l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 6 gennaio 1978, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali, prevede che nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
in base a tale norma di attuazione il sindacato più rappresentativo del gruppo linguistico tedesco è l'Unione sindacati autonomi altoatesini (ASGB), riconosciuto dal Consiglio Provinciale e dunque equiparato, a tutti gli effetti e con il diritto e dovere di firmare i contratti collettivi nazionali, ai sindacati federali nazionali;
nonostante le varie sollecitazioni da parte dell'ASGB, fino ad ora il sindacato non è stato invitato a firmare il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) delle ferrovie statali con le parti sindacali;
all'interrogante che ha chiesto chiarimenti al responsabile dei rapporti sindacali del gruppo Ferrovie dello Stato SpA, dottor Stefano Savino, è stato risposto che "il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 è stato sottoscritto da Agens/Confindustria e dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Sma (ora Fast) e Orsa Ferrovie (per quest'ultima con atto separato in data 14 luglio 2004), che sono le uniche associazioni, quindi, sia di parte datoriale che di parte sindacale, titolari del CCNL. Per questo motivo, ASGB potrebbe rivolgere la richiesta di sottoscrizione del CCNL solo a queste associazioni e non al Gruppo Ferrovie dello Stato SpA, che non ne ha la titolarità. Analogamente, i chiarimenti in merito al sistema dei diritti e delle tutele garantite dal CCNL sono di esclusiva competenza delle associazioni datoriali e sindacali stipulanti il CCNL. In ogni caso si fa rilevare che, nonostante l'ASGB non sia firmataria del CCNL, tenendo conto di quanto disposto nella legge n. 236 del 1993 sui diritti e le prerogative delle associazioni sindacali nella provincia di Bolzano costituite tra lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, il Gruppo Ferrovie dello Stato SpA continua a garantire all'ASGB il diritto alla riscossione dei contributi sindacali, mentre tutte le altre organizzazioni sindacali non stipulanti il CCNL delle attività ferroviarie non beneficiano di tale prerogativa sindacale;
a giudizio dell'interrogante la risposta fa pensare al solito "cane che si morde la coda". E' un circolo vizioso che mette in evidenza come il sindacato ASGB, nonostante la legge ne preveda l'equiparazione ai sindacati federali nazionali, non possa sottoscrivere il CCNL,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, attraverso azioni di competenza, perché l'ASGB possa sottoscrivere il nuovo contratto delle ferrovie statali con le parti sindacali al fine di veder riconosciuti ai rappresentanti sindacali dell'ASGB i diritti loro spettanti.
(4-02419)