con la concreta applicazione del cosiddetto "scudo fiscale" pare che le lavoratrici e i lavoratori frontalieri che operano in Svizzera debbano ottemperare alle disposizioni del monitoraggio fiscale;
se così fosse (la notizia, infatti, non ha veste di ufficialità), a giudizio dell'interrogante potrebbe sembrare che la loro fattispecie, oltre a non essere stata adeguatamente esaminata, ponga le lavoratrici e i lavoratori frontalieri italiani addirittura alla stessa stregua di chi ha esportato illegalmente capitali verso l'estero;
tali lavoratori, dunque, si troverebbero ancora una volta coinvolti in problematiche che rendono sempre più precario e difficile lo svolgimento della loro attività lavorativa all'estero. Eppure essi in realtà contribuiscono ad incrementare la ricchezza nazionale dell'Italia, sia con le rimesse derivate dai guadagni realizzati nel Paese in cui lavorano, sia attraverso i ristorni fiscali ai Comuni di residenza così come previsto dall'Accordo italo-elvetico risalente al 1974;
i sindaci di alcuni Comuni in provincia di Varese hanno scritto una lettera aperta al Governo evidenziando preoccupazioni in relazione ai rapporti con la Confederazione elvetica divenuti tesi appunto dopo l'approvazione dello scudo fiscale. A quanto risulta all'interrogante essi scrivono:
«Valutato l'effetto che la recente normativa più nota come "Scudo fiscale" può avere sui lavoratori frontalieri e sui paesi di loro residenza; richiamata l'attenzione sul fatto che i lavoratori italiani, dipendenti di aziende elvetiche e impegnati in Svizzera non possono, per motivi evidentissimi, essere equiparati agli evasori che l'Autorità fiscale italiana persegue, considerato che ogni lavoratore dipendente frontaliero versa regolarmente le imposte, una parte delle quali viene trasferita all'Erario italiano sotto forma dei cosiddetti "ristorni", assunto che gli eventuali depositi presso Istituti di credito elvetici rappresentano la corresponsione mensile dell'attività prestata e non possono in alcun modo essere equiparati a frutto di evasione, elusione fiscale o truffa all'Erario, valutato che il frontalierato rappresenta un'alternativa occupazionale per una consistente parte della forza lavoro italiana residente nei comuni confinari, asserito che il frontalierato ha rappresentato e continua a calmierare la domanda di lavoro in territorio italiano, pesantemente condizionato dalla congiuntura, osservato che la condizione di lavoratore frontaliero storicamente si presta a minori garanzie dei livelli occupazionali anche per la differente normativa del mercato del lavoro presente nella Confederazione elvetica. Tutto ciò premesso, i sottoscritti Sindaci chiedono alle SS.LL. illustrissime: a) di voler considerare l'opportunità di contemplare con documenti esplicativi una maggiore tutela del lavoratore frontaliere rispetto alla normativa in atto e riconducibile al cosidetto "Scudo fiscale" affinché il lavoratore frontaliero non si trovi nell'obbligo di dover adempiere a obblighi che risultano invece in capo agli autori di evasione o elusione fiscale; b) di voler contemplare la possibilità che al lavoratore frontaliero che ritrasferisca in Italia i frutti del proprio legittimo e dichiarato guadagno del proprio lavoro non siano applicate le sanzioni previste invece per chi, evasore o elusore fiscale, ottemperi a tale invito; c) di voler considerare la grande preoccupazione con la quale, come amministratori, consideriamo una eventuale e sia pure indiretta ritorsione da parte elvetica con il mancato rinnovo dei permessi di lavoro o con il licenziamento di personale frontaliero; d) di voler valutare l'impatto fortemente negativo che potrebbe avere per le finanze comunali una ritardata o posticipata erogazione dei ristorni, ciò che creerebbe dissesti di bilancio rimarchevoli per comuni nei quali una larga porzione di popolazione attiva lavora come frontaliere.»,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fornire chiarimenti sugli intendimenti dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera e se non ritenga di riconoscere anche a loro - come già accaduto per altri contribuenti italiani, quali i cittadini di Campione d'Italia e coloro che lavorano presso organismi comunitari - l'esonero sia dallo scudo che dal monitoraggio fiscale.
(4-02302)