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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 251 del 01/08/2009


DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (1724)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, comma da 1 a 72, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78.

    3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1º LUGLIO 2009, n. 78

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

        All'articolo 1:

            al comma 2, le parole da: «L'onere» fino a: «2010 cui» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010,», le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;

            al comma 4, dopo le parole: «monitoraggio degli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dall'attuazione del comma 1»;

            dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

        ''511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51''»;

            al comma 5, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;

        al comma 6:

            al secondo periodo, le parole da: «L'onere della presente» fino a: «per l'anno 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse», le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;

            al quarto periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente» e le parole: «delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto»;

        al comma 7:

            al primo periodo, le parole: «una attività autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «un'attività di lavoro autonomo» e le parole: «una auto o micro impresa» sono sostituite dalle seguenti: «un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa»;

            al secondo periodo, dopo le parole: «In caso di cassa integrazione in deroga,» sono inserite le seguenti: «o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,»;

            l'ultimo periodo è soppresso;

            il comma 8 è sostituito dal seguente:

        «8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni»;

            dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

        «8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

        8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009».

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Art. 1-ter. - (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

            a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

            b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

        2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1º al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

            a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;

            b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

        3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

        4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

            a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

            b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

            c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

            d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

            e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

            f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

            g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

        5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

        6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

        7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

        8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

            a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

            b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

        9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

        10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

        11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

        12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

        13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

            a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

            b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

            c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

        14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

        15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

        16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

        17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

        18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo».

        All'articolo 2:

            al comma 3, le parole: «aggiungere, in fine, il seguente periodo»sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «la surrogazione del mutuo» sono inserite le seguenti: «prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007»;

            dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

        All'articolo 3:

            al comma 2, primo periodo dopo le parole: «sostenuti dal cedente» sono aggiunte le seguenti: «, verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza»;

            al comma 3, lettera a), le parole: «del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

            al comma 4, le parole: «provvedimenti di cui ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3»;

            dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

        4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

        4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico».

        All'articolo 4:

            al comma 1, le parole: «e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate» sono soppresse e le parole: «alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia»;

            al comma 2, le parole: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «straordinari del Governo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

            al comma 3, dopo le parole: «Ciascun Commissario» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali interessati,»;

            al comma 4, le parole: «ulteriori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;

            dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: ''nonché dell'amministrazione della giustizia'' sono inserite le seguenti: ''e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità''.

        4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

        4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

        4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

        Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico). - 1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

        Art. 4-ter. - (Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

        3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

        4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.

        5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.

        6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: '', ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma'' sono soppresse.

        7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

        Art. 4-quater. - (Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici). - 1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: ''a presentare offerte'' sono aggiunte le seguenti: '', ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)'' e l'ultimo periodo è soppresso;

            b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;

            c) all'articolo 87:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio'';

                2) al comma 2, alinea, le parole: ''di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,'' sono soppresse;

            d) all'articolo 88:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni'';

                2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti'';

                3) al comma 2, le parole: ''dieci giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinque giorni'' e la parola: ''giustificazioni'' è sostituita dalla seguente: ''precisazioni'';

                4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite'';

                5) al comma 4, le parole: ''cinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre giorni'';

                6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5'' e, al secondo periodo, le parole: ''dichiara l'aggiudicazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione'';

            e) all'articolo 122, comma 9, le parole: ''l'articolo 86, comma 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'articolo 87, comma 1'';

            f) all'articolo 124, comma 8, le parole: ''l'articolo 86, comma 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'articolo 87, comma 1'';

            g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'' e, al quarto periodo, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarantacinque giorni'';

            h) all'articolo 166:

                1) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'';

                2) al comma 4, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni''.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        Art. 4-quinquies. - (Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici). - 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

        2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

        4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

        5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

        6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

        7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.

        8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Art. 4-sexies. - (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone). - 1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.

        Art. 4-septies. - (Interventi in favore della filiera agroalimentare). - 1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord''».

        All'articolo 5:

            al comma 1, le parole: «in macchinari ed apparecchiature» sono sostituite dalle seguenti: «in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature», le parole: «del 16 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti»;

            dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

        3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

        3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate all'attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti»;

            alla rubrica, le parole: «utili reinvestiti» sono sostituite dalla seguente: «investimenti».

        Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

        «Art. 6-bis. - (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale). - 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria ''euro 4'' ed ''euro 5'' per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.

        2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

        4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto».

        All'articolo 7:

            al comma 1, alinea, la parola: «TUIR» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato ''TUIR'',»;

            al comma 2, dopo la parola: «TUIR» sono inserite le seguenti: «, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,».

        All'articolo 8:

            al comma 1, le parole da: «all'articolo 22» fino a: «n. 269 del 2003» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali».

        All'articolo 9:

        al comma 1:

            all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni,» e le parole: «, è disposto quanto segue» sono soppresse;

        alla lettera a):

            l'alinea è sostituito dal seguente: «per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:»;

            al numero 1, le parole: «elenco ISTAT pubblicato in applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi» e dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «per la finanza pubblica»;

            al numero 2, le parole: «punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1», dopo le parole: «la violazione dell'obbligo» sono inserite le seguenti: «di accertamento di cui al presente numero», dopo le parole: «aziende sanitarie» è inserita la seguente: «locali» e le parole: «agli IRCCS» sono sostituite dalle seguenti: «e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

            al numero 3, le parole: «n. 185 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,», le parole da: «di cui all'elenco» fino a: «2004, n. 311» sono sostituite dalle seguenti: «incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera» e le parole: «dal comma 1-quater del citato articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008»;

            al numero 4, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3»;

            alla lettera b), le parole: «per il passato: 1.» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,», la parola: «pubblicazione» è sostituita dalle seguenti: «entrata in vigore» e le parole da: «; i predetti crediti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009»;

            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza».

        Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

        «Art. 9-bis. - (Patto di stabilità interno per gli enti locali). - 1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

        2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

        3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo all'anno 2008, il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.

        4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: ''ma si applicano'' sono inserite le seguenti: '', fino alla data di invio della certificazione,''.

        5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.

        6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

        7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

            a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

            b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

            c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

        8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.

        9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009».

        All'articolo 10:

            al comma 1, alinea, le parole: «il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue» sono sostituite dalle seguenti: «tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni»;

            al comma 1, lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: «al fine di contrastare gli abusi:»;

            al comma 1, lettera a), numero 2:

                le lettere a), b), c) e d) sono rispettivamente ridenominate numeri 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4.;

                alla lettera b), le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

                alla lettera c), le parole: «il numero: ''88'' è sostituito dal seguente: ''74''» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: ''articolo 88'' sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 74''»;

            al comma 1, lettera a), numero 3, le lettere a) e b) sono rispettivamente ridenominate numeri 3.1. e 3.2.;

            al comma 1, lettera a), numero 4, le parole: «precedente n. 3, lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «numero 3.1,»;

            al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 49,» e dopo le parole: «dall'Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma»;

            al comma 1, lettera a), numero 7, al primo periodo, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro annui» e le parole: «da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica», le parole: «del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento» e le parole: «del decreto 31 maggio 1999, n. 164» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164»; al quinto periodo, le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla presente lettera»;

            al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: «dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,»;

            al comma 1, lettera b), le parole: «incremento delle compensazioni fiscali: 1.» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di incrementare le compensazioni fiscali,».

        All'articolo 11:

            al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

        Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 11-bis. - (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva). - 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento'';

            b) all'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            ''c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28''.

        Art. 11-ter. - (Sportello unico per le attività produttive). - 1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: ''con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente,'' sono soppresse.

        Art. 11-quater. - (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza). - 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

        2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo».

        All'articolo 12:

            al comma 2, le parole: «n. 110» sono sostituite dalle seguenti: «n. 107»;

            dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.

        3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».

        All'articolo 13:

            al comma 1:

                all'alinea, secondo periodo, le parole da: «testo unico» fino a: «n. 917,» sono sostituite dalla seguente: «TUIR»;

                alla lettera b), le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

        Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

        «Art. 13-bis. - (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato). - 1. È istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

            a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

            b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

        2. L'imposta si applica come segue:

            a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

            b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

        3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

        4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

        5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

        6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

        7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, le parole: ''dal 5 al 25'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 10 al 50'';

            b) al comma 5, le parole: ''dal 5 al 25'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 10 al 50''.

        8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3».

        L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

        «Art. 14. - (Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti). - 1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.

        2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

        3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.

        4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.

        5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

        «Art. 14-bis. - (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo».

        All'articolo 15:

            al comma 1, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati»;

            al comma 2, le parole: «dell'articolo 23 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 23 e seguenti» e dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «d'acconto»;

            al comma 6, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

            al comma 7, dopo le parole: «monopoli di Stato» sono inserite le seguenti: «nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria»;

            al comma 8, dopo le parole: «monopoli di Stato» sono inserite le seguenti: «e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria»;

            dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

        «8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni''.

        8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

        8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni''.

        8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

            ''7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge''.

        8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

            ''7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge''.

        8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

        8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente''.

        8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

        8-decies. Al fine di assicurare i princìpi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.

        8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari''.

        8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.

        8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive''.

        8-quaterdecies. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: ''installazione'' sono aggiunte le seguenti: ''o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni'';

            b) al comma 2, terzo periodo, le parole: ''il possessore dei'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'esercente a qualsiasi titolo i'';

            c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: ''o, nel caso'' fino a: ''nulla osta'' sono soppresse;

            d) al comma 2, quinto periodo, la parola: ''Sono'' è sostituita dalle seguenti: ''Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono'';

            e) al comma 2, quinto periodo, le parole: ''il possessore dei'' sono sostituite dalle seguenti: ''il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i'';

            f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1''.

        8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

            a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;

            b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;

            c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

        8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione.

        8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.

        8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso».

        Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 15-bis. - (Disposizioni in materia di giochi). - 1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        ''5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni''.

        2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: ''da 1.000 a 6.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 4.000 euro''.

        3. L'eventuale esclusione da responsabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

        4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

        5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.

        Art. 15-ter. - (Piano straordinario di contrasto del gioco illegale). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.

        2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il comitato, che può avvalersi dell'ausilio della società SOGEI Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

        3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall'attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2».

        All'articolo 16:

            i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

        «1. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

            a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

            b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;

            c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

        2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo»;

            dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.

        2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

        2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

            al comma 3, le parole: «con le indicazioni contenute nel DPEF» sono sostituite dalle seguenti: «alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria» e le parole: «per l'anno 2010 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e seguenti».

        Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

        «Art. 16-bis. - (Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue). - 1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate».

        All'articolo 17:

            al comma 1, lettera b), le parole: «Il predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui al secondo periodo»;

            dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»;

            al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole: «salve le assunzioni» sono inserite le seguenti: «del personale diplomatico,» e dopo le parole: «corpi di polizia» sono inserite le seguenti: «e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente»;

            al comma 8, secondo periodo, le parole:«elenco ISTAT pubblicato in attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dall'ISTAT ai sensi»;

            al comma 9, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e la parola: «integrato» è sostituita dalla seguente: «modificato»;

            al comma 10, le parole: «e dell'articolo 3, comma 90,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 3, comma 90,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti»;

            al comma 11, le parole: «nonché del personale di cui» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal personale di cui»;

            al comma 13, le parole: «ai sensi dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa»;

            il comma 14 è soppresso;

            al comma 18, le parole: «comma 13 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13, del decreto-legge»;

            al comma 19, le parole: «Le graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «L'efficacia delle graduatorie», le parole: «1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e le parole: «sono prorogate al» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata fino al»;

            al comma 21, le parole: «n. 39 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «12 febbraio 1993, n. 39», le parole: «del Collegio del CNIPA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità» e le parole: «del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «del presidente'' »;

            dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

        «22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

        22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione»;

        al comma 23:

            alla lettera a), le parole: «A decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

            alla lettera e), capoverso 5-ter, le parole: «dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori» e le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma 5-bis»;

            il comma 24 è sostituito dal seguente:

        «24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nell capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

            il comma 25 è sostituito dal seguente:

        «25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo»;

        al comma 26:

            alla lettera a), le parole: «del decreto legislativo n. 276/2003» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003»;

            alla lettera b), le parole: «così sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal seguente» e dopo le parole: «le amministrazioni redigono» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

            alla lettera d), le parole: «il seguente comma: ''6.» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente: ''5-bis.» e le parole: «di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto»;

        al comma 29, capoverso «Art. 57-bis», al comma 2, le parole: «Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» sono sostituite dalla seguente: «CNIPA»;

        al comma 30, capoverso f-bis), le parole: «n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

            dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti:

        «30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità''.

        30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subìto dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

        30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.'';

            b) al comma 1-bis, dopo le parole: ''dall'amministrazione'' sono inserite le seguenti: ''di appartenenza, o da altra amministrazione,''.

        30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: ''procedura civile,'' sono inserite le seguenti: ''non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e''»;

            al comma 33, le parole: «articolo 45, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45 del regolamento di cui al»;

            dopo il comma 34 è inserito il seguente:

        «34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione»;

            dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:

        «35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

        35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

        35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

        35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

        35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

        35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

        35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

        35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        ''11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa''.

        35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

        35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

        35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni».

        All'articolo 18:

            al comma 1, le parole: «nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo»;

        al comma 4, la parola: «precedenti» è sostituita dalle seguenti: «da 1 a 3» e le parole: «nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco».

        All'articolo 19:

        al comma 1:

            all'alinea, le parole: «decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

            al capoverso 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica»;

        al comma 2:

            all'alinea, le parole: «legge n. 244 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;

            la lettera b) è soppressa;

            al comma 3, lettera o), dopo le parole: «114 e seguenti del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;

            al comma 4, le parole: «decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5» e, al primo periodo, le parole: «dal comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3 del presente articolo»;

        al comma 7:

            all'alinea, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

            al capoverso b), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

            al comma 8, alinea, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

            dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        «8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009»;

            dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        «9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione»;

            al comma 11, le parole: «della Società» sono sostituite dalle seguenti: «delle società», le parole: «come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

            al comma 12, le parole: «della società» sono sostituite dalle seguenti: «delle società»;

            dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

        «13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).

        13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero».

        All'articolo 20:

            al comma 1, dopo le parole: «del 30 marzo 2007» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,»;

            al comma 3, le parole: «all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS»;

            al comma 4, primo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;

            al comma 5, le parole: «convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono» e le parole: «; d) è aggiunto, infine il seguente comma: ''6-bis:» sono sostituite dalle seguenti: «. 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: ''6-bis.»;

            al comma 6, al primo periodo, le parole: «con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia» e, al secondo periodo, le parole: «oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

        L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

        «Art. 21. - (Rilascio di concessioni in materia di giochi). - 1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei princìpi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

        2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

        3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

            a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

            b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

            c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

        4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

        5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

        6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

        7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:

            a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

            b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

            c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

        8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito dal seguente:

        ''5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione''.

        9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

        ''5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalità e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.

        5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo''.

        10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

            ''p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente''.

        11. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

        12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.

        13. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso».

        All'articolo 22:

            al comma 1:

                alla lettera a), le parole: «entro il 15 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009»;

                alla lettera b), le parole: «entro il 15 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre»;

            al comma 2, le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti»;

            al comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale»;

            dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: ''tenendo conto'' fino a: ''spesa complessiva'' sono sostituite dalle seguenti: ''con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche''»;

        al comma 4:

            all'alinea, dopo le parole: «di tutelare» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione,», le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002,» e dopo le parole: «Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,»;

            alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,»;

            alla lettera b), le parole: «Ministero per i rapporti con le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e la parola: «Consigli» è sostituita dalla seguente: «Consiglio»;

            alla lettera c), le parole: «l'anzidetto Piano» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b)» e la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «medesima»;

            al comma 5, le parole: «dell'Intesa» sono sostituite dalle seguenti: «della citata Intesa»;

            al comma 6, le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: '', comprensivi'' fino a: ''15 febbraio 1995'' sono soppresse»;

            al comma 8, le parole: «dell'Intesa» sono sostituite dalle seguenti: «della citata Intesa».

        Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 22-bis. - (Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

        2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.

        Art. 22-ter. - (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento). - 1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1º gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto''.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

        3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

        All'articolo 23:

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''al 31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2010'' e le parole: ''entro il 30 giugno 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2009'';

            b) al comma 4, le parole: ''al 30 giugno 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 30 settembre 2009''»;

            al comma 6, dopo le parole: «secondo e quarto periodo, del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;

            al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «conformità previsto dall'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

            al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «193, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice della proprietà industriale, di cui al»;

                dopo il comma 14 è inserito il seguente:

        «14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

        ''4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010''»;

            al comma 15, le parole: «dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aquila, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

            dopo il comma 15 è inserito il seguente:

        «15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio ''Alfredo Casella'' dell'Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi»;

            al comma 20, le parole: «l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca»;

            dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

        «21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

        21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

        21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''limitatamente al prossimo esercizio finanziario'' sono sostituite dalle seguenti: ''limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010''.

        21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4''.

        21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.

        21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

        21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: ''1. Apposita carta bollata'' fino a: ''dieci marche del taglio massimo'' sono sostituite dalle seguenti: ''1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta''.

        21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''1º gennaio 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2011''.

        21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: ''anno 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''anno 2010''».

        All'articolo 24:

            i commi da 1 a 72 sono soppressi;

            al comma 75, primo periodo, le parole: «di cui al comma 74 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni»;

        il comma 76 è sostituito dal seguente:

        «76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato».

        All'articolo 25:

            al comma 4, le parole: «55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012»;

            al comma 5, le parole: «78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni»;

            dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza interesse».

        Nel titolo, le parole: «e della partecipazione italiana a missioni internazionali» sono soppresse.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parte I

ECONOMIA REALE

Titolo I

INTERVENTI ANTICRISI

Articolo 1.

(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)

        1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

        2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

        3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.

        4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

        «511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51».

        5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

        6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto.

        7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

        8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.

        8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

        8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Articolo 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni)

        1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1-ter.

(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)

        1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

            a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

            b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

        2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1º al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

            a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;

            b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

        3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

        4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

            a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

            b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

            c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

            d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

            e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

            f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

            g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

        5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

        6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

        7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

        8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

            a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

            b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

        9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

        10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

        11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

        12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

        13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

            a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

            b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

            c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

        14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

        15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

        16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

        17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

        18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 2.

