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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 251 del 01/08/2009


Interrogazioni

MALAN - Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità - Premesso che:

l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce il divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; le lavoratrici cui si applica tale decreto hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione;

la normativa italiana, come previsto dall'art. 2, par. 7, della direttiva 76/207/CEE, modificata dalla direttiva 2002/73/CE, garantisce alle lavoratrici gestanti e puerpere il diritto di continuare a svolgere la propria attività lavorativa nelle ore non rientranti nella fascia che va dalle ore 24 alle ore 6 e di concordare con il proprio datore di lavoro lo spostamento in altri orari dei turni rientranti in detta fascia;

la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 9 dicembre 1989) stabilisce all'art. 16, relativo alla parità di trattamento tra uomini e donne, che è "opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari";

la direttiva 92/85/CEE impedisce che le lavoratrici gestanti siano obbligate a svolgere un lavoro notturno quando ciò va a detrimento della loro salute (art. 7); le lavoratrici, inoltre, non possono essere obbligate a svolgere lavoro notturno nel periodo successivo al parto;

gli Stati membri hanno la possibilità di prevedere una protezione più elevata. Tuttavia la disposizione di legge italiana implica un divieto automatico e totale per tutte le gestanti, le puerpere o le donne in periodo di allattamento di lavorare tra le ore 24 e le ore 6;

per quanto risulta all'interrogante, il Contratto collettivo per il personale dipendente di Compagnia aerea italiana (CAI) (firmato il 30 ottobre 2008) con tutte le organizzazioni sindacali di categoria, in materia di maternità e paternità, all'art. 21, rinvia espressamente alle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e all'art. 15 della legge n. 53 del 2000, ma nelle lettere di assunzione alle lavoratrici e ai lavoratori è stato chiesto di firmare, per accettazione, una clausola che equivale ad una rinuncia ad avvalersi dei diritti previsti da queste leggi, rinuncia ritenuta elemento essenziale del contratto;

tale clausola costituisce, di tutta evidenza, una discriminazione collettiva indiretta, in quanto subordina l'assunzione in servizio ed il mantenimento del rapporto alla rinuncia da parte delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri aventi diritto ad una facoltà di legge loro riconosciuta, avente molteplici finalità, nella tutela dei minori, dei disabili, della famiglia in genere, della salute psico-fisica della donna madre e nelle politiche di inclusione delle donne nel mercato del lavoro;

l'episodio riportato rischia di costituire un precedente che potrebbe essere sfruttato da molti altri datori di lavoro, annullando nei fatti questa importante tutela;

considerando che:

nell'ambito della stessa CAI, a molti lavoratori e lavoratrici che non ne fanno richiesta e che non rientrano nelle categorie di uomini e donne aventi diritto all'esenzione dal lavoro notturno, vengono assegnati turni che consentono di lasciare libere le ore tra le 24 e le 6;

prima del passaggio da Alitalia a CAI i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori erano tutelati nel rispetto delle direttive europee e norme italiane, e non risulta che da ciò derivassero difficoltà o oneri all'azienda, salvo una maggiore attenzione nell'assegnazione dei turni,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo su tale questione e sul rischio che dia luogo ad una generalizzata applicazione della richiesta di rinuncia a diritti del lavoratore;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere il Governo per i sopracitati lavoratori al fine di consentire loro di avvalersi delle norme in materia di diritto alla tutela della maternità.

(3-00902)

LUMIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia - Premesso che:

da un comunicato stampa dell'onorevole Sonia Alfano, figlia del giornalista assassinato dalla mafia a Barcellona Pozzo di Gotto l'8 gennaio 1993 e parlamentare europeo (si veda l'"Osservatorio Sicilia" del 30 luglio 2009), si apprende che il capo ufficio stampa e portavoce del Ministro della giustizia onorevole Angelino Alfano è Danila Subranni, figlia del generale Antonio Subranni, "già comandante del Ros" dell'Arma dei carabinieri, "a conoscenza della trattativa fra Stato e Cosa Nostra condotta dai suoi subordinati Mario Mori e Giuseppe De Donno, e, soprattutto, allo stato ancora indagato dalla Procura della Repubblica di Palermo per il favoreggiamento della latitanza del capomafia Bernardo Provenzano";

in effetti, all'atto del suo insediamento, il ministro Angelino Alfano nominò la suddetta dottoressa Danila Subranni alla guida del proprio ufficio stampa, assegnandole anche il ruolo di portavoce del Ministro;

tali ruoli sono tuttora svolti dalla suddetta dottoressa Danila Subranni, che in tale veste esprime la voce del Ministro, cioè del primo interlocutore politico della magistratura per l'apprestamento di mezzi e soluzioni utili al buon funzionamento dell'attività giurisdizionale;

come accertato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere della XIII Legislatura nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Peppino Impastato e sulle anomalie che ne caratterizzarono le indagini, il generale Antonio Subranni, allora maggiore, fu nel 1978 il comandante del Reparto operativo del Gruppo Carabinieri di Palermo che guidò le indagini sull'omicidio di Giuseppe Impastato, avvenuto a Cinisi (Palermo) il 9 maggio 1978 e che, quindi, fu il primo responsabile dei depistaggi commessi dall'Arma dei Carabinieri per affermare la falsa teoria secondo cui Impastato si era ucciso nel compimento di un attentato dinamitardo e per scartare la vera causale (poi affermata dalle sentenze) dell'omicidio di mafia compiuto su diretto ordine del capomafia di Cinisi Gaetano Badalamenti;

la stessa sentenza emessa dalla Corte d'assise di Palermo nei confronti di Gaetano Badalamenti rilevò criticamente l'operato investigativo dei carabinieri allora guidati dal maggiore Subranni;

nel 1990 il generale Antonio Subranni divenne il comandante del Raggruppamento operativo speciale (Ros) dell'Arma;

secondo quanto può leggersi nella motivazione della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Firenze nel processo per le stragi mafiose del 1993, nella predetta qualità di comandante del Ros egli fu il più alto punto di riferimento istituzionale di un'inconcepibile trattativa instaurata con l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra da due ufficiali suoi subordinati, l'allora colonnello Mario Mori e l'allora capitano Giuseppe De Donno, trattativa criminogena che sarebbe in atto al centro delle indagini delle Procure distrettuali antimafia di Palermo e Caltanissetta;

ancora oggi il generale Subranni è indagato dalla Procura distrettuale antimafia di Palermo, anche se per lui il Pubblico ministero ha proposto richiesta di archiviazione (sulla quale ancora il Giudice per le indagini preliminari non si è pronunciato), per la gravissima ipotesi delittuosa di favoreggiamento della latitanza del boss corleonese Bernardo Provenzano, vicenda per la quale è in corso innanzi al Tribunale di Palermo il processo a carico del generale Mario Mori e del colonnello Mauro Obinu, entrambi già alle dipendenze del generale Subranni al Ros,

si chiede di sapere:

se effettivamente la dottoressa Danila Subranni, capoufficio stampa e portavoce del Ministro della giustizia, sia la figlia del suddetto generale Antonio Subranni;

in caso affermativo, se non si ritenga tale circostanza, cioè che ad esprimere la voce del Ministro chiamato istituzionalmente ad interloquire con la magistratura e con il suo organo di autogoverno sia una stretta congiunta di un personaggio che allo stato riveste la qualità di indagato presso la Procura di Palermo come presunto favoreggiatore del capomafia Bernardo Provenzano, un gravissimo ed irreparabile vulnus all'immagine della giustizia italiana.

(3-00903)

MALAN - Al Ministro degli affari esteri - Premesso che:

dalle principali fonti di informazione internazionali giungono notizie estremamente preoccupanti sulla situazione di Ashraf, città irachena luogo di permanenza da più di 20 anni di 3.400 iraniani oppositori del regime di Teheran;

la città di Cuneo ha stabilito un rapporto di gemellaggio con Ashraf dichiarandola città "sorella di Resistenza";

da fonti dei dissidenti iraniani viene riferito di un attacco da parte di forze irachene durante il quale sarebbero stati usati lacrimogeni, manganelli, idranti, ma anche armi da fuoco, al punto da causare tra i residenti 12 morti e circa 400 feriti; altre decine di residenti di Ashraf sarebbero stati arrestati e su di loro non si avrebbero notizie; fotografie e filmati, alcuni anche visibili sul sito Internet di "YouTube", sembrano confermare tali notizie;

il Governo di Baghdad ha invece affermato che l'operazione ad Ashraf non ha comportato né morti né altre gravi conseguenze tra i residenti;

la competenza sul campo di Ashraf è passata alla fine dello scorso mese di febbraio 2009 dalle Forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti d'America alle autorità irachene con un accordo nel quale entrambe le parti si impegnano a garantire ai residenti di Ashraf un futuro sicuro e un trattamento umano;

tuttavia, i residenti hanno più volte segnalato il peggioramento delle loro condizioni dopo la partenza degli americani;

già il 24 aprile 2009 il Parlamento europeo aveva invitato il Governo di Baghdad a rispettare le convenzioni internazionali che proteggono i residenti di Ashraf, anche in quanto rifugiati; interventi in loro favore sono giunti anche dal Parlamento del Regno Unito,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risultino notizie sulla reale situazione di Ashraf;

se intenda intervenire per quanto di propria competenza presso il Governo iracheno a tutela dell'incolumità e dei diritti dei suoi residenti.

