboratori); tale decisione appare grave e iniqua poiché dispone che al mancato finanziamento dello Stato - ad avviso degli interpellanti responsabile delle suddette «deficienze» e testimonianza diretta di un progressivo arretramento dello Stato nell'assolvere al suo mandato costituzionale - si provveda con le risorse provenienti da soggetti terzi e che sono già state finalizzate dalla programmazione della scuola stessa; la disposizione in parola rende sempre più concreto il rischio di una gestione secondo i principi del bilancio di cassa, che impedirebbe la possibilità di programmare le attività scolastiche oltre ad ostacolare pesantemente le innovazioni introdotte dall'autonomia e dai «capitoloni»;
la nota del 14 dicembre 2009 impone anche il taglio del 25 per cento delle spese degli appalti alle ditte esterne che eseguono le pulizie, la sorveglianza e la manutenzione ordinaria; tale sensibile riduzione di spesa, intercorsa a metà anno scolastico e riguardante anche i contratti in essere, impedirà adeguati livelli di pulizia nelle aule e nei bagni, oltre che determinare meno controlli negli edifici; l'effetto di tale norma è la riduzione del personale delle ditte appaltatrici in servizio e corrispondentemente un aumento dei carichi di lavoro del personale collaboratore scolastico statale, già ridotto per effetto dei tagli agli organici. Oltre ad un peggioramento complessivo del servizio, questa previsione determina, secondo gli interpellanti, una doppia esposizione sul versante della responsabilità giuridica del dirigente scolastico, costretto, da un lato, a rimettere in discussione con la ditta di appalto i termini del contratto stipulato e in corso di esecuzione e, dall'altro, a gestire la riduzione del servizio di pulizia e del servizio di vigilanza. Del resto, appare improprio il richiamo al regio decreto n. 2440 del 1923 che, all'articolo 11, stabilisce che a fronte di una diminuzione, nel limite del 20 per cento nelle opere, lavori o forniture l'appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi; al contrario, nel caso della scuola non c'è una diminuzione delle opere, ma una riduzione immotivata delle risorse che determina una corrispondente compressione delle prestazioni;
sempre la citata circolare impone che i crediti che gli istituti scolastici vantano nei confronti del Ministero (prevalentemente spese già liquidate), non siano più parte attiva del bilancio, ma siano ascritti in un modulo «aggregato Z», con l'evidente intenzione di non restituirli più alle scuole. Si tratta di un miliardo di euro di fatto sottratto alle istituzioni scolastiche che, nel quadro negativo dei trasferimenti dello Stato, non potranno garantire l'offerta formativa e saranno indotte a chiedere maggiori contributi alle famiglie per far fronte al funzionamento ordinario e ai disavanzi di bilancio determinati dagli insufficienti trasferimenti dello Stato: una richiesta, ad avviso degli interpellanti, assolutamente deprecabile, inaccettabile e lesiva del diritto costituzionale allo studio;
inoltre la circolare in questione, tace sulla copertura di voci di spesa obbligatorie e non programmabili quali: le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; le indennità di funzioni superiori; i corsi di recupero; la terza area negli istituti professionali; i compensi ai revisori per le scuole capofila; tale silenzio induce a ritenere che anche la copertura delle suddette spese possa essere posta in capo alle famiglie;
infine, come è noto al Ministero, tutti i problemi segnalati sono stati ampiamente evidenziati e denunciati da centinaia di documenti approvati da diverse associazioni di scuole autonome e dai presidenti dei consigli di istituto di numerose scuole del Paese. Peraltro, la gravità della situazione finanziaria che colpisce gli istituti e quella che si configura come una mancanza di trasparenza nell'assegnare loro i fondi sta allarmando non solo la comunità scolastica, ma tutto il Paese,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente ed inderogabile, alla luce di quanto riportato in premessa, rivedere le indicazioni impartite con la nota n. 9537 del 14 dicembre 2009;
quali iniziative urgenti intenda adottare per incrementare i finanziamenti necessari al regolare funzionamento, ora ad avviso degli interpellanti pesantemente decurtati, e per soddisfare i crediti vantati dalle scuole nei confronti dello Stato, al fine di garantire la corretta attuazione dell'offerta formativa, l'ordinata programmazione da parte degli istituti scolastici, nel rispetto della loro autonomia, e la piena esigibilità del diritto all'istruzione da parte dei ragazzi e delle loro famiglie.
(2-00160 p. a.)