(Contenimento del costo delle commissioni bancarie)

        1. A decorrere dal 1º novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1º novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1º aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

        2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».

        3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».

        4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3.

(Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie)

        1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

        2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente, verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti.

        3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

            a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

            b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;

            c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

        4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

        4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

        4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

        4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Articolo 4.

(Interventi urgenti per le reti dell'energia)

        1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

        2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

        3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

        4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

        4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonché dell'amministrazione della giustizia» sono inserite le seguenti: «e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità».

        4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

        4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

        4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Articolo 4-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

        1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

Articolo 4-ter.

(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV)

        1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

        3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

        4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.

        5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.

        6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma» sono soppresse.

        7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

Articolo 4-quater.

(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici)

        1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo è soppresso;

            b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;

            c) all'articolo 87:

             1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;

            2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;

            d) all'articolo 88:

             1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;

            2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;

            3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» è sostituita dalla seguente: «precisazioni»;

            4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;

            5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

            6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;

            e) all'articolo 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

            f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

            g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

            h) all'articolo 166:

            1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

            2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indìce una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 4-quinquies.

(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici)

        1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

        2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

        4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

        5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

        6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

        7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.

        8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4-sexies.

(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone)

        1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.

Articolo 4-septies.

(Interventi in favore della filiera agroalimentare)

        1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord».

Articolo 5.

(Detassazione degli investimenti in macchinari)

        1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

        2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

        3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

        3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

        3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

        3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate all'attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Articolo 6.

(Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa)

        1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Articolo 6-bis.

(Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale)

        1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.

        2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

        4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto.

Articolo 7.

(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza)

        1. All'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR», sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

        «3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;

            b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».

        2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.

        3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.

Articolo 8.

(Sistema «export banca»)

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.

Articolo 9.

(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

        1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

            a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

            1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

            2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

            3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

            4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

            b) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

        1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.

Articolo 9-bis.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

        1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

        2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

        3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo all'anno 2008, il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.

        4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».

        5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.

        6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

        7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

            a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

            b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

            c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

        8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.

        9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009.

Articolo 10.

(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali)

        1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni:

            a) al fine di contrastare gli abusi:

                1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;

                2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

            2.1. all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»;

                    2.2. all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «è anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;

                    2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;

            2.4. all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;

                3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;

           3.2. al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»;

                4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al numero 3.1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

                5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;

                6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.».

                7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

                8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

            b) al fine di incrementare le compensazioni fiscali, all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1º gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».

Articolo 11.

(Analisi e studi economico-sociali)

        1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.

Articolo 11-bis.

(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva)

        1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;

            b) all'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        «c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».

Articolo 11-ter.

(Sportello unico per le attività produttive)

        1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente,» sono soppresse.

Art. 11-quater.

(Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza)

        1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

        2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.

Titolo II

INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Articolo 12.

(Contrasto ai paradisi fiscali)

        1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

        2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

        3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.

        3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.

        3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 13.

(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali)

        1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel TUIR sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;

            b) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;

            c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

        «8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

            a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

            b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

        8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.»;

            d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 167» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».

Articolo 13-bis.

(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato)

        1. È istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

            a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

            b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

        2. L'imposta si applica come segue:

            a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

            b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

        3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

        4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

        5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

        6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

        7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;

            b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

        8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.

Articolo 14.

(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti)

        1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.

        2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

        3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.

        4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.

        5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14-bis.

(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

        1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.

Articolo 15.

(Potenziamento della riscossione)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.

        2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

        3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e».

        4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

        5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è abrogato.

        6. All'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

        7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

        8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di cui al comma 7.

        8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

        8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

        8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        «7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni».

        8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

        «7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

        8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

        «7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

        8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

        8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        «7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente».

        8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

        8-decies. Al fine di assicurare i princìpi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.

        8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari».

        8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.

        8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive».

        8-quaterdecies. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni»;

            b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;

            c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla osta» sono soppresse;

            d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;

            e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i»;

            f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1».

        8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

            a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;

            b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;

            c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

        8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione.

        8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.

        8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.

Articolo 15-bis.

(Disposizioni in materia di giochi)

        1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».

        2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».

        3. L'eventuale esclusione da responsabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

        4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

        5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 15-ter.

(Piano straordinario di contrasto del gioco illegale)

        1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.

        2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il comitato, che può avvalersi dell'ausilio della società SOGEI Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo princípi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

        3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall'attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2.

Parte II

BILANCIO PUBBLICO

Articolo 16.

(Flussi finanziari)

        1. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

            a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

            b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;

            c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

        2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

        2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.

        2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

        2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16-bis.

(Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue)

        1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate.

Articolo 17.

(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti)

        1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

            b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

        2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

        3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

        4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

        4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

        5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

        6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

            «h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

            i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonchè il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

        7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

        8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo.

        10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

        11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

        13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

        15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

        16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

        17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

        18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

        19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

        20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

        21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».

        22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

        22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

        22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

        23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

            b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

            c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

            d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

            e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

                «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

                5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

        24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

        26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

            c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

            d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto».

        27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

        28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            «c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

        29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

            «Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

        2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.

        3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

        30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

        «f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

            f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».

        30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        «1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità».

        30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subíto dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

        30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.»;

            b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

        30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».

        31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonchè sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

        32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

            «46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

        33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

        34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

        34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

        35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

        35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

        35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

        35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

        35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

        35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

        35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

        35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

        35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

        35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

        35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

        35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

Articolo 18.

(Tesoreria statale)

        1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.

        2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro.

        3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.

        4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nell'elenco richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.

Articolo 19.

(Società pubbliche)

        1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

            «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».

        2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;

        3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue:

            a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;

            b) il comma 1 è abrogato;

            c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;

            d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;»;

            e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

            f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;

            g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;

            h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;

            i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;

            j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;

            k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;

            l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;

            m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

            n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

            o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

            p) è abrogato il comma 8;

            q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;

            r) è abrogato il comma 10.

        4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.

        5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

        6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

        7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente:

            «b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;».

        8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente:

            «d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);».

        8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

        9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

        9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma - parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.

        10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».

        11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

        12. Il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonchè dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

        13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID)

        13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

Articolo 20.

(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

        2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

        3. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

        4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

        5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;

            b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;

            c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;

        5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

        «6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1º aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

        6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21.

(Rilascio di concessioni in materia di giochi)

        1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei princìpi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

        2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

        3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

            a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

            b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

            c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

        4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

        5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

        6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

        7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:

            a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

            b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

            c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

        8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito dal seguente:

        «5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione».

        9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

        «5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalità e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.

        5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo».

        10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

            «p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente».

        11. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

        12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.

        13. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso.

Articolo 22.

(Settore sanitario)

        1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009»;

            b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre».

        2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

        3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attività amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

        3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche».

        4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:

            a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;

            b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

            c) il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della medesima lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;

            d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.

        5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

        6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall'articolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse.

        7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6.

        8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.

Articolo 22-bis.

(Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome)

        1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

        2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.

Articolo 22-ter.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento)

        1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1º gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

        3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

Articolo 23.

(Proroga di termini)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».

        2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».

        3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009»;

            b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2009».

        4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. È altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

        5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».

        6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

        7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

        8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

        9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.

        10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».

        11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

        12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

        13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º ottobre 2009».

        14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.

        14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

        «4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010».

        15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Aquila, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.

        15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio «Alfredo Casella» dell'Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi.

        16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».

        17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.

        18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari;»;

                2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare nè può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;

            b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.»;

            c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

        «2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;

            d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;

            e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;

                2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»;

            f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».

        19. È abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.

        20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

        21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «3l dicembre 2009».

        21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

        21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

        21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».

        21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

        21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.

        21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

        21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata» fino a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta».

        21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1º gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2011».

        21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010».

Articolo 24.

(Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato)

        73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

                «l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;»;

            b) all'articolo 9:

                1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;

                2) al comma 3:

                    2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;

                    2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;

            c) all'articolo 42:

                1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse;

                2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».

        74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

        75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro.

Articolo 25.

(Spese indifferibili)

        1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.

        2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

        3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

        4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012.

        5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.

        5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza interesse.

        6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».

Articolo 26.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

G100

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 (cosiddetto decreto flussi) furono presentate circa 740.000 domande di assunzione, in base alle quali, all'inizio di giugno 2008 furono rilasciati circa 170.000 nulla osta (mentre circa 80.000 furono le domande respinte o dalle direzioni provinciali del lavoro o dalle questure);

            a seguito del decreto flussi emanato alla fine del 2008, saranno accolte altre 150.000 domande, sempre a valere sul complesso delle domande presentate nel 2007; resteranno quindi senza risposta circa 340/350.000 richieste: si tratta di persone che già due anni fa denunciarono alle autorità italiane tutti i propri dati, dichiarando la disponibilità del proprio datore di lavoro alla completa regolarizzazione;

            gran parte di quelle persone è tuttora nel nostro Paese, continua a lavorare da noi; si tratta di persone obbligate a lavorare in nero, che non possono pagare le tasse, i contributi, provocando anche - ma non per colpa loro - un forte danno alle casse dello Stato e che ora rischiano l'imputazione per il reato di clandestinità;

            dal momento dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza, potrebbero esserci moltissime espulsioni, quelle persone perderebbero il lavoro e molte famiglie italiane, molte piccole aziende, molti commercianti, molti artigiani si troverebbero senza il necessario aiuto. Per non parlare dell'altra conseguenza, per la quale per molti datori di lavoro italiani potrebbe scattare anche l'ipotesi di favoreggiamento;

            con la presentazione nel corso dell'esame presso le Commissioni V e VI della Camera dei deputati dell'emendamento 1.021, volto a inserire il nuovo articolo 1-ter al testo del decreto-legge in esame, il Governo ha messo in atto un primo tentativo per affrontare pur se in modo parziale - la questione dell'emersione dal lavoro irregolare di migliaia di persone che da tempo svolgono nel nostro Paese attività di assistenza e sostegno alta famiglia;

            tale iniziativa corrisponde solo in parte alle manifestazioni di grande preoccupazione avanzate sia da autorevoli figure istituzionali, sia dalle moltissime associazioni, nazionali ed internazionali, che da tempo si occupano del fenomeno della immigrazione e delle problematiche relative a questo fenomeno - derivanti dalla recentissima entrata in vigore di norme la cui rigida applicazione potrebbe provocare, sia a livello economico e sociale, sia a livello giudiziario, una situazione di forte disagio nel nostro Paese;

            tale iniziativa, inoltre, rischia di essere in grave contrasto con il dettato costituzionale, prevedendo la possibilità di emersione solo per due categorie di persone, promuovendo di fatto una discriminazione per mestieri nei confronti di persone che si trovano nelle stesse condizioni, in aperta violazione del principio di uguaglianza,

        impegna il Governo:

            ad adottare i provvedimenti necessari al fine di:

                favorire la regolarizzazione del lavoro dei cittadini stranieri non comunitari che fecero richiesta del nulla osta al lavoro a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;

                autorizzare allo scopo, per chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno, che abbiano presentato la domanda di nulla osta al lavoro valida ed ammissibile, a norma del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ma risultati in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo l dello stesso decreto, la possibilità di denunciare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di domanda di emersione, con le stesse modalità previste per la dichiarazione di emersione relativa ai cittadini stranieri non comunitari di cui all'articolo 1-ter.

G101

DELLA SETA, MAZZUCONI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato nei casi di urgenza o che richiedano mezzi o poteri straordinari;

            la norma prevede inoltre la nomina di uno o più commissari straordinari del Governo a cui affidare la responsabilità della procedura così semplificata e a cui attribuire poteri speciali, analoghi ai poteri connessi allo stato di emergenza di cui alla legge n. 225 del 1992, al fine di poter garantire la realizzazione degli interventi;

            lo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fortemente criticato l'impianto della norma che viene definita «deleteria per l'ambiente e per la salute dei cittadini», anche perché, in linea teorica, potrebbe essere applicata per semplificare la procedura di realizzazione di una centrale nucleare;

            sempre secondo il Ministro dell'ambiente l'articolo 4 «sopprime di fatto il ruolo del Ministero dell'Ambiente nel delicato iter autorizzativo per la realizzazione di centrali di produzione e per le reti di distribuzione di energia, ed esautora ogni ruolo degli enti locali»;

            appare pienamente condivisibile la preoccupazione che un eccesso di semplificazione procedurale porti a comprimere in modo inaccettabile le esigenze di tutela ambientale e di salute dei cittadini, che, come ricorda ancora il Ministro dell'ambiente, sono imposti dallo stesso ordinamento comunitario, al quale le nostre leggi si devono conformare,

        impegna il Governo:

            ad adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare le disposizioni di semplificazione introdotte con l'articolo 4 del provvedimento, una norma deleteria per l'ambiente, per la salute dei cittadini, e persino per la stessa semplificazione perché fonte certa di contenzioso amministrativo e comunitario e quindi di blocchi delle procedure.

G102

VICECONTE, ALICATA, FERRARA

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali - AS 1724,

        premesso che:

            l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato al verificarsi delle seguenti condizioni: a) qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico; b) nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

            ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, tali interventi sono individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa;

            la norma richiamata stabilisce, altresì che con le medesime modalità sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo e sono individuate le strutture di cui si avvale il commissario, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti,

        impegna il Governo:

            ad assumere iniziative volte:

                a prevedere che gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché quelli relativi alla produzione - d'intesa con le regioni e le province autonome interessate - siano adottati dal Consiglio dei Ministri, su proposta, del Ministro dello sviluppo economico di concerto, oltre che con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

                a prevedere che la nomina di uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo Il della legge n. 400 del 1988, avvenga qualora ciascuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 4 richiamato, non sia conclusa entro i termini rispettivamente previsti dalla legge;

                a prevedere che ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emani gli atti e i provvedimenti, nonché curi tutte le attività occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge.

G103

BALDINI

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

        premesso che:

            il giorno 29 giugno 2009, nella stazione ferroviaria di Viareggio (LU), si è verificato il deragliamento di un treno con il quale venivano trasportate alcune cisterne piene di gas liquido altamente infiammabile;

            a seguito del sinistro, una delle cisterne ha subìto uno squarcio dal quale è fuoriuscito il gas, che, incendiatosi, ha provocato un altissimo numero di morti, di feriti e la distruzione di numerose abitazioni poste nelle vicinanze della stazione ferroviaria;

            i superstiti, i familiari delle vittime, la città di Viareggio esigono che le Autorità competenti (l'Autorità Giudiziaria, il Ministero delle Infrastrutture e le Ferrovie dello Stato) vadano rapidamente ad accertare le cause ma anche le responsabilità;

            fino ad oggi regna una grande incertezza sulla individuazione dei soggetti che hanno la responsabilità della tragedia;

            le Ferrovie dello Stato e lo Stato stesso hanno il dovere e l'obbligo di fornire ai familiari delle vittime, ai feriti ed alla città di Viareggio procedure e modalità per un rapido e totale risarcimento dei gravissimi danni morali e materiali subìti;

            la gestione delle risorse e dell'emergenza deve essere affidata ad un soggetto in grado di agire rapidamente e con poteri specifici,

        impegna il Governo:

            ad adottare tutte le iniziative necessarie per individuare, il più rapidamente possibile, cause e responsabilità;

            a mettere a disposizione risorse economico-finanziarie necessarie per fronteggiare l'emergenza;

            a provvedere direttamente, o tramite Ferrovie dello Stato, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti dai familiari delle vittime, dai superstiti e dalla città di Viareggio, fatta salva l'azione di rivalsa verso i responsabili;

            a nominare immediatamente un Commissario di Governo, nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, con il compito di gestire le risorse e la ricostruzione.

G104

GERMONTANI, SCIASCIA

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

        premesso che:

            l'esplosione di un carro merci, avvenuta il 30 giugno presso la stazione ferroviaria di Viareggio, con un tragico bilancio di 26 morti e decine di feriti con ustioni gravissime, ha dimostrato l'altissimo rischio che comporta, per la popolazione civile, il trasporto di merci infiammabili all'interno dei centri abitati;

            le conclusioni del G8 dell'Aquila poi hanno riguardato, tra i vari argomenti economici e politici, anche e soprattutto il crescente rischio per l'intera umanità di un incontrollabile aumento dell'emissione di ossido di carbonio nell'atmosfera terrestre che comprometterebbe l'equilibrio ambientale dell'intero pianeta per le future generazioni;

            inoltre, è dimostrato che il trasporto di merci è diventato ormai il punto strategico dello sviluppo socio-economico nel mondo ed anche in Italia, e si configura come questione altamente critica in ragione del progresso scientifico e della complessità tecnica dovuta a prodotti in commercio trasportati particolarmente pericolosi come è avvenuto a Viareggio con un vagone-cisterna ripieno di gas;

            l'aumento della domanda di servizi di trasporto nei paesi industrializzati ha comportato un aumento dell'impatto ambientale del settore, il quale per provvedere al continuo espandersi della rete e della domanda ha trascurato il problema dell'inquinamento, mettendo a rischio la salute e l'integrità fisica dei cittadini;

            la programmazione dei trasporti, sia a livello europeo che a livello nazionale, vede nello sfruttamento delle riserve di capacità di traffico e nella razionalizzazione modale dei traffici, i momenti essenziali di un'azione che possa garantire ad un tempo l'efficacia dei sistemi della mobilità di persone e cose, il rispetto dell'ambiente e la Sicurezza;

            la rete idroviaria padano-veneta, definita dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 759 del 25 giugno 1992, ha un'estensione di 987,5 Km ed è imperniata sul fiume Po (da Pavia al Mare Adriatico) e su una serie di acque interne ad esso collegate (canale Fissaro-Tartaro-Canalbianco-idrovia ferrarese, Po-Brondolo, litoranea Veneta). Il trasporto merci sul Po e ldrovie collegate si svolge lungo 564 Km;

            l'importanza strategica del sistema idroviario è quella, non solo di trovarsi nell'area più industrializzata d'Italia - dove viene prodotto il 40% del PiI nazionale -, ma anche nella potenziale congiunzione tra i traffici di merci su rotaia in area continentale, che attraversano l'arco Alpino, e i traffici di merci tramite cabotaggio nel Mediterraneo;

            l'Italia, con una rete idroviaria quasi 600 km e 7750 km di coste, trasporta appena lo 0,1% delle merci sulle idrovie interne e lo 0,6% sulle navi di costiera, il 13% sulla ferrovia e tutto il resto su gomma. La Germania trasporta il 25 % e l'Olanda il 40 % sulle idrovie interne;

            incrementare il traffico fluviale vuol dire principalmente:

            preservare le opere architettoniche e d'arte, numerosi sono i viadotti e le gallerie sempre più compromessi, soprattutto quando si trasportano manufatti di grande peso;

            tutelare la sicurezza del territorio e dei cittadini, indirizzando via fiume i prodotti chimici pericolosi (sul fiume in tutta Europa non si sono mai registrati incidenti rilevanti), mentre su strada sono all'ordine del giorno;

            ridurre il volume di mezzi circolanti e quindi l'inquinamento;

            in quasi tutti i Paesi d'Europa la navigazione interna è curata e sostenuta come momento di primaria importanza, in quanto elemento di attenuazione delle pressioni infrastrutturali sull'ambiente;

            inoltre le idrovie propongono un consumo energetico per tonnellata trasportata che è inferiore a quello ferroviario e circa un terzo di quello stradale;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di prevedere azioni volte a promuovere l'utilizzo di natanti per il trasporto di prodotti infiammabili, pesanti e pericolosi su acqua dolce e/o nelle acque costiere della nostra penisola;

            allo scopo di mettere in sicurezza il trasporto delle merci, a valutare la possibilità di prevedere sgravi fiscali e incentivi per le aziende che effettuano investimenti finanziari nel trasporto su acqua dolce, prevedendo anche sgravi contributivi per il personale navigante sulle acque dolci;

            a valutare la possibilità di prevedere incentivi fiscali per l'acquisto di chiatte e natanti di vario. tipo da parte delle società che operano il trasporto per conto terzi di merci inquinanti e pericolose su acqua dolce;

            a valutare la possibilità di prevedere sgravi fiscali per gli armatori iscritti al trasporto conto terzi, che investono nella ricerca e nello sviluppo industriale, così da ottenere imbarcazioni più sicure e moderne per il trasporto merci su acqua dolce.

