CASSON, relatore di minoranza. Grazie, signor Presidente.
Devo sollevare una questione che non è stata affrontata e che ovviamente si ricollega alla vicenda del cosiddetto processo breve. Si tratta della formulazione di una nuova richiesta, che concerne il termine per i subemendamenti. Questo termine è stato fissato alle ore 20 di stasera, ma è assolutamente insufficiente, proprio in relazione alla portata dell'emendamento 2.1000 presentato dal relatore. In esso, infatti, ci sono - a tale proposito mi ricollego in parte a quanto detto - materie assolutamente nuove, che indicherò tra poco, e che pertanto devono essere approfondite in maniera adeguata.
Un senso di proporzione rispetto al termine per gli emendamenti a questo disegno di legge, originariamente stabilito, impone che quanto meno venga concessa una proroga. Proprio a causa della complessità, della profondità di questo disegno di legge, era stato dato un termine di alcune settimane per la presentazione degli emendamenti. Ovviamente, chiediamo una proroga non di alcune settimane per i subemendamenti all'emendamento 2.1000 del relatore, che pure è molto complesso, ma che sia adeguata, quindi un termine che sia almeno il doppio di quello che è stato dato, perché si propone di inserire nuovi commi, nuove norme al testo del disegno di legge.
Il primo emendamento propone di inserire disposizioni completamente nuove sulla domanda di equa riparazione.
Anche con il secondo emendamento (procedo rapidamente perché non ho intenzione di perdere tempo) si chiede un inserimento ex novo in relazione all'applicazione del procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001.
Il terzo emendamento contiene una norma di interpretazione autentica e s'inserisce addirittura in materia di scudo fiscale; materia particolarmente difficoltosa, che dovrebbe passare anche l'esame delle Commissioni di merito. L'emendamento si inserisce all'interno del processo contabile e nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti. Esso parla di estinzione del processo e, di conseguenza, ha pesanti ripercussioni in ordine alla possibilità di risarcimento in relazione al danno erariale.
L'altro emendamento concerne il processo penale ed è amplissimo; è stato il motivo fondamentale per cui sono state date alcune settimane ai Gruppi per la presentazione degli emendamenti.
Crediamo, in altri termini, che queste proposte siano assolutamente da approfondire in maniera adeguata, così come l'ultima in materia di disposizioni transitorie. Viene reintrodotto il principio del tempus regit actum eccetto che per una categoria estremamente limitata di reati.
Concludo, pertanto, il mio intervento chiedendo che venga dato un termine adeguato per la presentazione dei subemendamenti.