Interrogazioni
CAMBER - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
il 12 febbraio 2010, la Federazione delle rappresentanze di base dei Vigili del fuoco emetteva un comunicato con il quale, riferendo di incontri tenuti dal Sottosegretario di Stato per l'interno, sen. Palma con i prefetti ed i dirigenti dei comandi dei Vigili del fuoco, denunciava l'utilizzo per la campagna elettorale di aerei ed elicotteri di Stato;
come desumibile dallo stesso comunicato, l'utilizzo del velivolo nella disponibilità del Dipartimento dei Vigili del fuoco risulta ampiamente giustificato da ragioni istituzionali (incontro con i prefetti ed i dirigenti dei comandi dei Vigili del fuoco);
nella regione Friuli-Venezia Giulia non è in corso alcuna campagna elettorale né, dalla lettura della stampa quotidiana, risulta che il Sottosegretario di Stato abbia partecipato ad alcun incontro di natura politica o partitica o elettorale;
pertanto, a giudizio dell'interrogante, il citato comunicato risulta essere un ingiustificato attacco al Sottosegretario di Stato da parte di un'organizzazione politica, politicamente ben individuata;
è interesse conoscere quale utilizzo dei velivoli (aerei o elicotteri) nella disponibilità del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del Dipartimento della Pubblica sicurezza sia stato effettuato nella precedente Legislatura dai sottosegretari di Stato per l'interno;
si chiede di sapere:
se il 12 febbraio 2010 il Sottosegretario di Stato sen. Palma abbia partecipato ad incontri partitici o elettorali;
quali siano i voli effettuati nella precedente Legislatura dai Sottosegretari di Stato per l'interno con velivoli del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero, precisando le ragioni istituzionali loro sottese e le relative destinazioni (in andata e ritorno).
(3-01175)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
PEDICA, GIAMBRONE, PARDI - Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell'interno e degli affari esteri - Premesso che:
la città di Roma possiede un centro storico e monumentale di straordinario ed elevatissimo valore architettonico e culturale. Tale immenso patrimonio non soltanto non viene adeguatamente valorizzato, ma rischia addirittura di cadere in profonda rovina;
il degrado che contraddistingue il centro storico della città di Roma - con le sue piazze, i suoi vicoli, le sue fontane ed i suoi monumenti - ha ormai raggiunto livelli elevatissimi ed inquietanti;
segnatamente, la meravigliosa piazza Farnese, dominata da palazzo Farnese sede dell'ambasciata della Repubblica francese, è utilizzata sistematicamente, nelle ore diurne, come autoparco di mezzi della nettezza urbana che non solo stazionano, ma effettuano operazioni di trasbordo di rifiuti (da mezzi più piccoli a quelli più capienti). Nelle ore notturne, invece, le due fontane gemelle vengono utilizzate da numerosissime autovetture private come parcheggio "a raggiera";
allo stesso modo viene impropriamente utilizzata piazza Navona, sia da vetture private che dai mezzi della nettezza urbana, soprattutto nell'area meridionale della piazza, compresa quella antistante palazzo Pamphilj che ospita l'ambasciata del Brasile in Italia. Va inoltre rilevato, a proposito della medesima piazza, che ad appena un anno dal termine dei restauri (intercorsi dal 2006 al 2009) della fontana dei Quattro fiumi di Gian Lorenzo Bernini, la fontana stessa sia ancora sottoposta a chiusure e a restauri,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di promuovere al fine di conservare, preservare e mantenere il centro storico della capitale, per la sua bellezza e fondamentale importanza culturale ed artistica cittadina e del Paese intero;
se e come i Ministri in indirizzo intendano celermente attivarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, al fine di porre immediato rimedio al perdurante degrado oggettivo delle due piazze citate in premessa - di concerto con il Comune di Roma, con l'Azienda municipale ambiente di Roma (AMA) e con il Comando della Polizia municipale - determinato anche da un errato e dannoso utilizzo dei mezzi della raccolta della nettezza urbana di cui in premessa;
se il Ministro dell'interno sia a conoscenza di iniziative da parte del Comune di Roma, ed in particolare da parte del Comando di Polizia municipale, mirate ad impedire, in modo assoluto e totale, lo stazionamento di autovetture di qualsiasi tipo nelle due piazze, anche in considerazione delle elevate esigenze di sicurezza connesse alla presenza delle ambasciate di Francia e del Brasile in Italia;
se, data la presenza di piantonamenti fissi delle Forze dell'ordine in entrambe le piazze, si possa valutare l'opportunità di autorizzarle a vigilare ed a far rispettare i divieti di sosta e di stazionamento per le autovetture, proprio alla luce dalle palesi esigenze di sicurezza che caratterizzano dette aree monumentali.
