EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Entro il 31 dicembre 2013, è concesso un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo, nonché dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2015 nuovi investimenti nelle regioni di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999 , per un importo agevolabile per le imprese del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:
a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;
b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;
c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.
1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis compete nelle seguenti misure:
a) per le imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE l'85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;
b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. L'applicazione del presente comma è subordinato alla positiva definizione della procedura di cui all'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
1-quater. Le risorse finanziarie per il credito d'imposta di cui l comma 8-bis non possono superare, nel periodo 2010-2013, i seguenti importi:
a) 400 milioni per ciascuno dei quattro anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi;
b) 125 milioni di euro per ciascuno dei quattro anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli;
c) 100 per ciascuno dei quattro anni per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
1-quinquies. Con decreto del ministro dell'economia vengono determinati di criteri applicativi della disciplina di cui ai commi da 1-bis a 1-quater.
1-sexies. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativo alle aree sottoutilizzate, pari a 1.975 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 20102013 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-quater, pari a 625 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 2010-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle fmanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle regioni di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento.
1-ter. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli apposito decreti attuativi.
1-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis pari a 3 miliardi a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C».
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, utilizzati in Sicilia è fmalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera».
Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri.
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire continuità alle politiche di incentivazione a favore delle imprese che operano nelle aree svantaggiate, all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sostituire le parole da "di 725 milioni di euro per l'anno 2010" alle parole "per l'anno 2012" con le seguenti: "810 milioni di euro per l'anno 2010, di 940 milioni di euro per l'anno 2011, di 872 milioni di euro per l'anno 2012"».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 165 milioni di euro per l'anno 2012.
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per il finanziamento di un piano straordinario di infrastrutture ed opere dirette ad assicurare la sistemazione idrogeologica e il risanamento ambientale del territorio, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con le altre istituzioni finanziarie, a favore della Regione Siciliana per provvedere agli studi, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione degli interventi individuati nel piano, mediante un mutuo quindicennale nel limite complessivo di 3 miliardi di euro con oneri di ammortamento, per capitali e interessi, a carico della Regione stessa».
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per l'immediato avvio di un piano straordinario di infrastrutture ed opere dirette ad assicurare la sistemazione idrogeologica e il risanamento ambientale del territorio nazionale, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con le altre istituzioni fmanziarie, per provvedere agli studi, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione degli interventi individuati nel piano, mediante un mutuo quindicennale nel limite complessivo di 3 miliardi di euro con oneri di ammortamento, per capitali e interessi, a carico dello Stato».
Conseguentemente alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 67 dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sostituire le parole da: "Con effetto dal 1º gennaio 2008" fino a: "del predetto Fondo", con le parole: "Con effetto dal 1º gennaio 2009 è concesso"».
Conseguentemente il comma 68 è sostituito con il seguente: «Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo di cui al comma 67, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sono depositati presso la Direzione regionale o provinciale del lavoro territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce. I contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 67 e 68, si provvede mediante riduzione, pari a 1,3 miliardi di euro per gli anni 2009 e 2010, delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni».
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 2, inserire, infine, il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffmazione dislocati in località costiere, a decorrere dal lºgennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 96 della legge 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01 Per le aziende con sede legale nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 163 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.
GHEDINI, TREU, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, BARBOLINI
Dopo il comma 4 inserire il seguente.
«4-bis. All'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole "1.725 euro" sono sostitute dalle seguenti: "1.940 euro"; le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.435 euro";
2) alla lettera b), le parole: "1.255 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.411 euro"; le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.435 euro";
3) alla lettera c) le parole: "1.255 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.411 euro";
b) al comma 4:
1) alla lettera a) le parole; "1.783 euro" sono sostitute dalle seguenti: "2.140 euro"; le parole: "7.750 euro" sono sostituite dalle seguenti: "9.340 euro";
2) alla lettera b), le parole: "1.297 euro" sono sostitute dalle seguenti: "1.556 euro"; le parole: "7.250 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.737 euro"; le parole: "7.750 euro" sono sostituite dalle seguenti: "9.340 euro";
3) lettera c) le parole: "1.297 euro" sono sostitute dalle seguenti: "1.556 euro".»
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".»
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 10 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.
3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,
- alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
«4-bis. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 4-ter.
4-ter. A decorrere dal periodo di imposta 2010, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.
4-quater. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".»
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna e sostenere il potere d'acquisto di lavoratori dipendenti e pensionati con redditi medio-bassi, per l'anno 2010 l'importo di ciascuna delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato nella misura del 20 per cento. Qualora la detrazione applicabile ai sensi del presente comma risulti di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, anche ai fini del riconoscimento della facoltà di concentrare sulle tredicesime mensilità il beneficio derivante dalla prevista riduzione del prelievo fiscale su salari e pensioni».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".»
GHEDINI, TREU, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 4 inserire il seguente.
«4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, la Tabella A di cui all'alinea è sostituita con la seguente:
"Tabella A
|
Lavoratori dipendenti anni di contribuzione |
Lavoratori autonomi anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva in euro nel 2010 |
|
fino a 15 |
fino a 18 |
336 |
|
oltre 15 fino a 25 |
oltre 18 fino a 28 |
420 |
|
oltre 25 fino a 30 anni |
oltre 28 fino a 33 |
504 |
|
oltre 30 fino a 35 anni |
oltre 33 fino a 38 |
550 |
|
oltre 35 anni |
oltre 38 |
600 "» |
|
|
|
|
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento.".
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,
alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BAIO, BARBOLINI, SANGALLI, DEL VECCHIO, ADRAGNA, BASSOLI, SERAFINI ANNA MARIA
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2010, i trattamenti pensionistici in favore dei superstiti delle forme pensionistiche obbligatorie di base sono soggetti a imposta sostitutiva pari al 20 per cento. I redditi derivanti dai trattamenti di cui al presente comma sono esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».
BAIO, DEL VECCHIO, SANGALLI, BARBOLINI, BASSOLI, ADRAGNA, SERAFINI ANNA MARIA
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
«4-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario.";
b) la tabella F è soppressa.
4-ter. Il regime di cumulo di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 4-bis, si applica ai trattamenti corrisposti a decorrere dall'anno 2010.».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».
MONGIELLO, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "6 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."».
Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.
3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,
alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
All'articolo 2, comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato, l'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, determinato secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali».
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Entro il 30 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati da banche e società di leasing ad imprese anteriormente al 31 dicembre 2009, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento, allo scopo di consolidare e dilazionare il debito a medio e lungo termine e di ridurre il tasso di interesse sui prestiti concessi alle medesime imprese.
5-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, ed euro 100.000.000,00 per l'anno 2012, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, come definita dal decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
5-quater. La Sezione di cui al comma 5-ter è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche contro garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
5-quinquies. La rinegoziazione è concessa dalle banche e dalle società di leasing.
5-sexies. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
5-septies. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 dei codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
5-octies. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
5-novies. La garanzia di cui al comma 5-ter resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese te spese di istruttoria dell'operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a Imprese.
5-decies. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 5-bis, sono a carico della Sezione speciale».
Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione e di fornire servizi ai confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione. Il fondo è destinato, inoltre, a fornire ai confidi i servizi di: potenziamento patrimoniale dei confidi; ampliamento dimensionale; sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito di credito; informatizzazione gestionale; formazione professionale; marketing associativo; erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito; servizi di controlli di qualità e dei rischi.
5-ter. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoni aie di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinate ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia».
Conseguentemente,
- all'articolo 2, aggiungere in fine, il seguente comma: «18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento»;
- alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,
- alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
«5-bis. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Meridione, le Regioni, di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999, sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013.
5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del comma 1».
Conseguentemente alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri.
ANTEZZA, PERTOLDI, BERTUZZI, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1º luglio 2009; n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, entro il limite massimo del 5% del valore della produzione dell'anno 2009.
5-ter. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5%. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006 e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo Il del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
5-quater. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge l'Agenzia delle Entrate attiva le procedure necessarie all'attuazione del presente articolo».
Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:
18-bis. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un credito d'imposta complessivo pari a 10 euro per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente
- all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "«0,27 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
- alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.
- alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 35.000;
2011: - 35.000;
2012: - 35.000.
MONGIELLO, ANDRIA, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI, FIORONI
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 220 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
5-ter. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi».
Conseguentemente
- all'articolo 2, aggiungere in fine, i seguenti commi:
«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.»
- alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.
- alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 35.000;
2011: - 35.000;
2012: - 35.000.
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, effettuata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, dei beni nuovi indicati al comma 5-quater, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.
5-ter. Per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, la percentuale di cui al comma 5-bis è aumentata al 30 per cento.
5-quater. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Il predetto importo, per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate del mezzogiorno, è aumentato del 30 per cento.
5-quinquies. Ai fini del comma 5-bis, si considerano agevolabili le acquisizioni di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;
d) pannelli fotovoltaici di cui alla classificazione ATECO 27.11.00.
5-sexies. Il credito d'imposta di cui al comma 5-bis è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
5-septies. Se entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'agevolazione è revocata».
Conseguentemente:
- all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".
18-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"»;
Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C,
- alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, anche per il sostegno delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996. Le Province possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzie fidejussorie riferite alle operazioni a favore delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996,. Gli interessi relativi alle stesse non impegnano il limite di cui all'articolo 204 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Le predette operazioni sono escluse dai vincoli per il patto di stabilità interno».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 35.000;
2011: - 35.000;
2012: - 35.000.
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge Il marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, fino al 10 per cento per l'anno 2010».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2011-2012».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 3.000;
2011: + 3.000;
2012: + 3.000.
BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. AI fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente
- all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».
- alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.
- alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 35.000;
2011: - 35.000;
2012: - 35.000.
ANTEZZA, PERTOLDI, BERTUZZI, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».
Conseguentemente
- all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"»
- alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.
- alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 35.000;
2011: - 35.000;
2012: - 35.000.
PIGNEDOLI, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, BARBOLINI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n.1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti";
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ' de minimis ', pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379";
c) al comma 1090, all'ultimo periodo, dopo le parole: "e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono inserite le seguenti: ", e 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012"».
Conseguentemente:
- all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.
- alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 35.000;
2011: - 35.000;
2012: - 35.000.
MASCITELLI, DI NARDO, LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge Il marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».
D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER
«Il Senato,
premesso che:
l'andamento climatico dei mesi scorsi ha provocato una sovrapposizione dei calendari di maturazione delle principali produzioni frutticole italiane, con consistente forte offerta di prodotto concentrata in un periodo ristretto;
si registra un calo dei consumi di frutta in Italia ed in Europa, peraltro in diminuzione a causa della recessione generale;
questo insieme di circostanze ha determinato un forte deprezzamento, con prezzi all'origine particolarmente bassi, tali da non assicurare - in assenza di un adeguato recupero - la remunerazione dei costi di produzione;
si rileva una forte preoccupazione per le ripercussioni di questo stato di cose sull'agricoltura, sul lavoro e sui redditi delle imprese agricole, sull'occupazione, sull'indotto e sull'economia in generale,
impegna il Governo:
in questo particolare momento, a valutare l'opportunità di affiancare le organizzazioni dei produttori e le regioni nell'avvio di un'efficace ed immediata campagna di promozione dei consumi di frutta che coinvolga anche la grande distribuzione, valorizzando le caratteristiche nutrizionali e la qualità delle nostre produzioni e, nel contempo, a proporre all'Unione europea una modifica dei regolamenti comunitari relativi al settore ortofrutticolo per introdurre, a partire dal prossimo anno, la possibilità di assicurare il reddito delle imprese ortofrutticole utilizzando, a questo scopo, le risorse del fondo per la prevenzione e la gestione delle crisi di mercato;
ad adottare in tempi rapidi iniziative volte a reintegrare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'anno 2010;
ad attuare, di concerto con le regioni, efficaci e straordinarie politiche di sostegno e valorizzazione del settore agricolo, utili a contrastare la crisi e a creare le premesse per il rilancio dell'economia nazionale, nella quale l'agricoltura deve mantenere un peso di assoluto rilievo».
PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene misure specifiche per il settore agricolo e della pesca, e non garantisce alle imprese e ai lavoratori quell'insieme di interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del sistema agro alimentare italiano sulla base delle esigenze del settore;
all'interno del disegno di legge atto Senato n. 1791 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, nella tabella 12 "Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", il saldo tra le misure introdotte e i tagli risulta negativo e rivela forti riduzioni di spesa;
nel 2010, gli stanziamenti previsti nella missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" ammontano complessivamente a 710,3 milioni di euro e diminuiscono di un quinto (- 20 per cento) rispetto alle previsioni assestate del 2009;
il programma "Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agro alimentare, agro industriale e mezzi tecnici di produzione", nel quale si trovano gran parte delle autorizzazioni di spesa destinate agli investimenti, subisce un taglio di oltre 171 milioni di euro (di cui ben 164,7 milioni riguardano la spesa in conto capitale), che vanno a sommarsi ai 423 milioni di euro tagliati nel 2008;
anche per il 2010, dunque, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al di fuori di una gestione ordinaria, peraltro anch'essa ridimensionata, non potrà dunque fare alcun investimento di rilievo in un settore che per competere ha bisogno di innovazione, di crescita dimensionale, di sostegno alle imprese colpite da calamità e da crisi di mercato;
la profonda crisi che il settore dell'agricoltura e della pesca sta attraversando, al pari di molti altri comparti del nostro sistema produttivo, richiede l'elaborazione e l'applicazione di un insieme articolato di misure e interventi, per garantire al settore agroalimentare il necessario rilancio competitivo, ed offrire una risposta concreta alle criticità del comparto;
gli elementi di debolezza del settore, infatti, sono oggi amplificati dalla volatilità dei prezzi, dalle inedite difficoltà di accesso al credito e da un ruolo sempre meno incisivo del sostegno pubblico,
impegna il Governo:
ad istituire un Fondo a sostegno dell'accesso al credito per le imprese operanti nel settore agroalimentare, con dotazione pari ad almeno 50 milioni di euro a decorrere dal 2010, al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare, e a prevedere che alle risorse del Fondo possano accedere le regioni e le province autonome per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agro alimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito».
ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene misure specifiche per il settore agricolo e della pesca, e non garantisce alle imprese e ai lavoratori quell'insieme di interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del sistema agro alimentare italiano sulla base delle esigenze del settore;
anche per il 2010, dunque, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al di fuori di una gestione ordinaria, peraltro anch'essa ridimensionata, non potrà dunque fare alcun investimento di rilievo in un settore che per competere ha bisogno di innovazione, di crescita dimensionale, di sostegno alle imprese colpite da calamità e da crisi di mercato;
la profonda crisi che il settore dell'agricoltura e della pesca sta attraversando, al pari di molti altri comparti del nostro sistema produttivo, richiede l'elaborazione e l'applicazione di un insieme articolato di misure e interventi, per garantire al settore agro-alimentare il necessario rilancio competitivo, ed offrire una risposta concreta alle criticità del comparto;
gli elementi di debolezza del settore, infatti, sono oggi amplificati dalla volatilità dei prezzi, dalle inedite difficoltà di accesso al credito e da un ruolo sempre meno incisivo del sostegno pubblico,
impegna il Governo:
ad autorizzare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa a rinegoziare i mutui accesi dai giovani imprenditori entro il 30 giugno 2010, al fine di assumere una delle iniziative necessarie ad affrontare l'emergenza credito in agricoltura».
BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,
premesso che:
la filiera bieticolo-saccarifera in Italia è interessata da una gravissima crisi, che rischia di compromettere definitiva mente il futuro del settore e di provocare l'abbandono di una consistente superficie di terreno coltivato e la perdita di numerosi posti di lavoro;
le difficoltà del settore bieticolo-saccarifero, in passato tra i più attivi del comparto agricolo nazionale, sono sorte a seguito dell'approvazione della riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero adottata dalla Commissione europea nel 2006, in conseguenza della quale l'Italia ha dovuto rinunciare al 67 per cento della quota di produzione nazionale di zucchero;
la forte riduzione della quota di produzione assegnata al nostro Paese, nonché il contributo concesso per la dismissione delle infrastrutture di 730 euro a tonnellata di quota di produzione di zucchero dismessa, ha provocato la chiusura di quindici zuccherifici su un totale di diciannove presenti su tutto il territorio nazionale, con ciò distruggendo un patrimonio impiantistico di grande valore. Gli zuccherifici dismessi erano stati ammodernati ed aggiornati da pochi anni ed erano tra i più avanzati nel contesto comunitario;
l'Italia si trova ora con solo quattro strutture di produzione di questa importante derrata alimentare, in presenza di condizioni del mercato mondiale che, in forza dei crescenti consumi dei Paesi in via di sviluppo, porteranno ad un inevitabile aumento dei prezzi dello zucchero;
impegna il Governo:
ad autorizzare la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
a contrattare in sede comunitaria il riconoscimento degli aiuti alla ristrutturazione degli impianti di produzione di zucchero anche per la campagna produttiva 2010-2011;
a verificare lo stato di attuazione del processo di riconversione produttiva degli impianti bieticolo-saccariferi dimessi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».
D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER
«Il Senato,
premesso che:
il Fondo di solidarietà nazionale è lo strumento immediatamente operativo per prevenire ed aiutare le imprese agricole in difficoltà economiche quando si verificano calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali che compromettono i raccolti e danneggiano le strutture produttive o le infrastrutture connesse all'attività agricola, come le opere irrigue, di bonifica e le strade interpoderali;
purtroppo tali fenomeni al giorno d'oggi sono sempre più frequenti mettendo sempre più in seria difficoltà tutta la filiera e il comparto agricolo bisognoso di serie politiche di rilancio;
sino ad oggi il Governo ha dimostrato scarsa o nessuna attenzione alle pressanti problematiche del mondo agricolo, mancano infatti interventi straordinari ed urgenti a sostegno del settore che versa in una profonda crisi;
infatti l'indice dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli è in continuo calo ed ha fatto segnare, nel mese di settembre, una variazione negativa del 12,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno (- 16,7 per cento per i prodotti vegetali, con ribassi per i cereali del 26 per cento, e - 7,7 per cento per i prodotti della zootecnia). Su base congiunturale evidenti cali nei prezzi all'origine si sono avuti per cereali (- 5,1 per cento), colture industriali (- 9 per cento), ortaggi (- 3 per cento) e vini (- 1 per cento). I costi di produzione agricoli (indice ISMEA dei prezzi dei mezzi correnti di produzione), si sono contenuti in maniera minore rispetto a quanto fatto registrare dai prezzi all'origine. Ad agosto 2009, infatti, su base tendenziale il calo dei costi è stato del 3,8 per cento mentre, rispetto al mese precedente, la riduzione è stata dello 0,5 per cento. Il reddito agricolo reale per addetto, secondo le rilevazioni dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), si è ormai ridotto del 20 per cento rispetto all'anno 2000 contro una crescita europea che, seppur influenzata positivamente dal processo di allargamento dell'Unione, è stata del 15,2 per cento (- 0,2 per cento nell'Unione europea a quindici);
in tale quadro il disegno di legge frnanziaria per il 2010 non presenta disposizioni di interesse per il settore delle politiche agricole infatti non risulta nessun accantonamento per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'interno delle tabelle A (fondo speciale di parte corrente) e B (fondo speciale di conto capitale). Il totale degli stanziamenti per il suddetto Ministero presenti in tabella C (stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) risulta essere pari a 109,3 milioni per il 2010 e a 105,1 milioni per ciascuno degli anni 2011 e per il 2012 (246,7 milioni per il 2010 e 238,8 milioni per ciascuno degli anni 2011-2012 se si aggiungono gli stanziamenti presenti in tabella C nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura); la tabella D (rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale), e la tabella E (riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa) non presentano voci direttamente riconducibili alle aree di interesse agricolo e della pesca; la tabella F (leggi di spesa pluriennale) non opera variazioni allo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
a ciò si aggiunge che all'interno del disegno di legge atto Senato n. 1791 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, nella tabella 12 "Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", il saldo tra le misure introdotte e i tagli risulta negativo e rivela forti riduzioni di spesa;
quindi, tra le altre cose, dall'analisi dei documenti di bilancio si evince il mancato rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per il nuovo anno; né tanto meno in essi si prevede la copertura del pregresso 2008 e 2009;
impegna il Governo:
nell'ambito degli interventi immediati ed urgenti a garanzia della tenuta competitiva del settore agroalimentare, a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi tesi a rifinanziare la dotazione del Fondo in questione, ai fini della prosecuzione della positiva esperienza del sistema agevolato per i danni all'agricoltura derivanti da calamità naturali ed eventi eccezionali;
a prorogare per il 2010 le agevolazioni contributive agricole in zone svantaggiate e di montagna; a rifinanziare risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura ed estensione del 40 per cento al settore ittico; ad estendere il credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura a tutto il territorio nazionale; a prorogare le agevolazioni per il gasolio agricolo ed a disporre l'estensione all'intero settore».
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere, in fine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: euro 280,00 a decorrere dal 1º gennaio 2010; euro 294,00 a decorrere dal 1º gennaio 2011 e euro 310,00 a decorrere dal 1º gennaio 2012. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2006 al 2011";
b) il comma 7 è abrogato».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia superiore"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.
PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 36 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010».
Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-bis. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis). A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, MORRI, MERCATALI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2 dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
GARAVAGLIA MARIAPIA, MERCATALI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO
Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
«6-bis. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.
6-ter. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 6-bis.
6-quater. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
6-quinquies. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
6-sexies. Una quota del fondo di cui al comma 6-bis, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
6-septies. Una quota del fondo di cui al comma 6-bis, pari al 5 per cento negli anni 2010 e 2011, al 7,5 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriaIe annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."».
Dopo il comma 6, inserire, in fine, i seguenti:
«6-bis. L'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica e della ricerca, effettuato dai centri di spesa delle università, è sottoposto al regime I.V.A. del 4 per cento.
6-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge Finanziaria 2010».
Dopo il comma 6, inserire, in fine, i seguenti:
«6-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, la base imponibile IRAP alle Università statali più virtuose è assoggettata all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento.
6-ter. 1. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in fase di prima attuazione in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012
6-quater. 1. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce i criteri e le modalità per accedere ai benefici di cui al comma 6-bis».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare per ciascuno degli anni, 2010, 2011 e 2012 una minore spesa annua di 60 milioni di euro.
GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MERCATALI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2015, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro, ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel presente comma, i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento"»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«18-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro"».
Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, MERCATALI, LEGNINI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado."».
Conseguentemente,
a) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".»;
b) alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BARBOLINI
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) le spese per l'acquisto di libri, inclusi quelli audiovisivi, di corredi e di attrezzature scolastici, indicati negli elenchi approvati dagli istituti delle scuole superiori di primo e secondo grado, dalle facoltà universitarie, dai Conservatori di musica, dalle Accademie di belle arti, per l'ottenimento di diplomi e lauree statali o riconosciuti dallo Stato. L'eventuale attrezzatura di costo elevato deve essere individuata come necessaria da una specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia ed il suo importo è detraibile nella misura massima stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini della detrazione le spese devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del soggetto che opera la detrazione, nonché corredate da un documento o nota contenente l'elenco dei libri e del materiale individuato in apposita delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia, per ogni anno e per singolo corso, e, per il materiale e l'attrezzatura di costo elevato, altresì, da copia della suddetta specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia. Nel caso in cui vi siano due ovvero tre o più figli frequentanti uno degli istituti di cui alla presente lettera, l'aliquota detraibile applicata alla fattispecie di cui alla presente lettera è elevata, rispettivamente, al 27 e al 38 per cento"».
Conseguentemente,
a) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".»;
b) alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«18-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BLAZINA
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,
premesso che:
la normativa prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (cosiddetta "manovra d'estate") relativa alle nuove caratteristiche dei libri di testo scolastici e alle modalità ai tempi per la loro adozione, è finalizzata a contenere la spesa in capo agli studenti e alle loro famiglie;
pur riconoscendo la promozione dello sviluppo tecnologico nell'ambito della scuola ed in particolare in un settore delicato e spesso arretrato come quello dei libri di testo; auspicando che a tali indirizzi non si disgiunga un rafforzamento di strumenti tesi a favorire il diritto allo studio, adeguando gli stanziamenti statali per gli alunni appartenenti a famiglie bisognose ai nuovi livelli del diritto - obbligo formativo, ai conseguenti nuovi tetti di spesa, appare preoccupante che, obbligando tutte le scuole e le università a cambiare nel 2011 tutte le adozioni di testi, anche in materie con mercati minori, si possa determinare un aggravi o di spesa per gli studenti e per le loro famiglie, che non potrebbero, per quei libri, fare come oggi ricorso al mercato dell'usato;
il Paese si trova ad affrontare una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le famiglie;
impegna il Governo:
ad assicurare la totale gratuità dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori;
a prevedere le iniziative necessarie a garantire una detrazione di imposta per un ammontare non inferiore al 30 per cento per le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo;
ad affiancare, in sede di attuazione della norma, al rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore (al singolare), la salvaguardia del diritto, anche morale, di tutti gli autori plurali (autori dei testi, eventuali traduttori, illustratori, fotografi), i cui contributi sono inclusi nell'opera collettiva usualmente designata come libro di testo».
D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER
«Il Senato, premesso che:
il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di destinare le risorse che si renderanno disponibili a seguito della introduzione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero, alla regolarizzazione del personale precario della scuola, docente ed ausiliario, cui non verrà, per questo anno, rinnovato il contratto».
RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, DELLA SETA, CERUTI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, MERCATALI, LEGNINI, VITA, BASTICO, ADAMO
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,
premesso che:
rispetto alla legge di bilancio 2009 è prevista la riduzione di 135 milioni di euro per le istituzioni scolastiche non statali;
rispetto alla legge di bilancio 2008 già la scorsa legge di bilancio 2009 recava la riduzione di spesa di 133,4 milioni di euro per le istituzioni scolastiche non statali;
dal 2002 il contributo alle scuole paritarie è fermo a 536 milioni di euro, per l'80 per cento destinato alla scuola dell'infanzia che in molti piccoli comuni è l'unica risposta alle famiglie ivi residenti e dunque ne riafferma la funzione pubblica;
nel disegno di legge finanziaria 2010 risulta un "taglio" ingiustificato di oltre 135 milioni di euro all'anno, che metterebbe anche le scuole aderenti alla Federazione italiana scuole materne (FISM) - che rappresentano il 60 per cento delle scuole paritarie - in condizione di non assicurare la prosecuzione del servizio per i 500.000 bambini che la frequentano e comprometterebbe l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli oltre 40.000 dipendenti;
in questi anni, inoltre, causa l'aumento di istituti accreditati, la somma versata dallo Stato a ogni sezione di scuola dell'infanzia o paritaria è diminuita progressivamente; tali contributi non sottraggono comunque risorse alle scuole statali;
premesso inoltre che:
la FISM, che rappresenta oltre 8.000 scuole materne paritarie cattoliche, ha denunciato la mancata erogazione di parte dello stanziamento previsto nel bilancio 2008, per circa 100 milioni di euro;
impegna il Governo:
a reperire le risorse necessarie per assicurare il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie, consentendo così il servizio educativo al 35 per cento dei bambini italiani;
a dare conto della mancata erogazione dei finanziamenti, già approvati nel bilancio 2008, al fine di garantire il funzionamento delle scuole paritarie, già fortemente penalizzate dal taglio di oltre 133 milioni di euro in ragione d'anno, che rischia di compromettere in modo definitivo la possibilità che la scuola dell'infanzia sia assicurata a tutti gli alunni del nostro Paese;
a provvedere al più presto all'erogazione dei finanziamenti già autorizzati per l'anno 2008».
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, FILIPPI MARCO, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI ANNA MARIA, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole da: "è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro" fino a: "e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario" sono sostituite con le seguenti: "sono assegnati, per il triennio 2010-2012, 650 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e trasporti per il finanziamento delle opere di completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n. 8, e i relativi collegamenti trasversali, e 650 milioni di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia e Calabria».
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro" fino a: "e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario" sono sostituite con le seguenti: "sono assegnati, per il triennio 2010-2012, al finanziamento del trasporto pubblico locale".
6-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge il 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011" sono aggiunte le seguenti: "e 2012";
b) al comma 3 dopo le parole: "All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011" sono aggiunte le parole: "e 2012"».
Conseguentemente:
all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tale scopo sono stanziati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente:
all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011" sono aggiunte le seguenti: "e 2012";
b) al comma 3 dopo le parole: "All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011" sono aggiunte le parole: "e 2012"».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:.
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, previsti dal decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. All'articolo 1 commi l e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "lire 100 milioni" con le seguenti: "300.000 euro".
8-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui.».
BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'Irap e all'Iva e alle altre imposte dirette ed indirette"».
BARBOLINI, VITALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI
Dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«17-bis. AI fine di assicurare stabilità e continuità al prelievo relativo ai servizi di igiene urbana, con particolare riguardo alla gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nelle more di una completa revisione della normativa in materia, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale e tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 circa la natura tributaria della tariffa istituita a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per l'anno 2010 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
17-ter. Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati adottato in ciascun Comune nel corso del 2009 resta invariato anche per l'anno 2010.
17-quater. Nel caso in cui l'applicazione della TIA sia affidata in concessione al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il concessionario agisce quale ente impositore e le somme riscosse a titolo di TIA e di addizionali sono di competenza del concessionario stesso. Eventuali rapporti finanziari tra il comune e il concessionario debbono essere regolati nell'atto di concessione.
17-quinquies. Le attività di riscossione, accertamento, rimborso, irrogazione delle sanzioni in materia di TIA si uniformano ai principi generali vigenti per i tributi locali e possono essere oggetto di affidamento nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti comunali e dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997».
Conseguentemente:
all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BARBOLINI, VITALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI
Dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«17-bis. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
17-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, sono disciplinate le modalità ed i termini di compilazione del modello F24, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie per i controlli».
Conseguentemente:
all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia, istituisce un fondo per il sostegno alle PMI in crisi con sede legale e impianti produttivi nei territori svantaggiati. Il fondo ha una dotazione iniziale di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2010. Il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia, è autorizzato ad emanare un decreto attuativo per la regolamentazione degli interventi di sostegno, anche mediante forme di partecipazione al capitale di rischio, per le PMI che, attraverso un piano industriale di rilancio, si impegnino a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Inoltre, nel decreto attuativo saranno definite le modalità di condivisione del piano di rilancio da parte delle rappresentanze dei lavoratori, delegando le stesse anche alla individuazione dei soggetti che dovranno rappresentare il Ministero negli organi sociali».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte per un importo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al fine di garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA relativa alla Tariffa di igiene ambientale impropriamente versata ai Comuni e alle Aziende di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso dell'Iva ai cittadini».
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),
premesso che:
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha stabilito che la tariffa di igiene ambientale (TIA), relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attualmente in vigore in quasi 1.200 comuni italiani, non può essere assoggettata al pagamento dell'IVA, avendo natura tributaria come la vecchia tassa sui rifiuti (TARSU), in ciò contraddicendo precedenti pronunce giurisprudenziali;
i 1200 comuni interessati e le aziende di gestione si trovano ora, in ragione della sentenza della Corte costituzionale, ad affrontare una situazione problematica che potrebbe comportare un maggiore onere a loro carico stimato in circa 500 milioni di euro;
considerato che,
i 1200 comuni si erano allineati ad assoggettare la TIA all'imposta sul valore aggiunto anche in forza della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 250/E del 17 giugno 2008 con cui si confermava l'imponibilità della tariffa ai fini IVA con aliquota ridotta al 10 per cento, come stabilito nella tabella A, parte III, n. 127-sexiesdecies) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla istituzione e alla disciplina dell'IVA;
la sentenza, pur concludendo un dibattito che si trascina ormai da anni, ha introdotto un ulteriore elemento di complessità in un quadro normativo, quale quello del settore dell'igiene ambientale, ancora caotico e di assai difficile gestione;
è necessario che il Governo assuma l'iniziativa di un provvedimento che eviti, in difetto di un riordino dell'intera materia e del regime normativo che la concerne, il caos burocratico-amministrativo onde evitare che il peso di questa indeterminatezza venga interamente scaricato sulle imprese di erogazione del servizio, già a partire dalle prossime attività di fatturazione;
i comuni, che costituiscono il soggetto attivo del prelievo, debbono poter procedere alle modifiche regolamentari e dei criteri per assicurare lo svolgimento del servizio su basi certe, e le aziende di gestione, nella riscossione dell'IVA, agiscono esclusivamente come sostituto d'imposta in forza delle normative fiscali vigenti, per cui riscuotono per conto dello Stato l'IVA versata dai cittadini, che poi riversano interamente allo Stato,
impegna il Governo:
ad emanare, entro brevi termini, apposite disposizioni normative o interpretative che chiariscano la problematica dell'assoggettabilità all'IVA della TIA, evitando di lasciare le Aziende di erogazione del servizio e i comuni nell'incertezza e nella prospettiva di probabili contenziosi, in ragione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009;
a stanziare adeguate risorse finalizzate a garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA impropriamente versata, e interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla citata sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale».
BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai numeri 8-bis e 8-ter le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione" sono sostituite con le seguenti: "entro sei anni dalla data di ultimazione"».
Conseguentemente:
- all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:
«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Nella parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla fine del n. 31) sono aggiunte le seguenti parole: "Per le autovetture ibride, bi-fuel, elettriche, a metano, gpl o idrogeno le agevolazioni di cui al presente numero si applicano senza limitazione di cilindrata"»
Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Alla tabella A, parte II, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:
"29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggio lini per automobili, girelli, destinati all'infanzia."».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. A decorrere da 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui».
GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:
"29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.
29-ter) abbigliamento e calzature per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età"».
Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«18-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-quater, è aggiunto il seguente:
"41-quinquies) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.
FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, MERCATALI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121), è aggiunto il seguente:
"121-bis) prestazione di servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare"».
Conseguentemente:
- all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:
«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121), è aggiunto il seguente:
"121-bis) prestazione di servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare"».
Conseguentemente:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte IlI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 10, primo comma, n. 8), le parole: "le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";
b) all'art. 10, primo comma, n. 8-bis), le parole: "o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata" sono sostituite dalle seguenti: "o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";
c) il n. 127-duodevicies), della Tabella A, Parte III, allegata al suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è sostituito dal seguente:
127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita"».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono introdotte le modifiche di seguito indicate:
a) al n. 8), le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni" sono soppresse;
b) al n. 8-bis), le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata" sono soppresse;
c) al n. 8-ter), lettera a) le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento," sono soppresse».
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 17,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. In via transitoria, l'articolo 10, primo comma, numero 8-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica se il termine dei quattro anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero del fabbricato scade, o è scaduto, entro il 31 dicembre 2012.».
Conseguentemente alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 17,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, NEGRI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria.
8-ter. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 8-bis sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
8-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 8-ter».
Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 800 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:
all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250.000" aggiungere le seguenti: "La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico"».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro"».
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 15 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento"».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 1, comma 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi"».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";
b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per etto litro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";
c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per etto litro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro"».
GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica", sono aggiunte le parole: "nonché associazioni musicali e artistiche,"».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui».
MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
"1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva nel limite di:
a) 600 euro per il primo figlio più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
b) 500 euro per il primo figlio più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
c) 450 euro per il primo figlio più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.
1-sexies. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante di cui al comma 1quinquies è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli».
8-ter. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 8-bis non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
8-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
8-quinquies. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro a progetto il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 50 per cento».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
"1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di biciclette".
8-ter. Le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 8-bis sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LEGNINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. L'articolo 16 di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - (Detrazioni per oneri di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro"».
Conseguentemente,
- all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».
- all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 37, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Il canone, risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo neanche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".
b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis.1. Per fruire dei benefici di cui al comma precedente, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione.
4-bis.2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-bis.1"».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 3.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
MUSI, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO, GARRAFFA
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 108, o ammessi a fruire di erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172"».
Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
FILIPPI MARCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli. esercenti servizi pubblici di trasporto".
8-ter. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP».
Conseguentemente:
aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».
all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";
b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 60 per cento"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento"».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sostituire le parole da: "fino a concorrenza degli interessi passivi" fino alla fine del comma, con le seguenti: "ai sensi dell'articolo 109"».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 1.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 110, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserire, alla fine, le seguenti parole: "dal momento dell'acquisto dell'area soggetta a valorizzazione urbanistica e sino a quattro anni dall'ultimazione dei lavori"».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 1.400;
2011: - 1.400;
2012: - 1.400.
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Le società che affittano l'unica azienda sono escluse dalla disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010"».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010".
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2011 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2010"».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 l'applicazione degli studi di settore e degli indicatori di normalità economica sono sospesi nei confronti di tutti i contribuenti.».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente del 7 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia"».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI, MERCATALI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al fine di garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».
alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.
alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 35.000;
2011: - 35.000;
2012: - 35.000.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Per gli Istituti di credito che adotteranno un piano di incentivazione all'uso della moneta elettronica, è riconosciuto uno sgravio fiscale pari al costo sostenuto per sopportare lo stesso e nella misura massima dello 0,04% del valore totale delle transazioni avvenute sugli strumenti di moneta elettronica (di seguito definita monetica) oggetto del piano.
8-ter. Per piano di incentivazione all'uso della monetica si intende una polizza di assicurazione, con beneficiario il titolare o l'utilizzatore dello strumento di monetica,che contempli obbligatoriamente fra le proprie prestazioni una garanzia di soddisfazione d'acquisto pari alla prassi di mercato «soddisfatti o rimborsati» ed una garanzia di estensione temporale della tutela legale di Legge offerta ai consumatori sulla difettosità dei prodotti acquistati in Italia.
8-quater. Ai fini del godimento dello sgravio il programma di incentivazione all'uso della monetica, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche:
a) le garanzie obbligatorie del programma non potranno avere franchigie o scoperti a carico del beneficiario della prestazione;
b) la garanzia di soddisfazione dovrà avere una capienza di rimborso di almeno 4000,00 euro (quattromila) per carta e titolare, senza la possibilità di poter escludere dall 'indennizzo beni durevoli di largo consumo, quali articoli di elettronica, per la casa, elettrodomestici, articoli sportivi, ricambi meccanici ed elettronici, abbigliamento;
c) la compagnia di assicurazione erogatrice delle prestazioni di polizza, all'atto della stipula del contratto o dell'entrata in vigore della disposizione per polizze già in essere, dovrà rilasciare all'Istituto di Credito una dichiarazione certificante l'avvenuta erogazione continuativa negli ultimi 5 anni di almeno una delle prestazioni obbligatorie oggetto del programma verso propri assicurati; oppure dichiarazione di non aver subito negli ultimi 5 anni provvedimenti sanzionatori dall'Autorità di Vigilanza (ISVAP) relative all'indennizzo dovuto a propri assicurati, su polizze collettive. La dichiarazione rilasciata sarà considerata valida fino a cessazione della polizza;
d) qualora la dichiarazione di cui al punto c) venga riscontrata in sede di verifica fiscale quale non veritiera, sarà erogata sanzione fiscale alla compagnia di assicurazione dichiarante, solidalmente con l'Istituto di credito, per un importo pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione);
e) il monte delle transazioni sulle quali è calcolato lo sgravio, è quello relativo alle transazioni avvenute sugli strumenti oggetto del piano nell 'anno solare antecedente a quello in cui è effettuato il versamento di imposta.
8-quinques. Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 22 mln di euro si provvede, per il 50%, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per l'altro 50%, mediante riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».
BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 1, comma 34 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti parole: "per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000, a 50.000 e a 40.000 euro.".
8-ter. Nell'articolo 96, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "del risultato operativo lordo della gestione caratteristica" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un importo pari a 30.000 euro"».
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, CARLINO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, prorogato al 31 dicembre 2009 dal comma 7 dell'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";
b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";
c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».
VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010».
Conseguentemente:
- all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
- all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008"».
Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 500 mila euro per il triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.
FRANCO VITTORIA, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ADAMO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, SERAFINI ANNA MARIA, LEGNINI, CARLONI
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: »In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 20 Il, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007 è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 539 della legge n. 244 del 2007, anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 1º di ottobre 2008 e il 31 dicembre 2008, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati. Il medesimo credito d'imposta è altresì riconosciuto, nei limiti dello stanziamento, anche ai soggetti che presentano analoga istanza per gli assunti a decorrere dal 1º gennaio 2010. Restano fermi i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio già previsti dal medesimo articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007».
Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 6 maggio 2009 e il 5 giugno 2009, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati. Restano fermi i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio già previsti dal medesimo articolo».
Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.
BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al fine di estendere i benefici del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 281 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle imprese che, avendone i requisiti, abbiano inoltrato la richiesta telematica all'agenzia delle entrate, nei termini previsti, e non siano state accolte per esaurimento dei fondi stanziati, gli stanziamenti di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rimodulati come segue: 754 milioni di euro per l'anno 2010,500 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012. Avranno precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le richieste delle piccole e medie imprese e, successivamente, le altre domande».
Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2010, in 450 milioni di euro per l'anno 2011 e in 300 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:
all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010 e in 200 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012».
all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2011 e di 150 milioni di euro per l'anno 2012;
LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DI NARDO, DE TONI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 1, comma 335 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2009" con le seguenti: "al 31 dicembre 2012"».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "per la sostituzione di frigoriferi," sono aggiunte le seguenti: ", lavastoviglie, lavatrici,"».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge».
Conseguentemente:
- all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:
«18-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
- all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, al Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese e al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniaIe delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».
Conseguentemente:
- all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:
«18-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012»;
- all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. A far data dal 2010, le agevolazioni fiscali di cui al comma 8 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura».
LANNUTTI, BUGNANO, PARDI, DE TONI
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Il diritto alle detrazioni del 36 per cento, a favore dei soggetti e per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e sue successive modificazioni e integrazioni, è altresì riconosciuto agli interventi eseguiti dallo gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che abbiano provveduto o provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2008.
8-ter. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero dell'economia individua i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8-bis».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";
b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".
c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, BUBBICO, MERCATALI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, FERRANTE (*)
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
18-ter. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quinquies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.»
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.155 (testo 2), nell'odg n. G2.600
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, alfine di assicurare il recupero del patrimonio edilizio tradizionale, gli interventi di ristrutturazione conservativa in linea con le tipologie abitative locali tipiche usufruiscono cumulativamente dei benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, i Comuni sono tenuti ad indicare le caratteristiche delle tipologie abitative locali tipiche entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione».
Conseguentemente, al relativo onere, pari a -150 milioni di euro per il 2012 e a -300 milioni di euro per il 2013, si provvede, per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per altro 50 per cento mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010),
considerato che:
il regime di agevolazioni fiscali previsto per le ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede percentuali di deducibilità inferiori e non cumulabili rispetto al regime fiscale previsto per le ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
nell'attuale situazione economica, appare necessario sostenere le piccole e medie imprese che operano nel settore delle ristrutturazioni edilizie, incoraggiando il recupero delle tipologie abitative tipiche presenti all'interno dei centri storici e nell'ambito più ampio degli insediamenti abitativi locali, favorendo al contempo l'emersione di una parte significativa del fatturato sommerso legato a tali attività;
l'emersione e quindi l'assoggettamento al prelievo fiscale di una parte considerevole dell'economia connessa alle ristrutturazioni edilizie possono essere favoriti dalla possibilità di cumulare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 449 del 1997 e con quelli disposti dalla legge n. 244 del 2007;
il cumulo dei benefìci può costituire un elemento di stimolo per i possessori di abitazioni con caratteristiche architettoniche tipiche dei contesti locali in cui sono inserite, inducendoli a realizzare lavori di ristrutturazione rispettosi delle caratteristiche architettoniche tipiche di tali abitazioni nonché conformi a criteri di sicurezza antisismica e di difesa dalle criticità legate al problema del dissesto idrogeologico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 gli interventi di ristrutturazione in linea con le tipologie abitative locali tipiche usufruiscano cumulativamente dei benefici fiscali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
a valutare, altresì, l'opportunità di estendere a dicembre 2011 il termine ultimo per fruire dei benefici fiscali in materia di ristrutturazione edilizia con recupero energetico previsti dal citato articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007;
a prevedere inoltre una specifica normativa per l'adeguamento ai criteri di sicurezza antisismica e di difesa dalle criticità legate al problema del dissesto idrogeologico, stabilendo contestualmente per ognuna delle suddette previsioni i limiti di importo della spesa complessiva e del relativo incentivo.
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, MERCATALI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
b) al secondo paragrafo, dopo le parole: "31 dicembre 2009" inserire le seguenti: ", nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna."».
Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 550 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:
all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
b) al secondo paragrafo, dopo le parole: "31 dicembre 2009" inserire le seguenti: ", nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna"».
Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, legge n. 5 del 1993 (art. 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 550.000;
2011: - 550.000;
2012: - 550.000.
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.154 (testo 2), nell'odg n. G2.600 Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "dicembre 2011"».
Conseguentemente, al relativo onere, pari a -20 milioni di euro per il 2011, a -100 milioni di euro per il 2012 e a -200 milioni di euro per il 2013, si provvede, per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per altro 50 peer cento mediante riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
SBARBATI, MUSI, MAGISTRELLI, GRANAIOLA, AMATI, CHIAROMONTE, FIORONI, CARLONI
«Il Senato,
premesso che:
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'articolo 1, comma 17, stabilisce che sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari a 36 per cento delle spese sostenute, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per ristrutturazioni eseguite direttamente dai privati proprietari);
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (per coloro che acquistano un immobile ristrutturato da un'impresa edilizia);
le suddette agevolazioni esistono sin dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e vanno ripartite in 10 anni per un importo massimo di 48.000 per unità immobiliare;
nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) è prevista solo l'avegolazione di cui alla lettera a) e non compare più quella descritta alla lettera b) che invece era prevista nelle leggi 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
visto che nella citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) si parla di proroga delle agevolazioni previste sia alla lettera a) che alla lettera b);
solo chi avesse acquistato da un'impresa un immobile ristrutturato nell'anno 2007 non avrebbe diritto allo sgravio che esisteva nelle annualità precedenti al 2007 e in quelle successive fino al 2010;
il call center dell'Agenzia delle entrate e una nota del 15 aprile 2008 che il Ministero dell'economia e delle finanze ha inoltrato a quanti hanno evidenziato la evidente penalizzazione subìta evidenziano la necessità di una modifica normativa per superare il vuoto normativo relativo all'anno 2007,
impegna il Governo:
a sanare questa anomalia con la legge finanziaria 2010, consentendo così a quanti avessero acquistato un immobile ristrutturato da impresa nell'anno 2007, di godere dell'agevolazione tributaria al pari di coloro che l'hanno acquistato negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e che l'acquisteranno nel 2010».
D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER
«Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di destinare una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale ad incentivi fiscali per ristrutturazioni edilizie di immobili con tecnologie ecologiche e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente».
BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, STRADIOTTO, BARBOLINI, MORANDO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";
b) i commi da 2 a 5 sono soppressi».
Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, commi da 270 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale si applica il meccanismo automatico di incentivazione previsto dalla medesima legge. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";
b) i commi da 2 a 5 sono soppressi».
Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BAIO, SANGALLI, BARBOLINI, DEL VECCHIO, ADRAGNA, BASSOLI, SERAFINI ANNA MARIA
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"3. La disposizione del comma 1, anche in deroga al limite di volume di affari stabilito con il decreto di cui al precedente comma 2, è sempre applicabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192"».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010"».
Conseguentemente:
all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative a tutte le Rubriche al fine di assicurare una minore spesa pari a 530 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2009, autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolane, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con priorità ai prestiti concessi e non movimentati dai predetti enti. Per i mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti da oltre 5 anni e mai erogati a province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolane, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i predetti enti possono richiederne l'estinzione.
8-ter. Le condizioni di ammortamento e le modalità di rinegoziazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono stabilite nei decreti di cui al precedente comma».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "0 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento"».
DELLA SETA, MERCATALI, BARBOLINI, BAIO
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al comma 1, dell'articolo 63-bis del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche in legge n. 133 del 6 agosto 2008, le parole: "Per l'anno finanziario 2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni finanziari 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013" e le parole: "relative al periodo di imposta 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "relative ai periodi di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012".
8-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 dopo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: "400 milioni di euro per l'anno 2011, 400 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014"».
Conseguentemente:
all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, NEGRI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "45 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012"».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-bis, inserire il seguente comma:
"21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009. Gli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009 devono recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per il singolo ente"».
Conseguentemente:
all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».
all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-bis, inserire il seguente comma:
"21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009"».
Conseguentemente:
all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».
all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, del comma 7-ter, inserire i seguenti commi:
"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».
Conseguentemente:
all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 e successive modificazioni, dopo il comma 7-ter, inserire i seguenti commi:
"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo"».
Conseguentemente:
all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
RUSSO, MASCITELLI, BUGNANO, PEDICA
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";
b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";
c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».
LANNUTTI, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è prorogata al 31 dicembre 2010».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";
b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";
c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».
LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";
b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";
c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».
MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, BUGNANO, LANNUTTI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - legge 328/2000, art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, (4.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 287.000;
2011: + 287.000;
2012: + 287.000.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sostituire le parole: "compresi nella divisione 28", con le seguenti: "compresi nelle divisioni 26, 27, 28 e 31"».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "in beni strumentali nuovi sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro";
b) le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
c) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: "Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
8-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili per gli investimenti effettuanti a decorrere dal 1º luglio 2009».
Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 150 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:
all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
ESPOSITO, LATRONICO, VICECONTE, FLERES, MAZZARACCHIO, TANCREDI, DI STEFANO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 1º luglio 2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009 aggiungere, dopo le parole: "fino al 30 giugno 2010", le seguenti: ", nonché il 50 per cento dell'incremento del valore degli investimenti in beni immobili strumentali per natura effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011"».
Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 170 milioni di euro per il 2011 e 116 milioni per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.
LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 25 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 30 giugno 2010.
2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2-ter. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.
2-quater. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 30 giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.
2-quinquies. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma 2-quater del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2-sexies. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma 2-quater del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante:
all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:
«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Nell'articolo 5, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2009, n. 102, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
"3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile ovvero, relativamente alle società di persone dell'articolo 2253 del medesimo codice, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si presume un rendimento del 10 per cento annuo che viene escluso da ogni imposizione fiscale della società cui è destinato il conferimento, per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. Ai fini della determinazione dell'ammontare escluso da imposizione, i conferimenti in società di persone sono incrementati del 50 per cento"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 120 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:
all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, sono abrogate le seguenti disposizioni:
"a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".
8-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al precedente periodo, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Alla lettera d-bis), comma 4-bis, dell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 22.650, euro 17.000, euro 11.300 ed euro 5.650"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 1,317 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:
all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:
«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».
BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.
8-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.
8-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo 2009, sono stabilite, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo».
Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "d-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di contrastare le condizioni di particolare disagio economico, per i percettori di redditi di lavoro e di pensione la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, è istituito, a decorrere dall'anno 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2010 e in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di pensione.
8-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di pensione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 8-bis.
8-quater. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2010 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse».
Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "d-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"»;
all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa la conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali, è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione di una carta di pagamento a favore dei soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per la fornitura di servizi, prestazioni ed opere, utilizzabile da parte dei medesimi per la compensazione dei crediti, fino ad un massimo di 10.000 euro, vantati nei confronti delle amministrazioni dello Stato qualora siano decorsi 90 giorni dalla data »delle predette forniture, con i debiti, o altre obbligazioni da adempiere, che gli stessi soggetti hanno verso l'erario e le amministrazioni pubbliche. Con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di compensazione».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A, alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.
BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. L'Agenzia delle entrate provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione relativa alla situazione tributaria relativa al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento e alla conseguente formulazione di un elenco dei soggetti inadempienti.
8-ter. Ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-ter, che entro il 31 gennaio 2010 non abbiano provveduto al versamento delle somme dovute all'erario per effetto dell'adesione ai condoni e alle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applica una sanzione pecuniaria pari al 100 per cento delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati.
8-quater. Il concessionario per la riscossione Equitalia Spa, a decorrere dal 1º febbraio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, provvede ad inviare ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-ter un'intimazione a pagare quanto non versato alla prevista scadenza, maggiorato della sanzione di cui al comma 8-ter, inderogabilmente entro sei mesi dal ricevimento della medesima, a pena del venir meno dell'efficacia dei condoni e delle sanatori e di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
8-quinquies. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, i condoni e le sanatori e di cui al comma 1 non producono effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono ulteriormente raddoppiati.
8-sexies. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 8-bis, comprensive di sanzioni e interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e alle sanatori e di cui al medesimo comma 8-bis e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva e integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2010, 2011 e 2012 in favore dell'Agenzia delle entrate».
Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 8-sexies, si provvede:
all'articolo 3, alla tabella A, alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. AI fine di estendere i benefici del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 281 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle imprese che, avendone i requisiti, abbiano inoltrato la richiesta telematica all'agenzia delle entrate, nei termini previsti, e non siano state accolte per esaurimento dei fondi stanziati, gli stanziamenti di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rimodulati come segue: 754 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012. Avranno precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le richieste delle piccole e medie imprese e, successivamente, le altre domande».
Conseguentemente, alla tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione istruzione universitaria, programma sistema universitario e formazione universitaria, legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 100.000;
2011: - 450.000;
2012: - 300.000.
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis "In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato al 31 marzo 2010"».
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. AI comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2010»;
b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».
Conseguentemente:, inserire dopo il comma 18 il seguente:
18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
LATRONICO, AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, PICHETTO FRATIN
Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:
«8-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».
Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre, n.421, è aggiunta in fine , la seguente lettera:
"i-bis) le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici".
8-ter. Con decreto del ministro dell'Interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso ai singoli comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 8-bis».
Conseguentemente, alla tabella C voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, fino a concorrenza dei seguenti importi.
2010 - 5.000;
2011 - 5.000;
2012 - 5.000.
FRANCO VITTORIA, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BARBOLINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
"Art. 54. - (Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). - 1. Il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, può concedere ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;
c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste".
8-ter. A decorrere dall'anno 2010, il "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.
8-quater. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al "Fondo nazionale per l'imprenditori a femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, inserire infine il seguente comma:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".»;
b) alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "a decorrere dal 7 febbraio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2010".
8-ter. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2010."».
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze,ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione elettrica, che comunque abbiano emissioni di CO2 non superiori a 60 grammi per chilometro, è concesso un contributo di euro 2.500.
8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis ha validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra il venditore ed acquirente a decorrere dal 1º gennaio al 31 dicembre 2010, purchè immatricolati non oltre il 31 marzo 2011».
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di incentivare l'acquisto della prima casa:
a) l'imposta di registro pari al 3 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra privati è diminuita del 50 per cento;
b) l'imposta di registro pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato è diminuita del 50 per cento;
c) l'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato è diminuita del 50 per cento.
8-ter. Le agevolazioni di cui al comma 8-bis si applicano solo nel caso in cui gli immobili, interessati dalla compravendita, sulla base dell'attestato di certificazione energetica così come previsto dal decreto legislativo n.192 del 2005, siano inferiori agli indici di prestazione energetica come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.»
Conseguentemente:
- all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:
«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".
18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».
- all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, MERCATALI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 19 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche agli investimenti effettuati negli anni 2010, 2011 e 2012. A tal fine, il fondo di cui al comma 18 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito presso il Ministero delle finanze a copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni, è rifinanziato per la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati».
Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato al 31 marzo 2010».
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'art. 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. L'imposta sulla assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a) del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, diventa, a far data dal 1 gennaio 2010, una imposta provinciale, il gettito è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione"».
Conseguentemente: all'articolo 2, inserire infine il seguente comma:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Alla fine del comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserire il seguente periodo:
"È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"».
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 10, comma l-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «con una dotazione di 45 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le seguenti risorse:
all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.
8-ter. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.
8-quater. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopracitato testo unico.
8-quinquies. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.
8-sexies. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.
8-septies. Per le finalità di cui ai commi da 8-bis a 8-septies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fme di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, PIGNEDOLI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, FIORONI
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 480 milioni per l'anno 2010. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di cui al periodo precedente, per un ammontare fino a 250 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi agli anni 2008 e 2009.
8-ter. All'articolo 8-octies comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
8-quater. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alle risorse di cui al presente comma, possono essere accedere le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agro alimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al presente comma.
8-quinquies. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: "per il quinquennio 2007-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012".
8-sexies. Le risorse di cui al comma 8-quinquies sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.
8-septies. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le parole: "a tutto il territorio nazionale", e le parole: "anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 2008 al 2012".
8-octies. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,:
alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Al comma 8-bis,sopprimere il secondo periodo.
GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento ed accessori della moda ed ottica sono svalutate ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto del 33 per cento e il secondo anno del rimanente 67 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, NEROZZI, MERCATALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA
Al comma 9, sostituire le parole: «215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» con le seguenti: «430 milioni di euro per l'anno 2010, 740 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.070 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012», e al comma 10, sostituire le parole: «135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2010, 402 milioni di euro per l'anno 2011 e 614 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010, a 121 milioni di euro nel 2011 e a 142 milioni di euro nel 2012».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, alla rubrica Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2010: - 0;
2011: - 0;
2012: - 300.000.
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,
alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI
Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «in 215 milioni di euro» con le seguenti: «in 440 milioni di euro»
b) sostituire le parole: «370 milioni di euro» con le seguenti: «718 milioni di euro»
c) sostituire le parole: «585 milioni di euro» con le seguenti: «1158 milioni di euro;
al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «in 135 milioni di euro» con le seguenti: «in 268 milioni di euro»
b) sostituire le parole: «201 milioni di euro» con le seguenti: «396 milioni di euro»
c) sostituire le parole: «e 307 milioni di euro» con le seguenti: «e 614 milioni di euro»
d) sostituire le parole: «, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195» con le seguenti: «, rispettivamente, di 157,268 e 426 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:
"c-quater) le spese sostenute per l'acquisto dei prodotti di prima necessità per l'infanzia. La detrazione spetta fino al compimento del decimo anno di vita del bambino. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti alimentari e non alimentari considerati di prima necessità per l'infanzia e indicate le modalità per beneficiare della detrazione";
9-ter. Il decreto di cui alla lettera c-quater) dell'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 19861 introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione, pari a 228 milioni di euro.
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9-bis. L'autocertificazione relativa al corretto adempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro ai fini dell'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) interno è facoltativa».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.
PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SCANU, SERRA, MERCATALI
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 270 milioni di euro per l'anno 2010, 410 milioni di euro per l'anno 2011 e 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 160,290 e 430 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».
Conseguentemente:
all'articolo 2, inserire in fine il seguente comma:
«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010, di 109 milioni di euro per l'anno 2011 e di 243 milioni di euro per l'anno 2012.
NEROZZI, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini di cui al presente comma è previsto lo stanziamento di ulteriori 343 milioni di euro per l'anno 2010, 516 milioni di euro per l'anno 2011 e 788 milioni di euro per l'anno 2012».
Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "90 per cento";
al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";
al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "90 per cento";
al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "nel periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008" sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: "per il 2007" sono soppresse e le parole: "nel medesimo anno 2007." sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno.";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano al settore privato, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 45.000 euro e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.";
d) il comma 6 è abrogato».
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.
MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PARDI
Dopo il comma 16, inserire i seguenti:
«16-bis. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 16-ter.
16-ter. A decorrere dal periodo di imposta 2010, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, costituita dagli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati a partire dal 1º gennaio 2009. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.
16-quater. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.
18-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
MASCITELLI, CARLINO, PARDI, LANNUTTI
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
«16-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2010, non concorre a formare la base imponibile contributiva, ai fini delle imposte dirette, la quota di retribuzione imponibile costituita dalla tredicesima mensilità erogata ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070 e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non puo'superare il livello registrato nell'anno 2008.
18-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
CARLINO, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
«16-bis Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e alla razionalizzazione delle risorse umane, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2010-2012 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5».
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PARDI
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 dicembre dell'anno precedente e si stabiliscono gli adeguamenti degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito. Il decreto ha effetto per l'anno in corso. La restituzione di cui al presente comma non può annualmente superare i 1.100 milioni di euro. La restituzione di cui al presente comma sostituisce, per gli anni dal 2010 al 2012, quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La differenza tra il complesso degli incrementi delle detrazioni di cui al presente comma e la parte di essi non utilizzata per abbattere l'imposta lorda viene rimborsata tramite l'INPS agli aventi diritto».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
18-quater Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Sono prorogate per il triennio 2010-2012 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle frnanze, relative alla missione "Soccorso civile";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione "Politiche previdenziali";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione "Fondi da ripartire" legge n. 385 del 1972 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma "Cooperazione allo sviluppo";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca" programma "Sostegno al settore agricolo";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali, la famiglia";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Politiche per il lavoro";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Ricerca e innovazione" del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" decreto legislativo 204 del 1998 e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca"».
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione [...] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.
La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi.
La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:
"2-ter. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro"».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 17, inserire i seguenti:
«17-bis, All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa;
17-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti"».
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato".».
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2009"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
"i-bis. i segnali stradali di indicazioni turistico-alberghiere"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2010».
Conseguentemente, all 'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad esclusione di quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010».
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All'articolo 52, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30 kW"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è soppresso;
b) dopo l'articolo 5-bis, è aggiunto il seguente:
"Art. 5-ter. - 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.
2. L'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.
3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.
4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17 e successive modificazioni"».
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera f) è soppressa».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto"».
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2 011 e 2012».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:
"a-bis) A decorrere dal periodo d'imposta in corso allo gennaio 2010 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998. n. 448, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo"».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
VITALI, BARBOLINI, MERCATALI, STRADIOTTO
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010, 2011 e 2012"».
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, ROSSI PAOLO
Dopo il comma 18-decies, inserire il seguente:
«18-undecies. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.
18-duodecies. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.
18-terdecies. 3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:
a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;
c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;
d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;
e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.
i) previsione delle modalità di decadenza dai benefici dei trattamenti di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore non aderisca alle politiche attive per il lavoro;
l) individuazione delle modalità di partecipazione dei datori di lavoro alla copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dal riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione.
18-quaterdecies. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010, la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi».
18-quinquiesdecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
18-sexiesdecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
18-septiesdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-octiesdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
18-noviesdecies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.
3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Dopo il comma 18-decies, aggiungere i seguenti:
«18-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";
18-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".».
18-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.».
Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro, programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, voce: Decreto-legge n. 148 del 1993 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) con i seguenti importi:
2010: + 1.000.000;
2011: + 1.000.000;
2012: + 1.000.000.
MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, BUGNANO, PARDI
Dopo il comma 18-decies, inserire i seguenti:
«18-undecies. In considerazione dell'attuale situazione di crisi economica, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e dall'articolo 1 comma 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223, i provvedimenti di integrazione salariale concessi a partire dal 1º gennaio 2009 sono prorogati, alla loro scadenza, fino a dodici mesi.
18-duodecies. A decorrere dall'anno 2010, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.
18-terdecies. A decorrere dall'anno 2010, la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.
18-quaterdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18-undecies e 18-duodecies, secondo i seguenti criteri:
a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifIca, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafIca dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;
c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;
d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;
e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonchè l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito».
18-quinquiesdecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";
18-sexiesdecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
18-septiesdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.
18-octiesdecies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Dopo il comma 18-decies, è aggiunto il seguente:
«18-undecies. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, ASTORE, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,
considerato che:
sono circa 200.000 i lavoratori attualmente interessati da provvedimenti ordinari di integrazione salariale per i quali sarebbe prossima la scadenza del termine di dodici mesi previsto dalla attuale normativa per l'erogazione del contributo;
in base alle normative vigenti solo alcune categorie di lavoratori possono usufruire dei principali strumenti di protezione sociale quali provvedimenti ordinari di integrazione salariale e indennità di disoccupazione, mentre altre categorie, tra cui i dipendenti delle piccole imprese e i giovani lavoratori con contratti temporanei, ne sono attualmente prive;
la grave situazione dell'occupazione venutasi a determinare a seguito della crisi economica mondiale richiede di porre in essere una riforma generale del sistema dei cosiddetti "ammortizzatori sociali";
impegna il Governo:
a operare attraverso gli opportuni strumenti legislativi al fine di provvedere all'estensione da dodici a ventiquattro mesi del periodo massimo di erogazione dei provvedimenti di integrazione salariale;
ad assicurare, attraverso gli opportuni strumenti legislativi, il riconoscimento dell'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza e a prevedere l'estensione della disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private, secondo i seguenti criteri:
- armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
- modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;
- previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;
- estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;
- coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
- valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
- connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
- potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito».
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, D'ALIA, FOSSON, CUFFARO, GIAI, POLI BORTONE
«Il Senato,
premesso che:
si fa sempre più pressante il dibattito riguardante l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini. La differenza di cinque anni - da sessanta a sessantacinque per la pensione di vecchiaia - prevista oggi non è più sostenibile, anche l'Unione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne;
non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma un percorso di equiparazione deve essere comunque iniziato, ferma restando la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;
questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;
la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale. A sessanta anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa venticinque anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di ventuno. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46 per cento contro il 70,7 per cento degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60 per cento per le donne fissato per il 2010;
rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;
molti Paesi, come documenta ampiamente l'Orgnizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,
impegna il Governo a:
equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:
- una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di cinque anni;
- l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30 per cento;
- la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratici autonome».
D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER
«Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di utilizzare una parte delle risorse che affluiranno nelle casse dell'erario al fine di estendere tutte le tipologie di ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori con contratti a tempo determinato o con altre forme di lavoro precario che ne sono attualmente sprovvisti».
ROILO, MERCATALI, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,
premesso che:
gli effetti della crisi economica attesi sul mercato del lavoro sono particolarmente preoccupanti. In Italia, nel secondo trimestre 2009, l'offerta di lavoro ha registrato, rispetto allo stesso periodo del 2008, una riduzione dell'1,0 per cento (- 241.000 unità). Rispetto al primo trimestre 2009, l'offerta di lavoro si riduce dello 0,2 per cento. Nel secondo trimestre 2009 il numero di occupati risulta pari a 23.203.000 unità, in forte calo su base annua (- 1,6 per cento, pari a 378.000 unità). Il risultato sintetizza il protrarsi della caduta dell'occupazione autonoma delle piccole imprese, l'accentuarsi del calo dei rapporti di lavoro dipendente a termine e la nuova riduzione del numero dei collaboratori. Il tasso di occupazione della popolazione tra quindici e sessantaquattro anni scende dal 59,2 per cento del secondo trimestre 2008 all'attuale 57,9 per cento. Il numero delle persone in cerca di occupazione sale invece a 1.841.000 unità (+ 137.000 unità, pari al + 8,1 per cento rispetto al secondo trimestre 2008). Il tasso di disoccupazione aumenta, passando dal 6,7 per cento del secondo trimestre 2008 all'attuale 7,4 per cento. Secondo la Relazione previsionale e programmatica per il 2010, il tasso di disoccupazione nel 2009 sarà pari all'8,5 per cento e all'8,8 per cento nel 2010;
per effetto della crisi economica in atto, le ore di cassa integrazione autorizzate nel periodo che va dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009 sono aumentate del 223,3 per cento: da 190.970.862 ore del corrispondente periodo del 2007-2008 si è passati, infatti, a 615.554.894 ore negli ultimi 12 mesi. Inoltre, con la corresponsione di un importo medio annuo di circa 5.292 euro, per alleviare il periodo di disoccupazione, che può variare da 6 mesi a 1 anno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha liquidato anche 1.172.659 domande di disoccupazione con un incremento del 53 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le domande accolte hanno sfiorato il milione (984.286) con un incremento del 52,2 per cento;
impegna il Governo,
a prevedere, in conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, lo stanziamento necessario per stabilire che la durata del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, sia corrisposta fmo al 31 dicembre 2010, per un periodo massimo complessivo di ventiquattro mesi, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori».
GHEDINI, PASSONI, MERCATALI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, LEGNINI
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,
premesso che:
dal 1º ottobre 2009 oltre 14.700 lavoratrici e lavoratori dipendenti da circa cento imprese e cooperative che svolgono servizi di pulizia nei plessi scolastici, di cui oltre 1'80 per cento nelle regioni meridionali, sono oggetto di procedure di mobilità, che porteranno al loro licenziamento al 31 dicembre 2009;
l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha previsto, a partire dal 2000, il trasferimento nei ruoli statali del personale, amministrativo, tecnico ed ausiliario che alla data del 27 maggio 1999, risultava essere alle dipendenze degli enti locali;
la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 245, ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, la spesa di 370 milioni di euro per la proroga delle attività svolte da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
sulla parte maggiore di tali attività sono state regolarmente indette e svolte gare d'appalto, che hanno visto l'assegnazione ad imprese singole a consorzi di imprese, attualmente titolari dei contratti di servizio;
nel corso del 2009, tramite provvedimenti successivi, sono state garantite le risorse minime necessarie alla prosecuzione dei contratti fino al 31 dicembre 2009;
l'incertezza circa la previsione nel disegno di legge finanziaria per il 2010 delle risorse necessarie a garantire per i prossimi anni la continuità degli appalti in atto per il servizio di pulizia e custodia nelle scuole ha costretto le imprese dei servizi pulizia ad avviare le procedure di licenziamento collettivo, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di oltre 14.700 lavoratori della scuola che dunque si ritroveranno a partire dallo gennaio 2010 senzà rapporto di lavoro;
considerato che:
né nei programmi di spesa della missione n. 22 "Istruzione scolastica", né in altri programmi coerenti è rintracciabile una previsione di spesa a copertura dei contratti citati e a garanzia della continuità occupazionale per tutte le lavoratrici ed i lavoratori interessati;
impegna il Governo,
ad integrare detta previsione di spesa prevedendo uno stanziamento di risorse in misura non inferiore a 420, 450 e 480 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011, 2012 al fine di garantire la continuità contrattuale ai soggetti impegnati in progetti di LSU di cui all'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388».
D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER
«Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative volte a destinare risorse aggiuntive a valere sul gettito derivante dalla entrata in vigore dello scudo fiscale, per potenziare i controlli e le ispezioni per l'emersione delle posizioni irregolari al fine di contrastare il lavoro sommerso».
MASCITELLI, CARLINO, PARDI, ASTORE
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 90 milioni di euro annui».
Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze - missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - voce: decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 90.000;
2011: + 90.000;
2012: + 90.000.
MASCITELLI, RUSSO, DE TONI, BUGNANO
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'Ambiente, legge 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale - articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):
2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.
MASCITELLI, RUSSO, DE TONI, BUGNANO
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro».
Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, inserire la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale - articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):
2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.
RUSSO, DE TONI, MASCITELLI, BUGNANO
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 20 milioni di euro annui».
Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, inserire la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 - Piano regolatore generale degli acquedotti con i seguenti importi:
2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.
LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, BUGNANO
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Per l'esercizio 2010, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 20 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Energia e diversificazione delle fonti energetiche programma: Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico rubrica: Ministero dello sviluppo economico voce: Legge finanziaria n. 296 del 2006, articolo 1, comma 363, interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche u.p.b. 5.1.6. - Interventi - cap. 7655 con il seguente importo:
2010: + 20.000.
MASCITELLI, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'interno missione: Soccorso civile apportare le seguenti variazioni: programma Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico voce Legge n. 968 del 1969 e decreto legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4.2.1. - Funzionamento - cap. 1916):
2010: + 15.000;
2011: + 15.000;
2012: + 15.000.
D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER
«Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di destinare una parte delle disponibilità finanziarie derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento delle dotazioni a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante la mancanza di adeguate risorse umane e materiali necessarie allo svolgimento del ruolo ad essi affidato a protezione della incolumità e sicurezza dei cittadini».
LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, PEGORER, SOLIANI, DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO, VITA
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (atto Senato n. 1790),
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è immediatamente intervenuto ed è tuttora impegnato nelle operazioni di salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e per la messa in sicurezza delle aree urbane e territoriali colpite dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo;
i vigili del fuoco provenienti dai Comandi provinciali sono allocati presso tre campi base distribuiti sui comuni direttamente interessati dal sisma;
le attività di coordinamento delle operazioni sono svolte dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco Abruzzo e dalla DICOMAC (Direzione comando controllo) istituita presso la Scuola della Guardia di finanza de L'Aquila;
con riunioni quotidiane, a cui partecipano i responsabili di ogni singolo campo base e i responsabili del Comando provinciale de L'Aquila, dei Centri operativi misti (COM) e delle altre funzioni di supporto operativo, vengono affrontate le criticità e i problemi che si sono evidenziati nella giornata e programmati gli interventi da svolgere nei giorni successivi;
le riunioni hanno, tra l'altro, indotto alla standardizzazione delle procedure operative per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma e per le demolizioni urgenti di fabbricati non più recuperabili;
in tal modo, operano sulla base di indirizzi condivisi tra tutte le forze in campo, con risultati apprezzati da tutta la popolazione colpita dal sisma;
considerato che:
nella prima fase, sono stati utilizzati 2.700 vigili del fuoco in operazioni di emergenza, mentre attualmente il contingente utilizzato nelle operazioni di messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture del territorio è formato da 1.000 unità;
le operazioni vengono svolte con l'ausilio di 300 mezzi, molti dei quali con più di venticinque anni di vita;
le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in via prioritaria nel puntellamento delle strutture pericolanti, nella ricognizione delle abitazioni lesionate e danneggiate, e nel recupero di masserizie; a tali attività si affiancano gli interventi finalizzati all'assistenza della popolazione per il recupero dei beni personali, al ripristino della viabilità dei centri storici ed alla collaborazione con le Sovrintendenze per i beni architettonici e monumentali per la stabilizzazione e messa in sicurezza di edifici pregevoli per arte e storia (chiese, campanili, monumenti) ed il recupero, trasporto e messa in sicurezza di beni artistici mobili;
i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del territorio e di assistenza alla popolazione colpita dal sisma sono utilizzati con orari di lavoro straordinario, tanto che ciascuno ha accumulato finora una media oltre 400 ore di straordinario,
impegna il Governo:
a garantire ai vigili del fuoco impegnati in Abruzzo nelle operazioni di soccorso ai terremotati e nella messa in sicurezza del territorio il pagamento integrale delle ore di straordinario finora svolte e a riconoscere ulteriori benefici economici in considerazione dell'impegno e delle difficoltà affrontate e da affrontare nell'opera di messa in sicurezza del territorio e di assistenza alla popolazione colpita dal sisma;
a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse per l'anno 2010, allo scopo di garantire il pagamento degli straordinari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnate nelle attività di soccorso ai terremotati, nonché quelle destinate alla manutenzione e all'acquisto dei mezzi occorrenti per l'espletamento delle attività di soccorso».
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Per l'esercizio 2010, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 10 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Diritto alla mobilità, il programma: Sviluppo della mobilità locale, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la seguente voce Legge n. 244 del 2007 - art. 2 comma 255 punto A - Spese per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna (U.P.B. 2.7.6. - Investimenti - cap 7411) con i relativi importi:
2010: + 10.000.
MASCITELLI, PARDI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA
Dopo il comma 18, inserire il seguente comma:
«18-bis. Le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».
Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, inserire la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico, programma: Politiche abitative voce: Legge n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - Art. 1, comma 1154: Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica (Settore n. 8) Edilizia residenziale e agevolata (u.p.b. 3.1.6 - Investimenti - cap. 7439) con i seguenti importi:
2010: + 5.500;
2011: + 5.500;
2012: + 5.500.
FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI
Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:
«18-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5-bis:
"5-bis. Le risorse provenienti dallo Stato e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità. L'esclusione delle spese opera anche se le stesse sono state effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».
Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.
FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI
Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:
«18-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano agli enti ed agli organismi strumentali, né alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finanziate in parte preponderante dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano, a loro volta, osservato i vincoli di stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 77-ter, comma 6, della legge 6 agosto 2008, n. 133, né si applica agli enti ed organismi strumentali ed alle università statali predetti, ogni altra disposizione contenente specifici limiti di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.
Dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. Al fine di garantire lo sviluppo nelle acque interne del trasporto combinato, del trasporto delle merci, ivi comprese quelle pericolose, e della navigazione a fini di trasporto pubblico e turismo, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate al cofinanziamento di progetti regionali di sviluppo della navigazione nelle acque interne, con priorità ai progetti di carattere interregionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo.
18-ter. Alla tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-duodevicies è aggiunto il seguente: "undevicies - prestazioni di trasporto di merci e persone effettuate da imprese di navigazione operanti nelle acque interne"».
Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Le somme stanziate per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99 possono essere impegnate anche nell'anno 2010. Tali importi costituiscono integrazione dei contributi da erogare, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2009.
Alla allegata tabella C, alla voce: Sostegno all'editoria - legge 67 del 1987, apportare le seguenti modificazioni:
2011: + 139.000;
2012: + 139.000.
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente
«18-bis. - Gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 139 milioni di euro a decorrere dal 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,
premesso che,
alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione "Comunicazioni sostegno all'editoria - legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", gli stanziamenti per l'editoria relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012 sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno in questo settore;
tagli di questa misura, che si riferiscono ai contributi diretti all'editoria, intervengono su di un fondo già del tutto inadeguato rispetto al fabbisogno, mettendo così in discussione la sopravvivenza di decine di testate cooperative, non profit e di partito che rappresentano una risorsa essenziale per il pluralismo dell'informazione;
tenuto conto che:
il Parlamento, con il concorso di tutte le forze politiche, più volte negli ultimi anni è intervenuto, con grande sensibilità su questo tema, varando provvedimenti a salvaguardia dei contributi diretti all'editoria e ribadendo la natura di "diritto soggettivo" di tali provvidenze per la tutela del pluralismo, della democrazia dell'informazione e della libertà di stampa;
considerato che:
in seguito a numerose iniziative del settore, la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha previsto, all'articolo 56, comma 2, uno stanziamento di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009/2010, che tuttavia, sembra non ancora assegnato;
considerato, inoltre, che:
il mondo dell'editoria vive un momento di grande difficoltà, dovuto alla flessione delle vendite e alla crisi della pubblicità;
impegna il Governo:
ad incrementare le risorse finanziarie stanziate nell'attuale manovra finanziaria per garantire l'erogazione di contributi diretti a favore delle imprese editrici in misura necessaria a scongiurare la crisi e la chiusura di numerose testate, anche storiche, che rappresentano una risorsa fondamentale per la democrazia e l'informazione».
MASCITELLI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. Al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
GHEDINI, BAIO, SERAFINI ANNA MARIA, BIANCHI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Per il "Fondo per le non autosufficienze", di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».
Conseguentemente:
a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
b) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento"».
MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, PARDI, PEDICA, BUGNANO
Dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. Il Fondo per le non auto sufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.
18-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";
18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
SERAFINI ANNA MARIA, BAIO, GHEDINI, BIANCHI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, ANTEZZA (*)
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Per il "Fondo per le non auto sufficienze", di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Al fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 1011 e 2012.
FRANCO VITTORIA, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BASTICO, BIONDELLI, BLAZINA, GARAVAGLIA MARIAPIA, GHEDINI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, BARBOLINI, CARLONI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato a un Piano contro la violenza alle donne».
