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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 251 del 01/08/2009


Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

risale al maggio 2006 il collocamento in borsa della Saras SpA, azienda leader nel settore delle raffinerie in Europa, quando il titolo fu quotato a sei euro e subito all'esordio subì una perdita del 12 per cento;

allora i sub-prime e la crisi finanziaria mondiale non erano ancora alle porte, ma il titolo Saras perdeva in poche settimane il 35 per cento;

oggi il titolo quota intorno ai due euro con un ribasso di circa il 67 per cento sui 6 euro del collocamento;

gli unici a guadagnare dalla quotazione della società furono insomma i proprietari, che incassarono 1,7 miliardi di euro per il 40 per cento del gruppo messo in borsa, e le banche che curarono l'operazione ottenendo commissioni per oltre 30 milioni di euro: 16 per la Jp Morgan, 11 milioni per Morgan Stanley e 10 per Caboto (gruppo Intesa);

da indiscrezioni del mondo della finanza sembrerebbe che questi soldi siano serviti i proprietari in parte per coprire, da una parte, gli aumenti di capitale necessari ogni anno all'Inter per le sontuose campagne acquisti di calciatori e, dall'altra, per rientrare da alcuni sfortunati investimenti durante la bolla dei titoli hightech;

già dal 2006, pochi mesi dopo il disastroso esordio in borsa, la procura di Milano aveva aperto un'inchiesta per valutare se le suddette cifre fossero state raggiunte anche grazie alla "supervalutazione" della società in sede di collocamento. Inchiesta che in questi giorni ha portato la magistratura a emettere un invito a comparire per nove banchieri, tra cui i numeri uno di Morgan Stanley e JP Morgan in Italia Galeazzo Pecori Giraldi e Federico Imbert, nell'ambito delle indagini per falso prospetto informativo e aggiotaggio;

Jp Morgan ha ribadito, con una nota ufficiale, la correttezza di operato da parte dei propri manager che risultano coinvolti nelle indagini sulla quotazione di Saras;

il titolo è stato consigliato perché di buon rendimento dagli istituti di credito agli investitori istituzionali e ai piccoli risparmiatori che lo hanno acquistato facendo lievitare il prezzo di collocamento fino a 6 euro;

considerato che:

un'operazione di questo genere è fatta ricorrendo alla intermediazione di una banca o di un gruppo di banche che garantisca all'emittente il collocamento di tutti i titoli ad un prezzo di emissione prefissato. Le banche poi piazzano i titoli presso la propria clientela e questa è generalmente indotta a sottoscrivere dal concorso di due circostanze: la speranza che i titoli acquistati manifestino presto una quotazione superiore a quella a cui sono stati sottoscritti e la necessità di investire comunque i propri risparmi in qualche collocazione generatrice di reddito. Queste scelte certamente sono difficili per la persona non competente o non appassionata e documentata sugli andamenti di borsa per cui si affida ai consigli dell'esperto (esperto che spesso ha un diretto interesse alla collocazione dei titoli consigliati) oppure, e sembra logico, sottoscrive quote di un fondo pensando che così si avvalga di una gestione più consapevole;

una volta che l'impresa abbia emesso dei titoli ed abbia incassato il corrispondente capitale di rischio (azioni, sia pure con sovrapprezzo), oppure abbia incassato l'importo corrispondente ad un proprio debito a scadenza (obbligazioni) l'andamento delle quotazioni non la riguarda più, ma riguarda solo gli azionisti e i sottoscrittori,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Governo intenda adottare nelle opportune sedi per fare sì che si ponga fine al ricorso a "giochi di borsa" come quelli esposti in premessa espressione di operazioni speculative per cui i guadagni degli uni, le aziende e le banche, corrispondono alle perdite degli altri, i risparmiatori, visto che la speculazione per definizione non genera ricchezza, ma la ridistribuisce;

quali misure il Governo intenda assumere per tutelare i diritti dei risparmiatori, prevenendo ulteriori danni alle famiglie e ai risparmiatori a cui non vengono fornite le informazioni necessarie per difendersi dalle irresponsabilità di soggetti coinvolti nel processo di designazione delle società autorizzate in Italia a raccogliere o gestire il risparmio pubblico.

(4-01889)

PEDICA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Premesso che:

Italia lavoro è una società per azioni, ente strumentale del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, i cui compiti consistono, essenzialmente, nella promozione e gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale;

il capitale azionario di Italia Lavoro è a totale partecipazione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze esercita i diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro;

la Corte costituzionale nella sentenza n. 363 del 10 dicembre 2003 ha stabilito che, in considerazione della totale partecipazione pubblica, dei poteri di indirizzo spettanti agli organi del Governo, "nonché della predeterminazione eteronoma dei compiti e delle funzioni pubbliche che la stessa società è chiamata a perseguire", Italia Lavoro fa parte dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

considerato che:

la composizione degli organi direttivi della società (il Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e Amministratore delegato, Natale Forlani, e dai consiglieri Marilù Galdieri e Franco Chinetti, e il collegio sindacale formato da Pietro Schinigoi, Claudio Lenoci e Gianluca Orrù) sarebbe sostanzialmente stabile dal maggio 2000 nonostante i risultati a giudizio dell'interrogante non sempre apprezzabili nell'ambito di competenza della società stessa;

risulta all'interrogante che Italia Lavoro, pur contando a tutt'oggi un organico di circa 1.000 lavoratori tra dipendenti e lavoratori con incarichi a progetto, farebbe spesso ricorso a prestazioni di consulenza non sempre giustificabili nella quantità e nel costo unitario soprattutto nel settore legale a fronte di uno staff interno, che data l'anzianità di servizio e la competenza maturata dovrebbe garantire dalla necessità di ricorrere a prestazioni esterne;

in quanto ente pubblico è applicabile anche a Italia Lavoro la normativa stabilita dall'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini previsti e della partecipazione italiana a missioni internazionali",

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che, conseguentemente a quanto disposto dalla normativa citata, Italia Lavoro non debba: a) redigere ed attuare una programmazione triennale del fabbisogno di personale; b) ricondurre tale programmazione ad un utilizzo delle risorse interne con l'abbandono delle consulenze esterne; c) sottoporre la pianta organica al giudizio dalla sezione controllo sugli enti della Corte dei conti; d) coordinare la struttura del contratto collettivo aziendale con le disposizioni del corrispondente contratto collettivo nazionale quadro certificato dall'Aran;

quali siano le motivazioni con le quali sono stati costantemente riconfermati i vertici della società Italia Lavoro e a quanto ammontino gli stipendi per gli incarichi direttivi della stessa società.

(4-01890)

SARRO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

la grave crisi che per anni ha investito il servizio di raccolta dei rifiuti in Campania, risolta solo a seguito del meritorio intervento del Governo, e le altre emergenze ambientali dovute alla presenza di diossina, oltre i limiti consentiti dalla legge, ed all'inquinamento di alcune falde acquifere, hanno provocato ingenti danni all'intero comparto agricolo campano;

in particolare, nel campo della zootecnia, si è registrato un crollo dei prezzi "alla stalla" del latte bufalino e del latte vaccino, pur vantando la Campania aree di produzione di altissima qualità, come nel caso del comprensorio territoriale dell'alto casertano;

da tempo, e da più parti, viene segnalata la possibile immissione nel mercato di quantitativi di latte di provenienza ignota, impiegati arbitrariamente nel circuito produttivo, in assenza di adeguati controlli igienico-sanitari e senza alcuna garanzia in ordine alla tracciabilità di tale tipo di latte;

il concorso delle riferite circostanze sta determinando nel Meridione d'Italia in generale, e nelle aree delle provincia di Caserta in particolare, la oramai prossima impossibilità per le aziende zootecniche a continuare la produzione, non sussistendo più le condizioni minime di convenienza economica;

ad aggravare ulteriormente la descritta situazione concorre il ricorso da parte degli allevatori sempre più in sofferenza, ad un massiccio indebitamento, cui è seguito, negli ultimi mesi, il collasso finanziario di numerose aziende, strette tra l'esposizione finanziaria e la progressiva e spesso ingiustificata riduzione del prezzo del latte "alla stalla";

le aziende zootecniche rappresentano nella provincia di Caserta una delle più significative componenti dell'economia provinciale sicché la contrazione di questo settore contribuisce, in misura ragguardevole, ad accentuare la crisi economica ed occupazionale di quel territorio;

gli allevatori della zona nell'intento di denunciare la pratica distorsiva dell'approvvigionamento di latte da altre aree, addirittura dall'estero, per essere impiegato in produzioni "tutelate", hanno presentato un circostanziato esposto all'autorità giudiziaria, il cui relativo procedimento, n. 4856/09, attualmente pende presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere per accertare la fondatezza di quanto segnalato e quindi contrastare pratiche commerciali lesive dei legittimi interessi degli allevatori dell'alto casertano e parimenti pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti, derivati da latte di dubbia provenienza, destinati al consumo alimentare umano.

(4-01891)