Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (413 KB)

Versione standard



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 301 del 15/12/2009


PINZGER, PETERLINI, POLI BORTONE - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

la legge 24 aprile 1941, n. 392 dispone che sono obbligatorie per i Comuni le spese di funzionamento degli uffici giudiziari e trasferisce agli stessi Comuni la loro gestione e mantenimento;

la legge del 1941 pone in particolare a carico dei Comuni in cui ha sede l'ufficio giudiziario una serie di spese - sempre più gravose - riguardanti la custodia dei locali, la loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento, le provviste di acqua, la riparazione dei mobili, le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria ed altro ancora. Per quanto, in particolare, attiene alla custodia degli uffici giudiziari è stato richiesto ai Comuni di disporre di un servizio di vigilanza esterna degli edifici. I Comuni hanno potuto far fronte a tale richiesta affidando, inevitabilmente, tali compiti ad organizzazioni private di guardie giurate autorizzate alla custodia e vigilanza di beni immobiliari, tenendo conto dell'esigenza straordinaria di tutela e di salvaguardia della magistratura stessa;

il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, reca le norme riguardanti i procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e prevede all'articolo 2 che il contributo è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre;

risulta agli interpellanti che i Comuni, sedi di uffici giudiziari, circa 850, denunciano l'insostenibile ritardo e insufficienza dei rimborsi previsti per i Comuni in base alla normativa ed ai regolamenti vigenti;

infatti, il pagamento degli acconti veniva effettuato negli anni passati tra aprile e ottobre dell'anno successivo e non nell'anno nel quale vengono sostenute le spese. Il pagamento del saldo avviene anch'esso con enormi ritardi. Il saldo del 2003 è stato erogato nel 2007 e il saldo del 2005 è stato erogato nell'anno 2009;

il problema fondamentale è l'ammontare del contributo. Per gli anni 2004 e 2005 sono stati rimborsati meno del 50 per cento delle spese sostenute. Solo nel 2003 sono stati rimborsati più del 90 per cento delle spese. Per gli anni 2006 e successivi non è possibile calcolare la copertura, dato che il pagamento del saldo deve ancora avvenire,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fare una stima circa l'ammontare effettivo del debito nei confronti dei Comuni sede degli uffici giudiziari;

se non intenda sanare al più presto il debito pregresso, oltre a prevedere una modifica dell'attuale normativa che reca numerose problematicità alle casse dei Comuni sede degli uffici giudiziari.

(2-00145)