(3-01174)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
l'Acea è un gruppo industriale la cui principale attività aziendale è concentrata sulla produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica, di illuminazione pubblica e artistica e di servizi idrici integrati, a favore dei cittadini e delle imprese della città di Roma e di altre realtà territoriali;
dal 1999 la società Acea è quotata in borsa, con un andamento di crescita che ha portato, dal 2003 ad oggi, a più che triplicare il valore del titolo;
con l'acquisizione, nel 2001, da Enel SpA del ramo distribuzione di energia elettrica nell'area di Roma, l'Acea distribuzione SpA è diventato il secondo operatore nazionale di distribuzione di energia elettrica;
nel 2002 il gruppo Acea ha costituito con la società belga Electrabel SA la joint venture AceaElectrabel, che opera nel campo della generazione, trading e vendita di energia elettrica e combustibili vari ai clienti liberi e vincolati, cosa che ha consentito ad Acea di decuplicare il suo potenziale di produzione elettrica;
il gruppo Acea è, inoltre, uno dei maggiori operatori italiani di riferimento nei servizi di pubblica utilità, specializzato nella gestione industriale del ciclo integrato delle acque e della filiera dell'energia;
nel corso degli ultimi mesi, in linea con le strategie adottate dalle più importanti imprese multiservizi del Paese, l'Acea ha avviato alcune iniziative per realizzare la piena integrazione del settore dell'elettricità con quello del gas;
nel mese di ottobre 2008, la società Eni ha acquisito dalla società Suez-Gaz de France la belga Distrigaz, rafforzando la propria leadership sul mercato del gas europeo e prevedendo la cessione alla società francese di alcuni beni di proprietà dell'Eni, tra cui la società Romanagas;
la base economica del reciproco interesse allo sviluppo della rete romana si fondava, con ogni evidenza, sulla consolidata partnership industriale fra Suez-Gaz de France e Acea;
di recente l'andamento del titolo azionario dell'Acea ha subito un forte rallentamento, registrando in data 2 marzo 2009 un crollo del 7,89 per cento e in data 3 marzo 2009 del 4,6 per cento, tanto da spingere la Consob a chiedere puntuali chiarimenti alla società in questione;
si apprende da notizie di stampa che il prossimo consiglio di amministrazione di Acea, rinviato al 17 marzo 2010 a causa delle frizioni tra i soci francesi di Suez-Gaz de France, che detengono il 9,9 per cento del capitale, e i soci italiani (il Comune di Roma ha il 51 per cento, Caltagirone il 9 per cento), dovrebbe ratificare i nuovi accordi con il socio francese Suez-Gaz de France. Nonostante le posizioni si siano avvicinate, secondo quanto ricostruito da "Milano Finanza", ci sarebbe ancora un nodo da sciogliere: le compensazioni economiche. Lo schema d'intesa prevede lo scioglimento della joint venture Acea-Electrabel e la divisione tra i due soci delle attività a valle;
ai francesi andrebbe la produzione, mentre ad Acea spetterebbero le attività di vendita. Per gli asset della produzione, tuttavia, Acea avrebbe chiesto un consistente conguaglio economico, che Suez-GdF non sarebbe disposta a concedere. Al tavolo che dovrebbe sciogliere questo nodo, starebbero lavorando per Acea Mediobanca e Lazard, mentre per i francesi ci sarebbero banca Leonardo e Bnp Paribas. Rothschild infine seguirebbe il dossier per il Comune di Roma;
intanto Francesco Gaetano Caltagirone ha comunicato di essere salito dal 7,9 all'8,94 per cento del capitale della utility romana. Il costruttore è arrivato a un passo dalla quota di Suez-Gdf (9,9 per cento), confermando il suo crescente interesse per il destino della multiutility. La mossa può anche essere letta in relazione al prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea che approverà il bilancio 2009;
nell'imminente consiglio di amministrazione dovrebbe discutersi di una possibile norma che cambi il computo dei voti per le liste di minoranza. Attualmente Caltagirone dispone di due consiglieri, proprio come i francesi, ma se alla sua lista riuscisse ad aggregare altri soci, potrebbe sopravanzare Suez-GdF nel nuovo board;
nonostante il cosiddetto "decreto Ronchi" preveda, per la privatizzazione dei servizi pubblici, che i soci pubblici debbano cominciare a ridurre la propria partecipazione al di sotto del 30 per cento nel 2015, il Sindaco di Roma ha annunciato che intende avviare la dismissione del 21 per cento di Acea già quest'anno. Per la vendita inoltre la Giunta non si servirà di una pubblica gara, ma selezionerà personalmente gli interessati. Un'accelerazione che ha lasciato perplessi molti osservatori, visto che il titolo è intorno ai minimi;
considerato che:
com'è noto, l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ridisegnato il quadro della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di adeguare la legislazione interna alle direttive comunitarie in tema di servizi e alla stessa giurisprudenza comunitaria maturata negli ultimi anni, e di porre fine alle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;
in particolare, il comma 8 dell'articolo sopra citato dispone che «le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante»;
successivamente è intervenuto il comma 1-ter dell'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, a disciplinare le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-bis sopra citato, stabilendo che le stesse devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza delle linee programmatiche per la dismissione del capitale di Acea, e se tale operazione non possa occultare un rincaro tariffario per gli utenti dei servizi idrici ed elettrici e per le famiglie;
quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di analizzare tutti i possibili piani industriali che sono alla base di un cambiamento così radicale di rotta in termini di strategia industriale, per evitare oneri e danni finanziari al sistema Paese;
quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di arrestare la crescita del debito dell'Acea, il cui management appare al momento privo di chiare strategie;
come si coniughino le esigenze di trasparenza con la decisione di collocare le quote dell'Acea presso operatori economici romani;
quanti e quali soggetti gestori nel nostro Paese abbiano ricevuto concessioni relative al servizio idrico integrato senza gara, con quali modalità siano stati scelti, e quanti e quali enti locali abbiano affidato direttamente ai soggetti gestori il servizio idrico, senza ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica.
