ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.
2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
EMENDAMENTI
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2010, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Respinto
Al comma 4 dopo le parole: «al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna», inserire le seguenti: «nonché ad assicurare interventi imprevisti e urgenti a favore delle popolazioni che, a partire dal 2009, sono state colpite da calamità naturali».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA
Respinto
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali)
1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;
d) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2009;
e) i pagamenti per le spese relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni e quelle corre late a finanziamenti dell'Unione Europea;
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art.2-bis
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.
3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA
Respinto
Dopo l'articolo 1,inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali)
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuati dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:
a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;
2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;
b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012
2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), numero 1), del presente articolo.
5. Il saldo frnanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) devono conseguire, per ciascuno dègli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera a).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo frnanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmati ci 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera b).
8. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e b), sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.
9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
10. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30% del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008.
11. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
12. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.
3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contrawenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia awiato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si prowede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C: alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per ìl triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
«1. Il comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: "le provincie e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno all'anno 2009"».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fme di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi enti locali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fme di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «medesime risorse» del comma 7-quater, respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti i seguenti:
"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
4-ter. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16, 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai Comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.
3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C:
alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
SANGALLI, GHEDINI, NEROZZI, VITALI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C:
alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «le spese» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini"».
Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sociali per interventi e servizi"».
Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
"7-quater. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE"».
Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16, 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai Comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:
18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:»;
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento»;
18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Patto di stabilità interno)
1. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 7-ter aggiungere i seguenti:
"7-quater. Le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute nell'esercizio finanziario 2009 dai Comuni e dalle Province per i danni causati da calamità naturali, nonché le relative risorse eventualmente provenienti dallo Stato e dalle Regioni, non sono considerate nel saldo finanziario di cui al comma 5.
7-quinquies. Le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni e dalle Province per la messa in sicurezza del territorio, nonché le relative risorse eventualmente provenienti dallo Stato e dalle Regioni, non vanno considerate nel saldo finanziario di cui al comma 5. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni"».
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:
"c) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini"».
Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:
"c) spese sociali per interventi e servizi"».
Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis:
"7-bis. Per il triennio 2010-2012, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente, in sede di definizione dell'accordo con il Ministro dell'Economia di cui al comma 6, possono condividere con lo Stato, oltre i limiti di cui al comma 3, specifici investimenti, o interventi di contenimento degli effetti derivanti dalla crisi, da finanziarsi con le risorse del bilancio della regione o della provincia autonoma, derivanti dai risparmi prodotti dal rispetto del patto di stabilità interno"».
Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.