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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 276 del 10/11/2009


STRADIOTTO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'Agenzia delle entrate con la circolare del 10 ottobre 2009 n. 43/E avente per oggetto «Emersione di attività detenute all'estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni» ha emanato le direttive al fine di far emergere attività e beni detenuti all'estero, indicando tra l'altro i Paesi dai quali è possibile effettuarne la regolarizzazione;

per i Paesi non indicati nell'allegato della predetta circolare, come ad esempio la Croazia, non è possibile ottenere la regolarizzazione ma solo il rimpatrio in quanto non vi è un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;

la lista dei Paesi collaborativi è molto ristretta; essa infatti comprende complessivamente 36 Paesi di cui 26 dell'Unione europea, escludendo la Croazia anche se è prossimo il suo ingresso nell'Unione;

migliaia di italiani possessori di beni immobili, acquistati direttamente o ricevuti in eredità, situati sul suolo croato sono tenuti a "scudare" tali beni in quanto gli stessi non sono stati indicati nel modulo RW della dichiarazione dei redditi;

i dati nel modulo RW sono richiesti solitamente per fini statistici, motivo per cui molte persone, a quanto risulta all'interrogante, talune volte consigliate in tal senso dagli stessi professionisti, non hanno ritenuto importante provvedere alla relativa compilazione;

a giudizio dell'interrogante, la predetta circolare impedisce di fatto a molti contribuenti che risiedono nelle Regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia di ereditare i beni dei propri padri istriani e dalmati solo perché la Croazia non è un Paese collaborativo con l'Italia ed invita gli stessi a liquidare tali immobili;

inoltre, ad opinione dell'interrogante i predetti contribuenti sono vittime di un trattamento fiscale particolarmente ingiusto: essi, infatti, dopo averli acquistati o ereditati in modo regolare, pagando non solo le relative tasse ma continuando a versare anche le imposte ai Paesi dove i beni sono allocati, vengono considerati dal fisco italiano degli evasori anche se tali beni non producono alcun reddito,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché venga riconosciuto l'esonero dallo scudo fiscale per le predette situazioni.

(3-01027)