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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 288 del 24/11/2009


EMENDAMENTI

4.1

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.4

TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 3), sopprimere il secondo periodo.

4.6

TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 3), sopprimere il terzo periodo.

4.7

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da: «all'evasione» fino alla fine della lettera con le seguenti: «all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».

4.9

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro.".».

4.12

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Non si applica la maxisanzione in tutti i casi di regolarizzazione spontanea del lavoratore registrato in ritardo, tenendo conto che tale periodo di ritardo non può eccedere l'arco temporale di quindici giorni di calendario, fermo restando l'applicazione delle normali sanzioni dovute alla tardiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego.».