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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 276 del 10/11/2009


BRICOLO, LEONI, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI - Il Senato,

premesso che:

il 3 novembre 2009 la seconda sezione della Corte europea per i diritti dell'uomo ha accolto il ricorso, sollevato da Soile Lautsi, cittadina italiana originaria della Finlandia, che nel 2002 aveva chiesto all'istituto statale Vittorino da Feltre di Abano Terme (Padova), frequentato dai suoi due figli, di togliere i crocefissi dalle aule;

nell'accogliere il ricorso, la Corte europea per i diritti dell'uomo ha affermato che la presenza dei crocefissi nelle aule scolastiche costituisce una violazione del diritto dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione; secondo la Corte la presenza di un crocefisso può essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un segno religioso e far sentire loro di essere in un ambiente scolastico che influenza le scelte legate alla religione. La libertà di non credere in nessuna religione non è limitata all'assenza di servizi religiosi o di educazione religiosa: è estesa alle pratiche e ai simboli che esprimono un credo, una religione o ateismo; questa libertà - secondo i giudici della Corte europea - merita particolare protezione se ciò che esprime un credo è piazzato in una situazione che non si può evitare, o si potrebbe farlo solo attraverso sforzo e sacrificio sproporzionato;

la pronuncia della Corte europea per i diritti dell'uomo ha radicalmente capovolto le valutazioni effettuate dai giudici nazionali aditi dalla ricorrente nei ricorsi di primo e secondo grado. Sia il Tar del Veneto che il Consiglio di Stato avevano, infatti, respinto il ricorso della signora Lautsi affermando che ''il crocefisso è un simbolo della storia, della cultura e dell'identità italiana'' e pertanto ''è diventato uno dei valori secolari della Costituzione italiana e rappresenta i valori della vita civile'';

nell'accogliere il ricorso della signora Lautsi, la Corte europea per i diritti dell'uomo ha inoltre condannato il Governo italiano a risarcire alla signora 5.000 euro per danni morali;

se la libertà religiosa, di credenza e di coscienza è un diritto inviolabile consolidato nella cultura del popolo italiano e riconosciuto in modo inequivocabile dal combinato disposto degli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione italiana, è innegabile che il patrimonio storico culturale del Paese affonda le proprie radici nella civiltà e nella tradizione cristiana;

nel nostro Paese, l'esposizione del crocefisso nei luoghi statali è tuttora regolata dall'art. 118 del regio decreto del 30 aprile 1924, n. 965 (recante "Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media"), nella parte in cui include il crocefisso tra gli «arredi» delle aule scolastiche e ne impone l'esposizione in ogni scuola e nei tribunali;

il Consiglio di Stato, nel parere n. 63 conferito in data 27 aprile 1988, ha autorevolmente avallato la suddetta disposizione, rilevando che "il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa";

sempre il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha argomentato che "la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca (...) fa parte del patrimonio storico", soggiungendo che la presenza dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche non può "costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa";

nel citato parere, il Consiglio di Stato ha riconosciuto inequivocabilmente che le disposizioni (articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e l'allegato c del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297), concernenti l'esposizione del crocefisso nelle scuole sono tuttora legittimamente operanti, che le medesime non si sono mai poste in contrasto con i Patti Lateranensi, né tanto meno con l'ordine relativo all'esposizione del crocefisso nelle scuole;

il nuovo Trattato di riforma dell'Unione europea adottato in data 18 e 19 ottobre 2007 a Lisbona - il cui processo di ratifica è, ad oggi, ancora pendente - definisce, all'articolo 6, il quadro giuridico per l'adesione della UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In particolare, è significativo osservare come l'articolo 6 del Trattato stabilisca che i diritti fondamentali della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituiscono principi generali del diritto dell'Unione, come risultanti dalla comune tradizione costituzionale degli Stati membri; inoltre, le disposizioni della Convenzione non possono determinare un ampliamento delle competenze dell'Unione, come definite nei Trattati;

l'art. II-112, comma 4, del Trattato di Lisbona, inoltre, ribadisce che, laddove la CEDU riconosca diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti devono essere interpretati "in armonia" con dette tradizioni;

le richiamate disposizioni dell'art. 6 del Trattato di Lisbona confermano come l'Unione europea non abbia inteso prevedere un'adesione totale ed incondizionata alla CEDU; all'inverso, il richiamo ai diritti, alle libertà ed ai principi in essa disciplinati sono stati vincolati al rispetto di due fondamentali limiti, il primo (valoriale) coincidente con l'armonia con le tradizioni costituzionali degli Stati membri, il secondo (procedurale) consistente nel rispetto del riparto di competenze tra l'Unione e gli Stati membri come definito dallo stesso Trattato;

considerato che il crocefisso, oltre a rappresentare un simbolo culturale e religioso, è stato identificato con costante giurisprudenza dai giudici nazionali come uno dei valori secolari della Costituzione, e che pertanto è legittimo domandarsi se, nel caso di specie, possano ritenersi soddisfatte le condizioni previste dal Trattato di Lisbona;