G105

TOFANI, ANTEZZA, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, GENTILE, MARAVENTANO, IZZO, MORRA, NEROZZI, PARAVIA, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI, BAIO

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

        premesso che:

            in agricoltura e in edilizia si verificano ogni anno un elevato numero di infortuni sul lavoro, di cui molti anche mortali, legati, nel primo caso, all'utilizzo di trattori e macchine agricole o forestali e nel secondo, alla caduta da impalcature, piattaforme o ponteggi fissi e mobili, ovvero al cedimento strutturale degli stessi, nonché all'utilizzo di macchine operatrici (in particolare di quelle adibite al movimento terra), spesso soggette al ribaltamento del mezzo ed il conseguente schiacciamento del conducente;

            il parco dei trattori e delle macchine agricole o forestali circolante in Italia presenta un'età media assai elevata (superiore ai vent'anni) e, quindi, un elevato grado di vetustà tecnologica;

            molti veicoli, anche di nuova immissione sul mercato, non dispongono ancora di appropriati dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di ribaltamento del mezzo;

            per quanto riguarda le impalcature, le piattaforme ed i ponteggi, in Italia sono tuttora in uso molte strutture di tipo obsoleto o che, in ogni caso, risultano sprovviste, in tutto o in parte, di dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di caduta accidentale;

            a partire dal 21 settembre 1996 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, di attuazione di direttive comunitarie di carattere costruttivo relativo alle macchine, che prescrive, tra l'altro, i requisiti che dovrebbero possedere le macchine stesse per garantire la sicurezza degli operatori;

            in Italia sono tuttora in servizio molte macchine edili costruite anteriormente al 21 settembre 1996 o che, in ogni caso, risultano sprovviste, in tutto o in parte di dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di ribaltamento del mezzo;

            il settore agricolo o forestale presenta indici di incidenza del fenomeno infortunistico ( espresso come numero di infortuni totali e mortali per 1000 occupati) decisamente superiori a quelli riscontrati per il settore dell'industria e dei servizi. Nel 2007 si sono avuti circa 61,9 infortuni per ogni 1000 occupati in agricoltura a fronte dei 57,5 infortuni riscontrati nel settore dell'industria e dei 29,6 infortuni nel settore dei servizi. L'indice di incidenza si pone pertanto sugli stessi livelli dei settori a maggior rischio quale ad esempio quello delle costruzioni;

            i dati del 2009, aggiornati al 19 luglio, confermano la gravità del fenomeno con 113 eventi infortunistici connessi con l'uso del trattore di cui 75 mortali. Quelli determinati dal capovolgimento del trattore ammontano a 98, di cui 68 mortali;stante quanto sopra, risulta evidente la necessità di: a) mettere in atto programmI di incentivazione che possano prioritariamente sostenere la rottamazione di trattori agricoli e macchine agricole o forestali ovvero interventi mirati al loro adeguamento ai requisiti previsti dall'allegato V al decreto legislativo 81/08; b) intervenire per integrare la vigente normativa in materia di sicurezza nell'uso dei trattori e delle macchine agricole o forestali, modificare e/o integrare le norme che ne regolamentano la circolazione stradale e stabilire criteri certi per l'immatricolazione e l'ammissione alla circolazione stradale di talune categorie di veicoli;

            allo stato attuale è possibile ipotizzare che, su un totale di circa 1.600.000 trattori facenti parte del parco circolante, all'incirca 900.000 sono sprovvisti di strutture di protezione in caso di capovolgimento e circa 1.300.000 sono sprovvisti di cinture di sicurezza;

            nel mese di aprile u.s., in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, il Governo ha accolto due ordini del giorno riguardanti la sostituzione e la rottamazione di attrezzature varie in ambito edile e di trattori e macchinari utilizzati in agricoltura,

        impegna il Governo:

            ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei trattori e delle macchine agricole forestali più vecchie o tecnologicamente superate, con veicoli nuovi dotati di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

            a prevedere adeguati incentivi per favorire l'installazione, sui trattori e sulle macchine agricole o forestali circolanti che ne siano ancora sprovviste, di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed al rischio di ribaltamento del mezzo;

            a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'erogazione dei predetti incentivi; a rendere obbligatoria, per tutti i trattori e le macchine agricole o forestali di nuova immissione sul mercato, indipendentemente dalla massa o dall'ingombro, la dotazione di dispositivi di sicurezza attiva e passiva adeguati al mezzo ed al suo utilizzo, con particolare riguardo al rischio di ribaltamento;

            a valutare l'opportunità di prevedere requisiti più restrittivi di quelli attualmente disposti dall'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per la guida di macchine agricole eccezionali;

            ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, delle impalcature, piattaforme o ponteggi fissi e mobili per l'edilizia di tipo più obsoleto, con strutture nuove dotate di idonei dispositivi di sicurezza attiva e paSSIva;

            ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, delle macchine operatrici per l'edilizia più vecchie o tecnologicamente superate (in particolare quelle costruite anteriormente al 21 settembre 1996), con veicoli nuovi dotati di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

            a prevedere adeguati incentivi per favorire l'installazione, sulle macchine operatrici per l'edilizia circolanti che ne siano ancora sprovviste, di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed al rischio di ribaltamento del mezzo;

            a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'erogazione dei predetti incentivi;

            ad intensificare le attività di intervento e di vigilanza per assicurare l'effettiva applicazione dei dispositivi e delle procedure di sicurezza attiva e passiva per le macchine operatrici per l'edilizia, impartendo a tal fine specifiche disposizioni ai corpi di polizia e agli enti pubblici preposti ai controlli in materia di codice della strada, di sicurezza sul lavoro e di vigilanza sui mercati, anche mediante verifiche a campione sulle tipologie di macchine in servizio e di trattori ritenuti, in base all'esperienza, potenzialmente pericolosi.

G106

SAIA, ESPOSITO, TANCREDI, PICHETTO FRATIN, LATRONICO, AUGELLO

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali - AS 1724,

        premesso che:

            l'articolo 4-quinquies del provvedimento in esame, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, prevede di assegnare ai giovani imprenditori agricoli l'affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici;

            il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, relativo alle funzioni delegate al Ministro della gioventù nelle materie concernenti le politiche giovanili, prevede quale ambito di competenza specificatamente gli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera a) del citato decreto, stabilisce tra le funzioni delegate al Ministro della gioventù quella finalizzata a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale,

        impegna il Governo:

            ad adottare le opportune iniziative normative prevedendo il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, nell'individuazione dei beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione

            agricola che possono essere ceduti in affitto ai giovani imprenditori, nonché nella predisposizione, - unitamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - della relazione da presentare annualmente alle Camere sull'attuazione delle disposizioni in esame.

G107

D'AMBROSIO LETTIERI, TOMASSINI, CALABRO', SACCOMANNO

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il settore dei macchinari e delle apparecchiature medicali è uno di quelli a più alto tasso di innovazione tecnologica e di maggior sviluppo economico;

        considerato che:

            il parco tecnologico delle strutture sanitarie è per contro mediamente obsoleto, anche presso le strutture private, a causa delle restrizioni finanziarie e fiscali di questi ultimi anni;

            il settore, che presenta rilevanti dimensioni con 440 siti produttivi e che nel 2008 ha registrato in Italia un valore della produzione pari a 2370 milioni di euro;

            vi è la necessità di assicurare un parziale ma importante aiuto a queste imprese nell'attuale momento di crisi, consentendo inoltre a molte strutture sanitarie di rinnovare le apparecchiature e di offrire quindi prestazioni sanitarie più efficaci alla collettività

        impegna il Governo:

            a estendere le disposizioni per la detassazione degli investimenti in macchinari contenute nel comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge AS 1724 anche alle divisioni 26.6, 32.50, 32.50.1, 32.50.12 della tabella ATECO. Tale misura andrà assunta con la massima sollecitudine ed estesa, per produrre qualche beneficio, almeno fino al giugno 2010.

G108

GERMONTANI, SCIASCIA

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

        premesso che:

            il decreto-legge n. 78 del 2009 recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» introduce all'articolo 5 una agevolazione fiscale in favore di soggetti esercenti attività d'impresa che effettuano determinati investimenti;

            i macchinari e le apparecchiature oggetto dell'incentivo fiscale sono quelli compresi nella sezione 28 del codice ATECO 2007: macchinari che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali e processi di lavorazione, incluse apparecchiature fisse e mobili o portatili, comprese quelle speciali destinate al trasporto di passeggeri o merci;

            gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature dovranno essere effettuati nel periodo dal 1º luglio 2009 al 30 giugno 2010;

            in alcuni settori altamente tecnologici vi sono dei macchinari particolarmente complessi, o personalizzati in base alle richieste dell'utilizzatore, che richiedono tempi molto lunghi prima della loro messa a regime e quindi della loro operatività.

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità che beneficino dell'agevolazione anche quei beni di particolare complessità che se pur consegnati entro la data del 30 giugno 2010 entrino in funzione nei dodici mesi successivi a tale data;

            a valutare la possibilità che gli incentivi fiscali previsti all'articolo 5 del decreto-legge 78/2009 riguardino gli investimenti in macchinari ed apparecchiature effettuati nelle più ampie forme di acquisizione ivi compreso quindi l'acquisto tramite leasing.

G109

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRO', SACCOMANNO

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 33, lettera n) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) ha modificato le precedenti norme sulla deduzione degli ammortamenti e che, in virtù di tali modifiche, è stata disposta l'abrogazione dell'articolo 102, comma 3, decreto del presidente della Repubblica 917/1986, che consentiva, fino al 2007, lo stanziamento di ammortamenti anticipati (raddoppio dell'aliquota ordinaria nei primi 3 esercizi) e accelerati (aliquote maggiorate per un più intenso utilizzo rispetto alla media del settore);

            tali ammortamenti (soprattutto quelli anticipati) si sono rivelati molto utili e, in ragione di ciò, molto utilizzati dalle aziende, in particolare quelle operanti in settori a evoluzione tecnologica particolarmente veloce;

        tenuto conto che:

            una reintegrazione dell'articolo 102, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 917/1986 restituirebbe la possibilità, oggi non più consentita, di dedurre fino al doppio della quota di ammortamento ordinario nell'esercizio di entrata in funzione del bene strumentale e nei due successivi, o nel solo esercizio iniziale in caso di bene già utilizzato da terzi, a prescindere dalla circostanza che tali maggiori ammortamenti siano coerenti con l'effettivo processo di obsolescenza del cespite;

            il sopra richiamato strumento fiscale costituirebbe un reale sostegno alle imprese, attenuando almeno in parte le attuali criticità economico-finanziarie,

        impegna il Governo:

            ad adottare le opportune iniziative normative volte ad abrogare l'articolo 1, comma 33, lettera n) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e a sostituire l'articolo 102 comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con una disposizione che preveda la possibilità di elevare la misura massima dell'ammortamento ordinario fino a due volte nel primo esercizio e nei due successivi, stabilendo in ogni caso che l'ammortamento anticipato dei beni acquistati usati verrebbe in ogni caso concesso solo per il primo anno di utilizzo. Il Senato impegna altresì il Governo ad abrogare tutte le norme contrarie e incompatibili con la disposizione sopra richiamata.

G110

GERMONTANI

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»,

        premesso che:

            l'attività di investimento istituzionale in capitale di rischio rappresenta un importante strumento di sostegno e di crescita per l'economia del Paese, sia quando è svolta nei confronti di imprese in fase di avvio, sia se riferita ad imprese in fase di sviluppo o di riorganizzazione aziendale;

            numerosi studi relativi ai mercati dei singoli Paesi europei, hanno dimostrato che il private equità ed il venture capital sono in grado di produrre positivi effetti di crescita economica, contribuendo allo sviluppo non solo delle imprese oggetto d'investimento, ma anche dell'intero tessuto economico del Paese;

            il comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disposto l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa, nel quale confluiscono risorse di fondi già esistenti e che, quindi, rappresenta un apprezzabile strumento per riordinare e razionalizzare - anche attraverso la soppressione di alcuni fondi - i molteplici strumenti pubblici di partecipazione al capitale di rischio;

            l'articolo 7-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, al comma 1 recita «Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonchè il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo»;

            in Francia, secondo i dati resi noti da AFIC (Association Française des Investisseurs dans le capital risque), in dieci anni, tra il '97 e il 2007, sono nati 216 fondi per l'innovazione (FCPI, Fonds Communs de Placement dans l'Innovation), supportati da un meccanismo grazie al quale la Pubblica Amministrazione ha messo a disposizione delle risorse che sono state assegnate in gestione, tramite un processo competitivo, a fondi di venture capital che dovevano raccogliere un ammontare di risorse almeno pari sul mercato privato,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di scorporare l'attuazione del Fondo per la Finanza d'impresa dal Fondo di Garanzia per procedere alla sua concreta attuazione.

G111

VALDITARA, ASCIUTTI

Precluso

Il Senato,

            preso atto che, a seguito di un'apposita rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono state accertate per ciascuna regione le risorse finanziarie assegnate nel periodo 2000-2006 alle scuole statali e rimaste a tutt'oggi ancora non utilizzate;

            considerato che dette risorse, sulla base dell'apposito monito raggio posto in essere, si riferiscono alle assegnazioni disposte dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di attività connesse alla formazione del personale docente ed allo sviluppo dell'autonomia scolastica e che, tenuto conto del tempo trascorso, possono verosimilmente ritenersi disponibili rispetto alla originaria assegnazione;

            tenuto conto che tale intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

        impegna il Governo:

            a disporre con urgenza che le risorse finanziarie accertate disponibili presso le scuole statali, assegnate dagli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di progetti connessi alla formazione ed allo sviluppo dell'autonomia scolastica, siano destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano fissate le modalità per la re distribuzione, in ambito regionale, tra le scuole statali delle somme rilevate.

G112

GALLO

Precluso

Il Senato

            in sede di esame del disegno di legge n. 1724 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

        premesso:

            che le difficoltà del mondo finanziario hanno delle ripercussioni notevoli soprattutto nel settore delle costruzioni che, per sua natura, ha imprese con bassa capitalizzazione rispetto al fatturato, e che, quindi, hanno necessità strutturale di ampio affidamento bancario;

            che dette difficoltà risultano maggiormente penalizzanti per le piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro mondo produttivo, anche nel settore delle costruzioni;

            che la situazione sopra descritta può determinare un aggravamento degli effetti economici della crisi finanziaria;

            che, al contrario, occorre assumere iniziative di tipo anticiclico, a sostegno dell'economia reale e dell'impresa;

        considerato:

            che la anticipazione contrattuale è uno strumento vigente in quasi tutti Paesi Europei,

        impegna il Governo:

            a reintrodurre le disposizioni normative che, per un periodo di almeno cinque anni, impongano ai soggetti aggiudicatari di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di erogare un'anticipazione del prezzo d'appalto, prima dell'inizio dei lavori, nella misura del dieci per cento del prezzo stesso, a fronte di idonee garanzie fideiussorie.

        Ciò consentirà alle imprese di recuperare la necessaria liquidità per avviare l'esecuzione dei lavori e, nel medio periodo, di superare la situazione di crisi.

G113

DELLA SETA, MAZZUCONI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo aggiuntivo 14-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'attuazione del sistema informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti introdotto da una serie di disposizioni legislative, affidando al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di varare uno o più decreti attuativi delle vigenti disposizioni in materia;

            l'articolo definisce, inoltre, i princìpi e i criteri direttivi cui il decreto o i decreti attuativi dovranno attenersi, tra cui i tempi, le modalità di attivazione e la data di operatività del sistema, informazioni da fornire, modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati, modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi e di elaborazione dei dati, modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e fornite alle autorità di controllo che ne facciano richiesta;

            l'articolo verte su una materia di stretta competenza ambientale, ma, a causa della procedura seguita per il suo inserimento nel testo del provvedimento in esame, non ne è stato possibile l'esame e la valutazione nella commissione competente e la scelta di porre la questione di fiducia ha strozzato ogni altra possibilità di dibattito sul testo,

        impegna il Governo:

            ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire tale disposizione nel codice ambientale, al fine di dare maggiore organicità alle politiche di gestione integrata dei rifiuti.

