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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 288 del 24/11/2009


EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4-BIS

4-bis.0.200 (testo 2)

BATTAGLIA

Inammissibile

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Funzioni di controllo sulla gestione)

        1. La Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sulle amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli altri organismi dì diritto pubblico, nonché sulle società dagli stessi soggetti pubblici partecipate in via maggioritaria, riferendo altresì al Parlamento, almeno una volta all'anno, nel contesto del referto generale per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, di cui all'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        2. Avverso le deliberazioni di controllo sulla gestione di particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica gli organi politici di vertice dei soggetti pubblici interessati possono proporre ricorso motivato, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, innanzi alla Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo regio decreto, che, sentito il magistrato estensore della deliberazione impugnata, decide in via definitiva entro centottanta giorni dal deposito del ricorso».