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BLAZINA, ANTEZZA (*)
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010;
premesso che:
l'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2008, destinato a un Piano contro la violenza alle donne;
si tratta di un fondo istituito in risposta ai dati drammatici sulla violenza contro le donne che vedono ben 14 milioni di vittime in Italia e che è destinato alla prevenzione, all'informazione alle donne che si sentono minacciate, ai numeri verdi, ai centri antiviolenza, alle case per le donne maltrattate e offese nonché al monito raggio delle molestie;
in Italia, secondo i dati ISTAT e del Ministero dell'interno, nel corso dell'ultimo anno, un milione di donne ha subito violenza fisica o sessuale e nei primi 6 mesi del 2007 62 sono state uccise, 141 sono state oggetto di tentato omicidio, 1.80S sono state abusate, 10.383 sono state vittime di sevizie o maltrattamenti;
si cerca di ridurre la questione della violenza sulle donne a questione legata alla sicurezza e all'immigrazione, senza tenere conto del fatto che si tratta di un fenomeno complesso che riguarda soprattutto la violenza familiare,
impegna il Governo:
a reperire ulteriori risorse per contrastare il triste fenomeno in continuo aumento della violenza contro le donne, in qualsiasi ambiente o contesto sociale questa avvenga, al fine di favorire una cultura rispettosa delle donne, della loro dignità e della loro incolumità, creando una politica di sostegno e di prevenzione e non solo di repressione».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI
Dopo il comma 18 inserire il seguente:
«18-bis. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono stanziati ulteriori 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
BAIO, BARBOLINI, DEL VECCHIO, SERAFINI ANNA MARIA, BASSOLI, ADRAGNA, SANGALLI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, ella legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dall'anno 2010, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con rivalutazione economica a partire dal 10 gennaio 1998».
Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».
PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE, GIAMBRONE
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a partire dal 3 agosto 2004, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.
18-ter. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono altresì erogati, a decorrere dal 1º gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata.
18-quater. Alle vittime del dovere e ai loro familiari supersiti, di cui al comma 18-bis, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.
18-quinquies. A decorrere dal 10 gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».
All'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere infine il seguente comma:
«18-bis. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata. Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari supersiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale».
Conseguentemente:
all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:
«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
BAIO, DEL VECCHIO, SERAFINI ANNA MARIA, BARBOLINI, BASSOLI, ADRAGNA, SANGALLI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a decorrere dall'anno 2010, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, con rivalutazione economica a partire dal 3 agosto 2004».
Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:
«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».
CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, BARBOLINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2010, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.
18-ter. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2010, di 40 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione».
Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2010.
CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, BARBOLINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2010, 2011 e 2012, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
D'AMBROSIO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LEGNINI, BARBOLINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. È autorizzata la spesa, per gli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 100 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER
«Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di destinare una percentuale del gettito affluente alle casse dello Stato per effetto delle misure previste dal provvedimento in tema di scudo fiscale, al finanziamento delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate e di polizia».
D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER
«Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,
impegna il Governo:
a riservare una percentuale dell'ammontare di risorse che produrrà l'entrata in vigore delle disposizioni riguardante il rimpatrio dei capitali illecitamente detenuti all'estero, al settore della sicurezza e della difesa, destinando in particolare tali risorse al rinnovo dei contratti, all'incremento di personale e all'ammodernamento del materiale impiegato dalle Forze dell'ordine».
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,
premesso che:
la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza è significativamente compromessa dalla manovra finanziaria in esame;
segnatamente, si registrano rilevanti riduzioni di risorse per il coordinamento delle Forze di polizia; particolarmente gravi appaiono, a tal proposito, le riduzioni in riferimento ai programmi di contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza nonché in riferimento alle retribuzioni del personale;
appaiono altresì preoccupanti i tagli in riferimento alla gestione della Direzione investigativa antimafia nonché al programma relativo alla protezione dei collaboratori di giustizia;
considerato dunque che:
emerge, in tutta la sua evidenza, la perdurante discrepanza tra le annunciate politiche governative volte al contrasto alla criminalità ed i concreti finanziamenti connessi alle risorse economicostrumentali a concreta disposizione delle Forze di polizia,
impegna il Governo:
ad assicurare una gestione razionale e proporzionata del comparto sicurezza ed ordine pubblico, assumendolo come una delle priorità assoluta nell'ambito delle funzioni esclusive dello Stato, non delegabile a nessuna forma privatistico-associativa come sancito da norme recentemente approvate dal Parlamento;
a riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del comparto sicurezza, con particolare riferimento all'incremento delle risorse umane e strumentali, anche valorizzando e potenziando quelle esistenti».
GASBARRI, SCANU, PEGORER, AMATI, PINOTTI, DEL VECCHIO, NEGRI, SERRA, FOLLINI, ANTEZZA (*)
«Il Senato,
in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge ato Senato n. 1790, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),
premesso che:
il comparto contrattuale sicurezza e difesa comprende circa 550.000 operatori tra personale delle Forze armate e personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare;
la retribuzione corrisposta è legata ad un sistema parametrico direttamente collegato al grado rivestito;
una larga percentuale dei contrattualizzati del comparto sicurezza e difesa, è inquadrata nei parametri delle carriere iniziali del ruolo della truppa per le Forze armate e in quella degli agenti per le Forze di polizia;
le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 10, destinano per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 ai miglioramenti contrattuali del comparto rispettivamente 79,135 e 214 milioni di euro con i quali sarà possibile erogare soltanto la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale con conseguenze negative sul tenore di vita di migliaia di famiglie,
impegna il Governo:
a mettere a disposizione dei rinnovi contrattuali del comparto risorse finanziarie adeguate a sviluppare pienamente le dinamiche contrattuali sia dal punto di vista normativo che economico per garantire agli operatori del comparto, chiamati a svolgere funzioni essenziali per la sicurezza e la difesa, l'adeguato riconoscimento delle loro legittime aspettative».
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta
CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MERCATALI, LEGNINI
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,
premesso che:
la manovra finanziaria in esame non solo dispone forti riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative alle missioni sicurezza e giustizia, ma non prevede neppure alcuna misura a tutela della sicurezza dei cittadini, né norme volte a promuovere e sostenere il contrasto al crimine organizzato, anche di natura transnazionale;
nel provvedimento in esame sono del tutto assenti norme volte a contrastare e a prevenire fenomeni così gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo economico del Paese quali l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nell'economia e nel mercato, che pregiudicano il diritto costituzionalmente garantito alla libertà dell'iniziativa economica privata, compromettendo lo sviluppo di interi settori economici, soprattutto ma non solo nel Meridione;
considerato che:
al fine di contrastare la criminalità organizzata e contenere i gravi pregiudizi da essa arrecati allo sviluppo economico del Paese, nonché alla libertà, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, è necessario dotare le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la stessa magistratura, in particolare requirente, di risorse adeguate alle proprie funzioni;
la tendenza, sempre più frequente, del crimine organizzato, a strutturar si in una dimensione transfrontaliera, dimostra la necessità di potenziare le attività di cooperazione di polizia e giudizi aria in ambito europeo e più in generale internazionale, favorendo la condivisione di informazioni ed il coordinamento delle indagini, anche avvalendosi dell'istituto delle squadre investigative sovranazionali previste dalla decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002,
impegna il Governo:
a stanziare risorse adeguate per la promozione e la valorizzazione delle attività investigative inerenti il crimine organizzato, nonché a promuovere, anche attraverso la previsione di appositi stanziamenti, la cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito europeo e internazionale, con particolare riguardo alla criminalità organizzata transnazionale, e a predisporre mezzi e strutture idonei a realizzare efficacemente gli obiettivi sanciti dalla citata decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI, in riferimento alle squadre investigative sopranazionali».
VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, MUSSO
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. Per promuovere la ricerca di alto livello e la qualità delle università italiane, rendendole più competitive a livello internazionale, viene istituita l'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria, nell'ambito della quale viene individuato un numero massimo di 10 strutture universitarie operanti in campi definiti con decreto del MIUR.
18-ter. Le università dovranno presentare una richiesta al MIUR, per ciascun campo cui sono interessate, indicando le strutture attualmente presenti, i rapporti con altre istituzioni e soggetti privati, i risultati ottenuti nel campo, le relazioni internazionali attive.
18-quater. La selezione verrà effettuata dall'ANVUR sulla base del livello qualitativo della ricerca effettuata nelle strutture proponenti, delle relazioni nazionali e internazionali attive, della rilevanza dei temi affrontati, della sostenibilità dell'iniziativa.
18-quinquies. Per ciascuna iniziativa selezionata potrà essere erogato un finanziamento fino a 10 milioni di euro nel biennio 2010-2011».
Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.
POSSA, ASCIUTTI, PITTONI, VALDITARA, RUSCONI (*), BEVILACQUA (*), GARAVAGLIA MARIAPIA (*), POLI BORTONE (*)
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate nel 2010 per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell'articolo 1, commi 5, 6, 6-bis e 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta
VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, CURSI, MUSSO, VETRELLA
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. Le università possono stabilire contribuzioni studentesche aggiuntive da esigersi dopo la laurea in occasione della prima dichiarazione dei redditi. La misura massima dell'ammontare della contribuzione aggiuntiva non può superare il 30 per cento della tassazione massima fissata dall'università per ogni anno del relativo corso di laurea moltiplicata per il numero degli anni di iscrizione. Gli anni di iscrizione computabili sono quelli successivi alla entrata in vigore del decreto di cui al comma 18-ter. Il pagamento dell'ammontare può essere rateizzato fino ad un massimo di 20 annualità. Sono esenti dalla contribuzione aggiuntiva gli studenti che si siano laureati con una media pari o superiore a 29.
18-ter. Con decreto adottato dal MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si stabiliscono le modalità di determinazione e di riscossione di detta contribuzione nonché l'anticipazione da parte dello Stato delle risorse relative. Il decreto individua: 1) le situazioni eccezionali in cui è possibile fare domanda di condono di parte o tutto il debito accumulato; 2) le penalità aggiuntive in caso di dichiarazioni dei redditi non regolari; 3) le modalità di determinazione del rimborso per coloro che risiedono all'estero al momento del pagamento delle rate.
18-quater. Le maggiori entrate per le università, derivanti dall'attuazione del comma 18-bis, sono destinate a finanziare borse di studio per studenti capaci e meritevoli, residenze universitarie, progetti di ricerca e i contratti integrativi con professori e ricercatori ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.230, al fine di valorizzare la qualità della ricerca e della didattica».
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Al fine di sostenere la sperimentazione che favorisca il merito e l'eccellenza del sistema universitario, attraverso la rete dei collegi universitari legalmente riconosciuti, a decorrere dall'anno 2010 viene destinato il 4 per cento del fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per le concessioni dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, riservate a studenti meritevoli e privi di mezzi che abbiano fatto richiesta di iscrizione al collegi universitari legalmente riconosciuti. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca stabilisce e definisce con proprio decreto, entro il 31 marzo di ogni anno, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio"».
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per favorire la transizione alla televisione digitale, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 30.000;
2011: - 30.000;
2012: - 30.000.
LUSI, LEGNINI, TANCREDI, DI STEFANO, MASCITELLI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
FILIPPI MARCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, CARLONI
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. Sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passanti e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale».
Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
FILIPPI MARCO, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«8-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali relative alle tratte ferroviarie AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona, è autorizzato un ulteriore contributo a favore delle ferrovie dello Stato per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.