G114

D'ALIA

Precluso

Il Senato,

        premesso che il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività (PON) 2007-2013 adottato il 21 dicembre 2007 dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 6882) prevede la destinazione di ingenti risorse per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell'ordine di 6 miliardi di euro;

            la responsabilità politica e attuativa del PON Ricerca e Competitività è attribuita al Ministero Istruzione, Università e Ricerca (Autorità di Gestione) e al Ministero dello sviluppo economico (Organismo intermedio);

            i programmi delle Regioni della convergenza destinati a ricerca e innovazione renderebbero disponibili ulteriori risorse stimabili in diversi miliardi di euro (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);

            il Fondo per le Aree sottosviluppate (FAS) secondo la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 avrebbe destinato per Programmi di interesse strategico Nazionale - Ricerca e competitività ulteriori risorse nell'ordine di 6 miliardi di euro;

            secondo le regole dell'Unione europea le risorse a carico del bilancio comunitario vengono restituite se non sono rendicontate in determinate percentuali entro il secondo anno dalla approvazione dello strumento che ne prevede l'erogazione e quindi entro il 2009;

            a tutt'oggi non si anno chiare notizie sulla utilizzazione delle risorse che sembrerebbero non essere ancora state impiegate nei primi due anni 2008-2009 e non si hanno notizie certe sulla operatività degli Accordi Quadro di Programma (APQ) che dovrebbero essere stati stipulati con le regioni, accordi che consentirebbero di avviare azioni comuni pubblico/privato nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico previste dai richiamati programmi utilizzando le risorse disponibili;

            le azioni programmate costituiscono un importante investimento per uscire dalla crisi economica e rilanciare lo sviluppo e l'innovazione,

        impegna il Governo:

            ad avviare ogni iniziativa di competenza per far partire immediatamente le azioni connesse alla realizzazione del Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013 e le azioni di ricerca e innovazione nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali.

G115

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRO', SACCOMANNO

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il Fondo Unico per lo Spettacolo, istituito dall'articolo 1 della legge 30/4/1985 recante «Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo» e alla cui alimentazione si provvede, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge, in sede di legge finanziaria dello Stato, ha subìto nel corso degli ultimi anni una progressiva riduzione dell'entità dei finanziamenti, quantificata, dalla «Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo - Anno 2007» in un decremento del 43,7% nel corso degli anni che vanno dal 1985 al 2007;

        considerato che:

            a fronte dei 456 milioni di euro stanziati nel 2008, la legge 22/12/2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), tabella C, ha stanziato per il finanziamento del FUS l'importo di euro 398.036.000,00, alla cui ripartizione si è provveduto con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 13 febbraio 2009;

            vi è la necessità di non penalizzare un settore dell'economia nazionale i cui rilievi e importanza vanno ben oltre la sua incidenza sul bilancio dello Stato, anche in ragione dell'immagine internazionale del nostro Paese, fortemente ancorata ai valori della cultura;

            la riduzione dell'entità del FUS comporterebbe pesanti riflessi per fondazioni liricosinfoniche, cinema, attività teatrali di prosa, attività musicali, danza, circhi e spettacolo viaggiante, tali da produrre conseguenze drammatiche per l'occupazione del settore, con decine di migliaia di posti di lavoro in pericolo;

            vive preoccupazioni sono state espresse dall'intero mondo dello spettacolo per la riduzione del FUS, che hanno trovato autorevole eco in una nota del Capo dello Stato e, in modo bipartisan, in ampi settori della politica nazionale,

        impegna il Governo:

            nelle more di un più congruo finanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo in sede di legge finanziaria 2010 e di più equilibrate ed efficienti modalità di finanziamento del settore dello spettacolo, anche al fine di allocare in modo adeguato le risorse evitando ogni spreco, ad assumere immediate misure per destinare al FUS, in via straordinaria, una quota parte del montepremi del SuperEnalotto. Allo scopo, gioverà ricordare che nei suoi primi anni di vita il SuperEnalotto ha erogato 7,8 miliardi di euro di vincite, con una media di 780 milioni di euro all'anno. La destinazione del 20 per cento del montepremi al FUS, dunque, consentirebbe in meno di un anno un più adeguato finanziamento del Fondo unico spettacolo, riportandolo a livelli in linea e addirittura superiori a quelli del 2008.

G116

POLI BORTONE

Precluso

Il Senato,

            nelle more dell'adozione di provvedimenti di legge più specifici a dare piena attuazione alle disposizioni normative che prevedono un riequilibrio e una perequazione infrastrutturale per i territori delle regioni del Mezzogiorno, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, notoriamente svantaggiate in termini di opere pubbliche e infrastrutture essenziali come prerequisito per il loro adeguato sviluppo economico e la piena utilizzazione delle potenzialità locali in termini di produttività, competitività e sviluppo economico e sociale di quelle aree,

        impegna il Governo:

            a) a provvedere con immediatezza alla restituzione delle risorse stanziate a favore del Mezzogiorno con il FAS per il periodo 2007/2013, pari a oltre 18 miliardi di euro, sottratti alle finalità originarie e destinate a copertura di fabbisogni estranei a quei territori e agli obiettivi di riequilibrio che ne erano alla base ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. La mancata perequazione infrastrutturale e dei servizi pubblici collettivi costituisce un handicap per le aree del Mezzogiorno che ne frena da sempre la competitività e che impedisce alle imprese di investire adeguatamente in quei territori e ai beni e servizi, che in quelle aree vengono prodotti, di trovare vantaggiosi sbocchi di mercato determinando quell'aumento di valore aggiunto che solo può ripristinare condizioni di eguaglianza e di sviluppo territoriale pari al resto del territorio e superare quelle disparità territoriali tra regioni che in anni di dichiarazioni di intenti tradite da un contraddittorio solo il nostro Paese non è ancora riuscito a superare o almeno ad attenuare. D'altro canto lo stesso blocco dei trasferimenti di cassa disposto dal Tesoro sulle stesse risorse FAS già attribuite sulla carta alle regioni costituisce un altro elemento di incertezza lamentato che aggrava il disagio e determina l'incertezza delle politiche attraverso le quali, sole, è possibile perseguire un cambiamento dell'attuale situazione e, pertanto, in considerazione della neecessità di superamento di tutte le criticità che ancora impediscono l'immediata, effettiva, efficace e tempestiva realizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici necessari a conferire al contesto meridionale le caratteristiche di attrattività e competitività territoriale essenziali per il riscatto dalla sotttoulizzazione delle loro potenzialità e delle relative risorse locali;

            b) a rimuovere gli attuali ostacoli al ripristino di uno stato di effettiva cogenza e operatività degli strumenti in mano al Governo centrale;

            c) in attesa dell'emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge 5 maggio 2009, n.42 (Legge sul federalismo fiscale) e al fine di avviare un corretto processo di perequazione infrastrutturale, così come previsto dagli articoli 20, 21 e 22 della medesima legge, a predisporre una ricognizione degli interventi al fine di definire il recupero del deficit infrastrutturale del Mezzogiorno individuando, inoltre, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma della Costituzione.

G117

TOFANI, ANTEZZA, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, GENTILE, IZZO, MORRA, NEROZZI, PARAVIA, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1724 di conversione del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

        premesso che:

            l'articolo 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti) al comma 7, dispone che le amministrazioni ed enti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono procedere a nuove assunzl0ni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale;

            il medesimo comma 7, fa salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto della scuola;

            il Ministero del lavoro nell'anno 2004 ha bandito un concorso per 795 posti di Ispettore del lavoro. Al termine della procedura concorsuale, oltre ai 795 vincitori, si è formata una graduatoria di 946 idonei collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione;

            al termine di questa ultima procedura di assunzione sono residuati in tutto 74 idonei, di cui 44 nella regione Emilia Romagna e 30 nella regione Sardegna;

        considerato che:

            la XI Commissione permanente lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole al provvedimento in esame, segnalando l'esigenza di disporre che il divieto. di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, ivi previsto, non valga per il reclutamento del personale dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro;

            l'attività ispettiva dei predetti funzionari è assolutamente indispensabile per garantire la più ampia tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che il numero degli Ispettori del lavoro è ancora insufficiente per assicurare un controllo effettivo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale,

        impegna il Governo:

            a procedere entro il 31 dicembre 2009 all'assunzione degli ultimi 74 idonei del predetto concorso a 795 posti di Ispettore del lavoro.

G118

SACCOMANNO, TOMASSINI, FOSSON, D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRO'

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali - AS 1724,

        premesso che:

            l'articolo 17 del testo in esame - rubricato «Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti» -, al comma 35-novies reca la sostituzione del comma Il dell'articolo 32 del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008, così come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge 15/2009;

            la nuova formulazione del predetto comma 11, introdotta in seguito all'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite 5 e 6 della Camera, concerne la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi;

            lo stesso comma, all'ultimo periodo, stabilisce che tale disposizione non si applica a magistrati, professori universitari e dirigenti medici responsabili di struttura complessa;

            sarebbe inopportuno privarsi di alte professionalità in campo sanitario, a causa del pensionamento per limiti di età di questa categoria, attualmente fissata a 65 anni,

        impegna il Governo

            ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che il collocamento a riposo dei dirigenti responsabili del Servizio Sanitario Nazionale sia stabilito al compimento del 70º anno di età.

G119

POSSA

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n.  1724 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009,

        premesso che:

            l'articolo 17, comma 35-novies, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro a decorrere dal compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni;

            la medesima norma correttamente prevede, fra l'altro, l'esplicita esclusione dei professori universitari;

            considerato che non si ravvisa motivo per non estendere anche i ricercatori la medesima esclusione, soprattutto laddove il conseguimento di 40 anni contributivi sia dovuto al riscatto degli anni di laurea ovvero a precedenti periodi lavorativi in altro tipo di attività;

            valutata l'inopportunità di rinunciare alla prestazione lavorativa di personale estremamente valido, con particolare riferimento ai soggetti dì età anagrafica inferiore ai 60 anni;

            rilevata l'inopportunità di interrompere programmi di ricerca già intrapresi di carattere pluriennale;

        impegna il Governo:

            ad includere esplicitamente anche i ricercatori tra le categorie alle quali non si applica, per il triennio 2009-2011, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

G120

POSSA

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n.  1724 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009,

        premesso che:

            l'articolo 17, comma 25, dispone un'interpretazione autentica dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilendo che il Piano programmatico sulla scuola ivi previsto si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti e che i contenuti di questi ultimi sono recepiti attraverso i regolamenti attuativi;

            considerato che in tal modo si svilisce il ruolo degli organi consultati ed in particolare del Parlamento;

        impegna il Governo:

            a ristabilire la procedura consueta secondo cui il perfezionamento degli atti governativi avviene con l'integrazione dei medesimi sulla base delle osservazioni contenute nei pareri prescritti condivise dall'Esecutivo e la loro successiva pubblicazione nel testo definitivo.

G121

BALDASSARRI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            1) l'articolo 19 del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, nel testo all'esame dell'Aula del Senato, estende i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale previste per le Amministrazioni pubbliche anche alle società partecipate totalmente o controllate dalle medesime Amministrazioni;

            2) i Comuni che rispettano il c.d. patto di stabilità e che hanno spese per il personale non superiori al 50% delle spese correnti non subiscono limitazioni nell'espletamento delle procedure di assunzione;

        impegna il Governo:

            a interpretare il menzionato articolo 19 nel senso che le limitazioni alle assunzioni ivi previste non trovino applicazione rispetto alle società totalmente partecipate o controllate dai Comuni, per i quali non si applicano limitazioni alle procedure di assunzione.

G122

GARAVAGLIA MASSIMO, COSTA

Precluso

II Senato,

        premesso che:

            l'articolo 19, comma 3, lettera f) del decreto-legge in esame prevede che ai titolari di obbligazioni della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, che esercitino il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli, non possano essere assegnati, in forma di corrispettivo per la cessiene, titoli di stato di nuova emissione per un controvalore superiore ad euro 100.000;

            la norma citata non contiene alcuna indicazione su come il predetto limite al corrispettivo per la cessione debba essere apportato ai fondi comuni di investimento aperti, rientranti nell'ambito di applicatione delle direttive comunitarie, nel cui patrimonio sono presenti obbligazioni Alitalia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto leglislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, devono essere giuridicamente considerate a tutti gli affetti «di pertinenza della pluralità di partecipanti» che hanno sottoscritto la quota di detti fondi;

            al rilievo formale di cui sopra, circa la pertinenza delle obbligazioni Alitalia devono godere sotto il profilo giuridico, in capo ai partecipanti ai fondi comuni di investimento aperti armonizzati e non alla società gerente, si associa, in termini di opportunità, la considerazione per la quale i piccoli risparmiatori che partecipano ai fondi armonizzati che posseggono obbligazioni Alitalia devono godere del medesimo trattamento riconosciuto agli investitori che individualmante hanno sottoscritto le predette obbligazioni,

        impegna il Governo:

            a chiarire che nell'ipotesi in cui il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze le obbligazioni Alitalia sia esercitato da una società di gestione del risparmio nell'interesse dei partecipanti ad un fondo comune di investimento armonizzato da essa gestito, il limite massimo al corrispettivo, contenuto all'articolo 19, comma 3, lettera f) del decreto-legge in esame, debba essere computato frazionando le obbligazioni complessivamente presenti nel patrimonio del fondo per il numero dei partecipanti al predetto fondo, risultanti in base alle evidenze in possesso delle società di gestione alla data di presentazione della dichiarazione di esercizio del diritto di cessione».

G123

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'attuale stato della diffusione, a livello mondiale, dell'influenza provocata dal virus H1N1 fa prevedere che il nostro Paese sarà presto coinvolto e recenti stime epidemiologiche stimano che circa il 20% della popolazione italiana verrà infettata ad iniziare dalla prossima stagione autunnale;

            la disponibilità della vaccinazione specifica, sia per ragioni temporali sia per relativa estensione della stessa, non sarà globale, e questo comporterà una recrudescenza di alcune patologie che è noto essere correlate alle sindromi influenzali in genere;

            i pazienti affetti da broncopneumopatie croniche quali l'enfisema polmonare, la bronchite cronica ostruttiva o le sindromi asmatiche ed i pazienti cardiopatici, in particolare, risentiranno di una serie di complicanze anche gravi che necessiteranno di adeguati trattamenti preventivi e terapeutici;

            si stima che saranno più di 20.000 pazienti che rischiano di decedere per tali complicanze;

            è prevedibile un sensibile aumento di tutte quelle terapie farmacologiche finalizzate a prevenire e trattare tutte le possibili complicanze fra cui in particolare tutti quegli antibiotici attivi in ambito pneumologico, antiasmatici, antipiretici, antinfiammatori e cardiocinetici;

            nel provvedimento in esame sono contenute misure specifiche in relazione proprio alla gestione della spesa farmaceutica, che tagliano in misura considerevole il tetto di spesa;

            in Italia i casi «dell'aviaria» e della «Sars» sono stati affrontati con decreti appositi legittimati da necessità e d'urgenza e dotati ognuno della propria copertura economica;

        considerato che:

            sarebbe opportuno, anche nel caso dell'influenza provocata dal virus H1N1, intervenire con appositi provvedimenti in grado di coprire le spese sostenute farmaceutiche, senza incidere sulle aziende farmaceutiche stesse e sulla filiera di distribuzione)

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di riconsiderare l'ammontare su cui determinare la quota di sforamento del tetto di spesa, imputabile ai farmaci acquistati per far fronte alla conclamata pandemia e prevedere, allo stesso tempo, provvedimenti appositi, capaci di coprire anche le spese farmaceutiche, senza oneri sulle imprese del settore.

G124

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il Governo si è impegnato a dare attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di regime previdenziale INPDAP per la mancata equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, sancita dalla sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di Giustizia UE, in violazione dell'articolo 141 del Trattato UE che riguarda «la parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore»;

            l'avvio del processo di armonizzazione del nostro sistema previdenziale per il pubblico impiego è stato incluso per emendamento nel decreto in esame (articolo 22-ter), andando a modificare l'articolo 2 comma 21 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

            tale riforma del regime INPDAP ha indicato proprio all'articolo 2 comma 21 della legge n. 335 modalità e tempi di annonizzazione come segue: «A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), dello legge 23 agosto 2004, n. 242, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 10 gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni»;

            dalla riforma, come formulata nell'emendamento al decreto in esame, sono stati accertati risparmi per un ammontare totale di circa 2,5 miliardi di euro fino al 2018, data in cui i requisiti di vecchiaia dell'età pensionabile saranno equiparati tra uomini e donne nel pubblico impiego;

            l'articolo 22-ter, comma 3, del decreto in esame prevede che le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 e dunque dalla progressiva equiparazione dell'età pensionabile nel regime INPDAP, «confluiscono nel Fondo Strategico per il Paese o sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e 242 milioni di euro o decorrere dall'anno 2011»;

            secondo il comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il fondo cui il andrebbero destinate le risorse derivanti dalla misura di equiparazione è dedicato a investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca;

            tale fondo non parrebbe idoneo per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza (così come previsto nel decreto in esame); sia il «Fondo nazionale per le non autosufficienze», legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come «il Fondo asili nido», di cui alla legge finanziaria 2002, sono stati istituiti presso il Ministero del lavoro e possono dunque operare indipendentemente dal Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

            il «Fondo nazionale per le non autosufficienze» è del tutto carente e ha ricevuto finanziamenti modesti rispetto alla domanda inevasa di servizi, specie nelle grandi città nonché nelle regioni meridionali, dove gli standard minimi di servizio alle voci assistenza e cura sono ben lontani dalle esigenze dei cittadini e delle cittadine del nostro Paese;

            le risorse assegnate al Fondo per le non auto sufficienze per gli anni 2008 e 2009, pari rispettivamente a 300 e 400 milioni di euro, sono state attribuite per un ammontare pari ad euro 299 milioni nel 2008 e 399 milioni nel 2009 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e per un ammontare di un milione di euro per ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

            soltanto la Regione Emilia-Romagna dedica mediamente alla voce non autosufficienza tra i 300 e i 400 milioni di euro annui del proprio bilancio;

            in Italia meno di 10 bambini su cento da zero a tre anni hanno accesso a un asilo nido, l'utenza potenziale è di 1.645.000 bambini e la capacità di risposta attuale è di 160 mila posti, quasi il 10 per cento, realizzata in 35 anni;

            l'obiettivo minimo del 30 per cento di copertura asili nido per bambini da zero a tre anni stabilito dalla Strategia di Lisbona e da raggiungere entro il 2010, appare ormai irraggiungibile;

            della carenza di servizi di assistenza e cura patiscono molte famiglie italiane e in particolare le donne, che secondo numerose ricerche e indagini, tra i primi motivi di inattività e di uscita dal mercato del lavoro segnalano la difficoltà di conciliazione tra impiego e famiglia e la necessità di doversi fare carico di bambini, anziani o malati, in mancanza di una rete di welfare che le sollevi da questo gravoso onere;

            tale onere è molto spesso sottovalutato sia dalle famiglie per perduranti stereotipi culturali e disincentivi economici e lavorativi penalizzanti, che condannano ancora una volta la popolazione femminile al ruolo anacronistico di angelo del focolare;

            anche lo Stato e la politica, specie in tempi di contenimento della spesa pubblica e crisi economica, trova più conveniente un gioco a somma positiva e un mantenimento dello status quo, uno status quo ingiusto, inefficiente in termini di produzione di ricchezza per il paese come testimoniato da numerosi studi sul rapporto virtuoso tra creazione di reti di servizi di assistenza e cura, occupazione femminile e PIL;

            i dati sull'inattività, femminile - 63,7 per cento nel sud Italia - come rilevato dal rapporto ISTAT sulle forze lavoro e dal recente Rapporto SVIMEZ sul Mezzogiorno, segnalano come le donne stiano sempre più rinunciando ad entrare nel mercato del lavoro o ne escono definitivamente, non solo per la difficoltà nel ricercare un impiego, ma per il costo troppo alto dei servizi di cura e assistenza, che rendono il cambio poco favorevole, elevando così il salario di riserva,

        impegna il Governo:

            ad adottare ulteriori iniziative normative volte a utilizzare le risorse derivanti dalla misura di equiparazione dell'età di vecchiaia nel regime INPDAP e che libererà quasi 2,5 miliardi nei prossimi 10 anni, esclusivamente per il «Fondo nazionale per le non autosufficienze» e il «Fondo asili nido», in proporzione rispettivamente di 2/3 e 1/3;

            a intervenire sulle modalità di assegnazione e ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, come specificato nelle lettere a e b del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 6 agosto 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle aree nelle quali è più alta l'incidenza della disoccupazione femminile, ove gli obiettivi minimi di assistenza e cura sono ancora lontani e dove tali carenze rendono più difficile per le donne entrare e restare nel mercato del lavoro;

            ad agire virtuosamente affinché nell'assegnazione di tali risorse non vi siano eccessive lentezze frutto di burocrazie locali spesso impreparate o poco attive nella presentazione di progetti di spesa, e a valutare l'utilizzo di strumenti come i voucher per i servizi, che hanno ottenuto grande successo in Francia e che vedono esperimenti riusciti in Italia, come il «Progetto ALFA» della Regione siciliana;

            a stabilire un forte controllo sull'utilizzo dei fondi stanziati, valorizzando l'importante funzione di vigilanza e di iniziativa politica e sociale della rete locale delle consigliere di pari opportunità.

G125

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, GIAI, STRADIOTTO, GARAVAGLIA MARIAPIA

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea per la discriminazione tra uomini e donne nella Pubblica Amministrazione in merito all'età pensionabile. Infatti, i giudici della Corte hanno ritenuto ingiusto, nei confronti degli uomini, concedere alle donne la facoltà di andare in pensione con un anticipo di cinque anni;

            per tale motivo, nel provvedimento in esame è stato inserito, durante l'iter in Commissione alla Camera dei deputati, un emendamento del Governo sull'innalzamento progressivo, a partire dal prossimo anno, dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche. Il testo prevede che a decorrere dal primo gennaio del 2010 scatti il requisito dei 61 anni per ottenere la pensione. «Tali requisiti anagrafi ci sono ulteriormente incrementati di un anno a decorrere dal gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno ogni biennio successivo fino al raggiungimento dei 65 anni»;

            la misura imposta dalla Corte europea, tuttavia, non può prescindere dal contesto familiare, occorre tener conto cioè dell'importante contributo che la donna rende alla società attraverso la procreazione, l'educazione dei figli e, non ultimo, l'assistenza ai familiari non autosufficienti;

            i dati confermano che nel nostro paese il peso dell'assistenza alla popolazione che invecchia e alle persone non autosufficienti ricade quasi del tutto sulla famiglia, o meglio, sulla donna. Siamo anche meno attrezzati a rispondere alle sfide che il processo di invecchiamento pone, proprio per la fragilità del nostro sistema di welfare e la bassa occupazione di giovani e donne. Svezia e Francia, ad esempio, hanno livelli di longevità simili ai nostri ma il cruciale rapporto tra anziani inattivi su occupati è però notevolmente peggiore nel nostro paese: uno su due. La causa è la nostra più bassa fecondità unita alla minor partecipazione femminile al mercato del lavoro. Questo significa che le famiglie italiane, già tradizionalmente sole, si trovano con un crescente aumento della domanda di cura e assistenza dei propri membri anziani e non autosufficienti e la spesa per la protezione sociale, già ora molto squilibrata, è destinata a essere ancor più sbilanciata verso pensioni e sanità;

            più che altrove le famiglie italiane sono sole: sono meno aiutate dalle politiche sociali, e quindi più sovraccariche di responsabilità nei confronti dei propri membri più deboli, e spesso sono anche maggiormente indotte a fare un passo indietro rispetto a importanti scelte di vita. È, del resto, un dato di fatto ampiamente riconosciuto che siamo uno dei paesi avanzati con sistema di welfare più obsoleto, meno in grado cioè di proteggere dai rischi e di promuovere scelte virtuose nella popolazione. Non a caso ci troviamo con occupazione giovanile tra le più basse e una delle peggiori combinazioni nell'area Ocse tra fecondità e partecipazione femminile al mercato del lavoro;

            la persistente denatalità dell'ultimo quarto di secolo ci ha fatti diventare uno dei paesi al mondo con maggior invecchiamento. In Italia, infatti, il tasso di natalità è molto basso, è sceso rapidamente negli ultimi decenni e si è confermato negli anni recenti tra l'1,2 e l'1,3 figli per donna. Tale basso tasso di natalità ha risvolti catastrofici sulla sostenibilità e finanziabilità del sistema pensionistico, delle spese per la sanità e per le persone non autosufficienti, in quanto un numero sempre minore di giovani lavoratori deve sostenere una spesa sociale in costante crescita. Misure per favorire e sostenere la maternità si pongono, pertanto, anche come misure urgenti per l'equilibrio economico-finanziario;

            l'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico prevede il riconoscimento dei figli agli effetti dell'età pensionabile. Quando si verifica l'evento maternità, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro, viene riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto ai cinquantasette anni, previsti per la pensione di vecchiaia, pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi, età destinata ad essere aumentata in base a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. In alternativa a tale beneficio, attualmente, la lavoratrice può optare per la determinazione della pensione con applicazione del coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato, e pertanto più favorevole, di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni nell'ipotesi di tre o più figli,

        impegna il Governo:

            a prevedere che le risorse recuperate da una posticipazione del pensionamento delle donne siano impegnate per favorire e promuovere misure che rendano più compatibile con il lavoro il compito della donna nella famiglia, che comprende la procreazione, la cura e l'educazione dei figli, la cura delle persone anziane e non autosufficienti;

            a favorire la maternità con incentivi economici, a prolungare per la donna lavoratrice il periodo di astensione retribuita agevolando, per le madri che vogliono proseguire l'astensione dal lavoro, il congedo parentale e aumentando la percentuale di stipendio, a garantire la copertura previdenziale;

            a prevedere una maggiore riduzione dell'età pensionabile per la donna per ogni figlio, ponendo ovviamente un limite massimo, oppure, in alternativa, l'applicazione di un coefficiente più favorevole di trasformazione, riferito ad un fittizio aumento del pensionamento;

            ad adottare in definitiva misure concrete nell'ambito delle politiche sociali, soprattutto verso la famiglia italiana che è il motore dell'economia e della crescita totale del Paese e verso le donne sulle quali gravano, purtroppo, molti pesi. In questo modo, oltre ad essere favorito un sicuro incremento della natalità, si porrà l'Italia al riparo da un processo di infrazione comunitaria.

G126

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRO', DE LILLO, GHIGO, SACCOMANNO

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            nel provvedimento in esame è stata inserita una norma riguardante il pensionamento obbligatorio a 40 anni, per i dipendenti pubblici, compresi i dirigenti, calcolati su base contributiva, e non effettiva, annullando una decisione parlamentare di pochi mesi fa introdotta con la legge n. 15 del 2009 che ha limitato la facoltà delle Amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro ai soli dipendenti con 40 anni di servizio effettivo, non conteggiando a tal fine i periodi di contribuzione riscattati;

        considerato che:

            con l'ipotesi dei 40 anni contributivi, per parecchi soggetti, comprese le donne impiegate nel pubblico impiego, scatta l'obbligo di pensione ancor prima del compimento dei 65 anni di età (a soli 58-60 anni di età) in netta controtendenza con le politiche previdenziali perseguite nel nostro Paese;

            lo stesso provvedimento prevede l'innalzamento a 65 anni l'età pensionabile delle donne, gradatamente e per corrispondere agli omologhi parametri comunitari, sostanziando una evidente contraddizioni in termini;

            da ciò discenderebbe un contraccolpo operativo e funzionale per alcune categorie del pubblico impiego, settore già da un ventennio colpito da un progressivo e continuo depauperamento di organici, laddove sarebbe invece necessario assicurare almeno un parziale turnover,

            il sistema previdenziale (INPDAP-INPS) subirebbe un inevitabile tracollo nel dover assicurare il trattamento pensionistico a una eventuale moltitudine di «nuovi» pensionati senza un prevedibile scaglionamento temporale, di solito prevedibile attraverso la prassi delle cosiddette «finestre» di uscita;

            il collocamento a riposo forzato non tiene conto dell'elemento di volontarietà che si sostanza anche nell'aver scelto a suo tempo di riscattare o meno, a proprie spese, alcuni periodi ai soli fini contributivo-pensionistici e che in questa particolare fattispecie rischia di acquisire connotazioni quasi «punitive» per i dirigenti medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi del Servizio Sanitario Nazionale, che assommano riscatti, incluse le specializzazioni, da 6 a 12 anni, depauperando così miseramente le aziende sanitarie delle loro professionalità: medici, farmacisti, biologi, veterinari etc. andrebbero infatti in pensione molto prima e al meglio delle loro conoscenze e professionalità, di certo utili alla sanità, proprio in questo particolare momento di crisi, in cui le istituzioni hanno più bisogno di tecnica e professionalità. Tutto ciò a discapito della professionalità, con conseguente disparità di trattamento con i non professionisti, quindi fra i soggetti lavoratori del pubblico impiego appartenenti a medesime qualifiche e funzioni;

        tenuto conto che:

            la norma crea una ingiustificata disparità tra figure con identico stato giuridico poiché salvaguarda alcune figure professionali (magistrati, professori universitari) compresi i dirigenti di struttura complessa medici, escludendo i dirigenti di struttura complessa farmacisti, biologi, veterinari etc., di identico stato giuridico e spesso fungibili, di fatto mantenendo su piani differenti professionalità di pari valore e status,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la norma introdotta al fine di evitare le disparità segnalate e gli aggravi dei costi del sistema pensionistico nazionale.

G127

GERMONTANI

Precluso

Il Senato,

        in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto - legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»,

        premesso che:

            la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 13 novembre 2008 ha condannato l'Italia per la disparità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la diversa età di accesso alle pensioni di vecchiaia nel settore del lavoro pubblico: 60 per le donne 65 per gli uomini;

            l'AS. 1724 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», all'articolo 22-ter reca disposizioni in materia di accesso al pensionamento;

            in particolare il sopraccitato articolo reca disposizioni relative ai requisiti anagrafi ci richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

        considerato che:

            a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i manager;

            il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

            nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

            la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;

            per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come è testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single al 74,3 per cento tra le partner in coppia senza figli, al 55,5 per cento tra le partner in coppia con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

            la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro, imputabile principalmente a diversi fattori quali l'iniqua distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l'infanzia, le forme di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l'insufficienza delle reti di aiuto formale (asili nido e strutture per l'infanzia);

            la peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. Questo avviene principalmente per la carenza di servizi per l'infanzia;

            secondo dati ISTAT dal 1998 al 2005 il numero di bambini che frequentano il nido è cresciuto di 100 mila unità, passando dall'Il al 13,8 per cento del totale dei bambini da zero a due anni: un incremento importante, considerando che la maggioranza dei bambini che utilizzano il nido ha la mamma che lavora (77 per cento);

            l'offerta di asili nido, misurata rispetto al numero dei bambini di età inferiore ai tre anni, mostra tuttavia differenze rilevanti nel livello di attivazione territoriale del servizio. La loro carenza, soprattutto al Sud e nelle Isole, condiziona decisamente il rapporto con il lavoro delle donne, al punto tale che 564mila donne inattive hanno dichiarato nel che sarebbero disponibili a lavorare e a cercare lavoro, in presenza di servizi sociali adeguati; tra le donne occupate, 160  mila passerebbero da un regime orario part-time a full time;

            l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio elevato di non reinserirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le donne che nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;

            emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva;

            il pensionamento anticipato delle donne è oggi giustificato come «risarcimento» per il lavoro di cura da esse svolto in famiglia durante l'intera vita. Ma questo risarcimento in realtà perpetua lo stesso circolo vizioso che non risolve il problema della pari opportunità effettiva della donna;

            infatti l'ammontare della pensione in Italia viene calcolato in rapporto ai contributi versati durante il periodo lavorativo, quindi la minore partecipazione delle donne al mondo del lavoro e la minore retribuzione porteranno ad una pensione delle donne più povera di quella degli uomini;

            la legislazione della maggior parte dei Paesi dell'Unione europea non prevede alcuna differenza fra uomini e donne per ciò che concerne l'età di pensionamento. I Paesi, in cui tale differenza è contemplata, si stanno comunque adeguando per equiparare l'età pensionabile.

            l'incidenza della spesa previdenziale sul PIL è in Italia del 13,80 per cento contro una media europea del 10,40 per cento;

            ferme restando le normative attuali l'età pensionabile di vecchiaia, a regime, sarebbe più bassa di quella prevista per l'anzianità,

            impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di istituire un Fondo, creato con i risparmi di spesa ottenuti dalla modifica legislativa introdotta dall'art. 22-ter del decreto-legge 78/09, destinato alla realizzazione di una rete integrata di servizi da mettere a disposizione delle famiglie in cui entrambi i coniugi lavorano e che abbiano all'interno del nucleo familiare figli minori, anziani non autosufficienti o portatori di handicap.

G128

FRANCO VITTORIA

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            la corte di Giustizia europea ha recentemente condannato l'Italia per la discriminazione tra uomini e donne nella Pubblica Amministrazione relativa all'età pensionabile, con la quale si consente alle donne la facoltà di andare in pensione con cinque anni di anticipo rispetto agli uomini;

            la sentenza della Corte europea, tuttavia, non tiene conto di tal uni aspetti della vita familiare e dell'importante contributo che le donne rendono alla società ed in particolare nella cura dei figli, nell'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti;

            le famiglie italiane, nel contesto europeo, sono meno aiutate dalle politiche sociali, e quindi più sovraccariche di responsabilità nei confronti dei propri membri più deboli, ed è ampiamente riconosciuto che siamo uno dei paesi comunitari con sistema di welfare inadeguato alle esigenze della popolazione;

        tenuto conto che:

            il basso tasso di natalità che caratterizza il nostro Paese, avrà risvolti pesanti sulla sostenibilità e finanziabilità del sistema pensionistico, delle spese per la sanità e per le persone non autosufficienti;

            l'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico prevede il riconoscimento dei figli agli effetti dell'età pensionabile. Quando si verifica l'evento maternità, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro, viene riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto ai cinquantasette anni, previsti per la pensione di vecchiaia, pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi, età destinata ad essere aumentata in base a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247;

            in alternativa a tale beneficio, attualmente, la lavoratrice può optare per la determinazione della pensione con applicazione del coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato, e pertanto più favorevole, di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni nell'ipotesi di tre o più figli,

        impegna il Governo:

            a favorire la maternità con incentivi economici e a prolungare per la donna lavoratrice il periodo di astensione retribuita agevolando, per le madri che vogliono proseguire l'astensione dal lavoro, il congedo parentale e aunmentando la percentuale di stipendio, a garantire la copertura previdenziale;

            a prevedere che la riduzione dell'età pensionabile per la donna sia correlata al numero dei figli avuti;

            a prevedere che le risorse recuperate dalla posticipazione del pensionamento delle donne siano impegnate per favorire e promuovere misure che rendano più compatibile con il lavoro il compito della donna nella famiglia, nella cura e nell'educazione dei figli, nella cura delle persone anziane e non autosufficienti;

            ad adottare in definitiva misure concrete nell'ambito delle politiche sociali, soprattutto verso le donne sulle quali gravano, purtroppo, molti pesi, allo scopo di favorire un sicuro incremento della natalità.

G129

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europea 13 novembre 2008, nella causa C-46/07 con la quale è stata aperta la procedura d'infrazione contro l'Italia per il mancato adeguamento all'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico, il governo ha inserito, con un emendamento al decreto-legge anti-crisi n. 78 del 2009 norme volte ad aumentare gradualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2010, l'età pensionabile delle lavoratrici pubbliche impiegate;

            l'adeguamento richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia europea deve però essere valutata e fare i conti con le condizioni familiari, economiche e assistenziali in cui si trovano ad operare le donne lavoratrici italiane;

            occorre riconsiderare l'importantissimo e delicato ruolo familiare della donna madre lavoratrice che cresce, educa e cura i propri figli in relazione ai servizi che lo Stato, gli Enti locali, gli organismi assistenziali italiani sono in grado di offrirle, raffrontandoli con quelli di altri Paesi europei;

            non riconoscere il valore ed il peso del lavoro e di cura dei figli sostenuto dalle donne lavoratrici significherebbe non riconoscere il valore sociale della maternità e non riconoscere, altresì, le difficoltà che ogni donna affronta quotidianamente nel gestire insieme i tempi del lavoro e quelli della famiglia;

            considerato il ruolo sociale che la donna in pensione svolge oggi in campo familiare e nel volontariato (assistenza ai bambini, ai disabili, agli anziani e ai malati) un servizio che a differenza di quello prestato da strutture pubbliche, ha il merito di offrire un'assistenza di qualità i cui costi né lo Stato né i familiari sarebbero in grado di sostenere;

        considerate altresì

            le carenze dei servizi sociali e l'assenza di una adeguata legislazione che tuteli maggiormente il periodo della maternità durante l'attività lavorativa;

            i numerosi interventi e sollecitazioni sul tema rivolte ai Ministri competenti;

        impegna il Governo a rivedere il sistema pensionistico obbligatorio riconoscendo alle donne lavoratrici sia del settore pubblico che privato accrediti figurativi di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di tre anni.

G130

DELLA SETA, MAZZUCONI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il comma 6 dell'articolo 23 del provvedimento, novellando l'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice del paesaggio), proroga di ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica, i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi, il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse;

            il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica si sta protraendo, di proroga in proroga, da diversi anni e ciò provoca una preoccupante situazione di incertezza normativa;

            nel dicembre del 2008 la Commissione ambiente della Camera aveva approvato la risoluzione n. 7-00079, con la quale si impegnava il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga;

            la risoluzione nasceva dalla consapevolezza del maggiore impegno a carico degli enti locali derivante dall'applicazione della nuova disciplina e dal quale deriva la necessità di realizzare nuove strutture tecniche;

            la nuova disciplina dell'articolo 146 - che risulta molto più articolata rispetto al regime transitorio - riconduce, in buona sostanza, le competenze sull'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il nuovo procedimento prevede, infatti, l'incardinamento della Sovrintendenza all'interno dello stesso procedimento di rilascio dell'autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver «acquisito il parere vincolante del soprintendente», mentre nel regime transitorio la regione rilascia comunque l'autorizzazione, salvo che non intervenga il successivo annullamento da parte del soprintendente nei termini previsti,

        impegna il Governo:

            ad individuare in tempi rapidi le risorse necessarie per consentire alle regioni e agli enti locali di svolgere il compito ad essi affidato dalla nuova disciplina e per avviare un iter procedurale che dia maggiori garanzie per la tutela del paesaggio.

G131

MAZZUCONI, DELLA SETA

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il comma 21 dell'articolo 23 del provvedimento in esame differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del regolamento - previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa;

            il precedente termine del 30 giugno 2009 era stato introdotto dall'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito dalla legge n. 13 del 2009;

            ai sensi del testo vigente dell'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smalti mento dei rifiuti adottato dai comuni nell'anno 2006 è rimasto invariato per gli anni 2007, 2008 e, sulla base della novella recata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 208 del 2008, anche per tutto il 2009;

            l'ulteriore proroga è stata giudicata necessaria per l'incompiutezza della disciplina normativa, che, a partire dal decreto legislativo n. 22 del 1997, ha introdotto il principio della tariffa sui rifiuti, senza averne però mai sancito l'obbligatorietà;

            l'avvio della nuova disciplina è sempre slittato attraverso continue proroghe, fino al varo del cosiddetto Codice dell'ambiente che ha ribadito l'esigenza di passare dalla tassa alla tariffa;

            nel susseguirsi delle citate proroghe è stato intanto approvato il Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) che ha abrogato e sostituito il decreto Ronchi (decreto legislativo n. 22 del 1997);

            in particolare, l'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da un Iato, ha disposto l'abrogazione della «tariffa Ronchi», dall'altro, ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa sui rifiuti; l'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato;

            su questo scenario normativo si è innestata la norma prorogata dal provvedimento in esame; l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge, nel testo novellato, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientaIe (TIA), sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, anche in mancanza dell'emanazione del regolamento da parte del Ministero dell'ambiente,

        impegna il Governo:

            a varare in tempi rapidi il regolamento previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di restituire omogeneità e certezza al quadro giuridico complessivo in materia di reperimento delle risorse per la gestione dei rifiuti e con l'obiettivo di commisurare il costo del servizio alla quantità di rifiuti prodotti, in applicazione del principio comunitario «chi inquina paga», come sancito dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

G132

DELLA SETA, MAZZUCONI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 23 comma 21-novies rinvia di un anno l'entrata in vigore del divieto di produzione e commercializzazione dei sacchetti di plastica. Quel divieto che doveva entrare in vigore il primo gennaio 2010, stabilito dalla Finanziaria 2007, fu imposto con tre anni di anticipo proprio per dare il tempo all'industria chimica di riconvertirsi e adeguarsi agli standard più innovativi che la ricerca e proprio l'industria italiana hanno prodotto realizzando sacchetti in plastica biodegradabile provenienti dal mais;

            ma in questi tre anni non si è dato seguito a quanto previsto nella norma per accompagnare il percorso dell'abbandono degli shopper non biodegradabili. Ma il mercato e le richieste dei consumatori stanno andando spontaneamente in quella direzione: le industrie innovative godono di sempre maggior successo e aumentano le produzioni di sacchetti «ecologici»;

            tra industria e agricoltura crescono anche accordi innovativi di filiera per realizzare sul territorio vere e proprie 'bioraffinerie, e anche le grandi catene di supermercati si stanno attrezzando per offrire volontariamente ai consumatori alternative alla plastica inquinante,

        impegna il Governo:

            ad individuare immediatamente, come stabilito dal comma 1130 della legge 296/06, le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1º gennaio 2011, non concedendo più nessuna proroga della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. In modo da contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali.

G133

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Precluso

Il Senato,

        premesso che il testo del decreto-legge n. 78 del 2009 così come modificato durante l'iter di approvazione in Parlamento, non prevede la clausola di salvaguardia delle competenze proprie attribuite dagli statuti speciali e dalle relative nonne di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano;

        impegna il Governo al rispetto delle competenze citate nell'applicazione delle norme previste dal decreto in corso di conversione.

G134

VALDITARA, ASCIUTTI

Precluso

Il Senato,

            considerata la particolare esigenza di tutelare le aspettative del personale docente precario che avendo svolto un incarico di supplenza nel corrente anno scolastico aspira alla conferma della supplenza anche il prossimo anno scolastico;

            ritenuta la necessità di attuare ogni possibile iniziativa per assicurare continuità e stabilità per quanto riguarda l'utilizzazione del personale docente supplente, senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio statale e di ricercare soluzioni coerenti con gli indirizzi del Governo di trasformare politiche passive di carattere assistenziale in politiche attive di lavoro;

            considerato infatti che il personale interessato, in caso di mancato conferimento di un nuovo contratto di supplenza almeno fino al termine dell'anno scolastico, avrebbe titolo ad un'indennità di disoccupazione a carico dell'INPS;

        impegna il Governo:

            ad adottare con urgenza gli interventi, anche normativi, necessari a consentire che, in deroga alle disposizioni della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dei regolamenti attuativi, le supplenze per assenza temporanea dei titolari siano assegnate con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed al personale inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo;

            a riconoscere altresì al personale suddetto la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle permanenti sopra indicate.

G135

VALDITARA, ASCIUTTI

Precluso

Il Senato,

            premesso che sono disponibili in bilancio le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 650, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2009, destinate al reclutamento straordinario di ricercatori, la cui disciplina era stata rimessa ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca da emanare entro il31 marzo 2007;

            considerato che il predetto decreto non è stato adottato nei termini previsti;

            tenuto conto che, in mancanza della nuova disciplina, il Governo è già intervenuto con provvedimenti d'urgenza (articolo 3, comma l, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, e art. 4-bis, comma 17, del decreto-legge n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2008) al fine di consentire l'utilizzo delle risorse stanziate per gli anni 2007 e 2008, per l'assunzione di ricercatori con le ordinarie procedure di reclutamento;

            stante la necessità, anche per il 2009, di non disperdere le risorse già stanziate per il reclutamento di ricercatori universitari, anche in considerazione dell'esigenza di correggere gli attuali squilibri fra le diverse componenti della docenza mediante l'ingresso di giovani ricercatori nel mondo universitario;

        impegna il Governo:

            ad adottare con urgenza gli interventi, anche normativi, necessari a garantire l'assunzione di ricercatori nelle università per l'anno 2009, promuovendo le opportune modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, consentendo che le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge n. 296 del 2006, siano utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

G136

TOFANI, ANTEZZA, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, GENTILE, MARAVENTANO, IZZO, MORRA, NEROZZI, PARAVIA, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI, VALLI, BAIO

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 luglio 2009, n.78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

        premesso che:

            il persistere del fenomeno delle cosiddette «morti bianche» e dei continui e numerosi incidenti sul lavoro ripropone con urgenza un forte impegno delle istituzioni e delle forze politiche e sociali, affinché continuino ad essere affrontate senza indugio le gravi problematiche connesse alle tematiche della sicurezza sul lavoro;

            la Costituzione repubblicana prescrive che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e morale, rientrando il diritto alla vita, alla salute, alla dignità del lavoro tra i diritti inviolabili della persona;

            in data 28 ottobre 2008, in sede di discussione del disegno di legge AS 1108 di conversione del decreto-Iegge 1º settembre 2008, n. 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, il Governo ha accolto un ordine del giorno sull'argomento;

        impegna il Governo:

            ad assumere iniziative volte a prevedere che a decorrere dall'anno scolastico 2008 2009, nel rispetto delle disposizioni e dei relativi principi di autonomia didattica e nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili a legislazione vigente, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, siano previsti percorsi didattici per la promozione di una corretta cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

            in particolare, ad assumere iniziative volte a prevedere che nella scuola elementare e nelle scuole secondarie di 1º e 2º grado, i programmi di studio siano riorganizzati in modo tale che una parte dell'orario previsto per gli stessi sia dedicata alla promozione della cultura della prevenzione, nonché all'informazione e alla formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

G137

DELLA SETA, MAZZUCONI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            è stato definitivamente approvato il disegno di legge in materia di impresa ed energia;

            l'approvazione d'un emendamento all'articolo 27 del provvedimento ha modificato in modo significativo la struttura del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione di progetto del Protocollo di Kyoto;

            con le modifiche introdotte il Comitato ha perso larga parte della propria autonomia e diventerà il soggetto completamente subordinato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre come unica facoltà avrà quella di proporre al Ministero delle iniziative;

            secondo il mutato quadro normativo il Comitato nazionale per la gestione della direttiva europea 2003/87/CE avrà sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e opererà a supporto della gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, mentre in precedenza gestiva direttamente le attività di progetto del Protocollo di Kyoto; inoltre sarà solo autorità nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, mentre in precedenza era anche punto di contatto per le attività joint implementation e autorità nazionale designata per le attività clean development mechanism (CDM);

            la modesta attenzione dimostrata dalla compagine governativa nei confronti del Comitato era già stata posta in evidenza attraverso un'interrogazione con cui si chiedeva al Ministro dell'ambiente di pone in essere quanto di sua competenza per consentire al Comitato di svolgere appieno la sua funzione,

        impegna il Governo:

            ad avviare un ripensamento sulla modifica del quadro normativo riferito al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione di progetto del Protocollo di Kyoto, il cui sostanziale esautoramento rischia di sancirne l'inefficacia.

G138

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Il Senato,

        in sede di esame del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

        premesso che,

            ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50;

            considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificato si negli ultimi anni;

            considerata la necessità di pone in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia;

        impegna il Governo:

            ad elevare, compatibilmente con le esigenze finanziarie, a partire dall'elaborazione della prossima legge finanziaria, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a . carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione.

G139

LEDDI, MERCATALI, BARBOLINI, BAIO, GIARETTA

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il sistema delle imprese italiane unanimemente lamenta la riduzione della quantità del credito ed il peggioramento consistente della sua qualità: l'offerta di credito si è dimezzata rispetto al 2008;

            la gravissima crisi finanziaria ed economica che stiamo attraversando ha messo in evidenza gravi insufficienze del sistema di supervisione e limiti della regolamentazione introdotta dall'accordo «Basilea 2»;

            gli evidenti effetti pro-ciclici di questo accordo incidono in questa fase critica in modo estremamente negativo amplificando le fluttuazioni del ciclo economico: quando si rendono necessari interventi di espansione l'accordo impone restrizioni, mentre nelle fasi di forte liquidità non sono previsti limiti alla assunzione di rischi;

            questo significa che le banche che applicano, per la concessione del credito, i rating di Basilea 2 non potranno che ridurlo ulteriormente alla luce dei bilanci aziendali del 2009 , anno che sta registrando un forte calo della produzione industriale con il conseguente crollo del fatturato;

            le criticità che derivano dalla impostazione pro-ciclica di Basilea 2 sono note alle autorità competenti, richiamate con preoccupazione dalla Banca d'Italia, e le correzioni sono allo studio;

            tuttavia i tempi della crisi e la particolare situazione del nostro paese che vede una massiccia presenza di piccole e medie imprese particolarmente penalizzate da questa situazione, non ci consentono di attendere passivamente che si trovi l'accordo internazionale necessario e siano formalizzate le correzioni;

            è indispensabile intervenire tempestivamente per arginare la svalutazione del merito di credito che l'applicazione di Basilea 2 impone ed occorre che nei sistemi di rating adottati dalle banche siano inseriti meccanismi automatici di correzione delle misure del rischio,

        impegna il Governo:

            in attesa della formalizzazione delle modifiche agli accordi di Basilea ad attivarsi in tutte le sedi necessarie per conseguire una moratoria degli accordi di Basilea 2 in relazione agli effetti prociclici richiamati, senza la quale tutte le altre iniziative per far affluire credito all'economia sono ininfluenti.

G140

RUSCONI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            la provincia di Lecco è stata duramente colpita dagli eventi alluvionali del 17 luglio 2009;

            il Consiglio dei ministri ha approvato l'estensione dello stato di emergenza, già previsto per la provincia di Varese, anche ai territori di Bergamo, Como e Lecco in relazione a questi gravi eventi;

        impegna il Governo:

            a stanziare le risorse necessarie e ad intraprendere gli sforzi necessari per garantire la ripresa immediata di tutte le attività in tutti i comuni colpiti;

            ad incrementare gli interventi di immediata messa in sicurezza delle zone colpite effettuando ed incrementando politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico.

G141

MARINO IGNAZIO

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            con l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008 è stato istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

            l'ISPRA svolge le funzioni, avvalendosi delle rispettive risorse finanziarie, strumentali e di personale, sia dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni,sia dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) di cui alla legge Il febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, sia dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) di cui all'articolo l-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61,

            i suddetti Istituti (APAT, ICRAM, INFS) svolgevano e svolgono compiti di rilevanza nazionale quali: controlli ed ispezioni ambientali; raccolta, elaborazione e divulgazione di dati di pubblico interesse sullo stato dell'ambiente; supporto tecnico al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la gestione dei procedimenti autorizzatori inerenti Via, Vas, Ippc, Aia, siti contaminati; predisposizione di linee guida tecniche a supporto delle politiche per lo sviluppo sostenibile; espressione sulle materie di competenza, dei pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, nonché dagli enti locali; diffusione e divulgazione delle conoscenze in campo ambientale; salvaguardia della biodiversità in ambiente terrestre, marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibile; censimento del patrimonio costituito dalla fauna selvatica, studio dello stato, dell'evoluzione e dei rapporti con le altre componenti ambientali; controllo e valutazione degli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province; supporto allo Stato e alle Regioni per l'applicazione delle convenzioni e direttive internazionali aventi come oggetto la conservazione della fauna selvatica e degli habitat; supporto alle Regioni per la predisposizione dei piani regionali faunistico-venatori,

        premesso, altresì, che

            il progetto sotteso all'istituzione dell'ISPRA è stato esplicitato dallo stesso Ministro durante l'audizione alla Commissione VIII della Camera dei Deputati il 29 ottobre 2008 con le seguenti parole: «Il rilancio del ruolo dell'Istituto partirà dalla valorizzazione delle sue molteplici competenze e delle professionalità acquisite, sia sotto il profilo della ricerca sia sotto il profilo operativo. Una volta razionalizzata l'attività dei tre organismi e snellita la struttura di gestione per assicurarne maggiore efficienza per il Ministero dell'ambiente, l'Ispra non potrà che rappresentare un valore aggiunto in termini di autorevolezza, innovazione, apertura al sistema dello sviluppo eco sostenibile, mettendo a frutto l'elevato livello di qualificazione tecnico-scientifica del personale. L'ISPRA conserverà le funzioni fondamentali dei tre enti disciolti, con un particolare imprinting per la ricerca, che sarà strettamente connessa alle politiche di sviluppo e conservazione dell'ambiente nazionale, anche in relazione alle numerose competenze operative già affidate all'AP AT ed alle funzioni essenziali riconnesse all'Istituto nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile»,

        impegna il Governo:

            a porre in essere ogni possibile iniziativa volta a recuperare i livelli occupazionali dell'ISPRA al 3006-2009 nel quadro di una effettiva valorizzazione delle competenze professionali dei ricercatori e della tutela della ricerca scientifica pubblica, settore da tutti definito giustamente strategico.

G142

LANNUTTI, MASCITELLI, RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Il Senato,

        in sede di conversione del Decreto legge l luglio 2009, n. 78,

        tenuto conto:

            della presenza di circa 430 unità di personale che da svariati anni svolgono attività istituzionale e di ricerca in APAT, ICRAM ed INFS, e dalla sua costituzione, in ISPRA;

            delle norme in vigore, delle deroghe assegnate agli enti di ricerca, della presenza in bilancio di fondi derivanti da convenzioni, commesse e programmi di ricerca;

            in considerazione dei numerosi rinnovi avvenuti attraverso norme di legge, del contratto nazionale collettivo degli Enti di Ricerca e della peculiarità e dell'importanza per il Paese del sistema pubblico di Ricerca,

        impegna il Governo:

            a monitorate che le attività di ricerca ed istituzionali ISPRA vengano effettuate sulla base delle corrette professionalità, formate negli Enti che lo hanno costituito, vale a dire Apat, ICRAM ed INFS. A tali professionalità, riconducibili al personale in servizio da molti anni e sino al 30 giugno 2009 presso l'ISPRA, costituiscono patrimonio dell'Ente e del Paese e devono veder riconosciuto un percorso di stabilizzazione, attraverso la conversione a tempo determinato ai sensi del comma 529 della legge n.296/06;

            nel frattempo le predette forme contrattuali devono rinnovate ai sensi delle norme vigenti.

