ZANETTA (PdL). Signor Presidente, da molti anni si attende un intervento legislativo che possa disciplinare organicamente il settore delle case da gioco. Di fatto, la normativa vigente risulta contraddittoria ed incapace di disciplinare in maniera chiara ed omogenea la materia.
Come è noto, in Italia, in deroga agli articoli 718 e 719 del codice penale, che prevedono e sanzionano come ipotesi di reato l'esercizio di giuochi d'azzardo e l'apertura di case da gioco, esistono quattro casinò autorizzati. La stessa Corte costituzionale, rilevando i paradossi del sistema normativo, aveva a suo tempo sollecitato un intervento del legislatore e si è più volte pronunciata sulla questione, in particolare nella sentenza n. 152 del 23 maggio 1985, nella quale ha affermato che «mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità». Si impone quindi una legislazione organica di settore.
Nelle ultime tre legislature numerosi parlamentari hanno presentato proposte di legge riguardanti il settore delle case da gioco. Nella XIV legislatura, tra Senato e Camera dei deputati, sono state presentate ben 54 proposte di legge; nella XV legislatura i disegni di legge sono stati 20, mentre nell'attuale legislatura i progetti sono stati 29. Tali proposte si sono concentrate sull'incremento del numero delle case da gioco e, nello specifico, sull'istituzione di case da gioco territoriali o stagionali allo scopo di risollevare l'economia turistica locale e, sull'introduzione di regole più uniformi, in un settore che, ad oggi, presenta numerose lacune. Durante la XIV legislatura, in particolare, nell'ambito del Comitato ristretto istituito durante i lavori della 10a Commissione permanente, è stato elaborato un testo unificato sulla regolamentazione e istituzione delle case da gioco, testo che è stato recepito nella stesura dall'emendamento da me presentato unitamente ad altri colleghi.
Più recentemente, come noto, a seguito dell'approvazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", divenuto legge il 23 giugno 2009, vi è stata una miniriforma dei giochi: all'articolo 12 del suddetto decreto vengono introdotti, infatti, nuovi giochi pubblici allo scopo di reperire fondi per finanziare la ricostruzione dopo gli eventi sismici dello scorso 6 aprile.
Per tornare ai giorni nostri, il mese scorso, secondo notizie trapelate dalle agenzia di stampa, il ministro del turismo Michela Brambilla era in procinto di presentare al Consiglio dei ministri uno schema di decreto legge che intende rilanciare l'offerta turistica italiana. La bozza di testo, sempre in relazione alle suddette notizie, prevedeva, in particolare, l'apertura di case da gioco all'interno di strutture alberghiere almeno a cinque stelle. Tali ipotesi e proposte hanno lasciato dubbiose le organizzazioni del settore, che hanno evidenziato, oltretutto, la congiuntura particolarmente negativa, dovuta alla crisi economica e occupazionale, che le case da gioco stanno attraversando.
L'emendamento 2.0.600 mira, quindi, a colmare la condizione di lacunosità che caratterizza la situazione normativa attuale per ciò che concerne l'istituzione delle case da gioco e l'esercizio dell'attività del gioco d'azzardo. Inoltre, una legislazione organica in materia si impone, oggi più che mai, anche per contrastare il fenomeno del gioco clandestino, unitamente ai fenomeni malavitosi ad esso connessi, quali usura, prostituzione, estorsione e violenza privata. Appare chiaro che l'istituzione di nuove case da gioco controllate dallo Stato potrebbe porre un rimedio al ricorso, ormai sempre più preoccupante, al gioco di provenienza illecita. Una legislazione in materia è necessaria, quindi, per evitare il proliferare di giochi d'azzardo mascherati sotto varie forme, come ad esempio le slot machine, i videopoker, eccetera, e per adeguare la legislazione alle linee di tendenza espresse dalla legislazione comunitaria. Infatti, nei Paesi confinanti con l'Italia esiste da anni una regolamentazione del gioco d'azzardo che consente l'esistenza di case da gioco in un numero non limitato a poche eccezioni.
Entrando nel merito del testo, l'emendamento 2.0.600 prevede che i Comuni di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent possano proseguire nell'esercizio del gioco d'azzardo. Ulteriori Comuni, fino ad un massimo di otto, sono autorizzati all'esercizio dello stesso, sulla base di una equilibrata ripartizione territoriale e a seguito dell'emanazione di un decreto da adottarsi entro 6 mesi da parte dei Ministeri competenti in materia. Tale decreto stabilirà le definizioni, le modalità, la durata, i divieti e la ripartizione dei proventi dei giochi ed, inoltre, nel prevedere l'individuazione dei Comuni autorizzandi, tenendo conto dei Comuni già titolari di concessione e per ciò che riguarda i Comuni non ancora titolari di concessione, si procederà sulla base di criteri di individuazione relativi alla vocazione turistica del territorio, privilegiando, in particolare, i Comuni siti in riva al mare o ubicati sulle sponde dei laghi naturali di maggior rilievo nazionale.
È riservato, inoltre, alle società - questo è importante - che gestiscono le case da gioco attualmente esistenti il diritto di prelazione per la gestione di una nuova casa da gioco. Sarà poi compito del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori del settore, di emanare il regolamento di attuazione che si occuperà della previsione di specie, tipi e regolamentazione di giochi praticabili, nonché delle disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e per controllare lo svolgimento del gioco stesso.
In conclusione, tra tutte le proposte presentate fino ad oggi, quella contenuta in questo emendamento appare la più equilibrata e moderata, tenendo conto del fatto che, come detto precedentemente, il testo in esame ha recepito le linee generali contenute nel testo unificato sulla regolamentazione e istituzione delle case da gioco proposto dalla 10a Commissione durante la XIV legislatura.
Auspico quindi che, per sanare la situazione, venga approvato l'emendamento 2.0.600. (Applausi dal Gruppo PdL).