Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 288 del 24/11/2009


FERRANTE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il territorio di Livigno fu dichiarato zona extradoganale con la legge 17 luglio 1910, n. 516. La relazione con cui l'allora Ministro delle finanze Arlotta presentò il disegno di legge alla Camera dei deputati, dopo aver spiegato le condizioni di isolamento territoriale del Comune di Livigno (provincia di Sondrio) e l'estrema povertà dei suoi pochi abitanti, esprimeva la certezza relativamente alla convenienza finanziaria del disegno proposto perché se il Governo avesse dovuto in seguito trasportare la sua linea doganale sul confine politico per comprendervi il territorio di Livigno, la spesa sarebbe stata di oltre 50.000 lire, a fronte di un'entrata di appena un migliaio di lire. La franchigia da sanzionarsi a Livigno fu ritenuta, quindi, ugualmente utile ai cittadini livignaschi quanto economica per lo Stato. Lo Stato si riservava quindi piena libertà, per l'avvenire, di estendere al Comune di Livigno il regime generale, quando le mutate condizioni di viabilità lo avessero reso opportuno. La legge n. 516 del 1910 estese la franchigia al dazio di consumo e ai generi di privativa dello Stato;

oggi le condizioni di isolamento territoriale non sussistono più, grazie anche alla legge 11 giugno 1954, n. 384, e alla successiva legge 1° novembre 1973, n. 762, che, istituendo un diritto speciale a favore del Comune di Livigno sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, hanno permesso di reperire i fondi necessari alla realizzazione di opere viarie che attualmente collegano questa zona al resto del Paese;

contemporaneamente al superamento degli ostacoli naturali, negli ultimi 20 anni si è assistito ad una profonda trasformazione socio-economica del paese e a uno sviluppo turistico-commerciale che ha trasformato Livigno in una stazione di richiamo internazionale, grazie anche ai facili collegamenti con la Svizzera e con il centro-Europa;

è ormai estremamente urgente ed opportuno conoscere l'evoluzione del regime doganale del Comune di Livigno, anche in relazione alla sopravvenuta realtà ordinamentale comunitaria, nonché a fronte delle profonde trasformazioni socio-economiche intervenute su tale territorio;

il regime di extradoganalità di Livigno e, più precisamente, gli innumerevoli negozi che offrono la possibilità di acquistare una serie di prodotti esenti da IVA e da tasse doganali (sigarette, tabacchi, liquori, apparecchi fotografici e audiovisivi, benzina, eccetera) costituiscono l'attrazione principale del turista della domenica e le convenienze determinate da contingenti di merci, del tutto giganteschi e anomali rispetto al fabbisogno degli abitanti, determinano un pervasivo traffico commerciale;

la convenienza dell'approvvigionamento di carburante, oltre ad essere associata all'attrattiva turistica di Livigno, attira un flusso annuo dell'ordine di 20.000 motrici che da tutta la Valtellina vi si recano vuote per riempire serbatoi spesso maggiorati o complementari, anche per acquistare carburanti destinati al riscaldamento di edifici, particolarmente in alta Valtellina;

la situazione sopra descritta, oltre a non conciliarsi con la scrupolosa tutela dell'erario in una fase generalizzata e stringente di rigore fiscale, facilita l'evasione ed è causa di sperequazioni rispetto ad attività commerciali in zone limitrofe, senza considerare i devastanti effetti inquinanti sul delicato ambiente alpino, e di preoccupante degrado ambientale a scapito della popolazione locale, in seguito alle code interminabili di vetture e di camion, le quali rendono altresì difficoltosi gli spostamenti di coloro che invece transitano sulla strada statale 301 del Foscagno per motivi di lavoro e di studio o per casi di urgenza,

si chiede di conoscere:

quale sia l'attuale ammontare per ogni categoria merceologica dei contingenti di merci in importazione;

in relazione alla problematica dei depositi di merci estere, per quale motivo nessun provvedimento restrittivo sia stato emanato, anche in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, il quale attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di vietare i depositi di merci estere, o, comunque, di limitarli ai bisogni degli abitanti;

quale sia l'ammontare dei diritti speciali il cui versamento al Comune di Livigno è previsto dalla legge n. 762 del 1973;

se, in relazione ai fatti riportati in premessa, si sia provveduto ad avviare le necessarie indagini e ad adottare le conseguenti misure e i provvedimenti finalizzati a regolamentare in maniera più adeguata la legislazione relativa al territorio extradoganale del Comune di Livigno.

(4-02310)