G143

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VERONESI, VITA

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            la normativa prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (c.d. «manovra d'estate») relativa alle nuove caratteristiche dei libri di testo scolastici e alle modalità ai tempi per la loro adozione, è finalizzata a contenere la spesa in capo agli studenti e alle loro famiglie;

            pur riconoscendo la promozione dello sviluppo tecnologico nell'ambito della scuola ed in particolare in un settore delicato e spesso arretrato come quello dei libri di testo; auspicando che a tali indirizzi non si disgiunga un rafforzamento di strumenti tesi a favorire il diritto allo studio, adeguando gli stanziamenti statali per gli alunni appartenenti a famiglie bisognose ai nuovi livelli del diritto - obbligo formativo, ai conseguenti nuovi tetti di spesa, appare preoccupante che, obbligando tutte le scuole e le università a cambiare nel 2011 tutte le adozioni di testi, anche in materie con mercati minori, a favore di nuovi libri «a nonna», si possa determinare un aggravio di spesa per gli studenti e per le loro famiglie, che non potrebbero, per quei libri, fare come oggi ricorso al mercato dell'usato;

            il Paese si trova ad affrontare una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le famiglie;

        impegna il Governo:

            ad assicurare la totale gratuità dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori;

            a prevedere le iniziative necessarie a garantire una detrazione di imposta per un ammontare non inferiore al 30 per cento per le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo;

            ad affiancare, in sede di attuazione della norma, al rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore (al singolare), la salvaguardia del diritto, anche morale, di tutti gli autori plurali (autori dei testi, eventuali traduttori, illustratori, fotografi), i cui contributi sono inclusi nell'opera collettiva usualmente designata come libro di testo.

G144

GIARETTA

Precluso

Il Senato,

        in sede di approvazione dell'A.S. 1724,

            considerato che il comma 34-bis dell'art. 17 prevede la possibilità per i gestori di sistemi aeroportuali di ottenere dall'ENAC un contratto di programma integrativo, finalizzato all'adeguamento delle strutture aeroportuali, con conseguente adeguamento del sistema di tariffazione;

            che tale possibilità è limitata solo ai sistemi aeroportuali con traffico annuo superiore a 10 milioni di passeggeri, escludendo in questo modo tra l'altro il sistema aeroportuale di Venezia, che si configura come terzo polo nazionale;

            ritenendo ingiustificata tale esclusione, non essendo supportata da alcuna motivazione riguardante la capacità finanziaria e la possibilità di sviluppare un adeguato progetto industriale,

        impegna il Governo:

            a modificare con il primo provvedimento legislativo utile la citata disposizione normativa, eliminando la limitazione del numero di passeggeri per l'accesso alle procedure previste.

G145

BAIO, SANGALLI, LEDDI, PERTOLDI, GUSTAVINO, BOSONE

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            le imprese e in parti colar modo le piccole e medie, vista la crisi attuale hanno bisogno di strumenti che permettano loro liquidità in modo da ricorrere il meno possibile a forme di credito bancario;

            la crisi economica comporta per il settore industriale un considerevole rallentamento dei pagamenti, senza rispetto delle scadenze pattuite;

            il decreto Ministeriale 26 marzo 2009, di attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha ampliato la fruibilità del regime dell'Iva per cassa, ovvero il versamento della stessa solo il fattura incassata, ulizzando la possibilità offerta dalla legislazione europea e individuando come bisognevoli di attenzione la categoria delle micro imprese, sino il 200.000 euro di volume di affari;

            il tetto stabilito dal decreto ministeriale appare insufficiente a garantire la liquidità del settore specifico delle piccole e medie imprese,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di predisporre una relazione tecnica sull'istituto dell'Iva per cassa, al fine di monitorarne l'andamento e riscontrarne la fruibilità.

G146

DE LILLO, TREU, DI GIACOMO, DI GIOVAN PAOLO, FOSSON, CARRARA, LANNUTTI, D'ALIA

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            con il termine cinque per mille viene definito il meccanismo in virtù del quale il cittadino-contribuente può vincolare il 5 per mille della propria IRPEF al sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti;

            l'istituto della destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità scelte dai contribuenti rappresenta uno strumento concreto di libertà di scelta per il cittadino e ciò costituisce un elemento essenziale per un autentica sussidiari età;

            che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1 comma, ha introdotto a titolo sperimentale l'istituto giuridico del cinque per mille;

            le organizzazioni senza scopi di lucro non distribuiscono utili: in questo momento è di fondamentale importanza la capacità di reinvestire per una costruzione, anziché cercare un facile guadagno. Soprattutto in un periodo di crisi economica, che sempre porta con sé l'emergere di nuove povertà e di marginalità sociali, il cosiddetto «terzo settore» rappresenta un settore decisivo per la tenuta del nostro modello sociale;

            sono presenti territorialmente in modo capillare: in un momento in cui l'economia «globale» ha messo in scena tutti i suoi limiti, è di fondamentale importanza valorizzare le realtà presenti attivamente sul territorio;

            i risultati della destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF degli anni passati dimostrano il grande apprezzamento da parte dei cittadini italiani per questo strumento;

            ricordato che nel primo anno di adozione dello strumento a livello nazionale, il 2006 sono stati destinati circa 185.000.000 di euro dei 209.351.770 di euro impegnati. L'erogazione del Saldo circa 25.000.000 di euro, alle associazioni che nel frattempo abbiano regolarizzato la loro posizione, avverrà entro la fine del 2009. Il totale delle scelte per il 2006 è stato di 7.275.401;

            nel 2007 il totale dei contribuenti che hanno scelto di devolvere il 5 per mille è stato di 11.940.201, mentre il totale dei fondi attribuibili sarà noto a settembre 2009;

            la legge finanziaria del 2009 (22 dicembre 2008, n. 203) ha confermato lo strumento del 5 per mille anche per l'anno fiscale 2008. Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (27 febbraio 2009) è entrato il vigore il calendario fiscale 2009;

            secondo la tabella di marcia riferita dal direttore generale del settore Volontariato del ministero del Lavoro e della solidarietà sociale, il programma, concordato con l'Agenzia delle Entrate, puntava a dare un segnale che avrebbe permesso alle associazioni destinatarie del 5 per mille di vedere a regime questa misura per loro vitale. Secondo il programma la liquidazione dei contributi dell'anno 2006 dovevano essere effettuati agli aventi diritto entro luglio 2008. La liquidazione di tutte le quote del 2007 dovevano essere effettuate entro l'autunno dello stesso anno ed inizio della pratica 2008 entro la fine dello stesso anno,

        impegna il Governo:

            ad erogare il saldo dovuto alle associazioni aventi diritto per gli anni 2006 e 2007 entro il mese di ottobre 2009;

            a snellire le procedure al fine di pervenire ad una rapida erogazione della quota parte del 5 per 1000 alle associazioni aventi diritto.

G147

FIRRARELLO

Precluso

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali - AS 1724,

        impegna il Governo:

            ad assumere iniziative volte a prevedere che:

                l'annullamento giurisdizionale di atti della procedura selettiva di cui al bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriaIe del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, non incida sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dichiarati vincitori e assunti in servizio ai sensi degli articoli 18 e 20 del predetto decreto e che non siano decaduti ai sensi dell'articolo 21 del decreto medesimo;

                i candidati idonei a seguito della rinnovazione degli atti della procedura selettiva di cui al comma l, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, siano nominati sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011.

1.1

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «1. AI fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle aziende, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dal datore di lavoro di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.»

1.2

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora le risorse utilizzate dal presente comma, ovvero una quota di esse, derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo "Convergenza" e le relative competenze regionali».

1.3

ROILO, TREU, LEGNINI, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

        «4-ter. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010, la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

        4-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-ter, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.4

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Qualora le risorse utilizzate dal presente comma, ovvero una quota di esse, derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo "Convergenza" e le relative competenze regionali».

1.5

D'ALIA

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1984, n. 863», sono aggiunte le altre: «e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

        Conseguentemente, le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2009» e le parole: «80 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle altre: «160 milioni di euro per l'anno 2010».

1.6

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:«venti per cento»fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: «quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno 2010 con quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bisdel presente decreto».

        Conseguentemente:

            al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

        dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero)

        1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

        2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati».

1.7

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Qualora le risorse utilizzate dal presente comma derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo "Convergenza" e le relative competenze regionali».

1.8

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2:

                1) le parole: "nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e" sono soppresse;

                2) le parole: "nella misura del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento";

                3) dopo le parole: "del reddito percepito l'anno precedente" sono aggiunte le seguenti: "ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed";

                4) la lettera a) è abrogata;

                5) la lettera c) è abrogata;

                6) la lettera e) è abrogata;

            b) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

        "2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

        2-ter. Le richieste delle prestazioni di cui al comma 2 per l'anno 2009 possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-bis possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2»;

        c) al comma 3, le parole: «e del comma 2» sono soppresse».

1.9

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 8-teraggiungere i seguenti:

        «8-quater. Per le attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, si applica, fino al 31 dicembre 2010, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento del reddito determinato ai sensi del secondo periodo. Ai fini del presente comma, il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa. Gli eventuali contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, sui quali il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I medesimi soggetti sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette e di certificazione dei corrispettivi. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente comma è attribuito un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 8. Il predetto credito di imposta è riconosciuto per un importo non superiore a 400 euro e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso, il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

        8-quinquies. Le imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, per il periodo di diciotto mesi possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle medesime imprese. La garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996.

        8-sexies. Alle minori entrate derivanti dal comma 8-bis e 8-ter, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3».

        Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;

            b) al comma 3 sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato» con le seguenti: «Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo l, commi 8-quater e 8-quinquies, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».

1.10

VITA, RUSCONI, MERCATALI, LEGNINI, GARAVAGLIA MARIAPIA, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VERONESI

Precluso

Dopo il comma 8-teraggiungere i seguenti:

        «8-quater. Al fine di garantire i livelli occupazionali degli addetti al settore dello spettacolo e al fine di sostenere le attività, la produzione e l'industria dell'intero settore. Il Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

        8-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-quater, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.11

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:

        «8-quater. I titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, fino al 31 dicembre 2010, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni. A tali soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8 della presente legge è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Considerata la scarsa rilevanza dell'inquinamento che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8 della presente legge, le medesime imprese sono esonerate, in via transitoria, dagli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

1.12

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, LEGNINI

Precluso

Dopo il comma 8-terinserire il seguente:

        «8-quater. Ai fini di contrastare gli effetti della grave crisi economica in atto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, i tassi premio INAIL, per le imprese artigiane, sono ridotti dell'importo di 600 milioni di euro annui, per gli anni 2010, 2011 e 2012».

1.0.1

TREU, ROILO, LEGNINI, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento)

        1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

        2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

            a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

            b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

            c) gli apprendisti;

            d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

        3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

            a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

            b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

            c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

            d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

            e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

            f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

        4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al sessanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

        5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

        6. Con effetto dallo gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

        7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

        8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

        9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.

        10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

        11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

            a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di cui al decreto-legge n. 185 del 2009;

            b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;

            c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

            d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

        12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

        13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, 700 milioni di euro per l'anno 2010,304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 gennaio 2009, n. 2 trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

        14. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

            a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

            b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

            c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

            d) emissione di titoli del debito pubblico.

        15. I decreti di cui al comma 14 e i corre lati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

        16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo cornrna, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo».

1.0.2

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di garanzia per l'accesso al credito)

        1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle Regioni Obiettivo 1, a partire dalla data di entrata della presente legge è istituito presso il Ministero delle sviluppo economico un apposito Fondo rotativo, la cui gestione è demandata alla cassa depositi e prestiti, denominato: "Fondo per l'accesso al credito nelle Regioni Obiettivo 1".

        2. Al Fondo di cui al comma 1 possono accedere coloro che avviano una nuova attività imprenditoriale purché disoccupati da almeno 12 mesi, neo laureati o diplomati, inoccupati.

        3. Per la gestione del Fondo di cui al comma lla cassa depositi e prestiti entro il3l dicembre 2009 provvede alla stipula di apposite convenzioni con Istituti di credito, Poste italiane S.p.A. e intermediari finanziari al fine di attivare e rendere accessibili le procedure di erogazione del credito.

        4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanano un decreto di natura non regolamentare nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento dei Fondo di cui al comma 1.

        5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede, in via provvisoria, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno 2009 e 200 milioni di euro per l'anno 2010.

        6. L'onere derivante dal comma 5 è valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 200 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dei Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009».

1.0.3

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Destinazione per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego)

        1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è destinata una quota pari a 200 milioni di euro in ragione annua a partire dalla entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate».

1-ter.1

ICHINO, BONINO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCO, ADAMO, AMATI, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, DELLA SETA, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, PORETTI, ROILO, ROSSI NICOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, SOLIANI, TREU, STRADIOTTO, VIMERCATI, VITA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1-ter. - (Misure per l'emersione del lavoro irregolare) - 1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente comma. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

        2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

            a) le generalità del dato re di lavoro;

            b) una dichiarazione atte stante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

            c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

            d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;

            e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;

            f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

            g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

        3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

            a) attestato di pagamento di un contributo forfettario a favore della prefettura-ufficio del Governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

            b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

        4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefetturaufficio del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

        5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

        6. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

            a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

            b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente comma non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

        7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

        8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-bis e 12, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno».

1-ter.2

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti::

«Art. 1-ter.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

        1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

        2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

            a) le generalità del datore di lavoro;

            b) una dichiarazione atte stante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

            c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

            d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;

            e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;

            f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

            g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

        3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

            a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura - ufficio del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica,

            b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

        4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

        5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

        6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

        7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la Prefettura - ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

        8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16 della legge .... 2009, n ..... (è quella appena approvata e in attesa di promulgazione, ndr) fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

Art. 1-quater.

(Norma finanziaria)

        1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

        2. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge».

1-ter.3

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con i seguenti:

        1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze cittadini appartenenti all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari in posizione irregolare comunque presenti sul territorio nazionale, può denunciare, entro la data del 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, all'Inps per il cittadino di paese appartenente alla UE, mediante apposita modulistica, e allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui ai successivi commi.

        2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

            a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

            b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

            c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

            d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

        3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

            a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nel caso di lavoratore extracomunitario, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

            b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

        4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

        5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regolarizzazione di lavoro irregolare».

1-ter.4

MARINARO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCO, CASSON, BONINO, BAIO, LEGNINI, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PERDUCA, PORETTI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DI GIOVAN PAOLO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ROILO, TREU

Precluso

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «adibendoli».

        Conseguentemente,

            a) al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b);

            b) al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

            c) al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1-ter.5

D'ALIA

Precluso

Al comma 3 sostituire la cifra: «500» con la seguente: «100».

1-ter.6

D'ALIA

Precluso

Al comma 4 sopprimere la lettera d).

1-ter.7

BAIO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCO, CASSON, BONINO, LEGNINI, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, MARINARO, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PERDUCA, PORETTI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DI GIOVAN PAOLO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ROILO, TREU

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 10-bis introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, è abrogato.».

1-ter.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Precluso

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.bis.

        1. All'articolo 37, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

        "4-bis. Il canone, risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo neanche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

            b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

        "4-bis.1. Per fruire dei benefici di cui al comma precedente, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

        4-bis.2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-bis.1".

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 3 .200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1-ter.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Precluso

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.bis.

        1. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n.203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia".

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1-ter.0.3

D'ALIA

Precluso

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

(Disposizioni in materia di emersione di lavoro irregolare)

        1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendo lo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio tenitoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

        2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

            a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione atte stante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

            b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

            c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

            d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

        3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

            a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

            b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;

            c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

        4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dando ne comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma l e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

        5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

        6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

        7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

            a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

            b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

            c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

        8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

1-ter.0.4

D'ALIA

Precluso

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

        1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

        2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

            a) le generalità del datore di lavoro;

            b) una dichiarazione atte stante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

            c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

            d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;

            e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;

            f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

            g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

        3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

            a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura - ufficio del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

            b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

        4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefetturaufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

        5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

        6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

            a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

            b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

        7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la Prefettura - ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno. 8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione, nonché per le violazioni della normativa vigente, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

        8. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) è versato all'entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnato allo stato di previsione del ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge».

1-ter.0.5

MARINO IGNAZIO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, LEGNINI, MERCATALI

Precluso

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

        1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

        "Art. 35-bis. - (Esonero dall'obbligo di denuncia di reato per il personale sanitario nei casi di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato). - Il personale sanitario, medico e non medico è esonerato dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del presente testo unico, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94".».

1-ter.0.6

D'ALIA

Precluso

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

        1. All'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i medesimi decreti sono assegnate quote riservate ai lavoratori stranieri che, avendo presentato da almeno tre anni la domanda di nulla osta e di autorizzazione al lavoro, provvista della documentazione necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, non ne abbiano ottenuto il rilascio perché eccedenti rispetto ai limiti numerici determinati dai decreti emanati a norma dell'articolo 3, comma 4, per i medesimi anni"».

2.1

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: «lavorativi».

2.2

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro, quattro e cinque» con le seguenti: «due, due e tre».

2.3

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli» con le seguenti: «non può mai superare i due giorni per tutti i titoli».

2.4

FONTANA, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. L'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        "1. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente. indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"».

2.5

D'ALIA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sopprimere le parole da: ", salvo che il corrispettivo" a: "in ogni momento"».

2.6

D'ALIA

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,2 per cento».

2.7

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, CAGNIN

Precluso

Dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:

        «4-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nulle le commissioni applicate dalle banche ai prelevamenti di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli.

        4-quater. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono tali commissioni sono adeguati alle disposizioni del comma precedente entro novanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

2.8

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Precluso

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

        «4-ter. All'articolo 118 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

        b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        «4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».

2.0.1

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, CAGNIN

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di Centrale rischi)

        1. Al fine di riabilitare le persone fisiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o una rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.