in particolare, si evidenzia come la pronuncia della Corte di Strasburgo abbia interpretato il riferimento alla libertà religiosa contenuto nella CEDU in maniera non conforme alla tradizione costituzionale italiana;

il nostro Stato, attraverso il Concordato e la protezione costituzionale di cui esso gode a norma dell'art. 7 della Costituzione, riconosce alla Chiesa cattolica un fondamentale ruolo storico e sociale dato da un'antica ininterrotta tradizione che lega il popolo italiano alle vicende della Chiesa cattolica. Il Concordato del 1984, pur superando l'affermazione prevista dal Trattato del 1929 per cui "la religione cattolica apostolica romana" veniva considerata "la sola religione dello Stato", ha riaffermato allo stesso tempo che non sussiste una situazione di parità fra la Chiesa cattolica e le altre confessioni, né sul piano legislativo ordinario né sul piano costituzionale, come confermato dall'importante missione educativa affidata alla Chiesa cattolica, dalla previsione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, dal riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico e dalla riserva ai tribunali ecclesiastici, nei limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale, delle relative sentenze di nullità;

va inoltre ricordato che la religione cattolica, rispetto alle altre fedi, gode di una maggiore protezione anche in sede penale nell'ipotesi di "delitti contro il sentimento religioso" e che la Corte costituzionale, più volte adita in materia, ha rigettato le istanze volte a mettere in luce una violazione del principio di uguaglianza e di libertà, considerata la maggiore intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese alla fede cattolica dato l'inscindibile legame tradizionale con il popolo italiano;

la particolare tutela che il nostro Paese riconosce alla religione cattolica non costituisce, per altro verso, negazione o limitazione della libertà religiosa delle altre confessioni. L'immagine del crocefisso nelle aule scolastiche, o più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il crocefisso o la croce si trovano ad essere esposti non costituisce, infatti, motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa; risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione dei nostri popoli, se la decantata laicità della Costituzione repubblicana fosse malamente interpretata nel senso d'introdurre un obbligo di rimozione del crocefisso; esso, al contrario, rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo;

rispetto a questo sentimento religioso diffuso, si stanno da ultimo affermando tendenze laiciste che, in nome del rispetto della libertà religiosa, impongono l'abbandono di quelle tradizioni che costituiscono un punto di riferimento fondamentale per le nostre radici culturali; il riferimento, in particolare, è alle azioni avviate da alcuni insegnanti e presidi nelle nostre scuole per sospendere quei riti - come il presepe e i canti natalizi - che da sempre contraddistinguono il Natale cattolico;

la Commissione europea non ha commentato la sentenza della Corte europea dei diritti umani sul crocefisso nelle scuole, affermando che si tratta di una decisione che "viene da un'istituzione che non appartiene all'Unione europea" e ribadendo che la questione "è di esclusiva competenza dei paesi membri";

la complessità del rapporto intercorrente tra il sistema comunitario e quello internazionale della CEDU nella tutela dei diritti impone di interrogarsi in modo strutturale sul rischio di un conflitto permanente tra le diverse tradizioni costituzionali, che sembra destinato ad incrementare soprattutto dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, compromettendo la tutela delle identità nazionali;

l'integrazione europea, per essere non solo formale, ma anche sostanziale e valoriale, deve fondarsi su un rispetto delle identità che contraddistinguono i popoli europei. L'Europa non può ignorare da dove deriva la sua stessa democrazia. È, infatti, innegabile che sia proprio la tradizione cristiana ad aver consegnato alla storia il moderno concetto di persona (cioè dell'individuo che in quanto tale, prima ancora di essere cittadino, è portatore di dignità e di diritti), principio recepito come fondante da tutte le costituzioni laiche degli Stati membri dell'Unione europea. Un'Europa che rinuncia alla propria anima è destinata a morire. Relegare la religione alla sfera privata, escludendo la tradizione religiosa dell'Europa dal dialogo pubblico, è un grave errore che rischia di far precipitare le nuove generazioni in un vuoto valoriale;

il Governo italiano, nell'esprimere un giudizio politico fortemente critico nei confronti della decisione della Corte europea, ha preannunciato il proprio ricorso nei confronti della sentenza,

impegna il Governo:

a farsi promotore, in tutte le sedi, comunitarie ed internazionali, dell'istanza di tutela dei simboli identitari che contraddistinguono il patrimonio culturale e religioso del popolo italiano, adottando gli opportuni strumenti politici, normativi e giudiziari atti a legittimare l'esposizione del crocefisso nelle scuole e negli edifici pubblici e confermandone con apposita circolare ministeriale il mantenimento tra gli arredi scolastici;

a promuovere, soprattutto nelle scuole, la tutela delle tradizioni e dei riti che contraddistinguono le festività cattoliche, a partire dal Natale, riconoscendo alle radici cristiane un valore fondante della nostra cultura.

(1-00196)