(3-00904)

BONFRISCO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

nella rubrica dedicata ai lettori del quotidiano "Libero" del 18 luglio 2009 è stata pubblicata una lettera, nella quale sono riportare due decisioni assunte dal giudice per l'udienza preliminare di Ancona, dottor Sergio Cutrona, su procedimenti avviati a seguito di tristi vicende di violenza sulle donne, peraltro minorenni;

la prima decisione riguarda uno stupro ai danni di una tredicenne, commesso nel 2006 ad Ancona da alcuni ragazzi di età tra i 15 ed i 17 anni e filmato con un telefono cellulare. La lettera riporta che il giudice per l'udienza preliminare ha "estinto" il reato, prosciogliendo i ragazzi autori della violenza, sulla scorta del comportamento irreprensibile che, a detta del magistrato, gli stessi hanno da allora mantenuto;

l'altra decisione riguarda la revoca degli arresti domiciliari per due diciassettenni di Senigallia che, nel mese di febbraio 2009, si sono resi colpevoli dello stupro di una coetanea fuori da una discoteca. Tale provvedimento è condizionato al comportamento corretto e rispettoso delle leggi che questi ragazzi dovranno dimostrare di saper mantenere per un anno e dall'aver tratto giovamento dal percorso di riabilitazione fatto in questi pochi mesi;

nella lettera è, inoltre, precisato che quest'ultima decisione è stata divulgata anche dal TG 3, nel corso di un notiziario regionale, aggiungendo che il Tribunale ha perdonato i giovani stupratori,

si chiede di sapere:

se le notizie brevemente riassunte, riportate dai mass media, corrispondano al vero e, in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano le motivazioni che hanno portato il giudice per l'udienza preliminare di Ancona ad assumere decisioni che appaiono arrecare un grave pregiudizio ai sentimenti di giustizia e di legalità, comportando una sostanziale discriminazione tra coloro che commettono un grave reato, ma scontano, di fatto, una pena non commisurata alla gravità dello stesso e le vittime che, invece, oggi ed in futuro sono costrette a subire gravi danni personali, psicologici e materiali;

qualora le notizie riportate corrispondano al vero, se non ritenga di svolgere gli opportuni accertamenti per verificare la sussistenza di illeciti disciplinari ascrivibili al dottor Sergio Cutrona e ai magistrati del Tribunale di Ancona

(3-00905)

MARCUCCI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

il Contratto di servizio per gli anni 2007-2009 fra il Ministero delle comunicazioni e la RAI impegna quest'ultima a valorizzare e promuovere, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali (articolo 11);

il 2 luglio 2009 la diretta televisiva del Palio di Siena è stata bruscamente e inopinatamente interrotta per il protrarsi della mossa per l'avvio della gara oltre la scadenza delle ore 20.30, orario di inizio del Tg2, senza che la Rai prevedesse almeno il cambio di canale, privando così i telespettatori della possibilità di assistere alla corsa;

l'incidente potrebbe configurare una violazione degli accordi contrattuali tra il Palio e il servizio pubblico, con il rischio di una conseguente penale a carico dei contribuenti, posto che il servizio pubblico aveva promosso ampiamente l'evento nei giorni immediatamente precedenti, che 1 milione di telespettatori stava seguendo la diretta quella sera e che era stato infine appena firmato dalla Rai l'accordo triennale per trasmettere il Palio stesso fino al 2011 con l'obbligo esplicito di non interrompere la cronaca dell'evento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali provvedimenti intenda prendere l'azienda Rai per fare emergere la responsabilità dell'accaduto all'interno delle proprie strutture e quali iniziative intenda assumere per evitare la rescissione del contratto;

se e come intenda intervenire, per quanto di propria competenza, al fine di far sì che sia garantita la completa copertura televisiva delle prossime edizioni del Palio, onde valorizzare un importante evento regionale, come previsto dal citato articolo 11 del Contratto di servizio.

(3-00906)