        2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

        3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare Il febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

        5. Al fine di sostenere i contribuenti e le famiglie intestatarie di mutui per l'acquisto della prima casa ovvero per la ristrutturazione della medesima in difficoltà temporanea, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria Italiana definiscono con apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un protocollo di intenti finalizzato a non procedere fino al 31 dicembre 2009 all'escussione delle garanzie ipotecarie nei confronti dei mutuatari».

2.0.2

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni a garanzia degli utenti degli istituti di credito)

        1. Dopo il comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

        "4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio (CICR) stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

        4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il saggio di interesse annuo effettivo globale dovrà essere indicato nel documento atte stante l'uso del credito da parte del cliente.

        4-quater. Salvo diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione nell'estratto conto inviato alla clientela del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio stabilisce la modalità di calcolo del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo"».

2.0.3

MERCATALI, BARBOLINI

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. In via transitoria, nel periodo fra il 1º giugno 2009 e il 31 dicembre 2011, al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IV A nella misura del 7 per cento».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

        1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

        2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

        3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

        4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

        5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

        6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

        7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei princìpi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

        8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

        9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

        10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

        11. L'Autorità inoltre:

            a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

            b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

        12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

            a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

            b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

        c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

            d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

            e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti; attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

            f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

            g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

        13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore a130 per cento della retribuzione complessiva.

        14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

        15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera d).

        16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

        17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

        18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

        Art. 8-ter. - 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

        3. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

2.0.4

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», in materia di riduzione delle soglie di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per la progettualità)

        1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", è aggiunto il seguente:

        "256-bis. I limiti di importo per l'accesso non devono comunque essere inferiori a 100.000 euro per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e a 500.000 euro per tutti gli altri beneficiari"».

2.0.5

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modificazioni all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di limiti della capacità di indebitamento da parte degli enti locali)

        1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle parole: "25 per cento". All'articolo 14, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore al 15 per cento" sono sostituite dalle parole: "non superiore al 25 per cento"».

3.1

LEDDI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: "che, sulla base del profilo medio" fino alla fine con le seguenti: "individuati ai sensi del comma 3 articolo 26 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"; e al comma 3 alla lettera a)dopo la parola: "introduce" aggiungere la seguente: "modifiche" e sostituire le parole da: "misure" fino a: "della" con le seguenti: "considerando la"».

3.2

DELLA SETA, MAZZUCONI, MERCATALI

Precluso

Sopprimere il comma 4-bis.

3.3

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, CAGNIN

Precluso

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

        «4-quinquies. Al fine di ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione, è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con lo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, conformi alle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, riguardanti limitatamente gli edifici pubblici e con esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, che usufruiscono del conto energia ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il pagamento dei servizi forniti da parte delle ESCO si basa, totalmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso l'addebito al beneficiario di un canone pari al risparmio energetico conseguito, garantito mediante polizza fideiussoria dalla ESCO medesima. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico. La dotazione del Fondo è pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2010. All'onere derivante dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 si fa fronte, per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.1

MONGIELLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Precluso

Dopo l'articolo 3,inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale)

        1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 220 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

        2. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

3.0.2

MUSI, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Rupubblica n. 917 del 1986)

        1. All'articolo 12 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Al comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro".

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.3

STRADIOTTO, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI

Precluso

Dopo l'articolo 3,aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4.1

DELLA SETA, MAZZUCONI, MERCATALI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.3

VICECONTE, ALICATA, FERRARA

Precluso

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

        «1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato; per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

        2. Qualora ciascuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non sia conclusa entro i termini rispettivamente previsti dalla legge, sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

        3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini di cui al comma 2, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n, 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

        4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti».

4.4

VICECONTE, ALICATA, FERRARA

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti», sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

            b) al comma 2, le parole: «Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «qualora ciascuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non sia conclusa entro i termini rispettivamente previsti dalla legge»;

            c) al comma 3, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche», sono aggiunte le seguenti: «che non abbiano rispettato i termini di cui al comma 2».

4.5

DELLA SETA, MAZZUCONI, MERCATALI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «e il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare».

        Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 4 dopo le parole: «, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie» aggiungere le seguenti: «e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica,».

4.6

MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» aggiungere, le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

4.7

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari» con le seguenti parole: «e che devono essere effettuati in via prioritaria».

4.8

FILIPPI MARCO, MERCATALI

Precluso

Sopprimere il comma 4-quater.

        Conseguentemente sopprimere il comma 4-quinquies.

4.9

ANDRIA

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4-sexies. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da una banca" sono aggiunte le seguenti: "o da loro società di servizi o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,"».

4-quater.1

FILIPPI MARCO, MERCATALI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4-sexies.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Precluso

Dopo l'articolo 4-sexies, inserire il seguente:

«Art. 4-sexies.bis.

(Norma di interpretazione in materia di prestazioni accessorie)

        1. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte IlI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

4-septies.1

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agro alimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura"».

4-septies.0.1

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Precluso

Dopo l'articolo 4-septies, inserire il seguente:

«Art. 4-octies.

(Misure per il sostegno del comparto agricolo)

        1. È disposta la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle imprese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro quattro mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legge il Governo, compiuto l'esame dei saldi e delle posizioni debitori e risultanti anche dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e trattamenti e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria, definisce una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno, è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS.

        2. Viene disposta la costituzione di un fondo di garanzia nei confronti del sistema bancario per rendere disponibili anche in forma di anticipazione ed a compensazione di debiti le somme che le aziende vantano a credito di misure di compensazione quali le calamità. Il fondo viene finanziato con il 3 per cento delle entrate derivanti dalla riapertura della ristrutturazione dei debiti INPS e viene disciplinato da apposito provvedimento del governo in concorrenza con la definizione del piano di ristrutturazione, in modo da definire le modalità che consentono alle aziende agricole di compensare i debiti verso soggetti diversi con i crediti vantati nei confronti degli Enti Pagatori.

        3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 4, e 5.

        4. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

        5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

4-septies.0.2

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, CAGNIN, VALLARDI

Precluso

Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 4-octies.

(Incentivi al trasporto fluviale)

        1. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto ) - con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 - attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto del natante.

        2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonché le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili».

        Conseguentemente:

        All'articolo 22 apportare le seguenti variazioni:

        Al comma 2 sostitutire le parole: "800 milioni" con: "788 milioni".

        Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "fisso di 50 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 44 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011"».

4-septies.0.3

VALLARDI, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, CAGNIN

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-octies.

(Incentivi al rinnovo delle macchine agricole, per il giardinaggio e per il movimento di terra e incentivi all'acquisto di analoghi mezzi ecologici)

        1. Per promuovere una maggiore tutela dell'ambiente e per incentivare la sostituzione delle macchine agricole, per il giardinaggio e per il movimento di terra (in seguito denominati "macchinari") di età superiore a 10 anni e non marcate CE, si prevede un contributo statale per la demolizione, attraverso un sistema di doppia contribuzione di cui al comma 2.

        2. Per gli anni 2009 e 2010, per la sostituzione dei macchinari di età compresa tra i 10 e i 15 anni è concesso un contributo nella misura del 10 per cento sul valore del macchinario già scontato dal concessionario o rivenditore; nel caso di demolizione di macchinari di età superiore ai 15 anni, il contributo è della misura del 15 per cento sul valore del macchinario già scontato dal concessionario o rivenditore.

        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno validità per i macchinari nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente entro il 31 dicembre 2010.

        Conseguentemente:

        All'articolo 22 apportare le seguenti variazioni:

        Al comma 2 sostituire le parole: "800 milioni" con: "750 milioni"».

4-septies.0.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Precluso

Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 4-octies.

(Servizio di noleggio con conducente)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, il comma 3, è sostituito dal seguente:

        "3. Per il rilascio dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente a partire dal 1 gennaio 2010 è necessario che la sede del vettore richiedente e la rimessa siano situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono in ogni caso salve le autorizzazioni rilasciate entro il 31.12.2009»;

            b) all'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente:

        "3. Per poter conseguire l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente a partire dal 1 gennaio 2010 è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono in ogni caso salve le autorizzazioni rilasciate entro il 31.12.2009".

            c) all'articolo 5-bis le parole: "e/o il pagamento di un importo di accesso" sono soppresse.

            d) all'articolo 11, il comma 4 è soppresso».

4-septies.0.5

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Precluso

Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 4-octies.

(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

        1. All'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 161, inserire il seguente:

        "161-bis. I comuni situati totalmente o anche parzialmente in un parco nazionale, possono promuovere in collaborazione con la rispettiva amministrazione del parco nazionale la diffusione e lo sviluppo di sistemi di produzione di energia ad alta efficienza, che utilizzino esclusivamente fonti energetiche rinnovabili. I sopra indicati comuni possono autorizzare, su parere dell'amministrazione del parco nazionale e nel rispetto delle competenze amministrative delle rispettive Province o Regioni, la nuova costruzione, il rifacimento o il potenziamento di impianti energetici, a condizione che:

            a) vengano realizzati impianti di produzione attraverso un sistema energetico combinato integrante almeno due diverse fonti energetiche rinnovabili;

            b) il sistema energetico escluda la nuova costruzione di impianti idroelettrici di potenza superiore a 3 MW e di impianti termici, utilizzanti energia fossile, di potenza superiore a 2 MW;

            c) nel caso di utilizzo della fonte idraulica per la produzione di energia elettrica, come detto con potenza uguale o minore di 3 MW, il rilascio minimo obbligatorio non sia mai in nessun momento inferiore al 40% del deflusso naturale del periodo;

            d) gli impianti non vengano ubicati nelle aree di massima tutela del parco nazionale;

            e) la eventuale biomassa locale utilizzata non venga prelevata direttamente da aree di massima tutela del parco nazionale;

            f) nel caso di utilizzo di legna locale vengano rispettate le vigenti norme e le eventuali prescrizioni dell'amministrazione del parco nazionale;

            g) nel caso di utilizzo di biomassa, proveniente dall'agricoltura locale, vengano rispettate le vigenti norme di tutela del terreno ed eventuali prescrizioni dell'amministrazione del parco nazionale;

            h) l'utilizzo della fonte solare avvenga esclusivamente in aree abitate;

            i) nel caso di utilizzo del vento come fonte energetica la densità degli impianti installati non superi i 3 MW di potenza massima per ogni 50 kmq del territorio comunale;

            j) gli impianti qui considerati vengano costruiti esclusivamente dai comuni stessi o da cooperative locali partecipate da almeno 100 soggetti aventi residenza o sede sociale nel comune del parco nazionale;

            k) nel caso di impianti costruiti da cooperative, qualora la cooperativa venga sciolta o cessi l'attività, il comune di riferimento avrà la priorità nel subentro nella proprietà degli impianti.

        Gli impianti di cui sopra hanno diritto all'incentivazione prevista dal presente articolo».

5.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento degli utili trasferiti a capitale sociale, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2009.

        1-bis. La società che nei primi cinque periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione di cui al comma 1 riduce il proprio capitale sociale, per ragioni diverse dalle perdite di esercizio, e fino a concorrenza degli incrementi di cui al comma 1, decade dall'agevolazione. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza di cui al presente comma, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.

        Conseguentemente:

        All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

        All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

5.100 (già 5.0.5)

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Precluso

Sostituire l'articolo il seguente:

«Art. 5.

(Credito d'imposta per i nuovi investimenti)

        1. Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, effettuata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 30 giugno 2010, dei beni nuovi indicati al comma 3, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.

        2. Per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate del mezzogiorno, la percentuale di cui al comma 1 è aumentata al 30 per cento.

        3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

        4. Ai fini del presente articolo, si considerano agevolabili le acquisizioni di:

            a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.ll.2 e B.ll.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate;

            b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

            c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

            d) pannelli fotovoltaici di cui alla classificazione ATECO 27.11.00.

        5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

        6. Se entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'agevolazione è revocata».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere sulle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5.2

D'ALIA

Precluso

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del valore degli investimenti in beni, macchinari ed apparecchiature compresi nelle divisioni 28 e 29 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010».

        Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

5.3

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «reddito di impresa» inserire le seguenti: «e di lavoro autonomo»; dopo le parole: «divisione 28» inserire le seguenti: «e 29».

        Al comma 3 dopo la parola: «l'imprenditore» inserire le seguenti: «o il lavoratore autonomo»; sostituire le parole: «di impresa» con le seguenti: «dell'attività».

        Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

5.4

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, le parole: «in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECQ» sono sostituite dalle seguenti: «in beni compresi nella divisione 28, nei gruppi 26.2, 29.1 e 62.2 della tabella ATECQ».

        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

5.5

LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: divisione 28 con le seguenti: nelle divisioni 26, 27, 28 e 31.

        Conseguentemente:

            All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

            All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

                2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

                3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

                4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

                5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

5.6

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI

Precluso

Al comma 1, le parole: «nella divisione 28», sono sostituite con le seguenti: «nelle divisioni 27 e 28».

        Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: «800 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni di euro».

5.7

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nella divisione 28» aggiungere le seguenti: «, nonché in beni strumentali compresi nelle divisioni 26 e 29».

        Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».

5.8

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole:«nella divisione 28» sono aggiunte le seguenti: «e nella divisione 29».

        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».

5.9

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «nella divisione 28» sono aggiunte le seguenti: «e nella divisione 30».

        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «430 milioni di euro».

5.10

RUSCONI, MERCATALI, BARBOLINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2009».

        Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2009».

5.11

D'ALIA

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione è fruibile anche nel caso in cui non sia dovuto alcun versamento di imposta».

        Conseguentemente sopprimere la parola: «esclusivamente» al periodo precedente.

5.12

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per le nuove imprese avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, il 75 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui al presente comma».

5.13

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, il 66 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui al presente comma».

5.14

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 50 per cento del reddito così determinato a condizione che sia investito ai sensi del primo comma».

        Conseguentemente:

        All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

5.0.1

D'ALIA

Precluso

Dopo l'articolo 5aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. All'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 854 milioni di euro per l'anno 2010 e a 265,4 milioni di euro per l'anno 2011.".

            b) i commi 3,4 e 5 sono soppressi.

        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «600 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

5.0.2

D'ALIA

Precluso

Dopo l'articolo 5,aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        All'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 1º luglio 2009, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        "1-bis. A decorrere dall'anno 2010 per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 17 per cento del valore degli investimenti di cui al primo comma"».

        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».

5.0.3

D'ALIA

Precluso

Dopo l'articolo 5,aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

        2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento.

        3. Il comma 274, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 e i comma 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

        4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle Entrate attiva le procedure per l'attuazione del presente articolo».

5.0.4

D'ALIA

Precluso

Dopo l'articolo 5,è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

        All'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 6. aggiungere i seguenti:

        "6-bis. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47 comma 2 lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 5" è concesso un contributo pari ad euro 4.000. Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "EEV" per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1º ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

        6-ter. Per le finalità di cui al precedente comma il "Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto" di cui all'articolo 1, comma 918 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 75 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanzia menti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

5.0.6

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Precluso

Dopo l'articolo 5,inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno delle imprese del settore agroalimentare)

        1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: 2si applica" sono aggiunte le parole: "a tutto il territorio nazionale".

        2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

        3. Per la promozione del sistema agro alimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

        "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agro alimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agro alimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti".

            b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

        "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agro alimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (»de minimis«), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379.".

            c) al comma 1090, all'ultimo periodo, le parole: "e 41 milioni di euro per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: ", 41 milioni di euro per l'anno 2009 e per ciascuno degli anni successivi sino al 2012"».

        4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera c), pari a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 5.

        5. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2010, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 41 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

        6. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 36 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo 5 effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010».

        Conseguentemente all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 sostituire la cifra: «2.141,5» con: «2.641,5», la cifra: «2.469» con: «3.369» e la cifra: «336» con: «436»;

            b) dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

5.0.7

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Precluso

Dopo l'articolo 5,aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)

        1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.

        2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2012, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

        3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

        4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

        5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

        6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

        7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

        8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

        9. I contributi di cui ai commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

        10. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

5.0.8

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Precluso

Dopo l'articolo 5,aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di agevolazione per le imprese innovative - start up - nei settori ad alta tecnologia)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito start up, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

            a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

            b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

        2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le start up operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1º gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

        3. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese start up devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

        4. Le misure di cui al comma l sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1º gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.

        5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

5.0.9

LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo 5,aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta per i costi della ricerca industriale e di sviluppo competitivo)

        1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 2 a 5. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

        2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

        3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

        4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2009, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.

        5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

        Conseguentemente;

        All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

5.0.10

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'articolo 5,aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

            "a-bis) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 108, o ammessi a fruire di erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modifìcazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.".

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

6.0.1

MERCATALI, BARBOLINI

Precluso

Dopo l'articolo 6,aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione IRPEF del 55 per cento delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, prevista dall'articolo 1 comma 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché alle abitazioni di nuova costruzione, eseguiti entro il 31 dicembre 2010 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 30 per cento del valore degli interventi eseguiti risultanti nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

6.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Precluso

Dopo l'articolo 6,inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

            b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 2.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

6.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Precluso

Dopo l'articolo 6,inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

        1. All'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "lire 100 milioni" con le seguenti: "300.000 euro".

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui.».

6.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Precluso

Dopo l'articolo 6,inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità degli interessi passivi)

        1. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento".

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

6.0.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Precluso

Dopo l'articolo 6,inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Società di comodo)

        1. Le società che affittano l'unica azienda sono escluse dalla disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

6.0.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Precluso

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Società di comodo)

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica.

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

6-bis.0.1

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, VALLARDI, CAGNIN

Precluso

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi)

        1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2010. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi.

        2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concedeme in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

        a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

        b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste».

        Conseguentemente:

        All'articolo 22 apportare le seguenti variazioni:

        Al comma 2 sostituire le parole: «800 milioni» con: «300 milioni».

7.0.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Precluso

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

(Rinegoziazione di prestiti concessi alle imprese)

        1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati da banche e società di leasing ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento, allo scopo di consolidare il debito a medio e lungo termine e di ridurre il tasso di interesse sui prestiti concessi alle medesime imprese.

        2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, come definita dal decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

        3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche contro garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e contro garantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

        4. La rinegoziazione è concessa dalle banche e dalle società di leasing.

        5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

        6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 dei codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

        7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

        8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese te spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri,