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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 288 del 24/11/2009


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

LI GOTTI, PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Respinta

Il Senato,

        premesso che:

            l'A.S. 1167-A concerne la Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali;

            tale provvedimento, collegato alla legge di bilancio per l'anno 2010, come già per l'anno 2009 è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 30 ottobre 2008; oltretutto, esso è provvedimento risultante dallo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39, da 65 67 del A.C. 1441 deliberato nella seduta della Camera dei deputati n. 48, del 5 agosto 2008;

            la risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 (approvata lo scorso anno) considera tale provvedimento come un «collegato» alla manovra finanziaria. Tuttavia, molte delle norme in essa previste possono considerarsi del tutto avulse ed estravaganti rispetto al contenuto proprio del cosiddetto «Collegato lavoro». Ne consegue, inevitabilmente, che il provvedimento rechi un contenuto alquanto disomogeneo, che spazia dai lavori usuranti alla disciplina dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dalle Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati al diritto allo studio, agli eventi alluvionali nella regione Piemonte. Un contenuto, dunque, che finisce con l'incidere su ambiti normativi differenziati e che, soprattutto, offre una produzione legislativa in contrasto con il principio della semplificazione della legislazione;

            in riferimento al procedimento legislativo si rileva, inoltre, come siano da considerarsi assolutamente deprecabili le modalità con le quali le commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) hanno esaminato il provvedimento. È sufficiente, a tal proposito, evidenziare come dopo un esame nelle Commissioni riunite lungo ben 13 mesi, si sia fissata la scadenza per la presentazione di emendamenti per l'Assemblea nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo di martedì 17 novembre 2009 per il giovedì successivo, poi posticipato al venerdì. In altre parole, dopo 15 mesi di lavoro in Commissione, i Gruppi Parlamentari hanno avuto a disposizione soltanto 3 giorni per emendare un testo assai prolisso e confuso;

            la particolare natura dei disegni di legge «collegati» risulta intimamente funzionale alla realizzazione della manovra finanziaria e in tale ottica oggetto di una specifica disciplina in ordine al contenuto proprio nonché relativamente al regime della ammissibilità dei relativi emendamenti. Si indicano, infatti, come «collegati» i disegni di legge che contengono interventi connessi alla realizzazione della manovra finanziaria; di fatto essi sono stati introdotti con la legge n. 362 del 1988 che ha riformato la legge di contabilità, ovvero la legge n. 468 del 1978. Inoltre, i regolamenti parlamentari di Camera e Senato dettano una specifica disciplina dello status procedimentale dei provvedimenti collegati: in particolare viene precisato che tali provvedimenti devono essere indicati nel DPEF, così come approvato dalla risoluzione parlamentare. È pertanto palese che, nel caso in oggetto, abbiamo di fronte a noi un provvedimento collegato i cui contenuti vanno ben al di là di quanto previsto dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF votata nel luglio 2008. Pertanto i contenuti estremamente eterogenei del presente «disegno di legge collegato», lo pongono ben lontano dal configurare qualsiasi politica di settore equilibrata, sul piano finanziario, nell'ambito delle risorse spettanti al settore medesimo. Dunque, i disegni di legge collegati devono attenere a settori di intervento precedentemente indicati nel DPEF e devono avere contenuto omogeneo. Peraltro, alcuni articoli del provvedimento originario - atti a tipizzarne il suo contenuto prettamente di carattere finanziario - come la «proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori e ammortizzatori sociali» ovvero alcune «disposizioni in materia di stabilizzazione» sono stati da esso espunti e trasposti in diversi provvedimenti già approvati dal Parlamento. Ciò a dimostrazione ulteriore dello snaturamento finanziario. del (fittizio) collegato alla manovra di bilancio in oggetto;

            il provvedimento in discussione si sostanzia in una enorme ambiguità di fondo, tradotta in un testo prolisso e confuso, assai anomalo anche quanto a drafting legislativo. Esso, presenta in alcuni articoli - con particolare riferimento all'articolo 1 «Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema dì lavori usuranti» - una delega «in bianco» e, soprattutto, senza oggetto, che contrasta dunque l'articolo 76 Cost. che recita: «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Il problema risulta aggravato nel caso in cui si ammetta, con una dubbia interpretazione parlamentare, la possibilità di «collegati» omnibus come risulta essere il presente provvedimento. L'eterogeneità del suo contenuto è tale che risulta impossibile, nei termini ristretti previsti dal Regolamento, un esame appropriato dei singoli contenuti. Questo modo di procedere determina l'impossibilità per il Parlamento di esaminare, in modo consapevole, anche il contenuto delle disposizioni di delega (ovvero quei vincoli che, nell'ottica del modello ex articolo 76 Cost., dovrebbero costituire limiti all'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo), Questo significa, con ogni evidenza, che oltre all'articolo 76 della Costituzione risulta vulnerato lo stesso articolo 72 sul procedimento legislativo ed, in particolare, la riserva di assemblea che caratterizza le leggi di delega. A meno di non voler dare un'interpretazione meramente formale di quella riserva, si deve rilevare che un esame delle deleghe con le caratteristiche appena descritte si configura come una palese elusione di quel principio;

        valutato altresì che:

            il corso di questa legislatura, oltre che per la proliferazione dei decreti-legge, si sta caratterizzando per una vera e propria esplosione del fenomeno della delegazione legislativa: un'esplosione non solo quantitativa ma anche qualitativa e quindi ancora più pericolosa perchè caratterizzata da una sorta di clandestinità del fenomeno. La quantità di deleghe che il Governo si auto-attribuisce (o che la maggioranza parlamentare riserva all'esecutivo) è esponenzialmente più alta: deleghe sono contenute pressoché in tutti i provvedimenti di rilievo approvati dalle Camere, persino in decreti-legge (che pure dovrebbero contenere norme urgenti ed immediatamente applicabili). Per fare alcuni esempi: nel «collegato energia», approvato lo scorso luglio figuravano almeno 10 deleghe; nel «collegato sulla giustizia civile», approvato lo scorso giugno ne risultavano altre 11. Il trasferimento del potere legislativo dal Parlamento al Governo, oltre ad avere luogo ex ante attraverso la decretazione d'urgenza, si caratterizza ex post con questo uso subdolo ma abnorme della delega legislativa. lo svuota mento di potere normativa al Parlamento avviene, peraltro, in modo assai meno eclatante rispetto alla decretazione d'urgenza: ha luogo attraverso piccoli articoli - o anche piccoli commi - inseriti, spesso sotto forma dì emendamenti governativi, in disegni di legge assolutamente eterogenei. Dunque, la sotterranea erosione della funzione legislativa parlamentare si realizza nella quasi generale indifferenza del Parlamento stesso oltre che dei mezzi informativi. Oltre al merito, l'aspetto decisamente più preoccupante risiede, poi, nel metodo. Dall'analisi normativa recente emerge non solo la conferma di alcune costanti già messe in luce dalla dottrina (la determinazione generica dei principi e criteri direttivi e dell'oggetto delle deleghe, il ricorso a leggi di conversione dei decreti legge per la proroga dei termini di delega, l'utilizzo distorto dell'istituto dei decreti legislativi «correttivi»): che configurano una chiara elusione del modello contenuto nell'articolo 76 della Costituzione. Quello che più preoccupa nell'esperienza attuale è la tecnica sotterranea, quasi «clandestina» di produzione delle deleghe. Il problema risulta aggravato nel caso in cui si ammetta, con una dubbia interpretazione parlamentare, la possibilità di «collegati» omnibus al di fuori della sessione di bilancio di riferimento. L'eterogeneità del contenuto di questi provvedimenti è tale che risulta impossibile, nei termini ristretti previsti dal Regolamento, un esame appropriato dei singoli contenuti. Questo modo di procedere determina l'impossibilità per il Parlamento e per i parlamentari di approvare in modo consapevole il contenuto delle disposizioni di delega (ovvero quei vincoli che, nell'ottica del modello ex articolo 76 Cost., dovrebbero costituire limiti all'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo). Questo significa con ogni evidenza che, oltre all'articolo 76 della Costituzione, risulta vulnerato lo stesso articolo 72 sul procedimento legislativo ed in particolare la riserva di assemblea che caratterizza le leggi di delega;

        considerato, in particolare che:

            l'articolo 28 del provvedimento in esame prevede il differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile. Segnatamente è differita una delega legislativa, già prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale». In tale articolo si prevede, cioè, una riattribuzione di una delega ex novo riferita ad oggetto già delegato da norma del 2007: ciò equivale, pertanto, ad una spoliazione del Parlamento, per oltre 2 anni, di materia già oggetto di delega legislativa;

        valutato, infine, che:

            l'articolo 24 ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro, trasformando il tentativo di conciliazione - attualmente obbligatorio - in una fase meramente eventuale. L'articolo 25 inoltre, modifica le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali. Anche sotto tale profilo emerge, dunque, un inopportuno intervento legislativo, considerato che altri provvedimenti concernenti la modifica del processo del lavoro sono assegnati ad altre commissioni parlamentari competenti per materia e che in tale sede propria andrebbe esaminata la questione avendo, oltretutto, il Parlamento licenziato la riforma del processo civile nel giugno 2009, con la legge n. 69;

        delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1167-A.

ORDINI DEL GIORNO

G100

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di approvazione del disegno di legge recante delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali,

        premesso che:

            il disegno di legge in esame, oltre a contenere modifiche alla normativa vigente in materia di lavoro nel settore pubblico, delega il Governo ad emanare ulteriori provvedimenti di riordino e coordinamento della stessa disciplina;

            in base a quanto stabilito dal disegno di legge Finanziaria 2010 attualmente in discussione, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

            per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

        considerato che:

            le risorse stanziate risultano di fatto appena sufficienti ad assicurare ai lavoratori il godimento dell'indennità di vacanza contrattuale;

            non vi è alcuna certezza circa i tempi e i modi del reperimento di ulteriori risorse e, di conseguenza, del rinnovo dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego in quanto, in base al comma 16 del medesimo articolo 3 dell'atto Senato 1790, tutto ciò viene rinviato successivamente alla «definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche», processo tuttora in corso ma di cui ancora non si conoscono né i tempi né i modi di attuazione;

            la generale situazione di grave incertezza causata dall'attuale grave crisi economica rende urgente la definizione in tempi certi dei livelli retributivi di ciascuna categoria di lavoratori e dunque il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente scaduti;

        impegna il Governo:

            a provvedere ad un aumento delle risorse stanziate ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 per il settore del pubblico impiego;

            a procedere entro tempi certi all'avvio delle apposite procedure di concertazione e di contrattazione per i rispettivi comparti del pubblico impiego al fine di pervenire alla definizione dei nuovi contratti collettivi nazionali per il triennio 2010-2012.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G101

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Il Senato,

        in sede di approvazione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali»,

        premesso che:

            le tensioni attraversano il mercato del lavoro sono riconducibili al riacutizzarsi della questione retributiva e alle persistenti questioni del precariato e della fiscalità;

            allentare tali tensioni è fondamentale per affermare la dignità del lavoro e contenere le occasioni di diffusione di una latente conflittualità sociale;

        considerato che:

            negli ultimi anni la distribuzione del reddito si è caratterizzata per una progressiva riduzione della quota dei redditi da lavoro, in particolare per quanto concerne il reddito da lavoro dipendente che ha subito una profonda erosione anche a causa dei lunghi periodi di stallo nelle procedure per il rinnovo dei contratti collettivi;

            molti contratti collettivi risultano tuttora in attesa di rinnovo in particolare per quanto concerne il settore del pubblico impiego;

            resta tuttora elevato il numero dei lavoratori precari (dipendenti a tempo determinato, lavoratori a progetto, lavoratori occasionali) e dei lavoratori cosiddetti «ascritti» all'area del lavoro autonomo ma in realtà titolari di contratti di collaborazione costretti all'apertura di partita IV A su richiesta del datore di lavoro;

            in Italia il livello del prelievo fiscale sui redditi da lavoro è tra i più elevati dell'Unione Europea;

        impegna il Governo:

            ad operare per:

            -  la definizione di un trattamento fiscale agevolato di una quota della retribuzione da lavoro dipendente attraverso la detassazione degli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali fermo restando la valenza ai fini contributivi;

            -  la definizione di un trattamento agevolato per i lavoratori precari attraverso l'estensione dell'area di esenzione fiscale (IRPEF e relative addizionali, con esclusione dei contributi), determinando una extraretribuzione che dovrebbe essere loro riconosciuta come «premio a rischio» della condizione di precarietà.

G102

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Il Senato,

        in sede di approvazione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali»,

        premesso che:

            l'attuale situazione di crisi economica che sta colpendo duramente le imprese e 1 lavoratori rende necessaria l'assunzione di misure urgenti al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese;

        impegna il governo:

            a riconoscere, tramite l'adozione di opportuni strumenti normativi:

                a) una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dagli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati a partire dal 1 Gennaio 2009 a decorrere dal periodo di imposta 2010;

                b) una detrazione nella misura del 100 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalla tredicesima mensilità a decorrere dal periodo di imposta 2010.

G103

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di approvazione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali»,

        premesso:

            quanto stabilito dall'articolo l, comma 19 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 2, commi 366 e 367, e dall'articolo 3, commi 90 e 92, della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, nonché dall'articolo 18 della Legge. 18 Giugno 2009 n. 69;

        considerato che:

            è tuttora assai elevato il numero di dipendenti dell'Ente Croce Rossa Italiana titolari di contratti a tempo determinato più volte rinnovato negli anni;

        impegna il Governo:

            a provvedere nel più breve tempo possibile attraverso opportuni strumenti legislativi alla stabilizzazione dei dipendenti dell'Ente Croce Rossa Italiana attualmente titolari di contratti di lavoro a tempo determinato;

            a salvaguardare il mantenimento del carattere pubblico dell'Ente Croce Rossa Italiana.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

    1-bis. I princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nel cui rispetto il Governo è delegato ad adottare la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti di cui al comma 1, sono integrati da una clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.

EMENDAMENTI

1.2

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», inserire le seguenti: «ed economicamente dipendenti».

1.3 (testo 2)

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I decreti legislativi di cui al presente articolo individuano altresì le mansioni usuranti svolte da talune figure di lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai settori dell'artigianato, del commercio, dell'autotrasporto e del lavoro autonomo agricolo e del personale sanitario delle aree critiche, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato a requisiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente per le medesime categorie.».

1.200

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

        1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

        1-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

        2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

        3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

        4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

        5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto di vieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

        6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

        7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

        8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

1.201

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Inammissibile

Sopprimere il comma 1-bis.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

    1. Il Governo e delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e societa, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e societa vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e della società Italia Lavoro Spa, nonché il riordino del sistema degli enti e delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevedendo l'unificazione delle attuali attività, sottoposte ad un unico coordinamento;

        b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;

        c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la possibilita di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla sua vigilanza e per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la possibilità di emanare, nel quadro dei predetti indirizzi e direttive del Ministero, specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati e della individuazione dell'ISPESL quale ente strumentale dell'INAIL, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale;

        d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.

    3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

        a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

        b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

        c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

        d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

EMENDAMENTI

2.1

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «finalizzati alla riorganizzazione» con le seguenti: «finalizzati a conseguire complessivamente minori spese mediante la riorganizzazione».

2.4

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società».

        Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

2.6

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».

2.7

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «garantendo la distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità,».

2.10

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, INCOSTANTE

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «valore strategico» inserire le seguenti: «, l'autonomia, il ruolo e le funzioni».

2.11

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvaguardando, in particolare, l'autonomia dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia italiana del farmaco e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro».

2.200

NEROZZI, ROILO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «e per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la possibilità di emanare» fino alla fine della lettera con le seguenti: «e per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la possibilità di fornire all'ISPESL specifiche indicazioni per l'elaborazione del piano triennale di attività al fine di assicurare la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale, e garantire l'effettivo coordinamento previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni».

2.201

VIZZINI, NEROZZI (*)

Approvato

Al comma l, lettera c), sopprimere le parole: «e della individuazione dell'ISPESL quale ente strumentale dell'INAIL».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.13

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            «e) istituzione, a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un Fondo a favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili, nel quale confluiscano i risparmi derivanti dalla riorganizzazione degli enti di cui all'alinea, e definizione delle modalità di gestione del Fondo nonché la possibilità per le lavoratrici ed i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, di ottenere su richiesta e fino ad esaurimento delle risorse del Fondo, un rimborso rapportato alla mancata retribuzione delle ore e delle giornate impiegate nell'assistenza al familiare gravemente disabile.».

2.16

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADAMO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, INCOSTANTE

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previo parere della Conferenza unificata» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

ARTICOLO 2-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2-bis.

Approvato nel testo emendato

(Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

    1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: «direttore scientifico,» sono soppresse.

    2. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «del direttore scientifico,» sono soppresse.

    3. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    «3-bis. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria, specificamente destinate agli Istituti. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2-bis.200

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere l'articolo

2-bis.700

I Relatori

Approvato

All'articolo 2-bis sostituire le parole: «articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549» con le seguenti: «articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

G2-bis.100

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

V. testo 2

Il Senato,

        in sede di approvazione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali»,

        considerato che:

            gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS), disciplinati dal Decreto Legislativo 16 Ottobre 2003 n. 288, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

        considerato che:

            il raggiungimento degli standard di eccellenza previsto dalla citata legge deve essere assicurato anzitutto dall'elevata qualità della dirigenza in particolare per quanto concerne l'ambito della ricerca scientifica;

        impegna il Governo:

            a porre in essere mediante gli opportuni strumenti legislativi tutte le condizioni affinché la figura del direttore sanitario degli IRCSS sia selezionato esclusivamente secondo criteri di professionalità e merito scientifico anche in ambito europeo, al di fuori di logiche politiche.

G2-bis.100 (testo 2)

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di approvazione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali»,

        considerato che:

            gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS), disciplinati dal Decreto Legislativo 16 Ottobre 2003 n. 288, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

        considerato che:

            il raggiungimento degli standard di eccellenza previsto dalla citata legge deve essere assicurato anzitutto dall'elevata qualità della dirigenza in particolare per quanto concerne l'ambito della ricerca scientifica;

        impegna il Governo:

            a porre in essere mediante ogni opportuno strumento legislativo tutte le condizioni affinché la figura del direttore sanitario degli IRCSS sia selezionato esclusivamente secondo criteri di professionalità e merito scientifico anche in ambito europeo.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2-TER NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2-ter.

Approvato

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

    1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

    «2-bis. La Commissione è composta da:

        a) cinque componenti designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;

        b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;

        c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

        d) un componente designato dal CONI;

        e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;

        f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante».

    2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato.

EMENDAMENTO

2-ter.200

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-bis» apportare le seguenti modifiche:

            a) alle lettere a) e b) sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre»;

            b) alla lettera c) sostituire la parola: «tre» con la parola «due»;

            c) alla lettera d) sostituire le parole: «un componente designato» con le parole: «due componenti designati»;

ARTICOLO 2-QUATER NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2-quater.

Inammissibile

(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)

    1. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, nonché, in attuazione del diritto comunitario, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in regime di libero mercato, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia».

    2. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 15.

    3. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    4. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.

    5. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n 261, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente Farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

EMENDAMENTI

2-quater.200

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

2-quater.300 (già 2.0.1000/1)

COSENTINO, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

Al comma 2, sostituire le parole: «trentasei mesi», con le seguenti: «quarantotto mesi».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

(Modifiche all'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

    1. All'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse:

        a) la voce n. 509, relativa alla legge 22 febbraio 1934, n. 370;

        b) la voce n. 1381, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1183.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Accantonato

(Misure contro il lavoro sommerso)

    1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;

        b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;

        c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

    2. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».

EMENDAMENTI

4.1

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.4

TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 3), sopprimere il secondo periodo.

4.6

TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 3), sopprimere il terzo periodo.

4.7

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da: «all'evasione» fino alla fine della lettera con le seguenti: «all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».

4.9

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro.".».

4.12

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Non si applica la maxisanzione in tutti i casi di regolarizzazione spontanea del lavoratore registrato in ritardo, tenendo conto che tale periodo di ritardo non può eccedere l'arco temporale di quindici giorni di calendario, fermo restando l'applicazione delle normali sanzioni dovute alla tardiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1 (testo 2)

DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

        1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

        "Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

        Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

            a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

            b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

            c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

        La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

        Art. 603-ter. - (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

        La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

        2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

        "12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

            b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

        "12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

        3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

        4. All'articolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "sicurezza sul lavoro", sono inserite le seguenti: ", nonché al delitto di cui all'articolo 603-bis del medesimo codice" e, al secondo periodo, le parole: "condanna per il delitto" sono sostituite dalle seguenti: "condanna per i delitti".

        5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le seguenti: "603-bis, terzo comma, del codice penale".

        6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

4.0.3 (testo 2)

GHEDINI, DELLA MONICA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

        1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge.".

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

ARTICOLO 4-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4-bis.

Approvato

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

    1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al primo periodo, le parole: «, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»;

        b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente».

    2. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»;

        b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;

        c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

    3. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici».

EMENDAMENTI

4-bis.300 (già 4.0.1000/1)

TREU, ROILO, ADAMO, INCOSTANTE, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

4-bis.200

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4-bis.301 (già 4.0.1000/5)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Ritirato

Al comma 1, dopo la  lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro".».

4-bis.302 (già 4.0.1000/2)

TREU, ROILO, ADAMO, INCOSTANTE, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4-bis.201

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 4-bis.302

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4-bis.303 (già 4.0.1000/3)

TREU, ROILO, ADAMO, INCOSTANTE, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

4-bis.202

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4-bis.304 (testo 2)

GENTILE, FAZZONE

Inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 17 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che, sin dalla sua entrata in vigore, sussiste l'obbligo dello scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi per l'accesso alle altre aree funzionali, indetti ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, nonché a quelli per l'accesso alla carriera dirigenziale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4-BIS

4-bis.0.200 (testo 2)

BATTAGLIA

Inammissibile

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Funzioni di controllo sulla gestione)

        1. La Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sulle amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli altri organismi dì diritto pubblico, nonché sulle società dagli stessi soggetti pubblici partecipate in via maggioritaria, riferendo altresì al Parlamento, almeno una volta all'anno, nel contesto del referto generale per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, di cui all'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        2. Avverso le deliberazioni di controllo sulla gestione di particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica gli organi politici di vertice dei soggetti pubblici interessati possono proporre ricorso motivato, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, innanzi alla Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo regio decreto, che, sentito il magistrato estensore della deliberazione impugnata, decide in via definitiva entro centottanta giorni dal deposito del ricorso».

ARTICOLO 4-TER NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4-ter.

Approvato

(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)

    1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

    «1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole» .