(4-02719)
BENEDETTI VALENTINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
i giornali specializzati hanno pubblicato i risultati della rilevazione sulle commissioni applicate dalle banche su affidamenti e scoperti di conto, illustrati dalla Banca d'Italia;
secondo tali dati emergerebbe che sulle commissioni di massimo scoperto nella media si risparmia, ma sui singoli correntisti si sono registrati aumenti; e comunque la commissione di massimo scoperto si è "riciclata" in altre commissioni, in maniera non sempre chiara, tanto che non è facile capire quanto costi effettivamente uno scoperto di conto;
la ricerca mostra lo stato dell'arte dopo l'abolizione della commissione di massimo scoperto, che non sempre ha portato ad un vantaggio per i correntisti (famiglie o imprese);
peraltro, seppure con le dovute cautele statistiche, la conclusione della rilevazione, secondo la Banca d'Italia, è che le variazioni contrattuali introdotte dalle banche in seguito agli interventi normativi (appunto, l'abolizione della commissione di massimo scoperto) hanno comportato, in media, una diminuzione degli oneri per le commissioni, sia per i conti non affidati sia, soprattutto, per i conti affidati. Tuttavia in un numero non ridotto di casi il passaggio dalla vecchia alla nuova struttura ha prodotto un peggioramento delle condizioni per la clientela;
nel complesso, sempre stando all'analisi della Banca d'Italia, i benefici netti per i correntisti potrebbero essere inferiori a quelli stimati se compensati da incrementi nei tassi d'interesse e nelle voci generali di costo del conto corrente. Soprattutto per i conti non affidati, per i quali la legge ha sancito la nullità della commissione di massimo scoperto, la varietà di commissioni introdotte in sua sostituzione ha ridotto il grado di comparabilità del costo dello scoperto di conto;
la rilevazione sembra quindi prospettare che l'abolizione della commissione di massimo scoperto non ha comportato una decurtazione di costi pura e semplice;
con riferimento ai conti correnti non affidati, per i quali la legge ha sancito la nullità della commissione di massimo scoperto, le banche hanno introdotto nuovi oneri, così da avere parità di commissioni, anche se riposizionate su altre voci: maggiorazione del tasso debitore applicato (40 per cento dei casi); commissioni di diversa natura (importo fisso per periodo, proporzionale al numero di operazioni effettuate, ai giorni di utilizzo o all'importo di quest'ultimo); altre tipologie di commissioni fisse per scaglioni di importo utilizzato, applicate per ogni giorno di utilizzo e delimitate da un valore massimo per trimestre. Si profilerebbe così - secondo l'analisi della Banca d'Italia - una sorta di "Babele" di nuovi oneri che rende più difficoltosa la comparabilità dei contratti, tenuto conto che, con riferimento ai conti correnti con fido, il 63 per cento delle banche ha optato per la sostituzione della commissione di massimo scoperto con commissioni di differente natura,
si chiede di sapere:
se dalle rilevazioni del Ministero dell'economia e delle finanze risultino o meno, ed eventualmente in che termini e misure, avvalorati le circostanze e i dati richiamati in premessa;
in caso affermativo, se il Governo ritenga di dover svolgere propri autorevoli e penetranti interventi di competenza sul sistema bancario italiano perché siano eliminate distorsioni, forme surrettizie di appesantimento dei costi a carico dei correntisti, famiglie e imprese; perché siano adottate migliori forme e modalità di trasparenza e leggibilità, anche per i soggetti di più semplice cultura e capacità critica; perché siano complessivamente più tutelati i clienti degli Istituti bancari, sotto il profilo dei costi e oneri accessori dei servizi e del credito, prevenendosi ed evitandosi ogni unilateralismo da parte delle banche stesse.
(4-02720)
ZANOLETTI - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
l'agricoltura assorbe la maggior parte delle risorse idriche e il nostro Paese è al primo posto in Europa sia per i consumi di acqua per abitante sia per la maggiore estensione agricola irrigata;
in Italia la discontinuità delle portate dei corsi d'acqua contribuisce alla proliferazione, anche nelle aree interne, di pozzi che determinano un sensibile depauperamento delle falde sotterranee;
parte dell'acqua destinata all'irrigazione evapora o si perde per strada per via di reti d'adduzione vetuste o irregolari;
rilevato che:
le aree costiere si arricchiscono sempre più di industrie ed il territorio subisce processi di urbanizzazione che portano all'aumento del consumo di acqua, specie nel periodo estivo;
gli eccessivi prelievi per usi irrigui creano dissesti nella struttura idrogeologica del sottosuolo e possono provocare fenomeni di salinizzazione dell'acqua delle falde freatiche;
la presenza di nitrati nelle falde acquifere (che spesso supera i limiti imposti dalla legge) è dovuta ai massicci cambiamenti intercorsi nei sistemi agricoli;
a giudizio dell'interrogante, anziché cercare nuove fonti costose e lontane è meglio sfruttare in modo più logico quelle esistenti, tagliando gli sprechi, pianificando gli usi e razionalizzando le risorse idriche disponibili;
per risolvere il problema degli sprechi, inoltre, sarebbe sufficiente introdurre tecnologie più moderne, come l'irrigazione a goccia e il rinnovo delle reti;
molto spesso gravi problemi finanziari bloccano queste scelte,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non ritengano opportuno intervenire per facilitare l'impiego di tecnologie irrigue più moderne, ad alta efficienza e finalizzate all'impiego di strumenti che permettano il riutilizzo per l'irrigazione delle acque reflue depurate;
se non ritengano utile incentivare l'uso di colture adatte alla specifica situazione meteoclimatica, sociale ed economica;
se intendano promuovere l'utilizzo di sistemi di drenaggio artificiale che permettano di evitare il fenomeno della salinizzazione.
(4-02721)
ZANOLETTI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
l'evoluzione del commercio ha portato alla grande distribuzione organizzata accentrata per la maggior parte in grandi strutture esterne alla città;
tanti negozi hanno definitivamente chiuso impoverendo pezzi di vita comunitaria di luoghi piacevoli e gradevolmente ameni;
ogni paese, strutturalmente ben ordinato, richiede un centro vivo e dinamico che viene in gran parte reso attivo proprio dal movimento dei negozi e delle botteghe artigiane;
il piccolo commercio è andato via via scomparendo, erodendo la vitalità economica e sociale soprattutto dei piccoli centri;
i negozi posti al pian terreno e che si affacciano sulla strada hanno quasi sempre una clientela locale fissa e la loro posizione facilita coloro che, per motivi diversi, hanno difficoltà a spostarsi promuovendo la vita comunitaria ed i rapporti umani;
nell'attuale momento, salvare il commercio al dettaglio nei piccoli centri, sia per lo sviluppo economico sia per la difesa di un ambiente fragile non solo è vitale, ma è anche ritrovare un "micro-ambito" di vita quotidiana, nonché salvare la vivacità dei luoghi abitati;
a giudizio dell'interrogante, occorre intervenire con maggiore attenzione per salvare il piccolo commercio, valorizzando anche luoghi marginali;
lo svantaggio strutturale può trasformarsi in vantaggio di nicchia senza trascurare l'interlocuzione con un'area metropolitana più vasta confacente ai bisogni globali dei singoli cittadini,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere iniziative atte alla salvaguardia ed al mantenimento delle attività di commercio al dettaglio che abbiano i requisiti di botteghe di paese, con superficie di vendita limitata e con insegne pubblicitarie inferiori a una certa dimensione.
(4-02722)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-01175, del senatore Camber, sull'utilizzo dei velivoli in dotazione al Ministero dell'interno.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto sommario e stenografico della 335a seduta pubblica del 16 febbraio 2010, sotto il titolo: "Disegni di legge, assegnazione", a pagina 99, al dodicesimo rigo, dopo le parole "5a (Bilancio)", aggiungere le altre: "; è stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento".