Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (971 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 288 del 24/11/2009


ARTICOLO 4-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4-bis.

Approvato

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

    1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al primo periodo, le parole: «, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»;

        b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente».

    2. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»;

        b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;

        c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

    3. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici».

EMENDAMENTI

4-bis.300 (già 4.0.1000/1)

TREU, ROILO, ADAMO, INCOSTANTE, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

4-bis.200

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4-bis.301 (già 4.0.1000/5)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Ritirato

Al comma 1, dopo la  lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro".».

4-bis.302 (già 4.0.1000/2)

TREU, ROILO, ADAMO, INCOSTANTE, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4-bis.201

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 4-bis.302

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4-bis.303 (già 4.0.1000/3)

TREU, ROILO, ADAMO, INCOSTANTE, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

4-bis.202

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4-bis.304 (testo 2)

GENTILE, FAZZONE

Inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 17 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che, sin dalla sua entrata in vigore, sussiste l'obbligo dello scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi per l'accesso alle altre aree funzionali, indetti ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, nonché a quelli per l'accesso alla carriera dirigenziale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4-BIS

4-bis.0.200 (testo 2)

BATTAGLIA

Inammissibile

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Funzioni di controllo sulla gestione)

        1. La Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sulle amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli altri organismi dì diritto pubblico, nonché sulle società dagli stessi soggetti pubblici partecipate in via maggioritaria, riferendo altresì al Parlamento, almeno una volta all'anno, nel contesto del referto generale per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, di cui all'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        2. Avverso le deliberazioni di controllo sulla gestione di particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica gli organi politici di vertice dei soggetti pubblici interessati possono proporre ricorso motivato, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, innanzi alla Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo regio decreto, che, sentito il magistrato estensore della deliberazione impugnata, decide in via definitiva entro centottanta giorni dal deposito del ricorso».